CAPITOLO VIII.

_Delle Costituzioni del Regno._

Niuna parte delle nostre patrie leggi è stata per l'ignoranza

dell'istoria da' nostri Professori tanto confusamente trattata, e con

minor diligenza, che quella che concerne la compilazione di queste

nostre Costituzioni. Non è chi non sappia, che l'Imperador Federico

l'avesse a Pietro delle Vigne commessa, e che per suo comandamento

questi la facesse; ma come, ed in qual tempo si pubblicasse, di quali

Costituzioni e di qual Principe; qual uso ed autorità presso di noi

avesse, e come da poi a noi fossero le leggi, che contiene, state

esposte e commentate da' nostri Scrittori, evvi un profondo silenzio.

Molti perciò confusero le Costituzioni, e ciò ch'è d'un Principe,

l'attribuiscono ad un altro, come si è osservato ne' precedenti

libri di quest'Istoria, ove molte leggi di Ruggiero furono, o a' due

Guglielmi, o a Federico attribuite; ed all'incontro molte Costituzioni

di quest'Imperadore, o a' Guglielmi, o al riferito Ruggiero. Molti

altri, non intendendo la lor forza, nè l'uso di que' tempi, stranamente

a noi l'esposero, e fuvvi ancora chi riputasse alcune di esse empie e

sacrileghe.

Federico adunque savissimo Principe, che non meno nell'armi, che nelle

leggi volle imitare i più savj Re della terra, in quest'anno 1231

avendo conchiusa la pace col Pontefice Gregorio, e resi tranquilli

i suoi Reami di Sicilia e di Puglia, rivolse i suoi pensieri alle

leggi, per dar a' Popoli a se soggetti più stabile e fermo riposo.

Non è però, che egli in questo solo anno promulgasse tutte quelle

Costituzioni, che si leggono in questo volume diviso in tre libri.

La compilazione si fece in quest'anno, ma le leggi si stabilirono, e

prima, e da poi, essendosi molte altre Costituzioni aggiunte dopo la

compilazione fatta in quest'anno 1231 ond'è, che quelle portino in

fronte l'inscrizione,_ Nova constitutio_. Egli in questo Codice volle,

che si inserissero le Costituzioni de' Re di Sicilia suoi predecessori,

e tra quelle ne scelse molte di Ruggiero I Re suo avolo: alcune di

Guglielmo I suo zio, e poche di Guglielmo II suo fratel cugino, delle

quali a bastanza fu ragionato ne' precedenti libri. Non volle tener

conto di ciò, che s'avessero fatto Tancredi e Guglielmo III come

quelli, che furon riputati da lui per Re illegittimi ed intrusi, come

si è altre volte notato. Oltre delle Costituzioni di questi Principi

suoi predecessori, volle che s'inserissero le sue promulgate già in

diversi tempi, in varie occasioni, ed in varie città de' suoi Reami

di Sicilia e di Puglia, stabilendo che cassate ed annullate le antiche

leggi e consuetudini, che a tali Costituzioni fossero contrarie, queste

sole s'osservassero, e queste così ne' giudicj, come fuori, avessero

tutt'il vigore ed autorità nel suo Regno di Sicilia, ch'egli chiama

_credità preziosa_[337]. Ed egli è da notare, che per Regno di Sicilia

comprende non meno quello, che propriamente è detto di Sicilia, ma

oltre di quell'isola, anche questo nostro, che ora Regno di Puglia, ora

di Sicilia di qua del Faro, ed ultimamente Regno di Napoli fu detto;

onde siccome di gran lunga andarono errati coloro, che riputarono le

presenti Costituzioni essersi solo ordinate per l'isola di Sicilia,

così anche non merita scusa il _Ramondetta_, che scrisse, queste leggi

non essere state stabilite per coloro di quell'isola, ma solo per

quello di Napoli. Errore così manifesto, che non vi è Costituzione, che

nol convinca per tale.

