CAPITOLO II.

_Nuova politia introdotta nel Regno; nuovi Magistrati e leggi

conformi agl'istituti e costumi Spagnuoli. De' Vicerè e Regenti

suoi Collaterali, donde surse il Consiglio Collaterale e nacque

l'abbassamento degli altri Magistrati ed Ufficiali del Regno._

Siccome s'è potuto vedere ne' precedenti libri di questa Istoria,

il Regno di Napoli, così nel principio del suo stabilimento sotto i

Normanni, come nel lungo regnare de' Re della illustre casa d'Angiò,

fu composto ad esempio del Regno di Francia, dal quale prese molti

istituti e costumi. Alfonso I d'Aragona lasciò i suoi Regni ereditari,

e volle in Napoli trasferire la sua sede regia, e conformossi alle

leggi e costumi che vi trovò. Gli altri Aragonesi di Napoli non

alterarono la sua politia, poichè non avendo Stati in altre province,

come Regno lor proprio e nazionale lo governarono colle medesime leggi

ed istituti: ma ora che Napoli, avendo perduto il pregio d'esser sede

regia, viene ad essere amministrata da' Re di Spagna, i quali tenendo

collocata altrove, ed in remotissime parti la loro sede, reggendo

il Regno per mezzo de' loro Luogotenenti, che si dissero _Vicerè_,

prese il suo governo nuova forma e venne più tosto a conformarsi a'

costumi ed istituti di Spagna, che di Francia. Nacquero per ciò e negli

Ufficiali del Regno e ne' Magistrati della città non picciole mutazioni

e cangiamenti.

Non vi ha dubbio, che gli Spagnuoli, per ciò che riguarda l'arte

del regnare, s'avvicinassero non poco a' Romani; e Bodino[251] e

Tuano[252], ancorchè franzesi, siccome Arturo Duck inglese[253],

portarono opinione che di tutte le Nazioni, che dopo la caduta

dell'Imperio signoreggiarono l'Europa, la Spagnuola in costanza,

gravità, fortezza e prudenza civile fosse quella che più alla romana

s'assimilasse. Nello stabilir delle leggi niun'altra Nazione imitò

così da presso i Romani, quanto che la spagnuola. Essi diedero a noi

leggi savie e prudenti, nelle quali non vi è da desiderar altro, che

l'osservanza e l'esecuzione. Ma siccome niuno può contrastar loro

questi pregi, nulladimanco in questo s'allontanarono da' Romani, che

i Romani debellando le straniere Nazioni, le trattarono con tanta

clemenza e giustizia, che i vinti stessi si recavano a lor sommo onore

d'essere aggiunti al loro Imperio, e le loro leggi erano ricevute con

tanto desiderio, che non come leggi del vincitore, ma come proprie le

riputarono. Non così fecero gli Spagnuoli, da' quali, fuori di Spagna,

i Regni e le province, che s'aggiunsero alla loro Monarchia, erano

trattate con troppo alterezza e boria. Dalle memorie che ci lasciò

il Vescovo di Chiapa, si sa ciò che fecero nel Nuovo Mondo; quel che

fecero in Fiandra; e si saprà quel che praticarono presso di noi. Ma

ciò che più gli allontanò da' Romani, fu, perchè loro mancò quella

virtù, senza la quale ogni Stato va in rovina, cioè l'economica: quanto

erano profusi, altrettanto per nudrir questo vizio, bisognava che

ricorressero all'altro della rapacità, gravando i Popoli con taglie e

donativi, e con tuttociò profondendo senza tener modo, nè misura, non

per questo gli eserciti non si vedevano spesso ammutinati per mancanza

di paghe e gli Ufficiali mal soddisfatti. Non bastò l'oro del nuovo

Mondo, nè le tante tirannidi e le crudeltà usate a que' Popoli per loro

rapirlo[254]. L'altro difetto fu di non aver proccurato ne' loro Regni

d'ampliare il commercio, e favorir la negoziazione, avendo tanti famosi

porti, non rendergli frequenti di navi, di fiere e di scale franche

come l'altre Nazioni, che hanno gli Stati in mare fanno; siccome, infra

gli altri, a' dì nostri si sono distinti gl'Inglesi, gli Olandesi ed i

Portoghesi.

