Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la Prefettura d'Italia, poichè
in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci, per conoscere
più minutamente la politia ecclesiastica delle nostre province in
questi tempi.
Sotto il Prefetto d'Italia, come s'è veduto, erano tre diocesi,
l'Illirico, l'Affrica, e l'Italia: delle due prime non accade qui
favellare; ma dell'Italia, nella quale veggiamo instituito il più
celebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri, che un poco più
diffusamente si ragioni: ciò che anche dovrà riputarsi uno de'
maggiori pregi di questa diocesi, che quando gli altri Patriarcati,
e quell'istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le
costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sia
in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di Primo,
e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico, e sopra quanti
Patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia,
e Roma, esser ella la principal sede della religione, siccome un tempo
fu dell'Imperio.
Al Prefetto d'Italia, come sè detto, due _Vicariati_ erano sottoposti:
il Vicariato di _Roma_, e quello d'_Italia_. Nel Vicariato di Roma
erano poste dieci province. Tutte le quattro nostre province; onde ora
si compone il Regno, cioè la Campagna: la Puglia e Calabria: la Lucania
e Bruzj: ed il Sannio, appartenevano al Vicariato di quella città. Vi
andavan ancora comprese l'Etruria e l'Umbria: il Piceno Suburbicario:
la Sicilia: la Sardegna: la Corsica e la Valeria.
Sotto il Vicariato d'Italia, il cui Capo fu la città di _Milano_, erano
sette province: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, ovvero il Piceno
Annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria: l'Alpi Cozzie,
e l'una e l'altra Rezia.
Questa divisione d'Italia in due Vicariati portò in conseguenza, che la
politia ecclesiastica d'Italia non corrispondesse a quella d'Oriente;
poichè non ogni provincia d'Italia, siccome avea la città metropoli,
ebbe il suo Metropolitano, come in Oriente, ma le città, come prima,
ritennero i semplici Vescovi; e questi non ad alcun Metropolitano, ma
o al Vescovo di Roma, o a quello di Milano erano suffraganei: quegli
del Vicario di Roma al Vescovo di quella città, gli altri del Vicariato
d'Italia al Vescovo di Milano[510].
Le province, che al Vicariato della città di Roma s'appartenevano,
come ben pruova il Sirmondo[511], per questo stesso s'appellarono
suburbicarie: onde le Chiese suburbicarie eran quelle, che nel
Vicariato di Roma eran comprese. G. Gotofredo, e Cl. Salmasio sono
d'altro sentimento: essi, restringono in troppo angusti confini
le province e le Chiese suburbicarie, e pretendono, che fossero
state quelle, che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre si
distendevano, e che al Prefetto della città di Roma ubbidivano. Altri
diedero in un'altra estremità, e sotto nome di province suburbicarie
intesero, chi l'universo Imperio di Roma, e chi almeno tutto
l'Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello
Schelstrate, e Lione Allacci[512].
Ma Lodovico Ellies Dupino[513] non può non commendare per vera
l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l'una, come l'altra delle
opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce le
province e le Chiese suburbicarie essere state quelle, che al Vicario
di Roma ubbidivano, e che da quel Vicariato eran comprese.
Per questa cagione avvenne, che secondando la politia della Chiesa
quella dell'Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste province
esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarsi
propriamente Esarca, perchè non l'intera diocesi d'Italia fu a
lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali
dell'intere diocesi avean il pensiero; ma la diocesi d'Italia essendosi
divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre
la sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poichè fuori di
queste province suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna provincia
ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della provincia eran
ordinati[514]: e se si legge, avere i romani Pontefici in questi
medesimi tempi raunato talora da tutte le province d'Occidente
numerosi Sinodi, cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità sua
di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte
le Chiese del Mondo cattolico; la qual cosa in progresso di tempo
(confondendosi queste due autorità) portò quell'estensione del
Patriarcato romano, che si vide da poi, quando non contento delle
province suburbicarie, si sottopose l'_Illirico_, dove mandava
suoi Vicarj; ed indi non solamente si dilatò per tutte le province
d'_Italia_, ma per le _Gallie_, e per le _Spagne_ ancora, tanto che
acquistò il nome di Patriarca di tutto l'_Occidente_, come si vedrà più
innanzi.
