_Leggi del Re GUGLIELMO I._
Le leggi di questo Principe, ancorchè alcune sembrassero gravose
a' suoi sudditi per l'avidità di cumular tesori, nulladimanco tutte
l'altre furon assai provide ed utili, tanto che Federico II le inserì
nel volume delle sue _Costituzioni_, che fece compilar da Pietro delle
Vigne, e volle che insieme con quelle di Ruggiero s'osservassero.
Ventuna ne abbiamo di questo Principe nel volume delle Costituzioni,
le quali bisogna separare da quelle, che promulgò da poi Guglielmo II
suo figliuolo, non confonderle, come han fatto i nostri Scrittori, che
tutte le riputarono di Guglielmo I.
Quella che leggiamo nel libro primo sotto il titolo _de Usurariis
puniendis_, e che porta in fronte in alcune edizioni il nome di
Ruggiero, ed in alcune altre quello di Guglielmo, non è, come si disse,
nè di Ruggiero, nè, come credettero Andrea d'Isernia, Afflitto, e gli
altri nostri Scrittori, di questo Guglielmo I. Fu quella promulgata
molto tempo da poi da Guglielmo II suo figliuolo; perciocchè ivi
si stabilisce, che tutte le quistioni, che s'agiteranno nella sua
Corte appartenenti alle usure, s'abbiano nella medesima a diffinire e
terminare secondo il decreto del Papa novellamente promulgato in Roma;
intendendo Guglielmo II del decreto, che nel Concilio lateranense,
celebrato in Roma da Alessandro III, fu stabilito contro gli usurai,
inserito anche da Gregorio IX ne' suoi _Decretali_[49]; onde non potè
esserne Autore Guglielmo I, poichè questo Concilio fu celebrato da
Alessandro in Roma nell'anno 1180 come rapporta Antonio d'Agostino, o
come i più accurati Scrittori nell'anno 1179, nel qual tempo era già
morto Guglielmo il Malo, che finì i giorni suoi, come si è veduto,
fin dall'anno 1166, e regnava in Sicilia Guglielmo II, il quale tutto
diverso dal padre, abbominando l'avidità degli usurai, ed i loro
detestabili acquisti, volle che le quistioni d'usure si terminassero
non già secondo la ragion civile de' Romani, ma secondo i canoni
del Concilio di Laterano. Merita riflessione che in questi tempi i
delitti d'usura erano conosciuti da Giudici secolari, nè apparteneva
la cognizione de' medesimi agli Ecclesiastici, come pretesero da poi,
avendo solo Guglielmo comandato che dovessero i suoi Giudici terminar
tali controversie non già colle leggi romane, ma secondo quel decreto,
il quale senza questa Costituzione non avrebbe potuto obbligare i
sudditi dei suoi Regni, non avendo ancora i regolamenti ecclesiastici
acquistato ne' Tribunali quella forza ed autorità che da poi col lungo
uso acquistarono ne' nuovi dominj de' Principi cristiani; ma perchè
s'osservassero nel Foro, ed in vigor de' quali le liti si decidessero,
era bisogno che il Principe lo comandasse.
Parimente l'altra Costituzione, che leggiamo nel medesimo libro primo,
sotto il titolo, _Ubi Clericus in maleficiis debeat conveniri_, al
II Guglielmo, non già al I, dee attribuirsi. Fu quella insieme con
un'altra, che si legge nel libro terzo sotto il titolo _De adulteriis
coërcendis_, stabilita da Guglielmo II a richiesta di Gualtieri
Arcivescovo di Palermo[50], colla quale furono, intorno a' delitti,
le persone de' Cherici del suo Regno, sottratte dalla giurisdizione
laicale, ordinando per quella, che la cognizione de' medesimi, per
quanto s'attiene alle loro persone, sia della Chiesa, e che debbano da
lei esser giudicati secondo i canoni e secondo il dritto ecclesiastico;
eccettuando solamente i delitti di fellonia e quelli che per la
loro atrocità spettassero alla Maestà del Re, ne' quali volle che la
cognizione fosse della sua Corte.