La perpetua adunque e continua residenza de' nostri Re in Ispagna

seco portava, che fossero creati i Vicerè che reggessero questo Reame.

Prima i suoi Re, ancorchè per alcune occorrenze fossero stati costretti

esserne lontani, lasciavano per governarlo i loro Vicarj che solevano

per lo più essere del loro sangue, e quelli, che doveano dopo la lor

morte essere loro successori; ma la lontananza era breve, e tosto

venivano essi a ripigliarne il governo. Vi furono alcune volte, ma

assai di rado, occasioni, che per l'assenza de' Re, vi lasciavano

loro Luogotenenti, chiamati pure Vicerè; ma ora, che la lontananza

era perpetua, bisognava, che ad un Ministro di sperimentata probità e

prudenza ne commettessero l'amministrazione, al quale dessero tutta la

loro autorità ed illimitato potere per ciò che riguardava il governo

e buona cura del medesimo. Bisognò per tanto dar loro l'autorità di

far leggi, ovvero prammatiche o altri regolamenti, che conducessero a

questo fine. Così da ora avanti le prammatiche si vedranno stabilite

non men da' Re, che da' loro Vicerè e Luogotenenti. Bisognò parimente

che a questo Ministro se gli dessero Giureconsulti, che assistendo

al suo lato lo consigliassero bene, affinchè la sua potestà fosse

regolata dalle leggi, e non passasse in tirannide. Vi fu de' nostri

chi lungamente scrisse della lor potestà; ed il Reggente de Ponte ne

compilò un ben grande volume, che va per le mani di tutti.

§. I. _Del Consiglio collaterale e sua istituzione._

Ferdinando adunque, quando temendo della sterminata potenza del G.

Capitano che s'avea acquistata nel Regno per lo suo valore e virtù,

e per la benevolenza di tutti gli ordini; si determinò di persona

a venire in Napoli per condurlo seco in Ispagna, ed in suo luogo

lasciare il Conte di Ripacorsa per Vicerè, portò seco tre Giureconsulti

ch'erano Reggenti del supremo Consiglio d'Aragona, per istabilirne un

altro in Napoli a somiglianza di quello, non altrimente di ciò, che

fece Alfonso, che a similitudine del Consiglio di Valenza introdusse

nel Regno quello di Santa Chiara, il quale, quando risedevano i Re

in Napoli, era il supremo come quello, nel quale giudicava l'istesso

Principe, che n'era capo. Questi furono _Antonio di Agostino_, padre

del famoso Antonio cotanto celebre e rinomato Giureconsulto, _Giovanni

Lone_ e _Tommaso Malferito_, colui che in tutti i trattati di tregua e

di pace stabiliti ne' precedenti anni tra Ferdinando e Lodovico XII Re

di Francia, rapportati da _Federico Lionardo_[255] fu adoperato dal Re

Ferdinando per suo Procuratore e Nunzio insieme con Giovanni di Silva

Conte di Sifuentes e Fr. Giovanni Enguera Inquisitor di Catalogna,

onde vien chiamato ne' suddetti trattati _Dottore_ e _Reggente di

Cancelleria_. A costoro s'unì anche _Bernardo Terrer_, il quale essendo

stato creato Consigliere di S. Chiara si rimase in Napoli. Mentre il

Re in que' sette mesi, cioè da ottobre insino a giugno del 1507 si

trattenne in Napoli, si valse per Reggenti della sua Cancelleria di

due, cioè di Giovanni Lone e di Tommaso Malferito; ond'è, che quelle

prammatiche ch'egli promulgò in Napoli, portano la soscrizione di

_Malferit_; poichè in questi principj si praticava che un solo Reggente

sottoscrivesse.

Bisognando poi partire per Ispagna, per le cagioni di sopra rapportate,

e partir con animo di non mai più farci ritorno, lasciò come s'è detto

per Vicerè il _Conte di Ripacorsa_, che per antonomasia veniva chiamato

il _Conte_, ed in cotal guisa si firmava nelle scritture, e dovendosi

seco ricondurre in Ispagna i due Reggenti Lone e Malferito, creò

egli in lor vece due altri Giureconsulti per Reggenti, che dovessero

assistere a lato del Vicerè per sua direzione, onde ne nacque il nome

di _Reggenti Collaterali_. Erano ancora chiamati _Auditori_ del Re,

e ne' privilegj di Napoli e ne' capitoli conceduti alla città dal

Conte di Ripacorsa, sono perciò indifferentemente chiamati Auditori e

Reggenti[256].

