_Delle nuove leggi introdotte da CARLO I e dagli altri Re angioini suoi
successori, che chiamiamo Capitoli del Regno._
Lasciò a noi questo Principe, oltre delle tante altre sue memorie,
onde illustrò questo Regno, e molto più la città di Napoli, nuove
leggi, che all'uso di Francia non Costituzioni, ma Capitolari,
ovvero _Capitoli del Regno_ furon chiamati. Per la famosa Accademia
istituita da Federico II in Napoli, e poi da Carlo I arricchita di
maggiori privilegi, le Pandette e gli altri libri di Giustiniano
avevan invogliati i nostri Professori a studiargli in guisa, che
non pure i Dottori, che in que' tempi si chiamavano Maestri, quivi
l'insegnavano, ma anche gli Avvocati nel Foro pubblicamente gli
allegavano per le decisioni delle cause. E quando quelle leggi non
s'opponevano alle longobarde, o alle Costituzioni de' Re normanni e
di Federico promulgate da poi, ovvero alle approvate consuetudini del
Regno, aveano acquistata tanta forza ed autorità presso i Giudici,
che secondo i lor dettami decidevano le cause; non già che vi fosse
stata legge scritta, che lo comandasse, ma tratto tratto cominciarono
coll'uso ad acquistar forza e vigor di legge, prima per la forza della
ragione, da poi per connivenza de' nostri Principi, i quali giacchè
volevano, che pubblicamente si leggessero nelle loro Accademie, e che i
Giureconsulti gl'illustrassero con commentarii, doveano in conseguenza
ancor commendare che s'osservassero nel Foro; e finalmente per le
Costituzioni di Federico II il quale dell'autorità delle medesime
spesso valevasi, anzi espressamente in più sue Costituzioni[413],
comandò la di loro osservanza, purchè alle Longobarde, alle
Costituzioni del Regno e Consuetudini non s'opponessero. Ed in
progresso di tempo la loro forza ed autorità s'estese tanto, che
finalmente vinse, e mandò in disusanza le leggi Longobarde. Ecco ciò,
che sopra questo soggetto ne scrisse _Marino di Caramanico_, che fiorì
a questi tempi[414]; _Licet vero Regnum desierit subesse Imperio,
tamen jura Romana in Regno per annos plurimos, convenientia Regum,
qui fuerunt pro tempore, servata diutius consensu tacito remanserunt,
ac imo expressim servantur, et corroborantur in Compilatione
Constitutionum istarum, ubi neque Constitutiones hae, seu approbatae
Regni Consuetudines non obsistunt._
Non è però, che in questi tempi l'autorità delle leggi Romane
fosse stata tanta, che avesse dal Foro discacciate affatto le
leggi Longobarde: duravano ancor esse nel Regno di Carlo I siccome
durarono ne' Regni de' suoi successori Angioini, ancorchè pian piano
andassero in disusanza. In fatti Marino stesso di Caramanico, che
fu uno de' maggiori Giureconsulti di questi tempi, e che, come si
disse, sotto questo Principe fu nell'anno 1269 Giudice appresso il
Capitano di Napoli[415], ci attesta, che queste leggi a' suoi dì
ancor s'osservavano: _Ad quod concordant Longobardae leges quae in
Regno similiter obtinent_. _Biase di Morcone_, che fiorì a' tempi
del Re Roberto, tra le sue opere legali, che lasciò, una fu delle
differenze tra le leggi romane e longobarde[416], compilata ad
imitazione di _Andrea da Barletta_, per togliere anche a' suoi tempi
occasione agl'incauti Avvocati di rimaner confusi, se soverchio
invaghiti delle Romane, abbandonando le Longobarde, non cagionasser
danno a' loro Clientoli, e ad essi scorno e rossore, se nel Foro
rimanessero per l'ignoranza di quelle perditori. Abbiamo ancora una
carta[417] rapportata dal Tutini[418], tratta dall'Archivio regale
della Zecca, formata in S. Germano nell'entrar, che fece Carlo nel
Regno, ove a tenor delle leggi longobarde, che si allegano in quella
scrittura, il Monastero di Monte Cassino e suo Abate, cede al Re la
pretensione, ch'egli avea di riconoscere anche nelle cause criminali i
suoi vassalli. E non pure in Terra di Lavoro, e nelle vicine province
d'Apruzzo e del Contado di Molise, queste leggi erano osservate, ma
eziandio in quella di Puglia, vedendosi che la compilazione delle
Consuetudini di Bari, che dalle leggi Longobarde derivano, fu ne' tempi
di Carlo I fatta da que' due Giureconsulti, cioè dal Giudice Andrea di
Bari e dal Giudice Sparro, cotanto in pregio tenuto da Carlo, che da
Giustiziere di quella provincia lo innalzò ad esser gran Protonotario
del Regno. Così ancora nel Principato, in Salerno e nell'altre province
osserviamo il medesimo; e se nelle province di Calabria di esse non
rimase alcun vestigio, fu perchè lungamente essendo state possedute
da' Greci, e poco da' Longobardi, non poterono in quelle mettere sì
profonde radici, sicchè avesser potuto avere lunga durata.
Nel Regno adunque di Carlo niente fu mutato intorno all'autorità
delle leggi romane e longobarde e non pur queste, ma le Costituzioni
di Federico volle inviolabilmente, che si osservassero, quelle, che
dall'Imperadore furono promulgate in tempo, che non era stato ancora
dal Concilio di Lione privato dell'Imperio e del Regno di Sicilia.
Rivocò bensì nell'anno 1271 ed annullò tutte le donazioni, locazioni,
concessioni, atti e privilegi conceduti da Federico dopo la sua
deposizione, da Corrado, da Manfredi e loro Ufficiali, che non si
trovassero da lui confermati, riputandogli Principi intrusi, e tiranni,
come quelli, che erano stati privati del Regno dalla Sede Appostolica,
la quale n'avea lui investito[419]. Non altrimente di ciò, che fece
Giustiniano Imperadore, il quale non tutti gli atti de' Re goti
annullò, non quelli di Teodorico, di Atalarico e di Teodato, ma sì bene
quegli di Teia, di Totila e di Vitige, i quali avendogli contrastato, e
fatta guerra, con opporsi con vigore alla conquista, che intendeva fare
d'Italia, furon da lui riputati tiranni, intrusi ed usurpatori.
Carlo adunque dopo avere sconfitto e morto Manfredi, essendosi reso
padrone de' Regni di Puglia e di Sicilia, volle con nuove leggi
riordinare lo stato di questi Reami, per togliere i disordini, che per
le precedute guerre e revoluzioni erano accaduti. Le sue leggi, che
_Capitoli_, ovvero _Capitularii_ si dissero ad imitazione del Regno di
Francia, erano drizzate così per l'uno, come per l'altro Reame; onde
_Capitula Regni Siciliae_ s'appellarono, non meno che le Costituzioni
di Federico; avendone ancora per Sicilia propriamente detta, ordinati
alcuni particolari rapportati da Inveges[420]. Ma i Siciliani dopo
il famoso Vespro Siciliano, sottrattisi dal giogo de' Franzesi, non
conobbero altri _Capitoli_, che quelli che riceverono da poi da' Re
_Aragonesi_, onde restaron gli altri fatti da Carlo e dagli altri
Re _Angioini_ suoi successori, per lo solo Regno di Puglia, detto di
Sicilia di qua del Faro; e Carlo Principe di Salerno suo figliuolo,
espressamente si dichiara, che i Capitoli da lui stabiliti in tempo del
suo Vicariato, erano stati promulgati per lo Regno di Sicilia di qui
del Faro, non già per quell'isola.
Il disordine e la confusione, colla quale questi _Capitoli_ furono
insieme uniti e mandati poi alle stampe, merita il travaglio, che
siamo per soffrire di distinguergli secondo i tempi e le occasioni,
nelle quali furono promulgati. Ciocchè era anche necessario farsi
per conoscere, onde nascesse tanta varietà, che s'osserva nelle
massime, ch'ebbero i nostri Principi _Normanni_ e _Svevi_ nelle
loro _Costituzioni_ da quelle, che mostrarono avere questi Principi
_Angioini_ ne' loro _Capitoli_. Poichè riconoscendo Carlo questo Reame
dalla Sede Appostolica, come vero Feudo, ed essendosi dichiarato suo
uom ligio, ricevè nella investitura quelle dure e gravi condizioni,
che sopra si notarono. I Pontefici romani perciò erano tutti accorti,
che nel promulgarsi delle nuove leggi, non solo niente si derogasse
alla loro pretesa immunità e libertà, ma che tutto si facesse a
seconda delle loro massime e dettami; anzi quando lor veniva ben
fatto, s'intrigavano ancor essi a stabilirle, come vedremo: perciò
si videro nuove leggi contrarie alle _Costituzioni_ di Federico e
quindi nacque, che gli Scrittori, che fiorirono a' tempi di questi
Re, imbevuti di quelle massime empissero i loro Commentari di dottrine
pregiudizialissime alle regalie e preminenze del Re, ed offendessero in
tante guise le ragioni dell'Imperio de' nostri Principi. Non dee recar
maraviglia il vedere, che essendo Franzesi questi Re, doveano tanto più
esser lontani a soffrire tanti oltraggi; poichè la Francia, siccome
fu nel precedente libro veduto, a questi tempi era non men gravata,
che l'Italia, e la giustizia ecclesiastica in quel Regno avea fatti
progressi mirabili, e non prima dell'ordinanza dell'anno 1438 furono le
sue intraprese risecate, e ridotte al giusto punto della ragione.