Molte Costituzioni prima di quest'anno 1231 avea Federico per lo

governo di questi Reami già stabilite[338]; e fin da' primi anni del

suo Regno, dopo il Baliato d'Innocenzio III cominciò in varj Parlamenti

tenuti in Puglia, o in altre città del Regno a stabilirne. Oltre di

quelle fatte in Roma dopo la sua incoronazione per mano d'Onorio, delle

quali si è discorso nel libro precedente, e che non han che far con

le nostre, nell'anno 1220 essendosi dopo la sua incoronazione, da Roma

portato nel nostro Regno e passato a Capua, quivi resse un Parlamento

generale per bene del Regno, e promulgò suoi ordinamenti contenuti in

venti capitoli, come narra Riccardo da S. Germano[339]: _Et se recto

tramite Capuam conferens, et regens ibi Curiam generalem pro bono

Statu Regni suas assisias_ (cioè regolamenti, che nelle Corti generali

per pubblico bene, e comodo de' vassalli solevansi stabilire[340])

_promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur_.

Vi è chi scrive, che nel seguente anno 1221 anche in Melfi avendo

ragunata una general Assemblea, avesse promulgate altre sue

Costituzioni; ma non facendone menzione alcuna Riccardo, non ci

assicuriamo di dirlo; coloro, che lo scrissero, furono ingannati

dalla data, che porta questa compilazione, nella quale, nelle vulgate

edizioni, in cambio di notarsi l'anno 1231 si trova con error manifesto

impresso 1221. Ne furono sì bene in quest'anno non in Melfi, ma in

Messina promulgate dell'altre, le quali oggi pur veggiamo inserite

in questo volume, come ce ne rende testimonianza l'istesso Riccardo:

_Imperator per Apuliam, et Calabriam iter habens, feliciter in Siciliam

transfretat, et Messanae regens Curiam generalem, quasdam ibi statuit

assisias observandas contra lusores_ etc., le quali ora pur leggiamo in

questa compilazione nel libro terzo sotto i titoli; _de his qui ludunt

ad dados, etc. de Blasphemantibus Deum, etc._

Nell'anno 1222 narra l'istesso Riccardo, che Federico _sua Statuta per

Regnum dirigit in singulis Civitatibus et Villis_; e nell'anno 1224

molte leggi furono da lui pubblicate intorno allo stabilimento dello

studio generale eretto in Napoli, come altrove abbiam notato; e nella

Costituzione _nihil veterum_[341] si parla della spedizione fatta da

Federico in Lombardia per frenare la ribellione de' Lombardi, e del suo

presto ritorno in Puglia, ciocchè, siccome scrissero Riccardo[342],

ed Errico Sterone[343], amendue Scrittori di quel tempo, avvenne

nell'anno 1226, e così di mano in mano anche dopo il ritorno fatto

da Soria nell'anno 1229 altre ne promulgò in varie occorrenze[344];

e nel principio di quest'istesso anno 1231 nel mese di gennajo

narra Riccardo[345], che mandasse Federico a Stefano di Anglone

suo Giustiziero di Terra di Lavoro suoi ordinamenti riguardanti le

concessioni e privilegi fatti da lui, e da Rinaldo Duca di Spoleti dopo

il suo passaggio in Soria, comandando, che dovessero quelli presentarsi

alla sua imperial Corte fra certo tempo: altrimenti, che d'essi non

dovesse tenersi alcun conto, nè tenessero fermezza alcuna, ciò che pur

lo vediamo inserito in questo Codice sotto il titolo _de privilegiis_

al libro 2.

