_Leggi de' Longobardi ritenute in Italia, ancorchè da quella ne fossero
stati scacciati: loro giustizia e saviezza._
Le leggi de' Longobardi, se vorranno conferirsi colle leggi Romane, il
paragone certamente sarà indegno, ma se vorremo pareggiarle con quelle
dell'altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell'Imperio signoreggiarono
in Europa, sopra l'altre tutte si renderanno ragguardevoli, così se
si considera la prudenza e i modi, che usavano in istabilirle, come
la loro utilità e giustizia, e finalmente il giudicio de' più gravi e
saggi Scrittori, che le commendarono. Il modo che tennero e la somma
prudenza e maturità, che praticarono i Re quando volevan stabilirle,
merita ogni lode e commendazione. Essi, come s'è veduto, convocavano
prima in Pavia gli Ordini del Regno, cioè i Nobili e Magistrati;
poichè l'ordine Ecclesiastico non era da essi conosciuto, nè avea
luogo nelle pubbliche deliberazioni, e nè meno la plebe, la quale,
come disse Cesare parlando de' Galli, _nulli adhibebatur consilio_: si
esaminava quivi con maturità e discussione ciò che pareva più giusto
ed utile da stabilire: e quello stabilito, era poi pubblicato da' loro
Re negli editti. Maniera, secondo il sentimento di Ugon Grozio[286],
forse migliore di quella, che tennero gl'Imperadori stessi romani,
le cui leggi, dipendendo dalla sola volontà loro, soggetta a varj
inganni e soggestioni, cagionarono tant'incostanza e variazioni, che
del solo Giustiniano vediamo d'una stessa cosa aver tre, e quattro
volte mutato e variato parere e sentenza. Presso a' Longobardi prima
di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro editti, erano dagli Ordini
del Regno ben esaminate e discusse; onde ne seguivano più comodi. Il
primo, che non v'era timore di potersi stabilire cosa nociva al ben
pubblico, quando v'erano tanti occhi e tanti savj, a' quali non poteva
esser nascosto il danno, che n'avesse potuto nascere. Il secondo,
ch'era da tutti con pronto animo osservato ciò che piacque al comun
consentimento di stabilire. E per ultimo, che non così facilmente
eran soggette a variarsi, se non quando una causa urgentissima il
ricercasse: come abbiam veduto essersi fatto da que' Re, che dopo
Rotari successero, i quali se non _facto periculo_, e dopo lunga
esperienza conoscendo alcune leggi de' loro predecessori alquanto dure
ed aspre, e non ben conformarsi a' loro tempi, renduti più docili e
culti, le variavano e mutavano col consiglio degli Ordini. Il qual
sì prudente e saggio costume lodò anche e commendò presso a' Sueoni,
popoli del Settentrione, quella prudente e saggia donna Brigida, a cui
oggi rendiamo noi gli onori, che non si danno se non a' Santi.
Se si voglia poi riguardare la loro giustizia ed utilità, e prima di
quelle leggi accomodate agli affari e negozj de' privati, ed alla loro
sicurità e custodia, come sono i matrimonj, le tutele, i contratti, le
alienazioni, i testamenti, le successioni ab intestato, la sicurezza
del possesso, non potremo riputarle se non tutte utili e prudenti.
