CAPITOLO IV.

_Degli altri Ufficiali, che militano fuori della Casa del Re._

Questi finora annoverati sono gli Ufficiali del regal Palazzo, secondo

la nuova disposizione degli Spagnuoli. Prima tra gli Ufficiali della

Casa del Re erano annoverati, il _Maestro delle Razze Regie_ ed il

_Maestro delle Foreste e della Caccia_. Ma sotto il Regno degli

Spagnuoli questi due Uffici furono trasformati, e presero altre

sembianze.

Il Maestro delle Razze Regie, detto ancora il Cavallerizzo Maggiore del

Re, innalzò in sua propria casa un Tribunale a parte col suo Auditore

ed Attuario, dove esercitava giurisdizione sopra tutte le persone

destinate alle razze regie, che il Re teneva così in Napoli, come nelle

province, in Terra di Lavoro, al Mazzone presso Capua, nella Puglia ed

in Calabria. De' suoi decreti s'appellava alla regia Camera, a cui era

subordinato. Nel 1660 fur dismesse le razze, che teneva in Calabria,

come al Re dannose[276]. Nei tempi nostri furono parimente per

l'istessa cagione tolte in Napoli, nel Mazzone e nella Puglia; ond'oggi

rimane estinto in noi questo Tribunale, ed abolito affatto l'ufficio di

Cavallerizzo del Re.

Contraria fortuna ebbe il _Maestro delle Foreste e della Caccia_,

chiamato oggi il _Montiere Maggiore_. Prima, com'è chiaro da' Capitoli

del Regno, la sua giurisdizione ed incombenza non si stendeva più,

che nelle foreste demaniali del Re. Da poi essendo la Caccia divenuta

regalia del Principe, si stese sopra tutti i luoghi, nè viene ora

ristretta da alcun termine o confine. Egli dà le licenze a' Cacciatori,

e che possano a tal fine portar arme per tutto il Regno: tiene il

suo Tribunale a parte con un Auditore ed Attuario, e s'è di presente

innalzato tanto, che è riputato uno degli ufficj non meno illustre, che

di rendita[277].

Ma sopra tutti questi Uffici, niuno a questi tempi s'innalzò tanto,

quanto il _Maestro delle Osterie_ e _delle Poste_, chiamato ora

comunemente il _Corriere Maggiore_, il quale per essere di moderna

istituzione, era dovere riportarlo a questi tempi, e di cui per ciò più

distesamente degli altri bisogna ora far parola.

L'Ufficio di _Corrier Maggiore_, ovvero _Maestro delle Osterie_

e _delle Poste_ secondo la moderna istituzione, è tutto altro dal

_Corso pubblico_, che leggiamo praticato presso i Romani; e le sue

funzioni non sono le medesime, che si descrivono nel Codice Teodosiano

sotto quel titolo[278]. Appresso i Romani, almeno negli ultimi tempi

dell'Imperio di Costantino M. e dei suoi successori, non era un ufficio

a parte, o che la soprantendenza di quello s'appartenesse ad un solo.

Era regolato il _Corso pubblico_, oltre al Principe, dagli Ufficiali

ordinarj dell'Imperio; ne doveano tener cura e pensiero i Prefetti

al Pretorio, i Maestri dei Cavalieri e degli Ufficj, i Proconsoli ed

i Rettori delle province. Non si restringeva la loro cura nella sola

spedizione de' Corrieri a piedi, o a cavallo, portatori di lettere,

_quo celerius, ac sub manum_ (come d'Augusto scrisse Svetonio[279])

_annunciari cognoscique posset, quid in Provincia quaque gereretur_,

o come di Trajano narra Aurelio Vittore[280], _noscendis ocyus quae

ubique e Repubblica gerebantur, admota media publici cursus_[281]; ma

la più importante loro incombenza era di provvedere in tutti i luoghi

di quanto faceva bisogno per li viaggi del Principe: per quelli che

intraprendevan i Rettori, i Consolari, i Correttori, o Presidi delle

province: quando dall'Imperadore erano mandati a governarle, o quando

finita la loro amministrazione erano richiamati in Roma: per li viaggi

degli altri Magistrati, così civili come militari, quando occorreva

scorrere le Province: per li Legati, che, o si mandavano dal Senato e

Popolo romano o da' Provinciali all'Imperadore: ovvero per quelli, che

dalle Nazioni straniere erano mandati a Roma: in breve, per li viaggi

di coloro, a' quali, o la legge, o il Principe concedeva di potersi

servire del _Corso pubblico_, del quale non potevano valersi i privati,

se non quando con indulto o licenza dell'Imperadore si concedevan loro

lettere di permissione, che chiamavano _evectiones_.

