CAPITOLO V.

_Politia ecclesiastica dal decimoterzo secolo insino al Regno degli

Angioini._

La potenza de' romani Pontefici si stese in questo secolo tanto, che

non fu veduta in altri tempi maggiore: volevan esser creduti Monarchi

non meno nello spirituale che nel temporale, e s'arrogavano perciò

la facoltà di poter deporre i Principi da' loro Stati e Signorie:

chiamargli in Roma a purgarsi de' delitti, dei quali erano stati

accusati: assignar loro certo termine a comparire, sentenziargli, e

nel caso non ubbidissero, di dichiarargli decaduti da' loro Reami:

assolvere i loro vassalli da' giuramenti dati, ed invitar altri alla

conquista delle Signorie, ond'erano stati deposti. Riputandosi Signori

del Mondo, non aveano difficoltà d'investire i loro devoti di province,

e di Regni in tutta la terra, ed in tutto il mare d'isole e golfi, e

d'altre province sconosciute e lontane. Bonifacio VIII avendo Ruggiero

di Loria famoso Ammiraglio di mare conquistata Gerba ed alcune altre

isole dell'Affrica, tosto nel primo anno del suo Ponteficato 1295

essendo in Anagni gliene spedì Bolla d'investitura, per la quale

gli concedè in Feudo le isole suddette con obbligarlo a prestar il

giuramento di fedeltà ed omaggio, e di pagarli cinquanta once d'oro

l'anno al peso del Regno di Sicilia, per censo, in ricognizione del

dominio diretto, ch'egli vi pretendeva, siccome lo pretendeva in

tutte le altre province del Mondo; e la carta di quest'investitura

è rapportata dal Tutini[144]. E da questo principio nacque, che

Alessandro VI nell'anno 1493 si facesse lecito di concedere la terra

ferma e l'isole insino a' suoi tempi sconosciute, e tirar una linea da

un Polo all'altro, assegnandole e donandole a Ferdinando ed Isabella

Re di Castiglia[145]. Quindi surse la nuova dottrina professata da'

Dottori Guelfi e dai Canonisti che il Papa fosse Signore di tutto

il Mondo contrastando a' Dottori Ghibellini, che ne facevano Signore

l'Imperadore.

La Cattedra di S. Pietro volevano che si riputasse la Reggia universale

del Cristianesimo, ed a questo fine ingrandirono i Cardinali e

depressero i Vescovi, per rendere più maestosa la loro Sede. I

Cardinali, come si è veduto, sdegnavano di andar di persona a trattare

con Manfredi, dicendo, che ciò non era di loro stima ed onore; ed

Innocenzio IV ad onta di Federico, che s'ingegnava abbassargli insieme

con tutto l'Ordine ecclesiastico, volle dargli il cappel rosso, la

valigia e la mazza d'argento quando cavalcavano, volendo che alla regia

dignità fosse la loro agguagliata; ed essendosi da poi proccurato

d'innalzar assai più la loro dignità a gradi ed onori _Eminenti_,

vennero dagli adulatori della Corte romana anche chiamati _Grandi

Senatori_, che venerati con regali onoranze eleggono il _Supremo

Principe_, che così chiamano il Papa, ed assistono al suo gran soglio.

Divenuto il Papa Monarca, i Cardinali grandi Senatori, e la Sede

Appostolica Reggia e Corte universale del Cristianesimo, Gregorio

IX per maggiormente stabilire la Monarchia applicò l'animo ad una

compilazione e pubblicazione di _Decretali_, le quali terminarono

di mettere interamente in rovina il diritto antico de' Canoni, e

stabilirono la possanza assoluta e senza termine de' romani Pontefici;

poichè considerando, che siccome l'Imperador Teodosio formò la

politia dell'Imperio, con far raccorre le costituzioni ed editti,

così suoi, come degli altri Imperadori predecessori in un libro, che

fu poi chiamato il _Codice Teodosiano_; e l'Imperador Giustiniano,

oltre la compilazion delle _Pandette_, che contenevano le leggi

antiche accomodate al suo tempo, ridusse ancora in un corpo le sue

costituzioni e quelle de' predecessori Imperadori nel suo _Codice_;

così bisognava formar una nuova politia per la Chiesa accomodata a'

suoi tempi (giacchè, mutate le cose, la compilazione del _Decreto_

non era a proposito) e di ridurre perciò in un corpo tutte l'epistole

decretali de' suoi predecessori, con separarle da' canoni, e dall'altre

epistole de' Pontefici, le quali non potevano servire, come queste,

ch'egli trascelse, per stabilire la Monarchia romana, e massimamente

per la materia beneficiale e per lo Foro episcopale, e per maggiormente

stendere la conoscenza nelle cause e la loro giurisdizione; ond'egli,

ad imitazione di que' due grandi Imperadori, ordinò la compilazione

d'un nuovo Codice; ed aboliti tutti gli altri rescritti, volle, che

questo suo libro, che chiamò _Decretale_, avesse tutta la forza e

vigor di legge; nel quale vi è molto più intorno a quello che concerne

l'edificazione de' processi, che l'edificazione dell'anime.

§. I. _Della compilazione delle decretali; e loro uso ed autorità._

Epistole decretali erano ne' primi tempi chiamate quelle lettere,

che i Vescovi delle Sedi maggiori scrivevano a' Padri della Chiesa,

che gli richiedevano di qualche parere intorno alla dottrina, e

disciplina della Chiesa[146]. Ma da poi il Pontefice romano, come Capo

della Chiesa essendosi innalzato sopra tutti i Vescovi e Patriarchi,

e facendo perciò valere la sua autorità più di tutti gli altri,

s'appropriò egli solo di mandar sue epistole ai Padri ed a' Vescovi,

che ricorrevano a lui per consultarsi di qualche affare delle loro

Chiese; e pervenute queste epistole a qualche numero, sin ne' tempi

di Papa Gelasio nel Sinodo di 70 Vescovi tenuto in Roma nell'anno 494

furono quelle confermate, acquistando vigore non meno che i Canoni, che

ne' Concilj erano stabiliti[147].

Ma a' tempi di Carlo M. che favorì cotanto i Pontefici romani,

acquistando vie più forza le loro decretali, si cominciò a separarle

da' Canoni, e riputandosi non esser mestieri per aver vigore, di esser

confirmate da' Concilii, o da' Sinodi, si credette, che esse sole

bastassero per regolare la dottrina e la disciplina della Chiesa, onde

maggiormente i Pontefici stabilirono la loro autorità, e vie più crebbe

il lor numero, tanto che bisognò pensare ad unirle insieme, e farne

raccolta, con introdursi perciò un nuovo dritto Pontificio, lasciando

da parte stare i Canoni de' Concilii[148].

La prima compilazione di queste lettere decretali separate da' Canoni

la fece _Bernardo Circa_ Preposito di Pavia, e poi Vescovo di Faenza,

il quale sotto certi titoli dispose le decretali de' Pontefici,

cominciando da Alessandro III, insino a Papa Celestino III il qual

pervenne al Ponteficato nell'anno 1191. Non ebbe egli altro scopo, se

non perchè quella servisse, come un supplemento al decreto di Graziano;

onde questa Raccolta fu chiamata libro delle _Stravaganti_, perchè

le Costituzioni ivi racchiuse, vagavan fuori del _Decreto_[149].

Antonio Augustino la diede alla luce, dandole il primo luogo fra le

altre Raccolte delle antiche decretali. In questo decimoterzo secolo

ne surse un'altra, di cui si nominano tre Autori, _Gilberto_, _Alano_

e _Giovanni Gallense_. Questi imitando _Bernardo_, raccolsero le

decretali di quelli Pontefici, che vissero dopo Bernardo; ma sopra i

due primi si distinse _Giovanni_, che ne fece più ampia Raccolta[150].

La terza la dobbiamo a Bernardo _Compostellano_ il quale da' Registri

d'Innocenzio III Pontefice il più dotto, e 'l maggior facitore di

decretali, le raccolse, fu chiamata _Romana_[151].

Tutte queste Collezioni essendosi fatte per privata autorità, allegate

nel Foro o altrove, non avevano vigor alcuno; onde era di mestieri

da' scrigni della Chiesa di Roma cavar gli esemplari perchè facessero

autorità. Per la qual cosa i Romani pregarono Innocenzio III perchè

di sua autorità comandasse una nuova Compilazione: Innocenzio loro

compiacque e diede la cura a _Pietro Beneventano_ suo Notajo, che la

facesse: questi nell'undecimo anno del suo Ponteficato intorno il 1210

la fece, e fu la prima raccolta del _jus Pontificio_, che si facesse

con pubblica autorità[152]. Passati cinque anni, coll'occasione del

Concilio tenuto in Laterano sotto il medesimo Pontefice, se ne fece

un'altra nel 1215, nella quale furono aggiunte tutte le decretali e

rescritti, che per lo spazio di que' cinque anni eransi emanati. Da

poi nell'anno 1227 _Tancredi_ Diacono di Bologna ne fece un'altra,

nella quale unì le Costituzioni d'Onorio III successor d'Innocenzio; ma

quantunque fosse stata terminata in quell'anno, nel quale morì Onorio

IX suo successore, che meditava oscurar la fama de' suoi predecessori

con una più ampia o nuova compilazione, la fece supprimere, nè mai

vide la luce del Mondo, se non negli ultimi tempi, quando Innocenzo

Cironio nell'anno 1645 la fece imprimere in Tolosa colle sue dottissime

chiose[153].

Gregorio IX adunque per maggiormente stabilire la Monarchia romana,

ordinò, che si compilasse un nuovo Codice, nel quale ad imitazione

dell'Imperadore Giustiniano, volle, che risecate le altre Costituzioni

dei Pontefici suoi predecessori, le quali non erano più confacenti

a' suoi tempi, s'inserissero in quello le sue e l'altre de' suoi

predecessori, che egli stimò più a proposito; ed oltre a ciò, perchè

non s'avesse occasione di ricorrere al _jus civile_, statuì da se molte

cose ancorchè non richiesto[154], affinchè con questo suo Codice si

regolassero i Tribunali ne' giudicii, e le Scuole nell'insegnar a'

giovani la giurisprudenza. Commise la compilazione di quest'opera a

_Raimondo di Pennaforte_ del Contado di Barcellona, Frate Domenicano,

gran Canonista, ed Inquisitore in Catalogna, e molto caro a Giacomo Re

d'Aragona, che lo trascelse per suo Confessore[155]. Gregorio tratto

dalla fama della sua dottrina e bontà de' costumi, lo fece venire in

Roma, e lo creò suo Cappellano e Penitenziero, dignità che a que' tempi

non si conferiva se non che ad uomini riguardevoli e letteratissimi.

Costui eseguendo la sua commessione la ridusse a compimento. Divise

l'opera in cinque libri, e seguitò l'istesso metodo appunto, che tenne

Triboniano nella compilazione del Codice di Giustiniano[156].

Papa Gregorio, vedendo terminata l'opera a seconda del suo genio,

tosto promulgò una Costituzione, che la propose all'istesso Codice,

per la quale, abolendo tutte le altre, comandò a tutti, che solamente

di questa compilazione si servissero così ne' giudicii, come nelle

scuole: proibendo ancora con molto rigore, che per l'avvenire niuno

abbia ardimento di farne altra, senza spezial autorità della Sede

Appostolica[157]. Comandò ancora, che per tutto il Mondo si divolgasse,

ed in tutte l'Accademie ed Università d'Europa si legesse[158],

infiammando allo studio di quella non meno i Professori, che gli

scolari.

Non vi fu parte d'Europa, che per la potenza e credito di Gregorio non

la ricevesse con ardore; e si mossero i Professori da tutte le parti,

non meno ad insegnarla nelle scuole, che a farvi copiose chiose. I

primi furono _Ruffino_, _Silvestro_ e _Riccardo_ inglese: _Rodovico_

cognominato di _pocopasso_, e Pietro _Corbolo_, ovvero _Boliato_

spagnuolo: _Bertrando_, _Damaso_ ed _Alano_ inglese: _Pietro_ Preposito

di Pavia, _Pietro Gallense_ di Volterra, _Bernardo Compostellano_,

_Vincenzo Castiglione_ di Milano, _Giovanni Teutonico_ e _Tancredi_.

Seguitarono appresso le costoro pedate _Guglielmo Naso_ e _Giacomo di

Albenga_ Vescovo di Faenza, _Vincenzo Goffredo_, _Filippo_, _Innocenzio

Ostiense_, _Pietro Sampso_, _Egidio_ bolognese, _Bonaguida_ d'Arezzo,

_Francesco_ da Vercelli, _Boatino_ di Mantua, e l'_Arcidiacono_.

Ma surse poi sopra gli altri _Bernardo Bottone_ da Parma, il quale

raccogliendo tutte le costoro Chiose, ne fece egli, intorno l'anno

1240, una più ampia, trasferendo a se la gloria di tutti[159].

Anche i _Monaci_ per secondare il genio de' Pontefici v'impiegarono i

loro talenti, e sopra queste _Decretali_ composero un'opera intitolata

_Suffragium Monachorum_; ma come mancante delle cose sustanziali,

e ripiena di molti errori e di cose vane e superflue, riuscì molto

inetta ed inutile. _Frate Giacomo_ Canonico di S. Giovanni in Monte

pure intorno a ciò volle affaticarsi: ma così egli, come tutti coloro,

che vi s'erano affaticati riuscirono inetti, e siccome per quelli, che

s'erano impiegati sopra il _Decreto_, ne nacque il proverbio _Magnus

Decretista, Magnus Asinista_, così ancora, secondo che ci testifica

Giacomo Gujacio[160], non vi furono Dottori più inetti di coloro, i

quali a questi tempi si posero a scrivere sopra questo nuovo _Diritto

Pontificio_.

