ITALIA.

Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la Prefettura d'Italia, poichè

in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci, per conoscere

più minutamente la politia ecclesiastica delle nostre province in

questi tempi.

Sotto il Prefetto d'Italia, come s'è veduto, erano tre diocesi,

l'Illirico, l'Affrica, e l'Italia: delle due prime non accade qui

favellare; ma dell'Italia, nella quale veggiamo instituito il più

celebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri, che un poco più

diffusamente si ragioni: ciò che anche dovrà riputarsi uno de'

maggiori pregi di questa diocesi, che quando gli altri Patriarcati,

e quell'istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le

costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia

in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di Primo,

e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico, e sopra quanti

Patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia,

e Roma, esser ella la principal sede della religione, siccome un tempo

fu dell'Imperio.

Al Prefetto d'Italia, come sè detto, due _Vicariati_ erano sottoposti:

il Vicariato di _Roma_, e quello d'_Italia_. Nel Vicariato di Roma

erano poste dieci province. Tutte le quattro nostre province; onde ora

si compone il Regno, cioè la Campagna: la Puglia e Calabria: la Lucania

e Bruzj: ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella città. Vi

andavan ancora comprese l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario:

la Sicilia: la Sardegna: la Corsica e la Valeria.

Sotto il Vicariato d'Italia, il cui Capo fu la città di _Milano_, erano

sette province: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, ovvero il Piceno

Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie,

e l'una e l'altra Rezia.

Questa divisione d'Italia in due Vicariati portò in conseguenza, che la

politia ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d'Oriente;

poichè non ogni provincia d'Italia, siccome avea la città metropoli,

ebbe il suo Metropolitano, come in Oriente, ma le città, come prima,

ritennero i semplici Vescovi; e questi non ad alcun Metropolitano, ma

o al Vescovo di Roma, o a quello di Milano erano suffraganei: quegli

del Vicario di Roma al Vescovo di quella città, gli altri del Vicariato

d'Italia al Vescovo di Milano[510].

Le province, che al Vicariato della città di Roma s'appartenevano,

come ben pruova il Sirmondo[511], per questo stesso s'appellarono

suburbicarie: onde le Chiese suburbicarie eran quelle, che nel

Vicariato di Roma eran comprese. G. Gotofredo, e Cl. Salmasio sono

d'altro sentimento: essi, restringono in troppo angusti confini

le province e le Chiese suburbicarie, e pretendono, che fossero

state quelle, che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si

distendevano, e che al Prefetto della città di Roma ubbidivano. Altri

diedero in un'altra estremità, e sotto nome di province suburbicarie

intesero, chi l'universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto

l'Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello

Schelstrate, e Lione Allacci[512].

Ma Lodovico Ellies Dupino[513] non può non commendare per vera

l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una, come l'altra delle

opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce le

province e le Chiese suburbicarie essere state quelle, che al Vicario

di Roma ubbidivano, e che da quel Vicariato eran comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la politia della Chiesa

quella dell'Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste province

esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarsi

propriamente Esarca, perchè non l'intera diocesi d'Italia fu a

lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali

dell'intere diocesi avean il pensiero; ma la diocesi d'Italia essendosi

divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre

la sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poichè fuori di

queste province suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna provincia

ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della provincia eran

ordinati[514]: e se si legge, avere i romani Pontefici in questi

medesimi tempi raunato talora da tutte le province d'Occidente

numerosi Sinodi, cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità sua

di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte

le Chiese del Mondo cattolico; la qual cosa in progresso di tempo

(confondendosi queste due autorità) portò quell'estensione del

Patriarcato romano, che si vide da poi, quando non contento delle

province suburbicarie, si sottopose l'_Illirico_, dove mandava

suoi Vicarj; ed indi non solamente si dilatò per tutte le province

d'_Italia_, ma per le _Gallie_, e per le _Spagne_ ancora, tanto che

acquistò il nome di Patriarca di tutto l'_Occidente_, come si vedrà più

innanzi.

