TITOLO VII.

_Della censura_.

33.

La censura è una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel

modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua

residenza pei primi dieci anni è in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo le

sessioni de' tre collegi.

35.

Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono

legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36.

Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali

indicati all'articolo 11 alla pluralità assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi,

pure con pluralità assoluta.

38.

Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione

nel termine prefisso alle sue sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli

109, 111 e 114.

41.

La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi

elettorali.

42.

Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima

loro sessione.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 8 / 136 题