CAPITOLO IX.

_Delle nuove leggi introdotte da CARLO I e dagli altri Re angioini suoi

successori, che chiamiamo Capitoli del Regno._

Lasciò a noi questo Principe, oltre delle tante altre sue memorie,

onde illustrò questo Regno, e molto più la città di Napoli, nuove

leggi, che all'uso di Francia non Costituzioni, ma Capitolari,

ovvero _Capitoli del Regno_ furon chiamati. Per la famosa Accademia

istituita da Federico II in Napoli, e poi da Carlo I arricchita di

maggiori privilegi, le Pandette e gli altri libri di Giustiniano

avevan invogliati i nostri Professori a studiargli in guisa, che

non pure i Dottori, che in que' tempi si chiamavano Maestri, quivi

l'insegnavano, ma anche gli Avvocati nel Foro pubblicamente gli

allegavano per le decisioni delle cause. E quando quelle leggi non

s'opponevano alle longobarde, o alle Costituzioni de' Re normanni e

di Federico promulgate da poi, ovvero alle approvate consuetudini del

Regno, aveano acquistata tanta forza ed autorità presso i Giudici,

che secondo i lor dettami decidevano le cause; non già che vi fosse

stata legge scritta, che lo comandasse, ma tratto tratto cominciarono

coll'uso ad acquistar forza e vigor di legge, prima per la forza della

ragione, da poi per connivenza de' nostri Principi, i quali giacchè

volevano, che pubblicamente si leggessero nelle loro Accademie, e che i

Giureconsulti gl'illustrassero con commentarii, doveano in conseguenza

ancor commendare che s'osservassero nel Foro; e finalmente per le

Costituzioni di Federico II il quale dell'autorità delle medesime

spesso valevasi, anzi espressamente in più sue Costituzioni[413],

comandò la di loro osservanza, purchè alle Longobarde, alle

Costituzioni del Regno e Consuetudini non s'opponessero. Ed in

progresso di tempo la loro forza ed autorità s'estese tanto, che

finalmente vinse, e mandò in disusanza le leggi Longobarde. Ecco ciò,

che sopra questo soggetto ne scrisse _Marino di Caramanico_, che fiorì

a questi tempi[414]; _Licet vero Regnum desierit subesse Imperio,

tamen jura Romana in Regno per annos plurimos, convenientia Regum,

qui fuerunt pro tempore, servata diutius consensu tacito remanserunt,

ac imo expressim servantur, et corroborantur in Compilatione

Constitutionum istarum, ubi neque Constitutiones hae, seu approbatae

Regni Consuetudines non obsistunt._

Non è però, che in questi tempi l'autorità delle leggi Romane

fosse stata tanta, che avesse dal Foro discacciate affatto le

leggi Longobarde: duravano ancor esse nel Regno di Carlo I siccome

durarono ne' Regni de' suoi successori Angioini, ancorchè pian piano

andassero in disusanza. In fatti Marino stesso di Caramanico, che

fu uno de' maggiori Giureconsulti di questi tempi, e che, come si

disse, sotto questo Principe fu nell'anno 1269 Giudice appresso il

Capitano di Napoli[415], ci attesta, che queste leggi a' suoi dì

ancor s'osservavano: _Ad quod concordant Longobardae leges quae in

Regno similiter obtinent_. _Biase di Morcone_, che fiorì a' tempi

del Re Roberto, tra le sue opere legali, che lasciò, una fu delle

differenze tra le leggi romane e longobarde[416], compilata ad

imitazione di _Andrea da Barletta_, per togliere anche a' suoi tempi

occasione agl'incauti Avvocati di rimaner confusi, se soverchio

invaghiti delle Romane, abbandonando le Longobarde, non cagionasser

danno a' loro Clientoli, e ad essi scorno e rossore, se nel Foro

rimanessero per l'ignoranza di quelle perditori. Abbiamo ancora una

carta[417] rapportata dal Tutini[418], tratta dall'Archivio regale

della Zecca, formata in S. Germano nell'entrar, che fece Carlo nel

Regno, ove a tenor delle leggi longobarde, che si allegano in quella

scrittura, il Monastero di Monte Cassino e suo Abate, cede al Re la

pretensione, ch'egli avea di riconoscere anche nelle cause criminali i

suoi vassalli. E non pure in Terra di Lavoro, e nelle vicine province

d'Apruzzo e del Contado di Molise, queste leggi erano osservate, ma

eziandio in quella di Puglia, vedendosi che la compilazione delle

Consuetudini di Bari, che dalle leggi Longobarde derivano, fu ne' tempi

di Carlo I fatta da que' due Giureconsulti, cioè dal Giudice Andrea di

Bari e dal Giudice Sparro, cotanto in pregio tenuto da Carlo, che da

Giustiziere di quella provincia lo innalzò ad esser gran Protonotario

del Regno. Così ancora nel Principato, in Salerno e nell'altre province

osserviamo il medesimo; e se nelle province di Calabria di esse non

rimase alcun vestigio, fu perchè lungamente essendo state possedute

da' Greci, e poco da' Longobardi, non poterono in quelle mettere sì

profonde radici, sicchè avesser potuto avere lunga durata.

Nel Regno adunque di Carlo niente fu mutato intorno all'autorità

delle leggi romane e longobarde e non pur queste, ma le Costituzioni

di Federico volle inviolabilmente, che si osservassero, quelle, che

dall'Imperadore furono promulgate in tempo, che non era stato ancora

dal Concilio di Lione privato dell'Imperio e del Regno di Sicilia.

Rivocò bensì nell'anno 1271 ed annullò tutte le donazioni, locazioni,

concessioni, atti e privilegi conceduti da Federico dopo la sua

deposizione, da Corrado, da Manfredi e loro Ufficiali, che non si

trovassero da lui confermati, riputandogli Principi intrusi, e tiranni,

come quelli, che erano stati privati del Regno dalla Sede Appostolica,

la quale n'avea lui investito[419]. Non altrimente di ciò, che fece

Giustiniano Imperadore, il quale non tutti gli atti de' Re goti

annullò, non quelli di Teodorico, di Atalarico e di Teodato, ma sì bene

quegli di Teia, di Totila e di Vitige, i quali avendogli contrastato, e

fatta guerra, con opporsi con vigore alla conquista, che intendeva fare

d'Italia, furon da lui riputati tiranni, intrusi ed usurpatori.

Carlo adunque dopo avere sconfitto e morto Manfredi, essendosi reso

padrone de' Regni di Puglia e di Sicilia, volle con nuove leggi

riordinare lo stato di questi Reami, per togliere i disordini, che per

le precedute guerre e revoluzioni erano accaduti. Le sue leggi, che

_Capitoli_, ovvero _Capitularii_ si dissero ad imitazione del Regno di

Francia, erano drizzate così per l'uno, come per l'altro Reame; onde

_Capitula Regni Siciliae_ s'appellarono, non meno che le Costituzioni

di Federico; avendone ancora per Sicilia propriamente detta, ordinati

alcuni particolari rapportati da Inveges[420]. Ma i Siciliani dopo

il famoso Vespro Siciliano, sottrattisi dal giogo de' Franzesi, non

conobbero altri _Capitoli_, che quelli che riceverono da poi da' Re

_Aragonesi_, onde restaron gli altri fatti da Carlo e dagli altri

Re _Angioini_ suoi successori, per lo solo Regno di Puglia, detto di

Sicilia di qua del Faro; e Carlo Principe di Salerno suo figliuolo,

espressamente si dichiara, che i Capitoli da lui stabiliti in tempo del

suo Vicariato, erano stati promulgati per lo Regno di Sicilia di qui

del Faro, non già per quell'isola.

Il disordine e la confusione, colla quale questi _Capitoli_ furono

insieme uniti e mandati poi alle stampe, merita il travaglio, che

siamo per soffrire di distinguergli secondo i tempi e le occasioni,

nelle quali furono promulgati. Ciocchè era anche necessario farsi

per conoscere, onde nascesse tanta varietà, che s'osserva nelle

massime, ch'ebbero i nostri Principi _Normanni_ e _Svevi_ nelle

loro _Costituzioni_ da quelle, che mostrarono avere questi Principi

_Angioini_ ne' loro _Capitoli_. Poichè riconoscendo Carlo questo Reame

dalla Sede Appostolica, come vero Feudo, ed essendosi dichiarato suo

uom ligio, ricevè nella investitura quelle dure e gravi condizioni,

che sopra si notarono. I Pontefici romani perciò erano tutti accorti,

che nel promulgarsi delle nuove leggi, non solo niente si derogasse

alla loro pretesa immunità e libertà, ma che tutto si facesse a

seconda delle loro massime e dettami; anzi quando lor veniva ben

fatto, s'intrigavano ancor essi a stabilirle, come vedremo: perciò

si videro nuove leggi contrarie alle _Costituzioni_ di Federico e

quindi nacque, che gli Scrittori, che fiorirono a' tempi di questi

Re, imbevuti di quelle massime empissero i loro Commentari di dottrine

pregiudizialissime alle regalie e preminenze del Re, ed offendessero in

tante guise le ragioni dell'Imperio de' nostri Principi. Non dee recar

maraviglia il vedere, che essendo Franzesi questi Re, doveano tanto più

esser lontani a soffrire tanti oltraggi; poichè la Francia, siccome

fu nel precedente libro veduto, a questi tempi era non men gravata,

che l'Italia, e la giustizia ecclesiastica in quel Regno avea fatti

progressi mirabili, e non prima dell'ordinanza dell'anno 1438 furono le

sue intraprese risecate, e ridotte al giusto punto della ragione.