Ma in questi tempi, ne' quali siamo di Costantino, infino

all'Imperio di Valentiniano III l'autorità sua, che per ordinario

diritto esercitava, non s'estendeva più, che nelle sole province

suburbicarie[515]. E perciò avvenne ancora; che il R. P. esercitasse in

queste province la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che

non facevan gli Esarchi d'Oriente nelle province delle loro diocesi;

imperciocchè a lui come Metropolitano s'appartenevano l'ordinazioni,

non solamente de' Vescovi delle città metropoli, ma anche di tutti

gli altri Vescovi di quelle province: quando in Oriente gli Esarchi

l'ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.

Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice romano, fu cotanto antico,

come agli Esarchi d'Oriente. Se voglia riguardarsi l'antichità della

Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio

anche a' semplici Vescovi[516]: poi si ristrinse agli Esarchi, ch'avean

cura dell'intere diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli

Esarchi con questo nome di Patriarca eran chiamati. Ma in Occidente

infra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il Pontefice romano:

ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non

prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione R. P. fu da'

Greci e da Marciano stesso Imperador di Oriente chiamato Patriarca; nè

prima, come notò l'accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci

se gli diede tal nome: ed il Sirmondo[517] non potè contra Claudio

Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi, che degli Imperadori

Anastasio e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo

di Roma.

Per questa cagione nelle nostre province non leggiamo noi Metropolitano

alcuno: ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior

splendore la Gerarchia ecclesiastica, le città delle nostre province

però non ebbero, che i soli Vescovi, come prima, non riconoscenti

altri, che il Vescovo di Roma per loro Metropolitano. Ciò che non

accadde nelle province d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto,

ciascuna provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale sopra i Vescovi

di quella provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano: presso

di noi fu diversa la politia: poichè, ancorchè la provincia della

Campagna avesse la sua città metropoli, la quale fu Capua, non per

questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima provincia

alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi

più vicini, e propriamente nell'anno 968, la Chiesa di Capua fu renduta

metropoli, ed il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano

sopra molti Vescovi di quella provincia suoi suffraganei. La Puglia

parimente, e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi

Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca

di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa provincia,

Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'altre città

della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti,

e Siponto più tardi da Benedetto IX fu nell'anno 1034 costituita

metropoli. Lo stesso s'osserva nella provincia della Lucania, e de'

Bruzj, dove Reggio e Salerno, che secondo la politia dell'Imperio

erano in questi tempi le città metropoli della medesima provincia, non

ebbero, che i soli Vescovi, e Reggio conobbe da poi i Metropolitani,

mercè del Patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V

nell'anno 984, e così gli altri, che veggiam ora in questa provincia.

Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi: Benevento fu innalzato a

questo onore da Giovanni XII nell'anno 969 un anno dopo Capua: e tutti

gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero

in tutte queste nostre province, hanno men antica origine, come si

vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Istoria.

Ne' tempi adunque, ne' quali siamo di Costantino sino a Valentiniano

III, le Chiese di queste nostre province, come suburbicarie, ebbero

per loro Metropolitano il solo Pon. Romano: a lui solo s'apparteneva

l'ordinazione de' Vescovi[518]: e quando mancava ad una città il

Vescovo, il Clero ed il Popolo eleggevan il successore, poi si mandava

al R. P. perchè l'ordinasse[519]; il quale sovente, o faceva venir

l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi

s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli

le decideva, o per compromesso si terminavano: il qual costume vedesi

continuato ne' tempi di S. Gregorio M. del quale ci rimangono ancora

nel Registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che diede per

l'elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma e di Miseno, nella

Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi[520][521].

Ed in Sicilia, come provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima

autorità esercitata da' romani Pontefici intorno all'elezione de'

Vescovi, come è manifesto dall'Epistole di Lione, e da quelle di

Gregorio M.[522].

