_Degli altri Ufficiali, che militano fuori della Casa del Re._
Questi finora annoverati sono gli Ufficiali del regal Palazzo, secondo
la nuova disposizione degli Spagnuoli. Prima tra gli Ufficiali della
Casa del Re erano annoverati, il _Maestro delle Razze Regie_ ed il
_Maestro delle Foreste e della Caccia_. Ma sotto il Regno degli
Spagnuoli questi due Uffici furono trasformati, e presero altre
sembianze.
Il Maestro delle Razze Regie, detto ancora il Cavallerizzo Maggiore del
Re, innalzò in sua propria casa un Tribunale a parte col suo Auditore
ed Attuario, dove esercitava giurisdizione sopra tutte le persone
destinate alle razze regie, che il Re teneva così in Napoli, come nelle
province, in Terra di Lavoro, al Mazzone presso Capua, nella Puglia ed
in Calabria. De' suoi decreti s'appellava alla regia Camera, a cui era
subordinato. Nel 1660 fur dismesse le razze, che teneva in Calabria,
come al Re dannose[276]. Nei tempi nostri furono parimente per
l'istessa cagione tolte in Napoli, nel Mazzone e nella Puglia; ond'oggi
rimane estinto in noi questo Tribunale, ed abolito affatto l'ufficio di
Cavallerizzo del Re.
Contraria fortuna ebbe il _Maestro delle Foreste e della Caccia_,
chiamato oggi il _Montiere Maggiore_. Prima, com'è chiaro da' Capitoli
del Regno, la sua giurisdizione ed incombenza non si stendeva più,
che nelle foreste demaniali del Re. Da poi essendo la Caccia divenuta
regalia del Principe, si stese sopra tutti i luoghi, nè viene ora
ristretta da alcun termine o confine. Egli dà le licenze a' Cacciatori,
e che possano a tal fine portar arme per tutto il Regno: tiene il
suo Tribunale a parte con un Auditore ed Attuario, e s'è di presente
innalzato tanto, che è riputato uno degli ufficj non meno illustre, che
di rendita[277].
Ma sopra tutti questi Uffici, niuno a questi tempi s'innalzò tanto,
quanto il _Maestro delle Osterie_ e _delle Poste_, chiamato ora
comunemente il _Corriere Maggiore_, il quale per essere di moderna
istituzione, era dovere riportarlo a questi tempi, e di cui per ciò più
distesamente degli altri bisogna ora far parola.
L'Ufficio di _Corrier Maggiore_, ovvero _Maestro delle Osterie_
e _delle Poste_ secondo la moderna istituzione, è tutto altro dal
_Corso pubblico_, che leggiamo praticato presso i Romani; e le sue
funzioni non sono le medesime, che si descrivono nel Codice Teodosiano
sotto quel titolo[278]. Appresso i Romani, almeno negli ultimi tempi
dell'Imperio di Costantino M. e dei suoi successori, non era un ufficio
a parte, o che la soprantendenza di quello s'appartenesse ad un solo.
Era regolato il _Corso pubblico_, oltre al Principe, dagli Ufficiali
ordinarj dell'Imperio; ne doveano tener cura e pensiero i Prefetti
al Pretorio, i Maestri dei Cavalieri e degli Ufficj, i Proconsoli ed
i Rettori delle province. Non si restringeva la loro cura nella sola
spedizione de' Corrieri a piedi, o a cavallo, portatori di lettere,
_quo celerius, ac sub manum_ (come d'Augusto scrisse Svetonio[279])
_annunciari cognoscique posset, quid in Provincia quaque gereretur_,
o come di Trajano narra Aurelio Vittore[280], _noscendis ocyus quae
ubique e Repubblica gerebantur, admota media publici cursus_[281]; ma
la più importante loro incombenza era di provvedere in tutti i luoghi
di quanto faceva bisogno per li viaggi del Principe: per quelli che
intraprendevan i Rettori, i Consolari, i Correttori, o Presidi delle
province: quando dall'Imperadore erano mandati a governarle, o quando
finita la loro amministrazione erano richiamati in Roma: per li viaggi
degli altri Magistrati, così civili come militari, quando occorreva
scorrere le Province: per li Legati, che, o si mandavano dal Senato e
Popolo romano o da' Provinciali all'Imperadore: ovvero per quelli, che
dalle Nazioni straniere erano mandati a Roma: in breve, per li viaggi
di coloro, a' quali, o la legge, o il Principe concedeva di potersi
servire del _Corso pubblico_, del quale non potevano valersi i privati,
se non quando con indulto o licenza dell'Imperadore si concedevan loro
lettere di permissione, che chiamavano _evectiones_.