Ma in questi tempi, ne' quali siamo di Costantino, infino
all'Imperio di Valentiniano III l'autorità sua, che per ordinario
diritto esercitava, non s'estendeva più, che nelle sole province
suburbicarie[515]. E perciò avvenne ancora; che il R. P. esercitasse in
queste province la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che
non facevan gli Esarchi d'Oriente nelle province delle loro diocesi;
imperciocchè a lui come Metropolitano s'appartenevano l'ordinazioni,
non solamente de' Vescovi delle città metropoli, ma anche di tutti
gli altri Vescovi di quelle province: quando in Oriente gli Esarchi
l'ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a' loro Metropolitani.
Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice romano, fu cotanto antico,
come agli Esarchi d'Oriente. Se voglia riguardarsi l'antichità della
Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in Oriente per encomio
anche a' semplici Vescovi[516]: poi si ristrinse agli Esarchi, ch'avean
cura dell'intere diocesi, per la qual cosa presso a' Greci tutti gli
Esarchi con questo nome di Patriarca eran chiamati. Ma in Occidente
infra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il Pontefice romano:
ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non
prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione R. P. fu da'
Greci e da Marciano stesso Imperador di Oriente chiamato Patriarca; nè
prima, come notò l'accuratissimo Dupino, da' Latini stessi, o da' Greci
se gli diede tal nome: ed il Sirmondo[517] non potè contra Claudio
Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi, che degli Imperadori
Anastasio e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo
di Roma.
Per questa cagione nelle nostre province non leggiamo noi Metropolitano
alcuno: ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior
splendore la Gerarchia ecclesiastica, le città delle nostre province
però non ebbero, che i soli Vescovi, come prima, non riconoscenti
altri, che il Vescovo di Roma per loro Metropolitano. Ciò che non
accadde nelle province d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto,
ciascuna provincia ebbe il suo Metropolitano, il quale sopra i Vescovi
di quella provincia esercitava le ragioni sue di Metropolitano: presso
di noi fu diversa la politia: poichè, ancorchè la provincia della
Campagna avesse la sua città metropoli, la quale fu Capua, non per
questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima provincia
alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi
più vicini, e propriamente nell'anno 968, la Chiesa di Capua fu renduta
metropoli, ed il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano
sopra molti Vescovi di quella provincia suoi suffraganei. La Puglia
parimente, e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi
Metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò, che dal Patriarca
di Costantinopoli si disponeva intorno alle Chiese di questa provincia,
Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'altre città
della medesima, non gli riconobbero, se non ne' secoli seguenti,
e Siponto più tardi da Benedetto IX fu nell'anno 1034 costituita
metropoli. Lo stesso s'osserva nella provincia della Lucania, e de'
Bruzj, dove Reggio e Salerno, che secondo la politia dell'Imperio
erano in questi tempi le città metropoli della medesima provincia, non
ebbero, che i soli Vescovi, e Reggio conobbe da poi i Metropolitani,
mercè del Patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V
nell'anno 984, e così gli altri, che veggiam ora in questa provincia.
Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi: Benevento fu innalzato a
questo onore da Giovanni XII nell'anno 969 un anno dopo Capua: e tutti
gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero
in tutte queste nostre province, hanno men antica origine, come si
vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Istoria.
Ne' tempi adunque, ne' quali siamo di Costantino sino a Valentiniano
III, le Chiese di queste nostre province, come suburbicarie, ebbero
per loro Metropolitano il solo Pon. Romano: a lui solo s'apparteneva
l'ordinazione de' Vescovi[518]: e quando mancava ad una città il
Vescovo, il Clero ed il Popolo eleggevan il successore, poi si mandava
al R. P. perchè l'ordinasse[519]; il quale sovente, o faceva venir
l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi
s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli
le decideva, o per compromesso si terminavano: il qual costume vedesi
continuato ne' tempi di S. Gregorio M. del quale ci rimangono ancora
nel Registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che diede per
l'elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma e di Miseno, nella
Campagna; e nel Sannio, de' Vescovi di Apruzzi[520][521].
Ed in Sicilia, come provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima
autorità esercitata da' romani Pontefici intorno all'elezione de'
Vescovi, come è manifesto dall'Epistole di Lione, e da quelle di
Gregorio M.[522].
Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la politia
ecclesiastica in queste nostre province: ebbero, come prima, i soli
Vescovi, nè riconobbero sopra le loro città alcun Metropolitano: solo
il Pontefice romano esercitava le ragioni di Metropolitano sopra
quelle, e vi tenea spezial cura e pensiero. Per questa cagione, nè
l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste province
por piede[523]. Nè i Patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati
nella pretensione di volere al loro Patriarcato sottoporre queste
province, siccome tentaron da poi a tempo di Lione Isaurico, e del
Pontefice Gregorio II, e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che
altrove avrem opportunità di favellare. Nè in queste nostre province
si conobbe fin a questo tempo altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti,
Vescovi, e di Metropolitano, qual era il Vescovo di Roma, Capo insieme,
e Primo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico. Alcuni anche a
questo tempo mettono l'instituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti,
Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj; ed eziandio d'alcuni altri Ministri,
che non s'appartengono punto all'ordine gerarchico, ma alla custodia
ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà
l'occasione di ragionare.
