TITOLO II.

_Del Vicerè._

6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva

la corona d'Italia, può farsi rappresentare da un vicerè.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed

estensione delle facoltà che sono delegate al vicerè.

8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta

nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della

corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito

come segue:

«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di

cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò

l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami

a chi sarà da esso lui delegato.»

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 36 / 136 题