Per li matrimonj molte provide leggi s'ammirano nel libro secondo di
quel volume[287]. L'ingenuo non s'accoppiava con la libertina, nè il
nobile coll'ignobile; quindi essendo i Re collocati sopra la condizione
di tutti; quelli morti, le loro vedove non si collocavan poi con altri,
se non eran di regal dignità decorati. Ma Giustiniano prese Teodora
dalla scena con gran vituperio del Principato. Quelli che non eran
nati da giuste nozze, non si creavano Cavalieri: non eran ammessi al
Magistrato, anzi nè meno a render testimonianza. Le profuse donazioni
tra' mariti e mogli eran vietate: prudentissima fu perciò la legge di
Luitprando, colla quale fu posto freno al dono mattutino, che solevan
i mariti fare alle mogli il mattino dopo la prima notte del loro
congiungimento, che i Longobardi chiamavano _morgongap_[288]; solevan
sovente i mariti d'amor caldi, allettati da' vezzi delle novelle spose,
donar tutto: Luitprando[289] proibì tanta profusione, e stabilì che
non potessero eccedere la quarta parte delle loro sostanze. E per
gli esempj che rapporta Ducange, si vede che per tutto l'undecimo
secolo fu la legge osservata. Ed è veramente nuovo e singolare ciocchè
l'Abate Fontanini nel suo libro contra il P. Germonio rapporta di
alcuni atti, che pubblicò d'una notizia privata dell'anno 1162, nella
quale si legge, che un tal Folco da Cividale del Friuli dona a Gerlint
sua moglie tutto il suo, _omnia sua propter pretium in mane quando
surrexit de lecto_. Gli adulterj erano severamente puniti; le nozze
fra' congionti, secondo il prescritto, non men delle leggi civili,
che de' canoni erano vietate; e Luitprando[290] istesso rende a noi
testimonianza, che fu mosso a vietarle anche con sue leggi: _Quia_,
com'e' dice, _Deo teste, Papa Urbis Romae, qui in omni Mundo caput
Ecclesiarum Dei, et Sacerdotum est, per suam epistolam nos adhortatus
est, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus_.
Alcuni s'offendono, che in questo secondo libro delle leggi de'
Longobardi[291] si legga permesso il concubinato, vietandosi solamente,
che in un istesso tempo si possa tener moglie e concubina, non
altrimente, che due mogli, essendo anche presso a' Longobardi vietata
ogni poligamia. Ma tralasciando che quella legge fu di Lotario, non
già d'alcuno de' Re longobardi; questa maraviglia nasce dal non sapere
che presso ai Romani il concubinato fu una congiunzione legittima[292],
non pur tollerata, ma permessa, ed era perciò detto _semimatrimonium_,
e la concubina era chiamata perciò _semiconjux_[293], e lecitamente
l'uomo poteva avere per sua compagna o la moglie o la concubina, non
però in un medesimo tempo e moglie e concubina insieme, perchè questa
era riputata poligamia, non altrimente se tenesse due mogli[294].
Questo istituto fu continuato anche dappoichè per Costantino Magno
l'Imperio abbracciò la nostra religione, il quale ancorchè ponesse
freno al concubinato, non però lo tolse; ed appresso i Cristiani di più
Nazioni d'Europa, per molti secoli fu ritenuto; di che fra gli altri
ce ne rende certi un Concilio di Toledo, ove fu parimente stabilito,
che l'uomo sia Laico, sia Cherico d'una sola debba contentarsi o di
moglie o di concubina, non già che possa ritenere in uno stesso tempo
tutte due[295]. Ma vietatosi poi nella Chiesa latina a' Preti affatto
di aver moglie, ed in conseguenza di tener anche concubine, poichè
gli Ecclesiastici per la loro incontinenza non potevan vivere soli, si
ritennero le concubine: fu per isradicar questo costume in varj Concilj
severamente proibito loro di tenerle: non ebbero queste proibizioni
gran successo, e furon di poco profitto: rada era l'osservanza; ed
i Preti non potevano a patto alcuno distaccarsene: furono perciò
replicati i divieti: non vi era Concilio che si convocasse, che con
severe minacce non inculcasse sempre il medesimo, detestandosi il
concubinato, e predicandosi peggior dell'adulterio, dell'incesto, e
più grave d'ogni altro vizio. Quindi nelle seguenti età il nome del
concubinato, che prima era riputato una congiunzion legittima, fu
renduto odioso ed orrendo in quella maniera, ch'oggi si sente. Nel
Regno d'Italia non pur presso a' Longobardi, ma anche quando passò
sotto la dominazione de' Franzesi, durava ancora l'istituto de' Romani.
Appresso alcune altre Nazioni d'Europa era anche il concubinato
riputato legittimo, e Cujacio testimonia, che anche a' suoi tempi
era ritenuto dai Guasconi, e da altri popoli presso i Pirenei[296].
In Oriente per le Novelle di Basilio Macedone[297], e di Lione, fu
il concubinato proibito; ma quelle non ebbero alcun vigore nelle
province d'Europa, come quelle ch'erano state sottratte dall'Imperio,
ed ubbidivano a' loro Principi independentemente dagl'Imperadori
d'Oriente: ciocchè meriterebbe un discorso a parte, ma tanto basterà
per ciò, che riguarda il nostro istituto.
