CAPITOLO V.

_Leggi de' Longobardi ritenute in Italia, ancorchè da quella ne fossero

stati scacciati: loro giustizia e saviezza._

Le leggi de' Longobardi, se vorranno conferirsi colle leggi Romane, il

paragone certamente sarà indegno, ma se vorremo pareggiarle con quelle

dell'altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'Imperio signoreggiarono

in Europa, sopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli, così se

si considera la prudenza e i modi, che usavano in istabilirle, come

la loro utilità e giustizia, e finalmente il giudicio de' più gravi e

saggi Scrittori, che le commendarono. Il modo che tennero e la somma

prudenza e maturità, che praticarono i Re quando volevan stabilirle,

merita ogni lode e commendazione. Essi, come s'è veduto, convocavano

prima in Pavia gli Ordini del Regno, cioè i Nobili e Magistrati;

poichè l'ordine Ecclesiastico non era da essi conosciuto, nè avea

luogo nelle pubbliche deliberazioni, e nè meno la plebe, la quale,

come disse Cesare parlando de' Galli, _nulli adhibebatur consilio_: si

esaminava quivi con maturità e discussione ciò che pareva più giusto

ed utile da stabilire: e quello stabilito, era poi pubblicato da' loro

Re negli editti. Maniera, secondo il sentimento di Ugon Grozio[286],

forse migliore di quella, che tennero gl'Imperadori stessi romani,

le cui leggi, dipendendo dalla sola volontà loro, soggetta a varj

inganni e soggestioni, cagionarono tant'incostanza e variazioni, che

del solo Giustiniano vediamo d'una stessa cosa aver tre, e quattro

volte mutato e variato parere e sentenza. Presso a' Longobardi prima

di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro editti, erano dagli Ordini

del Regno ben esaminate e discusse; onde ne seguivano più comodi. Il

primo, che non v'era timore di potersi stabilire cosa nociva al ben

pubblico, quando v'erano tanti occhi e tanti savj, a' quali non poteva

esser nascosto il danno, che n'avesse potuto nascere. Il secondo,

ch'era da tutti con pronto animo osservato ciò che piacque al comun

consentimento di stabilire. E per ultimo, che non così facilmente

eran soggette a variarsi, se non quando una causa urgentissima il

ricercasse: come abbiam veduto essersi fatto da que' Re, che dopo

Rotari successero, i quali se non _facto periculo_, e dopo lunga

esperienza conoscendo alcune leggi de' loro predecessori alquanto dure

ed aspre, e non ben conformarsi a' loro tempi, renduti più docili e

culti, le variavano e mutavano col consiglio degli Ordini. Il qual

sì prudente e saggio costume lodò anche e commendò presso a' Sueoni,

popoli del Settentrione, quella prudente e saggia donna Brigida, a cui

oggi rendiamo noi gli onori, che non si danno se non a' Santi.

Se si voglia poi riguardare la loro giustizia ed utilità, e prima di

quelle leggi accomodate agli affari e negozj de' privati, ed alla loro

sicurità e custodia, come sono i matrimonj, le tutele, i contratti, le

alienazioni, i testamenti, le successioni ab intestato, la sicurezza

del possesso, non potremo riputarle se non tutte utili e prudenti.