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la politia

ecclesiastica in queste nostre province: ebbero, come prima, i soli

Vescovi, nè riconobbero sopra le loro città alcun Metropolitano: solo

il Pontefice romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra

quelle, e vi tenea spezial cura e pensiero. Per questa cagione, nè

l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste province

por piede[523]. Nè i Patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati

nella pretensione di volere al loro Patriarcato sottoporre queste

province, siccome tentaron da poi a tempo di Lione Isaurico, e del

Pontefice Gregorio II, e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che

altrove avrem opportunità di favellare. Nè in queste nostre province

si conobbe fin a questo tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti,

Vescovi, e di Metropolitano, qual era il Vescovo di Roma, Capo insieme,

e Primo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico. Alcuni anche a

questo tempo mettono l'instituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti,

Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj; ed eziandio d'alcuni altri Ministri,

che non s'appartengono punto all'ordine gerarchico, ma alla custodia

ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà

l'occasione di ragionare.

§. I. _De' Monaci._

In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati

in lor favella _Monaci_: ma questi non eran, che uomini del secolo,

senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini, e ne'

deserti dell'Egitto per lo più menavano la lor vita: data che fu pace

alla Chiesa dall'Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella

comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti

secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era

più di pericolo l'esser Cristiano, molti ne facevan professione,

senz'esser ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri,

delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro che vollero

praticare la vita cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro

il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine[524].

I primi Monaci, che ci comparvero, furon in fra di loro divisi e

distinti in due ordini, ciò sono, _Solitarj_, e _Cenobiti_: i primi si

chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni han

voluto tirar l'origine del Monachismo da' Terapeuti, che credettero

essere una particolar società di Cristiani stabilita da S. Marco

ne' contorni d'Alessandria, de' quali Filone descrive la vita. Ma se

bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti fossero Cristiani, ed

avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto

inverisimile riputar quelli, Cristiani e discepoli di S. Marco.

Poichè quantunque la vita, che di lor ci descrive Filone, fosse molto

conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse

dei loro riti e costumi, come l'osservanza del Sabato, la Mensa sopra

la quale offerivano pani, sale, ed isopo, in onor della sacra Mensa

ch'era dentro al vestibolo del tempio, e mille altre usanze, che non

s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono e fan

vedere, che coloro fossero Ebrei, non Cristiani. Il nome di Asceti, che

Eusebio loro attribuisce, non deve fargli passar per Monaci, poichè

siccome il termine d'Asceti è un termine generale, che significa

coloro, che menano una vita di quella degli altri più austera e più

religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli

Asceti fosser Monaci[525].

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, che erano nel quarto secolo

questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu provincia

dell'Oriente, che non ne abbondasse. La diocesi d'Oriente, il cui

capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito.

Nell'Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occidente eran

ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovato

romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine province, siccome

è chiaro da una costituzione di Valentiniano il Vecchio dirizzata

nell'anno 370 a Damaso Vescovo di Roma[526]. Palladio[527] ancor

rapporta, in queste nostre province, come nella Campagna e luoghi

vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita

eremitica e solitaria: ed il P. Caracciolo[528] non pur nella Campagna,

ma anche nel Sannio e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavan una vita

tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle città,

e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere

cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri,

ed altre opere facili, e questo lor lavorio bastava non solo per

alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano

questa lor vita, oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente

calunniati da' loro Scrittori[529], accagionandogli, che in queste

solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj.

Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno: la lor vita

quieta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne venner tosto

a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della Curia,

e degli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto

oziosa, e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto

di religione, lasciavano le città, e andavansi ad unire con questi

Solitarj; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro

recessi, e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle città,

a portare i carichi lor dovuti[530].

Ma i Solitarj, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo

spesso frequentavano le città, e s'intrigavano negli affari del secolo;

nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual altro si

fosse negozio nelle piazze, ch'essi non ne volessero la lor parte: e

crescendo vie più la lor audacia, furon sovente cagione nelle città di

molti disordini e tumulti: di che se ne leggono molti esempj appresso

Eunapio[531], Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio,

Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed altri: tanto che bisognò, che

i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero all'Imperador Teodosio

M. perchè rimediasse a' disordini sì gravi, ed alla Rep. perniziosi,

e da quel Principe fu proferita legge, colla quale fu comandato, che

non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nelle

città: ma non passarono venti mesi, che Teodosio in grazia de' medesimi

Solitarj rivocò la legge[532].

Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò

primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto

Geronimo, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia e Giovanni

precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati

e celebri.

Gli altri s'appellaron _Cenobiti_, ovvero Religiosi, perchè essi

avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano.

Traggon questi la lor origine dagli _Esseni_, ch'era una Setta di

Giudei distinta dai _Terapeuti_, e la maniera del loro vivere era

molto diversa da coloro, siccome quelli, che menavan una vita tutta

contemplativa, e molto divota, della quale Filone[533] appresso Eusebio

fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri

Religiosi.

Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il

quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla

Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro

spirito; di castità risguardante i moti nel nostro corpo; e di povertà,

per una totale abbominazione a' beni di fortuna.

(Altri vogliono, che _Basilio_ non fosse stato Institutore di alcun

nuovo Ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi

Monaci, siccome infra gli altri credette _Binghamo_[534].)

S. Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra

Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno

di Totila, di che nei libri, che seguono, ci verrà a proposito di

ragionare più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro

terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in

più remote regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin monastico, ed unì molti

Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasterj di

donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle,

le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano

con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno e

dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasterj, non

solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città, ed

in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando

la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita; ed il Monachismo

da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri

Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro

Virgilio[535], de' quali nel corso di questa Istoria, secondo

l'opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un altro Ordine di

regolarità: egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in

vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d'Ippona. Non gli chiamò nè

Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a regole, ch'eran

mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e fu chiamata

vita apostolica, per l'intento, che s'avea di rinnovare la vita comune

degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean

clausura[536].

(_S. Agostino_ vien anche da _Duareno_[537] riputato Autore

de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche

Binghamo[538], se bene _Onofrio Panvinio_[539], ed Ospiniano[540],

credano che fosse stato Autore Papa _Gelasio I_ intorno l'anno 495.

È certo però, che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti

Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu

mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome

saviamente ponderò Binghamo[541]. Delle origini ed istituzioni di

tanti nuovi Ordini de' Monaci venuti da poi nel Mondo, oltre Polidoro

Virgilio, son da vedersi Ospiniano[542] e Creccelio[543]).

Sorsero da poi i _Mendicanti_, i quali agli tre descritti voti

aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina.

Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni

in Gerusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono sterminati per

Clemente V, i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaspada,

di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i

quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi,

a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne'

seguenti libri di questa Istoria.

Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, nei quali si

manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore

scorgerassi, come in queste nostre province, col correr degli anni,

abbian potuto germogliar tanti e sì varj Ordini, fondandovi sì numerosi

e magnifici monasterj, che ormai occupano la maggior parte della

Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile,

che ha potuto mutar lo Stato civile e temporale di questo nostro Reame.

In questi secoli, ne' quali siamo di Costantino M. fino a Valentiniano

III niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque

molti _Solitarj_ fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per

quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il

Vecchio: ed in queste nostre province fossero ancor penetrati, dove

ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita: niente però

portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati,

nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe

all'ecclesiastica Gerarchia.

(È manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla

Gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'Ordine de' Laici da quel che

ne scrisse _Isaaco Alberto_[544], dicendo: _Monachi quales primo erant

quo extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent_.

_Lindano_[545] pur de' Monaci parlando, disse: _Qui omnes sicuti erant

Ordinis Laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant

exclusi_. Insino _Graziano_ confessò, che fino a' tempi di Siricio, e

di Zosimo, _Monachos simpliciter, et non Clericos fuisse, Ecclesiastica

testatur Historia_, come sono le sue parole[546]).

I _Cenobiti_ è manifesto, che, prima di S. Benedetto, eran radissimi,

ed i lor monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si

narra del monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa città,

che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di S. Martino, quando questo

Santo era ancor vivo[547]; dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende

fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438, il

qual, fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Affrica, si ricoverò

in Napoli[548]; quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770

da Stefano II Vescovo di questa città[549]: e di alcuni altri fondati

in altre città di queste nostre province[550], e rapportati a questi

tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente

l'opera ed il tempo in confutarle.