Nel medesimo tempo proibì a' Baroni, che nelle lor terre e castelli

potessero far nuovi edificj di muri e torri, come narra Riccardo,

ciò che anche leggiamo nel libro terzo sotto il titolo _de novis

Aedificiis_: diede parimente altri provedimenti intorno alle

sovvenzioni, che dovean prestare i Conti, Baroni e Prelati, che

tenevan Feudi, de' quali ci restano ancora i vestigi nei tre libri di

queste Costituzioni. E forti argomenti abbiam di credere, che quella

cotanto famosa e rinomata Costituzione _Inconsutilem_, piena di tanto

rigore ed asprezza contro i _Patareni_ e gli altri Eretici di questi

tempi, nel mese di febbrajo di quest'istesso anno 1231 avesse Federico

promulgata, per accorrere a' mali, che il numero de' medesimi, il qual

tuttavia andava crescendo, potevano apportare a questi Regni. Narra

Riccardo essere in Italia cresciuto tanto il numero de' _Patareni_,

che ne fu anche Roma, sede della religione, contaminata ed infetta,

bisognando per estirpargli usar molto rigore; in guisa che molti,

i quali ostinati non vollero lasciare i loro errori, furono fatti

ardere nelle fiamme, e gli altri più docili, furono mandati a carcere

nel monastero di Monte Cassino, ed a quello della Cava per dovervi

stare insino che abjurassero, e facessero penitenza de' loro falli. E

crebbe il lor numero in guisa che, oltrepassando Roma, cominciarono

anche a contaminare le città di questo nostro Reame, ed in Napoli

particolarmente multiplicavano assai più, tanto che Federico per

estirpargli mandò quivi l'Arcivescovo di Reggio, e Riccardo di

Principato suo Maresciallo, perchè severamente gli punissero, siccome

in fatti molti ne furono trovati e posti in carcere: e questa fu

l'occasione che mosse Federico a punir questi Eretici, ed i loro

recettatori e fautori con pene sì terribili e severe, come appunto

e' dice in quella sua Costituzione[346]: _Et tanto ipsos persequamur

instantius, quanto in evidentiorem iujuriam fidei Christianae, prope

Romanam Ecclesiam, quae caput aliarum Ecclesiarum omnium judicatur,

superstitionis suae scelera latius exercere noscuntur. Adeo quod ab

Italiae finibus, et praesertim a partibus Lombardiae, in quibus pro

certo perpendimus ipsorum nequitiam, amplius abundare, jam usque ad

Regnum nostrum Siciliae, suae perfidiae rivulos derivarunt. Quod

acerbissimum reputantes, statuimus, etc._ Narra ancora Riccardo,

che nel mese di giugno di quest'istesso anno si fossero nuove altre

Costituzioni da Federico stabilite in Melfi: _Constitutiones novae,

quae Augustales dicuntur, apud Melfiam, Augusto mandante, conduntur_.

Siccome nell'istesso tempo fu fatta inquisizione _de campangiis,

falsariis, aleatoribus, tabernariis, homicidis, vitam sumptuosam

ducentibus, prohibita arma portantibus, et de violentiis mulierum_;

e puniti i rei secondo quelle pene, che furono da lui stabilite in

varie sue Costituzioni, che oggi sotto questi titoli leggiamo in questo

Codice.

Da tutte queste Costituzioni sinora da lui stabilite ne' precedenti

anni in varie occasioni, e da quelle dei Re di Sicilia suoi

predecessori fu in quest'anno da Pietro delle Vigne compilato questo

nuovo volume delle nostre Costituzioni, che oggi diciamo _del Regno_;

e terminata tal compilazione, nel mese d'agosto del suddetto anno 1231

nel solenne Concistoro tenuto in Melfi furono, tutte unite insieme,

pubblicate a' Popoli, perchè cassate l'antiche, queste dovessero

osservare. Ecco come Federico ne favella: _Accipite gratanter, o

Populi, Constitutiones istas, tam in judiciis, quam extra judicia

potituri. Quas per Magistrum Petrum de Vineis Capuanum Magnae Curiae

nostrae Judicem, et fidelem nostrum mandavimus compilari_[347].