Nel principio di questa istituzione non era composto tal Consiglio

che di due soli Reggenti e d'un Segretario; e questi furono _Lodovico

Montalto_ Siciliano, il quale mentr'era Avvocato fiscale in Sicilia

fu dal Re Ferdinando creato Reggente di Napoli, e _Girolamo de Colle_

catalano (il quale trovandosi Consigliere di Santa Chiara fu parimente

dal Re fatto Reggente) e sostituiti in luogo di Lone e Malferito, che

ritornarono col Re in Ispagna. E durante il Regno di Ferdinando per

tutto l'anno 1516 non furono in quello Consiglio, di cui era capo il

Vicerè, che i suddetti due Reggenti col Segretario Pietro Lazaro Zea.

Nell'anno seguente 1517 e nel principio del Regno del Re _Carlo_ e

poi Imperadore, fu aggiunto il terzo Reggente, e stabilito che di tre,

due fossero ad arbitrio e beneplacito del Re, ed il terzo nazionale e

Regnicolo[257]. Fu costui il famoso _Sigismondo Loffredo_, il quale per

la sua gran dottrina e saviezza, perchè il Re e la sua Corte stesse

informata degli affari del Regno, fu da Carlo chiamato in Germania

alla sua Corte, ove dimorò per tre anni continui. Quindi avvenne, che

per la lunga dimora del terzo Reggente nella Corte, non risedendo

nel collateral Consiglio di Napoli, che due soli, fosse costituito

il quarto Reggente, affinchè uno che doveva esser nazionale andasse

a risedere appresso il Re, perchè come istrutto delle cose del Regno

informasse quella Corte, e tre stabilmente dovessero risedere in

Napoli. Così nel 1519 fu creato Reggente _Marcello Gazzella_ da Gaeta,

che si trovava in Napoli Presidente della regia Camera, destinato per

la Corte in luogo del Reggente Loffredo, il quale avea ottenuta licenza

dal Re di poter tornare in Napoli, siccome tornò.

Narra Girolamo Zurita[258], che questo prudente consiglio di far

venire a risedere nella Corte del Re un Ministro da' Regni d'Italia,

fu ordinato dall'istesso Re Cattolico nel suo testamento, che fece

prima di morire nel 1516, nel qual tempo, non essendosi ancora aggiunto

alla Corona di Spagna lo Stato di Milano, ma solo i Regni di Napoli

e di Sicilia, stabilì che venissero in Ispagna ad assistere con gli

altri al Consiglio ch'egli avea eretto per l'indisposizione della

Regina sua figliuola Giovanna, due Dottori, uno napoletano e l'altro

siciliano; onde avvenne, che il Re Carlo suo successore, seguendo

il suo consiglio, introducesse questo costume; e che poi avendo egli

alla Corona di Spagna aggiunto il Ducato di Milano, venisse non pur

da Napoli e da Sicilia, ma anche da Milano un Ministro ad assistere

appresso lui nella sua Corte.

