15 gennajo 1848.

Tutti tre i principi nostri riformatori ànno avanti ogni cosa pensato

a riordinare i Comuni: nel che si vennero mostrando e avveduti e

provvidissimi. Il primo, perchè quelle riforme sono accettate più

volentieri, le quali toccano gl'interessi prossimi e cotidiani del

maggior numero; il secondo, perchè incominciare dal porre sesto e

regola al tutto, innanzi di aver bene e fermamente composte le parti,

tanto varrebbe per avventura quanto il costruire e l'architettare non

badando per niente alla forma e acconcezza de' materiali. Nello Stato

della Chiesa il Municipio nuovo romano è già in atto e in autorità:

così volle Pio IX, del quale veramente diranno i posteri, che _romanam

restituit rem_. Fino poi dall'aprile dell'anno poc'anzi cessato, una

circolare del Cardinal Gizzi raccomandava in ispecial modo alla cura e

meditazione dei deputati delle provincie l'ordinamento dei Municipj.

In Toscana, alli 25 di questo vertente mese, vedremo adunata una

Conferenza di sindaci e altre persone notabili affine di raccogliere

i fatti, udire le informazioni, conoscere i desiderj de' popoli, e

determinare le massime direttive della costituzione municipale che là

si prepara. Negli Stati Sardi, quello che in sul cominciare di novembre

fu promesso dal re in ordine a tal subbietto, vedesi ora mantenuto con

la promulgazione del _Regio editto per l'amministrazione dei comuni e

delle provincie_.

Noi di questo Editto parleremo tra breve, con la ponderazione e

maturità di giudicio che si conviene in tali argomenti. Oggi basterà

l'accennare i punti cardinali che porgono il primo criterio e le prime

norme per esaminar bene così il fatto come il da farsi; e ciò non solo

in Piemonte e in Liguria, ma eziandio negli altri Stati della Penisola.

Conciossiachè sarà intento particolare di questo giornale il discorrere

con egual cura, e (secondo sue forze) con egual cognizione, di tutte

insieme le Provincie italiane e di quelle della Lega segnatamente.

Ottima cosa è certo da reputarsi, che tutti tre i principi riformatori

partecipino a questo concetto speciale intorno alle istituzioni

comunitative; e ciò è, ch'elle debbono venir fondate con ordini

elettivi larghissimi, e coi principj assoluti dell'uguaglianza civile.

Nè per rispetto alla larghezza elettiva potrebbesi forse desiderare

o più o meglio di quello che si prescrive nell'Editto di re Carlo

Alberto. Ma non deesi porre in dimenticanza, che tale franchigia

può divenire angusta e povera negli effetti, qualora da un lato il

numero de' consiglieri comunitativi sia grande e quello degli elettori

grandissimo, e dall'altro sieno circoscritte e inceppate le facoltà

e pertinenze di essi consiglieri. Onde gli è da considerare, per la

libertà dei Comuni e insieme la spontaneità e il frutto delle opere

loro, qual cosa nel fatto e nell'uso torni migliore: se il numero degli

elettori larghissimo e più legate le facoltà, ovvero più ristretto quel

numero e maggiore la facoltà e scioltezza dell'operare. Per fermo, non

si dà franchigia municipale vera e fruttifera laddove non si componga

di queste tre parti essenziali; che sono: elezione popolare; giudicio

e scrutinio libero d'ogni interesse speciale e proprio del Municipio;

azione libera del suo magistrato.

Sotto queste considerazioni, a noi sembra che non tutto sia buono e non

tutto largo e lodevole nel Motuproprio del Santo Padre e nell'Editto

di sua Maestà Sarda; e fermamente crediamo, che molte disposizioni

di tale Editto oltrepassino quel bisogno di _unità_, di _uniformità_

e di _connessione col Principato_, che la legge ha avuto in mente di

soddisfare.

