_Nuova politia introdotta nel Regno; nuovi Magistrati e leggi
conformi agl'istituti e costumi Spagnuoli. De' Vicerè e Regenti
suoi Collaterali, donde surse il Consiglio Collaterale e nacque
l'abbassamento degli altri Magistrati ed Ufficiali del Regno._
Siccome s'è potuto vedere ne' precedenti libri di questa Istoria,
il Regno di Napoli, così nel principio del suo stabilimento sotto i
Normanni, come nel lungo regnare de' Re della illustre casa d'Angiò,
fu composto ad esempio del Regno di Francia, dal quale prese molti
istituti e costumi. Alfonso I d'Aragona lasciò i suoi Regni ereditari,
e volle in Napoli trasferire la sua sede regia, e conformossi alle
leggi e costumi che vi trovò. Gli altri Aragonesi di Napoli non
alterarono la sua politia, poichè non avendo Stati in altre province,
come Regno lor proprio e nazionale lo governarono colle medesime leggi
ed istituti: ma ora che Napoli, avendo perduto il pregio d'esser sede
regia, viene ad essere amministrata da' Re di Spagna, i quali tenendo
collocata altrove, ed in remotissime parti la loro sede, reggendo
il Regno per mezzo de' loro Luogotenenti, che si dissero _Vicerè_,
prese il suo governo nuova forma e venne più tosto a conformarsi a'
costumi ed istituti di Spagna, che di Francia. Nacquero per ciò e negli
Ufficiali del Regno e ne' Magistrati della città non picciole mutazioni
e cangiamenti.
Non vi ha dubbio, che gli Spagnuoli, per ciò che riguarda l'arte
del regnare, s'avvicinassero non poco a' Romani; e Bodino[251] e
Tuano[252], ancorchè franzesi, siccome Arturo Duck inglese[253],
portarono opinione che di tutte le Nazioni, che dopo la caduta
dell'Imperio signoreggiarono l'Europa, la Spagnuola in costanza,
gravità, fortezza e prudenza civile fosse quella che più alla romana
s'assimilasse. Nello stabilir delle leggi niun'altra Nazione imitò
così da presso i Romani, quanto che la spagnuola. Essi diedero a noi
leggi savie e prudenti, nelle quali non vi è da desiderar altro, che
l'osservanza e l'esecuzione. Ma siccome niuno può contrastar loro
questi pregi, nulladimanco in questo s'allontanarono da' Romani, che
i Romani debellando le straniere Nazioni, le trattarono con tanta
clemenza e giustizia, che i vinti stessi si recavano a lor sommo onore
d'essere aggiunti al loro Imperio, e le loro leggi erano ricevute con
tanto desiderio, che non come leggi del vincitore, ma come proprie le
riputarono. Non così fecero gli Spagnuoli, da' quali, fuori di Spagna,
i Regni e le province, che s'aggiunsero alla loro Monarchia, erano
trattate con troppo alterezza e boria. Dalle memorie che ci lasciò
il Vescovo di Chiapa, si sa ciò che fecero nel Nuovo Mondo; quel che
fecero in Fiandra; e si saprà quel che praticarono presso di noi. Ma
ciò che più gli allontanò da' Romani, fu, perchè loro mancò quella
virtù, senza la quale ogni Stato va in rovina, cioè l'economica: quanto
erano profusi, altrettanto per nudrir questo vizio, bisognava che
ricorressero all'altro della rapacità, gravando i Popoli con taglie e
donativi, e con tuttociò profondendo senza tener modo, nè misura, non
per questo gli eserciti non si vedevano spesso ammutinati per mancanza
di paghe e gli Ufficiali mal soddisfatti. Non bastò l'oro del nuovo
Mondo, nè le tante tirannidi e le crudeltà usate a que' Popoli per loro
rapirlo[254]. L'altro difetto fu di non aver proccurato ne' loro Regni
d'ampliare il commercio, e favorir la negoziazione, avendo tanti famosi
porti, non rendergli frequenti di navi, di fiere e di scale franche
come l'altre Nazioni, che hanno gli Stati in mare fanno; siccome, infra
gli altri, a' dì nostri si sono distinti gl'Inglesi, gli Olandesi ed i
Portoghesi.
