_Della censura_.
33.
La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel
modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua
residenza pei primi dieci anni è in Cremona.
34.
Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le
sessioni de' tre collegi.
35.
Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono
legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.
36.
Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali
indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.
37.
Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi,
pure con pluralità assoluta.
38.
Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.
39.
Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione
nel termine prefisso alle sue sessioni.
40.
Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli
109, 111 e 114.
41.
La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi
elettorali.
42.
Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima
loro sessione.