Che tal pubblicazione si fosse fatta in agosto di quest'anno 1231

ce lo testifica Riccardo nella sua Cronaca a tal mese, ed anno:

_Constitutiones Imperiales Melfiae pubblicantur_. Ed a quel che ne

scrive Riccardo, sono concordi l'edizioni antiche e corretta, che

portano questa data: _Actum in solenni Consistorio Melfiensi, anno

dominicae incarnationis M.CC.XXXI. mense Augusti, indictionis quartae_.

Ed in tal guisa ancora leggevasi nell'antica edizione, della quale si

valse il nostro Matteo d'Afflitto, quando a quelle fece il suo gran

Commento, non ponendosi allora in dubbio, che in quest'anno fossero

state pubblicate, come scrisse quest'Autore[348]: _Ex quo istae

Constitutiones editae fuerunt mandante dicto Imperatore per doctissimum

virum Petrum de Vinea in anno Domini_ 1231. Onde si scorge con

evidenza, che nell'edizioni nuove e vulgate, che oggi vanno attorno, vi

sia errore manifesto, portando altra data, cioè dell'anno 1221.

Egli è da notare ancora, che dopo questa pubblicazione, furono negli

anni seguenti da Federico in varj tempi fatte altre Costituzioni, le

quali da Taddeo di Sessa, da Roffredo Beneventano, ed ultimamente

da Andrea e Bartolommeo di Capua furon sotto i loro dovuti titoli

fatte inserire in questo Codice, ond'è, che si appellino _Novae

Constitutiones_. Così Federico nel mese di febbrajo del seguente anno

1232 fece pubblicar in S. Germano le sue Costituzioni _de Mercatoribus,

Artificibus, Medicis, Alcatoribus, Damnis, Militibus, Notariis_,

etc., come si legge nella Cronaca di Riccardo, ov'è d'avvertire, che

Ferdinando Ughello, il qual nel terzo volume della sua _Italia Sacra_

fece imprimere questa Cronaca, mal fece inserire, dopo queste parole:

_Post mundi machinam providentia Divina firmatam, etc. quest'altre:

Harum aliquot Richardus Author historiae ponit, sed nos remittimus

lectorem ad librum Constitutionum Regni Siciliae_; dalle quali parole

si conosce, che questa fu una postilla fatta da qualche studioso alla

Cronaca di Riccardo; onde non meritava, che si confondesse col testo

della Cronaca. Queste Costituzioni pubblicate a S. Germano le vediamo

ancora inserite nel volume delle nostre Costituzioni, come sotto il

titolo _de Mercatoribus_, sotto il titolo _de Fide Mercatorum_, sotto

il titolo _de Medicis_, sotto il titolo _de Alcatoribus_ ovvero de

_his, qui ludunt ad dados_, ed altre, che si leggono nel libro terzo. E

nel mese d'ottobre del medesimo anno nell'istesso luogo di S. Germano

ne pubblicò altre attenenti all'annona, a' pesi e misure, ed altre

che si leggono nella citata Cronaca, e delle quali ne restano ancora

a noi i vestigj ne' libri delle nostre Costituzioni: _Mense Octobri in

S. Germano hujusmodi sunt Imperiales Assisiae publicatae_. Ed essendo

l'Imperador Federico nel seguente anno 1233 passato in Sicilia, tenendo

nel fine di quest'anno in Siracusa un general Parlamento, stabilì

quella famosa Costituzione: _Ut nulli_, come dice Riccardo, _liceat de

filiis, et filiabus Regni matrimonia cum externis, et adventitiis, vel

qui non sint de Regno, absque ipsius speciali requisitione, mandato,

seu consensu Curiae suae contrahere, videlicet, ut nec aliquae de Regno

nubere alienigenis audeant, nec aliqui alienigenarum filias ducere in

uxores, poena apposita omnium rerum suarum amissione_. Costituzione che

noi leggiamo sotto il titolo _de uxore non ducenda sine permissione

Regis_, dopo quella, che comincia _Honorem nostri diadematis_, nella

quale si leggono quasi le medesime parole di Riccardo, e per essere

promulgata in questo anno dopo la pubblicazione fatta in Melfi,

perciò porta in fronte: _Nova constitutio_. Fu la medesima da Federico

stabilita non senza forte ragione, poichè avendo invitate le femmine

alla successione de' Feudi, perchè queste maritandosi non trasferissero

i Feudi alle famiglie a se ignote, e forse non a se fedeli, volle

perciò, che senza consenso della sua Corte non potessero casarsi;