Tutte le spese, sia per uomini destinati al pubblico corso, sia per
cavalli, bovi o altri animali, per carri, carrocci, quadrighe ed
ogn'altro bisognevole, erano somministrate dal Fisco, o dal pubblico
Erario. Quindi avvenne, che per mantenere questo pubblico corso,
erano imposte alle Province alcune prestazioni, chiamate angarie o
parangarie; e sovente era domandato a' Provinciali, ovvero da essi
perciò offerto, qualche tributo. Quindi era, che l'uso di questo corso
era solamente destinato per le pubbliche necessità, non già per le
private; onde a' privati, come si è detto, non era permesso valersene,
se non con licenza e per missione. E quindi furono prescritte tante
leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio[282], e
di cui metodicamente scrisse il Gutero[283] e più esattamente Giacomo
Gotofredo in quel titolo[284].
Ma caduto l'Imperio romano, e diviso poi in tanti Regni sotto vari
Principi stranieri, ed infra di lor discordi e guerreggianti, non potè
mantenersi questo _pubblico Corso_. I viaggi non erano più sicuri,
i traffichi ed i commerci pieni d'aguati e di sospetti, onde venne a
togliersi affatto, nè di quello restò alcuno vestigio.
Stabiliti da poi col correr degli anni in Europa più dominj, sebbene
non potè ristabilirsi affatto il corso pubblico, nulladimanco, siccome
per li commerci e traffichi fu ridotto a maggior perfezione l'uso delle
lettere di cambio, così i Principi ad imitazione degli Imperadori
romani, pigliarono a ristabilire quella parte del corso pubblico
che riguardava la spedizione dei corrieri a piedi ed a cavallo,
ed a disporre almeno i viaggi di quelli per le pubbliche strade e
provvedergli nel passaggio del bisognevole (ond'è, che a' corrieri
maggiori fu data ancora giurisdizione sopra l'_Osterie_, e perciò furon
anche chiamati _Maestri delle Osterie_, siccome nelle concessioni di
Carlo V e di Filippo II e III fatte di questo ufficio a' Signori Tassi,
vengon chiamati _Maestros mayores de Ostes, y Postas, y Correos de
nuestra Casa, y Corte, etc._[285]), affinchè i Corrieri ne' cammini
non patissero disagi, e con prontezza e celerità s'affrettassero ad
avvisar loro quanto passava ne' loro eserciti ed armate, ne' loro
Regni e province, e nelle Corti degli altri Principi, dove essi
tenevano Ambasciadori. Ed in Francia, scrive Filippo di Comines Signor
d'Argentone[286], che il Re Luigi XI avesse ordinato le poste, le quali
per l'addietro non mai vi furono; siccome in Inghilterra per autorità
regia furono i Corrieri parimente istituiti[287].
Chi presso i Romani avesse prima introdotta questa usanza, par che
discordino gli Autori dell'Istoria Augusta. Svetonio[288] ne fa autore
_Augusto_; Aurelio Vittore[289], _Trajano_; Sparziano[290], _Adriano_;
e Capitolino[291], _Antonino Pio_. Che che ne sia, nel che è da
vedersi Lodovico von Hornick[292], e Giacomo Gotofredo[293], il quale
si studia ridurli a concordia: egli è certo, che secondo questa nuova
istituzione fu costituito sopra ciò un nuovo ufficio a parte, incognito
a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretto ad
una più gelosa incombenza ch'era la sopraintendenza de' Corrieri,
li quali dalle loro Corti spedivano i Principi sovente a' Capitani
d'eserciti o d'armate, a' Governadori de' loro Reami o province e ad
altri loro Ministri ed Ambasciadori: dalla lealtà e segreto del quale
dipendeva sovente il cattivo o buon successo d'una negoziazione, d'una
battaglia, d'un assedio di piazza, e de' trattati di lega o di pace
con gli altri Principi suoi amici o competitori. Per questa cagione
fu reputato quest'ufficio di gran confidenza e di grande autorità, e
di maggiore emolumento[294]; poichè oltre d'aver il Corrier maggiore
la soprantendenza e la nomina di tutti i Corrieri, di prender da essi
il giuramento necessario per lo fedele e leal uso di quello, tassare i
viaggi, per li quali esigeva le decime ed altri emolumenti, e stabilire
le poste, avea ancora la giurisdizione sopra tutte le osterie,
siccome è manifesto dalle riferite concessioni di Carlo V, e de' Re
Filippo II e III, fatte a' Signori _Tassi_, i quali lungamente tennero
quest'ufficio; e sebbene costoro si fossero astenuti sopra gli osti
d'esercitarla, non è però, che in vigore delle concessioni suddette non
avessero avuta facoltà di farlo[295].