Dopo questa compilazione di Gregorio non tralasciarono gli altri

Pontefici suoi successori (per ingrandire vie più la Monarchia

romana) di stabilire altre loro Costituzioni, sicchè nel fine di

questo istesso secolo decimoterzo non fosse stimata necessaria da

Bonifacio VIII una nuova altra compilazione. Se n'erano stabilite

alcune da Gregorio istesso, molte da Innocenzio IV, da Alessandro IV,

da Urbano IV, da Clemente IV, da' due Gregorio IX e X, da Niccolò III

e dall'istesso Bonifacio. Vi erano ancora molte Costituzioni fatte

nel Concilio di Lione nell'anno 1245 sotto Innocenzio IV. Ve n'erano

ancora delle stabilite nell'altro Concilio di Lione, tenuto nel 1274

sotto Gregorio X. Per tanto Bonifacio VIII, il quale sopra tutti gli

altri suoi predecessori ebbe idee molto grandi, e vaste del Ponteficato

romano, riputando per quella sua veramente _stravagante_ Costituzione

_unam Sanctam_, che in balia del Papa sia maneggiar ugualmente i due

coltelli, e la sovranità temporale essere dipendente dalla spirituale:

volle, che di tutte queste Costituzioni se ne formasse una nuova

raccolta, e fosse come di Giunta a quella fatta da Gregorio IX, e ne

diede l'incumbenza a tre Cardinali, a Guglielmo Mandagoto Arcivescovo

d'Ambrun, al Vescovo Berengario Fredello ed a Riccardo Malumbro da

Siena gran Dottore di que' tempi, e Vicecancelliere della chiesa di

Roma[161]. Costoro diedero compimento all'opera, e la divisero pure in

cinque libri, e quasi in altrettanti titoli, come fu divisa da Raimondo

di Pennaforte la sua. Bonifacio, compita che fu, la fece pubblicare

intorno l'anno 1299 e volle, che s'aggiungesse al volume delle

decretali di Gregorio, e si chiamasse perciò il _Sesto_ libro; e con

sua particolar Bolla ordinò, che da tutti s'osservasse, che in tutte

l'Università del Mondo si leggesse, e ne' Tribunali avesse la sua forza

e vigore, non altrimenti di quel, che Gregorio fece per la sua; ma in

Francia questa compilazione di Bonifacio non ebbe gran successo, non

solo per contener molte ordinazioni riguardanti l'ingrandimento della

sua potenza, e del maggior guadagno della sua Corte, ma ancora perchè

molte cose in quella avea stabilite in odio del Regno di Francia per le

controversie, ch'allora ardevano fra lui e il Re Filippo il Bello[162].

Non così gli avvenne negli altri Regni[163] dove fu con onor ricevuta,

nè le mancarono Canonisti, che vi facessero le loro Chiose, e fra

gli altri il famoso _Giovanni d'Andrea_ insigne Dottore del diritto

canonico di quei tempi[164].

Seguirono da poi nel seguente secolo decimoquarto l'altre Collezioni

chiamate le _Clementine_; ed anche l'_Estravaganti_, affinchè siccome

le compilazioni sinora fatte corrispondevano, cioè quella del _Decreto_

alle _Pandette_, e le _Decretali_ al _Codice_, così l'_Estravaganti_

corrispondessero alle _Novelle_; e perchè niente mancasse, negli ultimi

secoli, si venne anche a far compilare i libri delle _Istituzioni_; di

che ne' loro luoghi e tempi secondo l'opportunità, che ci sarà data,

ragioneremo.

Queste _Decretali_ presso di noi durante il Regno de' Svevi, in quelle

cose, che s'opponevano alle nostre _Costituzioni_, non ebbero gran

successo: e così Federico II come gli altri Re svevi suoi successori

fecero valere le loro Costituzioni, e quelle dei Re normanni suoi

predecessori, contrastando con vigore alle sorprese, che intendevano

fare i romani Pontefici sopra i loro diritti e supreme regalie,

facevano valere le leggi da essi stabilite sopra i matrimoni, sopra gli

acquisti de' stabili alle Chiese, mantenevano le loro regalie nelle

Sedi vacanti, nell'elezioni de' Prelati, e sopra tutto ciò, che ne'

precedenti libri si è potuto osservare.

Ma caduto questo Regno sotto la dominazione degli Angioini uomini ligi

de' Pontefici romani, e da' quali riconoscevano il Regno, prendendo

vigore la fazion Guelfa, ed abbassata affatto la Ghibellina, tantosto

si vide tutto mutato, ed introdotte nuove massime, e le _Decretali_ non

pur ricevute ed insegnate nelle scuole, ma anche ne' Tribunali: non già

per legge d'alcun Principe, ma per l'uso e consuetudine, che di quelle

s'avea in ciò, che non era espresso nel diritto civile, e massimamente

per l'edificazione de' processi nelle cause forensi, per la forma

e per l'ordine di procedere ne' giudicii, contenuto nel secondo

libro[165]; siccome ancora per le cause ecclesiastiche, e dove accadeva

disputarsi di cosa, che poteva portar peccato e pericolo della salute

dell'anima[166]. Ed i nostri Principi della casa d'Angiò, ancorchè

conoscessero essersi quel volume fatto compilare per gareggiare colle

leggi degli Imperadori, ed ingrandire la potenza de' Pontefici, e

che si metteva mano non pure alle cose ecclesiastiche ma anche alle

profane, con assumersi autorità di giudicare sopra tutte le cause ne'

dominii dei Principi cristiani, così fra gli Ecclesiastici come fra'

laici; nulladimanco parte per trascuraggine ed ignoranza, non sapendo

essi farne migliori, parte perchè molto loro premea aver la grazia e

buona corrispondenza de' Pontefici, non si curarono di farle valere ne'

loro dominii, e che non pure nelle pubbliche scuole s'insegnassero, ma

anche ne' loro Tribunali s'allegassero.

I nostri Professori perciò vi s'applicarono non meno di quello,

che faceano gli altri nelle altre città d'Italia; onde imbevuti

delle loro massime, ciò che non era a quelle conforme, era riputato

straniero ed ingiusto. Alcune Costituzioni di Federico e degli altri

Re normanni suoi predecessori, parvero perciò empie, e tra l'altre

quelle, che disponevano de' matrimoni, degli acquisti, della cura

delle robe delle Chiese vacanti e cose simili: si credette che ciò

non potesse appartenere alla potestà del Principe, e fosse un metter

la falce nell'altrui messe. Andrea d'Isernia disse chiaramente, che

tutto ciò erasi prima stabilito, perchè allora non era uscito fuori

il libro delle _Decretali_: _non erat compilatum_ (e' dice) _volumen

Decretalium_[167].

A tutto ciò providero ancora i romani Pontefici nell'investiture, che

diedero a' nostri Re, e Clemente IV in quella che diede al Re Carlo I

d'Angiò, volle che s'annullassero tutte le Costituzioni e tutti gli

Statuti, che riputava essere contra la libertà ecclesiastica[168],

togliendogli molte regalie e preminenze, che i Re normanni e svevi si

aveano mantenute; onde presso di noi nel Regno degli Angioini, non

solo i Pontefici romani non ebbero alcuno ostacolo a' loro disegni

di stabilire la Monarchia; ma trattando questo Reame come lor Feudo,

ed i Principi come veri Feudatarj e loro ligi, vi fecero progressi

maravigliosi, come si vedrà chiaro ne' seguenti libri di quest'Istoria.

§. II. _Elezione de' Vescovi, e provisione intorno a' beneficj._

Non bastava per fondar una Monarchia provvederla di sole leggi, ed

ornar la Corte di grandi Senatori, e di altri Ministri per renderla più

maestosa; ma bisognava ancora provvederla di denaro, per mantenerla con

pompa e fasto conveniente ad una Reggia universale del Cristianesimo,

senza il quale sarebbe tosto sparita. Le sole rendite dello Stato della

Chiesa di Roma non bastavano: si proccurò pertanto tirare da tutte le

province ogni cosa a Roma. Bisognava, che siccome gli altri Principi

per gratificare i loro fedeli, e per premiare coloro che per essi

militavano, concedevan Feudi, Dignità ed Ufficj: così era uopo averne

de' consimili per potergli dispensare a coloro che militavano per

la Corte, e trovar mezzi per istabilirgli, affinchè niente mancasse,

ed in tutto il Sacerdozio corrispondesse all'Imperio. S'istituirono

perciò molte dignità ed ufficj, i quali non appartengono punto alla

Gerarchia della Chiesa per ciò che concerne il suo potere spirituale;

ma indrizzati solamente per la temporalità e giurisdizione, e per

le cose del governo politico: ed in ciò la Corte di Roma ha superate

tutte l'altre Corti de' Principi. Per li _Feudi_, si sono istituiti

i _Beneficj_, e siccome per la materia _Feudale_ surse una nuova

giurisprudenza, che ha occupati tanti volumi, così per la materia

_Beneficiale_ ne surse un'altra, che ha occupati assai più volumi

presso i _Canonisti_, che non la Feudale presso i _Legisti_.

La maniera, che si praticò per fargli sorgere, fu non meno ingegnosa

che travagliosa: bisognò lungo tempo per istabilirgli, e s'ebbero da

sostenere grandi contese co' Principi, e co' Popoli, e Capitoli delle

province per tirargli tutti a Roma.

L'elezioni de' Vescovi, ancorchè in apparenza si lasciassero al Clero,

si è già veduto, che i Pontefici si servivano di varj mezzi per tirarle

tutte in Roma. Si proccurò ancora togliere nell'elezioni l'assenso a'

nostri Principi: Federico II, Corrado e Manfredi sostennero con vigore

i loro diritti, nè permisero sopra ciò novità alcuna; ma Clemente

IV, investendo Carlo I d'Angiò, fra i Capitoli, già rapportati,

che gli fece giurare, volle espressamente, che si rinunciasse a

quest'assenso, e nel capitolo 18 gli prescrisse, che così egli, come

i suoi successori, non s'intromettessero nell'elezioni, postulazioni e

provisioni de' Prelati, in maniera, che nè prima, ne dopo l'elezione si

ricercasse regio assenso; ma solamente lor rimanesse salvo il diritto,

che per ragione di _patronato_ avessero in alcune Chiese, per quanto i

canoni concedono a' _padroni_ di quelle[169].

Rimase solamente a' nostri Re la facoltà di poter impedire all'eletto,

che se gli dasse la possessione senza il lor _placito regio_; e questa

pure tentarono di contrastarla; ma non meno gli Aragonesi, che gli

Angioini stessi loro ligi, se la mantennero, leggendosi, che Carlo II

essendo stato eletto Manfredi Gifonio Canonico di Melito per Vescovo

di questa istessa città, perchè era al Re sospetto, gl'impedì il

possesso di quella Chiesa, non concedendogli il _regio exequatur_,

come si legge nella carta del Re data in Napoli nell'anno 1299,

rapportata dall'Ughello nella sua Italia Sacra[170]. E tutti gli altri

Re Angioini, come Carlo III Ladislao, insino alla Regina Giovanna II

quando gli eletti non eran loro sospetti, davano alle Bolle papali di

loro provisione l'_exequatur_; di che presso il Chioccarelli[171] se ne

leggono più esempj.

Tolse ancora Clemente a' nostri Re la _Regalia_, la quale (non meno

che i Re di Francia) tenevano nelle Sedi vacanti del nostro Regno,

con porvi i Regj Baglivi, o altre persone da essi destinate per

l'amministrazione dell'entrate, per conservarle al successore, secondo

il prescritto de' canoni; e Federico II, com'è chiaro dalle nostre

Costituzioni del Regno[172], ve la mantenne. Siccome altresì fece

Corrado suo successore, il quale, secondo che narra Matteo Paris,

essendo stato dal Pontefice, fra l'altre cose, imputato, che avesse

occupato i beni delle Chiese vacanti; rispose all'accusa, ch'egli non

faceva usurpazione alcuna, ma valevasi di quella istessa ragione, che

i suoi Predecessori s'erano valsi nelle Sedi vacanti, con dar la cura

de' beni di quelle a' suoi proccuratori idonei, e fargli da quelli

amministrare; e che egli era contento di valersi di quell'istessa

ragione, che i Re di Francia, e d'Inghilterra valevansi nelle Chiese

vacanti de Regni loro[173].

Ma Clemente IV ne' suddetti Capitoli investendo Carlo I ciò non

piacendogli, volle nel capitolo 22 obbligare quel Re, e suoi successori

a rinunziare a qualunque _Regalia_, stabilendo, che nelle Sedi vacanti

non potesse pretendere, nè avere, nè regalie, nè frutti; rimanendo

intanto, finchè non fossero proviste, la custodia delle Chiese presso

le persone ecclesiastiche, le quali secondo il prescritto de' Canoni

dovranno amministrare le rendite di quelle, e conservarle a' futuri

successori[174]. Questo fu un gran passo, che avanzarono i Pontefici

romani, togliendo a' nostri Principi le regalie nelle Chiese vacanti;

poichè, se bene in questi principii si mostrasse di far rimanere

la cura delle medesime alle persone ecclesiastiche, e di regolare

l'amministrazione delle loro entrate secondo i Canoni; nulladimanco in

processo di tempo, vi destinarono essi i Collettori e Nunzii, i quali

mettendo mano sopra i beni di quelle, non più a' futuri successori, ma

a Roma si serbavano i frutti; onde fu stabilito presso di noi un nuovo

fondo, e cominciò a sentirsi il nome di _Nunzio Appostolico_, il che

non ebbe perfezione se non nel seguente secolo decimoquarto nel Regno

di Roberto per le cagioni, che saranno da noi rapportate ne' libri

seguenti di quest'Istoria, quando ritornerà occasione di favellare

dell'introduzione del _Collettore Appostolico_ nel Regno e de' suoi

maravigliosi progressi in fornir Roma di danari per gli spogli delle

nostre Chiese, e per altri emolumenti, che ivi si tirarono.

Si fecero ancora a questi tempi altre sorprese per tirar ogni cosa

in Roma; poichè quando prima, secondo i concordati dal Re Guglielmo I

colla Sede Apostolica, non erano accordate le appellazioni del Regno

di Sicilia[175]; ora Clemente nel 18 articolo dell'investitura data a

Carlo, espressamente convenne, che le cause ecclesiastiche dovessero

trattarsi innanzi agli Ordinarii, e per appellazione dalla Sede

Appostolica; ed essendosi proccurato in questi tempi, come vedremo più

innanzi, stendere la conoscenza, ed il Foro episcopale in immenso, e

tanto che non vi era litigio, dov'essi non pretendessero metter mano,

furono tirate tutte le cause in Roma: ciò che apportò a quella Corte

grandi emolumenti e danari.