della qual Costituzione abbastanza fu da noi scritto, quando ci

toccò favellare delle leggi di Ruggiero, riprovando l'error d'Andrea

d'Isernia, che la reputò restrittiva della libertà de' matrimonj. La

quale durata per lungo tempo, fu poi da Carlo II d'Angiò riformata in

questo Regno, ed in Sicilia abolita affatto dal Re Giacomo.

Ci diede ancora Federico altre leggi ne' seguenti anni per render più

tranquilla la quiete di questi suoi Regni; e dopo avere nell'anno 1234

stabilite le _Fiere_ in alcune città delle sue province, delle quali

si parlerà a suo luogo, per quanto noi possiamo raccorre da Riccardo,

insino all'anno 1243 ove termina la sua Cronaca, troviamo essersi da

lui varie altre Costituzioni pubblicate; e nel mese di settembre del

suddetto anno abbiamo, che _in Grossetto quadam edidit Sanctiones, come

dice Riccardo, contra judices, Advocatos, et Notarios, quas per totum

Regnum publicari praecepit, et tenaciter observari, quarum initium tale

est, nihil veterum authoritati detrahitur, etc._ che sono l'ultime sue

Costituzioni, che ancor vediamo inserite nel nostro volume nel libro

primo sotto il titolo _de Officio Magistri Justitiarii, et Judicum

Magnae Curiae_, che perciò porta l'iscrizione di _Nova Constitutio_;

e sotto il titolo _de Advocatis ordinandis_, co' due seguenti. Tutte

queste Costituzioni, come riguardanti a' Regni di Puglia e di Sicilia,

non bisogna confonderle, come altrove fu avvertito, colle _Augustali_

stabilite in Roma, ovvero con quelle pubblicate in Germania, come

in Egra nell'anno 1213, in Francfort nell'anno 1234, in Magonza

nell'anno 1235 ed altrove, delle quali Goldasto[349] ne fece raccolta,

e si leggono ne' suoi volumi, le quali non furono per questi Regni

stabilite, e perciò appresso di noi non ebbero forza, nè vigor alcuno

di legge.

§. I. _Dell'uso ed autorità di queste Costituzioni durante il Regno de'

Svevi; e de' loro Spositori._

Le Costituzioni di questo Principe nel tempo, che furono promulgate,

e mentre durò il Regno nella sua persona, ed in quelli della Casa

di Svevia, furono universalmente riputate savissime, giustissime e

ricolme d'ogni prudenza, nè eccedenti la potestà d'un Principe. Non

parve allora strano d'aver in questo volume fatte inserire quelle

Costituzioni di Ruggiero e di Guglielmo I, delle quali si parlò

ne' precedenti libri. Nè ch'egli ne avesse poi rifatte moltissime

attenenti ai matrimonj, a' beni delle Chiese, proibendo gli acquisti

degli stabili agli Ecclesiastici, come vietò per sua Costituzione, che

leggiamo al libro terzo sotto il titolo _de Rebus stabilibus Ecclesiis

non alienandis_, e cose simili. Ma da poi che per gli impegni de'

romani Pontefici, nemicissimi della Casa di Svevia, il Regno passò a

quella de' Duchi d'Angiò e Conti di Provenza, come diremo, ancorchè

Carlo I comandasse, che fossero osservate nel Regno, ed il medesimo

avesse ordinato Carlo II suo figliuolo[350]; nulladimanco i nostri

Professori, che fiorirono sotto i Re angioini, per accomodarsi a'