In questi principj, ancorchè fosse destinato un Reggente per la Corte,

perchè l'Imperador Carlo V non avea in Ispagna perpetua residenza, ma

scorrendo secondo i bisogni della sua Monarchia, ora la Germania, ora

la Spagna, la Fiandra e l'Italia, i Reggenti destinati per la Corte

doveano seguitarlo dovunque risedesse. Ma quando per la rinunzia e

poi per la morte dell'Imperadore, alla Monarchia di Spagna succedè

Filippo II suo figliuolo, questi mal imitando i costumi di suo padre,

fermatosi in Ispagna, e quivi collocando stabilmente la sua sede regia,

pensò di stabilire in Ispagna un Consiglio ove degli affari d'Italia

si trattasse, e a dargli un Presidente; il qual Consiglio si componesse

oltre de' Reggenti Spagnuoli, di vari Ministri che da Napoli, Milano e

Sicilia si mandassero. Così nel 1558 fu stabilito in Ispagna il supremo

Consiglio detto d'Italia; ed il suo primo Presidente fu D. Diego Urtado

de Mendozza Principe di Mileto e Duca di Francavilla. Ed in questi

principj Filippo II non contento d'uno, volle che da Napoli venissero

in Ispagna due, li quali furono il Reggente _Lorenzo Polo_ e _Marcello

Pignone_, che si trovava Presidente di Camera, siccome leggesi in

una sua regal carta rapportata dal Toppi[259] con tali parole: _Para

resedir aqui en esta Corte, y que se entiendan bien los negocios

deste Reyno, de cuya buena, o mala espedicion pende mucha parte del

govierno, y buena administracion de la Justicia: havemos accordado, que

como solia haver un Regente, aya dos, y que estos sean el Doctor Polo

Regente, y del nostro Consejo Collateral, y el Doctor Marcello Pinnon

Presidente de la Summaria, etc_.

In cotal guisa col correr degli anni fu stabilito questo supremo

Consiglio, al quale essendo poi aggiunti altri due, si venne a comporre

di cinque Reggenti, alcuni nazionali, altri ad arbitrio del Re, il

quale per lo più eleggeva Spagnuoli. Il Regno d'Aragona pretese, che

uno dovesse essere aragonese, riputando questo Regno dipendente da

quella Corona, come acquistato da Alfonso colle forze d'Aragona, e

non senza ajuto del Re Giovanni suo fratello. Ha per suo Capo, come

s'è detto, il Vicerè, nelle di cui mani i Reggenti danno nel principio

dell'anno il giuramento di serbar il secreto. E nel caso della colui

morte, quando non se gli trovi dato il successore, nell'interregno

assumono il governo insieme con essi, i Reggenti di Spada nominati

di Stato, i quali sono creati dal Re, perchè in mancanza del Vicerè,

sottentrando in suo luogo, prendano le redini del governo co' Togati,

i quali assembrati insieme nel regal Palazzo trattino dei negozi

attinenti allo Stato ed alla buona amministrazione del Regno, sino a

tanto che il Re non provvegga del successore.

Stabilito che fu dunque in Napoli questo supremo Consiglio,

conciosiachè avesse per capo il Vicerè, a cui era commessa la somma

delle cose, venne per ciò ad innalzarsi sopra tutti gli altri, e

vennero gli altri Tribunali a perdere l'antico lor lustro e splendore.

Ma molto più per la lontananza della sede regia furono abbassati i

sette Ufficiali del Regno; onde col volger degli anni si ridussero

nello stato, nel quale oggi li veggiamo.

Molto perdè il _Gran Contestabile_, che avea la soprantendenza degli

eserciti di Terra in campagna, perchè costituito il Vicerè Luogotenente

del Re e suo Capitan Generale del Regno, tutta la sua autorità passò

nella di lui persona; avendo egli il comando non pur degli eserciti in

campagna, ma anche in tutte le Piazze e sopra tutti li Governi delle

province, a cui ubbidiscono tutti gli altri Generali e Marescialli.

Solo, come fu detto nel libro XI di questa Istoria, quando il Vicerè

sia lontano dal Regno, nè altri fosse stato deputato, potrebbe oggi

il Gran Contestabile ne' casi repentini, e quando la necessità lo

portasse, riassumere il comando delle armi: ond'è, che ancora duri

il costume, che in caso di non pensata morte del Vicerè, il Gran

Contestabile, quando dal Re non sia stato altrimente provveduto,

sottentri in suo luogo al Governo del Regno.

Per l'erezione di questo nuovo Consiglio, tutte quelle belle

prerogative, che adornavano il _Gran Cancelliere_ furono da lui

assorbite. Fu ne' tempi d'appresso riputato prudente consiglio de'