Intorno alle tutele, furon dati savj provvedimenti: eran i pupilli
raccomandati ugualmente agli agnati, che a' cognati: ma de' pupilli
nobili il principal tutore era il Re[298]. Quindi appresso noi
nacque l'istituto di darsi dal Re il Balio a' Baroni, e prendersi
da lui le lettere del Baliato. Davano ancora alle donne per la loro
imbecillità un perpetuo tutore, ch'essi chiamavano Mundualdo, il quale
s'assomigliava in gran parte al tutore cessizio de' Romani antichi,
sotto la cui autorità eran sempre le donne di qualunque età fossero, ed
ancorchè a nozze passassero: ond'è che ancor oggi in alcuni luoghi del
nostro Regno sia rimaso di loro alcun vestigio.
Ne' contratti, l'equità e la giustizia fu unicamente ricercata:
i contratti de' maggiori, diffinendo la maggior età nell'anno
decim'ottavo, eran ben fermi, nè alle restituzioni soggetti. I
creditori, ed i compratori erano sicuri di non esser fraudati e delusi
per le tacite ipoteche, e per gli occulti fedecommessi; imperocchè si
facevan passare tutti i contratti, le vendite, i pegni, i testamenti
stessi sotto gli occhi, ed avanti i Magistrati, ed al cospetto del
Popolo. L'ordine di succedere ab intestato era semplicissimo: colui
ch'era più prossimo in grado, era l'istesso che l'erede, eccetto
solamente che i figliuoli, e' lor descendenti erano preferiti a'
genitori.
I giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave
dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo, appo i
Longobardi eran brevi e meno travagliosi. La temerità de' litiganti era
frenata da' pegni, e dalle pieggiarie. A' Giudici niente era più facile
e spedito: nelle quistioni di fatto portava l'attore i suoi testimoni,
ed il reo i suoi, e colui guadagnava, che dal suo canto avea di lor
maggior numero ed autorità. Nelle cose dubbie ed ambigue si ricorreva
alla religione de' giuramenti; questo si dava al reo, ma con molto
riguardo, cioè se produceva testimonj di provata fama, che deponessero
ed attestassero della di lui probità e religione, e che essi volentieri
crederebbero al suo giuramento[299]. Rade eran le quistioni di legge,
e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpetri, ma da'
semplici e piani detti delle lor leggi, dal giusto e dal ragionevole
prestamente eran decise. Pronto era il remedio nelle perturbazioni di
possesso, e subita la restituzione, andando il Giudice co' testimonj in
sul luogo a conoscer dello spoglio, e ad immantenente ripararlo.
Nella cognizion criminale de' delitti erano due cose saggiamente
osservate. La violazione della ragione e società pubblica, e di quella
del privato. Per questo due multe furono introdotte: coll'una si
riparava al danno del privato, che chiamarono Vedrigeldium, cioè quel
che si dava per lo taglione; coll'altra si riparava alla pubblica pace,
che dissero per ciò Fedra, e si dava al Re, o al comune di qualche
città. Commenda Ugone Grozio[300] questo lor istituto di non spargere
il sangue de' Cittadini per leggieri cagioni, ma solo per gravissime e
capitali. Ne' minori delitti bastava, che per danaro si componessero,
ovvero che il colpevole passasse nella servitù dell'offeso, in cui
s'era peccato.
I beni de' condannati erano salvi a' loro figliuoli, nè stavano
soggetti a confiscazioni. Nelle cause criminali non ammettevano
appellazioni, nè questo portò a Grozio alcuna maraviglia, come non
debbono altri averla; poichè i Pari della Curia con somma religione
e clemenza de' lor pari giudicavano. Quindi presso di noi nacque
l'istituto, che le cause capitali de' Baroni non potessero decidersi
senza quelli, che diciamo _Pares Curiae_.
I riti e le solennità ch'essi usavano nelle manumissioni, e
nell'adozioni eran conformi a' lor costumi feroci e guerrieri.
Le manumissioni come c'insegna Paolo Varnefrido si facevano _per
sagittam_, le adozioni _per arma_, siccome le alienazioni _per glebae
festucaeve conjectionem in sinum emptoris_.