Tutte le spese, sia per uomini destinati al pubblico corso, sia per

cavalli, bovi o altri animali, per carri, carrocci, quadrighe ed

ogn'altro bisognevole, erano somministrate dal Fisco, o dal pubblico

Erario. Quindi avvenne, che per mantenere questo pubblico corso,

erano imposte alle Province alcune prestazioni, chiamate angarie o

parangarie; e sovente era domandato a' Provinciali, ovvero da essi

perciò offerto, qualche tributo. Quindi era, che l'uso di questo corso

era solamente destinato per le pubbliche necessità, non già per le

private; onde a' privati, come si è detto, non era permesso valersene,

se non con licenza e per missione. E quindi furono prescritte tante

leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio[282], e

di cui metodicamente scrisse il Gutero[283] e più esattamente Giacomo

Gotofredo in quel titolo[284].

Ma caduto l'Imperio romano, e diviso poi in tanti Regni sotto vari

Principi stranieri, ed infra di lor discordi e guerreggianti, non potè

mantenersi questo _pubblico Corso_. I viaggi non erano più sicuri,

i traffichi ed i commerci pieni d'aguati e di sospetti, onde venne a

togliersi affatto, nè di quello restò alcuno vestigio.

Stabiliti da poi col correr degli anni in Europa più dominj, sebbene

non potè ristabilirsi affatto il corso pubblico, nulladimanco, siccome

per li commerci e traffichi fu ridotto a maggior perfezione l'uso delle

lettere di cambio, così i Principi ad imitazione degli Imperadori

romani, pigliarono a ristabilire quella parte del corso pubblico

che riguardava la spedizione dei corrieri a piedi ed a cavallo,

ed a disporre almeno i viaggi di quelli per le pubbliche strade e

provvedergli nel passaggio del bisognevole (ond'è, che a' corrieri

maggiori fu data ancora giurisdizione sopra l'_Osterie_, e perciò furon

anche chiamati _Maestri delle Osterie_, siccome nelle concessioni di

Carlo V e di Filippo II e III fatte di questo ufficio a' Signori Tassi,

vengon chiamati _Maestros mayores de Ostes, y Postas, y Correos de

nuestra Casa, y Corte, etc._[285]), affinchè i Corrieri ne' cammini

non patissero disagi, e con prontezza e celerità s'affrettassero ad

avvisar loro quanto passava ne' loro eserciti ed armate, ne' loro

Regni e province, e nelle Corti degli altri Principi, dove essi

tenevano Ambasciadori. Ed in Francia, scrive Filippo di Comines Signor

d'Argentone[286], che il Re Luigi XI avesse ordinato le poste, le quali

per l'addietro non mai vi furono; siccome in Inghilterra per autorità

regia furono i Corrieri parimente istituiti[287].

Chi presso i Romani avesse prima introdotta questa usanza, par che

discordino gli Autori dell'Istoria Augusta. Svetonio[288] ne fa autore

_Augusto_; Aurelio Vittore[289], _Trajano_; Sparziano[290], _Adriano_;