Sono sì bene di Guglielmo I le altre, che seguono nell'istesso libro
primo sotto vari titoli collocate. La prima si legge sotto il titolo
59, per la quale vien proibito agli Ufficiali esercitar per altri le
loro cariche, togliendosi a' M. Giustizieri ed agli altri Giustizieri
minori il poter per mezzo de' loro Vicari esercitare i loro Uffici,
imponendo con sommo rigore pena capitale a chi contravenisse a tal
divieto. La seconda è sotto il titolo _De juramentis non remittendis
a Bajulis_, ove punisce con pena pecuniaria d'una libbra d'oro gli
eccessi de' Baglivi, i quali per favore o per denaro rimettessero i
giuramenti, ed altre pruove nelle liti, che i Giudici sentenziassero
doversi prestare. La terza sotto il titolo _De Officio Magistri
Camerarii_, fu stabilita per togliere le confusioni tra gli Ufficiali,
e distribuisce a ciascuno d'essi ciò che sia della sua incumbenza.
Vuol perciò che i Maestri Camerari possano conoscere delle cause
civili solamente, e non delle feudali, che s'appartenevano alla Gran
Corte, ed a' Gran Giustizieri; e diffinire le cause che nascessero tra
Baglivi, e Gabelloti alla sua giurisdizione soggetti, e che ad essi si
riportassero le appellazioni delle cause decise da' Giudici ordinari
in presenza de' Baglivi, li quali possano confermare, o rivocare i loro
decreti o sentenze; siccome il dritto loro detterà: da' quali poi possa
appellarsi, non già come prima al Gran Giustiziero, ma al Re solamente.
La quarta, posta sotto il medesimo titolo, ordina ai Maestri Camerari
delle Regioni a se commesse che col Consiglio de' Baglivi mettano essi
l'assise delle cose venali per ciascuna città e luoghi a se soggetti.
La quinta che si legge sotto il titolo _de Officio Secreti_, è locale,
e riguarda la provincia della Calabria, per la quale è stabilito che
in quella provincia l'Ufficio di Secreto e di Questore, per l'avvenire
s'eserciti da Camerari della medesima. E nella sesta che siegue, si
dà particolare incumbenza a' suddetti Secreti e Questori d'invigilare
a' tesori che si ritrovassero per incorporargli a comodo del Fisco,
e di conoscere sopra i naufragj che accadessero, perchè essendo
morti i padroni, nè lasciando legittimi successori, possano le robe
appropriarsi al Fisco. Come ancora dà loro incumbenza d'invigilare
e conoscere sopra i beni vacanti di coloro, che morendo senza far
testamento non abbiano successori legittimi, ordinando che la terza
parte del prezzo delle robe ereditarie si dispensi ai poveri per
l'anime de' defunti, e tutto il resto s'applichi al Fisco.
La settima, posta sotto il medesimo titolo, comanda a' Giustizieri,
Camerari, Castellani e Baglivi che siano solleciti in prestar ogni
aiuto e consiglio a' suddetti Secreti e Questori in tutto ciò, che
concerne il comodo della sua Corte.
L'ottava che si legge sotto il titolo, _De praestando Sacramento
Bajulis, et Camerariis_, merita tutta la riflessione; poichè in essa
si prescrive a' Camerari ed a' Baglivi il modo di dover amministrar
giustizia ai suoi sudditi. Comanda che debbano amministrarla secondo
le sue Costituzioni e quelle di Ruggiero suo padre, ed in difetto di
quelle, secondo le Consuetudini approvate ne' suoi Stati, e finalmente
secondo le leggi comuni, longobarde e romane; onde si convince, che
a' tempi di questo Principe le leggi longobarde erano in tutto il
vigore, ed osservanza in questo Reame, e riputate leggi comuni, non
meno che le romane. Quindi avvenne, che le prime fatiche, che abbiamo
de' nostri Giureconsulti fossero indrizzato alle medesime, e che Carlo
di Tocco, contemporaneo di questo Guglielmo, da cui nell'anno 1162
fu fatto Giudice della G. C.[51], si prendesse il pensiero e la cura
di commentarle: nel che fare servissi delle Pandette ed altri libri
di Giustiniano, non perchè questi avessero acquistata forza alcuna
di legge in questo Regno, ma perchè non si riputassero le longobarde
cotanto barbare ed incolte, giacchè molte di esse eran conformi
alle leggi delle Pandette, le quali avendo tirato a se lo studio di
molti, questi cominciavano ad aver in disprezzo le longobarde. Nè
Guglielmo intese altro per le leggi comuni romane, se non quelle, che
prima d'essersi ritrovate le Pandette in Amalfi, erano rimaste come
