dichiara non essere sufficientemente accertata la colpabilità del
Morgari per l'ascrittogli delitto.
Visti gli art. 485, 486 del Codice penale per l'esercito;
Lo assolve ed ordina che sia posto in libertà, ove non sia per altra
causa detenuto.
Dichiara colpevoli gli accusati Turati Filippo e De Andreis Luigi del
solo delitto di cui all'art. 252 del Codice penale in correlazione
all'art. 63.
Visti altresì gli articoli 31, 33, 39 e 40 del Codice stesso,
Li condanna entrambi alla pena d'anni dodici di reclusione,
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale
durante l'espiazione della pena e nelle spese di procedimento.
_Milano, 1.º agosto 1898._
__La sentenza nel processo dei giornalisti.__
La sentenza, dopo avere ricordato i titoli di imputazione, continua:
Ritenuto che alla pubblica discussione, per la lettura dei documenti,
per la deposizione dei testimoni e per le dichiarazioni degli
accusati, sarebbe risultato in fatto: che da vario tempo si erano
potentemente costituiti in Milano i partiti repubblicano e socialista,
che crearono la Camera di Lavoro, vari circoli, associazioni e leghe
di resistenza, le quali, sotto la parvenza del benessere materiale
degli operai, dovevano nella mente dei capi essere per loro strumento
da valersene in una propizia occasione.
Per far propaganda delle loro idee i partiti si valsero dei giornali
l'_Italia del Popolo_ e il _Secolo_ ed altri ne crearono, quali la
_Lotta di Classe_, _Il Popolo Sovrano_, la _Critica Sociale_ e tutti
uniti intrapresero un'attiva campagna sussidiata da frequenti
conferenze, pubblicazioni di opuscoli e foglietti sovversivi,
ispiranti negli operai e nei meno abbienti desiderii che non sarebbe
possibile soddisfare e che lasciavano in essi sentimenti d'odio verso
le classi più favorite dalla fortuna.
Che a questo odio concorrevano e lo attizzavano alcuni nuclei di
anarchici i quali non perdevano occasione di pubblici comizi per
portare in essi la nota del disordine e far propaganda delle loro
teorie rivoluzionarie.
Che fra i giornali, l'_Osservatore Cattolico_, organo del partito
clericale intransigente, per aspirazioni diverse da quelle di altri
giornali, tendeva allo scopo di sconvolgere gli ordini politici,
vagheggiante restaurazioni che allo Stato attuale sono impossibili.
Che tutti questi partiti, discordi nei principii, ma concordi nel
fine, si valsero delle poco floride condizioni economiche del Regno
per esagerare con fosche tinte le sofferenze del popolo, inviperendo
l'odio fra le varie classi sociali.
Che i tumulti, avvenuti in varie parti del Regno, che si estesero a
Piacenza e Pavia, agitarono profondamente la classe operaia in Milano,
e nelle ore pomeridiane del 6 scorso maggio un fatto, che in altre
circostanze sarebbe rimasto inavvertito, quale fu l'arresto di un
operaio spacciatore di manifesti sovversivi, determinò i primi tumulti
a Ponte Seveso e più tardi in via Napo Torriani, durante i quali vi
furono morti e feriti.
Che quei moti repressi nella sera si ripeterono con maggior audacia ed
organizzazione nei giorni 7, 8 e 9, estendendosi a tutta la città,
mutandosi in aperta ribellione, la quale dovette essere repressa dalla
forza armata con numerose vittime.
Che a disordini già cominciati e nel momento in cui si pubblicava il
Regio Decreto che poneva, in istato d'assedio la Provincia di Milano,
l'_Italia del Popolo_, il _Secolo_ e l'_Osservatore Cattolico_, a vece
di far esclusivamente sentire una parola di pacificazione, scrissero
articoli violenti, esagerarono i fatti già avvenuti, per cui
l'Autorità fu obbligata a sopprimerli, ordinando l'arresto dei
direttori e di alcuni redattori.
