51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono
composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di
voti.
52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno
ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.
53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono
pubbliche.
I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati
nell'udienza.
54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che
il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte
dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran
giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla
discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia
sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.