per tradizione presso i nostri provinciali; poichè insino a questi
tempi, se bene nell'altre città d'Italia, come che pubblicamente
insegnate nelle loro Accademie, cominciassero ad allegarsi nel Foro;
nulladimanco in queste nostre parti, non essendovi ancora pubbliche
Scuole introdotte, se non a' tempi di Federico II, non solo non aveano
acquistata autorità alcuna di legge, nè s'allegavano nel Foro, ma nè
meno erano insegnate ed esposte come in Bologna e Milano e nell'altre
città d'Italia: e le liti per lo più decidevansi secondo le leggi
longobarde, siccome è chiaro da quelle due sentenze rammentate da
noi, e rapportate dal Pellegrino, una in tempo di Ruggiero, l'altra
di Guglielmo II. Ed è ciò così vero, che non era lecito nè meno
ricorrere alle leggi delle Pandette in difetto delle longobarde; come
è chiaro da Commentari del medesimo Carlo di Tocco[52], ove dimandando
se, siccome il figliuolo succedeva alla madre, così potesse ancor
la madre succedere a' figliuoli: dice che le leggi longobarde di ciò
niente stabilirono, onde la madre come cognata dovrebbe escludersi,
poichè secondo quelle succedono i soli agnati; e che perciò vi sarebbe
bisogno d'una nuova legge, che l'ammettesse alla loro successione, non
altramente di quello praticavasi presso i Romani, appo i quali perchè
la madre potesse succedere, fu mestier che il Senatusconsulto Orficiano
lo stabilisse. Che bisogno dunque vi sarebbe stato di questa nuova
legge, se s'avesse alla legge de' Longobardi potuto supplire colle
leggi delle Pandette? Ne' tempi dunque di questo Guglielmo le leggi
comuni de' Romani non eran quelle, ch'eran comprese nelle Pandette, ma
quelle, ch'erano rimaste presso i Popoli, che dopo estinto l'Imperio
romano, le ritennero più tosto come antiche costumanze, che per leggi
scritte, non essendo stati i libri di Giustiniano in queste parti,
se non dopo molti secoli conosciuti, e molto tardi riacquistarono in
esse l'antica loro autorità e vigore, per l'uso più, che per qualche
Costituzione di Principe, che lo comandasse, come si vedrà chiaro nel
corso di questa Istoria.
La nona Costituzione di Guglielmo, che si legge sotto lo stesso titolo,
tutta si raggira intorno all'incumbenza de' Maestri Camerari e de'
Baglivi. Si prescrive il numero de' Baglivi e de' Giudici in ciascuna
città e luogo delle province; e s'impone a' Camerari di non rendere
venali questi Uffici, ma di distribuirgli a persone meritevoli e
fedeli: che invigilino sopra i medesimi con vedere i loro processi;
e dà altre providenze attinenti alla retta amministrazione della
giustizia, ed al buon governo delle province.
La decima, che abbiamo sotto il titolo _de quaestionibus inter Fiscum,
et privatum_, prescrive a' Maestri Camerari che eccettuatene le cause
feudali, abbiano a conoscere di tutti i giudicj, così reali, come
personali tra il Fisco ed i privati, colli Giustizieri aggiunti, e
coll'intervento dell'Avvocato fiscale.
L'undecima, sotto il titolo _de cognitione causae coram Bajulis_, dà
facoltà a' Baglivi di poter conoscere ne' luoghi dove sono preposti, di
tutte le cause civili così reali, come personali, eccettuatene le cause
feudali: di conoscere ancora de' furti minimi e d'altri minori delitti,
che non portano pena di mutilazion di membra. La duodecima che si legge
sotto il titolo _de fure capto per Bajulum_, prescrive a' Baglivi,
che prendendo qualche ladro forastiero, l'abbiano insieme colla roba
rubata a consignar in mano de' Giustizieri: se sarà del luogo, ove sono
preposti, parimente lo debbiano consegnare a' Giustizieri, ma le robe
mobili del medesimo dovranno essi applicarle al Fisco di quel luogo.
La decimaterza, sotto il titolo _de Officio Bajulorum_ impone a'
Baglivi di dover invigilare intorno al giusto prezzo delle cose venali;
e la loro incumbenza particolare essere, d'esigere irremissibilmente
le pene a quei che venderanno contro l'assise, o pure se troveranno
mancanti i loro pesi e misure. La decimaquarta, che segue sotto il
titolo _de Poena negantis depositum vel mutuum_, punisce severamente
i depositari, e que' che o per mutuo, o per comodato negheranno a'
padroni di restituire la loro roba.