§. I. _Capitoli del Re CARLO I._
Tutti gli Scrittori convengono, che il Regno di Carlo non durasse più
che diciannove anni e pochi giorni, ma alcuni nostri Professori[421]
cominciarono a noverargli dall'anno 1265 con manifesto errore, essendo
presso i più appurati Autori costantissimo, che questo Principe a'
6 gennaio, giorno dell'Epifania, dell'anno 1266 fu incoronato Re da
Papa Clemente in Roma, e che a' 26 febbraio del medesimo anno fu da
lui Manfredi morto, ed occupò il Regno. Altri errarono nell'anno della
morte di questo Principe; poichè scrissero che morisse a' 7 gennaio
dell'anno 1284. Ciò ch'è falso, essendo egli trapassato in Foggia
in gennaio dell'anno seguente 1285. Quindi derivano i tanti errori,
che s'osservano nelle vulgate edizioni di questi _Capitoli_, per non
essersi saputo ben fissare gli anni del Regno di questo Principe, come
anderemo notando in alcuni.
Moltissimi altri errori s'osservano ancora nel notarsi gli anni del suo
Regno di Gerusalemme. Alcuni credettero, che Carlo nell'istesso tempo,
che in Roma fu incoronato Re di Sicilia, fosse stato anche intitolato
Re di Gerusalemme. Altri, che conobbero quest'errore, ancorchè
confessino, che molto tempo da poi per la cessione di Maria, Carlo
acquistasse quel titolo, nulladimanco non sono costanti in fissare
l'anno, che fu veramente l'anno 1277 come si disse.
Coloro che unirono insieme questi _Capitoli_ nella maniera, che oggi
si leggono, non serbarono ordine alcuno nè di tempo, nè di materia;
ma alla rinfusa l'affastellarono. _Antonio de Nigris_[422], che gli
commentò, conobbe il disordine, ma non seppe emendarlo, e volle dietro
quelli seguire il suo commento, come gli trovò. Dovendosi adunque
attendere l'ordine de' tempi, il primo deve riputarsi quello, che fu
da Carlo promulgato per la riforma dello Studio generale di Napoli.
Fu quello stabilito per mano del famoso Roberto di Bari Protonotario
del Regno di Sicilia nel 1266 primo anno del suo Regno in _Nocera_ de'
Pagani, detta però de' Cristiani, dove Carlo colla sua moglie Beatrice
erasi portato, la quale in questa città morì, e fu sepolta. Fu inserito
da Roberto suo nipote ne' suoi Capitoli, sotto il titolo, _Privilegium
Collegii Neapolitani Studii_, dove si legge con questa data _Dat. in
Castro Nuceriae Christianorum per manus Domini Roberti de Baro, Regni
Protontotarii anno 1266_. Di questo Capitolo lungamente fu già da noi
discorso, parlando dell'Accademia di Napoli ristorata da Carlo.
Nel secondo e terzo anno non se ne leggono; ma seguono da poi alcuni
altri Capitoli stabiliti nel quarto anno del suo Regno, cioè nel 1269
sotto i titoli: _De Furtis. De assecurandis hominibus illorum, qui
turbationis tempore Corradini a fide regia defecerunt. De poena, et
vindicta proditorum, etc._ Tutti questi furono stabiliti in _Trani_,
e nell'istesso anno alcuni rinovati in _Foggia_ dopo la rotta data a
Corradino, per li quali si dà sicurtà a coloro che avendo aderito alla
fazion di quel Principe, cercando perdono, ritornassero all'ubbidienza
del Re, eccettuando i Tedeschi, Spagnuoli, Catalani e Pisani, i
quali volle, che tosto uscissero dal Regno. Si danno ancora altri
provvedimenti per riparare a' disordini accaduti in quel turbatissimo
tempo, e s'impongono gravi pene a coloro, che non manifestassero i
ribelli.
Nel sesto anno, cioè nel 1271 mentre il Re dimorava in _Aversa_, ne fu
promulgato un altro contro chi ardiva contraer matrimonio co' figliuoli
de' ribelli senza licenza della sua Corte: si legge sotto il titolo,
_Quod nullus contrahat matrimonium, etc._ e porta la data in _Aversa A.
D. 1271_, dove con errore si legge _Regni nostri anno 7_ dovendo dire,
_anno sexto_.
Nel settimo anno, cioè nel 1272 ne furono emanati moltissimi: alcuni
in _Napoli_, altri in _Aversa_, ed altri in _Venosa_. Que' stabiliti in
Napoli nel mese di marzo di quest'anno, ed in Aversa pure nel medesimo
anno, si leggono sotto i titoli: _De Violentiis. De poena Violentorum,
etc._ Per li medesimi si procede con molto rigore contro i perturbatori
della pubblica e privata quiete, e si reprime l'audacia di coloro, che
assuefatti nelle passate rivoluzioni a vivere di rapina e di violenza,
perturbavano lo Stato, allor che era in pace. Quello dato in _Aversa_
sotto il titolo _de poena Violentorum_, porta nella vulgata questa
data: _Datum Aversae A. D. 1262 anno octavo_: ove si scorgono due
errori, uno che in vece di dirsi A. D. 1272 si riporta in dietro dieci
anni, quando in quel tempo al Re Carlo non era ancor caduta in pensiero
l'impresa del Regno: l'altro errore è, che dovea notarsi il settimo,
non l'ottavo anno del suo Regno di Sicilia. L'altro capitolo dato in
_Napoli_ porta la data giusta, dicendosi: _A. D. 1272 Regni nostri anno
septimo_. Un altro capitolo leggiamo di Carlo dato in quest'istesso
anno a _Venosa_ nel mese di giugno sotto il titolo, _De occupantibus
res demanii_. In quello si conservano le ragioni fiscali, delle quali
Re Carlo fu molto geloso, ed attento. Porta la data esatta, leggendosi:
_Datum Venusiis A. D. 1272 Regni nostri anno septimo_.
Nell'ottavo anno del suo Regno, cioè nel 1273 leggiamo un altro suo
capitolo sotto il titolo, _De testimonio publicorum disrobatorum, etc._
Si dà la norma intorno alla pruova di questo delitto, e si stabilisce,
che la testimonianza di tre malfattori faccia contro essi tanta fede,
quanto quella di due uomini probi. Porta la data: _Datum Cav. A. 1273
etc. Regni nostri anno 9_. L'Addizionatore _Bottis_, che numera gli
anni di Carlo dal 1265 non è maraviglia, che passasse quest'anno per
lo nono del Regno di Carlo, ma dovendosi cominciare dal 1266 deve
emendarsi il suo errore, e dirsi: _Regni nostri anno ottavo_.
Nel nono anno, cioè nel 1274 deve riporsi il primo capitolo, che
incontriamo in questo Volume stabilito in _Napoli_ nel mese di febbrajo
di quest'anno 1274 che si legge sotto il primo titolo, _Statutum
editum super Portubus_. De Bottis stando nel medesimo errore alla
data aggiunge: _Regnorum nostrorum anno decimo_, dovendo dire _anno
nono_. Si danno in esso molte provvidenze intorno all'estrazione del
sale e delle vettovaglie da' porti del Regno, ed alcune istruzioni a'
Portolani colle quali devono regolarsi. L'altro capitolo, che segue
concernente il medesimo soggetto, sotto la rubrica, _Aliud statutum
super extractione victualium_, stabilito in _Brindisi_, è molto
probabile, che da Carlo in quella città si fosse emanato in questo
medesimo anno.
Ne' tre seguenti anni niente si legge di questo Principe; ma nel
decimoterzo anno del Regno di _Sicilia_, e secondo del Regno di
_Gerusalemme_, cioè nel 1278 molti capitoli furono da lui fatti in
_Napoli_, che si leggono sotto il titolo, _Quod Officiales jurare
debent_, con gli altri tre seguenti, che portano questa data: _Dat.
Neap. A. 1278 die 26 januarii_. Gli altri che seguono insino al
titolo, _De poena rei ablatae_, furono parimente in quest'anno fatti in
_Napoli_, leggendosi: _Dat. Neap. 2 Decembris_. In essi si danno vari
provvedimenti intorno a' Giustizieri, ed altri Ufficiali, a' quali, fra
l'altre cose, vien rigorosamente proibito di darsi ogni qualunque dono,
non ostante qualsivoglia consuetudine. Sotto quest'anno deve collocarsi
quell'altro capitolo di questo Re, che si legge in fine de' Capitoli
del re Carlo II sotto la rubrica, _Ad obviandum fraudibus_. Fu quello
stabilito da Carlo nell'entrar di passaggio nella Terra di _S. Eramo_
vicino Capua, e porta questa data: _Anno D. 1278 mense aprilis sept.
ejusdem 6. indictionis. Regnorum nostrorum Hierusalem anno 2 Siciliae
vero decimotertio._
Nel decimoquinto, cioè nel 1280, si leggono due capitoli fatti a _Lago
Pensile_, il primo ch'è sotto la rubrica, _De non mittendo ignem in
restuchiis camporum_, fu fatto a' 27 luglio di quell'anno; il secondo
a' 9 di agosto, e porta nelle vulgate questa scorrettissima data: _Data
apud Lacum Pensilem. Anno D. 1222 die 9 augusti 7 Indictionis: Regnorum
nostrorum, Hierusalem anno 3 Siciliae vero 15_ deve leggersi, _A. D.