§. I. _De' Monaci._
In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati
in lor favella _Monaci_: ma questi non eran, che uomini del secolo,
senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini, e ne'
deserti dell'Egitto per lo più menavano la lor vita: data che fu pace
alla Chiesa dall'Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella
comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti
secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era
più di pericolo l'esser Cristiano, molti ne facevan professione,
senz'esser ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri,
delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro che vollero
praticare la vita cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro
il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine[524].
I primi Monaci, che ci comparvero, furon in fra di loro divisi e
distinti in due ordini, ciò sono, _Solitarj_, e _Cenobiti_: i primi si
chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anacoreti. Alcuni han
voluto tirar l'origine del Monachismo da' Terapeuti, che credettero
essere una particolar società di Cristiani stabilita da S. Marco
ne' contorni d'Alessandria, de' quali Filone descrive la vita. Ma se
bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti fossero Cristiani, ed
avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto
inverisimile riputar quelli, Cristiani e discepoli di S. Marco.
Poichè quantunque la vita, che di lor ci descrive Filone, fosse molto
conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse
dei loro riti e costumi, come l'osservanza del Sabato, la Mensa sopra
la quale offerivano pani, sale, ed isopo, in onor della sacra Mensa
ch'era dentro al vestibolo del tempio, e mille altre usanze, che non
s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono e fan
vedere, che coloro fossero Ebrei, non Cristiani. Il nome di Asceti, che
Eusebio loro attribuisce, non deve fargli passar per Monaci, poichè
siccome il termine d'Asceti è un termine generale, che significa
coloro, che menano una vita di quella degli altri più austera e più
religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli
Asceti fosser Monaci[525].
Comunque ciò siasi, egli è cosa certa, che erano nel quarto secolo
questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu provincia
dell'Oriente, che non ne abbondasse. La diocesi d'Oriente, il cui
capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito.
Nell'Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occidente eran
ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del Vescovato
romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine province, siccome
è chiaro da una costituzione di Valentiniano il Vecchio dirizzata
nell'anno 370 a Damaso Vescovo di Roma[526]. Palladio[527] ancor
rapporta, in queste nostre province, come nella Campagna e luoghi
vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita
eremitica e solitaria: ed il P. Caracciolo[528] non pur nella Campagna,
ma anche nel Sannio e nella Lucania ne va molti ravvisando.
Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavan una vita
tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle città,
e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere
cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje, panieri,
ed altre opere facili, e questo lor lavorio bastava non solo per
alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano
questa lor vita, oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente
calunniati da' loro Scrittori[529], accagionandogli, che in queste
solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine, e di nefandi vizj.
Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno: la lor vita
quieta tirava della molta gente al bosco, tanto che ne venner tosto
a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della Curia,
e degli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto
oziosa, e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto
di religione, lasciavano le città, e andavansi ad unire con questi
Solitarj; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro
recessi, e ordinare, che si richiamassero da que' luoghi nelle città,
a portare i carichi lor dovuti[530].
Ma i Solitarj, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo
spesso frequentavano le città, e s'intrigavano negli affari del secolo;
nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual altro si
fosse negozio nelle piazze, ch'essi non ne volessero la lor parte: e
crescendo vie più la lor audacia, furon sovente cagione nelle città di
molti disordini e tumulti: di che se ne leggono molti esempj appresso
Eunapio[531], Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio,
Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed altri: tanto che bisognò, che
i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero all'Imperador Teodosio
M. perchè rimediasse a' disordini sì gravi, ed alla Rep. perniziosi,
e da quel Principe fu proferita legge, colla quale fu comandato, che
non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nelle
città: ma non passarono venti mesi, che Teodosio in grazia de' medesimi
Solitarj rivocò la legge[532].
Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò
primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto
Geronimo, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia e Giovanni
precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati
e celebri.
Gli altri s'appellaron _Cenobiti_, ovvero Religiosi, perchè essi
avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano.