§. I. _Capitoli del Re CARLO I._

Tutti gli Scrittori convengono, che il Regno di Carlo non durasse più

che diciannove anni e pochi giorni, ma alcuni nostri Professori[421]

cominciarono a noverargli dall'anno 1265 con manifesto errore, essendo

presso i più appurati Autori costantissimo, che questo Principe a'

6 gennaio, giorno dell'Epifania, dell'anno 1266 fu incoronato Re da

Papa Clemente in Roma, e che a' 26 febbraio del medesimo anno fu da

lui Manfredi morto, ed occupò il Regno. Altri errarono nell'anno della

morte di questo Principe; poichè scrissero che morisse a' 7 gennaio

dell'anno 1284. Ciò ch'è falso, essendo egli trapassato in Foggia

in gennaio dell'anno seguente 1285. Quindi derivano i tanti errori,

che s'osservano nelle vulgate edizioni di questi _Capitoli_, per non

essersi saputo ben fissare gli anni del Regno di questo Principe, come

anderemo notando in alcuni.

Moltissimi altri errori s'osservano ancora nel notarsi gli anni del suo

Regno di Gerusalemme. Alcuni credettero, che Carlo nell'istesso tempo,

che in Roma fu incoronato Re di Sicilia, fosse stato anche intitolato

Re di Gerusalemme. Altri, che conobbero quest'errore, ancorchè

confessino, che molto tempo da poi per la cessione di Maria, Carlo

acquistasse quel titolo, nulladimanco non sono costanti in fissare

l'anno, che fu veramente l'anno 1277 come si disse.

Coloro che unirono insieme questi _Capitoli_ nella maniera, che oggi

si leggono, non serbarono ordine alcuno nè di tempo, nè di materia;

ma alla rinfusa l'affastellarono. _Antonio de Nigris_[422], che gli

commentò, conobbe il disordine, ma non seppe emendarlo, e volle dietro

quelli seguire il suo commento, come gli trovò. Dovendosi adunque

attendere l'ordine de' tempi, il primo deve riputarsi quello, che fu

da Carlo promulgato per la riforma dello Studio generale di Napoli.

Fu quello stabilito per mano del famoso Roberto di Bari Protonotario

del Regno di Sicilia nel 1266 primo anno del suo Regno in _Nocera_ de'

Pagani, detta però de' Cristiani, dove Carlo colla sua moglie Beatrice

erasi portato, la quale in questa città morì, e fu sepolta. Fu inserito

da Roberto suo nipote ne' suoi Capitoli, sotto il titolo, _Privilegium

Collegii Neapolitani Studii_, dove si legge con questa data _Dat. in

Castro Nuceriae Christianorum per manus Domini Roberti de Baro, Regni

Protontotarii anno 1266_. Di questo Capitolo lungamente fu già da noi

discorso, parlando dell'Accademia di Napoli ristorata da Carlo.

Nel secondo e terzo anno non se ne leggono; ma seguono da poi alcuni

altri Capitoli stabiliti nel quarto anno del suo Regno, cioè nel 1269

sotto i titoli: _De Furtis. De assecurandis hominibus illorum, qui

turbationis tempore Corradini a fide regia defecerunt. De poena, et

vindicta proditorum, etc._ Tutti questi furono stabiliti in _Trani_,

e nell'istesso anno alcuni rinovati in _Foggia_ dopo la rotta data a

Corradino, per li quali si dà sicurtà a coloro che avendo aderito alla

fazion di quel Principe, cercando perdono, ritornassero all'ubbidienza

del Re, eccettuando i Tedeschi, Spagnuoli, Catalani e Pisani, i

quali volle, che tosto uscissero dal Regno. Si danno ancora altri

provvedimenti per riparare a' disordini accaduti in quel turbatissimo

tempo, e s'impongono gravi pene a coloro, che non manifestassero i

ribelli.

Nel sesto anno, cioè nel 1271 mentre il Re dimorava in _Aversa_, ne fu

promulgato un altro contro chi ardiva contraer matrimonio co' figliuoli

de' ribelli senza licenza della sua Corte: si legge sotto il titolo,

_Quod nullus contrahat matrimonium, etc._ e porta la data in _Aversa A.

D. 1271_, dove con errore si legge _Regni nostri anno 7_ dovendo dire,

_anno sexto_.

Nel settimo anno, cioè nel 1272 ne furono emanati moltissimi: alcuni

in _Napoli_, altri in _Aversa_, ed altri in _Venosa_. Que' stabiliti in

Napoli nel mese di marzo di quest'anno, ed in Aversa pure nel medesimo

anno, si leggono sotto i titoli: _De Violentiis. De poena Violentorum,

etc._ Per li medesimi si procede con molto rigore contro i perturbatori

della pubblica e privata quiete, e si reprime l'audacia di coloro, che

assuefatti nelle passate rivoluzioni a vivere di rapina e di violenza,

perturbavano lo Stato, allor che era in pace. Quello dato in _Aversa_

sotto il titolo _de poena Violentorum_, porta nella vulgata questa

data: _Datum Aversae A. D. 1262 anno octavo_: ove si scorgono due

errori, uno che in vece di dirsi A. D. 1272 si riporta in dietro dieci

anni, quando in quel tempo al Re Carlo non era ancor caduta in pensiero

l'impresa del Regno: l'altro errore è, che dovea notarsi il settimo,

non l'ottavo anno del suo Regno di Sicilia. L'altro capitolo dato in

_Napoli_ porta la data giusta, dicendosi: _A. D. 1272 Regni nostri anno

septimo_. Un altro capitolo leggiamo di Carlo dato in quest'istesso

anno a _Venosa_ nel mese di giugno sotto il titolo, _De occupantibus

res demanii_. In quello si conservano le ragioni fiscali, delle quali

Re Carlo fu molto geloso, ed attento. Porta la data esatta, leggendosi:

_Datum Venusiis A. D. 1272 Regni nostri anno septimo_.

Nell'ottavo anno del suo Regno, cioè nel 1273 leggiamo un altro suo

capitolo sotto il titolo, _De testimonio publicorum disrobatorum, etc._

Si dà la norma intorno alla pruova di questo delitto, e si stabilisce,

che la testimonianza di tre malfattori faccia contro essi tanta fede,

quanto quella di due uomini probi. Porta la data: _Datum Cav. A. 1273

etc. Regni nostri anno 9_. L'Addizionatore _Bottis_, che numera gli

anni di Carlo dal 1265 non è maraviglia, che passasse quest'anno per

lo nono del Regno di Carlo, ma dovendosi cominciare dal 1266 deve

emendarsi il suo errore, e dirsi: _Regni nostri anno ottavo_.

Nel nono anno, cioè nel 1274 deve riporsi il primo capitolo, che

incontriamo in questo Volume stabilito in _Napoli_ nel mese di febbrajo

di quest'anno 1274 che si legge sotto il primo titolo, _Statutum

editum super Portubus_. De Bottis stando nel medesimo errore alla

data aggiunge: _Regnorum nostrorum anno decimo_, dovendo dire _anno

nono_. Si danno in esso molte provvidenze intorno all'estrazione del

sale e delle vettovaglie da' porti del Regno, ed alcune istruzioni a'

Portolani colle quali devono regolarsi. L'altro capitolo, che segue

concernente il medesimo soggetto, sotto la rubrica, _Aliud statutum

super extractione victualium_, stabilito in _Brindisi_, è molto

probabile, che da Carlo in quella città si fosse emanato in questo

medesimo anno.

Ne' tre seguenti anni niente si legge di questo Principe; ma nel

decimoterzo anno del Regno di _Sicilia_, e secondo del Regno di

_Gerusalemme_, cioè nel 1278 molti capitoli furono da lui fatti in

_Napoli_, che si leggono sotto il titolo, _Quod Officiales jurare

debent_, con gli altri tre seguenti, che portano questa data: _Dat.

Neap. A. 1278 die 26 januarii_. Gli altri che seguono insino al

titolo, _De poena rei ablatae_, furono parimente in quest'anno fatti in

_Napoli_, leggendosi: _Dat. Neap. 2 Decembris_. In essi si danno vari

provvedimenti intorno a' Giustizieri, ed altri Ufficiali, a' quali, fra

l'altre cose, vien rigorosamente proibito di darsi ogni qualunque dono,

non ostante qualsivoglia consuetudine. Sotto quest'anno deve collocarsi

quell'altro capitolo di questo Re, che si legge in fine de' Capitoli

del re Carlo II sotto la rubrica, _Ad obviandum fraudibus_. Fu quello

stabilito da Carlo nell'entrar di passaggio nella Terra di _S. Eramo_

vicino Capua, e porta questa data: _Anno D. 1278 mense aprilis sept.

ejusdem 6. indictionis. Regnorum nostrorum Hierusalem anno 2 Siciliae

vero decimotertio._

Nel decimoquinto, cioè nel 1280, si leggono due capitoli fatti a _Lago

Pensile_, il primo ch'è sotto la rubrica, _De non mittendo ignem in

restuchiis camporum_, fu fatto a' 27 luglio di quell'anno; il secondo

a' 9 di agosto, e porta nelle vulgate questa scorrettissima data: _Data

apud Lacum Pensilem. Anno D. 1222 die 9 augusti 7 Indictionis: Regnorum

nostrorum, Hierusalem anno 3 Siciliae vero 15_ deve leggersi, _A. D.