tempi, che allora correvano, tutti favorevoli a' romani Pontefici, da'

quali questi Principi riconoscevano il Regno, cominciarono a malmenare

alcune Costituzioni di questo savio Principe, riputandole, in quanto al

lor credere, e secondo quelle massime, che allor correvano, che fossero

contrarie a quelle della Corte romana; e però strane, inique, ingiuste,

offensive dell'ecclesiastica immunità, della libertà de' matrimonj e

cose simili; tanto che la Costituzione _de Rebus stabilibus Ecclesiis

non alienandis_, non trovò chi volesse commentarla, come sacrilega, per

la libertà ecclesiastica, che si credeva, che s'offendesse: e Matteo

d'Afflitto, che brevemente l'espone, si protesta sul bel principio, con

dire: _Haec Constitutio nihil valet, quia Imperator non potuit contra

libertatem Ecclesiae, et personarum Ecclesiasticarum prohibere, quod

non relinquantur res stabiles Ecclesiae inter vivos, vel in ultima

voluntate_; quasi che Federico fosse stato il primo a stabilirla; e

pure egli, come si dichiara in quella, non fece altro, che ristabilire

ciò, che i suoi Predecessori avean fatto, e ciò che a tutti gli altri

Principi fu permesso, e dovrà sempre permettersi ne' loro Reami e

Signorie.

Per questa cagione _Marino di Caramanico_, il più dotto Glossatore

di queste Costituzioni, ancorchè fiorisse sotto Carlo I d'Angiò,

perchè le chiose, che vi fece, le dettò poco da poi, che si fossero

pubblicate, nel Regno de' Svevi[351], perciò fu più moderato di

tutti gli altri. Fiorì egli nel principio del nuovo governo degli

Angioini, e fu sotto Carlo I nell'anno 1269 Giudice presso il

Capitano di Napoli[352]. Le sue chiose sono sobrie e dotte, tanto che

presso i posteri s'acquistò il nome d'approvato glossatore, come lo

qualifica Matteo d'Afflitto[353]. A costui le riferite Costituzioni

di questo Principe non parvero cotanto strane ed esorbitanti, come

agli altri, che successero. Egli non muove dubbio alcuno, se come

promulgate da Federico, che fu deposto dal Regno e dall'Imperio,

dovessero osservarsi, ed aver forza e vigor di legge; egli dice del

sì; ed ancorchè si muova da leggier cagione, cioè perchè Federico

le fece compilare e pubblicare, _antequam Imperio privaretur, et de

Regno_[354]; nientedimeno parla della potestà de' nostri Principi,

sebben non quanto si dovrebbe, almeno il meglio, che comportavano i

suoi tempi, ne' quali bisognava andar a seconda de' Pontefici romani,

da' quali si riconosceva il Regno. In tali o somiglianti termini si

contennero due altri antichi Glossatori, che a Marino successero, i

quali furono _Bartolommeo di Capua e Sebastiano Napodano_, e molto

più fece _Andrea da Barletta_, che fu il primo a glossarle, come si

raccoglie da Andrea d'Isernia[355], siccome quegli, che fiorì nell'età

di Federico istesso loro Autore, e _Francesco Telese_ Avvocato fiscale

nel 1282 che scrisse pure sopra le _Costituzioni del Regno_, e del

quale non si dimenticarono Gesnero, ed il Toppi nelle loro Biblioteche.