1280 et Hierusalem anno quarto_.
Nel decimosesto, cioè nel 1281, si legge un altro Capitolo pubblicato
contro i monetari sotto il titolo, _De poena infligenda falsariis
monetarum_. Fu quello stabilito in _Brindisi_, e porta questa data:
_Dat. Brundusii A. D. 1281 mense januarii, ec. Regnorum nostrorum,
Hierusalem an. 4 Siciliae vero 17_ che deve emendarsi e leggersi,
_Hierusalem an. 5 Siciliae vero an. 16_.
(Fu stabilito in _Brindisi_; perchè questa Città sin da' tempi
dell'Imperadore _Federico II_ avea la Regia Zecca, dove anche
_Federico_ fece coniar nuove monete, siccome rapporta _Riccardo di S.
Germano: Anno 1228 mense Januario denarii novi Brundusii per Ursonem
Castaldum in S. Germano dati sunt_).
Nel decimo settimo anno del Regno di Carlo, cioè nel 1282, furono da
questo Principe moltissimi Capitoli stabiliti in _Napoli_, che furono
gli ultimi. Cominciano da quella rubrica: _Constitutiones aliae factae
per praedictum D. Carolum Regem Siciliae super bono statu_: ove si
legge un lungo proemio, che a quelle prepone, nel quale esagera il
pensiero, e cura che vuol tenere de' suoi Ufficiali, e di distribuire
con ordine a ciascuno le sue funzioni, e prefiggere i limiti, perchè
senza nota d'avarizia, ed ambizione adempiano le loro parti. Questi
Capitoli sotto varie rubriche collocati, arrivano al numero di
cinquantotto. I Principi non si ricordano di governar con giustizia
i loro sudditi, se non quando ne sono ammoniti per qualche disgrazia
loro sopraggiunta, per la quale si veggono costituiti in istato d'aver
bisogno di quelli. La rivoluzione di Sicilia spinse Carlo a dar a'
suoi sudditi queste nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e
saggi provvedimenti per la retta amministrazione della giustizia, per
evitare le frodi, ed inique esazioni degli Ufficiali, e per lo buono
stato della Repubblica; ordinò perciò che fossero pubblicati per tutti
i Giustizierati, e per ciascuna città, terra e castello de' medesimi.
Furono con somma maturità, e prudenza stabiliti in _Napoli_, e portano
questa esattissima data: _Actum Neapoli A. D. 1282 mense Jun. 10
ejusdem indict. Regnorum nostrorum, Hierusalem anno 6, Siciliae vero
17._
Questi furono gli ultimi Capitoli del Re Carlo, il quale in quest'anno
con suo cordoglio vedutosi rivoltata la Sicilia, ed a più avversi casi
esposto, distratto perciò in cose di maggior importanza, a tutto altro
furono poi rivolti i suoi pensieri, che a far leggi. Fu per gravi,
ed importanti affari tutto occupato in Roma, e poi in Francia, ed in
Bordeos per quelle cagioni, che si sono dette; e lasciando il governo
di questo Regno al Principe di Salerno suo figliuolo, lo creò suo
Vicario con pieno ed assoluto potere, ed autorità. Questo Principe nel
tempo del suo Vicariato molti provvedimenti diede per lo buon governo,
onde avea più che mai bisogno questo Reame, e più Capitoli furono
perciò da lui stabiliti.
§. II. _Capitoli del Principe di Salerno promulgati in tempo del suo
Vicariato, mentre Re CARLO suo padre era assente._
Dappoichè per lo famoso Vespro Siciliano si sottrasse la Sicilia
dall'ubbidienza del Re Carlo, il Principe di Salerno tardi s'avvide,
che una delle principali cagioni di esso fu l'aspro governo, che i
Franzesi facevano di quell'Isola; ed all'incontro avendo saputo, che Re
Pietro avea sollevati i Siciliani dall'angarie e pagamenti introdotti a
tempo del Re suo padre, e che di buoni e salutari statuti avea fornito
quel Regno: volle ancor egli (per rendersi benevoli i Popoli del Regno
rimasogli, e togliere dall'opinion di costoro il sinistro concetto,
che aveano avuto di suo padre) di nuovi Capitoli pieni di liberalità ed
indulgenza provvederlo: avverando ancor egli quella massima, che allora
i Principi si ravvedono, e procuran il buon governo de' Popoli, quando
le avversità gl'inducono ad aver bisogno di loro, e dubitano della loro
fedeltà; e considerando ancora l'obbligo ed il bisogno che si teneva
allora del Pontefice Martino, il quale favorendo le parti di Carlo, era
tutto impegnato alla ricuperazione del perduto Regno, volle per questi
nuovi _Capitoli_ soddisfare così agli uni come all'altro, con dar
provvedimenti molto favorevoli per la Chiesa e persone ecclesiastiche,
per li Baroni e per li Popoli. Perciò avendo in quest'anno 1283
convocato un Parlamento di Prelati, Conti, Baroni e di molti Regnicoli
nel Piano di S. Martino, terra posta in Calabria citra[423], non già
in Apruzzo, come credette il Reggente Moles[424], ove dopo la partita
del padre trovavasi col suo esercito: col consiglio de' medesimi
stabilì a questo fine quarantasei Capitoli che portano questo titolo:
_Constitutiones Illustris D. Caroli II, Principis Salernitani._ Vi
premette un ben lungo proemio, nel quale va esagerando il pensiero
e la cura, che tanto egli, quanto suo padre han tenuto sempre di
ben governar i suoi popoli, e rilevargli dalle oppressioni de' suoi
Ministri; ma che distratti in cose più ardue e gravi non avean potuto
mandar in effetto questo loro proponimento; ma che era già venuto
il giorno di lor salute, nel quale egli come esecutore della volontà
paterna era per dare ad essi buon guiderdone della loro fede; del che
non sarebbero stati partecipi i Siciliani ribelli, i quali per la loro
iniquità, essendo mancati dalla ubbidienza e fedeltà, se n'erano resi
incapaci ed indegni.
Sieguono da poi venti Capitoli riguardanti i privilegii e le
immunità delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche collocati sotto
questa rubrica: _De privilegiis, et immunitatibus Ecclesiarum, et
Ecclesiasticarum personarum._ Primieramente con termini forti e precisi
s'incarica il pagamento delle decime, che si devono alle Chiese ed
alle persone ecclesiastiche. II. Che secondo la convenzione avuta
tra la Sede Appostolica, ed il Re suo padre (intendendo de' patti
accordati, quando il Papa Clemente gli diede l'investitura) i Cherici
non siano tratti avanti i Magistrati secolari, se non se per li beni
feudali. III. Che le Chiese di tutto il Regno godano de' privilegi
conceduti ad esse dalle leggi comuni; cioè che i rei, che a quelle
ricorrono per asilo, non possano a forza estraersi, se non ne' casi
permessi dalla legge. IV. Che le case de' Prelati, Religiosi e delle
altre persone ecclesiastiche, senza la loro volontà non possano dagli
Ufficiali occuparsi per cagione di ospidalità; nè in quelle esercitarsi
giudizj criminali, anche nel caso che di loro buon volere si dassero.
V. Che gli Ufficiali, Conti, Baroni e qualsivoglia altra persona
laica non s'intromettano nelle elezioni dei Prelati, nelle collazioni
de' Beneficj ecclesiastici, ed in tutto ciò appartenente alle cose
spirituali, se non per privilegio o per ragione di _jus patronato_
ad essi s'appartenga. VI. Che i Cherici che vivono chericalmente,
non siano astretti comunicare con gli altri nelle collette o in altra
qualsisia esazione, non solo per li beni ecclesiastici, ma nemmeno per
li patrimoniali, per le porzioni ad essi legittimamente spettanti. VII.
Che ciascuno liberamente possa dare, donare o legare alle Chiese le
possessioni o altre robe che gli piacerà, purchè non siano in qualche
cosa tenute alla sua regal Corte; e se saranno talmente obbligate,
sicchè non possa impedirsi la distrazione, s'intendano passare alle
Chiese con gl'istessi pesi. VIII. Che i vassalli delle Chiese che
sono alle medesime obbligati alla prestazione de' servizi personali,
non possano, senza licenza de' loro Prelati, dalla sua Corte, da'
Conti, Baroni o qualsivoglia altro, costringersi ad accettar uffici o
altri pesi personali. IX. Che tutte le ragioni e privilegi conceduti
alle Chiese, ed alle persone ecclesiastiche da' Cattolici ed antichi
Re di Sicilia, nella cui possessione sono, si debbano conservare
illesi ed intatti: di quelli, de' quali non sono in possesso, si farà
nelle Corti competenti senza difficoltà pronta e spedita giustizia.
