La dote.
La dote può essere di tre maniere: l'una è quella che la sposa può
ricevere dalla propria famiglia, chiamata perciò dalla legge
longobardica col nome di _phaderphium_; l'altra è una specie di
riscatto della sposa che lo sposo fa, pagando alla famiglia di lei una
grossa somma per impossessarsene: il che i Longobardi chiamavano
_mundium_, ossia il diritto di tutela che dal padre passava al marito,
ossia il diritto di farsi _mundualdo_[250]; gli corrisponde, in
parte, la nostra controdote. Il terzo caso di dote è quello in cui,
sopra l'erario pubblico, si mandano fanciulle a marito con dote.
Abbiamo da Erodoto che, presso gli antichi Veneti, i giovani garzoni i
quali pigliavano moglie versavano al pubblico erario una piccola
somma, con la quale si dotavano le povere fanciulle. E una
reminiscenza di questo uso antico mi sembra il decreto emanato dalla
repubblica veneziana, affinchè per rendere più solenne la cerimonia
delle nozze «dodici fanciulle di condotta irreprensibile e di non
comune avvenenza, tratte dalle famiglie più povere, venissero dotate
dalla nazione e andassero all'altare accompagnate dal Doge stesso
rivestito del suo regal manto e circondato del pomposo suo
seguito»[251].
Dove manca lo Stato, perchè lo Stato è il principe, si incontrano
alcuni casi capricciosi di doti fatte a povere fanciulle da principi;
così, presso il Bandello, Ottone III dota la onesta Gualdrada di tutto
il Casentino e di parecchie Castella in Val d'Arno, Piero d'Aragona
dota le due figlie di messer Lionato, e, presso il Boccaccio, Carlo
d'Angiò dota le due figlie di messer Neri.
In antico, la vera dote era quella che il marito faceva alla moglie o
ai parenti di essa, i quali volevano rimborsarsi de' servigi che
perdevano. Nell'India antica, la mercede consisteva oltre alla moneta
çulka, in tori o vacche, il qual dono poi il prete sacrificatore
ripeteva per sè. Che presso gli antichi Greci il marito dotasse la
moglie, lo prova ad evidenza un passo dell'Iliade[252], ove Agamennone
offre per isposa una delle sue figlie ad Achille, senza ch'egli si dia
l'incomodo di dotarla. Presso i Romani, la cerimonia della _coemptio_
prova che il marito dovea pure comprare, in certo modo, la moglie; ma,
alla sua volta, questa era ordinariamente dotata, per una ragione che
ci viene espressa da una risposta di Lesbonico, nel _Trinummus_ di
Plauto[253], ove parrebbe al giovine che, se egli non dotasse la
propria sorella, questa dovrebbe reputarsi più tosto concubina che
moglie. E che la dote portata dalla moglie al marito fosse in Roma uso
antico, lo argomentiamo dai tre assi che già al tempo di Varrone[254]
le spose doveano, per tradizional consuetudine, nell'andare a marito
aver seco, uno cioè per simbolo della dote, e gli altri due per
l'offerta sacrificale. L'_emptio_ adunque era reciproca, e però il
nome di coemptio, e la formola solenne: _Ubi tu Caius ego Caia_ che
Plutarco ci spiega così: _Ove tu signore e padron di casa, anch'io
signora e padrona di casa_. La qual formola tanto simpatica non trovò
poi presso il Diritto romano quella conferma ed applicazione che
ottenne in realtà presso altri popoli che una tal formola non
possedevano, come, per esempio, i Germani, appo i quali, come
nell'odierna Svizzera, era senza dubbio il marito che dotava la
moglie[255], e pure la moglie veniva rispettata come sacra.
In generale, l'uso indo-europeo porta la dotazione della moglie per
parte del marito. Presso i Franchi, lo sposo nel mettere in chiesa
l'anello alla sposa, ripeteva dopo il prete: «_con questo io ti
sposo_» e versava tre danari nella mano destra o nella borsa della
sposa (lasciando gli altri dieci al prete) e con ciò diceva: «_e vi
doto de' miei beni_»[256].
Lo stesso uso vige fra la gente tartarica; presso gli antichi Finni, i
Turchi e i Turcomanni odierni lo sposo compra la sposa. Gli ultimi,
anzi, per informazione del signor Blocqueville, hanno prezzi varii
secondo la forza e la bellezza della sposa[257].
Nell'odierna Italia, il contado di Atri mi sembra conservar traccie
dell'uso di comprar la sposa dal capo di famiglia, il quale non lascia
menar via la figlia, se prima non gli vengano consegnati in dono uno o
più polli.
Ora sarebbe difficile il giudicare quale de' due usi sia stato
migliore, visto che la compra della sposa che si faceva in Germania
non toglieva alcun rispetto alla donna e la dote solita a darsi dai
Romani alle figlie affinchè non paressero concubine, non tolse che la
donna romana venisse considerata assai da meno che il _vir_. Certo che
la prima origine dell'uso è barbara; ma l'uso restò in Germania
solamente _pro forma_, mentre a Roma, dove la forma, per una specie di
pudore, si modificò, lo spirito dell'uso religiosamente si mantenne.
Un sentimento invece di vera civiltà progrediente spira negli Statuti
e nelle antiche consuetudini dell'Istria, dove il fratello, per legge
di giustizia, divide in parte uguale il patrimonio con la sorella che
va a marito, ed il marito mette i suoi beni in comune od a metà con
quelli della moglie. Ecco in qual modo si esprimono gli _Statuti
Municipali di Cittanuova_[258]: «Per casion, che in le parte del
Istria se contrage multi matrimoni delle quali non se fa algun
istromento, volemo che tutti matrimoni fatti, e contrati in Zidanoua,
e per lo so destreto, se intenda esser _fra e suor_.» Il qual passo,
per sè, mi sarebbe riuscito alquanto oscuro, se non veniva a
dichiararmelo il riscontro con un altro degli _Statuti Municipali di
Rovigno_[259], che dice: «Costume et consuetudine antica è d'Histria
la quale approvemo et laudemo, et però statuendo ordenemo, che tutti
li matrimoni sino qui contratti, et che de coetero legittimamente si
contrazerano in Rovigno, et destretto di questa natura esser se
intenda come per matrimonio marito et moglie, fradello et sorella
essere se dicernono in questo, massime, che in universal beni mobili
et stabili, ragion e ation tutte al tempo del contrazer matrimonio
speranza esser roba, et la qual si acquistasse per essi, overo ciascun
titolo, modo ragion overo cagion come fratelli si intendano; cioè che
tutti gli beni, ragion et ation siano tutti insieme per essa ragion
per mità, salvo se convention per special patto fra gli preditti fatto
non fosse in contrario.» Il che si conferma pure dal capitolo 79 de'
medesimi _Statuti_, dove si prescrive «se tra do sarà copula de
matrimonio secondo l'uso della provincia dell'Histria, et come è ditto
avanti et alcuni di quelli vorrà allegar in ragion non esser maridada
e frà et suor, non sia aldìto nissuno di loro matrimonio, se non per
pubblico instrumento fatto per mano di pubblico nodaro, et se
altram.te fosse fatto sia di nissun valor.».