CAPITOLO V.

_Leggi del Re GUGLIELMO I._

Le leggi di questo Principe, ancorchè alcune sembrassero gravose

a' suoi sudditi per l'avidità di cumular tesori, nulladimanco tutte

l'altre furon assai provide ed utili, tanto che Federico II le inserì

nel volume delle sue _Costituzioni_, che fece compilar da Pietro delle

Vigne, e volle che insieme con quelle di Ruggiero s'osservassero.

Ventuna ne abbiamo di questo Principe nel volume delle Costituzioni,

le quali bisogna separare da quelle, che promulgò da poi Guglielmo II

suo figliuolo, non confonderle, come han fatto i nostri Scrittori, che

tutte le riputarono di Guglielmo I.

Quella che leggiamo nel libro primo sotto il titolo _de Usurariis

puniendis_, e che porta in fronte in alcune edizioni il nome di

Ruggiero, ed in alcune altre quello di Guglielmo, non è, come si disse,

nè di Ruggiero, nè, come credettero Andrea d'Isernia, Afflitto, e gli

altri nostri Scrittori, di questo Guglielmo I. Fu quella promulgata

molto tempo da poi da Guglielmo II suo figliuolo; perciocchè ivi

si stabilisce, che tutte le quistioni, che s'agiteranno nella sua

Corte appartenenti alle usure, s'abbiano nella medesima a diffinire e

terminare secondo il decreto del Papa novellamente promulgato in Roma;

intendendo Guglielmo II del decreto, che nel Concilio lateranense,

celebrato in Roma da Alessandro III, fu stabilito contro gli usurai,

inserito anche da Gregorio IX ne' suoi _Decretali_[49]; onde non potè

esserne Autore Guglielmo I, poichè questo Concilio fu celebrato da

Alessandro in Roma nell'anno 1180 come rapporta Antonio d'Agostino, o

come i più accurati Scrittori nell'anno 1179, nel qual tempo era già

morto Guglielmo il Malo, che finì i giorni suoi, come si è veduto,

fin dall'anno 1166, e regnava in Sicilia Guglielmo II, il quale tutto

diverso dal padre, abbominando l'avidità degli usurai, ed i loro

detestabili acquisti, volle che le quistioni d'usure si terminassero

non già secondo la ragion civile de' Romani, ma secondo i canoni

del Concilio di Laterano. Merita riflessione che in questi tempi i

delitti d'usura erano conosciuti da Giudici secolari, nè apparteneva

la cognizione de' medesimi agli Ecclesiastici, come pretesero da poi,

avendo solo Guglielmo comandato che dovessero i suoi Giudici terminar

tali controversie non già colle leggi romane, ma secondo quel decreto,

il quale senza questa Costituzione non avrebbe potuto obbligare i

sudditi dei suoi Regni, non avendo ancora i regolamenti ecclesiastici

acquistato ne' Tribunali quella forza ed autorità che da poi col lungo

uso acquistarono ne' nuovi dominj de' Principi cristiani; ma perchè

s'osservassero nel Foro, ed in vigor de' quali le liti si decidessero,

era bisogno che il Principe lo comandasse.

Parimente l'altra Costituzione, che leggiamo nel medesimo libro primo,

sotto il titolo, _Ubi Clericus in maleficiis debeat conveniri_, al

II Guglielmo, non già al I, dee attribuirsi. Fu quella insieme con

un'altra, che si legge nel libro terzo sotto il titolo _De adulteriis

coërcendis_, stabilita da Guglielmo II a richiesta di Gualtieri

Arcivescovo di Palermo[50], colla quale furono, intorno a' delitti,

le persone de' Cherici del suo Regno, sottratte dalla giurisdizione

laicale, ordinando per quella, che la cognizione de' medesimi, per

quanto s'attiene alle loro persone, sia della Chiesa, e che debbano da

lei esser giudicati secondo i canoni e secondo il dritto ecclesiastico;

eccettuando solamente i delitti di fellonia e quelli che per la

loro atrocità spettassero alla Maestà del Re, ne' quali volle che la

cognizione fosse della sua Corte.