X. Che debbano i Prelati denunziare alla sua Corte tutti coloro, i
quali passato l'anno pertinacemente ed in contumacia, persevereranno
nelle scomuniche, affinchè per la sua Corte si possa loro imporre
le debite pene. XI. Che gli Ufficiali e Commissari della sua Corte
non presumano contro la giustizia per turbare le possessioni e le
robe che si possedono dalle Chiese, e molto meno toglier loro i beni
suddetti. XII. Che gli Ufficiali o altre persone laiche, in niuna
maniera s'intromettano nella cognizione de' delitti ecclesiastici; nè
impediscano i Prelati o i loro Ufficiali, affinchè quelli liberamente
conoscano e puniscano, com'è di ragione. XIII. Che i Prelati, e l'altre
persone ecclesiastiche possano far trasportar per mare da una terra
all'altra dentro il Regno, grano, legumi ed altre vettovaglie, che
pervengano dalle loro massarie, senza pagar dogana e dritto d'esitura.
Per le robe comprate siano obbligate pagar solo il dritto della dogana,
non già quello dell'esitura: purchè però s'estraggano da' porti leciti
e statuiti, e con picciole barche di cento some a basso, e si vadano
a scaricare similmente in porti leciti e stabiliti colle debite
cautele di responsali e piegiarie. XIV. Che i Giustizieri o altri
Ufficiali non traggano ne' giudicii avanti di loro i vassalli delle
Chiese, se non se nelle cause criminali, di asportazioni d'armi, di
violate difese ed altri delitti, la cognizione de' quali s'appartiene
alla Corte regia e suoi Ufficiali. XV. Che i Prelati delle Chiese e
le persone ecclesiastiche, ovvero i loro Ufficiali possano per modi
legittimi costringere i loro debitori al pagamento de' loro debiti.
XVI. Che se i vassalli delle Chiese, che sono obbligati a personali
servizi, fuggiranno dai luoghi ove sono tenuti permanere, possano i
Prelati e le persone ecclesiastiche, costringergli a fargli tornare
a' luoghi onde partirono, e forzargli a permanere in quelli. XVII.
Che a' Giudei che fossero vassalli della Chiesa, non si commettano
uffici, nè si inferisca gravame o oppressione alcuna. XVIII. Che delle
ingiurie, offese e maleficii fatti in persona di Religiosi, Cherici
ed altre persone ecclesiastiche, quando non vi siano accusatori, si
proceda dalla sua Corte _ex inquisitione_ ed _ex officio_, affinchè
gl'ingiuriatori, e malfattori siano colle debite pene castigati. XIX.
Abolendo, cassando, ed irritando la Costituzione di Federico _honorem
nostri diadematis_, ordina, che dovendo i matrimonj esser liberi, sia
lecito a' Baroni, Conti ed altri, che posseggon Feudi, ed in generale
a tutte le persone, di contraere liberamente essi e loro figliuoli
matrimonj, e casare le loro figlie, zie, sorelle e nepoti, senz'assenso
della sua Corte, purchè però non si diano i Feudi in dote, ed i
matrimonj non si trattino con persone al Re infedeli e sospette. XX.
Che i Prelati delle Chiese, che per ragion di quelle tengono Feudi,
siccome i Conti e tutti gli altri Baroni possano ne' casi stabiliti
nelle Costituzioni del Regno esigere da' loro vassalli i debiti e
moderati _adjutorj_, senza impetrarne altre lettere particolari,
bastando questo editto, che a tal fine vien promulgato.
Soddisfatto ch'ebbe il Principe Carlo in cotal guisa il Papa e le
persone ecclesiastiche del Regno, passa ora con altri _Capitoli_ a
rendersi benevoli i Baroni di quello; concede perciò a' medesimi molti
privilegi che si leggono sotto questa rubrica: _De privilegiis, et
immunitatibus Comitum, Baronum, et aliorum Feuda tenentium._ Ordina
in prima che oltrepassati tre mesi, non siano obbligati servire più
alla sua Corte a proprie spese; ma se oltre di questo tempo la Corte
vorrà ritenergli al suo servigio, debba somministrar loro i gaggi e
soliti stipendi. II. Toglie anche a lor riguardo l'assenso ricercato
da Federico nella allegata Costituzione _honorem_, perchè possano
liberamente contraere i matrimoni. III. Che senza cercar lettere
particolari, possano esigere da' loro vassalli i debiti e moderati
_adjutorj_. IV. Che le loro liti, così criminali come civili, che
s'agiteranno nella regal Corte, siano essi attori o rei, accusatori o
accusati, debbano giudicarsi, assolversi e condennarsi per li _Pari
della Curia_; e le loro cause saranno più pronte e speditamente
terminate. V. Si comanda premurosamente a' Giustizieri ed agli altri
Ufficiali di Corte, che non commettan a' Baroni niuna esecuzione, che
dovesse mai farsi attinente a' servizi della medesima, che non convenga
allo Stato ed alla loro nobile condizione.
Rimaneva unicamente, che si fosse, oltre a' Prelati ed a' Baroni, dato
compenso a tutti i Cittadini, borghesi ed agli altri uomini del Regno
universalmente, affinchè tutti si rilevassero dalle passate gravezze, e
tutti sperimentassero la clemenza e benignità del Principe; perciò egli
che intendeva cattivarsi la benevolenza di tutti, concedè a' medesimi
molti privilegi, e per mezzo di molti utili provvedimenti riordinò lo
stato delle cose, togliendo molte gravezze e molti altri perniziosi
abusi. Questi altri _Capitoli_ vengono perciò arrolati sotto quella
rubrica: _De privilegiis, et immunitatibus Civium, burgensium, et
aliorum hominum, a Faro citra._
Il primo e principal beneficio era da tutti reputato di rilevar i
popoli dalle tante imposizioni, ond'erano gravati. Perciò egli con
particolar editto, da doversi inviolabilmente osservare, statuì e
comandò che nelle collette, taglie, pesi, imposizioni generali o
speziali, ovvero sovvenzioni di qualsivoglia nome, s'osservi lo stato,
l'uso ed il modo, il quale nel tempo del Re Guglielmo II era osservato,
secondo che nelle convenzioni avute tra la Sede Appostolica ed il Re
suo padre, nel tempo della collazione ad esso fatta del Regno, più
pienamente si contiene; il quale stato, modo ed uso, perchè non può
costare, essendo che niuno o pochi sopravvivono, li quali possono di
ciò rendere testimonianza: ordinò il Principe che s'osservasse quello,
che dal Pontefice Martino sarà dichiarato, determinato e disposto;
e perchè presto s'ottenesse tal determinazione, promette di mandar
tosto al Papa suoi Ambasciadori, dimodochè per tutto il mese di maggio
vegnente al più tardi siano là; tra il qual termine gli uomini di
qualsivoglia provincia mandino pure due Ambasciadori de' migliori, più
ricchi e fedeli di tutta la provincia ad assistere, ed impetrare la
suddetta; la quale seguìta, egli promette per parte del Re suo padre
e sua, e de' suoi eredi, di inviolabilmente osservare. Di vantaggio
da ora rimette totalmente tutti i residui di qualsivoglia colletta, a'
quali fossero tenute alcune province e terre, nè di molestarle nemmeno
avanti la suddetta determinazione. Promette in fine di non dimandar
cos'alcuna; eccetto ne' casi compresi nelle _Costituzioni_, e che
non saranno astretti, nemmeno a titolo di prestanza, non volendo, a
prestazione alcuna.
Questa determinazione però non seguì nel tempo del Pontefice _Martino_,
ma sì bene ne' tempi di Papa Onorio suo successore, come diremo; la
quale nemmeno ebbe effetto; poichè ne' tempi di _Napodano_ a questi
prossimi, non osservavasi niente di ciò, anzi questo Scrittore esclama,
che in ciaschedun mese sei collette si esigevano, scorticando gli
Ufficiali regi i poveri Regnicoli _usque ad sacculum et peram, et
tegularum evulsionem_[425].
Secondo, ordinò, che si coniasse nuova moneta di buon conio, non
gravando perciò i popoli di nuova colletta, ma che si sarebbe data
a' Mercadanti e cambiatori, che vorranno spontaneamente riceverla: e
che quella non s'altererebbe, ma il suo valore sarebbe stato perpetuo
ed immutabile. III. Minorò la pena stabilita per li clandestini
omicidi. IV. Volle, che il capitolo statuito per li baroni intorno
la libertà de' matrimonj, s'osservasse per tutti indistintamente.
V. Che non più s'ammettessero le calunniose accuse dagli Ufficiali
della sua Corte. VI. Che tenendo alcuno occupata qualche possessione
appartenente alla Corte, non sia di fatto di quella privato, se non
prima sarà in giudicio stato convinto con modi legittimi e dalla legge
richiesti. VII. Che non siano i Popoli gravati dagli Ufficiali per
li servizi della Corte, che non sono convenienti allo stato e grado
delle persone. VIII. Che niente si paghi per le soscrizioni delle
sentenze, così quelle profferite dalla G. Corte, come da' Tribunali
di tutti gli altri Giustizieri e Giudici. IX. Che l'Università non
sieno tenute all'emenda de' furti fatti da persone particolari. X.
Che l'Università non siano costrette a proprie spese portar il denaro
alla Corte, ma a spese della medesima. XI. Che non siano gravate per
lo vitto degli Ufficiali, quando si porteranno ivi a regger Corte.