Ma ne' tempi susseguenti mettendo più profonde radici le nuove

massime della Corte di Roma, e succeduto _Andrea d'Isernia_, che volle

prendersi la briga di commentarle; costui, come se fosse un capital

nemico di Federico, non tralascia di dannar la memoria di questo

Principe, quando gli vien fatto: biasima molte sue Costituzioni, ed

infra l'altre quella stabilita per li matrimonj de' Baroni da non

contraersi senza licenza del Re, e non si ritien di dire, che quella

portasse _destructionem animae istius Federici prohibentis per obliquum

matrimonia instituta a Deo in Paradiso._

Egli ingrandisce quanto può le pretensioni de' romani Pontefici,

riputando questo Regno come vero Feudo della Chiesa[356], e nudrito

colle massime degli Ecclesiastici empiè i suoi Commentarj d'errori

pregiudizialissimi alle supreme regalie de' nostri Re, veri ed

independenti Monarchi di questo Reame.

Più sobrj furono _Luca di Penna, Pietro di Monteforte, Diomede

Mariconda, Biagio di Marcone, Pietro Arcamone, Giacopo e Niccolò Ruffo,

Sergio Domini Ursonis, Argentino, Pamfilo Mollo, Niccolò Caposcrofa,

Pietro Piccolo di Monforte, Lallo di Toscana, Giovanni Grillo, Cesare

de Perinis_, il _Vescovo Giovanni Crispano_ e _Niccolò Superanzio_, ed

alcuni altri, i quali si contentarono far alcune brevi chiose e piccole

note alle Costituzioni suddette, insin che nel Regno degli Aragonesi

non venisse voglia a _Matteo d'Afflitto_, mentr'era di età già cadente,

ancorchè di vivacissimo spirito, nell'anno 1510 d'intraprendere di

adornarle di più ampj e voluminosi Commentarj, ch'è gran meraviglia,

come in tre soli anni, che vi pose, avesse potuto tirargli a fine.

Erano queste Costituzioni, ancorchè in gran parte rivocate, e molte

andate in disusanza per li nuovi _Capitoli_ fatti da' Re angioini,

ne' tempi degli Aragonesi nella lor fermezza e vigore; e Ferdinando

I d'Aragona con sua particolar Costituzione data in Foggia a' 25

dicembre dell'anno 1472 stabilì doversi quelle osservare nel Regno

suo[357]; perciò Matteo d'Afflitto reputò non dover impiegar invano le

sue fatiche, adornandole d'un più pieno Commentario. Si mosse ancora,

come e' ci testifica, che nel corso di 40 anni e più, da che furono

commentate da Andrea d'Isernia insino a' suoi tempi, erano occorse,

mentr'egli fu prima Giudice della Gran Corte della Vicaria, e poi

Consigliere, nuove altre quistioni non trattate da Andrea.