1280 et Hierusalem anno quarto_.

Nel decimosesto, cioè nel 1281, si legge un altro Capitolo pubblicato

contro i monetari sotto il titolo, _De poena infligenda falsariis

monetarum_. Fu quello stabilito in _Brindisi_, e porta questa data:

_Dat. Brundusii A. D. 1281 mense januarii, ec. Regnorum nostrorum,

Hierusalem an. 4 Siciliae vero 17_ che deve emendarsi e leggersi,

_Hierusalem an. 5 Siciliae vero an. 16_.

(Fu stabilito in _Brindisi_; perchè questa Città sin da' tempi

dell'Imperadore _Federico II_ avea la Regia Zecca, dove anche

_Federico_ fece coniar nuove monete, siccome rapporta _Riccardo di S.

Germano: Anno 1228 mense Januario denarii novi Brundusii per Ursonem

Castaldum in S. Germano dati sunt_).

Nel decimo settimo anno del Regno di Carlo, cioè nel 1282, furono da

questo Principe moltissimi Capitoli stabiliti in _Napoli_, che furono

gli ultimi. Cominciano da quella rubrica: _Constitutiones aliae factae

per praedictum D. Carolum Regem Siciliae super bono statu_: ove si

legge un lungo proemio, che a quelle prepone, nel quale esagera il

pensiero, e cura che vuol tenere de' suoi Ufficiali, e di distribuire

con ordine a ciascuno le sue funzioni, e prefiggere i limiti, perchè

senza nota d'avarizia, ed ambizione adempiano le loro parti. Questi

Capitoli sotto varie rubriche collocati, arrivano al numero di

cinquantotto. I Principi non si ricordano di governar con giustizia

i loro sudditi, se non quando ne sono ammoniti per qualche disgrazia

loro sopraggiunta, per la quale si veggono costituiti in istato d'aver

bisogno di quelli. La rivoluzione di Sicilia spinse Carlo a dar a'

suoi sudditi queste nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e

saggi provvedimenti per la retta amministrazione della giustizia, per

evitare le frodi, ed inique esazioni degli Ufficiali, e per lo buono

stato della Repubblica; ordinò perciò che fossero pubblicati per tutti

i Giustizierati, e per ciascuna città, terra e castello de' medesimi.

Furono con somma maturità, e prudenza stabiliti in _Napoli_, e portano

questa esattissima data: _Actum Neapoli A. D. 1282 mense Jun. 10

ejusdem indict. Regnorum nostrorum, Hierusalem anno 6, Siciliae vero

17._

Questi furono gli ultimi Capitoli del Re Carlo, il quale in quest'anno

con suo cordoglio vedutosi rivoltata la Sicilia, ed a più avversi casi

esposto, distratto perciò in cose di maggior importanza, a tutto altro

furono poi rivolti i suoi pensieri, che a far leggi. Fu per gravi,

ed importanti affari tutto occupato in Roma, e poi in Francia, ed in

Bordeos per quelle cagioni, che si sono dette; e lasciando il governo

di questo Regno al Principe di Salerno suo figliuolo, lo creò suo

Vicario con pieno ed assoluto potere, ed autorità. Questo Principe nel

tempo del suo Vicariato molti provvedimenti diede per lo buon governo,

onde avea più che mai bisogno questo Reame, e più Capitoli furono

perciò da lui stabiliti.

§. II. _Capitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del suo

Vicariato, mentre Re CARLO suo padre era assente._

Dappoichè per lo famoso Vespro Siciliano si sottrasse la Sicilia

dall'ubbidienza del Re Carlo, il Principe di Salerno tardi s'avvide,

che una delle principali cagioni di esso fu l'aspro governo, che i

Franzesi facevano di quell'Isola; ed all'incontro avendo saputo, che Re

Pietro avea sollevati i Siciliani dall'angarie e pagamenti introdotti a

tempo del Re suo padre, e che di buoni e salutari statuti avea fornito

quel Regno: volle ancor egli (per rendersi benevoli i Popoli del Regno

rimasogli, e togliere dall'opinion di costoro il sinistro concetto,

che aveano avuto di suo padre) di nuovi Capitoli pieni di liberalità ed

indulgenza provvederlo: avverando ancor egli quella massima, che allora

i Principi si ravvedono, e procuran il buon governo de' Popoli, quando

le avversità gl'inducono ad aver bisogno di loro, e dubitano della loro

fedeltà; e considerando ancora l'obbligo ed il bisogno che si teneva

allora del Pontefice Martino, il quale favorendo le parti di Carlo, era

tutto impegnato alla ricuperazione del perduto Regno, volle per questi

nuovi _Capitoli_ soddisfare così agli uni come all'altro, con dar

provvedimenti molto favorevoli per la Chiesa e persone ecclesiastiche,

per li Baroni e per li Popoli. Perciò avendo in quest'anno 1283

convocato un Parlamento di Prelati, Conti, Baroni e di molti Regnicoli

nel Piano di S. Martino, terra posta in Calabria citra[423], non già

in Apruzzo, come credette il Reggente Moles[424], ove dopo la partita

del padre trovavasi col suo esercito: col consiglio de' medesimi

stabilì a questo fine quarantasei Capitoli che portano questo titolo:

_Constitutiones Illustris D. Caroli II, Principis Salernitani._ Vi

premette un ben lungo proemio, nel quale va esagerando il pensiero

e la cura, che tanto egli, quanto suo padre han tenuto sempre di

ben governar i suoi popoli, e rilevargli dalle oppressioni de' suoi

Ministri; ma che distratti in cose più ardue e gravi non avean potuto

mandar in effetto questo loro proponimento; ma che era già venuto

il giorno di lor salute, nel quale egli come esecutore della volontà

paterna era per dare ad essi buon guiderdone della loro fede; del che

non sarebbero stati partecipi i Siciliani ribelli, i quali per la loro

iniquità, essendo mancati dalla ubbidienza e fedeltà, se n'erano resi

incapaci ed indegni.

Sieguono da poi venti Capitoli riguardanti i privilegii e le

immunità delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche collocati sotto

questa rubrica: _De privilegiis, et immunitatibus Ecclesiarum, et

Ecclesiasticarum personarum._ Primieramente con termini forti e precisi

s'incarica il pagamento delle decime, che si devono alle Chiese ed

alle persone ecclesiastiche. II. Che secondo la convenzione avuta

tra la Sede Appostolica, ed il Re suo padre (intendendo de' patti

accordati, quando il Papa Clemente gli diede l'investitura) i Cherici

non siano tratti avanti i Magistrati secolari, se non se per li beni

feudali. III. Che le Chiese di tutto il Regno godano de' privilegi

conceduti ad esse dalle leggi comuni; cioè che i rei, che a quelle

ricorrono per asilo, non possano a forza estraersi, se non ne' casi

permessi dalla legge. IV. Che le case de' Prelati, Religiosi e delle

altre persone ecclesiastiche, senza la loro volontà non possano dagli

Ufficiali occuparsi per cagione di ospidalità; nè in quelle esercitarsi

giudizj criminali, anche nel caso che di loro buon volere si dassero.

V. Che gli Ufficiali, Conti, Baroni e qualsivoglia altra persona

laica non s'intromettano nelle elezioni dei Prelati, nelle collazioni

de' Beneficj ecclesiastici, ed in tutto ciò appartenente alle cose

spirituali, se non per privilegio o per ragione di _jus patronato_

ad essi s'appartenga. VI. Che i Cherici che vivono chericalmente,

non siano astretti comunicare con gli altri nelle collette o in altra

qualsisia esazione, non solo per li beni ecclesiastici, ma nemmeno per

li patrimoniali, per le porzioni ad essi legittimamente spettanti. VII.

Che ciascuno liberamente possa dare, donare o legare alle Chiese le

possessioni o altre robe che gli piacerà, purchè non siano in qualche

cosa tenute alla sua regal Corte; e se saranno talmente obbligate,

sicchè non possa impedirsi la distrazione, s'intendano passare alle

Chiese con gl'istessi pesi. VIII. Che i vassalli delle Chiese che

sono alle medesime obbligati alla prestazione de' servizi personali,

non possano, senza licenza de' loro Prelati, dalla sua Corte, da'

Conti, Baroni o qualsivoglia altro, costringersi ad accettar uffici o

altri pesi personali. IX. Che tutte le ragioni e privilegi conceduti

alle Chiese, ed alle persone ecclesiastiche da' Cattolici ed antichi

Re di Sicilia, nella cui possessione sono, si debbano conservare

illesi ed intatti: di quelli, de' quali non sono in possesso, si farà

nelle Corti competenti senza difficoltà pronta e spedita giustizia.