Ma quello, che portò maggior utile e guadagno alla Corte di Roma,

siccome non minor povertà al Regno, fu la provisione de' beneficii,

ed i varii mezzi e modi inventati e stabiliti da poi per le loro

_Decretali_, ed _Estravaganti_ e molto più _per le Regole della

Cancelleria_, per le quali quasi tutto il denaro delle nostre chiese e

monasterii va a colare in Roma.

Il nome di _Beneficio_ fu ne primi secoli della Chiesa inaudito, nè

per tutto il tempo, che durò la quadripartita divisione de' beni di

quella, s'intese mai; ma quella poi posta in disuso ed annullata,

si videro varie mutazioni. Siccome la parte assignata a' poveri si

diede a' Vescovi col peso d'alimentargli, così la porzione assegnata

a' Cherici cessò, ed in sua vece furono assegnati agli ecclesiastici

ufficii certi, con destinar loro determinate rendite, delle quali si

servissero i Ministri delle Chiese, come di roba propria; e questo

dritto di raccogliere le mentovate rendite congiunto col ministerio

spirituale, fu generalmente appellato _Beneficio_, e credesi che

tal nome, ed assegnato di rendite a ciascun ministero cominciasse

nel nono secolo circa l'anno 813 come si raccoglie dal _Maguntino_,

celebrato in quell'anno, dove la prima volta si fa menzione del

Beneficio ecclesiastico[176]. In cotal guisa, siccome coloro, che

militavano per l'Imperio, erano premiati con Feudi, che pure si dissero

_Beneficj_, così i Ministri militanti per la Chiesa era di dovere, che

si premiassero con tal sorte di _Beneficj_, cioè con queste rendite,

e dignità ecclesiastiche, le quali erano chiamate Beneficj; affinchè

con tal premio ciascuno si rendesse più animoso e forte, e adempisse al

proprio dovere ed ufficio.

Ma questi beneficj non essendo, che un dritto annesso e dipendente dal

ministerio di godere le rendite ecclesiastiche in vigore d'una canonica

istituzione, bisognava, che chi il conferiva, avesse ragione e potestà

di conferirlo, e che la persona, a chi si conferiva, fosse parimente

ecclesiastica, per cagion del ministerio, a cui con titolo perpetuo

era unito. Nelle diocesi la facoltà di conferire era de' Vescovi, i

quali o liberamente gli conferivano, ovvero di necessità; ed era quando

il beneficio non poteva conferirsi se non a colui, che il _Padrone_

presentava in vigor del _patronato_, che v'avea: diritto, che erasi

acquistato, o per aver fondata la Chiesa, o arricchitala di beni, sopra

i quali avea istituito il beneficio.

I Pontefici romani trovaron mezzi non solo di tirar in Roma le

collazioni, e privarne i Vescovi, ed i padroni delle presentazioni,

ma d'inventare nuove regole, perchè ogni cosa servisse a congregar

tesori. Prescrissero certi termini, così agli uni, come agli altri, di

valersi di loro ragione, li quali elassi, la collazione si devolve a

Roma. Parimente se nominavano persone indegne ed incapaci, ed a' quali

ostassero canonici impedimenti, a' quali essi soli si riserbarono la

potestà di poter dispensare, togliendola ad ogni altro. Se fra gli

presentati, o eletti accadeva litigio, la causa era tirata in Roma,

e spesso il beneficio si conferiva nè all'uno, nè all'altro, ma ad

un terzo. S'introdusse, che il Papa potesse concorrere, e prevenire

ciascun collatore de' Beneficj. S'inventò la _Riservazione_, ch'è un

decreto, per cui il Papa innanzi che un Beneficio vachi, si dichiara,

che quando vacherà, nessuno lo possa conferire. Che li vacanti in

Curia, la provisione sia del Papa; siccome tutti li vacanti per

privazione, ovvero per traslazione ad un altro Beneficio, ed ancora

tutti quelli, the fossero rinunziati in Curia, e tutti li Beneficj dei

Cardinali, Ufficiali della Corte, Legati, Nunzj, ed altri Rettori e

Tesorieri nelle terre dello Stato romano, e parimente li beneficj di

quelli, che vanno alla Corte per negozj, se nell'andare, o nel tornare

morissero circa 40 miglia vicini alla Corte, ed ancora tutti quelli,

che vacassero, a cagione che li possessori loro avessero avuto un altro

beneficio.

Furono ancora introdotte le _Rassegnazioni_, comandandosi sotto

spezioso pretesto di levare la pluralità de' Beneficj, che chi ne avea

più gli rassegnasse; e per l'avvenire, chi avendo un beneficio curato

ne ricevesse un altro, dovesse parimente rassegnar il primo, e li

rassegnati fossero riservati alla disposizione del Papa.

S'introdussero in questo secolo le _Commende_ dei beneficj, le quali

secondo la loro istituzione antica, non duravan, che per poco tempo:

perchè vacando un beneficio, che dall'Ordinario per qualche rispetto

non si potesse immediatamente provvedere, la cura di quello era

raccomandata dal Superiore a qualche soggetto degno, sin tanto che

la provisione si facesse, il quale però non aveva facoltà di valersi

dell'entrate, ma di governarle, e riserbarle al futuro successore; ma

poi, ancorchè i Pontefici proibissero a' Vescovi il _Commendare_ più

che sei mesi, essi passarono a dare le Commende a vita. E le _Commende_

delle nostre Badie rendute ricchissime, che stabilirono nel nostro

Reame, han tirato in Roma più tesori, che quelle di tutte le altre

parti d'Italia.

Papa Giovanni XXII che si distinse sopra tutti gli altri per

l'esquisita diligenza, che avea in cavar danari d'ogni cosa, onde

in 20 anni di Pontificato ragunò incredibili tesori, e con tutta

la profusione usata in vita, pure lasciò alla morte sua 25 milioni:

introdusse da poi l'_Annate_, ordinando, che per tre anni ogniuno,

che otteneva beneficio di maggior rendita, che 24 ducati, dovesse

nell'espedizione delle Bolle pagare l'entrata d'un anno: il qual

pagamento però finiti li tre anni fu continuato così da lui, come da'

suoi successori.

Furono anche introdotte le _Pensioni_ sopra i beneficj, le quali sono

riuscite più utili che i beneficj stessi. S'introdussero anche le

_Coadiutorie_, i _Regressi_, le _Grazie espettative_, gli _Spogli_

e tanti altri modi per tirar denaro in Roma[177]. Ma sopra tutto li

tanti _divieti_, per potervi appoggiar poi le tante _dispense_, così

per la pluralità de' beneficj in una persona, come per li gradi di

matrimonj, per le irregolarità, per l'illegittimità di natali, e per

tante altre infinite ed innumerabili cagioni; onde non concedendosi

quelle senza denari, vennesi per tante, e sì diverse scaturigini ad

essere ben provveduta di tesori la Reggia universale del Cristianesimo:

con impoverirsi all'incontro le nostre Chiese, e togliersi ai nostri

Vescovi la provisione di quasi tutti i beneficj del Regno, li quali

erano in Roma provveduti nella maggior parte a' forestieri, esclusi i

nazionali, contro il prescritto de' Canoni.

Quando nella general Dieta tenuta in Vormazia, alle querele de'

Principi e de Vescovi si trattò di togliere questi abusi, narra il

Cardinal Pallavicino[178], che i Legato del Papa Alessandro altamente

si protestava, che ciò sarebbe uno sconvolgere tutto il Mondo: e

facendo la Chiesa un _Corpo politico_, diceva che il volerlo ridurre

all'antica disciplina, era l'istesso, che far tornare un giovane al

vitto, che usò bambino; e che siccome le complessioni si mutano ne'

corpi umani, così parimente avviene ne' Corpi politici. E quando

nel Concilio di Trento s'ebbe a trattare di quest'istessa materia,

per darvi almeno riforma, fu la cosa più sensibile e spiacente, che

mai potesse proporsi. Si opposero con vigore i Prelati del Papa, e

difendevano gli abusi per quest'istesso, che sarebbe dissolvere questo

_Corpo politico_, e questa gran _Monarchia_; e l'istesso Cardinal

Pallavicino[179] alla svelata dice, ch'essendo il Papa il _Supremo

Principe_, che ha tanti _gran Senatori_ venerati con regali onoranze,

in una _Reggia_ universale del Cristianesimo, non deve sembrar cosa

strana, se per conservar lo splendore d'una _Reggia_ ecclesiastica

abbia tirato a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni, e tanti

altri emolumenti per le resignazioni, regressi, annate, pensioni,

spogli e tanti altri modi introdotti per tirar danaro in Roma; poichè

(e' dice) siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti

per le grazie e per le dispensazioni, ch'egli concede secondo le tasse

del suo Governo, così non debba biasimarsi il Papa _Principe Supremo_ e

_Monarca_, per ciò che concede e dispensa nel Cristianesimo; e siccome

i Principi qualora talun de' suoi Fedeli s'è segnalato in qualche

azione militare o politica, gli concede Feudi o altra mercede; così il

Papa _Principe Supremo_ dispensa quanti beneficj egli vuole a chi s'è

segnalato in qualche azione o d'aver maneggiato bene un affare, compita

bene una Legazione o Nunziatura o fatti altri importanti servizi alla

Santa Sede; ed affinchè non fossero distratti dai loro impieghi, e

si togliesse l'incompatibilità d'aver molti di questi beneficj, e non

adempire a' ministeri, a cui sono annessi, s'introdusse, che in vece

dell'ufficio, bastasse la semplice recitazione del breviario e dell'ore

canoniche.

Per mantener questa _Reggia_, dice ancor questo Cardinale[180], che

bisognava aprire più fonti per cavar denari ed onori, onde i Ministri

si mantengano con decoro e pompa conveniente a' Re; e che perciò

non debbasi molto badare all'unione di più beneficj in una persona,

senza obbligargli alla residenza. Questi sono i mezzi in verità (e'

dice) per conservar con splendore l'Ordine clericale, ed una _Reggia_

ecclesiastica; un de' più efficaci è la copia di que beneficj, i

quali non obbligano a residenza: dovea provvedersi con ciò ed una

Corte e ad una _Reggia_ universale. Ed altrove[181] valendosi del

medesimo paragone del Principe, apertamente dice, che siccome l'erario

del Principe bisogna star sempre pieno per ben governarsi lo Stato,

così, tener l'erario vuoto il Papa, _Principe supremo_, è l'istesso,

che _allentar la disciplina_. Quindi conchiude, che il riformar la

_Datarìa_, proibire a' Giudici ecclesiastici impor pene pecuniarie,

ed il levar le spese nelle _dispensazioni_, era un _allentar la

disciplina_; poichè _la pecunia_ (sono sue parole) _è ogni cosa

virtualmente; così la pena pecuniaria è dall'umana imperfezione la più

prezzata di quante ne dà il Foro puramente ecclesiastico: il quale non

potendo, come il secolare, porre alla dissoluzione il freno di ferro,

convien che gliel ponga d'argento_.

§. III. _Della conoscenza nelle Cause._

Tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare

la giurisdizione del Foro episcopale, e stendere la conoscenza de'

Giudici ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause, sicchè poco

rimanesse a' Magistrati secolari d'impacciarsene. Federico II in alcuni

enormi e gravi delitti de' Cherici, perchè non rimanessero impuniti,

prendeva egli sovente a fargli castigare: ma Clemente nelle condizioni

dell'investitura data a Carlo, volle nel 20 articolo che si stabilisse,

che in tutte le cause così civili, come criminali non si potessero

convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente

di cause feudali. E le sorprese, che a questi tempi si fecero, non

pure presso di noi, durante il Regno degli Angioini, ma anche nel

Regno stesso di Francia, furono maravigliose. I nostri Re della Casa

di Angiò riconoscendo da' romani Pontefici il Regno; e vedendo che in

Francia anche quei Re lo sofferivano, non aveano cuore di resistere

e di opporsi. Sottratto l'Ordine ecclesiastico totalmente dalla

giurisdizione secolare, ed arricchito di molti privilegi ed immunità,

si pensò stendere in prima l'esenzione a più persone che non erano di

quell'Ordine.

I. Essi mettevano al numero de' Cherici tutti quelli che avevano avuta

tonsura, ancorchè fossero casati, ed attendessero ad altre occupazioni,

che ecclesiastiche; e narra Carlo _Loyseau_[182], che in Francia la

cosa s'era ridotta in tale estremità, che quasi tutti gli uomini

erano di loro giurisdizione, perchè ciascuno prendeva tonsura per

esenzionarsi dalla giustizia del Re o del suo Signore, più tosto che

per servire alla Chiesa. In Francia però quest'abuso fu nell'anno 1274

corretto a riguardo dell'esenzioni delle tasse o gabelle dal Re Filippo

l'_Ardito_, il quale volle che i Cherici casati fossero sottoposti

alle tasse, come li puri laici, e l'immunità loro rimanesse solo a

riguardo del Foro, la quale pure fu poi lor tolta dall'Ordinanza di

Rossiglione, la quale questa immunità la conservò solamente ai Cherici

costituiti negli Ordini Sacri, e poi il Parlamento la conservò anche

a' Beneficiati. Ma nel nostro Regno l'abuso non fu tolto all'intutto, e

rimase sol corretto a riguardo dell'esenzioni delle collette o gabelle,

rimanendo loro l'immunità a riguardo del Foro, perchè facevano i Re

della Casa d'Angiò valere nel Regno la Costituzione di Bonifacio VIII,

per la quale era stato conceduto a' _Cherici conjugati_ privilegio

d'immunità; onde il Re Roberto nel 1322 ordinò a' suoi Ufficiali del

Regno che osservassero detto privilegio, e che non procedessero,

così nelle loro cause civili, come criminali, purchè però abbiano

contratto matrimonio con una, e vergine, portino la tonsura, e le vesti

chericali, e non si meschino in mercatanzie e negoziazioni; ed ancora

se non abbiano assunto la tonsure, ed abito del Chericato dopo commesso

il delitto per evitar la pena[183]. La qual Ordinanza fu rinnovata

poi dalla Regina Giovanna I nell'anno 1347[184]; e confermata dal Re

Ferdinando I d'Aragona per sua Prammatica[185] stabilita nell'anno

1469.