Dispiacque a molti quell'antica consuetudine dei Longobardi, che in
alcune cause dubbie ed ambigue e ne' gravi delitti se ne commettesse
la decisione alla singular pugna di due, che chiamiamo duello. Fu
veramente il duello antica usanza de' Longobardi, che poi passata
in legge, fu per molto tempo praticata non pur da loro, ma da molte
altre Nazioni, le quali da' Longobardi l'appresero. In fatti l'istorie
loro sono piene di questi duelli; e memorando fu quello di Adalulfo,
che di adulterio aveva tentata la Regina Gundeberta[301], ed avutane
ripulsa, per vendicarsene, ricorse al Re Arioaldo suo primo marito, al
quale accusandola falsamente, che insieme con Dato Duca della Toscana
gl'insidiasse la vita ed il Regno, fece imprigionare quella infelice
Principessa. Di che offeso Clotario Re di Francia, dal cui sangue
discendeva, mandò Legati ad Arioaldo con gagliarde richieste di dover
tosto liberarla; al che avendo il Re risposto, ch'egli aveva cagioni
giustissime di tenerla prigione, e negando i Legati ciò che s'imputava
alla Regina, affermando che mentivano gli Autori di tal impostura;
finalmente Ansoaldo uno di essi richiese al Re, che per duello il
dubbio dovesse terminarsi. Vennero alla pugna Cariberto per la Regina,
e l'impostore Adalulfo pel Re, nella quale restando l'ultimo vinto, fu
la Regina liberata, e restituita al suo antico onore. Questo genere
di purgazione fu cotanto commendato presso a tutte le Nazioni, che
Cujacio[302] dice, che anche fra' Cristiani, così nelle cause civili,
come nelle accusazioni criminali fu il duello lungamente praticato,
ed i nostri Franzesi Normanni, finchè tennero questo Regno, sovente
l'usarono. Era ben da' Re longobardi istessi riputato un esperimento
fiero ed irragionevole; ma assuefatti que' Popoli lungamente a tal
usanza, e reputando minor male per placar l'ira e lo sdegno di quegli
animi feroci, commetter l'affare al periglio di pochi, che di vedere
ardere di discordie civili le intere famiglie, loro non parve grave,
se non necessario il ritenerlo. Luitprando Principe prudentissimo ben
lo conobbe, ma ad esempio di Solone, che dimandato se egli avesse
date le migliori leggi che aveva saputo agli Ateniesi, rispose le
migliori, che potevan confarsi ai loro costumi, così egli in una sua
legge altamente dichiarò questi suoi sensi, dicendo che ben egli era
incerto del giudicio di Dio, e molti sapeva che per duello senza giusta
causa restavan perditori, ma soggiunse: _Sed propter consuetudinem
gentis nostrae Longobardorum legem impiam vetare non possumus_[303]. La
religione cristiana tolse poi questa usanza, ma non si veggono tolte
le radici, onde con tanta facilità cotali effetti germogliano: ella è
nata per isradicarle interamente, ma noi medesimi siamo quelli, che
le facciamo contrasto, e frapponghiamo impedimenti. La tolsero poi
gli altri Principi, e presso a noi l'Imperadore Federico II, e più
severamente gli altri Re suoi successori.
Dispiacque ancora quell'altro genere di prova del ferro rovente,
dell'acqua fervente, ovvero ghiacciata[304]; ma di ciò non debbono
imputarsi i soli Longobardi, ma tutte l'altre Nazioni d'Europa, e più
i Cristiani nostri, i quali lungamente lo ritennero e l'abbracciarono
più tenacemente; imperocchè credettero derivare il costume da Mosè
istesso, il quale comandò che si dasse alle donne imputate di stupro
certa pozione per conoscere il loro fallo, o l'innocenza. Non fu
dunque maraviglia se i Longobardi, portando la cosa più avanti, ne
stabilissero anche sopra ciò delle leggi, per le quali comandarono
che per determinare le liti, si servissero anche de' vomeri infocati,
ovvero dell'acqua fredda, o bollente. S'aggiunse, perchè l'error
durasse e tal costume si ritenesse, la credulità e stupidezza degli
uomini, i quali eran così persuasi e certi di questa pruova, che
sovente diedero facile e sicura credenza a ciò che gli Storici o altri,
che se ne spacciavan testimonj, ne favoleggiavano, e per cosa certa
gliele descrivevano. Nè mancarono di raccontar fatti veramente strani
e maravigliosi, non perchè essi veri fossero in realtà, ma prodotti da
una fantasia sì fortemente accesa, che faceva lor vedere uomini posti
dentro il fuoco non ardere, e buttati dentro i fiumi non sommergersi.