Per li matrimonj molte provide leggi s'ammirano nel libro secondo di

quel volume[287]. L'ingenuo non s'accoppiava con la libertina, nè il

nobile coll'ignobile; quindi essendo i Re collocati sopra la condizione

di tutti; quelli morti, le loro vedove non si collocavan poi con altri,

se non eran di regal dignità decorati. Ma Giustiniano prese Teodora

dalla scena con gran vituperio del Principato. Quelli che non eran

nati da giuste nozze, non si creavano Cavalieri: non eran ammessi al

Magistrato, anzi nè meno a render testimonianza. Le profuse donazioni

tra' mariti e mogli eran vietate: prudentissima fu perciò la legge di

Luitprando, colla quale fu posto freno al dono mattutino, che solevan

i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro

congiungimento, che i Longobardi chiamavano _morgongap_[288]; solevan

sovente i mariti d'amor caldi, allettati da' vezzi delle novelle spose,

donar tutto: Luitprando[289] proibì tanta profusione, e stabilì che

non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. E per

gli esempj che rapporta Ducange, si vede che per tutto l'undecimo

secolo fu la legge osservata. Ed è veramente nuovo e singolare ciocchè

l'Abate Fontanini nel suo libro contra il P. Germonio rapporta di

alcuni atti, che pubblicò d'una notizia privata dell'anno 1162, nella

quale si legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint

sua moglie tutto il suo, _omnia sua propter pretium in mane quando

surrexit de lecto_. Gli adulterj erano severamente puniti; le nozze

fra' congionti, secondo il prescritto, non men delle leggi civili,

che de' canoni erano vietate; e Luitprando[290] istesso rende a noi

testimonianza, che fu mosso a vietarle anche con sue leggi: _Quia_,

com'e' dice, _Deo teste, Papa Urbis Romae, qui in omni Mundo caput

Ecclesiarum Dei, et Sacerdotum est, per suam epistolam nos adhortatus

est, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus_.

Alcuni s'offendono, che in questo secondo libro delle leggi de'

Longobardi[291] si legga permesso il concubinato, vietandosi solamente,

che in un istesso tempo si possa tener moglie e concubina, non

altrimente, che due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata

ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge fu di Lotario, non

già d'alcuno de' Re longobardi; questa maraviglia nasce dal non sapere

che presso ai Romani il concubinato fu una congiunzione legittima[292],

non pur tollerata, ma permessa, ed era perciò detto _semimatrimonium_,

e la concubina era chiamata perciò _semiconjux_[293], e lecitamente

l'uomo poteva avere per sua compagna o la moglie o la concubina, non

però in un medesimo tempo e moglie e concubina insieme, perchè questa

era riputata poligamia, non altrimente se tenesse due mogli[294].

Questo istituto fu continuato anche dappoichè per Costantino Magno

l'Imperio abbracciò la nostra religione, il quale ancorchè ponesse

freno al concubinato, non però lo tolse; ed appresso i Cristiani di più

Nazioni d'Europa, per molti secoli fu ritenuto; di che fra gli altri

ce ne rende certi un Concilio di Toledo, ove fu parimente stabilito,

che l'uomo sia Laico, sia Cherico d'una sola debba contentarsi o di

moglie o di concubina, non già che possa ritenere in uno stesso tempo

tutte due[295]. Ma vietatosi poi nella Chiesa latina a' Preti affatto

di aver moglie, ed in conseguenza di tener anche concubine, poichè

gli Ecclesiastici per la loro incontinenza non potevan vivere soli, si

ritennero le concubine: fu per isradicar questo costume in varj Concilj

severamente proibito loro di tenerle: non ebbero queste proibizioni

gran successo, e furon di poco profitto: rada era l'osservanza; ed

i Preti non potevano a patto alcuno distaccarsene: furono perciò

replicati i divieti: non vi era Concilio che si convocasse, che con

severe minacce non inculcasse sempre il medesimo, detestandosi il

concubinato, e predicandosi peggior dell'adulterio, dell'incesto, e

più grave d'ogni altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del

concubinato, che prima era riputato una congiunzion legittima, fu

renduto odioso ed orrendo in quella maniera, ch'oggi si sente. Nel

Regno d'Italia non pur presso a' Longobardi, ma anche quando passò

sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora l'istituto de' Romani.

Appresso alcune altre Nazioni d'Europa era anche il concubinato

riputato legittimo, e Cujacio testimonia, che anche a' suoi tempi

era ritenuto dai Guasconi, e da altri popoli presso i Pirenei[296].