Parimente nel nostro Regno a' _Frati terziarj_ di S. Francesco che sono

mantellati e cordonati, ed abitano in luoghi claustrali; siccome alle

_Bizoche_, che vivono con voto verginale o celibe viduale, pure loro

si diede l'esenzione dal Foro secolare. E nel Regno degli Angioini la

cosa si ridusse a tal estremità, che fino le _Concubine_ de' Cherici

godevano esenzione; e quel che fa più maraviglia, ne furon persuasi gli

stessi nostri Principi, leggendosi, che i Cherici della città e diocesi

di Marsico si querelavan col Re Roberto, perchè il Giustiziero della

provincia di Principato _citra_ procedeva contro le loro concubine;

imperocchè avendo il Re Carlo II padre di Roberto per suoi Capitolari

ordinato, che le concubine scomunicate, le quali passato l'anno

persistevano pure nella scomunica, fossero multate in certa quantità di

denari, il Giustiziero, anche dalle concubine de' Cherici voleva esiger

la multa; onde il Re Roberto nell'anno 1317 ordinò al medesimo, che non

procedesse contro di loro in virtù del detto Capitolo di suo padre, nè

tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il

castigo di quelle alli Prelati delle Chiese[186].

S'introdussero ancora nel Regno i _Diaconi selvaggi_ che pure

pretendevano esenzione; e bisognò per correggere in parte quest'altro

abuso, che il suddetto Re Ferdinando I, nel 1479, pubblicasse

prammatica[187] colla quale fu stabilito, che qualora non sono ascritti

al servizio d'alcuna Chiesa, ma si mescolano ne' negozi secolari, e

di Diaconi e di Cherici non abbiano che il puro nome, s'abbiano da

riputare come veri laici, in modo che siano soggetti al Foro secolare,

ed avanti giudici secolari, così nelle cause civili, come criminali,

debbano essere convenuti, e debbano soffrire tutti i pagamenti fiscali,

gabelle, collette, e tutti gli altri pesi, che sostengono i laici.

Fu da poi praticato, che non godessero il privilegio del _can. si

quis suadente_, nè il privilegio del Foro nelle cause civili, ma solo

nelle criminali, e nelle civili in quanto al costringimento del corpo,

rendendogli immuni da' pesi personali, non però di gabelle, collette,

ed altri pagamenti fiscali e pesi reali. Intorno a che dal nostro

Collaterale per varie consulte, e dal Tribunale della regia Camera per

molti suoi Arresti fu meglio regolato tutto quest'affare, e rimediato

in parte agli abusi; di che è da vedersi il Chioccarelli[188].

Ancora fra noi fu uno de' punti controvertiti se i laici _famigliari

de' Vescovi_ dovessero convenirsi così nelle cause civili, come

criminali avanti il Vescovo, o pure avanti Giudici secolari[189];

pretendendo gli Ecclesiastici tirargli al loro Foro episcopale.

Parimente stendevano la esenzione conceduta alle loro persone,

anche sopra i mobili de' Cherici, in conseguenza di quella massima

mal intesa, _mobilia sequuntur personam_, di maniera che tutti li

mobili delle genti di Chiesa casate o non casate, non potevano essere

eseguiti, nè ad altri aggiudicati dal Giudice laico.

II. Essi sostennero, che ogni causa dove occorresse mala fede, e per

conseguenza peccato, fosse della loro giurisdizione, come quella nella

quale occorre di doversi trattare del soggetto dell'anima, di cui essi

sono i Moderatori; e così essi intendevano il passo del Vangelo, _si

peccaverit frater tuus, dic Ecclesiae_, particolarmente quando le Parti

se ne querelavano; la qual querela perciò essi chiamavano _denuncia

Evangelica_, siccome è ampiamente trattato nelle _Decretali_[190], dove

il Papa vuol prendere a giudicare delle differenze tra i Re di Francia

e d'Inghilterra toccante la devoluzione pretesa dal Re di Francia de'

Feudi e Signorie, che il Re d'Inghilterra teneva di quella Corona, a

cagion della costui fellonia; per la qual cosa essi si pretendevano

Giudici competenti quasi in ogni azione eziandio personale, anche tra

laici, dicendo, che rare volte ella era esente dalla _mala fede_, e per

conseguenza dal _peccato_, o dell'una, o dell'altra parte: e quando si

trattava dell'esecuzione de' contratti, essi non facevano difficoltà di

tirar alla loro conoscenza la lite, a cagion del giuramento, che per

lo stile comune de' Notai vi è inserito[191], confondendo malamente

la _censura_ de' costumi colla _giurisdizione_, e la _correzion

penitenziale_ colla _giustizia contenziosa_, senza aver riguardo

al fatto di Natan con Davide rapportato anche da Graziano nel suo

_Decreto_[192].

III. Per somigliante ragione essi sostenevano, che la conoscenza de'

testamenti loro appartenesse, come materia di coscienza, dicendo,

ch'erano li naturali esecutori di quelli; anzi ch'essendo il corpo

del defunto testatore lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa

ancora erasi fatta padrona de' suoi mobili per quietare la coscienza,

ed eseguire il suo testamento. E Carlo _Loyseau_[193] ci testifica,

che in Inghilterra erasi introdotto perciò costume, che quando

taluno moriva senza testamento, il Vescovo o persona da lui destinata

s'impadroniva de' mobili di quello. E che in Francia anticamente gli

Ecclesiastici non volevano seppellire i morti, se non si metteva

tra le loro mani il testamento, o in mancanza del testamento, non

s'otteneva licenza speziale del Vescovo; tanto che nell'anno 1407

bisognò che il Parlamento rimediasse a tanto abuso, con far decreto

contro il Vescovo di Amiens, e li Curati d'Abbeville, che coloro, che

morivano intestati, fossero senza contraddizione, e senza comandamento

particolare del Vescovo seppelliti. Ed erasi parimente in Francia

introdotto costume, che gli afflitti eredi per salvare l'onore del

defunto, morto senza testare, dimandavano permissione al Vescovo di

poter per lui testare _ad pias causas_; e vi erano degli Ecclesiastici,

li quali costringevano gli eredi dell'intestato di convenire a prender

Arbitri, per determinare la somma, che il defunto avesse dovuto legare

alla Chiesa.

Da queste intraprese degli Ecclesiastici nacque nel nostro Regno la

pretensione di alcuni Vescovi, d'arrogarsi la facoltà di far essi i

testamenti _ad pias causas_ per li laici, che muojono ab intestato,

siccome per antica usanza lo pretesero i Vescovi di Nocera de' Pagani,

d'Alife, d'Oppido, di S. Marco ed altri Prelati nelle loro diocesi, i

quali sovente applicavano i beni del defunto a se stessi. Ed in alcune

parti del Regno i Prelati pretesero indistintamente d'applicarsi a lor

beneficio la quarta parte de mobili del defunto morto senza testare. E

si penò molto presso di noi per estirpar questi abusi, e non se negli

ultimi tempi, alle reiterate consulte della regia Camera, e voti del

Collaterale, vi si diede rimedio, con ispedirsi più lettere ortatoriali

a' Vescovi, affinchè non presumessero d'arrogarsi tal potestà, e

sovente contro gl'inobbedienti si è proceduto al sequestro delle loro

entrate, ed a carcerazioni de' congiunti; non perdonandosi nemmeno al

Vescovo di Nocera, con tutto che per se allegasse _l'immemoriale_, come

un abuso condannabile, e più tosto corrutela, che lodevole usanza[194].

Da ciò è nato ancora, che siavi presso di noi rimaso costume, siccome

anche dura in Francia che li Curati, o i Vicari siano capaci come i

Notai di ricevere li testamenti, e quando dispongano _ad pias causas_,

ancorchè fatti senza solennità, dar loro vigore ed osservanza.

IV. Per cagion della _connessità_, se tra più compratori, coeredi, o

condebitori, uno ne fosse Cherico, essi dicevano, che il privilegiato,

come più degno, deve tirare avanti il suo Giudice tutte le altre parti.

Parimente li Canonisti dicevano, che il laico poteva prorogare la

giurisdizione ecclesiastica, e non il Cherico la secolare: e dicevano

ancora, che apparteneva al Giudice ecclesiastico supplire il difetto,

o negligenza del Giudice laico, e non al contrario; e quando se gli

dimandava la ragione, essi dicevano, che ciò era, perchè anticamente

gli Ecclesiastici erano giudici de' laici così ben che de' Cherici,

e che non v'era perciò inconveniente, che le cose tornassero nella

loro prima natura, come dice il Cardinal Ostiense[195]. E pure

da' precedenti libri di quest'Istoria si è chiaramente veduto, che

la giustizia ecclesiastica in ciò che ella è contenziosa, è stata

conceduta dalli Principi, e dismembrata dalla giustizia temporale ed

ordinaria, e fu chiamata perciò _privilegio Chericale_; e li Canonisti

la chiamano pure _privilegium Fori_, per denotare ch'è contro il

diritto comune.

V. Essi sostenevano, che tutte le cause difficili, spezialmente in

punto di ragione, loro appartenessero, e principalmente quando vi era

diversità d'opinioni tra' Giureconsulti o Giudici: allegavano perciò

quel passo del _Deuteronomio_[196]: _Si difficile, et ambiguum apud te

judicium esse prospexeris, et judicium intra Portas videris variari,

venies ad Sacerdotes Levitici generis, et ad Judicem, qui fuerit illo

tempore, qui judicabunt tibi veritatem, et facies quaecumque dixerint

qui praesunt in loco, quem elegerit Dominus_. Quando è a tutti palese

la gran differenza tra le leggi romane, e la politia del vecchio e

nuovo Testamento. E da questo principio avvenne, che si veggano in più

luoghi delle _Decretali_ cause difficili decise da' Pontefici, che non

erano in conto alcuno della giustizia ecclesiastica, come fra l'altre

la famosa decretale _Raynutius_[197].

VI. Dicevano, che apparteneva ad essi il supplire al difetto,

negligenza, o suspizione del Giudice laico[198]; e sotto questo

pretesto, se un gran processo durava lungo tempo nel Tribunale

secolare, lo tiravano a loro. Quindi s'arrogavano la facoltà di

conoscere delle suspizioni de' Giudici laici, e quest'abuso non pure in

Francia, come testifica _Loyseau_[199], ma anche ne' Regni di Spagna

erasi introdotto[200], e presso di noi nel Regno degli _Angioini_

avea preso anche piede; e fu tanta la soggezione a' Pontefici romani,

ovvero la stupidezza de' nostri Principi _Angioini_, che non senza gran

maraviglia, tra i Riti della nostra Gran Corte della Vicaria[201], si

legge una prammatica della Regina Giovanna II colla quale ordina, che

(toltane la città di Napoli, dove vuole che le suspizioni si conoscano

dal G. Protonotario) in tutte le altre città e luoghi del Regno, le

suspizioni s'abbiano ad allegare avanti il Vescovo diocesano, e suo

Vicario. E con tutto che nel regno degli _Aragonesi_ non si fosse fatta

osservare, nulladimanco non mancavano i Vescovi, quando lor veniva

fatto, di prenderne la conoscenza.

Ma succeduti gli _Spagnuoli_, usarono costoro rimedj più forti per

togliere quest'abuso, perchè avendo nel 1551 l'Arcivescovo d'Acerenza

tentato d'intromettersi a conoscere della suspizione allegata innanzi

a lui dal Capitano di Pietrapertosa contro i suoi Sindicatori, D.

Pietro di Toledo, ad istanza di quella Università, con voto del

regio Collateral Consiglio, scrisse una grave lettera ortatoriale

all'Arcivescovo, insinuandogli, che dovesse astenersi di conoscere di

quella sospizione, spettando tal conoscenza alla giurisdizione del Re,

non essendo stata la pretesa prammatica osservata, e che facendone

il contrario avrebbe proceduto contro di lui, come di chi cerca

usurparsi la giurisdizione regia[202]: la qual lettera, narra Prospero

Caravita[203], averla egli fatta imprimere fra le altre prammatiche di

questo Regno, che oggi giorno si legge in quel volume. E nel governo

di D. Parafan di Riviera, essendo stato questo Vicerè avvisato che

i Vescovi e i loro Vicarj nelle province di Principato citra e di

Basilicata, s'abusavano d'intromettersi a conoscere delle cause di

sospizione degli Ufficiali, dirizzò nel 1566 un premuroso ordine al

Governadore di quelle province, comandandogli, che in suo nome facesse

emanar bando sotto gravi pene in tutte le città, terre e luoghi di

quelle province, che nelle cause di sospizioni le parti litiganti non

debbano più aver ricorso a' diocesani, ma che lo dovessero avere nella

regia Audienza, dove loro sarà ministrato complimento di giustizia:

il quale ordine fu pure fatto imprimere tra le nostre prammatiche[204]

affinchè tra noi si togliesse affatto quest'abuso.

VII. Sotto colore, che negli antichi Canoni trovavano, che il Vescovo

era protettore delle persone miserabili, come delle vedove, pupilli,

stranieri e poveri, volevano conoscere di tutte le loro cause[205];

ancorchè vi sia gran differenza tra proteggere i miserabili, e

proccurar per essi la giustizia, che d'esser Giudice delle loro cause.

