_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._
10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sarà fatto
sopra carta bollata e verrà registrato. Non si pagherà pel registro
che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche
il salario del conservatore.
11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere
registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno
rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto
di registro.
Si percepirà al punto del loro registro nelle corti d'appello,
Pei maggioraschi-ducati lire 72.
Pei maggioraschi-contee » 48.
Pei maggioraschi-baronie » 24.
Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la
cancelleria.
Non si pagherà pel registro ne' tribunali di prima istanza che metà
del diritto suddetto.
Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche
si percepirà un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria
dei tribunali di prima istanza pel registro.
12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione
de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, così quelli di cui
l'intera dotazione sarà stata da noi accordata, come quelli la cui
dotazione non sarà stata da noi fatta che in parte, sarà sopra carta
bollata, e non pagherà alcun diritto di registro. La trascrizione ai
registri delle ipoteche non sarà soggetta che al salario del
conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al
pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.
13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle
condizioni che ci piacerà d'imporre al momento dell'erezione d'un
maggiorasco sopra domanda, sarà un tal processo steso sopra carta
bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.
14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un
maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si
percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta.
Questo diritto è a carico del maggiorasco, e sarà pagato dal chiamato
e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro
la successione del titolare defunto.
15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia è incaricato,
per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto
che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
1808.