Traggon questi la lor origine dagli _Esseni_, ch'era una Setta di
Giudei distinta dai _Terapeuti_, e la maniera del loro vivere era
molto diversa da coloro, siccome quelli, che menavan una vita tutta
contemplativa, e molto divota, della quale Filone[533] appresso Eusebio
fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri
Religiosi.
Il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio. In Grecia Basilio, il
quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla
Religione, cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro
spirito; di castità risguardante i moti nel nostro corpo; e di povertà,
per una totale abbominazione a' beni di fortuna.
(Altri vogliono, che _Basilio_ non fosse stato Institutore di alcun
nuovo Ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi
Monaci, siccome infra gli altri credette _Binghamo_[534].)
S. Benedetto gl'introdusse in Italia, e propriamente nella nostra
Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il Regno
di Totila, di che nei libri, che seguono, ci verrà a proposito di
ragionare più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro
terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e dilatò i germogli in
più remote regioni.
S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin monastico, ed unì molti
Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasterj di
donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle,
le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano
con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell'uno e
dell'altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasterj, non
solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città, ed
in quelli i Monaci viveano in solitudine in mezzo al Mondo, praticando
la loro regola sotto un Abate, ovvero Archimandrita; ed il Monachismo
da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.
Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri
Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro
Virgilio[535], de' quali nel corso di questa Istoria, secondo
l'opportunità, se ne farà menzione.
S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un altro Ordine di
regolarità: egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo posti in
vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d'Ippona. Non gli chiamò nè
Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a regole, ch'eran
mescolate di chericheria, e della pura vita monastica: e fu chiamata
vita apostolica, per l'intento, che s'avea di rinnovare la vita comune
degli Apostoli: eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean
clausura[536].
(_S. Agostino_ vien anche da _Duareno_[537] riputato Autore
de' Canonici Regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche
Binghamo[538], se bene _Onofrio Panvinio_[539], ed Ospiniano[540],
credano che fosse stato Autore Papa _Gelasio I_ intorno l'anno 495.
È certo però, che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti
Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel Dottore fu
mai Romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome
saviamente ponderò Binghamo[541]. Delle origini ed istituzioni di
tanti nuovi Ordini de' Monaci venuti da poi nel Mondo, oltre Polidoro
Virgilio, son da vedersi Ospiniano[542] e Creccelio[543]).
Sorsero da poi i _Mendicanti_, i quali agli tre descritti voti
aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina.
Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni
in Gerusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono sterminati per
Clemente V, i Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di Portaspada,
di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i
quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri Religiosi,
a differenza de' Cavalieri Laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne'
seguenti libri di questa Istoria.
Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, nei quali si
manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza stupore
scorgerassi, come in queste nostre province, col correr degli anni,
abbian potuto germogliar tanti e sì varj Ordini, fondandovi sì numerosi
e magnifici monasterj, che ormai occupano la maggior parte della
Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile,
che ha potuto mutar lo Stato civile e temporale di questo nostro Reame.
In questi secoli, ne' quali siamo di Costantino M. fino a Valentiniano
III niuna alterazione recaron allo Stato politico, perocchè quantunque
molti _Solitarj_ fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per
quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il
Vecchio: ed in queste nostre province fossero ancor penetrati, dove
ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita: niente però
portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati,
nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe
all'ecclesiastica Gerarchia.
(È manifesto che a questi tempi i Monaci non si appartenevano alla
Gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'Ordine de' Laici da quel che
ne scrisse _Isaaco Alberto_[544], dicendo: _Monachi quales primo erant
quo extra Ordinem constituti, ad Hierarchiam imperantem non pertinent_.
_Lindano_[545] pur de' Monaci parlando, disse: _Qui omnes sicuti erant
Ordinis Laici, ita una cum reliquis Templi choro, quem dicimus, erant
exclusi_. Insino _Graziano_ confessò, che fino a' tempi di Siricio, e
di Zosimo, _Monachos simpliciter, et non Clericos fuisse, Ecclesiastica
testatur Historia_, come sono le sue parole[546]).
I _Cenobiti_ è manifesto, che, prima di S. Benedetto, eran radissimi,
ed i lor monasterj assai più radi, e di niun conto. Poichè ciò che si
narra del monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa città,
che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di S. Martino, quando questo
Santo era ancor vivo[547]; dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende
fondato da S. Gaudioso stesso Vescovo di Bitinia nell'anno 438, il
qual, fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Affrica, si ricoverò
in Napoli[548]; quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770
da Stefano II Vescovo di questa città[549]: e di alcuni altri fondati
in altre città di queste nostre province[550], e rapportati a questi
tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente
l'opera ed il tempo in confutarle.