VIII. Inventarono un altro genere di giudicio, chiamato di _Foro

misto_, volendo, che contro il secolare possa procedere così il

Vescovo, come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione, come sono

i delitti di bigamia, d'usura, di sagrilegio, d'adulterio, d'incesto,

di concubinato, di bestemmia, di sortilegio e di spergiuro, siccome

ancora le cause di decime e di legati pii. Nel che essi v'aveano questo

vantaggio, perchè colla esquisita lor sollecitudine, sempre prevenendo,

non lasciavano mai luogo al Magistrato secolare, e se l'appropriavan

tutti, come reputati anche da essi, delitti ecclesiastici. E nel

nostro Reame non si finiron d'estirpare affatto questi abusi, se non

nel Regno degli _Spagnuoli_, i quali non ammisero prevenzione alcuna,

e la cognizione de' suddetti delitti contro i laici fu attribuita

interamente a' Giudici regi[206]; non dovendosi riputar in modo alcuno

ecclesiastici perchè veramente li delitti ecclesiastici, o sono quelli

che concernono la politia ecclesiastica, come dice Giustiniano nella

_Nov._ 83 ovvero li minori delitti, di cui la Giustizia ordinaria

ne trascura la ricerca, e di cui perciò la primitiva Chiesa ne

intraprendeva la _censura_ o correzione, per conservare una particolar

purità di costumi tra' Cristiani; ma questa correzione ei faceva

sommariamente, e senza giudizio contenzioso; come si è narrato nel

primo e secondo libro di questa Istoria.

IX. Si appropriarono tutte le cause matrimoniali, dicendo, che essendo

stato il contratto di matrimonio da Cristo S. N. elevato a Sacramento,

la cognizione di tutte le cause a quello appartenenti deve essere

de' Giudici ecclesiastici. Ma s'è veduto ne' precedenti secoli, che

i Principi cattolici presero essi la cura dei matrimonj, essendo cosa

chiarissima, che le leggi de' matrimonj, i divieti e le dispense de'

gradi, tutte furono stabilite dagl'Imperadori; e fin tanto che le leggi

romane ebbero vigore, i giudicj a quelli appartenenti erano innanzi

a' Magistrati secolari agitati: il che la sola lettura de' Codici di

Teodosio e di Giustiniano e delle Novelle lo dimostra evidentemente. E

nelle formole di Cassiodoro[207], come altrove fu da noi rapportato,

restano memorie de' termini usati da' Re ostrogoti nelle dispense

de' gradi proibiti, che allora erano reputate appartenere al governo

civile, e non cosa di religione; ed a chi ha cognizione dell'istoria, è

cosa notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di

tal natura, parte per commessione e parte per negligenza de' Principi

e de' Magistrati. Ma di ciò ora, per la determinazione del Concilio di

Trento[208], non lece più dubitarne.

Finalmente i Dottori romani[209] arrivarono insino ad insegnare, che i

delinquenti ne' territorj d'altri Principi, non si debbano rimettere,

ma mandarsi a dirittura in Roma per esser puniti, perchè il Papa

essendo il Signore della città di Roma, ch'è la comune Patria di tutti,

avendo l'Imperador Antonino per sua legge[210] statuito, che tutti

coloro, che nascono nell'Orbe romano, s'intendano fatti cittadini

romani, meritamente come suoi sudditi può prendergli a giudicare e

punirgli[211].

Nè finirono qui le loro intraprese, perchè vi sono altri innumerabili

casi, ne' quali eran costretti i laici piatire avanti Giudici

ecclesiastici, de' quali non comporta il mio istituto farne qui un

più lungo catalogo. Essi furon nientedimeno compresi da Ostiense[212]

in sette versi, che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso

in veggendo a quale sterminata ampiezza avessero gli Ecclesiastici a

questi tempi stesa la loro conoscenza; donde conoscerà ancora, che non

vi è fine all'usurpazione, da poi che una volta li limiti della ragione

sono superati ed oltrepassati.

Tutte queste intraprese della Giustizia ecclesiastica, non meno

presso di noi, durante il Regno degli _Angioini_, che in Francia

durarono lungamente, ma da poi i Franzesi valendosi di rimedi forti

ed efficaci, ruppero le catene; e per l'Ordinanza del 1539 furono

molto ben risecate, la quale rimise la loro giustizia al giusto punto

della ragione, lasciando solamente alla Chiesa la conoscenza de'

Sacramenti tra tutte le persone, e delle sole cause personali degli

Ecclesiastici[213]; che fu in effetto ritornare all'antica distinzione

delle due potenze, lasciandosi le persone e le cose spirituali alla

Giustizia ecclesiastica, e le temporali alla temporale. Nel nostro

Reame gli _Spagnuoli_ cominciarono a risecar gli abusi, ma non

ridussero la loro Giustizia al giusto punto, come si fece in Francia;

perchè gli _Spagnuoli_, come saviamente fu osservato da Pietro di Marca

Arcivescovo di Parigi, e da noi si farà vedere, quando ci toccherà

ragionare del lor governo, vollero medicar la ferita giurisdizione

regia con impiastri ed unguenti, non già col fuoco e col ferro, come si

era fatto in Francia.

§. IV. _Tribunale dell'Inquisizione._

Per meglio stabilir la Monarchia, fu in questo secolo introdotto in

Roma il Tribunale dell'Inquisizione. Innocenzio III, come si è veduto

nel decimoquinto libro di quest'Istoria, non avea agl'Inquisitori

eretto Tribunale alcuno; ed il nostro Imperador Federico II nè

meno presso di noi l'eresse, ma a' Magistrati ordinari commise la

condannazione degli Eretici, i quali insieme co' Prelati delle Chiese

da lui destinati, ai quali s'apparteneva la conoscenza del diritto,

dovevano invigilare per estirpargli. Ma morto l'Imperador Federico,

essendo le cose di Germania in confusione, e l'Italia in un Interregno,

che durò 23 anni, Innocenzo IV rimanendo quasi arbitro in Lombardia,

ed in alcune altre parti d'Italia, e vedendo il gran progresso, che

gli Eretici aveano fatto nelle turbazioni passate, applicò l'animo

all'estirpazione di quelli; e considerate l'opere, che per l'addietro

aveano fatte in questo servigio i Frati di S. Francesco, ebbe per

unico rimedio il valersi di loro, adoperandogli, non come prima, solo a

predicare, o congregare i _Crocesignati_, ma con dare ad essi autorità

stabile, ed erger loro un fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non

avesse cura.

Ma a ciò due cose s'opponevano: l'una, come si potesse senza confusione

smembrar le cause d'eresia dal Foro episcopale, che le avea sempre

giudicate, e costituir un Ufficio proprio per esse sole: l'altra come

si potesse escludere il Magistrato secolare, al giudicio del quale era

commesso il punir gli Eretici, per l'antiche leggi imperiali, e per

l'ultime dell'Imperador Federico II ed ancora per li propri statuti,

che ciascuna città era stata costretta ordinare, per non lasciar

precipitare il governo in que' gran tumulti. Al primo inconveniente

trovò il Pontefice temperamento, con erger un Tribunale composto

dell'Inquisitore e del Vescovo, nel quale però l'Inquisitore fosse

non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescovo vi avesse poco più,

che il nome. Per dar anche qualche apparenza d'autorità al Magistrato

secolare, gli concesse d'assegnar li Ministri all'Inquisizione, ma

ad elezione degl'Inquisitori medesimi: di mandare coll'Inquisitore,

quando andasse per lo Contado, uno de' suoi Assessori, ma ad elezione

dell'Inquisitore stesso: di applicare un terzo delle confiscazioni al

Comune; ed altre cose tali, che in apparenza facevano il Magistrato

compagno dell'Inquisitore, ma in sostanza servo. Rimaneva di proveder

il danaro per le spese, che si sarebbero fatte nel custodire le

prigioni, ed alimentar gl'imprigionati; laonde si ordinò, che le

Comunità le pagassero, e così fu risoluto, essendo il Papa in Brescia

l'anno 1251.

Furono per tanto deputati li Frati di S. Domenico Inquisitori in

Lombardia, Romagna e Marca Trivisana, li quali adempiendo al lor

ufficio con molto rigore, cagionarono in Lombardia qualche tumulto:

perciocchè avendo nel seguente anno Innocenzio deputato Inquisitore di

Milano Fr. Pietro da Verona dell'Ordine de' Predicatori,[214] costui

per estirpar da quella città alcuni infettati d'eresia, che si facevano

chiamar _Credenti_, non trascurava diligenza per punirgli, _onde alcuni

incarcerava_ (sono parole del Pansa[215]) _ad altri dava bando, e gli

ostinati, in balia della Corte secolare faceva con l'ultimo supplicio

del fuoco punire; ed avea già fatto molte esecuzioni, ed ordinato

di farne dell'altre dopo Pasqua di Resurrezione_; di che intimoriti

alcuni principali Milanesi, dubitando della lor vita per li processi,

che avean presentito aver loro fatti fabbricare l'Inquisitore,

si congiurarono insieme, e risolvettero di prevenir l'Inquisitore

con farlo morire; onde accordati gli assassini, questi postisi in

agguato in una solitudine fra Milano e Como, dove all'Inquisitore

occorreva passare, quando lo videro, gli corsero subito colle spade

nude addosso, e l'uccisero. Di che fattosene in Milano gran rumore, e

preso de' delinquenti severo castigo, Innocenzio, per questo martirio

sofferto, volle canonizzarlo per Santo, siccome la prima domenica di

quaresima del seguente anno 1253 con molta solennità fu celebrata la

canonizzazione, ed ascritto nel Catalogo de' Santi _Pietro Martire

da Verona_. Si segnalarono anche in cotal guisa molti altri Frati di

quest'Ordine, e di quello ancora de' _Frati Minori_, i quali mandati

dal Papa nelle parti di Tolosa, molti ne furono per simili esecuzioni

ammazzati. Ma non perciò riputò Innocenzio di rallentar il rigore,

anzi sette mesi da poi che in Brescia avea date le leggi per questo

Tribunale, dirizzò una Bolla a tutti i Rettori, Consigli e Comunità

di quelle tre province, prescrivendo loro XXXI Capitoli, che dovessero

osservare per lo prospero successo del nuovo Tribunale, comandando, che

li Capitoli fossero registrati fra gli Statuti del Comune, ed osservati

inviolabilmente. Diede poi autorità agl'Inquisitori di scomunicargli,

ed interdirgli, se non gli osservassero. Non si distese il Pontefice

per allora ad introdurre l'Inquisizione negli altri luoghi d'Italia, nè

fuori di quella, dicendo, che le tre province soprannomate erano più

sotto gli occhi suoi e più amate da lui. Ma la principal cagione era,

perchè in queste egli avea grande autorità, essendo senza Principi,

e facendo ogni città governo da se sola, nel quale il Pontefice avea

anche la parte sua, poichè aveva loro aderito nell'ultime guerre. Ma

contuttociò non fu facilmente ricevuto l'editto; onde Alessandro IV

suo successore, sette anni da poi, nel 1259, fu costretto a moderarlo

e rinovarlo. Comandò tuttavia agl'Inquisitori, che con le censure

costringessero li Reggenti della città all'osservanza.

Per la stessa cagione Clemente IV, sei anni da poi, cioè nel 1265

lo rinovò nel medesimo modo, nè però fu eseguito per tutto, finchè

quattro altri Pontefici suoi successori non fossero costretti ad usar

ogni loro sforzo per superar le difficoltà, che s'attraversavano nel

far ricevere il Tribunale in qualche luogo. Nascevano le difficoltà da

due capi: l'uno per la poco discreta severità de' Frati Inquisitori,

e per l'estorsioni ed altri gravami: l'altro, perchè le Comunità

ricusavano di somministrar le spese; per la qual cosa risolsero di

deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal Pubblico; e per

dar temperamento al rigore eccessivo degli Inquisitori, diedero qualche

parte di più al Vescovo, il che fu cagione, che con minor difficoltà

s'introducesse l'Inquisizione in quelle tre province di Lombardia,

Marca Trivisana e Romagna e poi in Toscana ancora, e passasse in

Aragona ed in qualche città d'Alemagna e di Francia. Ma da Francia e

da Alemagna presto fu levata, essendo alcuni degl'Inquisitori stati

scacciati da que' luoghi per li molti rigori ed estorsioni, e per

mancamento ancora de' negozi. Per la qual cagione si ridussero anche

a poco numero in Aragona; poichè negli altri Regni di Spagna non erano

penetrati.

Nel nostro Reame di Puglia, mentre durò il Regno de' Svevi, non fu

variato il modo stabilito dall'Imperador Federico di procedere contro

gli Eretici. Nè, morto Federico, per la nimistà e continue guerre

tra Corrado e Manfredi suoi successori con Innocenzio e con gli altri

seguenti Pontefici, fu introdotta novità alcuna. Nelle _Corti Generali_

da Federico istituite se ne prendeva cura, dove i Prelati doveano

denunciargli, affinchè il Magistrato vi procedesse, di cui era il

conoscer del fatto e la condanna, siccome de' Prelati la conoscenza

del diritto. Erano non da Roma, ma da' nostri Principi destinati i

Prelati per quest'Ufficio, i quali insieme co' Giudici regj, quando

bisognava, scorrevano le province, e gl'imputati d'eresia, se convinti

persistevano ostinatamente nell'errore, erano fatti morire; se davano

speranza di ravvedimento, erano mandati nel Monastero di Monte Cassino,

o a quello della Cava, dove si tenevano prigionieri, insino che dopo

aver abjurato, non soddisfacessero la pena a loro imposta, siccome si

è narrato ne' precedenti libri di questa Istoria.