In Oriente per le Novelle di Basilio Macedone[297], e di Lione, fu

il concubinato proibito; ma quelle non ebbero alcun vigore nelle

province d'Europa, come quelle ch'erano state sottratte dall'Imperio,

ed ubbidivano a' loro Principi independentemente dagl'Imperadori

d'Oriente: ciocchè meriterebbe un discorso a parte, ma tanto basterà

per ciò, che riguarda il nostro istituto.

Intorno alle tutele, furon dati savj provvedimenti: eran i pupilli

raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati: ma de' pupilli

nobili il principal tutore era il Re[298]. Quindi appresso noi

nacque l'istituto di darsi dal Re il Balio a' Baroni, e prendersi

da lui le lettere del Baliato. Davano ancora alle donne per la loro

imbecillità un perpetuo tutore, ch'essi chiamavano Mundualdo, il quale

s'assomigliava in gran parte al tutore cessizio de' Romani antichi,

sotto la cui autorità eran sempre le donne di qualunque età fossero, ed

ancorchè a nozze passassero: ond'è che ancor oggi in alcuni luoghi del

nostro Regno sia rimaso di loro alcun vestigio.

Ne' contratti, l'equità e la giustizia fu unicamente ricercata:

i contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell'anno

decim'ottavo, eran ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. I

creditori, ed i compratori erano sicuri di non esser fraudati e delusi

per le tacite ipoteche, e per gli occulti fedecommessi; imperocchè si

facevan passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti

stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del

Popolo. L'ordine di succedere ab intestato era semplicissimo: colui

ch'era più prossimo in grado, era l'istesso che l'erede, eccetto

solamente che i figliuoli, e' lor descendenti erano preferiti a'

genitori.

I giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave

dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo, appo i

Longobardi eran brevi e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era

frenata da' pegni, e dalle pieggiarie. A' Giudici niente era più facile

e spedito: nelle quistioni di fatto portava l'attore i suoi testimoni,

ed il reo i suoi, e colui guadagnava, che dal suo canto avea di lor

maggior numero ed autorità. Nelle cose dubbie ed ambigue si ricorreva

alla religione de' giuramenti; questo si dava al reo, ma con molto

riguardo, cioè se produceva testimonj di provata fama, che deponessero

ed attestassero della di lui probità e religione, e che essi volentieri

crederebbero al suo giuramento[299]. Rade eran le quistioni di legge,

e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpetri, ma da'

semplici e piani detti delle lor leggi, dal giusto e dal ragionevole

prestamente eran decise. Pronto era il remedio nelle perturbazioni di

possesso, e subita la restituzione, andando il Giudice co' testimonj in

sul luogo a conoscer dello spoglio, e ad immantenente ripararlo.

Nella cognizion criminale de' delitti erano due cose saggiamente

osservate. La violazione della ragione e società pubblica, e di quella

del privato. Per questo due multe furono introdotte: coll'una si

riparava al danno del privato, che chiamarono Vedrigeldium, cioè quel

che si dava per lo taglione; coll'altra si riparava alla pubblica pace,

che dissero per ciò Fedra, e si dava al Re, o al comune di qualche

città. Commenda Ugone Grozio[300] questo lor istituto di non spargere

il sangue de' Cittadini per leggieri cagioni, ma solo per gravissime e

capitali. Ne' minori delitti bastava, che per danaro si componessero,

ovvero che il colpevole passasse nella servitù dell'offeso, in cui

s'era peccato.

I beni de' condannati erano salvi a' loro figliuoli, nè stavano

soggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammettevano

appellazioni, nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non

debbono altri averla; poichè i Pari della Curia con somma religione

e clemenza de' lor pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque

l'istituto, che le cause capitali de' Baroni non potessero decidersi

senza quelli, che diciamo _Pares Curiae_.

I riti e le solennità ch'essi usavano nelle manumissioni, e

nell'adozioni eran conformi a' lor costumi feroci e guerrieri.

Le manumissioni come c'insegna Paolo Varnefrido si facevano _per

sagittam_, le adozioni _per arma_, siccome le alienazioni _per glebae

festucaeve conjectionem in sinum emptoris_.

