_Del Diritto di far grazia_.
58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere
inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice,
di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale
militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del
primo tribunale del regno.