XII. Si dà norma, e prescrivesi tassa di quanto debba pagarsi per li
diritti delle lettere regie e degli altri atti e spedizioni. XIII.
Che gli Ufficiali della Regia Corte non comprino cavalli o muli in
quella provincia ove sono, ma se ne provvedano fuori della provincia.
XIV. Che le figliuole de' ribelli, che non han seguitato, nè seguitano
la paterna malizia, si possano maritare de' beni non feudali senza
l'assenso della Corte. XV. Che niente si paghi per lo suggello del
Giustiziero o d'altro Ufficiale. XVI. Che i Carcerieri niente più
esigano da' carcerati se non quanto fu tassato dal Re Carlo suo padre.
XVII. Che l'Ufficio del Maestro Giurato colla Bagliva non s'esponga
venale. XVIII. Che non siano molestate nelle loro doti le mogli di
coloro, che per le loro colpe furono banditi dal Regno. XIX. Che non si
costringa alcuno a riparare i vascelli della Corte per certo prezzo.
XX. Che dall'Università delle terre deputate alla reparazione de'
castelli, s'esiga solamente tanto denaro, quanto sarà necessario, nè
s'obblighino a nuovi edificii. XXI. Che affinchè i fedeli del Regno non
siano gravati da' _Forastieri_, si facciano inquisizioni per trovar i
termini antichi delle _Foreste_, e si pongano i confini alle medesime
ed i custodi. Per ultimo, che i Giustizieri delle Regioni non facciano
presedere nelle _Fiere_, i loro famigliari, ma i Maestri Giurati de'
luoghi, ove si fanno, debbano custodirle.
Stabiliti in cotal modo questi _Capitoli_, comandò il Principe Carlo,
che insieme colle Costituzioni novelle da suo padre promulgate
in Napoli l'anno precedente 1282 s'osservassero inviolabilmente,
siccome divenuto Re volle ancora confermargli; e perchè con effetto
da ora ciò si mandasse in esecuzione, ne mandò a' Prelati, Baroni
ed alle Università de' luoghi più esemplari, perchè per tutto si
pubblicassero. Ecco com'egli dice nel fine: _Ut autem ea quae communi
utilitate sancita sunt, communiter sciantur ab hominibus et generaliter
observentur, de eisdem Constitutionibus singulis Praelatis, Baronibus,
ac locorum Universitatibus sub sigillo pendenti Vicariae copiam fieri
volumus et mandamus. Data in Campis in planitie S. Martini A. D. 1283
die penult. martii undecimae indictionis._
Il Pontefice Onorio IV nell'anno 1285 trascegliendo da questi Capitoli
solamente quelli, che facevano a favor delle Chiese e delle persone
ecclesiastiche, e della loro immunità, con aver mutate alcune cose,
con particolar sua _Bolla_, mentre Carlo II era prigione in Ispagna,
volle pure confermargli comandando, che quelli inviolabilmente
s'osservassero. L'original Bolla si conserva nell'Archivio della
Trinità della Cava[426]; ed il Re Ferdinando volle nell'anno 1469 farla
inserire nella _Prammatica 2 de Clericis, seu Diaconis selvaticis_, che
si legge impressa nel primo tomo delle nostre Prammatiche. Comunemente
vengono chiamati anche questi, _Capitoli di Papa Onorio_, con manifesto
errore; poichè questi non sono i Capitoli di Onorio, che fece nel
medesimo anno nel tempo della prigionia di Carlo, mentr'era Legato nel
Regno il Cardinale di Parma: ma tutto altri, siccome diremo quando
de' _Capitoli_ di questo Pontefice nel seguente libro ci toccherà
ragionare.
§. III. _Capitoli del Re CARLO II._
Queste furono l'ultime leggi del Principe di Salerno, che stabilì come
Vicario del Regno, poichè la sua prigionia gl'interruppe il corso del
governo; e morto suo padre, trovandosi egli ancor prigione in Aragona,
ne' seguenti anni non si fece altro, per mezzo del Re d'Inghilterra,
che trattarsi della sua libertà; finalmente con quelle condizioni, che
si diranno nel seguente libro, fu sprigionato e tornato in Italia,
fuvvi onorevolmente accolto da Niccolò IV che ad Onorio successe, e
nel giorno di Pentecoste a' 29 maggio dell'anno 1289, coronato Re di
Sicilia e di Puglia. Partissi da poi dalla Corte del Papa, ed a Napoli
fece ritorno, ove con molta festa e magnifiche pompe ricevuto, a'
passati disordini tosto pensò dar riparo.
L'ordine de' tempi non comporterebbe, che si dovesse favellar qui de'
Capitoli di questo Re, siccome degli altri _Angioini_ suoi successori;
ma per non tornar di nuovo a trattare de' _Capitoli del Regno_, che
formano oggi una delle principali parti delle nostre patrie leggi,
perciò gli ridurrò qui tutti insieme; e perchè s'abbia ancora un'intera
e compita istoria di quelli siccome degli Autori, che con varie note e
commenti gl'illustrarono.
Carlo adunque, avendo ne' suoi cinque anni di prigionia sofferto il
Regno varie mutazioni e disordini, quando fu a quello restituito,
pensò immantinente con nuove leggi a ripararlo. Nel proemio, che a
quelle prepone tutto ciò rapporta e narra, che precedente consiglio,
e discussione avuta co' Prelati, Conti, Baroni e Sapienti del
Regno in Napoli, avea quelle stabilite. Cominciano dal titolo: _De
inquisitionibus_; e per Molti altri titoli seguenti, non ad altro fu
inteso, che a regolare i giudizj criminali, e come debbano istituirsi:
le pruove, che vi si ricercano: di che vaglia siano i tormenti e le
confessioni de' rei: si stabiliscono le pene contro coloro, che portano
armi proibite: contro i forgiudicati ed i di loro figliuoli; e contro
gli omicidi. In breve, tutto ciò che concerne a' delitti, ed il modo di
provargli e di punirgli.
Disbrigato delle cose criminali, passa alle civili. Proibisce di
potersi pignorare i buoi aratori[427]. Fa una lodevol legge intorno
all'invenzion de' tesori, contraria a quella del Re Guglielmo, volendo,
che gl'inventori non siano inquietati, trovandogli nel fondo proprio:
se nel comune, o del Fisco, se gli dia la metà: se nell'alieno,
niente al Fisco, ma la metà all'inventore, e l'altra al padrone del
fondo: dichiarando per tesori non intendere le miniere dell'oro e
dell'argento e degli altri metalli, siccome delle saline[428]. Inculca
il pagamento delle decime[429]. Stabilisce pene pecuniarie a coloro,
che passato l'anno persisteranno nella scomunica[430]. Prescrive il
modo a' Feudatari morti, o con testamento, ovvero _ab intestato_,
di statuire il Balio[431]. Provvede alle doti delle donne, e sopra
alcuni abusi dà utili provvedimenti[432]. Conferma ancora con nuove
leggi tutti i Capitoli, ch'egli fece mentre fu Vicario nel piano di S.
Martino, dicendo: _Capitula eadem constitutione praesenti in perpetuum
valitura, de nostra mera scientia, confirmamus et defectum omnem,
si quis eis tunc infuit, qui Regni potestate Vicaria, non Dominica
fungebamur, Regis dignitatis authoritate supplemus_[433]. E perchè i
suoi Popoli apprendessero quanto gli fosse a cuore la giustizia e la
riordinazione delle province in miglior e più utile stato, ordina[434],
che il Maestro Giustiziero ed i Giudici della G. Corte debbano sei
settimane dell'anno scorrere le province da lui destinate, cioè in
tutto l'_Apruzzo_ in _Terra di Lavoro_, e _Principato_, in _Capitanata_
e _Basilicata_, in _Terra di Bari_ e _Terra d'Otranto_. Vuole,
che dimorando nelle province inquirano, correggano gli eccessi de'
Giustizieri di quelle e de' loro Ufficiali; e parendo loro di doversi
ammovere, ne diano a lui distinta notizia per darvi provvidenza.
Per mostrarsi grato a' Conti e Baroni del Regno, proroga i gradi della
successione ne' loro Feudi[435]. E per evitare le dissensioni e le
querele, che gli erano fatte per conto de' confini de' tenimenti, de'
Baroni, delle Chiese e de' privati, ordinò, che da' Registri del suo
Archivio, ove si tratta delle confinazioni, se ne formassero due libri,
uno ne rimanesse nella sua camera, e l'altro in un gruppo di ferro
s'appendesse nella più famosa Chiesa della città[436]. Levò molti abusi
intorno all'esazione delle collette; ed in fine fu tutto inteso, perchè
i suoi sudditi non fossero gravati indebitamente d'ingiuste esazioni.
Tutti questi Capitoli furono stabiliti in Napoli nel primo anno,
ch'egli vi tornò libero: e perciò portano questa data: _Data Neap. A.