Dispiacque a molti quell'antica consuetudine dei Longobardi, che in

alcune cause dubbie ed ambigue e ne' gravi delitti se ne commettesse

la decisione alla singular pugna di due, che chiamiamo duello. Fu

veramente il duello antica usanza de' Longobardi, che poi passata

in legge, fu per molto tempo praticata non pur da loro, ma da molte

altre Nazioni, le quali da' Longobardi l'appresero. In fatti l'istorie

loro sono piene di questi duelli; e memorando fu quello di Adalulfo,

che di adulterio aveva tentata la Regina Gundeberta[301], ed avutane

ripulsa, per vendicarsene, ricorse al Re Arioaldo suo primo marito, al

quale accusandola falsamente, che insieme con Dato Duca della Toscana

gl'insidiasse la vita ed il Regno, fece imprigionare quella infelice

Principessa. Di che offeso Clotario Re di Francia, dal cui sangue

discendeva, mandò Legati ad Arioaldo con gagliarde richieste di dover

tosto liberarla; al che avendo il Re risposto, ch'egli aveva cagioni

giustissime di tenerla prigione, e negando i Legati ciò che s'imputava

alla Regina, affermando che mentivano gli Autori di tal impostura;

finalmente Ansoaldo uno di essi richiese al Re, che per duello il

dubbio dovesse terminarsi. Vennero alla pugna Cariberto per la Regina,

e l'impostore Adalulfo pel Re, nella quale restando l'ultimo vinto, fu

la Regina liberata, e restituita al suo antico onore. Questo genere

di purgazione fu cotanto commendato presso a tutte le Nazioni, che

Cujacio[302] dice, che anche fra' Cristiani, così nelle cause civili,

come nelle accusazioni criminali fu il duello lungamente praticato,

ed i nostri Franzesi Normanni, finchè tennero questo Regno, sovente

l'usarono. Era ben da' Re longobardi istessi riputato un esperimento

fiero ed irragionevole; ma assuefatti que' Popoli lungamente a tal

usanza, e reputando minor male per placar l'ira e lo sdegno di quegli

animi feroci, commetter l'affare al periglio di pochi, che di vedere

ardere di discordie civili le intere famiglie, loro non parve grave,

se non necessario il ritenerlo. Luitprando Principe prudentissimo ben

lo conobbe, ma ad esempio di Solone, che dimandato se egli avesse

date le migliori leggi che aveva saputo agli Ateniesi, rispose le

migliori, che potevan confarsi ai loro costumi, così egli in una sua

legge altamente dichiarò questi suoi sensi, dicendo che ben egli era

incerto del giudicio di Dio, e molti sapeva che per duello senza giusta

causa restavan perditori, ma soggiunse: _Sed propter consuetudinem

gentis nostrae Longobardorum legem impiam vetare non possumus_[303]. La

religione cristiana tolse poi questa usanza, ma non si veggono tolte

le radici, onde con tanta facilità cotali effetti germogliano: ella è

nata per isradicarle interamente, ma noi medesimi siamo quelli, che

le facciamo contrasto, e frapponghiamo impedimenti. La tolsero poi

gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II, e più

severamente gli altri Re suoi successori.

Dispiacque ancora quell'altro genere di prova del ferro rovente,

dell'acqua fervente, ovvero ghiacciata[304]; ma di ciò non debbono

imputarsi i soli Longobardi, ma tutte l'altre Nazioni d'Europa, e più

i Cristiani nostri, i quali lungamente lo ritennero e l'abbracciarono

più tenacemente; imperocchè credettero derivare il costume da Mosè

istesso, il quale comandò che si dasse alle donne imputate di stupro

certa pozione per conoscere il loro fallo, o l'innocenza. Non fu

dunque maraviglia se i Longobardi, portando la cosa più avanti, ne

stabilissero anche sopra ciò delle leggi, per le quali comandarono

che per determinare le liti, si servissero anche de' vomeri infocati,

ovvero dell'acqua fredda, o bollente. S'aggiunse, perchè l'error

durasse e tal costume si ritenesse, la credulità e stupidezza degli

uomini, i quali eran così persuasi e certi di questa pruova, che

sovente diedero facile e sicura credenza a ciò che gli Storici o altri,

che se ne spacciavan testimonj, ne favoleggiavano, e per cosa certa

gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontar fatti veramente strani