La perpetua adunque e continua residenza de' nostri Re in Ispagna
seco portava, che fossero creati i Vicerè che reggessero questo Reame.
Prima i suoi Re, ancorchè per alcune occorrenze fossero stati costretti
esserne lontani, lasciavano per governarlo i loro Vicarj che solevano
per lo più essere del loro sangue, e quelli, che doveano dopo la lor
morte essere loro successori; ma la lontananza era breve, e tosto
venivano essi a ripigliarne il governo. Vi furono alcune volte, ma
assai di rado, occasioni, che per l'assenza de' Re, vi lasciavano
loro Luogotenenti, chiamati pure Vicerè; ma ora, che la lontananza
era perpetua, bisognava, che ad un Ministro di sperimentata probità e
prudenza ne commettessero l'amministrazione, al quale dessero tutta la
loro autorità ed illimitato potere per ciò che riguardava il governo
e buona cura del medesimo. Bisognò per tanto dar loro l'autorità di
far leggi, ovvero prammatiche o altri regolamenti, che conducessero a
questo fine. Così da ora avanti le prammatiche si vedranno stabilite
non men da' Re, che da' loro Vicerè e Luogotenenti. Bisognò parimente
che a questo Ministro se gli dessero Giureconsulti, che assistendo
al suo lato lo consigliassero bene, affinchè la sua potestà fosse
regolata dalle leggi, e non passasse in tirannide. Vi fu de' nostri
chi lungamente scrisse della lor potestà; ed il Reggente de Ponte ne
compilò un ben grande volume, che va per le mani di tutti.
§. I. _Del Consiglio collaterale e sua istituzione._
Ferdinando adunque, quando temendo della sterminata potenza del G.
Capitano che s'avea acquistata nel Regno per lo suo valore e virtù,
e per la benevolenza di tutti gli ordini; si determinò di persona
a venire in Napoli per condurlo seco in Ispagna, ed in suo luogo
lasciare il Conte di Ripacorsa per Vicerè, portò seco tre Giureconsulti
ch'erano Reggenti del supremo Consiglio d'Aragona, per istabilirne un
altro in Napoli a somiglianza di quello, non altrimente di ciò, che
fece Alfonso, che a similitudine del Consiglio di Valenza introdusse
nel Regno quello di Santa Chiara, il quale, quando risedevano i Re
in Napoli, era il supremo come quello, nel quale giudicava l'istesso
Principe, che n'era capo. Questi furono _Antonio di Agostino_, padre
del famoso Antonio cotanto celebre e rinomato Giureconsulto, _Giovanni
Lone_ e _Tommaso Malferito_, colui che in tutti i trattati di tregua e
di pace stabiliti ne' precedenti anni tra Ferdinando e Lodovico XII Re
di Francia, rapportati da _Federico Lionardo_[255] fu adoperato dal Re
Ferdinando per suo Procuratore e Nunzio insieme con Giovanni di Silva
Conte di Sifuentes e Fr. Giovanni Enguera Inquisitor di Catalogna,
onde vien chiamato ne' suddetti trattati _Dottore_ e _Reggente di
Cancelleria_. A costoro s'unì anche _Bernardo Terrer_, il quale essendo
stato creato Consigliere di S. Chiara si rimase in Napoli. Mentre il
Re in que' sette mesi, cioè da ottobre insino a giugno del 1507 si
trattenne in Napoli, si valse per Reggenti della sua Cancelleria di
due, cioè di Giovanni Lone e di Tommaso Malferito; ond'è, che quelle
prammatiche ch'egli promulgò in Napoli, portano la soscrizione di
_Malferit_; poichè in questi principj si praticava che un solo Reggente
sottoscrivesse.
Bisognando poi partire per Ispagna, per le cagioni di sopra rapportate,
e partir con animo di non mai più farci ritorno, lasciò come s'è detto
per Vicerè il _Conte di Ripacorsa_, che per antonomasia veniva chiamato
il _Conte_, ed in cotal guisa si firmava nelle scritture, e dovendosi
seco ricondurre in Ispagna i due Reggenti Lone e Malferito, creò
egli in lor vece due altri Giureconsulti per Reggenti, che dovessero
assistere a lato del Vicerè per sua direzione, onde ne nacque il nome
di _Reggenti Collaterali_. Erano ancora chiamati _Auditori_ del Re,
e ne' privilegj di Napoli e ne' capitoli conceduti alla città dal
Conte di Ripacorsa, sono perciò indifferentemente chiamati Auditori e
Reggenti[256].