X. Che debbano i Prelati denunziare alla sua Corte tutti coloro, i

quali passato l'anno pertinacemente ed in contumacia, persevereranno

nelle scomuniche, affinchè per la sua Corte si possa loro imporre

le debite pene. XI. Che gli Ufficiali e Commissari della sua Corte

non presumano contro la giustizia per turbare le possessioni e le

robe che si possedono dalle Chiese, e molto meno toglier loro i beni

suddetti. XII. Che gli Ufficiali o altre persone laiche, in niuna

maniera s'intromettano nella cognizione de' delitti ecclesiastici; nè

impediscano i Prelati o i loro Ufficiali, affinchè quelli liberamente

conoscano e puniscano, com'è di ragione. XIII. Che i Prelati, e l'altre

persone ecclesiastiche possano far trasportar per mare da una terra

all'altra dentro il Regno, grano, legumi ed altre vettovaglie, che

pervengano dalle loro massarie, senza pagar dogana e dritto d'esitura.

Per le robe comprate siano obbligate pagar solo il dritto della dogana,

non già quello dell'esitura: purchè però s'estraggano da' porti leciti

e statuiti, e con picciole barche di cento some a basso, e si vadano

a scaricare similmente in porti leciti e stabiliti colle debite

cautele di responsali e piegiarie. XIV. Che i Giustizieri o altri

Ufficiali non traggano ne' giudicii avanti di loro i vassalli delle

Chiese, se non se nelle cause criminali, di asportazioni d'armi, di

violate difese ed altri delitti, la cognizione de' quali s'appartiene

alla Corte regia e suoi Ufficiali. XV. Che i Prelati delle Chiese e

le persone ecclesiastiche, ovvero i loro Ufficiali possano per modi

legittimi costringere i loro debitori al pagamento de' loro debiti.

XVI. Che se i vassalli delle Chiese, che sono obbligati a personali

servizi, fuggiranno dai luoghi ove sono tenuti permanere, possano i

Prelati e le persone ecclesiastiche, costringergli a fargli tornare

a' luoghi onde partirono, e forzargli a permanere in quelli. XVII.

Che a' Giudei che fossero vassalli della Chiesa, non si commettano

uffici, nè si inferisca gravame o oppressione alcuna. XVIII. Che delle

ingiurie, offese e maleficii fatti in persona di Religiosi, Cherici

ed altre persone ecclesiastiche, quando non vi siano accusatori, si

proceda dalla sua Corte _ex inquisitione_ ed _ex officio_, affinchè

gl'ingiuriatori, e malfattori siano colle debite pene castigati. XIX.

Abolendo, cassando, ed irritando la Costituzione di Federico _honorem

nostri diadematis_, ordina, che dovendo i matrimonj esser liberi, sia

lecito a' Baroni, Conti ed altri, che posseggon Feudi, ed in generale

a tutte le persone, di contraere liberamente essi e loro figliuoli

matrimonj, e casare le loro figlie, zie, sorelle e nepoti, senz'assenso

della sua Corte, purchè però non si diano i Feudi in dote, ed i

matrimonj non si trattino con persone al Re infedeli e sospette. XX.

Che i Prelati delle Chiese, che per ragion di quelle tengono Feudi,

siccome i Conti e tutti gli altri Baroni possano ne' casi stabiliti

nelle Costituzioni del Regno esigere da' loro vassalli i debiti e

moderati _adjutorj_, senza impetrarne altre lettere particolari,

bastando questo editto, che a tal fine vien promulgato.

Soddisfatto ch'ebbe il Principe Carlo in cotal guisa il Papa e le

persone ecclesiastiche del Regno, passa ora con altri _Capitoli_ a

rendersi benevoli i Baroni di quello; concede perciò a' medesimi molti

privilegi che si leggono sotto questa rubrica: _De privilegiis, et

immunitatibus Comitum, Baronum, et aliorum Feuda tenentium._ Ordina

in prima che oltrepassati tre mesi, non siano obbligati servire più

alla sua Corte a proprie spese; ma se oltre di questo tempo la Corte

vorrà ritenergli al suo servigio, debba somministrar loro i gaggi e

soliti stipendi. II. Toglie anche a lor riguardo l'assenso ricercato

da Federico nella allegata Costituzione _honorem_, perchè possano

liberamente contraere i matrimoni. III. Che senza cercar lettere

particolari, possano esigere da' loro vassalli i debiti e moderati

_adjutorj_. IV. Che le loro liti, così criminali come civili, che

s'agiteranno nella regal Corte, siano essi attori o rei, accusatori o

accusati, debbano giudicarsi, assolversi e condennarsi per li _Pari

della Curia_; e le loro cause saranno più pronte e speditamente

terminate. V. Si comanda premurosamente a' Giustizieri ed agli altri

Ufficiali di Corte, che non commettan a' Baroni niuna esecuzione, che

dovesse mai farsi attinente a' servizi della medesima, che non convenga

allo Stato ed alla loro nobile condizione.

Rimaneva unicamente, che si fosse, oltre a' Prelati ed a' Baroni, dato

compenso a tutti i Cittadini, borghesi ed agli altri uomini del Regno

universalmente, affinchè tutti si rilevassero dalle passate gravezze, e

tutti sperimentassero la clemenza e benignità del Principe; perciò egli

che intendeva cattivarsi la benevolenza di tutti, concedè a' medesimi

molti privilegi, e per mezzo di molti utili provvedimenti riordinò lo

stato delle cose, togliendo molte gravezze e molti altri perniziosi

abusi. Questi altri _Capitoli_ vengono perciò arrolati sotto quella

rubrica: _De privilegiis, et immunitatibus Civium, burgensium, et

aliorum hominum, a Faro citra._

Il primo e principal beneficio era da tutti reputato di rilevar i

popoli dalle tante imposizioni, ond'erano gravati. Perciò egli con

particolar editto, da doversi inviolabilmente osservare, statuì e

comandò che nelle collette, taglie, pesi, imposizioni generali o

speziali, ovvero sovvenzioni di qualsivoglia nome, s'osservi lo stato,

l'uso ed il modo, il quale nel tempo del Re Guglielmo II era osservato,

secondo che nelle convenzioni avute tra la Sede Appostolica ed il Re

suo padre, nel tempo della collazione ad esso fatta del Regno, più

pienamente si contiene; il quale stato, modo ed uso, perchè non può

costare, essendo che niuno o pochi sopravvivono, li quali possono di

ciò rendere testimonianza: ordinò il Principe che s'osservasse quello,

che dal Pontefice Martino sarà dichiarato, determinato e disposto;

e perchè presto s'ottenesse tal determinazione, promette di mandar

tosto al Papa suoi Ambasciadori, dimodochè per tutto il mese di maggio

vegnente al più tardi siano là; tra il qual termine gli uomini di

qualsivoglia provincia mandino pure due Ambasciadori de' migliori, più

ricchi e fedeli di tutta la provincia ad assistere, ed impetrare la

suddetta; la quale seguìta, egli promette per parte del Re suo padre

e sua, e de' suoi eredi, di inviolabilmente osservare. Di vantaggio

da ora rimette totalmente tutti i residui di qualsivoglia colletta, a'

quali fossero tenute alcune province e terre, nè di molestarle nemmeno

avanti la suddetta determinazione. Promette in fine di non dimandar

cos'alcuna; eccetto ne' casi compresi nelle _Costituzioni_, e che

non saranno astretti, nemmeno a titolo di prestanza, non volendo, a

prestazione alcuna.

Questa determinazione però non seguì nel tempo del Pontefice _Martino_,

ma sì bene ne' tempi di Papa Onorio suo successore, come diremo; la

quale nemmeno ebbe effetto; poichè ne' tempi di _Napodano_ a questi

prossimi, non osservavasi niente di ciò, anzi questo Scrittore esclama,

che in ciaschedun mese sei collette si esigevano, scorticando gli

Ufficiali regi i poveri Regnicoli _usque ad sacculum et peram, et

tegularum evulsionem_[425].

Secondo, ordinò, che si coniasse nuova moneta di buon conio, non

gravando perciò i popoli di nuova colletta, ma che si sarebbe data

a' Mercadanti e cambiatori, che vorranno spontaneamente riceverla: e

che quella non s'altererebbe, ma il suo valore sarebbe stato perpetuo

ed immutabile. III. Minorò la pena stabilita per li clandestini

omicidi. IV. Volle, che il capitolo statuito per li baroni intorno

la libertà de' matrimonj, s'osservasse per tutti indistintamente.

V. Che non più s'ammettessero le calunniose accuse dagli Ufficiali

della sua Corte. VI. Che tenendo alcuno occupata qualche possessione

appartenente alla Corte, non sia di fatto di quella privato, se non

prima sarà in giudicio stato convinto con modi legittimi e dalla legge

richiesti. VII. Che non siano i Popoli gravati dagli Ufficiali per

li servizi della Corte, che non sono convenienti allo stato e grado

delle persone. VIII. Che niente si paghi per le soscrizioni delle

sentenze, così quelle profferite dalla G. Corte, come da' Tribunali

di tutti gli altri Giustizieri e Giudici. IX. Che l'Università non

sieno tenute all'emenda de' furti fatti da persone particolari. X.

Che l'Università non siano costrette a proprie spese portar il denaro

alla Corte, ma a spese della medesima. XI. Che non siano gravate per

lo vitto degli Ufficiali, quando si porteranno ivi a regger Corte.