e Capitolino[291], _Antonino Pio_. Che che ne sia, nel che è da

vedersi Lodovico von Hornick[292], e Giacomo Gotofredo[293], il quale

si studia ridurli a concordia: egli è certo, che secondo questa nuova

istituzione fu costituito sopra ciò un nuovo ufficio a parte, incognito

a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo, e ristretto ad

una più gelosa incombenza ch'era la sopraintendenza de' Corrieri,

li quali dalle loro Corti spedivano i Principi sovente a' Capitani

d'eserciti o d'armate, a' Governadori de' loro Reami o province e ad

altri loro Ministri ed Ambasciadori: dalla lealtà e segreto del quale

dipendeva sovente il cattivo o buon successo d'una negoziazione, d'una

battaglia, d'un assedio di piazza, e de' trattati di lega o di pace

con gli altri Principi suoi amici o competitori. Per questa cagione

fu reputato quest'ufficio di gran confidenza e di grande autorità, e

di maggiore emolumento[294]; poichè oltre d'aver il Corrier maggiore

la soprantendenza e la nomina di tutti i Corrieri, di prender da essi

il giuramento necessario per lo fedele e leal uso di quello, tassare i

viaggi, per li quali esigeva le decime ed altri emolumenti, e stabilire

le poste, avea ancora la giurisdizione sopra tutte le osterie,

siccome è manifesto dalle riferite concessioni di Carlo V, e de' Re

Filippo II e III, fatte a' Signori _Tassi_, i quali lungamente tennero

quest'ufficio; e sebbene costoro si fossero astenuti sopra gli osti

d'esercitarla, non è però, che in vigore delle concessioni suddette non

avessero avuta facoltà di farlo[295].

Oltre i tanti obblighi, che annoverò Lodovico von Hornick[296] nel

suo trattato _De Regali Postarum Jure_, teneva presso noi il Corriere

Maggiore obbligo d'assistere appresso la persona del Principe, stando

egli nella sua Corte ovvero presso la persona de' suoi Vicerè o

Luogotenenti, dimorando egli ne' Regni, dove gli conveniva esercitar

il posto: avere la sua abitazione in luogo, quanto più fosse possibile

vicino al Palagio reale, affinchè si ponesse meno intervallo fra

l'arrivo del corriere o _Staffetta_, e l'avviso che deve darsi tosto al

Principe o suo Luogotenente. Se accaderà a costoro uscire fuori della

città per incontrare da lontano qualche Principe o altro personaggio

di stima, è tenuto il Corrier maggiore seguirli e preparar loro comode

ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovran albergare. Parimente

se dovranno andare alla guerra deve seguitarli e servirli di corrieri,

postiglioni e cavalli: se l'esercito dovrà stare in campagna dovrà

fare il medesimo, sempre stando a' fianchi e vicino al Principe o suo

Luogotenente; ed in tempo di marcia star vicino allo stendardo regale,

ove sogliono dimorare i trattenuti Gentiluomini e Cavalieri che non

hanno altro carico[297].

In questi principj l'ufficio ed amministrazione del Corrier maggiore

non era che intorno alla soprantendenza, nomina e spedizione de'

Corrieri per negozi ed affari del Principe e dello Stato; onde a

somiglianza del _Corso pubblico_ de' Romani, i privati non v'aveano

parte alcuna, e le città ed i loro abitatori aveano la libertà di

comunicare e trattare i loro negozi e traffichi per quelli mezzi

e persone che ad essi piaceva eleggere. Il Cardinal di Granvela fu

quegli, che richiamato dal Re Filippo II dal governo di Napoli (dov'era

dimorato quattro anni Vicerè) in Ispagna per esercitare nella sua

Corte la carica di Consigliere di Stato e di Presidente del Consiglio

d'Italia, instituì il primo nell'anno 1580, negli _ordinarj_ d'Italia,

le _staffette_, le quali da poi nell'anno 1597 furono instituite in

Siviglia ed in tutta la Spagna. Per la quale instituzione, si tolse

alle città e loro abitatori la libertà che aveano di eleggere le

persone ed i mezzi per comunicarsi insieme, perchè coll'uso degli

_ordinarj_ e delle _staffette_ stabilite, si pensò di ridurre ad una

mano, ed all'utile d'uno la comunicazione de' Regni, il cui diritto

poteva solo appartenere al Principe Sovrano, intervenendovi la causa

pubblica, e convertendosi in di lui utile quel che si ricavava da'

particolari. Quindi all'utile, che il Corrier maggiore ritraeva,

ripartendo i viaggi de' Corrieri, delle decime, s'aggiunse l'utile

delle _staffette_ che si ricavava da' particolari.

S'aggiunse appresso l'utile de' _Procacci_. Non ha dubbio, che l'uso

de' Procacci tragga la sua origine dal _Corso pubblico_ de' Romani, e

sia una picciola parte di quello, per ciò che riguarda la disposizione

praticata in esso intorno al trasporto delle robe; ma nel rimanente

i Procacci presenti, sono da quello differenti: poichè questi hanno

giorno determinato per la loro partenza: s'usano cavalli propri o muli

a vettura, e sogliono avere gli alloggiamenti a luogo a luogo, ove

sempre ritrovano quelli pronti e provveduti: furono introdotti non pure

per la pubblica comodità del Principe e dello Stato, ma per li commerci

e per li più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, conducendo

casse, balle ed altre loro mercatanzie[298].

