TITOLO PRIMO.

_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._

Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in

virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel

reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da

esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia

dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine

col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.

Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del

sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.

2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di

cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio

del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al

titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di

fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto,

in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle

autorità locali per questi medesimi oggetti.

3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia

in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di

costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà

assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi

rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere

guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare

una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la

facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che

ci sarà piaciuto d'imporre.

4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto

addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di

cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro

domanda il progetto delle patenti.

5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il

segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal

cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà

personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze

necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e

nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul

registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi

che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro

procurator generale copia certificata con menzione che sono state

pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento

delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese

dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo

commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli

atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e

memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella

forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente

agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli

presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono

essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e

rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere

guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie

fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla

comunicazione.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 105 / 136 题