XII. Si dà norma, e prescrivesi tassa di quanto debba pagarsi per li

diritti delle lettere regie e degli altri atti e spedizioni. XIII.

Che gli Ufficiali della Regia Corte non comprino cavalli o muli in

quella provincia ove sono, ma se ne provvedano fuori della provincia.

XIV. Che le figliuole de' ribelli, che non han seguitato, nè seguitano

la paterna malizia, si possano maritare de' beni non feudali senza

l'assenso della Corte. XV. Che niente si paghi per lo suggello del

Giustiziero o d'altro Ufficiale. XVI. Che i Carcerieri niente più

esigano da' carcerati se non quanto fu tassato dal Re Carlo suo padre.

XVII. Che l'Ufficio del Maestro Giurato colla Bagliva non s'esponga

venale. XVIII. Che non siano molestate nelle loro doti le mogli di

coloro, che per le loro colpe furono banditi dal Regno. XIX. Che non si

costringa alcuno a riparare i vascelli della Corte per certo prezzo.

XX. Che dall'Università delle terre deputate alla reparazione de'

castelli, s'esiga solamente tanto denaro, quanto sarà necessario, nè

s'obblighino a nuovi edificii. XXI. Che affinchè i fedeli del Regno non

siano gravati da' _Forastieri_, si facciano inquisizioni per trovar i

termini antichi delle _Foreste_, e si pongano i confini alle medesime

ed i custodi. Per ultimo, che i Giustizieri delle Regioni non facciano

presedere nelle _Fiere_, i loro famigliari, ma i Maestri Giurati de'

luoghi, ove si fanno, debbano custodirle.

Stabiliti in cotal modo questi _Capitoli_, comandò il Principe Carlo,

che insieme colle Costituzioni novelle da suo padre promulgate

in Napoli l'anno precedente 1282 s'osservassero inviolabilmente,

siccome divenuto Re volle ancora confermargli; e perchè con effetto

da ora ciò si mandasse in esecuzione, ne mandò a' Prelati, Baroni

ed alle Università de' luoghi più esemplari, perchè per tutto si

pubblicassero. Ecco com'egli dice nel fine: _Ut autem ea quae communi

utilitate sancita sunt, communiter sciantur ab hominibus et generaliter

observentur, de eisdem Constitutionibus singulis Praelatis, Baronibus,

ac locorum Universitatibus sub sigillo pendenti Vicariae copiam fieri

volumus et mandamus. Data in Campis in planitie S. Martini A. D. 1283

die penult. martii undecimae indictionis._

Il Pontefice Onorio IV nell'anno 1285 trascegliendo da questi Capitoli

solamente quelli, che facevano a favor delle Chiese e delle persone

ecclesiastiche, e della loro immunità, con aver mutate alcune cose,

con particolar sua _Bolla_, mentre Carlo II era prigione in Ispagna,

volle pure confermargli comandando, che quelli inviolabilmente

s'osservassero. L'original Bolla si conserva nell'Archivio della

Trinità della Cava[426]; ed il Re Ferdinando volle nell'anno 1469 farla

inserire nella _Prammatica 2 de Clericis, seu Diaconis selvaticis_, che

si legge impressa nel primo tomo delle nostre Prammatiche. Comunemente

vengono chiamati anche questi, _Capitoli di Papa Onorio_, con manifesto

errore; poichè questi non sono i Capitoli di Onorio, che fece nel

medesimo anno nel tempo della prigionia di Carlo, mentr'era Legato nel

Regno il Cardinale di Parma: ma tutto altri, siccome diremo quando

de' _Capitoli_ di questo Pontefice nel seguente libro ci toccherà

ragionare.

§. III. _Capitoli del Re CARLO II._

Queste furono l'ultime leggi del Principe di Salerno, che stabilì come

Vicario del Regno, poichè la sua prigionia gl'interruppe il corso del

governo; e morto suo padre, trovandosi egli ancor prigione in Aragona,

ne' seguenti anni non si fece altro, per mezzo del Re d'Inghilterra,

che trattarsi della sua libertà; finalmente con quelle condizioni, che

si diranno nel seguente libro, fu sprigionato e tornato in Italia,

fuvvi onorevolmente accolto da Niccolò IV che ad Onorio successe, e

nel giorno di Pentecoste a' 29 maggio dell'anno 1289, coronato Re di

Sicilia e di Puglia. Partissi da poi dalla Corte del Papa, ed a Napoli

fece ritorno, ove con molta festa e magnifiche pompe ricevuto, a'

passati disordini tosto pensò dar riparo.

L'ordine de' tempi non comporterebbe, che si dovesse favellar qui de'

Capitoli di questo Re, siccome degli altri _Angioini_ suoi successori;

ma per non tornar di nuovo a trattare de' _Capitoli del Regno_, che

formano oggi una delle principali parti delle nostre patrie leggi,

perciò gli ridurrò qui tutti insieme; e perchè s'abbia ancora un'intera

e compita istoria di quelli siccome degli Autori, che con varie note e

commenti gl'illustrarono.

Carlo adunque, avendo ne' suoi cinque anni di prigionia sofferto il

Regno varie mutazioni e disordini, quando fu a quello restituito,

pensò immantinente con nuove leggi a ripararlo. Nel proemio, che a

quelle prepone tutto ciò rapporta e narra, che precedente consiglio,

e discussione avuta co' Prelati, Conti, Baroni e Sapienti del

Regno in Napoli, avea quelle stabilite. Cominciano dal titolo: _De

inquisitionibus_; e per Molti altri titoli seguenti, non ad altro fu

inteso, che a regolare i giudizj criminali, e come debbano istituirsi:

le pruove, che vi si ricercano: di che vaglia siano i tormenti e le

confessioni de' rei: si stabiliscono le pene contro coloro, che portano

armi proibite: contro i forgiudicati ed i di loro figliuoli; e contro

gli omicidi. In breve, tutto ciò che concerne a' delitti, ed il modo di

provargli e di punirgli.

Disbrigato delle cose criminali, passa alle civili. Proibisce di

potersi pignorare i buoi aratori[427]. Fa una lodevol legge intorno

all'invenzion de' tesori, contraria a quella del Re Guglielmo, volendo,

che gl'inventori non siano inquietati, trovandogli nel fondo proprio:

se nel comune, o del Fisco, se gli dia la metà: se nell'alieno,

niente al Fisco, ma la metà all'inventore, e l'altra al padrone del

fondo: dichiarando per tesori non intendere le miniere dell'oro e

dell'argento e degli altri metalli, siccome delle saline[428]. Inculca

il pagamento delle decime[429]. Stabilisce pene pecuniarie a coloro,

che passato l'anno persisteranno nella scomunica[430]. Prescrive il

modo a' Feudatari morti, o con testamento, ovvero _ab intestato_,

di statuire il Balio[431]. Provvede alle doti delle donne, e sopra

alcuni abusi dà utili provvedimenti[432]. Conferma ancora con nuove

leggi tutti i Capitoli, ch'egli fece mentre fu Vicario nel piano di S.

Martino, dicendo: _Capitula eadem constitutione praesenti in perpetuum

valitura, de nostra mera scientia, confirmamus et defectum omnem,

si quis eis tunc infuit, qui Regni potestate Vicaria, non Dominica

fungebamur, Regis dignitatis authoritate supplemus_[433]. E perchè i

suoi Popoli apprendessero quanto gli fosse a cuore la giustizia e la

riordinazione delle province in miglior e più utile stato, ordina[434],

che il Maestro Giustiziero ed i Giudici della G. Corte debbano sei

settimane dell'anno scorrere le province da lui destinate, cioè in

tutto l'_Apruzzo_ in _Terra di Lavoro_, e _Principato_, in _Capitanata_

e _Basilicata_, in _Terra di Bari_ e _Terra d'Otranto_. Vuole,

che dimorando nelle province inquirano, correggano gli eccessi de'

Giustizieri di quelle e de' loro Ufficiali; e parendo loro di doversi

ammovere, ne diano a lui distinta notizia per darvi provvidenza.

Per mostrarsi grato a' Conti e Baroni del Regno, proroga i gradi della

successione ne' loro Feudi[435]. E per evitare le dissensioni e le

querele, che gli erano fatte per conto de' confini de' tenimenti, de'

Baroni, delle Chiese e de' privati, ordinò, che da' Registri del suo

Archivio, ove si tratta delle confinazioni, se ne formassero due libri,

uno ne rimanesse nella sua camera, e l'altro in un gruppo di ferro

s'appendesse nella più famosa Chiesa della città[436]. Levò molti abusi

intorno all'esazione delle collette; ed in fine fu tutto inteso, perchè

i suoi sudditi non fossero gravati indebitamente d'ingiuste esazioni.

Tutti questi Capitoli furono stabiliti in Napoli nel primo anno,

ch'egli vi tornò libero: e perciò portano questa data: _Data Neap. A.