§. II. _Prime collezioni di canoni._

I regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace

alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, se

bene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il

Giovane e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan

in questi tempi alcun sospetto, o gelosia a gl'Imperadori; imperocchè

allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata,

anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per

la loro autorità e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano

lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero,

ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e

di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza

l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente

per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone e le robe

ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa

la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo

già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta

in una più ampia e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior

bisogno di far nuovi regolamenti per buon governo della medesima, e per

accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine: perciò oltre

a' libri del Testamento Vecchio e Nuovo, ed alcuni canoni stabiliti in

varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli

altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero

a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu

più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero e trattassero

sopra ciò, che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli

altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed

osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine cominciarono i canoni, de'

quali si formaron da poi più _Collezioni_; poichè quantunque alcuni

abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo

vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche

a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di

_Canones Apostolorum_: nulla di meno nè l'opinione del Turriano[551],

che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio

e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que'

canoni fossero Apostolici sono state da savj Critici abbracciate,

i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi

canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' Concilj congregati prima

del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso

Guglielmo Beveregio[552], Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed

altri, e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrifi nel

can. _Sancta Romana, dist_. 15.

Lo stesso si dice del libro delle costituzioni Apostoliche falsamente

attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo

Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di

Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo,

che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi

state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso

si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale,

conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più

antico del terzo secolo[553]. Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam

credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati,

secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o

dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua

de' Pagani, e l'infelicità de tempi loro permetteva; nondimeno i veri

canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che

si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio di Sinuessa per

l'apostasia di Marcellino P., e 'l decreto, che la prima sede da niuno

possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo

dimostra Baronio[554] per autorità di S. Agostino, come inventato dai

Donatisti; anzi Cironio[555] prova che l'accusa di Marcellino non fu

mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo[556].

Finalmente in quanto all'_Epistole_ de' Sommi Pontefici, benchè di

queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo, pure,

toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono _Ascetiche_ più

tosto, che _Decretali_, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti

ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello,

e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e

Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri,

che tutte le _Decretali_, che si leggon scritte da' Pontefici romani

prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398 e che si trovano nella

raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine

dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da

quell'impostore a suo talento formate: _de hac Isidori impostura_, dice

Tomasino[557], _inter doctos jam convenit_.

I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono

quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj

fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per

ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per

comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj

provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da Cronologisti,

nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella

Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in

Siria, e di Laodicea in Frigia: fuor di molti altri fatti in Affrica,

in Ispagna, ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno

l'anno 385 si pubblicò la _prima Collezione di canoni_ per opera d'un

certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano

Justello attesta Pietro di Marca[558]. In essa si veggono cento

sessantacinque canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e

cinque provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè

20 dal Concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di

Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal Concilio d'Antiochia, 59

da quello di Laodicea, e 3 da quello di Costantinopoli[559]. Ed è da

notare, che i primi canoni appartenenti alla politia e disciplina

ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato

l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di

cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa

Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio o per

autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi:

vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente

ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle,

che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole:

_Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas

teneri statuimus_[560]. E perchè questi canoni erano tutti scritti in

greco, per comodità delle Chiese occidentali se ne fece una traduzion

latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa romana, e le Chiese di

queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa

così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di

Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a

servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo:

_Codex Canonum Ecclesiae universae_: e secondo Florente, quest'altro:

_Collectio Canonum Orientalium_.

In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta,

autor della quale crede Doujat[561] essere stato l'istesso Vescovo

Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni

del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano

nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello

di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era

composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni

del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89 canoni, che chiamansi

Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova

Giunta, o sia Collezione, crede Doujat[562] essere stato Teodoreto

Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin ai tempi di Valentiniano

III l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli,

che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di

giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano

per la forza della religione, non per temporale costringimento, nè

gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed

altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i

Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni

s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando,

che per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi, e pieni

di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali

sovente, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne'

loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità

erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò

che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente

da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio[563], che fecero i

Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la

conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano

I, ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni

di quello[564]. E Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale

confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito

con i di lui canoni[565]; e generalmente tutti gli altri Imperadori,

quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo

delle loro costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan

forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli

colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta

di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi

gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per

essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci

toccherà favellare.