Se non che tra l'_Editto_ ed il _Motu-proprio_ interviene una

differenza fondamentale; essendo che il primo ha virtù generale,

perpetua ed irrevocabile; quando l'altro non dà fondamento e principio

salvochè a un istituto particolare, qual è il municipio della sola

città di Roma: e oltre a ciò, esso dichiara più d'una volta, che le

disposizioni sue dovranno concordarsi tutte con l'universal legge

riformatrice dei Comuni, alla quale s'affrettano di por mano i

deputati alla Consulta di stato. Ei si può dire pertanto, che su tal

subbietto nulla è per anco determinato nella media Italia, e la cosa

pende tutt'ora dal senno de' principi e de' lor consultori. Il perchè,

prevenendo le nostre parole in que' paesi ogni atto deliberativo, e

però potendone ancora uscire un qualche lume e profitto immediato,

a noi cresce l'obbligo di non tener chiusa la nostra opinione, e di

significarla invece con lealtà e franchezza.

Notiamo per prima cosa, che nel Regio Editto, ma più molto nel

Motuproprio di Pio IX, le facoltà e pertinenze del Municipio stanno

dinumerate e specificate una per una e con gran minutezza: il che

non accade quivi per abbondanza di dire e a schiarimento ed esempio

delle pratiche del diritto comunitativo, ma si è fatto al fine di

circoscrivere con rigore e definire con esattezza il potere che vien

largito dal Principe a forma di privilegio; e però le cose che son

taciute non possono in guisa veruna venir sottointese in virtù di

una qualche generale franchigia in altre parti del decreto espressa e

riconosciuta: onde ripetiamo, che in ciò il Motuproprio romano vince

in istrettezza l'Editto Regio, dacchè in questo oltre al cominciare

il legislatore dal riconoscere in universale la libertà dei Comuni,

esprime nell'articolo VIII del capo VII, che _il Consiglio Municipale

fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera

su tutti gli oggetti di amministrazione locale che, eccedendo la

semplice esecuzione, non sono attribuiti al Sindaco_; nelle quali

parole, e segnatamente nella clausola prima pare sottinteso il

principio, che ogni qualunque atto possibile a farsi in comune dal

popolo cade sotto la deliberazione dei Consigli Municipali.

Ora, secondo noi, risiede nel Comune, a rispetto dello Stato, una

libertà naturale d'azione e di reggimento, appunto come nell'individuo

a rispetto del Comune. Di quindi procede che le franchigie non gli

son date dalla legge, ma sì dalla legge sonogli assegnate le giuste

limitazioni di quelle. E però, in genere, la legge non dee (come sotto

i governi feudali e dispotici) venir numerando le speciali e singolari

facoltà del Comune e prescrivergli ciò che può, ma ciò che non può

e non dee. Noi sentiam bene, che poco importerebbero tali rassegne e

specificazioni ove s'accompagnassero con formole generali di chiaro ed

ampio significato, e in cui lucesse una confessione piena e patente

del dritto. Noi sentiamo altresì, che parlare in nome dei principj

universali del giure non è stile e consuetudine de' _Motuproprj_ e

delle Carte e Statuti alla foggia antica. Ma i tempi ricercano altro

linguaggio, e non son queste del sicuro disputazioni di grammatica.

Da siffatto principio della libertà naturale d'azione e di reggimento

in che vive ogni Comune a rispetto dello Stato, emerge tutta quanta la

idea dell'ordinamento comunitativo e delle sue piene franchigie. Per

fermo, se il legislatore accoglie nell'animo quel principio, ei non

può non volere costituire il Comune con quanta maggiore larghezza di

facoltà e d'esercizio è fattibile; appunto com'egli adopera nel dettare

le leggi e le guarentigie della libertà privata di ciascun individuo,

ai quali mai non oserebbesi di prescrivere le specie, le condizioni

e i modi dell'uso ed eziandio dell'abuso delle proprie loro sostanze.

