2. Tutti gli elettori sono eligibili.

3. In ogni Comune di mille e più abitanti, ai debiti tempi e con le

forme prescritte, tutto il Corpo degli elettori municipali raccogliesi

in Collegio elettivo per procedere alla scelta dei Deputati.

4. Son esclusi dal Collegio que' soli elettori che dànno voto nel

Collegio elettivo della provincia, come più avanti dichiarerassi.

5. In ogni Collegio di municipio saranno eletti a pluralità di suffragi

tre Deputati delli sei che manda ciascuna provincia. Ma gli eletti

serbano nome di candidati fino allo spoglio degli scrutinj che adempie

il Collegio elettivo della provincia, come dichiarerassi nel numero 9.

6. I nomi dei prescelti, il numero totale degli elettori, quello

dei presenti allo scrutinio e il numero dei voti raccolti, saranno

da ciascun Collegio inviati al presidente ordinario del consiglio

provinciale.

7. Nel giorno stesso che avvengono le elezioni in ciascun Collegio

di municipio, convocasi il Collegio elettivo della provincia nella

città ove il Consiglio provinciale risiede. Tal Collegio è composto

dei consiglieri di provincia ordinarj. Vi si aggiungono: 1º I rettori

degl'istituti pubblici d'educazione; 2º I rettori de' Licei; 3º

Il presidente e il segretario di ciascuna Accademia o dal Governo

riconosciuta, o che sussiste da dieci anni e stampa gli atti delle

adunanze; 4º I presidenti de' Tribunali di prima istanza e d'appello.

8. Il Consiglio provinciale, con gli elettori aggiunti, sceglie a

pluralità di suffragi due deputati.

9. Due dì dopo l'elezione, il Presidente ordinario del Consiglio

provinciale, il Gonfaloniere della città, il Legato della provincia,

il primo Segretario di Legazione e due Assessori, rivedono l'atto di

elezione di ciascun Collegio, e proclamano i nomi de' tre candidati

sui quali cade il maggior numero di voti. Tal numero dee risultare

dal paragone di tutti gli scrutinj onde sono usciti i nomi di tutti i

candidati.

10. Lo Stato è spartito in due divisioni, meridionale e settentrionale:

della prima è capo Roma, della seconda Bologna. Roma invia al

Parlamento nove deputati, e Bologna sette: l'elezione si fa dal

Corpo degli elettori municipali, eccettuati quelli che dànno voto

nel Collegio provinciale. I Consigli provinciali di Roma e Bologna

costituisconsi, come altrove, in Collegio elettivo, procedono alla

scelta di due deputati; e quindi allo spoglio degli scrutinj di ciascun

Collegio municipale, eccetto quello di Roma e Bologna.

11. Ma gli elettori aggiunti ai consiglieri ordinarii, sono il doppio

di numero; e porzione è levata dalle categorie sopraddescritte;

porzione dalle maggiori dignità letterarie e forensi che porgono le

due principali città dello Stato, e non sono nelle provincie, come i

rettori dell'Università, il Presidente del Tribunale di ultimo appello,

ec.

12. Al Collegio provinciale di Roma è inviata la nota dei candidati

di tutte le elezioni dei Collegi municipali compresi nella divisione

meridionale, e al Collegio provinciale di Bologna è inviata quella di

tutti i Collegi municipali compresi nella sua divisione.

13. Dopo ciò, i due Collegi provinciali scelgono su quelle note di

candidati o fuori di quelle, a pluralità di suffragi, un Deputato per

ciascuna provincia. E così è pieno il novero dei Deputati e consumata

l'opera dell'elezione.

Mancano a questo abbozzo di legge moltissimi particolari completivi

ed esplicativi. Ma quando il concetto suo generale sia falso, non

gioverebbono quelli per raddrizzarlo; e dove, per lo contrario, ei si

combaci in buona parte col vero, il pronto ingegno de' lettori supplirà

al rimanente.

(Dalla _Lega Italiana_.)

Fu dettata questa Lettera appena giungeva notizia della sollevazione

parigina del 48, e venne qualche dì dopo mandata fuori in Firenze

dal Le Monnier. Ciò non pertanto, ella sembra in molte sue parti

piuttosto narrazione che previsione; effetto questo del diligente ed

assiduo studio che l'Autore à posto a conoscere le condizioni morali

e civili della nazione appresso la quale trovò rifugio e ospitalità

cordialissima per lunghi anni.

Scritti politici · 第 166 / 310 题