8. Ogni triennio la Congregazione si rinnova di un terzo.

9. Pei due primi triennj, gli uscenti sono estratti a sorte.

Appresso, seguono l'ordine di anzianità.

10. Passato un triennio, ciascuno degli uscenti può venire

rieletto.

11. La Congregazione è consultata sopra ogni riforma ed innovazione

in qualunque istituto ed opera caritativa della provincia.

È consultata sull'amministrazione ordinaria di essi istituti, e le

vengono presentati i bilanci di quelli che sono retti dal Governo e

dai suoi delegati.

Può venirle commesso dal Presidente qualche officio determinato e

particolare intorno alla Beneficenza.

Consegna e può raccomandare ad esso i memoriali e i richiami

intorno al subbietto medesimo.

La Congregazione elegge fuor del suo seno il suo segretario, e gli

assegna uno stipendio.

Gli atti di ogni sua tornata sono depositati nella cancelleria del

Governo della provincia, e se ne manda copia al Ministro.

§ VII.

_Segretariato._

1. Il Ministro mantiene assidua corrispondenza officiale coi

Presidi delle provincie, e altri rappresentanti del Governo,

intorno all'opera di beneficenza, e per mezzo de' primi à relazione

pure continua con le Congregazioni provinciali di Carità.

2. Similmente, à corrispondenza officiale coi rettori e direttori

di tutti quegl'istituti e opere caritative e di educazione

popolare, le quali dipendono dal Governo, o dal Governo sono

riguardevolmente soccorse.

3. Carteggia poi in via officiosa, e in esercizio ed uso

dell'azione sua direttiva e morale,

Coi municipj, in quanto fondano ed amministrano istituti e opere di

beneficenza dipendenti al tutto ed unicamente dall'autorità loro;

Con le private congregazioni e consorterie e coi particolari uomini

che fondano ed amministrano a conto proprio ed a bene pubblico esse

opere ed istituti;

Col Cardinale Prefetto della Congregazione de' Vescovi e Regolari,

intorno al buon andamento degli atti ed istituzioni caritative di

mera fondazione ecclesiastica.

Similmente e per la stessa cagione carteggia coi Vescovi, ed altri

rettori e direttori di quegli atti ed istituzioni.

§ VIII.

_Ordinamenti speciali e dichiarativi._

_Articolo Unico_. Ognuna delle materie partitamente trattate

nei superiori paragrafi, riceverà di mano in mano maggiore

dichiarazione e più minuta distinzione dai respettivi regolamenti e

dalle circolari ministeriali.

Scritti politici · 第 222 / 310 题