La decimaquinta, che si legge sotto il titolo _de Clericis conveniendis
pro possessionibus, quas non tenent ab Ecclesia_, merita maggior
riflessione che tutte l'altre. In essa si determina, che se i Cherici
saranno convenuti per qualche eredità, tenimento, o altra roba di lor
patrimonio, che non dalla Chiesa, ma da altri sia ad essi pervenuto:
la cognizione di queste cause spetti alla Corte secolare del luogo,
nel distretto del quale sono le lor possessioni, e quivi dovranno
essi rispondere in giudizio, se avran cosa in contrario: proibendosi
solamente a' Giudici secolari di poter prendere le loro persone,
ovvero carcerarle: ma non già eseguire in vigor della sentenza, che
la lor Corte proferirà, le robe dedotte in giudicio. Questa legge di
Guglielmo nel tempo, che fu promulgata, non parve niente irregolare e
strana, siccome ancora da poi nei tempi di Marino di Caramanico antico
Glossatore di queste Costituzioni, che glossandola, niente trovò che
riprendere. Ma ne' secoli posteriori, quando il diritto canonico de'
decretali cominciò a stabilire nelle menti de' nostri Giureconsulti
altre massime, parve assai strana e mostruosa. Andrea d'Isernia, che
scrisse in questi tempi, non ebbe per ciò difficoltà di dire che tal
Costituzione niente valesse, anzi dovesse reputarsi nulla e vana, come
quella ch'è contro le persone ecclesiastiche, e contro l'ecclesiastica
libertà. Aggiugne ancora essersi ingannato il Legislatore, che vuol
che si dovesse attendere la qualità o condizione delle robe, non
delle persone, quando tutto il contrario, le robe prendono qualità
dalle persone, e queste sono convenute, non quelle. Chiama eziandio
imperiti coloro, che dicono aver il Papa e la Chiesa romana approvate
queste Costituzioni; poichè dice non apparirne la conferma, e se pure
apparisse generalmente fatta, non perciò si dee aver per approvata
questa Costituzione dal Papa, il quale se fosse stato richiesto di
particolarmente confermarla, non l'avrebbe conceduto. Ma da quanto si è
detto ne' precedenti libri, quando della politia ecclesiastica ci toccò
favellare, ben si potrà comprendere, quanta poca verità contenga questo
discorso d'Isernia.
La decimasesta, ch'è l'ultima di questo Principe, collocata da Pietro
delle Vigne nel libro primo delle Costituzioni del Regno sotto il
titolo _de Officio Castellanorum_, non contiene altro, se non che si
comanda a' Castellani ed altri loro subalterni, che niente esigano
da' carcerati, che non pernotteranno nelle carceri; ma se arriveranno
a pernottarvi, nel tempo della lor liberazione non esigano più che un
mezzo tarino.
Nel libro secondo non abbiamo leggi del Re Guglielmo, ma nel terzo la
decimasettima, che prima si incontra, è quella sotto il titolo _de
Dotariis constituendis_, ove s'impone alle mogli, dopo la morte dei
loro mariti, di dovere assicurare gli eredi di quello del dotario, che
tengono nella Baronia, e prestar giuramento di fedeltà a colui, che
sarà rimasto padrone della medesima.
La decimaottava, che abbiamo sotto il titolo _de Fratribus obligantibus
partem feudi pro dotibus sororum_, permette a' fratelli, se non avranno
mobili, o altri beni ereditarj, di poter costituire in dote alle loro
sorelle, e obbligare perciò parte del Feudo; e di vantaggio, se avranno
tre o più Feudi, che possano uno d'essi darne in dote alle medesime:
ma che in tutti i casi suddetti, e quando s'obbliga il Feudo, e quando
s'aliena, o si costituisce in dote, sempre s'abbia da ricercare la
licenza del Re. E di vantaggio, che i matrimoni non possan contraersi
senza suo permesso ed assenso, ed altrimenti facendosi, tutte le
convenzioni siano nulle, e invalide: ciocchè, come si disse, diede
motivo a' Baroni del Regno di doglianza, che per queste leggi, per le
quali senza licenza della sua Corte non potevano collocar in matrimonio
le lor figliuole o sorelle si era loro imposto duro giogo; ma Federico,
ciò non ostante, volle confermarla per quelle ragioni, che si sono
dette, quando delle leggi di Ruggiero parlossi; poichè la legge non
era gravosa per quello, che ordinava, ma per lo mal uso, che d'essa
Guglielmo faceva, il quale per avidità, che i Feudi ritornassero al
Fisco, era inflessibile a dar il suo permesso nei matrimoni, onde si
mossero quelle querele de' Baroni e quei disordini, che nel Regno di
questo Principe si sono raccontati.