Ma caduto il Regno in mano degli Angioini ligi de' romani Pontefici,

ancorchè non si fosse introdotto presso di noi Tribunal fermo

d'Inquisizione dipendente da quello di Roma; nulladimanco di volta in

volta i Pontefici solevano destinar particolari Commessari Inquisitori

per lo più Frati Domenicani, i quali scorrendo per le nostre

province, col favore e braccio del Magistrato secolare, facevano delle

esecuzioni. E quantunque queste commessioni non potessero eseguirle

senza il _placito regio_; nulladimanco i nostri Principi _Angioini_

per la soggezione, che portavano a' romani Pontefici, non solo non

gl'impedivano, ma loro facevan dare da' Giudici regj ogni ajuto e

favore; anzi sovente comandavano, che dal regio Erario loro fossero

somministrate anche le spese. Così Carlo I d'Angiò nell'anno 1269

ordinò a' suoi Ministri, che pagassero a _Fr. Giacomo di Civita di

Chieti_ Domenicano Inquisitore dell'eretica pravità nella provincia

di Terra di Bari e di Capitanata costituito dalla S. romana Chiesa, un

augustale d'oro il dì per sue spese e di un suo compagno, d'un Notajo

e tre altre persone e loro cavalli[216]; e nel medesimo anno ordinò

al Governadore della provincia di Terra di Lavoro, che a richiesta

di _Fr. Trojano Inquisitore_ costituito dalla Sede Appostolica gli

prestasse ogni ajuto, consiglio e favore, quando, e dove vorrà, e che

eseguisse subito le sue sentenze, che darà contro gli Eretici, loro

beni e fautori[217]. Parimente scrisse a' regj Secreti di Puglia,

che somministrassero 30 oncie d'oro a _Fr. Simone di Benevento_

dell'Ordine de' Frati Predicatori Inquisitore dell'eretica pravità,

costituito dalla Chiesa romana nel Giustizierato di Basilicata e di

Terra d'Otranto[218]. Il medesimo Re nel 1271 ordinò a' suoi Ministri,

che pagassero a _Fr. Matteo di Castellamare_ Inquisitore nelle province

di Calabria, un augustale il dì per le sue spese e d'un altro Frate

suo compagno, un Notajo e tre altre persone[219]: e nell'anno 1278

mandò più lettere a' Giustizieri d'Abruzzo e Capitani dell'Aquila ed a

tutti i suoi Ufficiali, che a _F. Bartolommeo dell'Aquila_ dell'Ordine

de' Predicatori Inquisitor deputato dalla Sede Appostolica nel Regno

di Sicilia, somministrassero ogni ajuto e favore, con tormentare i

rei, secondo loro dirà detto Inquisitore ed eseguire quanto da colui

verrebbe imposto[220].

Carlo II suo figliuolo nell'anno 1305 ordinò a tutti i Baroni e suoi

Ufficiali, che dassero ogni ajuto a _Frate Angelo di Trani_ Inquisitore

destinato dalla Sede Appostolica, guardando e riducendo nelle carceri

le persone macchiate d'eresie, secondo vorrà detto Inquisitore: che non

molestino i suoi uomini per portar armi: eseguano le sentenze ch'egli

darà contro le persone degli Eretici e loro beni; e che agl'Inquisitori

di tali delitti, e per gli Ufficiali regj d'ordine del detto

Inquisitore carcerati, si tormentino a richiesta di detto Frate Angelo,

acciò possa cavare la verità da essi e dagli altri[221]: e nell'anno

1307 incaricò a _Frate Roberto di S. Valentino_ Inquisitore del Regno

di Sicilia, che con tutto rigore procedesse contro l'Arciprete di

Buclanico, che corretto prima dal suo predecessore Benedetto, era

ricaduto ne' primi errori, sostenendo falsa dottrina sopra alcuni

articoli della fede Cattolica[222].

L'istesso Re negli anni 1295 e 1307 scrisse a Filippo suo figliuolo

Principe d'Acaja e di Taranto, che Papa Clemente V avea scritto un

Breve a Roberto Duca di Calabria suo figliuolo e Vicario generale

del Regno avvisandogli, che il Re di Francia avea usata grandissima

diligenza in carcerare per le loro eresie in un tempo stesso tutti li

Cavalieri Templari che erano in Francia, e sequestrati i loro beni;

e per ciò lo richiedeva, che con consiglio secreto de' suoi Savii;

facesse carcerare cautamente, e secretamente in un tempo tutti i

Cavalieri Templari, ch'erano ne' dominii, e quelli carcerati, tenergli

in buona custodia ad ogni ordine della Camera appostolica, siccome

facesse sequestrare tutti i loro beni, e li tenesse in nome della

medesima: onde Re Carlo ordina al detto suo figliuolo, che esegua detto

Breve nel Principato d'Acaja, siccome il Duca di Calabria avrebbe fatto

nel Regno.

Il Re Roberto suo successore nell'anno 1334 parimente ordinò a' suoi

Ufficiali, che dessero ogni aiuto agli Inquisitori destinati da Roma;

ed il medesimo stile fu tenuto dalla Regina Giovanna I nel 1343, dal Re

Lodovico nel 1352 e dal Re Carlo III nel 1381, il quale donò a Tommaso

Marincola suo famigliare i beni confiscati del Vescovo di Trivento

eretico, come aderente all'Antipapa, e dichiarato ribelle di Santa

Chiesa e del detto Re[223].

Non a' soli _Frati Predicatori_ era commesso quest'ufficio, vi ebbero

anche parte i _Frati Minori_, i quali dichiarati dal Papa _Inquisitori_

scorrevano pure le nostre province. Era in questo secolo il numero

degli Eretici cresciuto in immenso di varie Sette e di vari istituti.

Alcuni, lasciate le loro religioni, affettando di vivere da _Solitari_

senza Regola e senza Superiori, e di menar una più austera vita, si

ritiravano nelle solitudini, e scorrevano in varie parti, contaminando

dei loro errori molta gente. Si facevano chiamare _Fraticelli,

Bizocchi, Begardi_, ovvero _Beghini_; e presso di noi erano

moltiplicati assai ne' Monti d'_Abruzzo_ e nella vicina Marca d'Ancona.

Erano usciti dall'Ordine dei Frati minori, ed avevano quasi tutti gli

stessi principii e la stessa condotta; ed i loro Gonfalonieri furono

due Frati minori, _Pietro di Macerata_ e _Pietro di Forosempronio_, i

quali prima ottennero da Papa Celestino V amatore della ritiratezza,

la permissione di vivere da Romiti e di seguire litteralmente la

Regola di S. Francesco; ma da poi Onorio IV, Niccolò IV e Bonifacio

VIII condennarono il loro istituto; e i loro successori Clemente V e

Giovanni XXII gli suppressero affatto[224]. Era commessa per lo più la

cura d'estirpargli a' _Frati Minori_; onde si legge, che Bonifacio VIII

commise a _Fr. Marco_ di Chieti dell'_Ordine de' Minori_ Inquisitore

nella provincia di S. Francesco, che si portasse ne' Monti d'_Abruzzo_

e nella Marca d'Ancona, ed implorando, se sarà di bisogno, il braccio

secolare, proceda contro di loro e loro fautori, con incarcerargli,

scovrirgli, e manifestargli dai nascondigli, ove solevan appiattarsi,

mandargli in Roma prigioni e con molto rigore farne inquisizione[225].

Eglino si ritirarono perciò in Sicilia, cominciando a declamare contro

i Prelati e contro la Chiesa romana trattandola da Babilonia.

In cotal modo fu, durante il Regno degli _Angioini_, praticata

l'_Inquisizione_ presso di noi; ma quanto poi questo Reame si fosse

distinto sopra ogni altro, per aver tolto da se ogni vestigio

d'Inquisizione, sarà narrato al suo luogo ne' seguenti libri di

quest'Istoria.

§. V. _Monaci e beni temporali._

Fa di mestieri da ora innanzi congiungere i Monaci co' beni temporali,

perchè siccome altrove fu notato, che chi dice _Religione_, dice

_Ricchezze_; così ora essendosi per gli acquisti de' beni temporali

renduti più esperti i Monaci, che tutti gli altri Ecclesiastici,

tantochè non vi è proporzione fra gli acquisti, che in questi tempi si

fecero dalle Chiese, e quelli fatti da' monasteri, bisogna ora dire,

_Nuove Religioni, nuove Ricchezze_; e tanto più la cosa fu portentosa,

che non ostante, che fossero fondate sopra la mendicità, onde furon

chiamate _Mendicanti_, contuttociò gli acquisti e le ricchezze furon

immense.

Le Religioni, che sursero in questo secolo, riuscirono come tante

Legioni, per conservare, e mantenere la Monarchia romana; ed i

Pontefici non furon mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da

costoro, i quali militavano con ogni fervore per sostenere la loro

autorità, e per agevolare le loro intraprese; onde con ragione di

tanti privilegi e prerogative gli cumularono. Coloro, che sopra tutti

in questo secolo si distinsero, furono i _Frati Predicatori_ ed i

_Frati Minori_. De' primi, come si è veduto, fu autore _Domenico_

Gusmano, il quale avendo gran tempo predicato contro gli _Albigesi_,

prese nell'anno 1215 la resoluzione con nove suoi compagni di fondar

un Ordine di _Frati Predicatori_, con istituto d'impiegar le loro

prediche per estirpar l'eresie a quel tempo moltiplicate in Italia

ed in Francia. Portossi Domenico a Papa Innocenzio III per ottener

la conferma del suo Ordine; ma il Papa differì l'accordarla; e lui

morto, ciò che non fece Innocenzio, ottennero da Onorio III suo

successore, il quale nell'anno 1216 lo confermò ed acconsentì, che

quei Religiosi lasciassero l'abito di Canonici Regolari da essi

sino a quel tempo portato, e prendessero un abito particolare, e

osservassero nuove costituzioni. Si propagarono in Francia, ed in

Parigi sin dall'anno 1217 ebbero un Monastero nella Casa di S. Jacopo,

onde furono denominati _Jacopini_. Appena eran sorti, che vennero nel

nostro Reame a fondarvi de' Conventi, ed ebbero gradito ricevimento;

poichè avendo i _Patareni_ ed altri Eretici, cominciato a contaminar

Napoli e l'altre province. Gregorio IX gli spedì a Napoli, scrivendo

nell'anno 1231 a Pietro di Sorrento Arcivescovo di questa Città, che

benignamente gli ricevesse e che gl'impiegasse quivi a predicare, ed

insinuasse a' Popoli a se commessi di ricevere dalle loro bocche il

seme della parola di Dio, per essersi costoro cotanto segnalati in

estirpar l'eresie, e con voto di volontaria povertà essersi in tutto

applicati ad evangelizzare la sua parola[226]. Incaricò anche, che

gli provvedesse in Napoli di una comoda abitazione, affinchè quivi

agiatamente permanendo, potessero attendere con maggior fervore alla

carica loro imposta. Scrisse consimile epistola al popolo Napoletano,

incaricandogli, che benignamente e devotamente gli ricevessero,

affinchè potessero felicemente pervenire al lor fine, e raccogliere

il frutto delle loro fatiche, cioè la salute delle anime[227]; ed

insinuò anche al Cardinal Castiglione suo Legato appostolico nel Regno

di Sicilia, che incaricasse all'Arcivescovo il loro ricevimento; per

la qual cosa ricevute costui le lettere del Papa, e l'insinuazioni

del Legato, gli ricevè con onore e gli diede per abitazione la

Chiesa di S. Arcangelo _ad Morfisam_ con un gran Monastero ivi

congiunto, ch'era allora abitato da' Monaci _Benedettini_, i quali

tenendo in Napoli altri grandi Monasteri, cedettero quello a' _Frati

Predicatori_, resignandolo in mano dell'Arcivescovo con tutte le case

ed orti adiacenti. L'Arcivescovo insieme col Capitolo ne investì Fra

Tommaso, sotto la cui guida erano que' Frati qui venuti, e ne gli

spedì Bolla, che si legge presso Chioccarello[228] sotto la data del

primo di novembre 1231. Ampliarono poi que' Frati il lor Convento (che

mutato l'antico nome lo chiamaron poi dal nome del loro Institutore

_S. Domenico_) con altri orti contigui, per concessione avutane da

Giovanni Francaccio, a cui l'istesso Arcivescovo nell'anno 1246 prestò

l'assenso. Nell'anno 1269 in tempo dell'Arcivescovo Aiglerio per

nuovi altri acquisti l'ingrandirono assai più[229], e vie maggiori

ingrandimenti ricevè da poi nel Regno degli _Angioini_ sotto Carlo II

d'Angiò, cotanto appassionato di questa Religione, di che è da vedersi

_Engenio_ nella sua _Napoli Sacra_.

Non furono soddisfatti i Re di questa Casa d'aver in Napoli un solo

Convento di Padri Predicatori, ma l'istesso Carlo II nell'anno 1274

ne costrusse un altro in onor di _S. Pietro Martire_ da Verona, che

come si disse nell'anno 1253 era stato da Innocenzio IV ascritto

nel catalogo de' Santi. Lo dotò di ricchi poderi, di molte case e di

altre rendite. L'esempio del Principe mosse altri Nobili napoletani ad

arricchirlo, come fecero Errico Macedonio, Bernardo Caracciolo, Giacomo

Capano, ed altri rammentati dall'Engenio.

Parimente nella città d'Aversa edificò una Chiesa, e Convento a' Frati

di quest'Ordine sotto il titolo di _S. Luigi_, che fu suo zio, al quale

concedè ampissimi privilegi, e dotò di molte rendite[230].

Anche alle _Suore Domenicane_, che vivevano nel medesimo istituto, fu

data in questa città comoda abitazione. Ad istanza di _Maria_, moglie

di Carlo II, Papa Bonifacio VIII ordinò all'Arcivescovo di Capua, che

alle Monache Domenicane si dasse per loro abitazione il Monastero di

S. Pietro a Castello situato dentro il castello dell'Uovo, con tutte

le case e possessioni; e che i Monaci Benedettini, che tenevano quel

luogo si fossero trasferiti ne' monasteri di S. Severino, di S. Maria

a Cappella e di S. Sebastiano. Ma essendo stato da poi il monastero

di S. Pietro saccheggiato da' Catalani, e con gran vergogna cacciate

le Monache, il Pontefice Martino V scrisse all'Abate di S. Severino,

che desse loro ricetto nel Monastero di _S. Sebastiano_, che allora

era stato dato in Commenda al Vescovo di Melito, e non v'abitava che

un sol Monaco Benedettino, con ceder loro tutte le sue possessioni ed

entrate, siccome fu eseguito; ond'è che per detta unione ritenga questo

monastero ancora oggi il nome di _S. Pietro_ e _S. Sebastiano_[231].