§. II. _Prime collezioni di canoni._
I regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace
alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, se
bene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il
Giovane e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan
in questi tempi alcun sospetto, o gelosia a gl'Imperadori; imperocchè
allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata,
anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per
la loro autorità e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano
lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero,
ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e
di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza
l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente
per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone e le robe
ecclesiastiche.
All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa
la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo
già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta
in una più ampia e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior
bisogno di far nuovi regolamenti per buon governo della medesima, e per
accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine: perciò oltre
a' libri del Testamento Vecchio e Nuovo, ed alcuni canoni stabiliti in
varj Sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli
altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero
a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu
più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero e trattassero
sopra ciò, che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli
altri affari esteriori, gli Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed
osservavan le leggi civili.
Da questo tempo, e non da più antica origine cominciarono i canoni, de'
quali si formaron da poi più _Collezioni_; poichè quantunque alcuni
abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo
vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche
a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di
_Canones Apostolorum_: nulla di meno nè l'opinione del Turriano[551],
che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio
e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que'
canoni fossero Apostolici sono state da savj Critici abbracciate,
i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi
canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' Concilj congregati prima
del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso
Guglielmo Beveregio[552], Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed
altri, e quel ch'è più notabile, Gelasio P. gli dichiara apocrifi nel
can. _Sancta Romana, dist_. 15.
Lo stesso si dice del libro delle costituzioni Apostoliche falsamente
attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel Santo
Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di
Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo,
che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi
state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso
si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale,
conchiudono tuttavia gli uomini più sensati, che non possa esser più
antico del terzo secolo[553]. Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam
credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati,
secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o
dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua
de' Pagani, e l'infelicità de tempi loro permetteva; nondimeno i veri
canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che
si millantano; ed in spezie gli atti del Concilio di Sinuessa per
l'apostasia di Marcellino P., e 'l decreto, che la prima sede da niuno
possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo
dimostra Baronio[554] per autorità di S. Agostino, come inventato dai
Donatisti; anzi Cironio[555] prova che l'accusa di Marcellino non fu
mai vera: che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo[556].
Finalmente in quanto all'_Epistole_ de' Sommi Pontefici, benchè di
queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo, pure,
toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono _Ascetiche_ più
tosto, che _Decretali_, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti
ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello,
e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e
Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi, ed altri,
che tutte le _Decretali_, che si leggon scritte da' Pontefici romani
prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398 e che si trovano nella
raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine
dell'Imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da
quell'impostore a suo talento formate: _de hac Isidori impostura_, dice
Tomasino[557], _inter doctos jam convenit_.
I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono
quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj
fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per
ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per
comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj
provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da Cronologisti,
nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella
Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in
Siria, e di Laodicea in Frigia: fuor di molti altri fatti in Affrica,
in Ispagna, ed altrove meno rinomati.
Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno
l'anno 385 si pubblicò la _prima Collezione di canoni_ per opera d'un
certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano
Justello attesta Pietro di Marca[558]. In essa si veggono cento
sessantacinque canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e
cinque provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè
20 dal Concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di
Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal Concilio d'Antiochia, 59
da quello di Laodicea, e 3 da quello di Costantinopoli[559]. Ed è da
notare, che i primi canoni appartenenti alla politia e disciplina
ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato
l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di
cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa
Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio o per
autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi:
vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente
ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle,
che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole:
_Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas
teneri statuimus_[560]. E perchè questi canoni erano tutti scritti in
greco, per comodità delle Chiese occidentali se ne fece una traduzion
latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa romana, e le Chiese di
queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa
così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di
Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a
servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo:
_Codex Canonum Ecclesiae universae_: e secondo Florente, quest'altro:
_Collectio Canonum Orientalium_.
In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta,
autor della quale crede Doujat[561] essere stato l'istesso Vescovo
Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni
del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano
nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello
di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era
composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni
del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89 canoni, che chiamansi
Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova
Giunta, o sia Collezione, crede Doujat[562] essere stato Teodoreto
Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin ai tempi di Valentiniano
III l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli,
che furon in questo Codice raunati.
Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di
giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano
per la forza della religione, non per temporale costringimento, nè
gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed
altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i
Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni
s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando,
che per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi, e pieni
di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali
sovente, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne'
loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità
erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò
che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente
da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio[563], che fecero i
Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la
conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano
I, ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni
di quello[564]. E Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale
confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito
con i di lui canoni[565]; e generalmente tutti gli altri Imperadori,
quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo
delle loro costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan
forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli
colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta
di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi
gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per
essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci
toccherà favellare.