Sono sì bene di Guglielmo I le altre, che seguono nell'istesso libro

primo sotto vari titoli collocate. La prima si legge sotto il titolo

59, per la quale vien proibito agli Ufficiali esercitar per altri le

loro cariche, togliendosi a' M. Giustizieri ed agli altri Giustizieri

minori il poter per mezzo de' loro Vicari esercitare i loro Uffici,

imponendo con sommo rigore pena capitale a chi contravenisse a tal

divieto. La seconda è sotto il titolo _De juramentis non remittendis

a Bajulis_, ove punisce con pena pecuniaria d'una libbra d'oro gli

eccessi de' Baglivi, i quali per favore o per denaro rimettessero i

giuramenti, ed altre pruove nelle liti, che i Giudici sentenziassero

doversi prestare. La terza sotto il titolo _De Officio Magistri

Camerarii_, fu stabilita per togliere le confusioni tra gli Ufficiali,

e distribuisce a ciascuno d'essi ciò che sia della sua incumbenza.

Vuol perciò che i Maestri Camerari possano conoscere delle cause

civili solamente, e non delle feudali, che s'appartenevano alla Gran

Corte, ed a' Gran Giustizieri; e diffinire le cause che nascessero tra

Baglivi, e Gabelloti alla sua giurisdizione soggetti, e che ad essi si

riportassero le appellazioni delle cause decise da' Giudici ordinari

in presenza de' Baglivi, li quali possano confermare, o rivocare i loro

decreti o sentenze; siccome il dritto loro detterà: da' quali poi possa

appellarsi, non già come prima al Gran Giustiziero, ma al Re solamente.

La quarta, posta sotto il medesimo titolo, ordina ai Maestri Camerari

delle Regioni a se commesse che col Consiglio de' Baglivi mettano essi

l'assise delle cose venali per ciascuna città e luoghi a se soggetti.

La quinta che si legge sotto il titolo _de Officio Secreti_, è locale,

e riguarda la provincia della Calabria, per la quale è stabilito che

in quella provincia l'Ufficio di Secreto e di Questore, per l'avvenire

s'eserciti da Camerari della medesima. E nella sesta che siegue, si

dà particolare incumbenza a' suddetti Secreti e Questori d'invigilare

a' tesori che si ritrovassero per incorporargli a comodo del Fisco,

e di conoscere sopra i naufragj che accadessero, perchè essendo

morti i padroni, nè lasciando legittimi successori, possano le robe

appropriarsi al Fisco. Come ancora dà loro incumbenza d'invigilare

e conoscere sopra i beni vacanti di coloro, che morendo senza far

testamento non abbiano successori legittimi, ordinando che la terza

parte del prezzo delle robe ereditarie si dispensi ai poveri per

l'anime de' defunti, e tutto il resto s'applichi al Fisco.

La settima, posta sotto il medesimo titolo, comanda a' Giustizieri,

Camerari, Castellani e Baglivi che siano solleciti in prestar ogni

aiuto e consiglio a' suddetti Secreti e Questori in tutto ciò, che

concerne il comodo della sua Corte.

L'ottava che si legge sotto il titolo, _De praestando Sacramento

Bajulis, et Camerariis_, merita tutta la riflessione; poichè in essa

si prescrive a' Camerari ed a' Baglivi il modo di dover amministrar

giustizia ai suoi sudditi. Comanda che debbano amministrarla secondo

le sue Costituzioni e quelle di Ruggiero suo padre, ed in difetto di

quelle, secondo le Consuetudini approvate ne' suoi Stati, e finalmente

secondo le leggi comuni, longobarde e romane; onde si convince, che

a' tempi di questo Principe le leggi longobarde erano in tutto il

vigore, ed osservanza in questo Reame, e riputate leggi comuni, non

meno che le romane. Quindi avvenne, che le prime fatiche, che abbiamo

de' nostri Giureconsulti fossero indrizzato alle medesime, e che Carlo

di Tocco, contemporaneo di questo Guglielmo, da cui nell'anno 1162

fu fatto Giudice della G. C.[51], si prendesse il pensiero e la cura

di commentarle: nel che fare servissi delle Pandette ed altri libri

di Giustiniano, non perchè questi avessero acquistata forza alcuna

di legge in questo Regno, ma perchè non si riputassero le longobarde

cotanto barbare ed incolte, giacchè molte di esse eran conformi

alle leggi delle Pandette, le quali avendo tirato a se lo studio di

molti, questi cominciavano ad aver in disprezzo le longobarde. Nè

Guglielmo intese altro per le leggi comuni romane, se non quelle, che

prima d'essersi ritrovate le Pandette in Amalfi, erano rimaste come

per tradizione presso i nostri provinciali; poichè insino a questi

tempi, se bene nell'altre città d'Italia, come che pubblicamente

insegnate nelle loro Accademie, cominciassero ad allegarsi nel Foro;