§. III. _Della conoscenza nelle cause._

Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in

tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia,

e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e

fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla

conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale:

egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione,

e della fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de'

costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra'

Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole

composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè

giurisdizione, nè avea Foro, o territorio nella forma e potere,

ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità: poichè quella non dipende

dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino: ma più tosto di

diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o

permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso

di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi

del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che

la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere

data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli importò solamente la

collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della

scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici

imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma

tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già

dalla pura contenziosa[566]; o più tosto dalla censura e correzione,

che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento

preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale

de' Principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la

spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto

le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza

ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente

dell'eccitativo, che si chiama dirittamente _persuasione_. Quindi è,

che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo[567], Lattanzio, Cassiodoro,

Bernardo, ed altri, altamente si protestano, che a loro non era stata

data potestà d'impedire gli uomini dai delitti, coll'autorità delle

sentenze: _Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae

cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo_[568]; ma tutta la loro

forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, orare, non già

d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella

Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove

i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi

giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza[569].

A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la

giustizia: _Deus judicium suum Regi dedit_, dice il Salmista: ed il

Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: _Constitue nobis

Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent_. E quando Iddio

diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò:

_Cor intelligens, ut populum suum judicare posset_: domanda, che fu

grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che _Regum proprium officium

est facere judicium, et justitiam_[570]. In brieve in tutta la Sacra

Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai

a' Preti, almeno in qualità di Preti; perchè Nostro Signore istesso,

essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra

lui, e suo fratello, rispose: _Homo quis me constituit Judicem, aut

divisorem super vos_[571]? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che

ne dice S. Bernardo ad Eugenio: _Stetisse Apostolos lego judicandos,

judicantes sedisse non lego_. Nè in quelli tre primi secoli, siccome

s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze,

ebbero i Preti quest'ampia giustizia contenziosa, che hanno al

presente.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque

l'Imperio fosse governato da Imperadori cristiani, toltone la

conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati

secolari[572], così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati e

riguardati essi ancora come membri della società civile: e non essendo

stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge

d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza

da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di

fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portaron

i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a

questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli

tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed

Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu

condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa

di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo[573];

ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi.

Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in

esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica

tranquillità[574]. Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro

delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della

causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero

ancora i Magistrati secolari[575]. Ed i Vescovi d'Italia ricorsero

a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare

Damaso da loro accusato.

Nè si fece nelle sue cause civili di questi secoli mutazione alcuna,

essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio

de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per

comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo

costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle province, ed agli

altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj,

e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici

Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza[576]: e quando

venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria

_judicio sisti_[577].

Nell'estravagante ed apocrifo titolo de _Episcopali judicio_, che

fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di

Teodosio si legge una costituzione[578] di Valentiniano, Teodosio

ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione

delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a

piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge

sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per

certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti;

poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause

Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa

per forma di politia: ecco le sue parole: _Quantum ad causas tamen

Ecclesiasticas pertinet_. Graziano[579], al quale ciò dispiacque, glie

le tolse affatto, e nel suo decreto smembrò la legge, e variò la sua

sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove

ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo[580] su questa

legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne

sentiranno appresso.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra,

e molti canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a

lungo, ed a proposito Dupino[581] gran Teologo di Parigi, il quale

meglio d'ogni altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose

civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto

divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle

pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori e dei

Principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà

chiaro nel corso di questa Istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella

giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione sopra i

suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea

territorio, cioè _jus terrendi_, come dice il Giureconsulto[582] nè

per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio,

nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che

potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, _do_, _dico_,

_abdico_. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare

imprigionar le persone ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora

s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del

braccio secolare[583]. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato,

e poi introdotto, che il Giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar

coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò

l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale[584], con cui stabilì, che

i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor

Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual

opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in

molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons.

Le Maître[585] si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici

non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il

Volaterrano[586].

Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea

potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di

mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia,

toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti i quali

Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di

questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono

perciò molti editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a color

dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio,

e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa

potevano condennare all'emende pecuniarie[587]; e la ragion era,

perch'essi non avevan territorio[588], e secondo il diritto de' Romani,

i soli Magistrati, ch'hanno il pieno territorio, potevano condennare

all'emenda[589]; ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio,

nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso

uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la

multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa

di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda per beneficio e

concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni

cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed

incremento. Credettero, che questo Principe per una sua costituzione

estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio[590]

avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed

in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella

al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè

l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò

che il Vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che

tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento,

debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera,

la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non

servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici. Fu

in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata

per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carolo

M.[591], ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni

Seldeno[592], perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di

Guglielmo, Monaco malmesburiense, credette, che veramente fosse di

Costantino.

Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il

Giovane, come fecero Innocenzio[593], Graziano[594], Ivone, Anselmo,

Palermitano, e gli altri Compilatori di decreti, mossi perchè in alcuni

Codici manuscritti portava in fronte questa iscrizione: _Arcad. Honor.

et Theodos._

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser

quella finta e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo

Costantino[595]. Giacomo Gotofredo[596] a minuto per cento pruove

dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne

dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in

luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste

parole: _Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano_: si porta ancora

senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre

costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel

Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria

Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge[597] si

vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati;

imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella,

determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione,

se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli

Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj:

e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice

una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri

Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della

Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la

Novella[598] di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo,

che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione,

e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle

materie di religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede,

che in tempo d'Arcadio e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la

sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè

ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una

legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: _Si qui ex consensu

apud sacrae legis Antistitem, litigare voluerint, non vetentur sed

experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte

reddentis judicium_[599]. E questa fu la pratica della Chiesa in

questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in

comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate,

come ne fanno testimonianza Basilio[600], e con addurne gli esempli,

Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino e gli Scrittori dell'Istoria

Ecclesiastica Socrate, e Niceforo[601]. Ciò che durò lungamente fino a'

tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare

la conoscenza de' Vescovi per le sue _Novelle_, come vedremo nel sesto

secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III

egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè territorio,

nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di religione così tra'

Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per

una sua molto notabile _Novella_[602], di cui eccone le principali

parole: _Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de

aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum

Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas

jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit,

sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure

communi_; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al

Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica

innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice[603]: e

questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere

tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle province

non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il

Rettore della provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto

Pretorio[604].

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si

mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi

secoli: nè in queste nostre province ebbero i nostri Vescovi giustizia

perfetta, nè Foro, nè territorio: nè per quel che s'attiene a questa

parte, lo Stato ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna

mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza

alle cause di religione, che giudicava per via di politia, ed a

quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed

imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia

laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza

eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile

alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si

cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni

temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, per la

pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici

si proccuravano.

§. IV. _Beni temporali._

Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione

Ammirato[605], che fu Canonico in Firenze; e la ragione è in pronto,

e soggiunge, perchè essendo la religione un conto, che si tiene a

parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno

di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o dei mali scampati,

o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente

succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o

come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo

non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data

che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da

tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a

crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese,

come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito,

non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno,

che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò

alcun privilegio[606].

Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per

conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi

poi del Divo Marco[607] fu fatto un _Senatus consulto_, col quale si

diede licenza di poter lasciare a' Collegi, o ad altre Comunità ciò,

che si volesse[608]. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era;

e quantunque le nostre Chiese come Collegi illeciti, non potevan esser

comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò si

osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza,

cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino

nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non

pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro

le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra

di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de'

Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un editto, che dirizzò al

Popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare

ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma

spezialmente[609]. Così Costantino cotanto della cristiana religione

benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via,

ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le

possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano,

e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un

altro editto rapportato da Eusebio[610]. In oltre stabilì, che i beni

de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come

afferma l'Autor della sua vita[611].

Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede

all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che

facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più

tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che

l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per

l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a

dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a

tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi

e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto

che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta

licenza.