Nel principio di questa istituzione non era composto tal Consiglio
che di due soli Reggenti e d'un Segretario; e questi furono _Lodovico
Montalto_ Siciliano, il quale mentr'era Avvocato fiscale in Sicilia
fu dal Re Ferdinando creato Reggente di Napoli, e _Girolamo de Colle_
catalano (il quale trovandosi Consigliere di Santa Chiara fu parimente
dal Re fatto Reggente) e sostituiti in luogo di Lone e Malferito, che
ritornarono col Re in Ispagna. E durante il Regno di Ferdinando per
tutto l'anno 1516 non furono in quello Consiglio, di cui era capo il
Vicerè, che i suddetti due Reggenti col Segretario Pietro Lazaro Zea.
Nell'anno seguente 1517 e nel principio del Regno del Re _Carlo_ e
poi Imperadore, fu aggiunto il terzo Reggente, e stabilito che di tre,
due fossero ad arbitrio e beneplacito del Re, ed il terzo nazionale e
Regnicolo[257]. Fu costui il famoso _Sigismondo Loffredo_, il quale per
la sua gran dottrina e saviezza, perchè il Re e la sua Corte stesse
informata degli affari del Regno, fu da Carlo chiamato in Germania
alla sua Corte, ove dimorò per tre anni continui. Quindi avvenne, che
per la lunga dimora del terzo Reggente nella Corte, non risedendo
nel collateral Consiglio di Napoli, che due soli, fosse costituito
il quarto Reggente, affinchè uno che doveva esser nazionale andasse
a risedere appresso il Re, perchè come istrutto delle cose del Regno
informasse quella Corte, e tre stabilmente dovessero risedere in
Napoli. Così nel 1519 fu creato Reggente _Marcello Gazzella_ da Gaeta,
che si trovava in Napoli Presidente della regia Camera, destinato per
la Corte in luogo del Reggente Loffredo, il quale avea ottenuta licenza
dal Re di poter tornare in Napoli, siccome tornò.
Narra Girolamo Zurita[258], che questo prudente consiglio di far
venire a risedere nella Corte del Re un Ministro da' Regni d'Italia,
fu ordinato dall'istesso Re Cattolico nel suo testamento, che fece
prima di morire nel 1516, nel qual tempo, non essendosi ancora aggiunto
alla Corona di Spagna lo Stato di Milano, ma solo i Regni di Napoli
e di Sicilia, stabilì che venissero in Ispagna ad assistere con gli
altri al Consiglio ch'egli avea eretto per l'indisposizione della
Regina sua figliuola Giovanna, due Dottori, uno napoletano e l'altro
siciliano; onde avvenne, che il Re Carlo suo successore, seguendo
il suo consiglio, introducesse questo costume; e che poi avendo egli
alla Corona di Spagna aggiunto il Ducato di Milano, venisse non pur
da Napoli e da Sicilia, ma anche da Milano un Ministro ad assistere
appresso lui nella sua Corte.
