9. Pei due primi triennj, gli uscenti sono estratti a sorte.
Appresso, seguono l'ordine di anzianità.
10. Passato un triennio, ciascuno degli uscenti può venire
rieletto.
11. La Congregazione è consultata sopra ogni riforma ed innovazione
in qualunque istituto ed opera caritativa della provincia.
È consultata sull'amministrazione ordinaria di essi istituti, e le
vengono presentati i bilanci di quelli che sono retti dal Governo e
dai suoi delegati.
Può venirle commesso dal Presidente qualche officio determinato e
particolare intorno alla Beneficenza.
Consegna e può raccomandare ad esso i memoriali e i richiami
intorno al subbietto medesimo.
La Congregazione elegge fuor del suo seno il suo segretario, e gli
assegna uno stipendio.
Gli atti di ogni sua tornata sono depositati nella cancelleria del
Governo della provincia, e se ne manda copia al Ministro.
§ VII.
_Segretariato._
1. Il Ministro mantiene assidua corrispondenza officiale coi
Presidi delle provincie, e altri rappresentanti del Governo,
intorno all'opera di beneficenza, e per mezzo de' primi à relazione
pure continua con le Congregazioni provinciali di Carità.
2. Similmente, à corrispondenza officiale coi rettori e direttori
di tutti quegl'istituti e opere caritative e di educazione
popolare, le quali dipendono dal Governo, o dal Governo sono
riguardevolmente soccorse.
3. Carteggia poi in via officiosa, e in esercizio ed uso
dell'azione sua direttiva e morale,
Coi municipj, in quanto fondano ed amministrano istituti e opere di
beneficenza dipendenti al tutto ed unicamente dall'autorità loro;
Con le private congregazioni e consorterie e coi particolari uomini
che fondano ed amministrano a conto proprio ed a bene pubblico esse
opere ed istituti;
Col Cardinale Prefetto della Congregazione de' Vescovi e Regolari,
intorno al buon andamento degli atti ed istituzioni caritative di
mera fondazione ecclesiastica.
Similmente e per la stessa cagione carteggia coi Vescovi, ed altri
rettori e direttori di quegli atti ed istituzioni.
§ VIII.
_Ordinamenti speciali e dichiarativi._
_Articolo Unico_. Ognuna delle materie partitamente trattate
nei superiori paragrafi, riceverà di mano in mano maggiore
dichiarazione e più minuta distinzione dai respettivi regolamenti e
dalle circolari ministeriali.