TITOLO VIII.

_Del governo_.

43.

Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una

consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle

loro rispettive attribuzioni.

44.

Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente

rieleggibile.

45.

Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47.

È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo

dei ministri.

48.

Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi

dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango

inferiore.

49.

Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo

nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli

vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la

presidenza di chi lo ha eletto.

50.

In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli

attributi del presidente sino all'elezione del successore.

51.

I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di

stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato

sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine

di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il

sigillo dello stato e di promulgarle.

52.

Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e

tiene il registro particolare de' di lui atti.

53.

Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del

vicepresidente è di lire 100,000.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 9 / 136 题