Non meno in Napoli, che in tutto il Regno multiplicaronsi i _Frati

Predicatori_ in questo secolo per lo favore, che tenevano non meno

de' Re angioini, che de' romani Pontefici. Innocenzio IV dirizzò nel

1245 un diploma agli Arcivescovi di Napoli, di Salerno e di Bari,

col quale loro si dava facoltà, che in nome della Sede Appostolica,

strettamente ordinassero a tutti gli Arcivescovi, Abati, Priori ed a

tutti i Prelati delle Chiese de' Regni di Sicilia, che non inferissero

a' _Frati Predicatori_ gravame alcuno, e proibissero ai loro sudditi

di dar loro molestia; e che proccurassero di fare ai medesimi mantenere

tutte l'esenzioni ed immunità concedutegli dalla Sede Appostolica[232].

Crebbero perciò col favore de' Pontefici e de' nostri Principi della

casa d'Angiò in maggior numero di quello, che avean fatto nel Regno

di Federico e degli altri _Svevi_ suoi successori; e molto splendore

recò loro _Tommaso d'Aquino_, soprannomato il _Dottor Angelico_, uscito

dalla famiglia de' Conti d'Aquino, il quale mal grado di sua madre

entrò nell'Ordine de' Frati Predicatori nell'anno 1243, ed avendo

in Parigi presa la laurea dottorale di teologia l'anno 1257, ritornò

in Italia l'anno 1263 e dopo avervi insegnata la _Scolastica_ nella

maggior parte delle Università, si fermò in fine in Napoli a legger

teologia, ricusando l'Arcivescovado di questa città, offertogli da

Clemente IV.

Non disugual successo ebbero in questo Regno i _Frati Minori_. Essi

riconoscono per loro istitutore _San Francesco d'Assisi_, e sursero ne'

medesimi tempi, che i _Valdesi_; ma ebbero disuguale fortuna. Pietro

_Valdo_ Mercatante ricco di Lione prese anch'egli risoluzione di menar

una vita tutta appostolica; ed avendo distribuite tutte le sue facoltà

a' poveri, fece professione d'una povertà volontaria. Molti seguirono

il di lui esempio, onde verso l'anno 1160 si formò una setta d'uomini,

che si denominavano i _Poveri di Lione_, a cagion della povertà da

essi professata. Si dissero ancora _Lionisti_, dal nome della città

di Lione; ed anche _Insabbatati_, a cagione di certa sorta di scarpe,

ovvero sandali da essi portati, tagliati per far apparire i loro

piedi ignudi ad imitazion degli Appostoli. Ma avean da poi preteso,

senza missione del Vescovo e della Sede Appostolica, di poter eziandio

predicare la lor riforma, ed insegnare la lor dottrina per se soli,

ancorchè laici. Ebbero per ciò opposizione dal Clero di Lione; onde

cominciarono per queste contese a biasimar la vita rilasciata degli

Ecclesiastici, e declamare contro gli abusi, che vedevano introdotti

nella Chiesa. Fu loro imposto silenzio; ma persistendo, Lucio III gli

scomunicò, e gli condennò insieme con gli altri Eretici. Le scomuniche

maggiormente l'irritarono e gli confermarono nella loro ostinazione,

tanto che scossero il giogo dell'ubbidienza e caddero in molti errori.

La loro setta si sparse in più luoghi onde obbligarono Pietro Re

d'Aragona nell'anno 1197 di esiliargli dai suoi Stati, e Berengario

Arcivescovo di Narbona di condennargli. Essi non potendo resistere a

tanto impeto, risolvettero di ricorrere a Roma, e dimandare dalla Sede

Appostolica la conferma del loro istituto.

Dall'altra parte _Francesco_ pur egli mercatante d'Assisi, lasciato

Pietro Bernardone suo padre a mercatantare, abbandonò ogni cura

mondana, ed applicatosi ad una vita tutta appostolica fece anch'egli

professione d'una povertà volontaria, e coll'esemplarità de' suoi

innocenti costumi, avendo tirati molti compagni a vivere in mendicità,

e ad impiegarsi ad opere di carità, accresceva il numero più con gli

esempii d'una vita innocente ed austera, che colle prediche e sermoni:

non molto impacciandosi perciò, nè declamando contro i corrotti

costumi degli Ecclesiastici, nè entrandogli in pensiero senza missione

d'andar predicando ed insegnando la sua riforma; ma fu tutto ubbidiente

alla Sede Appostolica; onde avendo distesa nell'anno 1208 una nuova

Regola per li suoi Frati, la volle presentare al Papa per riceverne

l'approvazione e la conferma. Papa Innocenzio III siccome rigettò

l'Istituto de' _Valdesi_, avendolo conosciuto pieno di superstizioni

e d'errori,[233] così nell'anno 1210 approvò la Regola di Francesco

e l'Ordine de' _Frati Minori_, i quali ancorchè non lasciassero di

andare a piedi ignudi, e di far voto d'una povertà, non aveano quelle

tante superstizioni de' _Valdesi_. Si stabilirono perciò in più luoghi

d'Italia, ed in Francia, sin da questo tempo ebbero ancora nell'anno

1216 ricetto in Parigi. Onorio III nell'anno 1223 confermò il loro

Istituto, e di molte prerogative e privilegii decorò questo nascente

Ordine.

Nel nostro Reame, ancorchè sotto Federico II e gli altri Re _Svevi_

suoi successori (per essersene valsi i romani Pontefici, nelle contese

che ebbero con que' Principi, per messi e portatori di lettere)

avessero sovente patiti disagi, prigionie e morti; nulladimanco non

lasciarono i nostri Regnicoli di ricevergli in questi medesimi tempi

che sursero: e narrasi, che San Francesco istesso, loro Istitutore,

avesse in molti luoghi del Regno fondati egli di sue proprie mani

alcuni piccoli Conventi, come in Bari, in Montella, in Terra d'Agropoli

ed altrove[234]. Napoli ancora vanta d'aver avuto un Convento fondato

dall'istesso Istitutore Francesco nel luogo ov'è ora il Castel Nuovo,

che lasciò sotto la cura d'Agostino d'Assisi suo discepolo, il qual

da poi da Carlo I d'Angiò fu trasferito in S. Maria la Nuova[235].

In breve siccome non vi è quasi città, che non vanti aver avuto S.

Pietro per fondatore della sua Chiesa, così non vi è luogo, dove si

vegga qualche Convento antico di quest'Ordine, che non vanti esserne

stato egli il fondatore. Che che ne sia, non può mettersi in dubbio,

che nella città di Napoli, fin dal suo nascimento, ebbe quest'Ordine

ricevimento; poichè Giovanni Vescovo d'Aversa, possedendo in Napoli

la Chiesa di S. Lorenzo con alcune case e giardini, appartenenti alla

Cattedral Chiesa d'Aversa, col consenso del suo Capitolo nell'anno 1234

la concedè a Fr. Niccolò di Terracina Frate Minore di S. Francesco

provinciale della provincia di Napoli, in nome di sua Religione, con

condizione di dovervi quivi dimorare i Frati del suo Ordine, la qual

concessione fu da poi nell'anno 1230 confermata da Papa Gregorio

IX[236].

Ma nel Regno degli Angioini fu quest'Ordine non meno dai romani

Pontefici, che da' Principi di questa casa molto più favorito e

careggiato. Carlo I allargò l'antica Chiesa di San Lorenzo col palagio

ivi congiunto, dove solevansi unire la Nobiltà ed il Popolo e vi

fabbricò una magnifica Chiesa, la quale fu ridotta a perfezione da

Carlo II suo figliuolo, il quale nell'anno 1302 fra l'altre rendite,

che le assegnò, le diede la terza parte della gabella del ferro.

L'esempio del Principe trasse gli altri ad arricchirla: il nostro

famoso Giureconsulto Bartolommeo di Capua G. Protonotario del Regno

a sue spese fecevi fare tutta la facciata della porta maggiore, ed

Aurelio Pignone del Seggio di Montagna la piccola porta[237]. L'istesso

Re Carlo I volendo in Napoli fabbricar Castel Nuovo nel luogo ov'era

quel convento de' Frati Minori poco anzi rammentato, trasferì da quivi

i Frati, e loro costrusse nell'anno 1268 una nuova Chiesa e Convento

nella piazza chiamata _Alvina_ dov'era l'antico palagio e Fortezza

della città, la quale anticamente fu detta _S. Maria de Palatio_, e poi

prese il nome di _S. Maria la Nuova_, il qual oggi ancor ritiene[238].

Il Re Roberto gli favorì non meno che il padre e l'avo, e non pur

careggiò i _Frati_, che le _Suore_ di quest'Ordine. Siccome le

_Suore Benedettine_ ebbero per Fondatrice _Scolastica_ sorella di

S. Benedetto, così le _Suore Francescane_ ebbero per Institutrice

_Chiara d'Assisi_ discepola di S. Francesco. Costei ricevendo con

ardore gl'insegnamenti del suo maestro, si rese Monaca e si chiuse in

Assisi nel Monastero di San Damiano, dove stese una Regola del suo

Ordine, perchè dovesse servire per le donne. Mentr'era gravemente

inferma, convenendo al Pontefice Innocenzio IV d'uscir da Perugia,

e portarsi in Assisi, fu visitata dal Papa, il quale le confermò

la Regola del suo Ordine; e poco da poi trapassata, per la fama de'

suoi incorrotti costumi, fu dal successor d'Innocenzio _Alessandro

IV_ ascritta al numero de' Beati[239]. Furono perciò edificati in

memoria di lei molti Monasteri di donne del suo Ordine in Italia; ma

in Napoli il Re Roberto a' conforti della Regina Sancia sua moglie

nel 1310 ne costrusse uno, che più magnifico ed ampio non si vide

allora in tutta Italia, dove la Regina v'introdusse le Monache della

Regola di _S. Chiara_, da cui prese il nome, che ancor oggi ritiene.

Fu d'immense rendite e possessioni dotato, e vi edificò a canto un

Convento de' Frati del medesimo Ordine, perchè le servissero ne' sacri

uffizi. La Chiesa fu costrutta con tal magnificenza, che fu reputata

non inferiore a tutti gli altri superbi e ricchi tempj d'Italia; e

di vantaggio la dichiarò Roberto sua _Cappella Regia_[240]. Presso di

questa Chiesa lo stesso Re nel 1320 collocò in una casa alcune Monache

dispensiere delle limosine regie; ma venuta in Napoli nell'anno 1325

dalla città d'Assisi una Monaca del Terzo Ordine di S. Francesco,

infiammò di maniera le dispensiere, che di comun volere fabbricarono

di quella casa una Chiesa con monastero, che si vide subito pieno di

nobili donne napoletane tirate dallo spirito ad ivi rinserrarsi, e

fra l'altre fuvvi Maddalena di Costanzo, la quale benchè avesse preso

l'abito nel Monastero di S. Chiara, il Re Roberto aveala quivi mandata

a presiedere alla distribuzione delle limosine regie. Dura ancora

nella sua floridezza questo monastero, ed è nominato dal nome del lor

Santo _Francesco_[241]. Un altro monastero, fu eretto e dotato dalla

Regina Sancia in Napoli nel 1324 per le donne di mondo convertite, le

quali vissero sotto la Regola di S. Francesco, e presero di lor cura

i Frati Minori; la lor Chiesa perciò prese il nome della _Maddalena_,

che ancor oggi il ritiene, ma non già il medesimo istituto; perchè ora

si ricevono donne nobili e vergini, e portano l'abito di S. Agostino,

e militano sotto la Regola di quel Santo, se ben ritengano ancora la

corda di S. Francesco[242].

Non meno in Napoli, che in tutte le province del Regno si videro

multiplicati i monasteri de' _Frati Minori_ e delle _Suore

Francescane_; e col correr degli anni il di lor numero arrivò a tale,

che non vi è città o castello ancorchè picciolo, che non abbia i suoi.

Surse in questo secolo un altro Ordine di _Mendicanti_, detto de'

_Romiti di S. Agostino_. Innocenzio IV fu il primo che formò il disegno

di unire diversi Ordini di Romiti in un solo; ma questo disegno fu

poi eseguito dal suo successore Alessandro IV, il quale trattigli da'

lor Romitaggi per istabilirgli nelle città, e per impiegargli nelle

funzioni dell'ecclesiastica Gerarchia, ne fece una sola Congregazione

sotto un sol Generale, e lor diede il nome de' _Romiti di S. Agostino_.

Non al pari de' due precedenti Ordini si multiplicarono presso di noi

gli _Agostiniani_. Napoli in tempo degli _Angioini_ ne noverava alcuni,

come quello di _S. Agostino_, che secondo l'opinion più fondata, si

crede aver avuti i suoi principii non prima di Carlo I d'Angiò ampliato

poi, e con maggiori rendite arricchito da Carlo II suo figliuolo e

dagli altri Principi di quella Casa[243]: l'altro di _S. Giovanni a

Carbonara_ fu fondato da Frate Giovanni d'Alessandria e Dionigi del

Borgo per munificenza di Gualtieri Galeota, il quale negli anni 1339 e

1343 donò a' medesimi per la costruzione di quella Chiesa e Monastero

tutte le sue case e giardini, che e' possedeva in quel luogo; cotanto

poi ingrandito e ristorato dal Re Ladislao[244]. Ve ne furono altri, ma

nelle province del Regno se ne stabilirono moltissimi.

Parimente l'Ordine de' _Carmelitani_ non fece a questi tempi fra noi

grandi progressi. Era stato istituito intorno l'anno 1121 da alcuni

Romiti del Monte Carmelo, adunati dal Patriarca d'Antiochia per

mettergli in comunità. Da poi ricevette nell'anno 1209 una Regola da

Alberto Patriarca di Gerusalemme, che fu approvata in questo secolo da

Onorio III. Cotesti Religiosi passarono in Occidente l'anno 1238 e si

stabilirono in Congregazione e vi si diffusero; essendo stata poi la

lor Regola spiegata e mitigata da Innocenzio IV l'anno 1245. Diffusi

per Italia pervennero in Napoli; ove presso la porta del Mercato vi

fabbricarono una piccola Chiesa con Convento. Venuta poscia la dolente

Regina Margherita madre del Re Corradino a Napoli con molta quantità

di gioje e di moneta per ricuperar dalle mani del Re Carlo il suo

unico figliuolo, trovatolo morto e seppellito nella piccola Cappella

della Croce, lo fece quindi torre; e fattogli celebrare convenienti

esequie, diede per l'anima di colui a questa Chiesa tutto il tesoro,

che avea seco portato. Re Carlo per mostrar di concorrere alla pietà

della Regina, nell'anno 1260 loro concedè per ampliazion della Chiesa

un luogo del suo demanio, che era quivi vicino, chiamato _Morricino_,

e crebbe di poi in quella grandezza, che ora si vede. Altri ne furon

da poi fondati in Napoli e nel Regno ma non tanti, finchè potessero

uguagliare il numero de' _Predicatori_ e de' _Frati Minori_.

