_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._
Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in
virtù dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel
reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da
esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia
dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine
col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.
Lo stesso si praticherà per tutti gli affari in cui il consiglio del
sigillo de' titoli è chiamato a deliberare.
2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di
cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio
del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al
titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di
fare, senza però che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto,
in ciò che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle
autorità locali per questi medesimi oggetti.
3. Allorchè sarà stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia
in totalità, sia in parte, e si tratterà di procedere all'atto di
costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sarà
assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potrà anche farsi
rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere
guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sarà tenuto di fare
una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la
facoltà di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che
ci sarà piaciuto d'imporre.
4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto
addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di
cassazione, i quali però non potranno in alcun caso unire alla loro
domanda il progetto delle patenti.
5. Allorchè le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il
segretario generale ne rilascerà una spedizione certificata dal
cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sarà
personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze
necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e
nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul
registro del conservatore delle ipoteche.
6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi
che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro
procurator generale copia certificata con menzione che sono state
pubblicate, registrate e trascritte, si procederà all'adempimento
delle dette formalità per officio del procurator generale ed a spese
dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo
commettente.
7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli
atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.
8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e
memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella
forma prescritta dal terzo statuto costituzionale, § 3, relativamente
agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.
9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli
presenterà al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono
essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e
rimetterà al procuratore generale l'ordine del cancelliere
guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie
fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorchè vi sarà luogo alla
comunicazione.