nulladimanco in queste nostre parti, non essendovi ancora pubbliche

Scuole introdotte, se non a' tempi di Federico II, non solo non aveano

acquistata autorità alcuna di legge, nè s'allegavano nel Foro, ma nè

meno erano insegnate ed esposte come in Bologna e Milano e nell'altre

città d'Italia: e le liti per lo più decidevansi secondo le leggi

longobarde, siccome è chiaro da quelle due sentenze rammentate da

noi, e rapportate dal Pellegrino, una in tempo di Ruggiero, l'altra

di Guglielmo II. Ed è ciò così vero, che non era lecito nè meno

ricorrere alle leggi delle Pandette in difetto delle longobarde; come

è chiaro da Commentari del medesimo Carlo di Tocco[52], ove dimandando

se, siccome il figliuolo succedeva alla madre, così potesse ancor

la madre succedere a' figliuoli: dice che le leggi longobarde di ciò

niente stabilirono, onde la madre come cognata dovrebbe escludersi,

poichè secondo quelle succedono i soli agnati; e che perciò vi sarebbe

bisogno d'una nuova legge, che l'ammettesse alla loro successione, non

altramente di quello praticavasi presso i Romani, appo i quali perchè

la madre potesse succedere, fu mestier che il Senatusconsulto Orficiano

lo stabilisse. Che bisogno dunque vi sarebbe stato di questa nuova

legge, se s'avesse alla legge de' Longobardi potuto supplire colle

leggi delle Pandette? Ne' tempi dunque di questo Guglielmo le leggi

comuni de' Romani non eran quelle, ch'eran comprese nelle Pandette, ma

quelle, ch'erano rimaste presso i Popoli, che dopo estinto l'Imperio

romano, le ritennero più tosto come antiche costumanze, che per leggi

scritte, non essendo stati i libri di Giustiniano in queste parti,

se non dopo molti secoli conosciuti, e molto tardi riacquistarono in

esse l'antica loro autorità e vigore, per l'uso più, che per qualche

Costituzione di Principe, che lo comandasse, come si vedrà chiaro nel

corso di questa Istoria.

La nona Costituzione di Guglielmo, che si legge sotto lo stesso titolo,

tutta si raggira intorno all'incumbenza de' Maestri Camerari e de'

Baglivi. Si prescrive il numero de' Baglivi e de' Giudici in ciascuna

città e luogo delle province; e s'impone a' Camerari di non rendere

venali questi Uffici, ma di distribuirgli a persone meritevoli e

fedeli: che invigilino sopra i medesimi con vedere i loro processi;

e dà altre providenze attinenti alla retta amministrazione della

giustizia, ed al buon governo delle province.

La decima, che abbiamo sotto il titolo _de quaestionibus inter Fiscum,

et privatum_, prescrive a' Maestri Camerari che eccettuatene le cause

feudali, abbiano a conoscere di tutti i giudicj, così reali, come

personali tra il Fisco ed i privati, colli Giustizieri aggiunti, e

coll'intervento dell'Avvocato fiscale.

L'undecima, sotto il titolo _de cognitione causae coram Bajulis_, dà

facoltà a' Baglivi di poter conoscere ne' luoghi dove sono preposti, di

tutte le cause civili così reali, come personali, eccettuatene le cause

feudali: di conoscere ancora de' furti minimi e d'altri minori delitti,

che non portano pena di mutilazion di membra. La duodecima che si legge

sotto il titolo _de fure capto per Bajulum_, prescrive a' Baglivi,

che prendendo qualche ladro forastiero, l'abbiano insieme colla roba

rubata a consignar in mano de' Giustizieri: se sarà del luogo, ove sono

preposti, parimente lo debbiano consegnare a' Giustizieri, ma le robe

mobili del medesimo dovranno essi applicarle al Fisco di quel luogo.

La decimaterza, sotto il titolo _de Officio Bajulorum_ impone a'

Baglivi di dover invigilare intorno al giusto prezzo delle cose venali;

e la loro incumbenza particolare essere, d'esigere irremissibilmente

le pene a quei che venderanno contro l'assise, o pure se troveranno

mancanti i loro pesi e misure. La decimaquarta, che segue sotto il

titolo _de Poena negantis depositum vel mutuum_, punisce severamente

i depositari, e que' che o per mutuo, o per comodato negheranno a'

padroni di restituire la loro roba.