Oltre i tanti obblighi, che annoverò Lodovico von Hornick[296] nel
suo trattato _De Regali Postarum Jure_, teneva presso noi il Corriere
Maggiore obbligo d'assistere appresso la persona del Principe, stando
egli nella sua Corte ovvero presso la persona de' suoi Vicerè o
Luogotenenti, dimorando egli ne' Regni, dove gli conveniva esercitar
il posto: avere la sua abitazione in luogo, quanto più fosse possibile
vicino al Palagio reale, affinchè si ponesse meno intervallo fra
l'arrivo del corriere o _Staffetta_, e l'avviso che deve darsi tosto al
Principe o suo Luogotenente. Se accaderà a costoro uscire fuori della
città per incontrare da lontano qualche Principe o altro personaggio
di stima, è tenuto il Corrier maggiore seguirli e preparar loro comode
ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovran albergare. Parimente
se dovranno andare alla guerra deve seguitarli e servirli di corrieri,
postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna dovrà
fare il medesimo, sempre stando a' fianchi e vicino al Principe o suo
Luogotenente; ed in tempo di marcia star vicino allo stendardo regale,
ove sogliono dimorare i trattenuti Gentiluomini e Cavalieri che non
hanno altro carico[297].
In questi principj l'ufficio ed amministrazione del Corrier maggiore
non era che intorno alla soprantendenza, nomina e spedizione de'
Corrieri per negozi ed affari del Principe e dello Stato; onde a
somiglianza del _Corso pubblico_ de' Romani, i privati non v'aveano
parte alcuna, e le città ed i loro abitatori aveano la libertà di
comunicare e trattare i loro negozi e traffichi per quelli mezzi
e persone che ad essi piaceva eleggere. Il Cardinal di Granvela fu
quegli, che richiamato dal Re Filippo II dal governo di Napoli (dov'era
dimorato quattro anni Vicerè) in Ispagna per esercitare nella sua
Corte la carica di Consigliere di Stato e di Presidente del Consiglio
d'Italia, instituì il primo nell'anno 1580, negli _ordinarj_ d'Italia,
le _staffette_, le quali da poi nell'anno 1597 furono instituite in
Siviglia ed in tutta la Spagna. Per la quale instituzione, si tolse
alle città e loro abitatori la libertà che aveano di eleggere le
persone ed i mezzi per comunicarsi insieme, perchè coll'uso degli
_ordinarj_ e delle _staffette_ stabilite, si pensò di ridurre ad una
mano, ed all'utile d'uno la comunicazione de' Regni, il cui diritto
poteva solo appartenere al Principe Sovrano, intervenendovi la causa
pubblica, e convertendosi in di lui utile quel che si ricavava da'
particolari. Quindi all'utile, che il Corrier maggiore ritraeva,
ripartendo i viaggi de' Corrieri, delle decime, s'aggiunse l'utile
delle _staffette_ che si ricavava da' particolari.
S'aggiunse appresso l'utile de' _Procacci_. Non ha dubbio, che l'uso
de' Procacci tragga la sua origine dal _Corso pubblico_ de' Romani, e
sia una picciola parte di quello, per ciò che riguarda la disposizione
praticata in esso intorno al trasporto delle robe; ma nel rimanente
i Procacci presenti, sono da quello differenti: poichè questi hanno
giorno determinato per la loro partenza: s'usano cavalli propri o muli
a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti a luogo a luogo, ove
sempre ritrovano quelli pronti e provveduti: furono introdotti non pure
per la pubblica comodità del Principe e dello Stato, ma per li commerci
e per li più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, conducendo
casse, balle ed altre loro mercatanzie[298].