D. 1289._

Oltre di questi, se ne leggono molti altri, sparsi tra quelli del Re

Roberto suo successore, fatti negli anni seguenti, come quello, che si

legge nella rubrica, _Quod in poenis pecuniariis, etc._ L'altro sotto

il titolo, _Quod sit licitum accusatori, etc._ L'altro sotto il titolo,

_Exceptione excommunicationis, etc._ ed alcuni altri. Ed in fine

quello, che fu da lui pubblicato nel penultimo anno del suo Regno, che

si legge tra' Capitoli di Roberto, sotto la rubrica, _Literae Domini

Regis_, che porta questa data: _Dat. Neap. per D. Bartolomeum de Capua

A. D. 1307 die 12 decembris 11 indict. Regnorum nostrorum anno 22._

Si valse questo Principe in formargli non già d'Andrea d'Isernia,

come credette Giovanni Antonio Nigris[437], ma della penna del celebre

Giureconsulto Bartolommeo di Capua, Protonotario del Regno, innalzato

da lui, e più dal suo successore Roberto a' primi gradi ed onori del

Regno.

§. IV. _Capitoli del Re ROBERTO._

Questo Principe, che per la sua saviezza fu riputato un altro Salomone,

ci lasciò ancora molte utili e savie leggi: di lui come Vicario di suo

padre non ne abbiamo, ma solo quando fu incoronato Re. Il suo figliuolo

Carlo Duca di Calabria costituito da lui Vicario del Regno, emulando la

sua sapienza e giustizia, ne fece anche alcune in vita del padre. Fabio

Montelione da Gerace[438] scrisse, il Re Roberto in tutto il tempo di

sua vita non aver fatti più che cinquanta di questi Capitoli; e questo

numero veramente si vede nell'edizione vulgata; ma molti altri se ne

leggevano nell'originai manuscritto, che, come rapporta de Bottis[439],

si conservava a suoi tempi da _Baratuccio_ Avvocato fiscale; ed alcuni

altri ne rapporta ancora Goffredo di Gaeta[440] nella sua Lettura a'

Riti della regia Camera della Summaria.

Cominciò Roberto a regnare nell'anno 1309, e le prime sue leggi furono

eziandio dettate da Bartolommeo di Capua Protonotario del Regno, nel

qual posto non solo fu confermato da Roberto, ma ingrandito d'altri

onori, come colui, che l'avea così ben servito in Avignone nella famosa

contesa che Roberto ebbe col nipote per la successione del Regno.

Fu Bartolommeo creato Logoteta e Protonotario del Regno nell'anno

1285, che fu il primo anno del Regno di Carlo II, e visse con questa

gran dignità insino al 1328, anno della sua morte. Ricavasi esser

quella accaduta in quest'anno dall'iscrizione del suo tumulo, che

prima si leggeva nella maggior chiesa di questa città nella sua

cappella, ov'è sepolto; e se bene sin da' tempi, ne' quali scrisse il

Summonte[441], questa lapide fosse stata altrove trasferita, si legge

però l'iscrizione, oltre nel Summonte, in Cesare d'Engenio[442], e nel

Toppi[443], in Pietro Stefano[444], il quale scrisse in tempo, quando

non era stata ancora di là tolta, dove fra l'altre cose si leggono

queste parole:

_Annis sub mille trecentis BIS ET OCTO,_

_Quem capiat Deus, obiit bene Bartholomaeus._

Ma non è da tralasciare che Pietro Stefano istesso portando in volgare

questa iscrizione, traduce queste parole: _Annis sub mille trecentis

bis et octo_, in cotal maniera: _Nell'anno mille trecento sedici_;

donde si diede occasione al Summonte, a Pier Vincenti[445] ed al Toppi,

di scrivere anch'essi che Bartolommeo di Capua morisse nel 1316.

Ciò che ripugnerebbe a tanti nostri _Capitoli_, che abbiamo del Re

Roberto, istromentati per mano del Gran Protonotario Bartolommeo dopo

l'anno suddetto, leggendosene del 1318, 1324 e 1326. Quindi altri[446]

interpetrarono in altra guisa quelle parole _bis et octo_, non già

di _sedici_ perchè avrebbesi dovuto dire _bis octo_, non già _bis et

octo_; ma _di ventotto_; poichè secondo la goffaggine di que' tempi,

al _mille_ aggiungendo i _trecento_, ed a questi, _due_ e poi altri

_otto_, fanno appunto questo numero di 1328.

I primi Capitoli del Re Roberto sono quelli che istromentati per

Bartolommeo di Capua cominciano dal terzo anno del suo Regno. Questi

sono il _Cap. Robertus etc. Ad quietem publicam_, sotto il titolo,

_Ut Comites, et Barones, etc._ stabilito nel terzo anno del Regno di

Roberto, dove nella vulgata edizione evvi errore; poichè in vece di

leggersi _A. D._ 1311, si legge 1326 che sarebbe non il terzo, ma

il diciottesimo anno del Regno di Roberto. Il _Cap. Robertus, etc.

Privilegia_, sotto il titolo, _De oblationibus, privilegio Clericorum,

etc._ Il _Cap. Robertus etc. Pro bono statu_, sotto il titolo, _De

exceptione excommunicationis_. Il _Cap. Importuna petentis_, sotto il

titolo, _De non creandis Judicibus in perpetuum_. Il _Cap. Robertus,

etc. Ne per exemptionis_, sotto il titolo, _Quod testes excommunicati

debent absolvi ad cautelam_, che oggi noi diciamo, _cum reincidentia_.

Il _Cap. eodem studio_, sotto il titolo, _Quod in causis criminalibus,

etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Quia nulla legis_, sotto il titolo, _Quod

Justitiarius possit cognoscere de civilibus causis Ecclesiae, etc._

Il _Cap. Robertus, etc. Nolumus_, sotto il titolo, _Quod Barones,

vel Feuda tenentes, etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Licet contra_,

sotto il titolo, _Quod receptatores pari poena puniri debent, qua et

malefactores_. Il _Cap. Statuimus_, sotto il titolo, _Quod liceat

specialibus personis, etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Frequenter ex

abundanti_, sotto il titolo, _Confirmatio constitutionum per genitorem

Regis Roberti editarum_. Il _Cap. Juris censura_, sotto il titolo,

_Capitulum de arbitrio concesso Officialibus_, che siccome a proposito

notò _De Bottis_, fu dato per Bartolommeo di Capua nell'anno 1313.

Il _Cap. Robertus, etc. Si cum Sceleratis_, sotto la rubrica _Litera

arbitralis_, che porta la data del 1313, e l'anno quinto del Regno di

Roberto. Il celebre _Cap. Ad regale fastigium_, sotto il titolo, _Quod

Justitiarius possit cognoscere de gravaminibus illatis per Praelatos,

vel alias Ecclesiasticas personas_, istromentato per Bartolommeo

di Capua nell'anno 1314 nel sesto anno del Regno di Roberto, come

accuratamente e senz'errore notò ivi _De Bottis_. Il _Cap. Robertus,

etc. Inter belli discrimina_, sotto la rubrica, _Capitulum contra

exceptionem hosticam, etc._ che nell'edizione vulgata porta una data

scorrettissima, cioè dell'anno 1416 quando non pur Bartolommeo, ma

Roberto, anzi la sua nipote Giovanna ed il suo successore erano morti,

onde deve emendarsi e leggersi 1316. Il _Cap. Robertus, etc. Pridem,

per diversas_, che siegue sotto la medesima rubrica. Il _Cap. Robertus,

etc. Ad consultationem Magistri Justitiarii_, sotto il titolo, _Quod

accusatore desistente, Curia ex officio procedere potest_. Il _Cap.

Robertus, etc. Exercere volentes_, sotto il titolo, _De componendo_.

Il _Cap. Provisa Juris sanctio_, sotto il titolo, _Quod latrones,

disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possint_. Il

_Cap. Robertus, etc. Quorundam expositio_, che si legge tra' Capitoli

del Re Carlo II sotto la rubrica, _Litera super Justitia retardata_.

Il _Cap. Robertus, etc. Ordinata justitia_, sotto il titolo, _Quod

Bajuli Judices exerceant officia, etc._ che fu fatto mentr'era vivo

Bartolommeo di Capua, giacchè sopra questo capitolo si leggono le sue

note. Il _Cap. Robertus, etc. Salubrem statum_, ovvero _Frequenter ex

abundanti_, sotto la rubrica, _Hoc capitulum est ad confirmationem

Capitulorum factorum per Regem Carolum_: ed il _Cap. Robertus, etc.

Alienationis actus_, sotto la rubrica, _Non est capitulum, sed litera

declarans juris ambiguitatem, etc._, istromentato pure per Bartolommeo

di Capua, _A. D._ 1326, _die_ 5 _Decemb._ 10 _indict. Regnor. nostr.

A._ 18.

Questi sono i _Capitoli_ stabiliti dal Re Roberto per tutto l'anno

1326, decimo ottavo del suo Regno, per mano di Bartolommeo di Capua

suo Gran Protonotario. Se ne leggono ancora alcuni altri del medesimo

Principe; ma poichè riguardano gl'interessi del suo regal patrimonio

furono perciò istromentati non dai Protonotarii, ma per li Maestri

Razionali, a' quali s'apparteneva la cura delle cose fiscali;

poichè, siccome notò assai a proposito Pier Vincenti nel Teatro

dei Protonotarii del Regno[447], tale era lo stile sempre praticato

eziandio da poi sotto il Regno degli Aragonesi. Questi sono il _Cap.