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo[612] deplorava questi abusi, e si

doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno

che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli

Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime,

diventavano Procuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne

del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò

quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici, sempre accorti

in profittarsi della simplicità massimamente delle donne, fu costretto

Valentiniano il Vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano

alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge[613],

con cui severamente proibì a' Preti ed a' Monaci di poter ricever sia

per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da

vedove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che

non dovessero con quelle conversare, siccome purtroppo licenziosamente

facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora

Ambrogio e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a

Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè

inviolabilmente si osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa

sua costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali

insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti[614].

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il

Grande a promulgarne un'altra consimile[615], per la quale fu vietato

alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli

Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe

in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe

vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le

Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di

fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge

permettendo[616] alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i

mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella[617] reputasse

in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle

far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi

Comentarj[618].

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè

che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero,

che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano

in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente

dolevansi delle ragioni, che producevano tali effetti, e che mossero

quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur

troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco

come ne parla S. Ambrogio[619]: _Nobis etiam privatae successionis

emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim

putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, etc._ Più chiaramente

lo disse S. Girolamo[620], scrivendo a Nepoziano; _Pudet dicere,

Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt,

solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a

Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror,

sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi

vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen

nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, etc._

Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà

del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre

quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e'

riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli

men a noi remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi

lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di

gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo

I, e III, ed Errico V[621]. Nella Francia lo stesso fu osservato da

S. Lodovico[622], ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente

confermato da Filippo III, da Filippo il bello, da Carlo il bello, da

Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed

abbiamo un arresto presso a Papponio[623], per cui il Senato di Parigi,

proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna

Giacomo, Re d'Aragona[624] statuì simili leggi ne' Regni soggetti a

quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli

altri Regni di Spagna osservasi il medesimo, ci attestano Narbona, e

Lodovico Molina[625]: ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si

osservano consimili statuti[626]. Nell'Olanda Guglielmo III Conte con

suo editto dell'anno 1328 lo proibì severamente[627]. E nell'Italia in

Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo[628]: nè vi è provincia in

Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed

alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.

Nelle province, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si

riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III,

le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre città

s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e

si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri

titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da Principi

Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degli altri, o

finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I monasterj cominciarono nel

principio del Regno de' Longobardi a rendersi, per gli acquisti,

considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse

stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di

Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de'

Re Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il

numero delle Chiese, e dei monasterj in queste nostre province, e

gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello,

piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso

ne' tempi dell'Imperador Federico II represso per una sua legge,

che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni[629], per

la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori,

forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimile, de' Re

Normanni suoi predecessori, la costituzione dei quali ciò riguardante

si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle

Chiese.

(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli

acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed

altri luoghi religiosi, è una rinovazione della costituzione antica,

che era nel Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro, non già, che

l'Imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio, o

di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di

Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a

questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri

de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro,

che rivocare alcune compre, che essi aveano fatte in Sicilia di beni

Burgensatici contro il prescritto di questa antica costituzione, che

avea avuto nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole

dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono

non meno presso _Goldasto_[630], che presso _Lunig_[631]. PROPOSITIO

ECCLESIAE: _Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus

spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti_. RESPONSIO

IMPERIALIS: _De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per

judicium, et per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt

feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum

Regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria

ministrabunt abunde, quando infestabant Imperatorem, et Imperatori,

tunc Regi, pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant.

Alia tamen feudalia et burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea

acquisierunt et tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II seu de quibus

haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero

burgasatica quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae

Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu

Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate

legari, quin post annum, mensem, septimanam, et diem, aliis burgensibus

secularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab

antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret

emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter

Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent; et

hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare)_.

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre

massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi

abusi; e riputata per ciò la costituzione di Federico, empia ed

ingiuriosa all'immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di

prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata

comportabile; ma da poi si videro le Chiese, e' Monasterj abbondare di

tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta

loro d'assorbire quel poco, ch'è rimaso in potere dei secolari: ma di

ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare

quel che finora s'è detto della politia ecclesiastica di queste nostre

province del quarto, e metà del quinto secolo.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 44 / 59 题