Principi di togliere a' Gran Cancellieri quelle tante ed eminenti loro

prerogative, ed unirle a' Reggenti, ed alla loro Cancelleria[260]. Si

rapportò a questo fine nel libro XI di quest'Istoria l'esempio del

Cancelliere della Santa Sede di Roma, il quale, poi che quasi _de

pari cum Papa certabat_, fu risoluto da Bonifacio VIII toglierlo,

attribuendo la Cancelleria a se medesimo, stabilendo solamente un

Vicecancelliere. Così appunto avvenne appresso noi nel Regno di

Ferdinando il Cattolico, di Carlo e degli altri Re di Spagna suoi

successori. La Cancelleria per questo nuovo Collateral Consiglio fu

attribuita al Re ed a questo suo Consiglio, amministrato da' Reggenti

detti per ciò anche di _Cancelleria_. Prima i Gran Cancellieri aveano

la presidenza al Consiglio di Stato negli affari civili del Regno,

l'espedizione degli editti e d'ogni altro comandamento del Re: aveano

la soprantendenza della giustizia: eglino erano i Giudici delle

differenze, che accadevano sopra gli Ufficj ed Ufficiali: regolavano

le loro precedenze e distribuivano a ciascun Magistrato ciò, ch'era

della sua incombenza, perchè l'uno non attentasse sopra dell'altro.

Presentemente i Reggenti di Cancelleria sottoscrivono i memoriali,

che si danno al Vicerè, essi pongon mano ai privilegi, interpretano le

leggi; hanno l'espedizione degli editti e de' comandamenti del Re. Essi

sono i Giudici delle differenze che accadono fra gli altri Ufficiali,

decidono le precedenze, destinano i Giudici, distribuiscono a ciascun

Magistrato ciò, che se gli appartiene, ed è della loro incumbenza.

Presso loro risiede la Cancelleria, e con essa gli scrigni, i registri

e tutto ciò che prima era presso il Gran Cancelliere.

Per ciò hanno un Segretario, il quale tien sotto se e sotto la

sua guida altri Ufficiali minori, che sono tutti impiegati alla

spedizion delle lettere regie, degli assensi, de' privilegi, delle

patenti degli Ufficiali del Regno. Tiene per ciò sei Scrivani, che

si dicono di Mandamento, quattro Cancellieri: un altro de' negozj

della soprantendenza della Campagna; un altro dei negozi della regal

giurisdizione e sei altri Scrivani ordinari, che han cura de' registri,

del Suggello e dell'altre cose appartenenti alla Cancelleria: dodici

Scrivani di forma: due Archivarj, un Tassatore, un Esattore, un

Ufficiale del suggello e quattro Portieri. Tutti questi sono uffici

vendibili, fuor che del Cancelliere della giurisdizione, il quale

per essere ufficio di confidenza, si concede graziosamente a persona

meritevole[261].

Quando prima i diritti delle spedizioni della Cancelleria erano

regolati dal Gran Cancelliere, da poi Ferdinando il Cattolico per mezzo

d'una sua prammatica, che si legge sotto il titolo _super solutione

facienda in Regia Cancellaria pro scripturis ibidem expediendis_,

prescrisse la quantità, che dee pagarsi, così per ispedizioni di

lettere di giustizia, come di grazia, e per le concessioni delle

Baronie e de' Titoli, de' Privilegi, de' Capitanati, de' Baliati, delle

Castellanie, delle concessioni di mero e misto imperio, delle lettere

di cittadinanza, di emancipazione, di Protomedici, Protochirurgi,

di Doganieri e di Portolani, in brieve di tutti gli Uffici e di

molte altre spedizioni: delle quali in quella prammatica fece egli

un lungo catalogo, proscrivendo e tassando per ciascheduna le somme,

che per diritto dee esiger la Cancelleria[262]. Prima, come narra il

Tassone[263], non s'esigevano questi diritti; ma per mantenere gli

Ufficiali minori della Cancelleria erano destinati li frutti d'un feudo

posto tra li confini di Lettere e di Gragnano, che per ciò acquistò il

nome di Cancelleria. Ma poi, essendo stato quello venduto al monastero

di S. Jacopo dell'isola di Capri dell'Ordine della Certosa, fa uopo

esigerli dalle parti e tassarli nella maniera, che si è divisata.

Fu variato il modo delle spedizioni, e quando prima non era usata

che la lingua latina, indi cominciò ad introdursi la spagnuola, e le

prammatiche ancora a dettarsi con quel linguaggio.