La decimaquinta, che si legge sotto il titolo _de Clericis conveniendis

pro possessionibus, quas non tenent ab Ecclesia_, merita maggior

riflessione che tutte l'altre. In essa si determina, che se i Cherici

saranno convenuti per qualche eredità, tenimento, o altra roba di lor

patrimonio, che non dalla Chiesa, ma da altri sia ad essi pervenuto:

la cognizione di queste cause spetti alla Corte secolare del luogo,

nel distretto del quale sono le lor possessioni, e quivi dovranno

essi rispondere in giudizio, se avran cosa in contrario: proibendosi

solamente a' Giudici secolari di poter prendere le loro persone,

ovvero carcerarle: ma non già eseguire in vigor della sentenza, che

la lor Corte proferirà, le robe dedotte in giudicio. Questa legge di

Guglielmo nel tempo, che fu promulgata, non parve niente irregolare e

strana, siccome ancora da poi nei tempi di Marino di Caramanico antico

Glossatore di queste Costituzioni, che glossandola, niente trovò che

riprendere. Ma ne' secoli posteriori, quando il diritto canonico de'

decretali cominciò a stabilire nelle menti de' nostri Giureconsulti

altre massime, parve assai strana e mostruosa. Andrea d'Isernia, che

scrisse in questi tempi, non ebbe per ciò difficoltà di dire che tal

Costituzione niente valesse, anzi dovesse reputarsi nulla e vana, come

quella ch'è contro le persone ecclesiastiche, e contro l'ecclesiastica

libertà. Aggiugne ancora essersi ingannato il Legislatore, che vuol

che si dovesse attendere la qualità o condizione delle robe, non

delle persone, quando tutto il contrario, le robe prendono qualità

dalle persone, e queste sono convenute, non quelle. Chiama eziandio

imperiti coloro, che dicono aver il Papa e la Chiesa romana approvate

queste Costituzioni; poichè dice non apparirne la conferma, e se pure

apparisse generalmente fatta, non perciò si dee aver per approvata

questa Costituzione dal Papa, il quale se fosse stato richiesto di

particolarmente confermarla, non l'avrebbe conceduto. Ma da quanto si è

detto ne' precedenti libri, quando della politia ecclesiastica ci toccò

favellare, ben si potrà comprendere, quanta poca verità contenga questo

discorso d'Isernia.

La decimasesta, ch'è l'ultima di questo Principe, collocata da Pietro

delle Vigne nel libro primo delle Costituzioni del Regno sotto il

titolo _de Officio Castellanorum_, non contiene altro, se non che si

comanda a' Castellani ed altri loro subalterni, che niente esigano

da' carcerati, che non pernotteranno nelle carceri; ma se arriveranno

a pernottarvi, nel tempo della lor liberazione non esigano più che un

mezzo tarino.

Nel libro secondo non abbiamo leggi del Re Guglielmo, ma nel terzo la

decimasettima, che prima si incontra, è quella sotto il titolo _de

Dotariis constituendis_, ove s'impone alle mogli, dopo la morte dei

loro mariti, di dovere assicurare gli eredi di quello del dotario, che

tengono nella Baronia, e prestar giuramento di fedeltà a colui, che

sarà rimasto padrone della medesima.

La decimaottava, che abbiamo sotto il titolo _de Fratribus obligantibus

partem feudi pro dotibus sororum_, permette a' fratelli, se non avranno

mobili, o altri beni ereditarj, di poter costituire in dote alle loro

sorelle, e obbligare perciò parte del Feudo; e di vantaggio, se avranno

tre o più Feudi, che possano uno d'essi darne in dote alle medesime:

ma che in tutti i casi suddetti, e quando s'obbliga il Feudo, e quando

s'aliena, o si costituisce in dote, sempre s'abbia da ricercare la

licenza del Re. E di vantaggio, che i matrimoni non possan contraersi

senza suo permesso ed assenso, ed altrimenti facendosi, tutte le

convenzioni siano nulle, e invalide: ciocchè, come si disse, diede

motivo a' Baroni del Regno di doglianza, che per queste leggi, per le

quali senza licenza della sua Corte non potevano collocar in matrimonio

le lor figliuole o sorelle si era loro imposto duro giogo; ma Federico,

ciò non ostante, volle confermarla per quelle ragioni, che si sono

dette, quando delle leggi di Ruggiero parlossi; poichè la legge non

era gravosa per quello, che ordinava, ma per lo mal uso, che d'essa

Guglielmo faceva, il quale per avidità, che i Feudi ritornassero al

Fisco, era inflessibile a dar il suo permesso nei matrimoni, onde si

mossero quelle querele de' Baroni e quei disordini, che nel Regno di

questo Principe si sono raccontati.

