TITOLO VII.

_Del Diritto di far grazia_.

58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere

inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice,

di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale

militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del

primo tribunale del regno.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 58 / 136 题