Celebre appresso gl'Istorici è quel fatto accaduto ne' tempi d'Ottone
a quella innocente Contessa, che accusata falsamente dall'Imperadrice
sua moglie, se ne purgò con un ferro rovente, da cui non fu tocca.
(I più accurati Scrittori riputano favolosi tutti questi racconti
dell'Imperatrice moglie d'Ottone, e della pruova del ferro rovente.
Intorno a che son da vedersi coloro, che vengono rapportati da Struvio
_in Syntag. Hist. Germ. in Ottone, pag_. 371).
Ma assai più celebre e memorabile è quell'altro ai tempi d'Alessandro
II, accaduto in Firenze, di Pietro Aldobrandino, che uscì al cospetto
di tutto il Popolo immune e salvo dalle fiamme, onde acquistonne il
nome di Pietro Igneo. Non senza ragione adunque Federico Imperadore tra
le sue leggi militari stabilì ancora, che questa pruova si praticasse
nelle cause dubbie, come Radevico e Cujacio[305] testificano. Ma
conosciutasi da poi, seriamente pensandovi, la sua incertezza, e che
molti innocenti ne riportavano pena maggiore di quella, che anche
legittimamente convinti per rei non avrebbero potuto temere, e che
all'incontro ne uscivan liberi i colpevoli; e che con troppo ardimento
si pretendesse tentar i giudicj divini, fu da' romani Pontefici
proibito. E Cujacio[306] rapporta, che questo costume nella Lombardia
cominciò prima di tutti gli altri paesi a mancare, e ad andare in
disusanza. Presso a noi andò parimente in obblivione, ed ancorchè i
Baresi lungamente ritenessero l'usanze de' Longobardi onde il libro
delle loro Consuetudini fu compilato; pur confessano, che sin da' tempi
del Re Rugiero era già tal costume affatto mancato: _Ferri igniti,
aquae ferventis, vel frigidae, aut quodlibet judicium, quod vulgo
paribole nuncupatur, a nostris civibus penitus exulavit_[307].
Parve anche a molti fiero e crudele quel costume di render cattivi i
Cristiani, e riceverne per la libertà riscatti, come s'è veduto che
fecero co' Crotonesi, e con altre genti delle città, ch'erano in poter
de' Greci loro nemici: del che altamente si querelava S. Gregorio M.
Ma questo costume, siccome fu narrato nel precedente libro, era allora
indifferentemente da tutti praticato: nè mancano Scrittori che lo
difendono per giusto.
Per queste cagioni leggiamo noi ne' più gravi Autori cotanto
commendarsi sopra tutte le straniere Nazioni la longobarda per
gente savia e prudente, e che meglio di tutte le altre avesse saputo
stabilire le leggi, con tanta perizia ed avvedimento dettate. Niente
dico di Grozio[308] che perciò tante lodi l'attribuisce, niente di
Paolo Varnefrido. Guntero Secretario che fu di Federico I Imperadore, e
famoso Poeta di que' tempi, così nel suo Ligurino cantò de' Longobardi.
