TITOLO II.

_Del diritto di cittadinanza._

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della

repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo

nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno

stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette

anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la

naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza

insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria

nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi

importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima

che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà

necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per

le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini

descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni

costituzionali.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 3 / 136 题