Ma per vizio del secolo non seppe allontanarsi dai triti e comuni

sentieri, ed empiè i suoi Commentarj di quistioni vane ed inutili,

le quali oggi non hanno il loro uso. Egli fra le altre cose pose in

disputa, se Federico, ancorchè avesse pubblicate queste Costituzioni

prima della sua deposizione, avesse potuto dar loro forza e vigor

di legge, in guisa che da' suoi sudditi dovessero osservarsi,

giacchè era stato già scomunicato da Gregorio IX, e come leggi d'uno

scomunicato non avrebbero dovuto aver vigore alcuno. Queste dispute

sono all'intutto vane, non solo per la ragione, ch'e' rapporta

dell'accettazione de' Popoli, ma perchè Federico quando le pubblicò

nell'anno 1231 era stato già assoluto da Gregorio, ed era in pace colla

Chiesa romana, come si è detto. Ma non bisogna ammettere nemmeno per

vera questa ragione, perchè Federico fu scomunicato la seconda volta

da Gregorio nell'anno 1239, e sebbene il volume delle sue Costituzioni

si trovava già sin dall'anno 1231 pubblicato; nulladimanco, come si è

di sopra narrato, egli dopo il suddetto anno 1239 ne pubblicò alcune

altre, come nell'anno 1243 e negl'anni seguenti, le quali furono

inserite in detto volume, nel tempo che si trovava già scomunicato da

Gregorio questa seconda volta. Quindi è che i più sensati riputan esser

improprio, ed affatto lontano, ed estraneo il vedere, se il Principe

quando stabilisce le sue leggi si trovi scomunicato, perchè avessero

vigore o no; e tralasciando il considerare, di qual sussistenza fossero

state le censure scagliate da Gregorio IX a Federico; le scomuniche non

han niente, che fare colla potestà, che tengono i Principi in istabilir

le leggi, ch'è una delle loro supreme regalie inseparabilmente

attaccata, ed annessa alla lor Corona, che non può torsi dalla

scomunica, la quale non ha altra forza ed effetto, quando che sia

legittimamente fulminata, che separare il Fedele dalla Comunione

della Chiesa, rendendolo incapace de' Sacramenti, de' suffragi, delle

orazioni, e di tutto ciò ch'ella può dare a' suoi Fedeli, non già di

disumanar gli uomini, e torgli dalla società civile, e molto meno i

Principi da' loro Reami, e di tutto ciò che riguarda la promulgazion

delle leggi e l'amministrazione, ed il loro governo, come si ponderò

altrove nel corso di quest'Istoria.

Ed i nostri Dottori, che trattano ancora della deposizione di

Federico fatta da Innocenzio IV nel Concilio di Lione, con dire,

che se queste Costituzioni si fossero da lui stabilite dopo questa

sua deposizione, che seguì nell'anno 1246 non avrebbero avuto forza

nè vigore alcuno, sono degni di scusa; poichè allora passava per

indubitato, che potessero i Pontefici romani deponere gl'Imperadori,

ed i Re dall'Imperio, e da' Regni loro, con assolvere i vassalli dal

giuramento, secondo le massime, che allora aveano ingombrate le menti

degli uomini; ma ora abbastanza da valenti Teologi e Giureconsulti si è

posto in chiaro, che nè il Papa, nè la Chiesa istessa ha questa potestà

di deporre i Principi da' loro Regni, e molto meno gli Imperadori

dall'Imperio, ed assolvere i vassalli dal giuramento prestato, non

essendo ciò della potestà della Chiesa, la quale è sola ristretta nelle

cose spirituali, e di privare i Fedeli di quello, ch'ella può dare, non

già degl'Imperj e de' Reami, i quali i Principi riconoscono non dalla

Chiesa, nè dal Papa, ma da Iddio, unico e solo lor Signore; ciò che

ben a lungo infra gli altri, fu dimostrato da quell'insigne Teologo di

Parigi Dupino[358], e più innanzi da noi se ne discorrerà, quando della

deposizione di Federico ci toccherà favellare.

Dopo questi Commentarj di Matteo d'Afflitto, così ampj e voluminosi

sopra le Costituzioni, gli altri nostri Professori, che a lui

succedettero, si contentarono d'impiegare i loro talenti intorno alle

medesime, con far solamente alcune piccole note ed alcune addizioni al

Commento d'Andrea d'Isernia, come fecero il Consigliero _Giacopo-Anello

de Bottis, Giovanni Angelo Pisanello, Fabio Giordano, Bartolommeo

Marziale, Marco Antonio Pulverino_, ed alcuni altri. Ed essendo da

poi agli Aragonesi succeduti gli Austriaci, li quali con nuove leggi

e prammatiche, variarono in gran parte le Costituzioni suddette; si

fece sì che i nostri Professori impiegassero altrove le loro fatiche,

come si dirà a suo luogo; nè si attese più allo studio delle medesime,

e restano così, come le lasciarono Matteo d'Afflitto, e quegli altri

pochi, che a lui successero; ed oggi in quelle cose, che non sono state

rivocate, o che per lungo disuso non si trovano antiquate, hanno presso

di noi tutto il vigore, e tutta la forza di legge, a differenza delle

longobarde, l'autorità delle quali è presso noi affatto estinta ed

andata in dimenticanza.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4 · 第 38 / 58 题