_Gens astuta, sagax, prudens, industria, solers,_
_Provida consilio, legum, Jurisque perita._
Nè lo stile, con cui furono quelle leggi scritte, è cotanto insulso ed
incolto come pur troppo lo riputarono i nostri Scrittori: ben furono
elle giudicate dall'incomparabile Grozio degno soggetto delle sue
fatiche e de' suoi elevatissimi talenti: aveva ben egli apparecchiato
loro un giusto commentario, siccome dell'altre leggi dell'altre Nazioni
settentrionali, così ancora di queste de' Longobardi. Ma pur troppo
presto tolto a noi da immatura morte, non potè perfezionarlo. È bensì
a noi di lui rimaso un Sillabo[309] di tutti i nomi e verbi, ed altri
vocaboli de' Longobardi, per cui si scuoprono i molti abbagli presi da'
nostri Scrittori, che vollero interpretarle; e Giacomo Cujacio[310]
ne' suoi libri de' Feudi, i quali in gran parte da queste leggi
dipendono, sovente ne mostra molte voci delle medesime reputate dalla
comune schiera per barbare ed incolte, ed a cui diedero altro senso,
essere o greche, o latine, o dipendere con perfetta analogia da queste
lingue: così quella voce _arga_, che s'incontra spesso in queste leggi,
riputata barbara, e che i nostri vogliono che significhi _cornuto_,
come fra gli altri espose Maxilla nelle Consuetudini di Bari[311] che
da queste leggi in gran parte derivano, presso a Paolo Varnefrido[312]
non significa altro che _inerte_, _scimunito_, _stupido_, _ed inutile_,
e la voce deriva dal Greco argòs, che appo i Greci significa lo stesso,
come dice Cujacio[313], e lo conferma coll'autorità di Didimo. E ciò
che sovente occorre in questi libri _astalium facere_, non vuol dir
altro che ingannare, e mancare al Principe o al Commilitone del suo
ajuto e soccorso, mentre nella pugna ne tiene il maggior bisogno, ed
è in periglio di vita. Così ancora farsi una cosa _asto animo_, come
sovente leggiamo in queste leggi, da voce latinissima deriva ch'è il
medesimo, che d'animo vafro ed ingannevole: Plauto in _Poenulo_.
_Mea soror ita stupida est sine animo asto._
Ed Accio appresso Nonio:
_Nisi ut asta ingenium lingua laudem._
Parimente quell'altra voce Strige, che in queste leggi s'incontra,
e che presso a Festo è l'istesso, che malefica, si ritrova ancora in
Plauto _in Pseudolo_
_Strigibus vivis convivis intestinaque exedunt._
che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche Masca,
ed oggi noi chiamiamo Maga o Strega.
L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isidoro, viene
anche nettamente spiegato da queste leggi[314]. Il talenone, come anche
spiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca
di legno, per la quale si tirava con secchi l'acqua dai pozzi.
Il chiamare le donne non casate vergini in capillo non altronde
deriva, che dall'istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini
da quelle, che avean contratte nozze, perchè queste velavano il lor
capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro
capelli.
Galeno credette che i cavalli, e, toltone i cani, ogni sorta di
quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All'incontro Absirto,
e Hierocle Mulomedici[315], e Porfirio ancora contra il sentimento
di Galeno scrissero, che potevan ancora quelli esser rabbiosi. I
Longobardi in queste loro leggi[316] ricevettero l'opinione di costoro,
e rifiutarono come falsa quella di Galeno. Molt'altri consimili vestigi
di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte altre voci di questo
genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon la loro origine
dalla greca o latina lingua, e sono sparse in questi libri, che non
accade qui tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà
avvertirle, e potrà anche osservarle nel Sillabo, che ne fece Grozio
del quale poc'anzi si fece da noi memoria.
I. _Leggi longobarde lungamente ritenute nel Ducato beneventano, e poi
disseminate in tutte le nostre province, ond'ora si compone il Regno._
L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni
straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal
vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia,
e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d'Italia
lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle
medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure longobarde
volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia che a lui
ubbidiva, osservate.
Egli ne aggiunse molte altre agli editti de' Re longobardi suoi
predecessori, che stabilì non come Imperadore o Re di Francia, ma come
Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge longobarda
non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge salica o
francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia;
onde si vede l'error del Sigonio[317], il quale tre leggi vuole,
che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia, la romana, la
longobarda e la salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i
soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza e
vigore. Pipino suo figliuolo e successore nel Regno d'Italia, e gli
altri Re ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario,
Ottone, Corrado, Errico e Guido, non pur le mantennero intatte ed
in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che
l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le
leggi di que' cinque Re longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli
altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le
stabilirono, le quali tutte leggi longobarde furon dette.
Ma presso di noi per altre più rilevanti cagioni furono mantenute,
e lungamente osservate. Nel Ducato beneventano, che abbracciava la
maggior parte di queste nostre province, che ora compongono il Regno,
sotto i Re longobardi loro autori, furono con somma venerazione
ubbidite. Questo Ducato ch'era ancor parte del Regno loro, si
reggeva colle medesime leggi. I Re avevano la sovranità di quello,
ed i Duchi che lo governavano erano a loro subordinati, e Desiderio
ultimo Re vi avea creato, come s'è detto, Duca Arechi suo genero.
