3. In ogni Comune di mille e più abitanti, ai debiti tempi e con le
forme prescritte, tutto il Corpo degli elettori municipali raccogliesi
in Collegio elettivo per procedere alla scelta dei Deputati.
4. Son esclusi dal Collegio que' soli elettori che dànno voto nel
Collegio elettivo della provincia, come più avanti dichiarerassi.
5. In ogni Collegio di municipio saranno eletti a pluralità di suffragi
tre Deputati delli sei che manda ciascuna provincia. Ma gli eletti
serbano nome di candidati fino allo spoglio degli scrutinj che adempie
il Collegio elettivo della provincia, come dichiarerassi nel numero 9.
6. I nomi dei prescelti, il numero totale degli elettori, quello
dei presenti allo scrutinio e il numero dei voti raccolti, saranno
da ciascun Collegio inviati al presidente ordinario del consiglio
provinciale.
7. Nel giorno stesso che avvengono le elezioni in ciascun Collegio
di municipio, convocasi il Collegio elettivo della provincia nella
città ove il Consiglio provinciale risiede. Tal Collegio è composto
dei consiglieri di provincia ordinarj. Vi si aggiungono: 1º I rettori
degl'istituti pubblici d'educazione; 2º I rettori de' Licei; 3º
Il presidente e il segretario di ciascuna Accademia o dal Governo
riconosciuta, o che sussiste da dieci anni e stampa gli atti delle
adunanze; 4º I presidenti de' Tribunali di prima istanza e d'appello.
8. Il Consiglio provinciale, con gli elettori aggiunti, sceglie a
pluralità di suffragi due deputati.
9. Due dì dopo l'elezione, il Presidente ordinario del Consiglio
provinciale, il Gonfaloniere della città, il Legato della provincia,
il primo Segretario di Legazione e due Assessori, rivedono l'atto di
elezione di ciascun Collegio, e proclamano i nomi de' tre candidati
sui quali cade il maggior numero di voti. Tal numero dee risultare
dal paragone di tutti gli scrutinj onde sono usciti i nomi di tutti i
candidati.
10. Lo Stato è spartito in due divisioni, meridionale e settentrionale:
della prima è capo Roma, della seconda Bologna. Roma invia al
Parlamento nove deputati, e Bologna sette: l'elezione si fa dal
Corpo degli elettori municipali, eccettuati quelli che dànno voto
nel Collegio provinciale. I Consigli provinciali di Roma e Bologna
costituisconsi, come altrove, in Collegio elettivo, procedono alla
scelta di due deputati; e quindi allo spoglio degli scrutinj di ciascun
Collegio municipale, eccetto quello di Roma e Bologna.
11. Ma gli elettori aggiunti ai consiglieri ordinarii, sono il doppio
di numero; e porzione è levata dalle categorie sopraddescritte;
porzione dalle maggiori dignità letterarie e forensi che porgono le
due principali città dello Stato, e non sono nelle provincie, come i
rettori dell'Università, il Presidente del Tribunale di ultimo appello,
ec.
12. Al Collegio provinciale di Roma è inviata la nota dei candidati
di tutte le elezioni dei Collegi municipali compresi nella divisione
meridionale, e al Collegio provinciale di Bologna è inviata quella di
tutti i Collegi municipali compresi nella sua divisione.
13. Dopo ciò, i due Collegi provinciali scelgono su quelle note di
candidati o fuori di quelle, a pluralità di suffragi, un Deputato per
ciascuna provincia. E così è pieno il novero dei Deputati e consumata
l'opera dell'elezione.
Mancano a questo abbozzo di legge moltissimi particolari completivi
ed esplicativi. Ma quando il concetto suo generale sia falso, non
gioverebbono quelli per raddrizzarlo; e dove, per lo contrario, ei si
combaci in buona parte col vero, il pronto ingegno de' lettori supplirà
al rimanente.
(Dalla _Lega Italiana_.)
Fu dettata questa Lettera appena giungeva notizia della sollevazione
parigina del 48, e venne qualche dì dopo mandata fuori in Firenze
dal Le Monnier. Ciò non pertanto, ella sembra in molte sue parti
piuttosto narrazione che previsione; effetto questo del diligente ed
assiduo studio che l'Autore à posto a conoscere le condizioni morali
e civili della nazione appresso la quale trovò rifugio e ospitalità
cordialissima per lunghi anni.