Merita la decimanona legge di Guglielmo, posta sotto il titolo _de
Adjutoriis exigendis ab hominibus_, tutta la considerazione; poichè in
essa più cose degne da notarsi s'incontrano. Primieramente si raffrena
l'avidità de' Prelati delle Chiese, de' Conti, de' Baroni, e degli
altri Feudatari, i quali per qualunque occasione estorqueano da' lori
vassalli esorbitanti _adjutorj_; onde volendo togliergli da questa
oppressione, stabilisce i casi ne' quali possano i medesimi giustamente
pretendergli. I casi sono: I Se si trattasse di redimere la persona
de' loro padroni dalle mani de' nemici, da' quali fossero stati presi
militando sotto le insegne del Re. II Se il Barone dovesse ascrivere
un suo figliuolo alla milizia. III Per collocare la sua figliuola, o
sorella in matrimonio. IV Per compra di qualche luogo, che servisse
per servizio del Re, o del suo esercito. Merita ancora riflessione
ciò, che si stabilisce per li Prelati delle Chiese, a' quali anche si
prescrivono alcuni casi, ne' quali possano legittimamente cercar gli
adjutorj da' loro vassalli: I Per la loro consecrazione. II Quando
dal Papa saranno chiamati ad intervenire in qualche Concilio. III Per
servizio dell'esercito del Re, se essi saranno in quello. IV Se saranno
chiamati dal Re; ove è da notare, che in questi tempi non cadea dubbio
alcuno, se i Principi potessero chiamare i Prelati, nè questi facevano
difficoltà d'ubbidire alle chiamate, come si cominciò a pretendere
negli ultimi tempi; se bene nel Regno i nostri Principi sempre si siano
mantenuti in questo possesso, con discacciar i renitenti dal Regno nel
caso non ubbidissero. V Se il Re per suo servigio gli mandava altrove,
siccome indifferentemente soleva fare, impiegandogli sovente negli
affari della Corona; e per ultimo se l'occasione portasse, che il Re
dovesse ospiziare nelle loro terre. In tutti questi casi si permette
a' Prelati poter riscuotere da' loro vassalli gli adjutorj, ma si
soggiunge nella medesima Costituzione, che debbano farlo moderatamente.
Quell'altra, che si legge sotto il titolo _de novis edificiis_, se
bene in alcune edizioni portasse in fronte il nome di Ruggiero, ed in
altre quello di Guglielmo, è chiaro però, che non sia nè dell'uno, nè
dell'altro. L'Autore della medesima fu Federico II come è manifesto
da quelle parole, _ab obitu divae memoriae Regis Gulielmi consobrini
nostri_, intendendo Federico di Guglielmo II, che fu suo fratello
consobrino, come nato da Guglielmo I, fratello di Costanza madre di
Federico.
La vigesima è sotto il titolo _de servis, et ancillis fugitivis_.
Proibisce per quella Guglielmo, ritenere i servi fuggitivi; ed ordina
nel caso sian presi, che immantenente si restituischino a' padroni,
se si sapranno: se saranno ignoti, impone che debbano consegnarsi a'
Baglivi, i quali tosto dovranno trasmettergli alla sua Gran Corte e
facendo altrimenti, s'impone pena ai trasgressori, anche agli stessi
Baglivi, della perdita di tutte le loro sostanze da applicarsi al
Fisco: ma Federico nella Costituzione _de Mancipiis_, dà un anno
di tempo a' padroni di ricuperargli, da poi alla Gran Corte saranno
trasmessi.
L'ultima è quella che si legge sotto il titolo _de pecunia inventa
in rebus alienis_. Se l'altre leggi di Guglielmo sinora annoverate
mostrano l'avidità, che ebbe questo Principe di cumular denari, e
d'imporre tante pene pecuniarie, onde s'arricchisse il suo erario,
maggiormente lo rende manifesto questa, che siamo ora a notare.
