_Dei collegi._
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei _possidenti_, quello de'
_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della
sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non
durano più di 15 giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più
d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno
di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine
da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi
allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che
loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono
eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente
provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal
proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso
d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per
assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;
5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di
cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
processo verbale della sua seduta.