Robertus, etc. Novis morbis_, sotto il titolo, _De compilatione, et

compositione rationum Officialium_, istromentato in Napoli nel 1317,

nono anno del Regno di Roberto per li Maestri Razionali, come si legge

nella data: _Data Neap. Per Magistros Rationales Magnae Curiae nostrae,

A. D. 1317, die 20 Septembris, 1 indict. Regnorum nostrorum anno nono_.

Il _Cap. Robertus, etc. Fiscalium functionum_, sotto il titolo, _De

appretio, et modo faciendis in terris, et locis Regni_; che parimente

portano questa data: _Datum Neap. Per eosdem Magistros Rationales

Magnae Curiae, etc. A. D. 1333, die 7 Augusti, 1 indict. Regnorum

nostrorum anno vigesimo quinto_. Ed il celebre _Cap. Apud Fogiam_,

sotto il titolo, _Quid fiet mortuo Barone_.

Tutti li Capitoli, che poi leggiamo stabiliti da Roberto, si vedono

istromentati per _Giovanni Grillo_ da Salerno Viceprotonotario del

Regno, nelle date de' quali occorrono nell'edizione vulgata alcuni

errori. Morto Bartolommeo di Capua nell'anno 1328, ancorchè il Re

Roberto in vita del medesimo avesse innalzato al sommo onore di

Protonotario _Giacomo di Capua_ suo figliuolo con provvisione di 108

once d'oro l'anno, tanto che con esempio nuovo furono veduti in un

istesso tempo due Gran Protonotarii; nulladimanco essendo Giacomo

premorto al padre, estinto da poi Bartolommeo, carco di gloria

e d'anni, questo supremo Ufficio per molto tempo rimase vacante,

sin che nell'anno 1343 non fu provvisto nella persona di Ruggiero

Sanseverino[448]. Intanto veniva esercitato da' Viceprotonotarii, onde

dopo la morte di Bartolommeo, furono un dopo l'altro eletti Nicolò

Frezza, Andrea Comino e Giovanni Grillo da Salerno; di quest'ultimo si

veggono tutti i seguenti Capitoli del Re Roberto istromentati. I due

primi si leggono sotto il titolo, _De non procedendo ex officio, nisi

in certis casibus, et ad tempus_; e portano questa data: _Data Neap.

per Joan. Grillum de Salerno Juris civilis professorem, Vicesgerentem

Protonotarii Regni Siciliae A. D. 1328_ (come dee leggersi) _die

10 Feb. 12 Indic. Regn. nostrorum anno 20_. L'altro si legge sotto

il titolo, _De indebitatoribus victualium, et usuris_, che porta la

medesima data, come quello, che fu stabilito nel'istesso anno a' 24

del mese di luglio. Il quarto è il _Cap. Ut inter subiectos_, sotto il

titolo, _De prohibita portatione armorum_; istromentato per mano del

Viceprotonotario _Grillo_ nell'anno seguente, che fu il ventesimo primo

del Regno di Roberto; e deve emendarsi la data, che porta la vulgata

edizione, ed invece di _A. D._ 1300 deve leggersi, 1329.

Sieguono da poi tre editti pubblicati da Roberto nell'anno seguente

1330. I due primi nel mese di maggio, ed il terzo in giugno. Il primo è

sotto la rubrica: _De non componendo super receptatione bannitorum cum

Universitate, personisque singularibus_. Il secondo ha questo titolo:

_Tenor secundi edicti, de damnis emendandis per Universitatem_. Ed il

terzo sotto la rubrica: _Tenor tertii edicti, de familia Officialium

qualiter esse debent_. Portano questi editti le date giuste nell'anno

1330 ventesimosecondo anno del Regno di Roberto. Nel medesimo anno

furono stabiliti due altri Capitoli, che si leggono, il primo sotto il

titolo, _De non componendo super crimine capitali_, il secondo sotto

l'altro, _Quod possit Regis Curia in Terris non jurisdiction_is.

Nell'anno seguente 1331 fu da Roberto per mano del Viceprotonotario

_Grillo_ stabilito quel famoso capitolo, col quale si proibiva

l'estrazione de' carlini d'argento fuori del Regno, che si legge sotto

la rubrica: _De prohibita extractione carolenorum argenti de Regno_;

e deve emendarsi la data, ed in vece d'_A. D._ 1303 deve leggersi 1331

che fu il ventesimoterzo anno del Regno di Roberto.

Nel seguente anno 1332, fu pubblicato per mano del medesimo da Roberto

quell'altro famoso editto, col quale per dar rimedio a' frequenti e

scandalosi disordini, che in Napoli avvenivano per alcuni ribaldi, i

quali sotto pretesto di matrimonio rapivano dalle loro case le vergini,

avendo convocate le Piazze della città, proibì sotto severissime

pene delitti sì enormi, del quale non si dimenticò il Summonte nella

sua istoria, come quello, che contiene i cognomi di molti Nobili de'

Seggi di Capuana, Nido, Portanova, del Mercato, di Porto, di Somma

Piazza, di Salito, di Arco, e di S. Arcangelo. Si legge sotto la

rubrica: _Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub

colore matrimonii_; e deve emendarsi la data, ed in vece di _Regnorum

nostrorum A._ 14. leggersi, _A._ 24.

Nel 1334 furono stabiliti due altri Capitoli; il primo in agosto,

ch'è sotto il titolo, _De non componendo in delictis corporaliter

puniendis_; ed il secondo in ottobre, fatto per dichiarazione del

medesimo, ch'e sotto la rubrica: _De declaratione constitutionis

prohibentis compositionem in criminalibus_. Ambedue nella vulgata

edizione portano giuste date, come quelle che esattamente notano l'anno

ventesimosesto del Regno di Roberto.

Nell'anno seguente 1335 furono dal Re Roberto per Giacomo _Grillo_ suo

Viceprotonotario emanati cinque famosi e celebri editti. Il primo in

gennaio di quest'anno, che si legge sotto il titolo, _De revocatione

occupatorum demanii regii ad ipsum demanium_, deve correggersi la data,

e leggersi: _Data Neap. per Jo. Grillum A. D. 1335 die 16 januar. 3

indict. Regnorum nostrorum anno 27_ non 26 come si legge nella vulgata.

Il secondo sotto il medesimo mese ed anno, ch'è sotto il titolo: _De

pecunia Fiscali non tenenda per Officiales post amotionem ab officio_:

dove parimente deve la data correggersi e leggersi: _Regnorum nostrorum

A. 27_. Il terzo si legge sotto la rubrica: _De non recipiendis

vassallis demanii in Terris Baronum_. Il quarto sotto il titolo: _Quod

Clerici conjugati solvant collectas regias_; ed il quinto sotto il

titolo, _Quod non extrahantur lignamina extra Regnum_.

Sieguono da poi que' famosi _Capitoli_, donde alla violenza degli

Ecclesiastici si dà riparo. Questi Capitoli, che volgarmente chiamiamo

_Rimedii_, ovvero _Conservatoriali_, sono quattro. Il primo fu

stabilito da Roberto in tempo che vivea il famoso Giureconsulto

Bartolommeo di Capua, e da lui come Protonotario del Regno

istromentato: comincia _Ad regale fastigium_, e fu da noi di sopra

notato. Sieguono ora i tre altri pubblicati appresso. Il secondo

comincia: _Charitatis affectus_, drizzato da Roberto a' Giustizieri

d'Apruzzo _ultra flumen Piscariae_, e si legge sotto la rubrica

_Conservatorium pro laico contra clericum_. Il terzo comincia: _Finis

praecepti charitas_, drizzato a' Giustizieri di Val di Crate e Terra

Giordana, e si legge sotto la rubrica: _Conservatorium pro clerico

contra clericum_. Ed il quarto, che fu indrizzato al Reggente della

Vicaria ed a' suoi Giudici, comincia: _Omnis praedatio_, e si legge

sotto il titolo, _De spoliatis pro laico contra clericum_. Di questi

Capitoli ci tornerà a noi occasione di diffusamente ragionare ne'

seguenti libri, quando del Regno e della giustizia e sapienza di

Roberto dovremo favellare; siccome delle _Quattro lettere arbitrarie_,

che parimente riconoscono per Autore questo Principe, e che fra questi

Capitoli l'abbiam semplicemente accennate.

Finalmente abbiamo di Roberto quell'altro suo famoso capitolo,

col quale si prende cura e pensiero della riforma dell'Accademia

napoletana; comincia: _Grande fuit_, e si legge sotto il titolo: _De

reformatione Studii Neapolitani, et interdicendo particulares Scholas

in utroque jure ubilibet infra Regnum_. Quell'altro capitolo che

comincia, _Pondus aequum_, e che comunemente viene attribuito alla

Regina Giovanna sua nipote, leggendosi sotto questa rubrica, _Litera

Reginae Joannae_, credette _De Bottis_, che sia pure del Re Roberto,

e testifica egli aver nel registro trovato concepito il principio del

medesimo in cotal guisa: _Robertus, etc. Justitiariis Principatus ultra

Serras Montorii praesentibus et futuris, etc._

Nè dobbiam tralasciare un altro editto di Roberto, col quale fu

proibito a' Chierici il portar armi, li quali, dopo essere stati

tre volte ammoniti, se non si emenderanno, ordinò che fossero loro

tolte. Non l'abbiamo tra questi Capitoli, ma sibbene tra le nostre

prammatiche[449]. E se ora vediamo il contrario praticarsi, è parte

abuso, parte perchè in processo di tempo fu accordata a' Vescovi la

famiglia armata, di che altrove ci tornerà occasione di ragionare.

