50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.

51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono

composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di

voti.

52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno

ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono

pubbliche.

I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati

nell'udienza.

54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che

il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte

dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran

giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla

discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia

sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 56 / 136 题