TITOLO III.

_Ufficiali del senato._

29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal

senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti

ai senatori che ne hanno bisogno.

30. Amministra le proprietà del senato, prende possesso in di lui nome

dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i

suoi ordini e con sua procura.

31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che

compongono la dotazione del senato.

32. In ogni affare in cui sia compromessa la proprietà de' beni, il

cancelliere non può nè intentare un'azione, nè difendersi, nè

transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per

ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa

commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da

prendersi.

33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo

di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.

34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e

suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue

attribuzioni.

35. Il tesoriere soprintende alla contabilità del senato e procura il

regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del

senato.

36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero

d'impiegati.

37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del

senato.

38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il

necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 112 / 136 题