Ma mancati in Italia i Re longobardi, non per questo mancarono nel
Ducato beneventano i Duchi; anzi Arechi, come diremo nel seguente
libro, toltasi ogni soggezione de' Franzesi, lo resse con assoluto
ed independente Imperio. Volle di regali insegne ornarsi con scettro,
corona e clamide, e farsi ungere, ed elevare in Principe sovrano, lo
mantenne perciò esente da qualunque altra dominazione; onde maggior
piede e forza presero in questo Ducato le leggi longobarde, le
quali poi si ritennero costantemente da tutti i Principi beneventani
successori. E diviso da poi il Principato, e moltiplicato in tre,
cioè nel beneventano, salernitano e capuano, che abbracciavano quasi
tutto il Regno, maggiormente si diffusero le leggi longobarde. Il
Ducato napoletano, e le altre città della Calabria e de' Bruzj,
Gaeta, ed alcune altre città marittime, che anche da poi durarono per
qualche tempo sotto la dominazione de' Greci, ricevettero più tardi
queste leggi. Questi luoghi, come soggetti agl'Imperadori d'Oriente,
si governavano colle leggi loro; e quali queste si fossero, sarà
esaminato nel settimo libro, ove delle loro Novelle, e delle tante
loro compilazioni faremo parola. Ma discacciati che ne furono i Greci
da' Normanni, e ridotte tutte queste province sotto il dominio d'un
solo, i Normanni ai Longobardi succeduti, ritennero le loro leggi, e
le diffusero per tutto, anche nelle città, che essi tolsero a' Greci,
come vedremo ne' seguenti libri; onde avvenne che dall'essere state
queste leggi mantenute in Italia sotto altri Principi, che non erano
longobardi, lungamente quelle durassero, e mettessero più profonde
radici in queste nostre province. Quindi avvenne ancora che sebbene
si lasciassero intatte le leggi romane, e che ciascuno potesse vivere
sotto quella legge o romana o longobarda ch'e' si eleggesse[318];
nulladimeno per più secoli la fortuna delle longobarde fu tanta, che
bisognò, che le romane cedessero. Poichè essendo in Italia, e nelle
nostre province introdotti in più numero i Feudi, e per conseguenza
più Baroni, i quali non con altre leggi vivevano, che con quelle de'
Longobardi, si fece che tutti i Nobili, al loro esempio, vivessero
colle medesime leggi; onde toltone gli Ecclesiastici, i quali anche
per esecuzione dell'editto di Lodovico Pio[319], viveano (di qualunque
Nazione si fossero) colle sole leggi de' Romani, queste appo gli altri,
come per tradizione, e come per antico costume ebbero uso e vigore: ed
essendosi per l'ignoranza del secolo trascurati tutti i Codici, ove
eran registrate, si rimasero presso alla gente vulgare ed ignobile,
la quale così nelle leggi, come nell'usanze è l'ultima a deporre gli
antichi istituti de' loro maggiori, come più minutamente vedremo ne'
seguenti libri.
E quindi parimente nacque, che nel nostro Regno a riguardo delle nuove
costituzioni, che s'introdussero da poi da altri Principi normanni,
suevi e franzesi, la legge longobarda fu detta _Jus commune_, siccome
quella de' Romani[320]; ma con questa differenza, che il Jus comune
de' Longobardi era il dominante, ed in più vigore, quello de' Romani
di minor autorità ed al quale ricorrevasi quando mancassero le
longobarde: e ciò nemmeno sempre ed indistintamente. Per questa cagione
avvenne ancora, che la legge longobarda fosse allegata ne' Tribunali,
commendata da tutti e riputata fonte ancora dell'altre leggi, che si
andavano da' nuovi Principi stabilendo. Così veggiamo che i Pontefici
romani spesso ne' loro decreti se ne valsero, e l'approvarono[321].
La legge feudale, che oggi appresso tutte le Nazioni d'Europa è una
delle parti più nobili del _Jus commune_, non altronde, che dalle leggi
longobarde ricevè il sostegno, e sopra le quali è fondata, come non
solo fra' nostri scrissero Andrea d'Isernia, ed il Vescovo Liparulo, ma
l'avvertì ancora l'incomparabile Ugon Grozio.