Merita la decimanona legge di Guglielmo, posta sotto il titolo _de

Adjutoriis exigendis ab hominibus_, tutta la considerazione; poichè in

essa più cose degne da notarsi s'incontrano. Primieramente si raffrena

l'avidità de' Prelati delle Chiese, de' Conti, de' Baroni, e degli

altri Feudatari, i quali per qualunque occasione estorqueano da' lori

vassalli esorbitanti _adjutorj_; onde volendo togliergli da questa

oppressione, stabilisce i casi ne' quali possano i medesimi giustamente

pretendergli. I casi sono: I Se si trattasse di redimere la persona

de' loro padroni dalle mani de' nemici, da' quali fossero stati presi

militando sotto le insegne del Re. II Se il Barone dovesse ascrivere

un suo figliuolo alla milizia. III Per collocare la sua figliuola, o

sorella in matrimonio. IV Per compra di qualche luogo, che servisse

per servizio del Re, o del suo esercito. Merita ancora riflessione

ciò, che si stabilisce per li Prelati delle Chiese, a' quali anche si

prescrivono alcuni casi, ne' quali possano legittimamente cercar gli

adjutorj da' loro vassalli: I Per la loro consecrazione. II Quando

dal Papa saranno chiamati ad intervenire in qualche Concilio. III Per

servizio dell'esercito del Re, se essi saranno in quello. IV Se saranno

chiamati dal Re; ove è da notare, che in questi tempi non cadea dubbio

alcuno, se i Principi potessero chiamare i Prelati, nè questi facevano

difficoltà d'ubbidire alle chiamate, come si cominciò a pretendere

negli ultimi tempi; se bene nel Regno i nostri Principi sempre si siano

mantenuti in questo possesso, con discacciar i renitenti dal Regno nel

caso non ubbidissero. V Se il Re per suo servigio gli mandava altrove,

siccome indifferentemente soleva fare, impiegandogli sovente negli

affari della Corona; e per ultimo se l'occasione portasse, che il Re

dovesse ospiziare nelle loro terre. In tutti questi casi si permette

a' Prelati poter riscuotere da' loro vassalli gli adjutorj, ma si

soggiunge nella medesima Costituzione, che debbano farlo moderatamente.

Quell'altra, che si legge sotto il titolo _de novis edificiis_, se

bene in alcune edizioni portasse in fronte il nome di Ruggiero, ed in

altre quello di Guglielmo, è chiaro però, che non sia nè dell'uno, nè

dell'altro. L'Autore della medesima fu Federico II come è manifesto

da quelle parole, _ab obitu divae memoriae Regis Gulielmi consobrini

nostri_, intendendo Federico di Guglielmo II, che fu suo fratello

consobrino, come nato da Guglielmo I, fratello di Costanza madre di

Federico.

La vigesima è sotto il titolo _de servis, et ancillis fugitivis_.

Proibisce per quella Guglielmo, ritenere i servi fuggitivi; ed ordina

nel caso sian presi, che immantenente si restituischino a' padroni,

se si sapranno: se saranno ignoti, impone che debbano consegnarsi a'

Baglivi, i quali tosto dovranno trasmettergli alla sua Gran Corte e

facendo altrimenti, s'impone pena ai trasgressori, anche agli stessi

Baglivi, della perdita di tutte le loro sostanze da applicarsi al

Fisco: ma Federico nella Costituzione _de Mancipiis_, dà un anno

di tempo a' padroni di ricuperargli, da poi alla Gran Corte saranno

trasmessi.

L'ultima è quella che si legge sotto il titolo _de pecunia inventa

in rebus alienis_. Se l'altre leggi di Guglielmo sinora annoverate

mostrano l'avidità, che ebbe questo Principe di cumular denari, e

d'imporre tante pene pecuniarie, onde s'arricchisse il suo erario,

maggiormente lo rende manifesto questa, che siamo ora a notare.