e maravigliosi, non perchè essi veri fossero in realtà, ma prodotti da

una fantasia sì fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti

dentro il fuoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergersi.

Celebre appresso gl'Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d'Ottone

a quella innocente Contessa, che accusata falsamente dall'Imperadrice

sua moglie, se ne purgò con un ferro rovente, da cui non fu tocca.

(I più accurati Scrittori riputano favolosi tutti questi racconti

dell'Imperatrice moglie d'Ottone, e della pruova del ferro rovente.

Intorno a che son da vedersi coloro, che vengono rapportati da Struvio

_in Syntag. Hist. Germ. in Ottone, pag_. 371).

Ma assai più celebre e memorabile è quell'altro ai tempi d'Alessandro

II, accaduto in Firenze, di Pietro Aldobrandino, che uscì al cospetto

di tutto il Popolo immune e salvo dalle fiamme, onde acquistonne il

nome di Pietro Igneo. Non senza ragione adunque Federico Imperadore tra

le sue leggi militari stabilì ancora, che questa pruova si praticasse

nelle cause dubbie, come Radevico e Cujacio[305] testificano. Ma

conosciutasi da poi, seriamente pensandovi, la sua incertezza, e che

molti innocenti ne riportavano pena maggiore di quella, che anche

legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che

all'incontro ne uscivan liberi i colpevoli; e che con troppo ardimento

si pretendesse tentar i giudicj divini, fu da' romani Pontefici

proibito. E Cujacio[306] rapporta, che questo costume nella Lombardia

cominciò prima di tutti gli altri paesi a mancare, e ad andare in

disusanza. Presso a noi andò parimente in obblivione, ed ancorchè i

Baresi lungamente ritenessero l'usanze de' Longobardi onde il libro

delle loro Consuetudini fu compilato; pur confessano, che sin da' tempi

del Re Rugiero era già tal costume affatto mancato: _Ferri igniti,

aquae ferventis, vel frigidae, aut quodlibet judicium, quod vulgo

paribole nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit_[307].

Parve anche a molti fiero e crudele quel costume di render cattivi i

Cristiani, e riceverne per la libertà riscatti, come s'è veduto che

fecero co' Crotonesi, e con altre genti delle città, ch'erano in poter

de' Greci loro nemici: del che altamente si querelava S. Gregorio M.

Ma questo costume, siccome fu narrato nel precedente libro, era allora

indifferentemente da tutti praticato: nè mancano Scrittori che lo

difendono per giusto.

Per queste cagioni leggiamo noi ne' più gravi Autori cotanto

commendarsi sopra tutte le straniere Nazioni la longobarda per

gente savia e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse saputo

stabilire le leggi, con tanta perizia ed avvedimento dettate. Niente

dico di Grozio[308] che perciò tante lodi l'attribuisce, niente di

Paolo Varnefrido. Guntero Secretario che fu di Federico I Imperadore, e

famoso Poeta di que' tempi, così nel suo Ligurino cantò de' Longobardi.

_Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers,_

_Provida consilio, legum, Jurisque perita._

Nè lo stile, con cui furono quelle leggi scritte, è cotanto insulso ed

incolto come pur troppo lo riputarono i nostri Scrittori: ben furono

elle giudicate dall'incomparabile Grozio degno soggetto delle sue

fatiche e de' suoi elevatissimi talenti: aveva ben egli apparecchiato

loro un giusto commentario, siccome dell'altre leggi dell'altre Nazioni

settentrionali, così ancora di queste de' Longobardi. Ma pur troppo

presto tolto a noi da immatura morte, non potè perfezionarlo. È bensì

a noi di lui rimaso un Sillabo[309] di tutti i nomi e verbi, ed altri

vocaboli de' Longobardi, per cui si scuoprono i molti abbagli presi da'

nostri Scrittori, che vollero interpretarle; e Giacomo Cujacio[310]

ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leggi

dipendono, sovente ne mostra molte voci delle medesime reputate dalla

comune schiera per barbare ed incolte, ed a cui diedero altro senso,

essere o greche, o latine, o dipendere con perfetta analogia da queste

lingue: così quella voce _arga_, che s'incontra spesso in queste leggi,

riputata barbara, e che i nostri vogliono che significhi _cornuto_,

come fra gli altri espose Maxilla nelle Consuetudini di Bari[311] che

da queste leggi in gran parte derivano, presso a Paolo Varnefrido[312]

non significa altro che _inerte_, _scimunito_, _stupido_, _ed inutile_,

e la voce deriva dal Greco argòs, che appo i Greci significa lo stesso,

come dice Cujacio[313], e lo conferma coll'autorità di Didimo. E ciò

che sovente occorre in questi libri _astalium facere_, non vuol dir

altro che ingannare, e mancare al Principe o al Commilitone del suo

ajuto e soccorso, mentre nella pugna ne tiene il maggior bisogno, ed

è in periglio di vita. Così ancora farsi una cosa _asto animo_, come

sovente leggiamo in queste leggi, da voce latinissima deriva ch'è il

medesimo, che d'animo vafro ed ingannevole: Plauto in _Poenulo_.

_Mea soror ita stupida est sine animo asto._

Ed Accio appresso Nonio:

_Nisi ut asta ingenium lingua laudem._

Parimente quell'altra voce Strige, che in queste leggi s'incontra,

e che presso a Festo è l'istesso, che malefica, si ritrova ancora in

Plauto _in Pseudolo_

_Strigibus vivis convivis intestinaque exedunt._

che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche Masca,

ed oggi noi chiamiamo Maga o Strega.

L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isidoro, viene

anche nettamente spiegato da queste leggi[314]. Il talenone, come anche

spiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca

di legno, per la quale si tirava con secchi l'acqua dai pozzi.

Il chiamare le donne non casate vergini in capillo non altronde

deriva, che dall'istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini

da quelle, che avean contratte nozze, perchè queste velavano il lor

capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro

capelli.

Galeno credette che i cavalli, e, toltone i cani, ogni sorta di

quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All'incontro Absirto,

e Hierocle Mulomedici[315], e Porfirio ancora contra il sentimento

di Galeno scrissero, che potevan ancora quelli esser rabbiosi. I

Longobardi in queste loro leggi[316] ricevettero l'opinione di costoro,

e rifiutarono come falsa quella di Galeno. Molt'altri consimili vestigi

di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte altre voci di questo

genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon la loro origine

dalla greca o latina lingua, e sono sparse in questi libri, che non

accade qui tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà

avvertirle, e potrà anche osservarle nel Sillabo, che ne fece Grozio

del quale poc'anzi si fece da noi memoria.

I. _Leggi longobarde lungamente ritenute nel Ducato beneventano, e poi

disseminate in tutte le nostre province, ond'ora si compone il Regno._

L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni

straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal

vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia,

e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d'Italia

lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle

medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure longobarde

volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia che a lui

ubbidiva, osservate.

Egli ne aggiunse molte altre agli editti de' Re longobardi suoi

predecessori, che stabilì non come Imperadore o Re di Francia, ma come

Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge longobarda

non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge salica o

francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia;

onde si vede l'error del Sigonio[317], il quale tre leggi vuole,

che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia, la romana, la

longobarda e la salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i

soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza e

vigore. Pipino suo figliuolo e successore nel Regno d'Italia, e gli

altri Re ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario,

Ottone, Corrado, Errico e Guido, non pur le mantennero intatte ed

in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che

l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le

leggi di que' cinque Re longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli

altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le

stabilirono, le quali tutte leggi longobarde furon dette.

Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni furono mantenute,

e lungamente osservate. Nel Ducato beneventano, che abbracciava la

maggior parte di queste nostre province, che ora compongono il Regno,

sotto i Re longobardi loro autori, furono con somma venerazione

ubbidite. Questo Ducato ch'era ancor parte del Regno loro, si

reggeva colle medesime leggi. I Re avevano la sovranità di quello,

ed i Duchi che lo governavano erano a loro subordinati, e Desiderio

ultimo Re vi avea creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero.

Ma mancati in Italia i Re longobardi, non per questo mancarono nel

Ducato beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel seguente

libro, toltasi ogni soggezione de' Franzesi, lo resse con assoluto

ed independente Imperio. Volle di regali insegne ornarsi con scettro,

corona e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano, lo

mantenne perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior

piede e forza presero in questo Ducato le leggi longobarde, le

quali poi si ritennero costantemente da tutti i Principi beneventani

successori. E diviso da poi il Principato, e moltiplicato in tre,

cioè nel beneventano, salernitano e capuano, che abbracciavano quasi

tutto il Regno, maggiormente si diffusero le leggi longobarde. Il

Ducato napoletano, e le altre città della Calabria e de' Bruzj,

Gaeta, ed alcune altre città marittime, che anche da poi durarono per

qualche tempo sotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi

queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl'Imperadori d'Oriente,

si governavano colle leggi loro; e quali queste si fossero, sarà

esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante

loro compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci

da' Normanni, e ridotte tutte queste province sotto il dominio d'un

solo, i Normanni ai Longobardi succeduti, ritennero le loro leggi, e

le diffusero per tutto, anche nelle città, che essi tolsero a' Greci,

come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall'essere state

queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano

longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più profonde

radici in queste nostre province. Quindi avvenne ancora che sebbene

si lasciassero intatte le leggi romane, e che ciascuno potesse vivere

sotto quella legge o romana o longobarda ch'e' si eleggesse[318];

nulladimeno per più secoli la fortuna delle longobarde fu tanta, che

bisognò, che le romane cedessero. Poichè essendo in Italia, e nelle

nostre province introdotti in più numero i Feudi, e per conseguenza

più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de'

Longobardi, si fece che tutti i Nobili, al loro esempio, vivessero

colle medesime leggi; onde toltone gli Ecclesiastici, i quali anche

per esecuzione dell'editto di Lodovico Pio[319], viveano (di qualunque

Nazione si fossero) colle sole leggi de' Romani, queste appo gli altri,

come per tradizione, e come per antico costume ebbero uso e vigore: ed

essendosi per l'ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove

eran registrate, si rimasero presso alla gente vulgare ed ignobile,

la quale così nelle leggi, come nell'usanze è l'ultima a deporre gli

antichi istituti de' loro maggiori, come più minutamente vedremo ne'

seguenti libri.

E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno a riguardo delle nuove

costituzioni, che s'introdussero da poi da altri Principi normanni,

suevi e franzesi, la legge longobarda fu detta _Jus commune_, siccome

quella de' Romani[320]; ma con questa differenza, che il Jus comune

de' Longobardi era il dominante, ed in più vigore, quello de' Romani

di minor autorità ed al quale ricorrevasi quando mancassero le

longobarde: e ciò nemmeno sempre ed indistintamente. Per questa cagione

avvenne ancora, che la legge longobarda fosse allegata ne' Tribunali,

commendata da tutti e riputata fonte ancora dell'altre leggi, che si

andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo che i Pontefici

romani spesso ne' loro decreti se ne valsero, e l'approvarono[321].