Fu parimente per l'erezione di questo nuovo Consiglio molto scemata

l'autorità del _Gran Protonotario_ e del suo Luogotenente. Quasi tutte

le prammatiche, i privilegi e l'altre scritture prima erano firmate dal

Gran Protonotario o suo Luogotenente; al presente non si ricerca più

la lor firma, ma de' soli Reggenti. Fu sì bene a tempo di Ferdinando

il Cattolico in questi principi ritenuto il costume, che oltre a'

Reggenti le prammatiche fossero anche firmate dal Viceprotonotario;

e quando si trattava di cose attenenti al patrimonio regale, le

spedizioni si facevano _pro Curia_ dal Luogotenente del Gran Camerario,

come s'osserva in quelle poche prammatiche, che promulgò in Napoli

Ferdinando; nulladimanco nel decorso degli anni fu tolta affatto la

lor firma, e rimase quella de' soli Reggenti. Anche nella creazione

de' Notari e de' Giudici a contratti vi vollero la lor parte, ed oltre

di prescrivere i diritti per le lettere de' Notari e de' Giudici, i

loro privilegi pure si spediscono dalla Cancelleria con firma di un

Reggente, oltre del Viceprotonotario.

Il _Gran Camerario_ ed il suo Tribunale della regia Camera fu posto

nella suggezione, nelle cause più gravi del Patrimonio regale, ed ove

l'affare il richiegga, di dovere il Luogotenente e Presidenti di quella

andare in questo Consiglio a riferir le loro cause, ed ivi deciderle;

e ciò per la soprantendenza, che tiene sopra tutti i Tribunali della

città e del Regno, drizzata al fine, che non altrimente potrebbe

sperarsene un ottimo e regolato governo; ond'è, che si esiga la loro

riverenza e rispetto.

Prima le dimande de' sudditi, che si facevano al Re, siano di

giustizia o di grazia, si portavano al _Gran Giustiziere_, il quale

nel giorno stesso, col consiglio d'un Giudice della Gran Corte,

quelle che erano regolari, e che non avean bisogno di parteciparsi

al Principe, le spediva egli immediatamente nel giorno seguente, le

altre che richiedevano la scienza del Re, si mandavano suggellate al

suo Segretario per la spedizione[264]. Ora per l'elezione di questo

Consiglio, tutti li preghi e memoriali si portano dirittamente al

Segretario del Collaterale e suoi Scrivani di Mandamento, e vi si dà la

provvidenza.

Non minore abbassamento sperimentarono gli altri Ufficiali della

Corona e della Casa del Re e tutti gli altri Ufficiali minori a lor

subordinati, non tanto per l'erezione di questo nuovo Consiglio, quanto

per esser mancata in Napoli la sede regia, e trasferita altrove in

remotissime regioni.

Al _Grand'Ammiraglio_, per l'erezione del General delle galee e del

Tribunal dell'arsenale, divenne molto ristretta la sua autorità.

Questo nuovo Capitan Generale ebbe la soprantendenza sopra le galee di

Napoli e del Regno con una totale independenza dal Grand'Ammiraglio; ed

ancorchè nel Parlamento generale convocato in Napoli nel 1536, nella

dimora che vi fece l'Imperador Carlo V, fossegli stato richiesto,

che quello dovesse esser Cavaliere napoletano, e l'Imperadore avesse

risposto, che secondo il bisogno e contingenza de' tempi avrebbe

provveduto[265], si vide sempre però in persona di Spagnuoli, li

quali esercitando giurisdizione sopra le persone a quelle deputate,

secondo le instruzioni che ne diede il Re Filippo II, rapportate dal

Reggente Costanzo[266], eressero un Tribunale a parte, independente

da quello del Grande Ammiraglio, con eleggervi un Auditor generale

ed altri Ufficiali minori, da' decreti del quale s'appella non

già al Grand'Ammiraglio, ma al Vicerè, il quale suol commettere le

appellazioni per lo più a' Reggenti del Collaterale, ovvero ad altri

Ministri che meglio gli piacerà[267].

Parimente fu eretto un nuovo Tribunale dell'Arsenale ch'esercita

giurisdizione civile e criminale sopra molti, ch'esercitano l'arte

di costruir navilj, tutto subordinato e dipendente non già dal

Grand'Ammiraglio, ma dalla Regia Camera e suo Luogotenente, il quale vi

destina un Presidente di quella a reggerlo, ed alla quale si riportano

le appellazioni de' decreti del medesimo[268].

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7 · 第 28 / 51 题