TITOLO VI.

_Disposizioni generali_.

48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal

presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione

senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa

commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale

del senato per affari interni del corpo.

La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne

previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e

gli rende in seguito conto della deliberazione.

49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a

quello per cui è convocato.

50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi

hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un

posto distinto.

51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione

dell'_alta corte reale_.

52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato,

pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di

stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare

sull'esecuzione.

Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre

1809.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 116 / 136 题