I. Di tutti gli affari contenziosi;

II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione

d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello

stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della

competenza dei tribunali ordinarj;

III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati

dell'amministrazione pubblica;

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 48 / 136 题