D. 1289._
Oltre di questi, se ne leggono molti altri, sparsi tra quelli del Re
Roberto suo successore, fatti negli anni seguenti, come quello, che si
legge nella rubrica, _Quod in poenis pecuniariis, etc._ L'altro sotto
il titolo, _Quod sit licitum accusatori, etc._ L'altro sotto il titolo,
_Exceptione excommunicationis, etc._ ed alcuni altri. Ed in fine
quello, che fu da lui pubblicato nel penultimo anno del suo Regno, che
si legge tra' Capitoli di Roberto, sotto la rubrica, _Literae Domini
Regis_, che porta questa data: _Dat. Neap. per D. Bartolomeum de Capua
A. D. 1307 die 12 decembris 11 indict. Regnorum nostrorum anno 22._
Si valse questo Principe in formargli non già d'Andrea d'Isernia,
come credette Giovanni Antonio Nigris[437], ma della penna del celebre
Giureconsulto Bartolommeo di Capua, Protonotario del Regno, innalzato
da lui, e più dal suo successore Roberto a' primi gradi ed onori del
Regno.
§. IV. _Capitoli del Re ROBERTO._
Questo Principe, che per la sua saviezza fu riputato un altro Salomone,
ci lasciò ancora molte utili e savie leggi: di lui come Vicario di suo
padre non ne abbiamo, ma solo quando fu incoronato Re. Il suo figliuolo
Carlo Duca di Calabria costituito da lui Vicario del Regno, emulando la
sua sapienza e giustizia, ne fece anche alcune in vita del padre. Fabio
Montelione da Gerace[438] scrisse, il Re Roberto in tutto il tempo di
sua vita non aver fatti più che cinquanta di questi Capitoli; e questo
numero veramente si vede nell'edizione vulgata; ma molti altri se ne
leggevano nell'originai manuscritto, che, come rapporta de Bottis[439],
si conservava a suoi tempi da _Baratuccio_ Avvocato fiscale; ed alcuni
altri ne rapporta ancora Goffredo di Gaeta[440] nella sua Lettura a'
Riti della regia Camera della Summaria.
Cominciò Roberto a regnare nell'anno 1309, e le prime sue leggi furono
eziandio dettate da Bartolommeo di Capua Protonotario del Regno, nel
qual posto non solo fu confermato da Roberto, ma ingrandito d'altri
onori, come colui, che l'avea così ben servito in Avignone nella famosa
contesa che Roberto ebbe col nipote per la successione del Regno.
Fu Bartolommeo creato Logoteta e Protonotario del Regno nell'anno
1285, che fu il primo anno del Regno di Carlo II, e visse con questa
gran dignità insino al 1328, anno della sua morte. Ricavasi esser
quella accaduta in quest'anno dall'iscrizione del suo tumulo, che
prima si leggeva nella maggior chiesa di questa città nella sua
cappella, ov'è sepolto; e se bene sin da' tempi, ne' quali scrisse il
Summonte[441], questa lapide fosse stata altrove trasferita, si legge
però l'iscrizione, oltre nel Summonte, in Cesare d'Engenio[442], e nel
Toppi[443], in Pietro Stefano[444], il quale scrisse in tempo, quando
non era stata ancora di là tolta, dove fra l'altre cose si leggono
queste parole:
_Annis sub mille trecentis BIS ET OCTO,_
_Quem capiat Deus, obiit bene Bartholomaeus._
Ma non è da tralasciare che Pietro Stefano istesso portando in volgare
questa iscrizione, traduce queste parole: _Annis sub mille trecentis
bis et octo_, in cotal maniera: _Nell'anno mille trecento sedici_;
donde si diede occasione al Summonte, a Pier Vincenti[445] ed al Toppi,
di scrivere anch'essi che Bartolommeo di Capua morisse nel 1316.
Ciò che ripugnerebbe a tanti nostri _Capitoli_, che abbiamo del Re
Roberto, istromentati per mano del Gran Protonotario Bartolommeo dopo
l'anno suddetto, leggendosene del 1318, 1324 e 1326. Quindi altri[446]
interpetrarono in altra guisa quelle parole _bis et octo_, non già
di _sedici_ perchè avrebbesi dovuto dire _bis octo_, non già _bis et
octo_; ma _di ventotto_; poichè secondo la goffaggine di que' tempi,
al _mille_ aggiungendo i _trecento_, ed a questi, _due_ e poi altri
_otto_, fanno appunto questo numero di 1328.
I primi Capitoli del Re Roberto sono quelli che istromentati per
Bartolommeo di Capua cominciano dal terzo anno del suo Regno. Questi
sono il _Cap. Robertus etc. Ad quietem publicam_, sotto il titolo,
_Ut Comites, et Barones, etc._ stabilito nel terzo anno del Regno di
Roberto, dove nella vulgata edizione evvi errore; poichè in vece di
leggersi _A. D._ 1311, si legge 1326 che sarebbe non il terzo, ma
il diciottesimo anno del Regno di Roberto. Il _Cap. Robertus, etc.
Privilegia_, sotto il titolo, _De oblationibus, privilegio Clericorum,
etc._ Il _Cap. Robertus etc. Pro bono statu_, sotto il titolo, _De
exceptione excommunicationis_. Il _Cap. Importuna petentis_, sotto il
titolo, _De non creandis Judicibus in perpetuum_. Il _Cap. Robertus,
etc. Ne per exemptionis_, sotto il titolo, _Quod testes excommunicati
debent absolvi ad cautelam_, che oggi noi diciamo, _cum reincidentia_.
Il _Cap. eodem studio_, sotto il titolo, _Quod in causis criminalibus,
etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Quia nulla legis_, sotto il titolo, _Quod
Justitiarius possit cognoscere de civilibus causis Ecclesiae, etc._
Il _Cap. Robertus, etc. Nolumus_, sotto il titolo, _Quod Barones,
vel Feuda tenentes, etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Licet contra_,
sotto il titolo, _Quod receptatores pari poena puniri debent, qua et
malefactores_. Il _Cap. Statuimus_, sotto il titolo, _Quod liceat
specialibus personis, etc._ Il _Cap. Robertus, etc. Frequenter ex
abundanti_, sotto il titolo, _Confirmatio constitutionum per genitorem
Regis Roberti editarum_. Il _Cap. Juris censura_, sotto il titolo,
_Capitulum de arbitrio concesso Officialibus_, che siccome a proposito
notò _De Bottis_, fu dato per Bartolommeo di Capua nell'anno 1313.
Il _Cap. Robertus, etc. Si cum Sceleratis_, sotto la rubrica _Litera
arbitralis_, che porta la data del 1313, e l'anno quinto del Regno di
Roberto. Il celebre _Cap. Ad regale fastigium_, sotto il titolo, _Quod
Justitiarius possit cognoscere de gravaminibus illatis per Praelatos,
vel alias Ecclesiasticas personas_, istromentato per Bartolommeo
di Capua nell'anno 1314 nel sesto anno del Regno di Roberto, come
accuratamente e senz'errore notò ivi _De Bottis_. Il _Cap. Robertus,
etc. Inter belli discrimina_, sotto la rubrica, _Capitulum contra
exceptionem hosticam, etc._ che nell'edizione vulgata porta una data
scorrettissima, cioè dell'anno 1416 quando non pur Bartolommeo, ma
Roberto, anzi la sua nipote Giovanna ed il suo successore erano morti,
onde deve emendarsi e leggersi 1316. Il _Cap. Robertus, etc. Pridem,
per diversas_, che siegue sotto la medesima rubrica. Il _Cap. Robertus,
etc. Ad consultationem Magistri Justitiarii_, sotto il titolo, _Quod
accusatore desistente, Curia ex officio procedere potest_. Il _Cap.
Robertus, etc. Exercere volentes_, sotto il titolo, _De componendo_.
Il _Cap. Provisa Juris sanctio_, sotto il titolo, _Quod latrones,
disrobatores stratarum, et piratae omni tempore torqueri possint_. Il
_Cap. Robertus, etc. Quorundam expositio_, che si legge tra' Capitoli
del Re Carlo II sotto la rubrica, _Litera super Justitia retardata_.
Il _Cap. Robertus, etc. Ordinata justitia_, sotto il titolo, _Quod
Bajuli Judices exerceant officia, etc._ che fu fatto mentr'era vivo
Bartolommeo di Capua, giacchè sopra questo capitolo si leggono le sue
note. Il _Cap. Robertus, etc. Salubrem statum_, ovvero _Frequenter ex
abundanti_, sotto la rubrica, _Hoc capitulum est ad confirmationem
Capitulorum factorum per Regem Carolum_: ed il _Cap. Robertus, etc.
Alienationis actus_, sotto la rubrica, _Non est capitulum, sed litera
declarans juris ambiguitatem, etc._, istromentato pure per Bartolommeo
di Capua, _A. D._ 1326, _die_ 5 _Decemb._ 10 _indict. Regnor. nostr.
A._ 18.
Questi sono i _Capitoli_ stabiliti dal Re Roberto per tutto l'anno
1326, decimo ottavo del suo Regno, per mano di Bartolommeo di Capua
suo Gran Protonotario. Se ne leggono ancora alcuni altri del medesimo
Principe; ma poichè riguardano gl'interessi del suo regal patrimonio
furono perciò istromentati non dai Protonotarii, ma per li Maestri
Razionali, a' quali s'apparteneva la cura delle cose fiscali;
poichè, siccome notò assai a proposito Pier Vincenti nel Teatro
dei Protonotarii del Regno[447], tale era lo stile sempre praticato
eziandio da poi sotto il Regno degli Aragonesi. Questi sono il _Cap.