Col principio anzidetto, il legislatore dee confessare, che il limite

alle libertà naturali dei Municipj è segnato non dalle restrizioni

governative e ministrative arbitrarie, non dal desiderio di certa unità

fattizia e più militare assai che civile, non dalle vecchie pragmatiche

che, or sotto nome di tutela, or sotto quello di vigilanza e di buon

governo, nojosamente comprimono e impacciano, ma bensì dalle necessità

universali, e dall'ingerimento legittimo e razionale della potestà

legislativa operante a nome della utilità vera e durevole di tutto lo

Stato.

Col principio anzidetto, si debbono volere disciolte d'ogni legame

non necessario all'ordine e alla salute comune le deliberazioni dei

Consigli municipali e l'azione dei lor magistrati. E poichè al governo

è ragionevolmente serbato d'interporre l'autorità sua tuttavolta che il

municipio o travia dalle forme prestabilite di sua istituzione, o rompe

alcuna legge od alcun mandamento legittimo dello Stato, in qualunque

altro caso non dee far mestieri l'assentimento dei supremi ufficiali,

siccome atto con piena ragione presunto e che vuolsi avere per

compiuto. Molto meno poi fa d'uopo l'assistenza e presenza de' supremi

uffiziali alle discussioni ed alli scrutinj comunitativi; molto meno

il richieder licenza per le ordinarie o straordinarie convocazioni de'

Consigli: e il simigliante si discorra per altri vincoli e suggezioni.

Nè qui ci è lecito di tacere, che sì in risguardo della libertà di

congregarsi, deliberare ed eseguire, sì per la libertà e speditezza

d'azione de' magistrati municipali, sì infine per la indipendenza e

dignità di loro persone, l'Editto piemontese torna senza misura più

restrittivo del Motuproprio Romano, nel quale si legge, in fra le

altre risoluzioni, che _l'approvazione superiore delle deliberazioni

consigliari avrà sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme,

dell'eccesso di potere e di contravvenzioni alle leggi_. (_Titolo_ 1. §

27.)

E quanto è alla dignità e indipendenza del Magistrato, non v'ha nel

Motuproprio Romano neppur vestigio delle prescrizioni del Regio

Editto che qui registriamo: _Capo II._ § 6. _Il Sindaco è capo

dell'amministrazione comunale ed agente del governo._ § 9. _Il Sindaco

è nominato da noi e scelto fra i consiglieri comunali... Rimane in

carica tre anni e può essere da noi confermato._ § 10. _L'Intendente

generale può sospendere i Sindaci. Capo III._ § 16. _I Vice-sindaci

sono nominati per un anno, sulla proposta del Sindaco, dall'Intendente

generale, cui spetta di sospenderli e rivocarli._

Non ci è ignoto che la molta suggezione dei magistrati municipali,

il fluttuare de' sindaci tra il carattere cittadino e il politico,

l'intervenire continuo de' superiori negli atti comunitativi, e la

necessità del consenso e della revisione imposta a pressochè ogni

spesa ed ogni deliberazione, non qui solamente fra noi ma durano e si

perpetuano di là dall'Alpi, appresso di una nazione la quale presume

essere specchiatissimo esempio di libertà. Queste cose sappiamo da

lungo tempo. Ma duole e pesa all'anima nostra, che volendosi pure

imitare i popoli forestieri, non sempre si scelga il lor meglio, ma

talvolta eziandio il peggiore e il più strano. Oltrechè, le istituzioni

de' popoli molto civili sono una vasta e variatissima architettura,

ove la deformità d'alcun membro quasi scompare nella bella simmetria

e acconcezza del tutto insieme. Altrove la poca libertà dei Comuni

è supplita dalla moltissima dello Stato; ma dove questa scarseggia,

par necessario compensarla col dilatare e mallevare la vita franca e

spontanea del Municipio.

(Dalla _Lega Italiana_.)

Scritti politici · 第 75 / 310 题