La legge feudale, che oggi appresso tutte le Nazioni d'Europa è una

delle parti più nobili del _Jus commune_, non altronde, che dalle leggi

longobarde ricevè il sostegno, e sopra le quali è fondata, come non

solo fra' nostri scrissero Andrea d'Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma

l'avvertì ancora l'incomparabile Ugon Grozio.

Le costituzioni stesse di Federico II, del nostro Regno, quasi tutte

dalle leggi de' Longobardi procedono, come, oltre a' nostri, scrisse

anche Grozio[322], ed è per se medesimo palese. Le consuetudini di Bari

dalle leggi longobarde derivano, come diremo, quando della compilazione

di quel volume ci tornerà occasione di favellare.

Ma ciocchè non dee tralasciarsi, e che maggiormente fa conoscere

l'autorità loro, ed il credito, col quale lungamente si mantennero

in queste nostre province, egli è il vedere, che restituita già la

giurisprudenza romana nell'Accademie d'Italia ne' tempi di Lotario

II, dopo l'avventuroso ritrovamento delle Pandette di Amalfi, e posto

ancor piede nella nostra Accademia a' tempi dell'Imperador Federico

II, non per questo mancò l'uso e l'autorità delle medesime. Anzi i

nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura e studio

in commentarle; non altrimente che fecero Gregorio ed Ermogeniano,

i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali proccurarono

che l'antica romana giurisprudenza non si perdesse, quando videro

che Costantino M, colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche

de' Romani gentili. Così veggiamo che le fatiche postevi da Carlo di

Tocco commentandole, non furon fatte, se non a tempo di Guglielmo Re

di Sicilia; e quell'altro Commento che abbiamo delle medesime d'Andrea

da Barletta Avvocato fiscale, che fu dell'Imperador Federico II,

mostra più chiaramente, che sino a' tempi di questo Principe, le leggi

longobarde nel nostro Regno alle romane erano superiori; e più ancora

ne' tempi posteriori, per l'altro che vi fece Biase da Morcone, che

fiorì sotto il Re Roberto.

Nella considerazione delle quali cose se per un poco si fossero fermati

i nostri Scrittori, a' quali l'istoria fu sempre inimica, e che non

fece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono

ricolmi i loro commentarj d'infinite sciocchezze, insino a dire (non

sapendo quali si fossero gli Autori di queste leggi) ch'elle furono

fatte da certi Re, che si chiamavano Longobardi, cioè Pugliesi, i

quali venuti dalla Sardegna, prima si fermarono nella Romagna, ed indi

passarono nella Puglia, come scrissero Godofredo, Baldo, Alessandro

e Francesco di Curte, e quel ch'è più strano, seguitati da Niccolò

Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio

alla vera istoria.

Nè Luca di Penna, seguitato da poi, come spesso accade,

inconsideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d'Anna, e da altri

nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra

il _Jus_ de' Longobardi, e di chiamarlo asinino, barbaro ed incolto,

e feccia più tosto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe

distinguere i tempi, ne' quali scriveva, dai secoli trascorsi, ne'

quali queste leggi furono reputate le più colte e prudenti di quante

mai ne fiorissero in Italia: e' scrisse ne' tempi ultimi sotto il Regno

di Giovanna I, dalla quale nell'anno 1366, fu creato Giudice della

Gran Corte, quando avanzandosi sempre più l'autorità, e lo splendore

della legge romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual

delle due leggi dovesse prevalere; onde è che egli trovando altri, che,

contra il suo sentimento, contendevano a favor delle longobarde, si

scagliava contro di loro, cumulando di tante ingiure queste leggi. E

non fu, se non a' tempi degli Aragonesi, che queste leggi dal nostro

Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le romane si

restituirono, come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il

quale se bene dica, che a' suoi tempi non vide mai, che ne' nostri

Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani,

testifica però di avere inteso dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi

antichi fu osservato il contrario. Ma delle vicende e varia fortuna

di queste leggi, non mancheranno nel progresso di questa Istoria più

opportune occasioni di lungamente ragionare.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 2 · 第 23 / 52 题