TITOLO II.

_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._

10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto

sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro

che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche

il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere

registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno

rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto

di registro.

Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,

Pei maggioraschi-ducati lire 72.

Pei maggioraschi-contee » 48.

Pei maggioraschi-baronie » 24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la

cancelleria.

Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà

del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche

si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria

dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione

de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui

l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui

dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta

bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai

registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del

conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al

pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle

condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un

maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta

bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.

14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un

maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si

percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta.

Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato

e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro

la successione del titolare defunto.

15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato,

per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto

che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre

1808.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 106 / 136 题