Robertus, etc. Novis morbis_, sotto il titolo, _De compilatione, et
compositione rationum Officialium_, istromentato in Napoli nel 1317,
nono anno del Regno di Roberto per li Maestri Razionali, come si legge
nella data: _Data Neap. Per Magistros Rationales Magnae Curiae nostrae,
A. D. 1317, die 20 Septembris, 1 indict. Regnorum nostrorum anno nono_.
Il _Cap. Robertus, etc. Fiscalium functionum_, sotto il titolo, _De
appretio, et modo faciendis in terris, et locis Regni_; che parimente
portano questa data: _Datum Neap. Per eosdem Magistros Rationales
Magnae Curiae, etc. A. D. 1333, die 7 Augusti, 1 indict. Regnorum
nostrorum anno vigesimo quinto_. Ed il celebre _Cap. Apud Fogiam_,
sotto il titolo, _Quid fiet mortuo Barone_.
Tutti li Capitoli, che poi leggiamo stabiliti da Roberto, si vedono
istromentati per _Giovanni Grillo_ da Salerno Viceprotonotario del
Regno, nelle date de' quali occorrono nell'edizione vulgata alcuni
errori. Morto Bartolommeo di Capua nell'anno 1328, ancorchè il Re
Roberto in vita del medesimo avesse innalzato al sommo onore di
Protonotario _Giacomo di Capua_ suo figliuolo con provvisione di 108
once d'oro l'anno, tanto che con esempio nuovo furono veduti in un
istesso tempo due Gran Protonotarii; nulladimanco essendo Giacomo
premorto al padre, estinto da poi Bartolommeo, carco di gloria
e d'anni, questo supremo Ufficio per molto tempo rimase vacante,
sin che nell'anno 1343 non fu provvisto nella persona di Ruggiero
Sanseverino[448]. Intanto veniva esercitato da' Viceprotonotarii, onde
dopo la morte di Bartolommeo, furono un dopo l'altro eletti Nicolò
Frezza, Andrea Comino e Giovanni Grillo da Salerno; di quest'ultimo si
veggono tutti i seguenti Capitoli del Re Roberto istromentati. I due
primi si leggono sotto il titolo, _De non procedendo ex officio, nisi
in certis casibus, et ad tempus_; e portano questa data: _Data Neap.
per Joan. Grillum de Salerno Juris civilis professorem, Vicesgerentem
Protonotarii Regni Siciliae A. D. 1328_ (come dee leggersi) _die
10 Feb. 12 Indic. Regn. nostrorum anno 20_. L'altro si legge sotto
il titolo, _De indebitatoribus victualium, et usuris_, che porta la
medesima data, come quello, che fu stabilito nel'istesso anno a' 24
del mese di luglio. Il quarto è il _Cap. Ut inter subiectos_, sotto il
titolo, _De prohibita portatione armorum_; istromentato per mano del
Viceprotonotario _Grillo_ nell'anno seguente, che fu il ventesimo primo
del Regno di Roberto; e deve emendarsi la data, che porta la vulgata
edizione, ed invece di _A. D._ 1300 deve leggersi, 1329.
Sieguono da poi tre editti pubblicati da Roberto nell'anno seguente
1330. I due primi nel mese di maggio, ed il terzo in giugno. Il primo è
sotto la rubrica: _De non componendo super receptatione bannitorum cum
Universitate, personisque singularibus_. Il secondo ha questo titolo:
_Tenor secundi edicti, de damnis emendandis per Universitatem_. Ed il
terzo sotto la rubrica: _Tenor tertii edicti, de familia Officialium
qualiter esse debent_. Portano questi editti le date giuste nell'anno
1330 ventesimosecondo anno del Regno di Roberto. Nel medesimo anno
furono stabiliti due altri Capitoli, che si leggono, il primo sotto il
titolo, _De non componendo super crimine capitali_, il secondo sotto
l'altro, _Quod possit Regis Curia in Terris non jurisdiction_is.
Nell'anno seguente 1331 fu da Roberto per mano del Viceprotonotario
_Grillo_ stabilito quel famoso capitolo, col quale si proibiva
l'estrazione de' carlini d'argento fuori del Regno, che si legge sotto
la rubrica: _De prohibita extractione carolenorum argenti de Regno_;
e deve emendarsi la data, ed in vece d'_A. D._ 1303 deve leggersi 1331
che fu il ventesimoterzo anno del Regno di Roberto.
Nel seguente anno 1332, fu pubblicato per mano del medesimo da Roberto
quell'altro famoso editto, col quale per dar rimedio a' frequenti e
scandalosi disordini, che in Napoli avvenivano per alcuni ribaldi, i
quali sotto pretesto di matrimonio rapivano dalle loro case le vergini,
avendo convocate le Piazze della città, proibì sotto severissime
pene delitti sì enormi, del quale non si dimenticò il Summonte nella
sua istoria, come quello, che contiene i cognomi di molti Nobili de'
Seggi di Capuana, Nido, Portanova, del Mercato, di Porto, di Somma
Piazza, di Salito, di Arco, e di S. Arcangelo. Si legge sotto la
rubrica: _Statutum contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub
colore matrimonii_; e deve emendarsi la data, ed in vece di _Regnorum
nostrorum A._ 14. leggersi, _A._ 24.
Nel 1334 furono stabiliti due altri Capitoli; il primo in agosto,
ch'è sotto il titolo, _De non componendo in delictis corporaliter
puniendis_; ed il secondo in ottobre, fatto per dichiarazione del
medesimo, ch'e sotto la rubrica: _De declaratione constitutionis
prohibentis compositionem in criminalibus_. Ambedue nella vulgata
edizione portano giuste date, come quelle che esattamente notano l'anno
ventesimosesto del Regno di Roberto.
Nell'anno seguente 1335 furono dal Re Roberto per Giacomo _Grillo_ suo
Viceprotonotario emanati cinque famosi e celebri editti. Il primo in
gennaio di quest'anno, che si legge sotto il titolo, _De revocatione
occupatorum demanii regii ad ipsum demanium_, deve correggersi la data,
e leggersi: _Data Neap. per Jo. Grillum A. D. 1335 die 16 januar. 3
indict. Regnorum nostrorum anno 27_ non 26 come si legge nella vulgata.
Il secondo sotto il medesimo mese ed anno, ch'è sotto il titolo: _De
pecunia Fiscali non tenenda per Officiales post amotionem ab officio_:
dove parimente deve la data correggersi e leggersi: _Regnorum nostrorum
A. 27_. Il terzo si legge sotto la rubrica: _De non recipiendis
vassallis demanii in Terris Baronum_. Il quarto sotto il titolo: _Quod
Clerici conjugati solvant collectas regias_; ed il quinto sotto il
titolo, _Quod non extrahantur lignamina extra Regnum_.
Sieguono da poi que' famosi _Capitoli_, donde alla violenza degli
Ecclesiastici si dà riparo. Questi Capitoli, che volgarmente chiamiamo
_Rimedii_, ovvero _Conservatoriali_, sono quattro. Il primo fu
stabilito da Roberto in tempo che vivea il famoso Giureconsulto
Bartolommeo di Capua, e da lui come Protonotario del Regno
istromentato: comincia _Ad regale fastigium_, e fu da noi di sopra
notato. Sieguono ora i tre altri pubblicati appresso. Il secondo
comincia: _Charitatis affectus_, drizzato da Roberto a' Giustizieri
d'Apruzzo _ultra flumen Piscariae_, e si legge sotto la rubrica
_Conservatorium pro laico contra clericum_. Il terzo comincia: _Finis
praecepti charitas_, drizzato a' Giustizieri di Val di Crate e Terra
Giordana, e si legge sotto la rubrica: _Conservatorium pro clerico
contra clericum_. Ed il quarto, che fu indrizzato al Reggente della
Vicaria ed a' suoi Giudici, comincia: _Omnis praedatio_, e si legge
sotto il titolo, _De spoliatis pro laico contra clericum_. Di questi
Capitoli ci tornerà a noi occasione di diffusamente ragionare ne'
seguenti libri, quando del Regno e della giustizia e sapienza di
Roberto dovremo favellare; siccome delle _Quattro lettere arbitrarie_,
che parimente riconoscono per Autore questo Principe, e che fra questi
Capitoli l'abbiam semplicemente accennate.
Finalmente abbiamo di Roberto quell'altro suo famoso capitolo,
col quale si prende cura e pensiero della riforma dell'Accademia
napoletana; comincia: _Grande fuit_, e si legge sotto il titolo: _De
reformatione Studii Neapolitani, et interdicendo particulares Scholas
in utroque jure ubilibet infra Regnum_. Quell'altro capitolo che
comincia, _Pondus aequum_, e che comunemente viene attribuito alla
Regina Giovanna sua nipote, leggendosi sotto questa rubrica, _Litera
Reginae Joannae_, credette _De Bottis_, che sia pure del Re Roberto,
e testifica egli aver nel registro trovato concepito il principio del
medesimo in cotal guisa: _Robertus, etc. Justitiariis Principatus ultra
Serras Montorii praesentibus et futuris, etc._
Nè dobbiam tralasciare un altro editto di Roberto, col quale fu
proibito a' Chierici il portar armi, li quali, dopo essere stati
tre volte ammoniti, se non si emenderanno, ordinò che fossero loro
tolte. Non l'abbiamo tra questi Capitoli, ma sibbene tra le nostre
prammatiche[449]. E se ora vediamo il contrario praticarsi, è parte
abuso, parte perchè in processo di tempo fu accordata a' Vescovi la
famiglia armata, di che altrove ci tornerà occasione di ragionare.