Che è ben naturale che ora degli avvenuti disordini ogni partito
cerchi declinare da sè la responsabilità, tentando far credere che
quello non fu un moto rivoluzionario, ma solo teppistico al quale
concorsero i bassi fondi sociali; ma se è giusto ammettere che quel
moto fu improvviso e che i capi di ogni partito furono sorpresi dagli
avvenimenti, è fuori di dubbio che colla loro propaganda ne furono la
causa, riservandosi di trarre profitto da quanto poteva succedere, e
di ciò ne sono prova il fatto che alcuni capi si trovarono nei luoghi
dei disordini, il tentato convegno di repubblicani e socialisti negli
uffici dell'_Italia del Popolo_ mediante l'intromissione dell'avv.
Garavaglia, e l'avvenuta riunione nella casa del socialista dott.
Ceretti, entrambi rifugiati in Svizzera.
Che dall'esposizione generale dei fatti passando a stabilire le
singole responsabilità, è accertato che i primi sette accusati,
Callegari, Castelnuovo, Cerchiai, Gabrielli, Gruppiola, Baldini e
Fraschini, nonostante le contrarie affermazioni di essi, sono tutti
anarchici e non tralasciarono mai sino agli ultimi giorni di far
propaganda delle loro teorie sovversive.
Il Callegari e il Castelnuovo poi presero parte ai disordini di via
Napo Torriani ed a Porta Venezia e devono quindi rispondere anche di
ciò: quanto all'Invernizzi nessuna prova si è raccolta a suo carico e
deve quindi essere prosciolto.
Ritenuto, per quanto riguarda gli accusati Chiesi, Federici, Lallici,
Cermenati, Seneci e Zavattari, che tutti ammettono di essere di fede
repubblicana, ma varie sono le responsabilità e non tutti sono
responsabili.
Cermenati fu arrestato quale _reporter_ dell'_Italia del Popolo_ ed il
Seneci quale amministratore dello stesso giornale.
È constatato che quest'ultimo non scrisse mai articoli di colore
politico; solo si occupò della parte amministrativa e della _réclame_
e quindi nessuna ingerenza aveva nella redazione. Nulla dell'opera sua
risulta incriminabile.
Il Cermenati nella sua qualità di redattore giudiziario e teatrale fu
solo occasionalmente per deficienza di personale mandato dal direttore
a Piacenza e Pavia per riferire sui fatti che là avvenivano e consta
che non prese parte alcuna in quelle manifestazioni.
Nella stessa sua qualità fu pure in Milano dove avvennero disordini
nella sera del 6 e nel mattino del 7 e l'unico fatto che gli si
addebitava era quello di essere l'autore di due cartelle trovate
nell'ufficio del giornale, ma una sola fu riconosciuta di suo
carattere, quella cioè che descriveva fatti avvenuti con tinte meno
fosche, e non incriminabili. D'altronde lo scritto di quella cartella
non fu stampato, nè pubblicato.
Lo Zavattari, sebbene appartenga al Comitato repubblicano, non aveva
altro incarico che quello della contabilità.
Da circa tre anni cessò da ogni agitazione e propaganda; nei giorni in
cui avvennero i disordini fu sempre al suo posto alla Stazione
centrale, consigliando la calma, mentre una sua parola avrebbe potuto
far insorgere i facchini da lui dipendenti sui quali aveva molto
ascendente. A carico quindi dei tre sunnominati non si riscontra
reato.
Prescindendo ora dall'esaminare quanto il Chiesi ha potuto fare quale
direttore dell'_Italia del Popolo_, esso, al pari del Federici, è di
fede repubblicana.
Si volle che nel mattina del 7 maggio fosse sul corso Garibaldi a
conferire con varie persone, ma questa circostanza non risultò
sufficientemente provata.
Che aspirazione sua e del Federici fosse quella di giungere, anche con
un moto rivoluzionario, all'instaurazione di un governo repubblicano,
è facile ammetterlo, ma le risultanze della pubblica discussione non
hanno posto in essere a loro carico alcun elemento sicuro dal quale
desumere che essi in unione con altri concertassero e stabilissero con
determinati mezzi di commettere il reato di cui agli art. 118, 120
Codice penale (fatto diretto a cambiare la forma di governo e a far
sorgere in armi); nè questo elemento può ravvisarsi nella forse
tentata, ma non avvenuta riunione di repubblicani e socialisti
all'_Italia del Popolo_.