Essendosi cotanto ampliata la sua giurisdizione, e più i suoi

emolumenti, quindi ora vedesi avere Tribunal proprio[299], e molti

Ufficiali minori[300], distribuiti non meno per ben regolarlo, che per

l'esazione degli emolumenti; tal che è riputato ora uno de' maggiori

ufficj, che al pari della grandezza e lustro vada congiunta la dovizia

e l'utilità.

Questo cangiamento fu veduto negli Ufficj nel nuovo Governo spagnuolo,

nel quale fu introdotto ancora costume, che la collazione de' medesimi

si rendesse per la maggior parte venale: e quando prima non erano

conceduti se non a persone, che se gli aveano meritati per loro fatti

egregi o nell'arme, o nelle lettere, furono da poi, per lo bisogno

continuo, che s'avea di denaro, renduti quasi tutti vendibili; e non

pure la concessione fu ristretta alla sola vita del concessionario,

ma a due e tre vite, ed anche si videro perpetuati in una famiglia,

e sovente erano ancora conceduti in _allodio_ per se e loro eredi in

perpetuo.

Si vide ancora nel nuovo Regno degli Spagnuoli un altro cangiamento

intorno a' _Titoli_, li quali si videro più del solito abbondare.

Quando prima il Titolo di _Principe_ non era conceduto, che a' primi

Signori ed a Reali di Napoli, si vide da poi non già colla mano, ma

col paniere dispensarsi a molti, non altrimente di quel che si faceva

de' Titoli di Duca, di Marchese, o di Conte; tanto che Ferdinando

il Cattolico nella Tassa, che ordinò de' diritti di Cancelleria,

ugualmente trattò gli emolumenti, che doveansi esigere per le

investiture del Principato, che del Ducato, Marchesato e Contado,

siccome uguale era il diritto per la concessione d'un nuovo Titolo di

Principe, che di Duca, di Conte, o di Marchese. E poichè non meno che

gli Ufficj, le Baronie ed i Titoli erano renduti venali, quindi a folla

cominciarono a multiplicarsi fra noi i Titoli ed i Baroni; e negli

ultimi tempi del loro Governo la cosa si ridusse a tale estremità, che

fu detto, che gli Spagnuoli avean posta la Signoria fino al bordello,

e creati più Duchi, e Principi a Napoli, che non eran Conti a Milano.

Furono parimente introdotte nel Regno nuove famiglie spagnuole, i

Sanchez di Luna; i Cordova; i Cardoni; gli Alarconi; i Mendozza;

i Leva; i Padigli; gli Erriquez e tante altre, decorate non men

di Titoli, che di Stati e Signorie. S'introdussero per ciò nuovi

costumi ed usanze, delle quali nel decorso di quest'Istoria, secondo

l'opportunità, ci sarà data occasione di parlare.

La disposizione delle province però non fu alterata. I Presidi

continuarono a governarle come prima, chiamati ancora a questi tempi

Vicerè. Il numero era lo stesso, ma non corrispondeva il numero delle

province a quello de' Presidi. Sovente due province, come vediamo ancor

ora praticarsi nelle province di Capitanata e Contado di Molise, erano

amministrate da un sol Preside; e nel Regno di Filippo II, siccome

ce ne rende testimonianza Alessandro d'Andrea, che scrisse la guerra,

che questo Principe ebbe a sostenere col Pontefice Paolo IV, non erano

nel Regno, che sei Presidi, a' quali era commessa l'amministrazione

della giustizia in tutte le dodici province; quantunque per ciò che

riguardava l amministrazione delle rendite regali, il numero de'

Tesorieri, ovvero Percettori corrispondeva a quello delle province. Fu

per tanto il numero de' Presidi sempre vario, ora accrescendosi, ora

diminuendosi, secondo le varie disposizioni ed ordinamenti de' nostri

Principi. Siccome le città della loro residenza, non furon sempre le

medesime, trasferendosi ora in una, ora in altra, secondo il bisogno,

o la migliore loro direzione e governo richiedeva.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7 · 第 30 / 51 题