In questi principj, ancorchè fosse destinato un Reggente per la Corte,
perchè l'Imperador Carlo V non avea in Ispagna perpetua residenza, ma
scorrendo secondo i bisogni della sua Monarchia, ora la Germania, ora
la Spagna, la Fiandra e l'Italia, i Reggenti destinati per la Corte
doveano seguitarlo dovunque risedesse. Ma quando per la rinunzia e
poi per la morte dell'Imperadore, alla Monarchia di Spagna succedè
Filippo II suo figliuolo, questi mal imitando i costumi di suo padre,
fermatosi in Ispagna, e quivi collocando stabilmente la sua sede regia,
pensò di stabilire in Ispagna un Consiglio ove degli affari d'Italia
si trattasse, e a dargli un Presidente; il qual Consiglio si componesse
oltre de' Reggenti Spagnuoli, di vari Ministri che da Napoli, Milano e
Sicilia si mandassero. Così nel 1558 fu stabilito in Ispagna il supremo
Consiglio detto d'Italia; ed il suo primo Presidente fu D. Diego Urtado
de Mendozza Principe di Mileto e Duca di Francavilla. Ed in questi
principj Filippo II non contento d'uno, volle che da Napoli venissero
in Ispagna due, li quali furono il Reggente _Lorenzo Polo_ e _Marcello
Pignone_, che si trovava Presidente di Camera, siccome leggesi in
una sua regal carta rapportata dal Toppi[259] con tali parole: _Para
resedir aqui en esta Corte, y que se entiendan bien los negocios
deste Reyno, de cuya buena, o mala espedicion pende mucha parte del
govierno, y buena administracion de la Justicia: havemos accordado, que
como solia haver un Regente, aya dos, y que estos sean el Doctor Polo
Regente, y del nostro Consejo Collateral, y el Doctor Marcello Pinnon
Presidente de la Summaria, etc_.
In cotal guisa col correr degli anni fu stabilito questo supremo
Consiglio, al quale essendo poi aggiunti altri due, si venne a comporre
di cinque Reggenti, alcuni nazionali, altri ad arbitrio del Re, il
quale per lo più eleggeva Spagnuoli. Il Regno d'Aragona pretese, che
uno dovesse essere aragonese, riputando questo Regno dipendente da
quella Corona, come acquistato da Alfonso colle forze d'Aragona, e
non senza ajuto del Re Giovanni suo fratello. Ha per suo Capo, come
s'è detto, il Vicerè, nelle di cui mani i Reggenti danno nel principio
dell'anno il giuramento di serbar il secreto. E nel caso della colui
morte, quando non se gli trovi dato il successore, nell'interregno
assumono il governo insieme con essi, i Reggenti di Spada nominati
di Stato, i quali sono creati dal Re, perchè in mancanza del Vicerè,
sottentrando in suo luogo, prendano le redini del governo co' Togati,
i quali assembrati insieme nel regal Palazzo trattino dei negozi
attinenti allo Stato ed alla buona amministrazione del Regno, sino a
tanto che il Re non provvegga del successore.
Stabilito che fu dunque in Napoli questo supremo Consiglio,
conciosiachè avesse per capo il Vicerè, a cui era commessa la somma
delle cose, venne per ciò ad innalzarsi sopra tutti gli altri, e
vennero gli altri Tribunali a perdere l'antico lor lustro e splendore.
Ma molto più per la lontananza della sede regia furono abbassati i
sette Ufficiali del Regno; onde col volger degli anni si ridussero
nello stato, nel quale oggi li veggiamo.
Molto perdè il _Gran Contestabile_, che avea la soprantendenza degli
eserciti di Terra in campagna, perchè costituito il Vicerè Luogotenente
del Re e suo Capitan Generale del Regno, tutta la sua autorità passò
nella di lui persona; avendo egli il comando non pur degli eserciti in
campagna, ma anche in tutte le Piazze e sopra tutti li Governi delle
province, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli.
Solo, come fu detto nel libro XI di questa Istoria, quando il Vicerè
sia lontano dal Regno, nè altri fosse stato deputato, potrebbe oggi
il Gran Contestabile ne' casi repentini, e quando la necessità lo
portasse, riassumere il comando delle armi: ond'è, che ancora duri
il costume, che in caso di non pensata morte del Vicerè, il Gran
Contestabile, quando dal Re non sia stato altrimente provveduto,
sottentri in suo luogo al Governo del Regno.