Questi sono i cinquanta Capitoli del Re Roberto, che abbiamo impressi
nel corpo delle leggi del Regno, e che hanno presso di noi ne'
Tribunali della città e del Regno tutta l'autorità e tutto il vigore; e
tutto ciò che per le posteriori leggi non si trova corretto, o mandato
in disuso, dobbiamo inviolabilmente osservare.
Sieguono ora i Capitoli del Duca di Calabria suo figliuolo, che fece
mentre da suo padre gli fu dato il governo del Regno, creandolo suo
Generale Vicario.
§. V. _Capitoli di CARLO Duca di Calabria Vicario del Regno._
Re Roberto, convenendogli di portarsi ora in Provenza, ora in Fiorenza
o Genova, e sovente all'impresa di Sicilia, vedendo in Carlo suo
figliuolo risplendere molte virtù, e sopra tutto la religione, la
giustizia e la prudenza, quasi dall'adolescenza gli pose il governo di
tutto il Regno in mano, creandolo suo General Vicario; ed egli adempì
così bene, e con tanta lode e prudenza le sue parti, che il Re suo
padre ne vivea sommamente soddisfatto. Egli pose in maggiore splendore
e floridezza il Tribunale della Vicaria, creandovi per M. Giustiziere
Filippo Sanguineto con provvisione di 150 once d'oro l'anno, assegnando
ancora 90 once l'anno per istipendio di dieci uomini a cavallo e sedici
a piedi per guardia e per maggior decoro di questo Tribunale[450]. Ebbe
in costume ogni anno cavalcare per lo Regno per riconoscere le gravezze
che facevano i Baroni ed i Ministri del Re a' popoli. E per mezzo di
varii editti, che abbiamo inseriti tra' Capitoli del Re Roberto suo
padre, diede savio provvedimento a molte cose riguardanti il buon
governo del Regno e retta amministrazione della giustizia, della quale
fu egli amantissimo.
Il primo de' suoi Capitoli si legge contro i Baroni ed altri
recettatori di sbanditi e d'altri uomini facinorosi, che turbavano
la pace del Regno, imponendo loro pena di morte e della perdita de'
loro beni: fu questo drizzato al Giustiziere di Terra d'Otranto, ed
istromentato per Bartolommeo di Capua, di cui, sopra il medesimo,
abbiamo ancora alcune note, e porta la data, _apud Hospitale Montis
Virginis_, Santuario allora reso assai celebre in Terra di Lavoro per
la magnificenza e pietà de' Re angioini, dove sovente facevan dimora.
Il secondo, pure istromentato per Bartolommeo di Capua, è il celebre
_Cap. Ex praesumptuosae_, che leggiamo sotto la rubrica: _Quod
Feudatario decedente absque legitima prole, possessio Feudi usque ad
anni circulum in modum sequestri stet penes Fiscum_. L'Autore di questo
Capitolo fu Carlo II suo avo; ma poichè insino ad ora non era stato
pubblicato, Carlo suo nipote per mezzo di questo suo editto ordinò, che
quello si divulgasse, e che tenacemente si osservasse.
Sieguono tre altre sue Costituzioni dettate anche per Bartolommeo
di Capua riguardanti il tempo ed il modo di darsi il Sindacato degli
Ufficiali, che si leggono sotto la rubrica: _Quod tempus syndicationis
non labatur, donec acta sint compilata et assignata_.
Ne sieguono appresso quattro altre, la prima comincia: _Legem veterem
Digestorum_; la seconda: _Voluntas libera_; la terza: _In forma
sigilli_; e la quarta: _Accusatorum temeritas_; tutte istromentate per
Bartolommeo di Capua; e portano questa data: _Dat. Neap. per Bar. de
Capua. etc. A. D. 1324 die 8 febr. 7 indict. Regnorum Domini patris
nostri anno 15_.
Abbiamo un altro Capitolo di questo Duca tra quelli della Regina
Giovanna, stabilito per lo Vescovo di Chieti in una lite che tenea con
Roberto Morello, che comincia: _Carolus illustris_, etc. _Ne personarum
casu_, etc. Fu parimente dettato da Bartolommeo di Capua nel mese di
settembre dell'anno 1322.
Tra' riti della G. Corte della Vicaria si legge eziandio un altro
Capitolo di Carlo, che comincia: _Detestantes_, sotto la rubrica, _De
supplendis defectibus causarum_, drizzato a Giovanni de Aja, Reggente
della G. Corte, e porta questa data: _Dat. Neap. A. D. 1320 die 28
Decembris 3 indict. Regnorum dicti Domini patris nostri, anno 11_.
Pure fra' Capitoli del medesimo se ne legge uno istromentato per li
Maestri Razionali: si tratta in quello di cose fiscali attinenti al
regal patrimonio, come di falsa moneta, fu fatto contro coloro che
falsificavano i _gigliati_ ed i _carlini_, e per questa ragione nella
data non si legge il nome del Protonotario o Viceprotonotario, ma solo:
_Data per Magistros Rationales_. Comincia: _Carolus illustris, etc.
Jam saepe_, ed è sotto il titolo: _De demolientibus et falsantibus
Liliatos, Carolenos et incidentibus_.
(Questi _Gigliati_, de' quali il _Boccaccio_, come moneta d'argento del
Regno a' suoi tempi usitatissima, fa memoria, furono così chiamati da'
gigli ivi impressi, siccome vedesi nel libro delle Monete del Regno di
Napoli del _Vergara Tavola 10, n. 7, e Tavola 11, n. 5_, e ragguagliava
il lor valore a quello del carlino).
Questi sono i Capitoli, che ci lasciò questo savio e giusto Principe,
il quale essendo nell'anno 1328 premorto all'infelice padre; nè tenendo
Roberto altro maschio, a chi insieme col titolo di Duca di Calabria
avesse potuto conferire la carica di Vicario del Regno, riprese egli
il governo del medesimo; e come abbiam veduto, molti altri Capitoli
per mano del Viceprotonotario G. Grillo stabilì, insino che nel 1343
essendo morto senza maschi, lasciò il Regno a _Giovanna I._ sua nipote
figliuola di Carlo: origine, che fu di molti disordini e confusioni
nel Regno, tanto che così ella, come i suoi successori, regnando in
continue agitazioni e sempre in mezzo alle armi, non poterono pensare
alle leggi. Per questa cagione della Regina _Giovanna_ non abbiamo se
non che pochi suoi Capitoli, rifatti per gli Ufficiali, e buono stato
del Regno, non che intendesse per quegli stabilir cose nuove, come ella
stessa lo dice: _Condita sunt Capitula infrascripta modica, et quasi
nulla statuentia nova. Sed solum rememorantia, et reformantia jura
antiqua et Capitula, quae per abusum malorum Officialium minime fuerunt
observata modernis temporibus_[451]. E degli altri Re angioini suoi
successori, toltone quel celebre Capitolo di _Ladislao_, dove proibisce
a' Notari vassalli stipulare istromenti de' loro Baroni; ed un altro
della _Regina Isabella_ come Vicaria del Regno, lasciata dal Re Renato
suo marito, che si legge tra' Riti della G. Corte della Vicaria, non
abbiamo legge o costituzione alcuna.
Ecco di quali leggi si compone il volume, che ora noi chiamiamo de'
_Capitoli del Regno_; ecco i loro autori: _Carlo I_, _Carlo II_,
_Roberto_, _Carlo_ suo figliuolo, e _Giovanna_, uno di _Ladislao_, ed
un altro d'_Isabella_.
Sin da che furono pubblicati, ebbero chi con note, e chi finalmente con
pieni commentarii gl'illustrasse. Il primo fu _Bartolommeo da Capua_,
che vi fece alcune picciole note. _Giovanni Grillo_ da Salerno, anche
famoso Giureconsulto di que' tempi, che dopo la morte di Bartolommeo
fu Viceprotonotario del Regno. Il celebre _Andrea d'Isernia_ pur vi
fece alcune note. Nel Regno di Giovanna I. _Sebastiano Napodano_ e
_Nicolò da Napoli_; _Sergio Donnorso_, che fu M. Razionale della G.
Corte e Viceprotonotario[452], e _Luca di Penna_, anche vi notarono
alcune cose. Seguirono da poi a far il medesimo _Nicolò Superanzio_,
_Pietro Piccolo_ da Monforte, _Gio. Crispano_ Vescovo di Chieti,
_Fabio Giordano_, _Gio. Angelo Pisanello_, _Marc'Antonio Polverino_,
ed il Regio Consigliere _Giacopo Anello De Bottis_. Finalmente, per
tralasciarne alcuni che vi fecero picciolissime note di niun momento,
_Gio. Antonio De Nigris_ di Campagna, città posta nel Principato
citra, non ignobile Giureconsulto, negli ultimi tempi di Carlo V,
e propriamente nell'anno 1546 alle note di Bartolommeo di Capua, di
Sebastiano e Nicolò di Napoli, e di Luca di Penna, aggiunse i suoi più
diffusi commentarii.