TITOLO III.

_Dei collegi._

10.

Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de'

_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della

sovranità nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni

biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della

consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e

di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non

durano più di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più

d'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno

di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine

da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi

allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli

articoli 109, 111 e 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che

loro vien proposta dalla consulta di stato.

17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono

eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente

provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal

proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso

d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per

assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;

5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di

cittadinanza.

19.

Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il

processo verbale della sua seduta.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 4 / 136 题