Per l'erezione di questo nuovo Consiglio, tutte quelle belle
prerogative, che adornavano il _Gran Cancelliere_ furono da lui
assorbite. Fu ne' tempi d'appresso riputato prudente consiglio de'
Principi di togliere a' Gran Cancellieri quelle tante ed eminenti loro
prerogative, ed unirle a' Reggenti, ed alla loro Cancelleria[260]. Si
rapportò a questo fine nel libro XI di quest'Istoria l'esempio del
Cancelliere della Santa Sede di Roma, il quale, poi che quasi _de
pari cum Papa certabat_, fu risoluto da Bonifacio VIII toglierlo,
attribuendo la Cancelleria a se medesimo, stabilendo solamente un
Vicecancelliere. Così appunto avvenne appresso noi nel Regno di
Ferdinando il Cattolico, di Carlo e degli altri Re di Spagna suoi
successori. La Cancelleria per questo nuovo Collateral Consiglio fu
attribuita al Re ed a questo suo Consiglio, amministrato da' Reggenti
detti per ciò anche di _Cancelleria_. Prima i Gran Cancellieri aveano
la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno,
l'espedizione degli editti e d'ogni altro comandamento del Re: aveano
la soprantendenza della giustizia: eglino erano i Giudici delle
differenze, che accadevano sopra gli Ufficj ed Ufficiali: regolavano
le loro precedenze e distribuivano a ciascun Magistrato ciò, ch'era
della sua incombenza, perchè l'uno non attentasse sopra dell'altro.
Presentemente i Reggenti di Cancelleria sottoscrivono i memoriali,
che si danno al Vicerè, essi pongon mano ai privilegi, interpretano le
leggi; hanno l'espedizione degli editti e de' comandamenti del Re. Essi
sono i Giudici delle differenze che accadono fra gli altri Ufficiali,
decidono le precedenze, destinano i Giudici, distribuiscono a ciascun
Magistrato ciò, che se gli appartiene, ed è della loro incumbenza.
Presso loro risiede la Cancelleria, e con essa gli scrigni, i registri
e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere.
Per ciò hanno un Segretario, il quale tien sotto se e sotto la
sua guida altri Ufficiali minori, che sono tutti impiegati alla
spedizion delle lettere regie, degli assensi, de' privilegi, delle
patenti degli Ufficiali del Regno. Tiene per ciò sei Scrivani, che
si dicono di Mandamento, quattro Cancellieri: un altro de' negozj
della soprantendenza della Campagna; un altro dei negozi della regal
giurisdizione e sei altri Scrivani ordinari, che han cura de' registri,
del Suggello e dell'altre cose appartenenti alla Cancelleria: dodici
Scrivani di forma: due Archivarj, un Tassatore, un Esattore, un
Ufficiale del suggello e quattro Portieri. Tutti questi sono uffici
vendibili, fuor che del Cancelliere della giurisdizione, il quale
per essere ufficio di confidenza, si concede graziosamente a persona
meritevole[261].
Quando prima i diritti delle spedizioni della Cancelleria erano
regolati dal Gran Cancelliere, da poi Ferdinando il Cattolico per mezzo
d'una sua prammatica, che si legge sotto il titolo _super solutione
facienda in Regia Cancellaria pro scripturis ibidem expediendis_,
prescrisse la quantità, che dee pagarsi, così per ispedizioni di
lettere di giustizia, come di grazia, e per le concessioni delle
Baronie e de' Titoli, de' Privilegi, de' Capitanati, de' Baliati, delle
Castellanie, delle concessioni di mero e misto imperio, delle lettere
di cittadinanza, di emancipazione, di Protomedici, Protochirurgi,
di Doganieri e di Portolani, in brieve di tutti gli Uffici e di
molte altre spedizioni: delle quali in quella prammatica fece egli
un lungo catalogo, proscrivendo e tassando per ciascheduna le somme,
che per diritto dee esiger la Cancelleria[262]. Prima, come narra il
Tassone[263], non s'esigevano questi diritti; ma per mantenere gli
Ufficiali minori della Cancelleria erano destinati li frutti d'un feudo
posto tra li confini di Lettere e di Gragnano, che per ciò acquistò il
nome di Cancelleria. Ma poi, essendo stato quello venduto al monastero
di S. Jacopo dell'isola di Capri dell'Ordine della Certosa, fa uopo
esigerli dalle parti e tassarli nella maniera, che si è divisata.
Fu variato il modo delle spedizioni, e quando prima non era usata
che la lingua latina, indi cominciò ad introdursi la spagnuola, e le
prammatiche ancora a dettarsi con quel linguaggio.