Essendosi cotanto ampliata la sua giurisdizione, e più i suoi
emolumenti, quindi ora vedesi avere Tribunal proprio[299], e molti
Ufficiali minori[300], distribuiti non meno per ben regolarlo, che per
l'esazione degli emolumenti; tal che è riputato ora uno de' maggiori
ufficj, che al pari della grandezza e lustro vada congiunta la dovizia
e l'utilità.
Questo cangiamento fu veduto negli Ufficj nel nuovo Governo spagnuolo,
nel quale fu introdotto ancora costume, che la collazione de' medesimi
si rendesse per la maggior parte venale: e quando prima non erano
conceduti se non a persone, che se gli aveano meritati per loro fatti
egregi o nell'arme, o nelle lettere, furono da poi, per lo bisogno
continuo, che s'avea di denaro, renduti quasi tutti vendibili; e non
pure la concessione fu ristretta alla sola vita del concessionario,
ma a due e tre vite, ed anche si videro perpetuati in una famiglia,
e sovente erano ancora conceduti in _allodio_ per se e loro eredi in
perpetuo.
Si vide ancora nel nuovo Regno degli Spagnuoli un altro cangiamento
intorno a' _Titoli_, li quali si videro più del solito abbondare.
Quando prima il Titolo di _Principe_ non era conceduto, che a' primi
Signori ed a Reali di Napoli, si vide da poi non già colla mano, ma
col paniere dispensarsi a molti, non altrimente di quel che si faceva
de' Titoli di Duca, di Marchese, o di Conte; tanto che Ferdinando
il Cattolico nella Tassa, che ordinò de' diritti di Cancelleria,
ugualmente trattò gli emolumenti, che doveansi esigere per le
investiture del Principato, che del Ducato, Marchesato e Contado,
siccome uguale era il diritto per la concessione d'un nuovo Titolo di
Principe, che di Duca, di Conte, o di Marchese. E poichè non meno che
gli Ufficj, le Baronie ed i Titoli erano renduti venali, quindi a folla
cominciarono a multiplicarsi fra noi i Titoli ed i Baroni; e negli
ultimi tempi del loro Governo la cosa si ridusse a tale estremità, che
fu detto, che gli Spagnuoli avean posta la Signoria fino al bordello,
e creati più Duchi, e Principi a Napoli, che non eran Conti a Milano.
Furono parimente introdotte nel Regno nuove famiglie spagnuole, i
Sanchez di Luna; i Cordova; i Cardoni; gli Alarconi; i Mendozza;
i Leva; i Padigli; gli Erriquez e tante altre, decorate non men
di Titoli, che di Stati e Signorie. S'introdussero per ciò nuovi
costumi ed usanze, delle quali nel decorso di quest'Istoria, secondo
l'opportunità, ci sarà data occasione di parlare.
La disposizione delle province però non fu alterata. I Presidi
continuarono a governarle come prima, chiamati ancora a questi tempi
Vicerè. Il numero era lo stesso, ma non corrispondeva il numero delle
province a quello de' Presidi. Sovente due province, come vediamo ancor
ora praticarsi nelle province di Capitanata e Contado di Molise, erano
amministrate da un sol Preside; e nel Regno di Filippo II, siccome
ce ne rende testimonianza Alessandro d'Andrea, che scrisse la guerra,
che questo Principe ebbe a sostenere col Pontefice Paolo IV, non erano
nel Regno, che sei Presidi, a' quali era commessa l'amministrazione
della giustizia in tutte le dodici province; quantunque per ciò che
riguardava l amministrazione delle rendite regali, il numero de'
Tesorieri, ovvero Percettori corrispondeva a quello delle province. Fu
per tanto il numero de' Presidi sempre vario, ora accrescendosi, ora
diminuendosi, secondo le varie disposizioni ed ordinamenti de' nostri
Principi. Siccome le città della loro residenza, non furon sempre le
medesime, trasferendosi ora in una, ora in altra, secondo il bisogno,
o la migliore loro direzione e governo richiedeva.