Guglielmo sin dall'anno 1161 avea stabilita legge, che chi trovasse un
tesoro, lo trovava per lo Re[53]. In questa, ora ordina che chiunque
ritrovasse oro, argento, pietre preziose ed altre simili cose, che non
siano sue, debba immantenente portarle a' Giustizieri, o Baglivi del
luogo, ove saranno trovate, i quali tosto debbano trasmetterle alla
sua Gran Corte, altrimente come ladro sarà punito. Dichiarando ancora
generalmente, che tutto ciò che nel suo Regno sarà trovato, del quale
non apparisca il padrone, al suo Fisco spezialmente s'appartenga.
Vuol che alla sua pietà si debba ciò che soggiunge, cioè che se fra
lo spazio d'un anno taluno proverà esserne di quelle il vero padrone,
debbansi a lui restituire, ma quello trascorso, stabilmente al Fisco
s'ascrivano. Federico II, nella seguente Costituzione approva la legge,
e questo solo aggiunge, che le robe trovate s'abbiano a conservare
da' Giustizieri e Baglivi delle regioni, ove si trovarono, non già
trasportarsi nella Gran Corte, non parendogli giusto, che i padroni
di quelle per giustificare e provare esser loro, e per ricuperarle,
da lontani luoghi abbiano con molto loro dispendio e travaglio da
ricorrere alla Gran Corte da essi remota.
Queste sono le leggi del Re Guglielmo I, che a Federico piacque
ritenere, e che volle unire colle sue e con quelle di Ruggiero suo
Avo; poichè l'altra, che si legge sotto il titolo _de adulteriis
coercendis_, dove, quando non vi sia violenza, si commette a'
Giudici ecclesiastici la cognizione dell'adulterio, a cui uniformossi
l'Imperadrice Costanza per una sua carta rapportata dall'Ughello, non
è, nè di Ruggiero, nè di questo Guglielmo: ella è di Guglielmo II, suo
figliuolo, come si vedrà chiaro quando delle leggi di questo Principe
farem parola.
Fassi ancora da alcuni Guglielmo autore della Gran Corte, e ch'egli
fosse stato il primo a stabilir questo Tribunale; nè può dubitarsi,
che nell'anno 1162 uno de' Giudici di questa Gran Corte fosse stato
Carlo di Tocco Commentatore delle nostre leggi longobarde. Ma siccome
ciò è vero, così non potrà negarsi, che la Gran Corte a' tempi di
Guglielmo era quella eretta in Palermo, ove tenea collocata la sua sede
regia, non già quella, che a' tempi di Federico II, e più di Carlo I
d'Angiò, veggiamo stabilita in Napoli. In tempo di Guglielmo, Napoli
non era riputata più di qualunque altra città del nostro Reame, anzi
Salerno, e (prima d'averla egli così mal menata) Bari sopra le altre
estolsero il capo. E se bene alcuni rapportano, che questo Principe di
due famosi castelli avesse munita Napoli, cioè di quello di Capuana
contro gli aggressori di terra e dell'altro dell'Uovo, per que' di
mare, ancorchè altri ne facessero pure autore Federico: niun però
potrà negare, che questa città da Federico II, cominciasse pian piano
a farsi capo e metropoli di tutte l'altre, così per l'Università degli
studi, che v'introdusse, come per li Tribunali della Gran Corte e
della Zecca, chiamato poi della Camera Summaria; e che non prima de'
tempi di Carlo I di Angiò fosse sede regia, ove si riportavano tutti
gli affari del Regno, e che finalmente la resero capo e metropoli di
tutte le altre, come si vedrà chiaro nel corso di quest'Istoria. Ne'
tempi di quest'ultimi Re normanni, non vi era in queste nostre province
città, che potesse dirsi capo sopra tutte l'altre. Ciascuna provincia
teneva i suoi Giustizieri, Camerari ed altri particolari Ufficiali,
nè l'una s'impacciava degli affari dell'altra. Nè in questi tempi il
numero delle medesime era moltiplicato in dodici, come fu fatto da poi
(se debbiamo prestar fede al Surgente)[54] nei tempi di Federico; ma
le nostre regioni erano divise secondo i Giustizieri, che si mandavano
a reggerle, onde presero il nome di Giustizierati e poi di province,
governandosi da' Presidi, come s'intenderà meglio ne' libri che
seguiranno di questa Istoria.