Questi sono i cinquanta Capitoli del Re Roberto, che abbiamo impressi

nel corpo delle leggi del Regno, e che hanno presso di noi ne'

Tribunali della città e del Regno tutta l'autorità e tutto il vigore; e

tutto ciò che per le posteriori leggi non si trova corretto, o mandato

in disuso, dobbiamo inviolabilmente osservare.

Sieguono ora i Capitoli del Duca di Calabria suo figliuolo, che fece

mentre da suo padre gli fu dato il governo del Regno, creandolo suo

Generale Vicario.

§. V. _Capitoli di CARLO Duca di Calabria Vicario del Regno._

Re Roberto, convenendogli di portarsi ora in Provenza, ora in Fiorenza

o Genova, e sovente all'impresa di Sicilia, vedendo in Carlo suo

figliuolo risplendere molte virtù, e sopra tutto la religione, la

giustizia e la prudenza, quasi dall'adolescenza gli pose il governo di

tutto il Regno in mano, creandolo suo General Vicario; ed egli adempì

così bene, e con tanta lode e prudenza le sue parti, che il Re suo

padre ne vivea sommamente soddisfatto. Egli pose in maggiore splendore

e floridezza il Tribunale della Vicaria, creandovi per M. Giustiziere

Filippo Sanguineto con provvisione di 150 once d'oro l'anno, assegnando

ancora 90 once l'anno per istipendio di dieci uomini a cavallo e sedici

a piedi per guardia e per maggior decoro di questo Tribunale[450]. Ebbe

in costume ogni anno cavalcare per lo Regno per riconoscere le gravezze

che facevano i Baroni ed i Ministri del Re a' popoli. E per mezzo di

varii editti, che abbiamo inseriti tra' Capitoli del Re Roberto suo

padre, diede savio provvedimento a molte cose riguardanti il buon

governo del Regno e retta amministrazione della giustizia, della quale

fu egli amantissimo.

Il primo de' suoi Capitoli si legge contro i Baroni ed altri

recettatori di sbanditi e d'altri uomini facinorosi, che turbavano

la pace del Regno, imponendo loro pena di morte e della perdita de'

loro beni: fu questo drizzato al Giustiziere di Terra d'Otranto, ed

istromentato per Bartolommeo di Capua, di cui, sopra il medesimo,

abbiamo ancora alcune note, e porta la data, _apud Hospitale Montis

Virginis_, Santuario allora reso assai celebre in Terra di Lavoro per

la magnificenza e pietà de' Re angioini, dove sovente facevan dimora.

Il secondo, pure istromentato per Bartolommeo di Capua, è il celebre

_Cap. Ex praesumptuosae_, che leggiamo sotto la rubrica: _Quod

Feudatario decedente absque legitima prole, possessio Feudi usque ad

anni circulum in modum sequestri stet penes Fiscum_. L'Autore di questo

Capitolo fu Carlo II suo avo; ma poichè insino ad ora non era stato

pubblicato, Carlo suo nipote per mezzo di questo suo editto ordinò, che

quello si divulgasse, e che tenacemente si osservasse.

Sieguono tre altre sue Costituzioni dettate anche per Bartolommeo

di Capua riguardanti il tempo ed il modo di darsi il Sindacato degli

Ufficiali, che si leggono sotto la rubrica: _Quod tempus syndicationis

non labatur, donec acta sint compilata et assignata_.

Ne sieguono appresso quattro altre, la prima comincia: _Legem veterem

Digestorum_; la seconda: _Voluntas libera_; la terza: _In forma

sigilli_; e la quarta: _Accusatorum temeritas_; tutte istromentate per

Bartolommeo di Capua; e portano questa data: _Dat. Neap. per Bar. de

Capua. etc. A. D. 1324 die 8 febr. 7 indict. Regnorum Domini patris

nostri anno 15_.

Abbiamo un altro Capitolo di questo Duca tra quelli della Regina

Giovanna, stabilito per lo Vescovo di Chieti in una lite che tenea con

Roberto Morello, che comincia: _Carolus illustris_, etc. _Ne personarum

casu_, etc. Fu parimente dettato da Bartolommeo di Capua nel mese di

settembre dell'anno 1322.

Tra' riti della G. Corte della Vicaria si legge eziandio un altro

Capitolo di Carlo, che comincia: _Detestantes_, sotto la rubrica, _De

supplendis defectibus causarum_, drizzato a Giovanni de Aja, Reggente

della G. Corte, e porta questa data: _Dat. Neap. A. D. 1320 die 28

Decembris 3 indict. Regnorum dicti Domini patris nostri, anno 11_.

Pure fra' Capitoli del medesimo se ne legge uno istromentato per li

Maestri Razionali: si tratta in quello di cose fiscali attinenti al

regal patrimonio, come di falsa moneta, fu fatto contro coloro che

falsificavano i _gigliati_ ed i _carlini_, e per questa ragione nella

data non si legge il nome del Protonotario o Viceprotonotario, ma solo:

_Data per Magistros Rationales_. Comincia: _Carolus illustris, etc.

Jam saepe_, ed è sotto il titolo: _De demolientibus et falsantibus

Liliatos, Carolenos et incidentibus_.

(Questi _Gigliati_, de' quali il _Boccaccio_, come moneta d'argento del

Regno a' suoi tempi usitatissima, fa memoria, furono così chiamati da'

gigli ivi impressi, siccome vedesi nel libro delle Monete del Regno di

Napoli del _Vergara Tavola 10, n. 7, e Tavola 11, n. 5_, e ragguagliava

il lor valore a quello del carlino).

Questi sono i Capitoli, che ci lasciò questo savio e giusto Principe,

il quale essendo nell'anno 1328 premorto all'infelice padre; nè tenendo

Roberto altro maschio, a chi insieme col titolo di Duca di Calabria

avesse potuto conferire la carica di Vicario del Regno, riprese egli

il governo del medesimo; e come abbiam veduto, molti altri Capitoli

per mano del Viceprotonotario G. Grillo stabilì, insino che nel 1343

essendo morto senza maschi, lasciò il Regno a _Giovanna I._ sua nipote

figliuola di Carlo: origine, che fu di molti disordini e confusioni

nel Regno, tanto che così ella, come i suoi successori, regnando in

continue agitazioni e sempre in mezzo alle armi, non poterono pensare

alle leggi. Per questa cagione della Regina _Giovanna_ non abbiamo se

non che pochi suoi Capitoli, rifatti per gli Ufficiali, e buono stato

del Regno, non che intendesse per quegli stabilir cose nuove, come ella

stessa lo dice: _Condita sunt Capitula infrascripta modica, et quasi

nulla statuentia nova. Sed solum rememorantia, et reformantia jura

antiqua et Capitula, quae per abusum malorum Officialium minime fuerunt

observata modernis temporibus_[451]. E degli altri Re angioini suoi

successori, toltone quel celebre Capitolo di _Ladislao_, dove proibisce

a' Notari vassalli stipulare istromenti de' loro Baroni; ed un altro

della _Regina Isabella_ come Vicaria del Regno, lasciata dal Re Renato

suo marito, che si legge tra' Riti della G. Corte della Vicaria, non

abbiamo legge o costituzione alcuna.

Ecco di quali leggi si compone il volume, che ora noi chiamiamo de'

_Capitoli del Regno_; ecco i loro autori: _Carlo I_, _Carlo II_,

_Roberto_, _Carlo_ suo figliuolo, e _Giovanna_, uno di _Ladislao_, ed

un altro d'_Isabella_.

Sin da che furono pubblicati, ebbero chi con note, e chi finalmente con

pieni commentarii gl'illustrasse. Il primo fu _Bartolommeo da Capua_,

che vi fece alcune picciole note. _Giovanni Grillo_ da Salerno, anche

famoso Giureconsulto di que' tempi, che dopo la morte di Bartolommeo

fu Viceprotonotario del Regno. Il celebre _Andrea d'Isernia_ pur vi

fece alcune note. Nel Regno di Giovanna I. _Sebastiano Napodano_ e

_Nicolò da Napoli_; _Sergio Donnorso_, che fu M. Razionale della G.

Corte e Viceprotonotario[452], e _Luca di Penna_, anche vi notarono

alcune cose. Seguirono da poi a far il medesimo _Nicolò Superanzio_,

_Pietro Piccolo_ da Monforte, _Gio. Crispano_ Vescovo di Chieti,

_Fabio Giordano_, _Gio. Angelo Pisanello_, _Marc'Antonio Polverino_,

ed il Regio Consigliere _Giacopo Anello De Bottis_. Finalmente, per

tralasciarne alcuni che vi fecero picciolissime note di niun momento,

_Gio. Antonio De Nigris_ di Campagna, città posta nel Principato

citra, non ignobile Giureconsulto, negli ultimi tempi di Carlo V,

e propriamente nell'anno 1546 alle note di Bartolommeo di Capua, di

Sebastiano e Nicolò di Napoli, e di Luca di Penna, aggiunse i suoi più

diffusi commentarii.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5 · 第 30 / 49 题