TITOLO II.

_Deliberazioni del senato._

9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente

decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri

nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno

fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può

chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza

cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e

l'oggetto.

Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re,

il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser

fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto

non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.

11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della

metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.

12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da

uno dei membri della commissione.

13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge,

menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale,

terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato

consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_

_pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un

nuovo esame del progetto._

14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della

commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione _pensa che

non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_,

ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul

progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._

15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di

esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono

prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui

fossero richiesti.

Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in

deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto

costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non

versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare

al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini

dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio

segreto, si osserverà il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a

misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una

palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è

destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti

dalla diversità del colore, e dinotanti il _sì_ ed il _no_. Terminato

l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti

ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il

presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se

non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente

dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del

progetto._

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio

segreto, la votazione si farà alzando le mani.

20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con

un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti

proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli

11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:

(_Il nome del re_)

»Vista la deliberazione del senato in

data del.......................... sul

progetto di (statuto o legge) statogli

presentato l......................... e

discusso in conformità degli articoli 10 e

(11 o 12) del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo:

.............................

.............................

»Comandiamo e ordiniamo che.......

presente............... (statuto o legge),

munito dei sigilli dello stato, sia registrato

dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino

delle leggi.»

Se trattasi di statuti, si aggiungerà:

»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali

del nostro regno e diretto ai tribunali ed

alle autorità amministrative, perchè lo

trascrivano nei loro registri, l'osservino

e facciano osservare; e il segretario di

stato del nostro regno è incaricato d'invigilare

sull'esecuzione.»

22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare

la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il

senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui

è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e

depositato ne' suoi archivj.

23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto,

se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il

presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e

depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a

presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al

re con messaggio.

24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura

di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:

(_Il nome del re_)

»Visto il progetto di legge stato comunicato

al senato l...... in conformità

degli articoli 10 e 13 del sesto statuto

costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo:

......................

......................

»Comandiamo ed ordiniamo che la presente

legge, munita del sigillo dello stato,

sia registrata dal senato, pubblicata ed

inserita nel bollettino delle leggi.»

25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la

registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.

26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad

una commissione speciale composta di sette membri.

Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a

presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e

voti della nazione.

La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come

all'articolo 19.

27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il

presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno

depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene

incaricata di estendere l'indirizzo al re.

28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli

precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al

presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere

relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17

dello statuto.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 111 / 136 题