Fu parimente per l'erezione di questo nuovo Consiglio molto scemata
l'autorità del _Gran Protonotario_ e del suo Luogotenente. Quasi tutte
le prammatiche, i privilegi e l'altre scritture prima erano firmate dal
Gran Protonotario o suo Luogotenente; al presente non si ricerca più
la lor firma, ma de' soli Reggenti. Fu sì bene a tempo di Ferdinando
il Cattolico in questi principi ritenuto il costume, che oltre a'
Reggenti le prammatiche fossero anche firmate dal Viceprotonotario;
e quando si trattava di cose attenenti al patrimonio regale, le
spedizioni si facevano _pro Curia_ dal Luogotenente del Gran Camerario,
come s'osserva in quelle poche prammatiche, che promulgò in Napoli
Ferdinando; nulladimanco nel decorso degli anni fu tolta affatto la
lor firma, e rimase quella de' soli Reggenti. Anche nella creazione
de' Notari e de' Giudici a contratti vi vollero la lor parte, ed oltre
di prescrivere i diritti per le lettere de' Notari e de' Giudici, i
loro privilegi pure si spediscono dalla Cancelleria con firma di un
Reggente, oltre del Viceprotonotario.
Il _Gran Camerario_ ed il suo Tribunale della regia Camera fu posto
nella suggezione, nelle cause più gravi del Patrimonio regale, ed ove
l'affare il richiegga, di dovere il Luogotenente e Presidenti di quella
andare in questo Consiglio a riferir le loro cause, ed ivi deciderle;
e ciò per la soprantendenza, che tiene sopra tutti i Tribunali della
città e del Regno, drizzata al fine, che non altrimente potrebbe
sperarsene un ottimo e regolato governo; ond'è, che si esiga la loro
riverenza e rispetto.
Prima le dimande de' sudditi, che si facevano al Re, siano di
giustizia o di grazia, si portavano al _Gran Giustiziere_, il quale
nel giorno stesso, col consiglio d'un Giudice della Gran Corte,
quelle che erano regolari, e che non avean bisogno di parteciparsi
al Principe, le spediva egli immediatamente nel giorno seguente, le
altre che richiedevano la scienza del Re, si mandavano suggellate al
suo Segretario per la spedizione[264]. Ora per l'elezione di questo
Consiglio, tutti li preghi e memoriali si portano dirittamente al
Segretario del Collaterale e suoi Scrivani di Mandamento, e vi si dà la
provvidenza.
Non minore abbassamento sperimentarono gli altri Ufficiali della
Corona e della Casa del Re e tutti gli altri Ufficiali minori a lor
subordinati, non tanto per l'erezione di questo nuovo Consiglio, quanto
per esser mancata in Napoli la sede regia, e trasferita altrove in
remotissime regioni.
Al _Grand'Ammiraglio_, per l'erezione del General delle galee e del
Tribunal dell'arsenale, divenne molto ristretta la sua autorità.
Questo nuovo Capitan Generale ebbe la soprantendenza sopra le galee di
Napoli e del Regno con una totale independenza dal Grand'Ammiraglio; ed
ancorchè nel Parlamento generale convocato in Napoli nel 1536, nella
dimora che vi fece l'Imperador Carlo V, fossegli stato richiesto,
che quello dovesse esser Cavaliere napoletano, e l'Imperadore avesse
risposto, che secondo il bisogno e contingenza de' tempi avrebbe
provveduto[265], si vide sempre però in persona di Spagnuoli, li
quali esercitando giurisdizione sopra le persone a quelle deputate,
secondo le instruzioni che ne diede il Re Filippo II, rapportate dal
Reggente Costanzo[266], eressero un Tribunale a parte, independente
da quello del Grande Ammiraglio, con eleggervi un Auditor generale
ed altri Ufficiali minori, da' decreti del quale s'appella non
già al Grand'Ammiraglio, ma al Vicerè, il quale suol commettere le
appellazioni per lo più a' Reggenti del Collaterale, ovvero ad altri
Ministri che meglio gli piacerà[267].
Parimente fu eretto un nuovo Tribunale dell'Arsenale ch'esercita
giurisdizione civile e criminale sopra molti, ch'esercitano l'arte
di costruir navilj, tutto subordinato e dipendente non già dal
Grand'Ammiraglio, ma dalla Regia Camera e suo Luogotenente, il quale vi
destina un Presidente di quella a reggerlo, ed alla quale si riportano
le appellazioni de' decreti del medesimo[268].