Le costituzioni stesse di Federico II, del nostro Regno, quasi tutte
dalle leggi de' Longobardi procedono, come, oltre a' nostri, scrisse
anche Grozio[322], ed è per se medesimo palese. Le consuetudini di Bari
dalle leggi longobarde derivano, come diremo, quando della compilazione
di quel volume ci tornerà occasione di favellare.
Ma ciocchè non dee tralasciarsi, e che maggiormente fa conoscere
l'autorità loro, ed il credito, col quale lungamente si mantennero
in queste nostre province, egli è il vedere, che restituita già la
giurisprudenza romana nell'Accademie d'Italia ne' tempi di Lotario
II, dopo l'avventuroso ritrovamento delle Pandette di Amalfi, e posto
ancor piede nella nostra Accademia a' tempi dell'Imperador Federico
II, non per questo mancò l'uso e l'autorità delle medesime. Anzi i
nostri Scrittori allora più che mai posero la maggior cura e studio
in commentarle; non altrimente che fecero Gregorio ed Ermogeniano,
i quali allora compilarono i loro Codici, per li quali proccurarono
che l'antica romana giurisprudenza non si perdesse, quando videro
che Costantino M, colle nuove leggi tirava a distruggere l'antiche
de' Romani gentili. Così veggiamo che le fatiche postevi da Carlo di
Tocco commentandole, non furon fatte, se non a tempo di Guglielmo Re
di Sicilia; e quell'altro Commento che abbiamo delle medesime d'Andrea
da Barletta Avvocato fiscale, che fu dell'Imperador Federico II,
mostra più chiaramente, che sino a' tempi di questo Principe, le leggi
longobarde nel nostro Regno alle romane erano superiori; e più ancora
ne' tempi posteriori, per l'altro che vi fece Biase da Morcone, che
fiorì sotto il Re Roberto.
Nella considerazione delle quali cose se per un poco si fossero fermati
i nostri Scrittori, a' quali l'istoria fu sempre inimica, e che non
fece loro distinguere i tempi, come in ciò si conveniva: non avrebbono
ricolmi i loro commentarj d'infinite sciocchezze, insino a dire (non
sapendo quali si fossero gli Autori di queste leggi) ch'elle furono
fatte da certi Re, che si chiamavano Longobardi, cioè Pugliesi, i
quali venuti dalla Sardegna, prima si fermarono nella Romagna, ed indi
passarono nella Puglia, come scrissero Godofredo, Baldo, Alessandro
e Francesco di Curte, e quel ch'è più strano, seguitati da Niccolò
Boerio, che volle più tosto credere a questi sogni, che dare orecchio
alla vera istoria.
Nè Luca di Penna, seguitato da poi, come spesso accade,
inconsideratamente da Caravita, Maranta, Fabio d'Anna, e da altri
nostri Scrittori, avrebbe avuta occasione di declamar tanto contra
il _Jus_ de' Longobardi, e di chiamarlo asinino, barbaro ed incolto,
e feccia più tosto che legge. Egli diceva così, perchè non seppe
distinguere i tempi, ne' quali scriveva, dai secoli trascorsi, ne'
quali queste leggi furono reputate le più colte e prudenti di quante
mai ne fiorissero in Italia: e' scrisse ne' tempi ultimi sotto il Regno
di Giovanna I, dalla quale nell'anno 1366, fu creato Giudice della
Gran Corte, quando avanzandosi sempre più l'autorità, e lo splendore
della legge romana, cominciava già fra gli Avvocati a disputarsi qual
delle due leggi dovesse prevalere; onde è che egli trovando altri, che,
contra il suo sentimento, contendevano a favor delle longobarde, si
scagliava contro di loro, cumulando di tante ingiure queste leggi. E
non fu, se non a' tempi degli Aragonesi, che queste leggi dal nostro
Regno finalmente con disusanza mancassero affatto, e le romane si
restituirono, come buon testimonio è a noi Matteo degli Afflitti, il
quale se bene dica, che a' suoi tempi non vide mai, che ne' nostri
Tribunali le leggi de' Longobardi prevalessero a quelle de' Romani,
testifica però di avere inteso dagli Avvocati vecchi, che ne' tempi
antichi fu osservato il contrario. Ma delle vicende e varia fortuna
di queste leggi, non mancheranno nel progresso di questa Istoria più
opportune occasioni di lungamente ragionare.