Oltre di queste quattro Religioni di _Mendicanti_, sursero in questo

secolo molte altre _Congregazioni_ religiose, che tratto tratto

furono anche introdotte nel nostro Regno. L'Ordine della _Trinità

della Redenzion degli Schiavi_, fondato nell'anno 1198 da _Giovanni

di Mata_ di Provenza, Dottore di Parigi, e da _Felice Anacoreta_ di

Valois ed approvato due anni da poi da Innocenzio III. L'ordine de'

_Silvestrini_, i quali seguitavano la Regola di S. Benedetto, fondato

l'anno 1231 in Monte Fano da _Silvestro Guzolino_, che di Canonico

si fece Romito, e trasse nella sua Comunità non poche persone.

L'ordine di _S. Maria della Mercede_, fondato da _S. Pietro Nolasco_

in Barcellona l'anno 1223 sotto l'autorità di Jacopo I Re d'Aragona,

per consiglio di _Raimondo di Pennaforte_, ed approvato da Gregorio

IX l'anno 1235. L'Ordine de' _Serviti_, il quale cominciò in Firenze

l'anno 1234 approvato da Alessandro IV e da Benedetto XI. L'Ordine

de' _Cruciferi_, ch'era quasi spento, fu restituito da Innocenzio IV

tal che in Italia si rifecero alcuni Monasterj di nuovo; ed in Napoli

da poi nel 1334 dalla famiglia Carmignana e Vespola fu conceduta a

Fr. Marino di S. Severino in nome d'essi Cruciferi la Chiesa di S.

Maria delle Vergini collo Spedale che ivi eravi, fuor della porta

di S. Gennaro, perchè quivi dimorassero, e servissero gl'infermi di

quello Spedale[245]. Ebbe ancora in questo secolo origine l'Ordine

de' _Celestini_, istituito nel nostro Regno da _Pietro di Morrone_

d'Isernia, che menando una vita tutta austera e solitaria alle falde

della Majella, diè fuori la sua Regola, e fu tanto caro al Re Carlo I

d'Angiò, che prese sotto la sua protezione tutti i suoi Monasterj; e la

sua santità rilusse tanto, che dall'Eremo ascese al Pontificato sotto

il nome di _Celestino V_. Pose il suo Ordine sotto la Regola di S.

Benedetto, e l'approvò fatto Papa con una sua Bolla l'anno 1294, che fu

poi nel 1297 confermato da Bonifacio VIII e da Benedetto XI nell'anno

1304. Non pur in Abruzzo, ma anche in Napoli ebbero i _Celestini_

ricetto nell'istesso tempo del loro nascimento. Fu loro data una Chiesa

vicino la porta chiamata anticamente di Donn'Orso, edificata, e di

ricchi poderi dotata da Giovanni Pipino da Barletta M. Razionale della

G. Corte e Conte di Minervino, e da Carlo II tenuto in sommo pregio,

per aver col suo valore discacciati i Saraceni di Lucera di Puglia; e

di lui in questa Chiesa se ne addita ancora il sepolcro. Fu chiamata

perciò di _S. Pietro a Majella_; la quale ruinata dal tempo, fu

nell'anno 1508 rifatta ed ampliata da Colanello Imperato M. Portolano

di Barletta[246].

Molti altri Ordini sursero in questo secolo, il numero de' quali era

divenuto sì grande, che Gregorio X fu costretto nel Concilio general di

Lione tenuto l'anno 1274 sospendere lo stabilirne de' nuovi, e vietare

tutti quelli, ch'erano stati stabiliti dopo il quarto Concilio generale

Lateranense, senz'essere stati approvati dalla Sede Appostolica. E

d'un medesimo Ordine, ed in una stessa città se ne andavan costruendo

tanti Conventi, che fu uopo a più Pontefici per varie loro Bolle[247]

stabilire una convenevol distanza di passi, perchè l'uno non togliesse

il concorso all'altro, di cui eran tanto gelosi.

Ma di tanti Ordini i più distinti furono i _Mendicanti_, e fra questi

i più favoriti da' romani Pontefici, furono i _Frati Predicatori_,

ed i _Frati Minori_. Essi s'erano sopra gli altri segnalati per le

spedizioni contro gli Eretici di questi tempi, ed aveano fatti altri

importanti servigi alla Chiesa di Roma; perciò furono sopra gli altri

innalzati ed arricchiti di molti privilegi e prerogative. Innocenzio

III ed Onorio III concedè loro esenzione dagli Ordinarii, e vollero

che fossero sottoposti immediatamente alla Sede Appostolica. Così essi

come gli altri Religiosi _Mendicanti_, appoggiati sopra i privilegi lor

conceduti da' Pontefici pretesero aver diritto di confessare e di dar

l'assoluzione a' Fedeli senza dimandarne la permissione, non solo a'

Curati, ma nè pure a Vescovi: di che nacquero tanti ostinati litigi col

Clero secolare, che per comporgli s'affaticarono più Papi.

Ma se mai meritarono questi novelli Religiosi il favore de' Pontefici

romani, per niun'altra cagione era loro certamente più ben dovuto,

quanto che per essi fu stabilita la nuova teologia _Scolastica_,

la quale avendo fatto andare in disuso la _Dogmatica_, e posto in

dimenticanza lo studio dell'antichità e dell'istoria ecclesiastica,

tenne occupati gl'ingegni a quistioni astratte ed inutili, e a dispute

piene di tanta oscurità, di tanti contrasti e di tanti raggiri, che non

vi furono se non coloro, ch'erano versati in quell'arte, che potessero

comprenderne qualche cosa.

Questa sorta di studj, allontanandogli dall'antichità e dall'istoria,

piacquero a Roma, e tanto più, quanto che la potestà de' Pontefici

romani era innalzata in infinito, non prescrivendo loro nè termine,

nè confine: e ciò anche bisognava farlo per proprio interesse;

perchè avendo essi ottenute da Roma ampissime esenzioni e grandi

privilegi, perchè loro valessero e potessero contro i Vescovi e Curati

sostenergli, bisognava ingrandire la potestà del concedente. Quindi

i Decretisti da una parte, e gli _Scolastici_ dall'altra cospirarono

insieme a stabilir meglio la Monarchia romana, e far riputare il Papa

supremo Principe non meno dello spirituale, che del temporale.

Ma parrà cosa stupenda come queste Religioni fondate nella mendicità,

onde presero il nome di _Mendicanti_, e che nacquero per lo

rilasciamento della disciplina ed osservanza regolare, cagionato

dalle tante ricchezze, avessero potuto in progresso di tempo far

tanti acquisti, sicchè per quest'istesso bisognasse pensare ad altra

_Riforma_, la quale nemmeno ha bastato. Ma a chi considererà la

condizione degli uomini sempre appassionati alle novità ed a' modi

tenuti da Roma, a cui ha importato sempre stendere i di loro acquisti,

perchè finalmente a lei veniva a ricadere la maggior parte, non

parrà cosa strana o maravigliosa. I Monaci vecchi avendo già perduto

il credito di santità, ed il fervore della milizia sacra essendosi

intepidito: li Frati Mendicanti, per quest'istesso che professavano

povertà, essendosi accreditati, invogliavano maggiormente i Fedeli ad

arricchirgli; imperocchè essi s'erano spogliati affatto della facoltà

d'acquistar stabili, e fatto voto di vivere di sole oblazioni ed

elemosine; ed ancorchè trovassero molte persone loro divote, ch'erano

prontissime di dar loro stabili e poderi, contuttociò per lo loro

istituto non potendo ricevergli, rifiutavano l'offerte. A ciò fu

subito da Roma trovata una buona via: perchè fu conceduto dalla Sede

Appostolica privilegio a' Frati Mendicanti di poter acquistare stabili,

con tutto che per voto ed istituzione loro era proibito. Per cotal

ritrovamento, subito i Monasteri de' Mendicanti d'Italia e di Spagna

e d'altri Regni fecero in breve tempo grandi acquisti di stabili. In

Francia solo i Franzesi s'opposero a tal novità, dicendo, che siccome

erano entrati nel loro Regno con quell'istituto di povertà, così

conveniva, che con quella perseverassero.

Ma nel nostro Regno, particolarmente a tempo degli Angioini ligi de'

romani Pontefici, i loro acquisti furono notabili, massimamente ne'

tempi dello scisma, quando tutto il rimanente dell'Ordine Chericale

era in poco credito, ed all'incontro tutto il credito era dei Monaci.

Assaggiate ch'essi ebbero le comodità ed agi, che lor recavan le

ricchezze, non trovaron poi nè modo nè misura, siccome è difficile

trovarlo quando si oltrepassano i confini del giusto per estraricchire.

Per vie più accrescerle e tirar la divozione de' Popoli inventarono

molte particolari divozioni. I _Domenicani_ istituirono quella del

_Rosario_. I _Francescani_ l'altra del _Cordone_. Gli _Agostiniani_

quella della _Coreggia_; e gli Carmelitani l'altra degli _Abitini_;

e poi al di loro esempio non mancarono l'altre Religioni d'inventar

anch'esse le proprie insegne, chi _Scapularii_, e chi altre particolari

divozioni; e per lo profitto che se ne traeva, diedero in eccessi,

ciascuno innalzando l'efficacia ed il valore della propria insegna,

con depressione dell'altre. I Domenicani esageravano il valor del

_Rosario_. I Francescani a' loro _Cordonati_ quello del _Cordone_. Gli

_Agostiniani_ a' suoi _Coreggiati_ il proprio della _Coreggia_; ed i

Carmelitani il loro degli _Abitini_; e con questo trassero non men gli

uomini, che le donne a _rosariarsi_, a _cordonarsi_, a _coreggiarsi_, e

ad _abitiniarsi_, e ad ergere proprie Cappelle, Congregazioni, favorite

sempre da' romani Pontefici con indulgenze plenarie, e remissione di

tutti i peccati ed altre prerogative.

(Non dee alcun credere, che questi vocaboli di _Coreggiati_,

_Rosariati_, _Cordonati_, ec. siansi posti per derisione; poichè così

si nominano nelle Bolle stesse Papali, da' Canonisti e da' Curiali

stessi di Roma. Il Cardinal de Luca, ch'essendo Avvocato in Roma, ebbe

sovente a difender liti istituite in quella Curia o dagli uni o dagli

altri in più suoi discorsi, non si vale di altri termini. Leggasi il

Tamburino[248], ove rapporta più Bolle di sommi Pontefici, che così

gli chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo, che le donne

si chiamano _Corrigiatae ec. quatenus Corrigiam S. Augustini cingunt_.

E lo stesso ripete nella disp. 7 qu. 10 n. 4. Il Cardin. de Luca[249]

fa un Catalogo di questi nomi, li quali non altronde derivano, che da

simiglianti cagioni: _Quae appellari solent_ (ei dice) _Conversae,

Tertiariae, Biguinae, Corrigariae, Mantellatae, Pinzoncheriae,

Canonissae, Jesuitissae ec._, ciochè sovente questo medesimo Scrittore

rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente de _Jurisdictione,

part. 1 disc. 45 n. 3_ ed altrove).

E fu tanta sopra ciò la loro emulazione, che ciascuno guardava l'altro

perchè non si valesse della sua insegna per tirar a se la gente, ovvero

s'ingegnasse d'introdurne un'altra simile a quella: e sovente vennero

a contrasti, e ad istituirne liti in Roma, insino se un Francescano

tentava all'immagine di nostra Signora farvi dal dipintore aggiungerci

un Rosario denotante nuova istituzione, sicchè per quella si scemasse

il concorso a' Domenicani, e s'accrescesse agli emoli Francescani.

_Frat'Ambrogio Salvio_ da Bagnuolo dell'Ordine de' Predicatori famoso

Oratore e poi Vescovo di Nardò, cotanto per le sue prediche grato

all'Imperador Carlo V ed al Pontefice Pio V, ed a cui i Napoletani

eressero una statua di marmo nella Chiesa dello Spirito Santo, che fu

zio del Dottor _Alessandro Salvio_, celebre ancor egli per lettere

e per lo famoso trattato, che compilò del _Giuoco degli Scacchi_;

perchè il _rosariare_ fosse solo de' Domenicani, e non potessero altri

arrogarsi tal facoltà, ebbe nell'anno 1569 ricorso al Pontefice Pio

V da cui ottenne Bolla[250], per la quale fu interdetto e vietato a

tutti gli altri d'ergere Cappelle e Confraterie del Rosario; e che

tal facoltà fosse solamente del Generale dell'Ordine di S. Domenico,

o suoi Deputati, concedendola ancora per ispezial favore al medesimo

Frat'Ambrogio.

Per l'occasione di queste particolari divozioni per maggiormente

infiammar i devoti, s'inventavano molti finti miracoli, ed oltre di

predicargli a voce, se ne compilavano libri, tantochè, siccome avvertì

Bacon di Verulamio[251] per questa parte resero l'istoria ecclesiastica

così impura, che vi bisogna ora molta critica, e gran travaglio per

separare i finti miracoli dalli veri. Cotali furono i principj di

questi nuovi acquisti in questo decimoterzo secolo, i quali ricevettero

molto maggiore augumento per tutto il tempo, che fra noi regnarono gli

_Angioini_, gli avvenimenti de' quali bisognerà riportare ne' seguenti

libri di quest'Istoria.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5 · 第 19 / 49 题