Il Chiesi e il Romussi, repubblicano il primo, radicale il secondo,
negli articoli che da lungo tempo scrivevano sui loro giornali,
attaccavano continuamente le istituzioni e le autorità, eccitavano
all'odio di classe e con la lunga serie non interrotta di quegli
articoli crearono l'ambiente dal quale scaturirono i recenti
disordini: la loro opera, nella quale si mantennero sino alla
soppressione dei loro giornali, costituisce il fatto materiale diretto
a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione ed il
saccheggio, come pur troppo avvenne, sebbene ciò non fosse in quel
momento da essi desiderato e sia avvenuto per cause indipendenti dalla
loro volontà.
Escluso un previo concerto tra il Chiesi ed il Federici ed altri,
questi non può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art.
134 Codice penale, in correlazione agli articoli 118 e 120, ma solo di
istigazione a delinquere commessa mediante discorsi e pubbliche
conferenze, nelle quali espresse concetti che tendevano a sconvolgere
gli attuali ordinamenti politici, mantenendosi in questo stato di
propaganda sino al suo arresto, come emerse dalle lettere a lui
sequestrate, le quali rivelano che anche in quei giorni era atteso in
altre città per conferenze repubblicane, e dal fatto ancora della sua
presenza negli uffici di redazione dell'_Italia del Popolo_ nello
scorso 7 maggio.
E dello stesso reato deve rispondere anche il prof. Lallici pel fatto
della costituzione del Circolo Adriatico Orientale d'indole
prettamente repubblicana e per discorsi in pubbliche riunioni.
Non regge l'eccezione pregiudiziale da lui sollevata d'essere egli pei
fatti stessi colpito da un Decreto di sfratto, poichè un provvedimento
di P. S. non può avere effetto di escludere la competenza del
Tribunale a conoscere dei fatti stessi.
Ritenuto, per quanto riguarda l'Oppizio, che egli, designato quale
pericoloso socialista, fu arrestato in mezzo ai tumulti e scrisse
nella sera del 6 il suo testamento dal quale risulta che scendeva in
piazza, e devesi quindi ritenere che abbia preso parte ai disordini di
P. Venezia e d'altre località, cade quindi sotto le sanzioni degli
art. 196, 247 Cod. penale.
Ritenuto in ordine a Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi e
signora Kuliscioff che tutti appartengono alla parte militante più
attiva del socialismo, che tutti sono propagandisti e da molto tempo
non hanno trascurato occasione di riunioni e conferenze per eccitare
gli operai e, per parte della signora Kuliscioff, le operaie a
premunirsi contro i loro padroni, eccitando l'odio di classe,
preparando il terreno alla rivolta, continuando nell'opera loro fino a
che la rivolta scoppiò e della quale devono quindi ritenersi in varia
misura istigatori.
Quanto al Del Vecchio nessuna prova è sorta a suo carico e deve essere
assolto.
Osservato per ultimo a riguardo di don Albertario che gli articoli del
giornale da lui diretto gareggiavano cogli altri di violenza così da
attaccare con sottile ironia la Monarchia e le istituzioni, seminando
l'odio di classe fra contadini e padroni e fra le altre classi sociali
e distogliendo buona parte del clero da quell'opera di pacificazione
che per la sua missione sarebbe destinato a compiere, costituendo in
tal modo un fomite alla rivolta anche con articoli violenti, quando
questa era già scoppiata.
Ritenuto che da quanto sopra è detto, essendo accertato che causa
unica dei torbidi avvenuti in questa città fu l'opera di propaganda e
sobillazione fattasi nei modi sovra indicati dagli odierni accusati, i
medesimi devono tutti essere giudicati da questo Tribunale di Guerra
che, istituito per giudicare i rivoltosi, è competente a conoscere
tutti i fatti anteriori alla proclamazione dello stato d'assedio, i
quali abbiano correlazione coi disordini avvenuti ed abbiano ai
medesimi dato causa in qualunque modo e con qualsiasi mezzo siano
stati commessi.