§. III. _Della conoscenza nelle cause._
Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in
tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia,
e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e
fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla
conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale:
egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione,
e della fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de'
costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra'
Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole
composizione.
Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè
giurisdizione, nè avea Foro, o territorio nella forma e potere,
ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità: poichè quella non dipende
dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino: ma più tosto di
diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o
permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso
di questa Istoria.
Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi
del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che
la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere
data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli importò solamente la
collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della
scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici
imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma
tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già
dalla pura contenziosa[566]; o più tosto dalla censura e correzione,
che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento
preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale
de' Principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la
spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto
le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza
ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente
dell'eccitativo, che si chiama dirittamente _persuasione_. Quindi è,
che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo[567], Lattanzio, Cassiodoro,
Bernardo, ed altri, altamente si protestano, che a loro non era stata
data potestà d'impedire gli uomini dai delitti, coll'autorità delle
sentenze: _Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae
cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo_[568]; ma tutta la loro
forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, orare, non già
d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella
Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove
i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi
giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza[569].
A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la
giustizia: _Deus judicium suum Regi dedit_, dice il Salmista: ed il
Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: _Constitue nobis
Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent_. E quando Iddio
diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò:
_Cor intelligens, ut populum suum judicare posset_: domanda, che fu
grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che _Regum proprium officium
est facere judicium, et justitiam_[570]. In brieve in tutta la Sacra
Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai
a' Preti, almeno in qualità di Preti; perchè Nostro Signore istesso,
essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra
lui, e suo fratello, rispose: _Homo quis me constituit Judicem, aut
divisorem super vos_[571]? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che
ne dice S. Bernardo ad Eugenio: _Stetisse Apostolos lego judicandos,
judicantes sedisse non lego_. Nè in quelli tre primi secoli, siccome
s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze,
ebbero i Preti quest'ampia giustizia contenziosa, che hanno al
presente.
Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque
l'Imperio fosse governato da Imperadori cristiani, toltone la
conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati
secolari[572], così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati e
riguardati essi ancora come membri della società civile: e non essendo
stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge
d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza
da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di
fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portaron
i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a
questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli
tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed
Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu
condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa
di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo[573];
ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi.
Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in
esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica
tranquillità[574]. Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro
delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della
causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero
ancora i Magistrati secolari[575]. Ed i Vescovi d'Italia ricorsero
a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare
Damaso da loro accusato.
Nè si fece nelle sue cause civili di questi secoli mutazione alcuna,
essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio
de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per
comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo
costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle province, ed agli
altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj,
e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici
Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza[576]: e quando
venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria
_judicio sisti_[577].
Nell'estravagante ed apocrifo titolo de _Episcopali judicio_, che
fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di
Teodosio si legge una costituzione[578] di Valentiniano, Teodosio
ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione
delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a
piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge
sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per
certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti;
poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause
Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa
per forma di politia: ecco le sue parole: _Quantum ad causas tamen
Ecclesiasticas pertinet_. Graziano[579], al quale ciò dispiacque, glie
le tolse affatto, e nel suo decreto smembrò la legge, e variò la sua
sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove
ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo[580] su questa
legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne
sentiranno appresso.
Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra,
e molti canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a
lungo, ed a proposito Dupino[581] gran Teologo di Parigi, il quale
meglio d'ogni altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose
civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto
divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle
pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori e dei
Principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà
chiaro nel corso di questa Istoria.
Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella
giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione sopra i
suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea
territorio, cioè _jus terrendi_, come dice il Giureconsulto[582] nè
per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio,
nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che
potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, _do_, _dico_,
_abdico_. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare
imprigionar le persone ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora
s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del
braccio secolare[583]. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato,
e poi introdotto, che il Giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar
coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò
l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale[584], con cui stabilì, che
i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor
Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual
opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in
molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons.
Le Maître[585] si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici
non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il
Volaterrano[586].
Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea
potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di
mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia,
toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti i quali
Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di
questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono
perciò molti editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a color
dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio,
e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa
potevano condennare all'emende pecuniarie[587]; e la ragion era,
perch'essi non avevan territorio[588], e secondo il diritto de' Romani,
i soli Magistrati, ch'hanno il pieno territorio, potevano condennare
all'emenda[589]; ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio,
nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso
uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la
multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.
Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa
di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda per beneficio e
concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni
cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed
incremento. Credettero, che questo Principe per una sua costituzione
estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio[590]
avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed
in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella
al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè
l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò
che il Vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che
tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento,
debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera,
la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non
servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici. Fu
in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata
per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carolo
M.[591], ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni
Seldeno[592], perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di
Guglielmo, Monaco malmesburiense, credette, che veramente fosse di
Costantino.
Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il
Giovane, come fecero Innocenzio[593], Graziano[594], Ivone, Anselmo,
Palermitano, e gli altri Compilatori di decreti, mossi perchè in alcuni
Codici manuscritti portava in fronte questa iscrizione: _Arcad. Honor.
et Theodos._
Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser
quella finta e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo
Costantino[595]. Giacomo Gotofredo[596] a minuto per cento pruove
dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne
dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in
luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste
parole: _Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano_: si porta ancora
senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre
costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel
Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria
Ecclesiastica hassi memoria alcuna.
Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge[597] si
vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati;
imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella,
determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione,
se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli
Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj:
e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice
una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri
Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della
Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la
Novella[598] di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo,
che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione,
e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle
materie di religione.
Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede,
che in tempo d'Arcadio e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la
sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè
ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una
legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: _Si qui ex consensu
apud sacrae legis Antistitem, litigare voluerint, non vetentur sed
experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte
reddentis judicium_[599]. E questa fu la pratica della Chiesa in
questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in
comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate,
come ne fanno testimonianza Basilio[600], e con addurne gli esempli,
Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino e gli Scrittori dell'Istoria
Ecclesiastica Socrate, e Niceforo[601]. Ciò che durò lungamente fino a'
tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare
la conoscenza de' Vescovi per le sue _Novelle_, come vedremo nel sesto
secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III
egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè territorio,
nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di religione così tra'
Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per
una sua molto notabile _Novella_[602], di cui eccone le principali
parole: _Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de
aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum
Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas
jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit,
sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure
communi_; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al
Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica
innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice[603]: e
questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere
tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle province
non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il
Rettore della provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto
Pretorio[604].
Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si
mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi
secoli: nè in queste nostre province ebbero i nostri Vescovi giustizia
perfetta, nè Foro, nè territorio: nè per quel che s'attiene a questa
parte, lo Stato ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna
mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza
alle cause di religione, che giudicava per via di politia, ed a
quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed
imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia
laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza
eccezione veruna.
Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile
alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si
cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni
temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, per la
pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici
si proccuravano.
§. IV. _Beni temporali._
Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione
Ammirato[605], che fu Canonico in Firenze; e la ragione è in pronto,
e soggiunge, perchè essendo la religione un conto, che si tiene a
parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno
di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o dei mali scampati,
o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente
succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o
come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo
non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data
che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da
tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a
crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese,
come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito,
non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno,
che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò
alcun privilegio[606].
Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per
conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi
poi del Divo Marco[607] fu fatto un _Senatus consulto_, col quale si
diede licenza di poter lasciare a' Collegi, o ad altre Comunità ciò,
che si volesse[608]. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era;
e quantunque le nostre Chiese come Collegi illeciti, non potevan esser
comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò si
osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza,
cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino
nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non
pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro
le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra
di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de'
Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un editto, che dirizzò al
Popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare
ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma
spezialmente[609]. Così Costantino cotanto della cristiana religione
benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via,
ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le
possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano,
e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un
altro editto rapportato da Eusebio[610]. In oltre stabilì, che i beni
de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come
afferma l'Autor della sua vita[611].
Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede
all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che
facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più
tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che
l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per
l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a
dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a
tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi
e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto
che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta
licenza.
Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo[612] deplorava questi abusi, e si
doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno
che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli
Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime,
diventavano Procuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne
del loro ministerio.
Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò
quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici, sempre accorti
in profittarsi della simplicità massimamente delle donne, fu costretto
Valentiniano il Vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano
alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge[613],
con cui severamente proibì a' Preti ed a' Monaci di poter ricever sia
per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da
vedove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che
non dovessero con quelle conversare, siccome purtroppo licenziosamente
facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora
Ambrogio e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a
Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè
inviolabilmente si osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa
sua costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali
insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti[614].
Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il
Grande a promulgarne un'altra consimile[615], per la quale fu vietato
alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli
Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe
in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe
vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le
Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di
fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge
permettendo[616] alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i
mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella[617] reputasse
in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle
far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi
Comentarj[618].
I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè
che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero,
che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano
in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente
dolevansi delle ragioni, che producevano tali effetti, e che mossero
quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur
troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco
come ne parla S. Ambrogio[619]: _Nobis etiam privatae successionis
emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim
putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, etc._ Più chiaramente
lo disse S. Girolamo[620], scrivendo a Nepoziano; _Pudet dicere,
Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt,
solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a
Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror,
sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi
vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen
nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, etc._
Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà
del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre
quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e'
riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli
men a noi remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi
lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di
gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo
I, e III, ed Errico V[621]. Nella Francia lo stesso fu osservato da
S. Lodovico[622], ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente
confermato da Filippo III, da Filippo il bello, da Carlo il bello, da
Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed
abbiamo un arresto presso a Papponio[623], per cui il Senato di Parigi,
proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna
Giacomo, Re d'Aragona[624] statuì simili leggi ne' Regni soggetti a
quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli
altri Regni di Spagna osservasi il medesimo, ci attestano Narbona, e
Lodovico Molina[625]: ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si
osservano consimili statuti[626]. Nell'Olanda Guglielmo III Conte con
suo editto dell'anno 1328 lo proibì severamente[627]. E nell'Italia in
Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo[628]: nè vi è provincia in
Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed
alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.
Nelle province, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si
riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III,
le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre città
s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e
si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri
titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da Principi
Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degli altri, o
finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I monasterj cominciarono nel
principio del Regno de' Longobardi a rendersi, per gli acquisti,
considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse
stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di
Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de'
Re Longobardi: ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il
numero delle Chiese, e dei monasterj in queste nostre province, e
gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello,
piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso
ne' tempi dell'Imperador Federico II represso per una sua legge,
che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni[629], per
la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori,
forse intendendo di questi Imperadori, o com'è più verisimile, de' Re
Normanni suoi predecessori, la costituzione dei quali ciò riguardante
si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle
Chiese.
(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli
acquisti de' beni stabili alle Chiese, Monasterj, Templarj, ed
altri luoghi religiosi, è una rinovazione della costituzione antica,
che era nel Regno di Sicilia di qua e di là dal Faro, non già, che
l'Imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio, o
di Giustiniano. Nelle risposte, che diedero i Vescovi di Erbipoli, di
Wormes, Vercelli, e di Parma a Papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a
questo Imperadore, che avesse spogliati i Templarj, e gli Ospitalieri
de' stabili, che possedevano, dicono, che Federico non fece altro,
che rivocare alcune compre, che essi aveano fatte in Sicilia di beni
Burgensatici contro il prescritto di questa antica costituzione, che
avea avuto nel Regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole
dell'accusa, e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono
non meno presso _Goldasto_[630], che presso _Lunig_[631]. PROPOSITIO
ECCLESIAE: _Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus
spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integre restituti_. RESPONSIO
IMPERIALIS: _De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per
judicium, et per antiquam Constitutionem Regni Siciliae, revocata sunt
feudalia, et burgasatica, quae habuerunt per concessionem Invasorum
Regni, quibus equos, arma, victualia, et vinum, et omnia necessaria
ministrabunt abunde, quando infestabant Imperatorem, et Imperatori,
tunc Regi, pupillo, et destituto, omne omnino subsidium denegabant.
Alia tamen feudalia et burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea
acquisierunt et tenuerunt ante mortem Regis Willielmi II seu de quibus
haberent concessionem alicujus Antecessorum suorum. Nonnulla vero
burgasatica quae emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquae
Constitutionis Regni Siciliae, quod nihil potest eis sine consensu
Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate
legari, quin post annum, mensem, septimanam, et diem, aliis burgensibus
secularibus vendere, et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab
antiquo statutum, quia si libere eis, et perpetuo burgasatica liceret
emere sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliae (quod inter
Regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent, et adquirerent; et
hoc eadem Constitutio obtinet ultra mare)_.
Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre
massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi
abusi; e riputata per ciò la costituzione di Federico, empia ed
ingiuriosa all'immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di
prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata
comportabile; ma da poi si videro le Chiese, e' Monasterj abbondare di
tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta
loro d'assorbire quel poco, ch'è rimaso in potere dei secolari: ma di
ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare
quel che finora s'è detto della politia ecclesiastica di queste nostre
province del quarto, e metà del quinto secolo.