Guglielmo sin dall'anno 1161 avea stabilita legge, che chi trovasse un

tesoro, lo trovava per lo Re[53]. In questa, ora ordina che chiunque

ritrovasse oro, argento, pietre preziose ed altre simili cose, che non

siano sue, debba immantenente portarle a' Giustizieri, o Baglivi del

luogo, ove saranno trovate, i quali tosto debbano trasmetterle alla

sua Gran Corte, altrimente come ladro sarà punito. Dichiarando ancora

generalmente, che tutto ciò che nel suo Regno sarà trovato, del quale

non apparisca il padrone, al suo Fisco spezialmente s'appartenga.

Vuol che alla sua pietà si debba ciò che soggiunge, cioè che se fra

lo spazio d'un anno taluno proverà esserne di quelle il vero padrone,

debbansi a lui restituire, ma quello trascorso, stabilmente al Fisco

s'ascrivano. Federico II, nella seguente Costituzione approva la legge,

e questo solo aggiunge, che le robe trovate s'abbiano a conservare

da' Giustizieri e Baglivi delle regioni, ove si trovarono, non già

trasportarsi nella Gran Corte, non parendogli giusto, che i padroni

di quelle per giustificare e provare esser loro, e per ricuperarle,

da lontani luoghi abbiano con molto loro dispendio e travaglio da

ricorrere alla Gran Corte da essi remota.

Queste sono le leggi del Re Guglielmo I, che a Federico piacque

ritenere, e che volle unire colle sue e con quelle di Ruggiero suo

Avo; poichè l'altra, che si legge sotto il titolo _de adulteriis

coercendis_, dove, quando non vi sia violenza, si commette a'

Giudici ecclesiastici la cognizione dell'adulterio, a cui uniformossi

l'Imperadrice Costanza per una sua carta rapportata dall'Ughello, non

è, nè di Ruggiero, nè di questo Guglielmo: ella è di Guglielmo II, suo

figliuolo, come si vedrà chiaro quando delle leggi di questo Principe

farem parola.

Fassi ancora da alcuni Guglielmo autore della Gran Corte, e ch'egli

fosse stato il primo a stabilir questo Tribunale; nè può dubitarsi,

che nell'anno 1162 uno de' Giudici di questa Gran Corte fosse stato

Carlo di Tocco Commentatore delle nostre leggi longobarde. Ma siccome

ciò è vero, così non potrà negarsi, che la Gran Corte a' tempi di

Guglielmo era quella eretta in Palermo, ove tenea collocata la sua sede

regia, non già quella, che a' tempi di Federico II, e più di Carlo I

d'Angiò, veggiamo stabilita in Napoli. In tempo di Guglielmo, Napoli

non era riputata più di qualunque altra città del nostro Reame, anzi

Salerno, e (prima d'averla egli così mal menata) Bari sopra le altre

estolsero il capo. E se bene alcuni rapportano, che questo Principe di

due famosi castelli avesse munita Napoli, cioè di quello di Capuana

contro gli aggressori di terra e dell'altro dell'Uovo, per que' di

mare, ancorchè altri ne facessero pure autore Federico: niun però

potrà negare, che questa città da Federico II, cominciasse pian piano

a farsi capo e metropoli di tutte l'altre, così per l'Università degli

studi, che v'introdusse, come per li Tribunali della Gran Corte e

della Zecca, chiamato poi della Camera Summaria; e che non prima de'

tempi di Carlo I di Angiò fosse sede regia, ove si riportavano tutti

gli affari del Regno, e che finalmente la resero capo e metropoli di

tutte le altre, come si vedrà chiaro nel corso di quest'Istoria. Ne'

tempi di quest'ultimi Re normanni, non vi era in queste nostre province

città, che potesse dirsi capo sopra tutte l'altre. Ciascuna provincia

teneva i suoi Giustizieri, Camerari ed altri particolari Ufficiali,

nè l'una s'impacciava degli affari dell'altra. Nè in questi tempi il

numero delle medesime era moltiplicato in dodici, come fu fatto da poi

(se debbiamo prestar fede al Surgente)[54] nei tempi di Federico; ma

le nostre regioni erano divise secondo i Giustizieri, che si mandavano

a reggerle, onde presero il nome di Giustizierati e poi di province,

governandosi da' Presidi, come s'intenderà meglio ne' libri che

seguiranno di questa Istoria.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4 · 第 8 / 58 题