_Disposizioni generali_.
48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal
presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione
senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa
commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale
del senato per affari interni del corpo.
La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne
previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e
gli rende in seguito conto della deliberazione.
49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a
quello per cui è convocato.
50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi
hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un
posto distinto.
51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione
dell'_alta corte reale_.
52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato,
pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di
stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre
1809.