TITOLO PRIMO.

_Dei beni della Corona_.

Art. 1. Le proprietà della corona sono:

1.º Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;

2.º Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;

3.º Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro

ducale di Modena;

4.º Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato

in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al più presto

destinati colle convenienti dipendenze;

5.º I boschi di Ticino.

È specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni

nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e

di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e

dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a

ciò che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro

verserà nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni

di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimente il tesoro pubblico verserà nella medesima cassa, e per

una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di

Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto

cesserà di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra.

Vi sarà inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli,

nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi

membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente

saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle

stesse leggi e formalità de' beni e rendite della corona di Francia.

5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, può fissare sulla

lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso

ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo

assegno è ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 35 / 136 题