TITOLO V.

_Commissione della libertà individuale_.

43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque

membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni

quattro mesi.

44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende

cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza,

quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel

termine di dieci giorni.

45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni

dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo

dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla

commissione della libertà individuale.

46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là

dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato,

invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona

detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.

47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese,

la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali

ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene

convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti

presunzioni che N....... sia detenuto arbitrariamente.

Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 115 / 136 题