CAP. VIII

Modello di Regolamento interno per una latteria sociale cooperativa.

Art. 1. — I soci devono notificare all'amministrazione il numero delle

vacche che possedono e qualunque variazione accada nel numero stesso,

nonchè la manifestazione di qualche malattia di natura infettiva.

Art. 2. — Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di visitare o

di far visitare da persona idonea il bestiame e le stalle dei soci,

senza alcun preavviso ed in qualunque epoca, nonchè di assistere

alla mungitura, di assicurarsi dello stato sanitario del bestiame,

dell'esecuzione delle norme riferentisi alla pulizia dei recipienti ed

all'alimentazione del bestiame lattifero.

Art. 3. — La mungitura si farà colla maggior pulizia possibile,

raccogliendo il latte entro recipienti metallici stagnati e

perfettamente puliti.

Art. 4. — Ogni socio deve portare alla Latteria e consegnare al casaro

od a chi per esso, il latte appena munto, due volte al giorno negli

orari stabiliti dal Consiglio, che saranno indicati per iscritto sopra

foglio affisso nella Latteria.

I soci dovranno eseguire la mungitura ad ora opportuna affinchè la

consegna del latte avvenga appena finita quella.

Verrà rifiutato il latte portato alla Latteria fuori degli orari

stabiliti.

Il latte sarà contenuto entro recipienti metallici stagnati e puliti,

muniti di coperchio.

Art. 5. — Il latte da consegnare dovrà essere puro, genuino e di

caratteri normali.

Non si dovrà consegnare alla Latteria che latte di vacca, escluso:

a) il latte di vacche ammalate;

b) il latte di vacche sgravate da meno di otto giorni;

c) il latte anormale od alterato per qualsiasi ragione;

d) il latte residuato nei secchi dopo l'abbeveramento di vitelli.

È altresì vietato mescolare il latte di una mungitura con quello di

un'altra.

Il casaro, o chi per esso, ha facoltà di rifiutare il latte che si

trovasse nelle sopradette condizioni, ed il socio fornitore è passibile

delle penalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 6. — Ogni socio non può consegnare sotto il proprio nome

latte prodotto da terzi, senza speciale permesso del Consiglio

d'amministrazione.

Art. 7. — I soci sono obbligati a consegnare alla Latteria tutto il

latte prodotto dalle loro vaccine, eccettuato quello necessario al

consumo delle rispettive famiglie ed all'allevamento dei vitelli nei

limiti della consuetudine locale.

È loro vietato il vendere latte ad altri od a lavorarne anche una

piccola quantità per conto individuale.

Art. 8. — Allorchè il casaro, o chi per esso, farà sul latte dei

singoli soci le indagini per accertarsi della qualità del latte stesso,

i soci interessati avranno facoltà di assistervi e di controllarne i

risultati.

Art. 9. — Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo col casaro, ha

facoltà di applicare ai soci le seguenti penalità:

a) multa di una lira a chi consegna latte sporco od in recipienti non

puliti;

b) multa da lire cinque a dieci a chi consegnerà latte annacquato o

spannato od alterato ed anormale per le ragioni contemplate dall'art.

5. Pei recidivi la multa sarà da lire undici a cinquanta. Alla terza

infrazione il socio può essere espulso ed obbligato ad indennizzare la

Società del danno da lui cagionato;

c) multa equivalente a circa la metà del valore del latte a chi

abitualmente ritarda la consegna del latte, in modo da nuocere al

regolare andamento della Latteria.

In tutti i casi, il latte può essere rifiutato, tutto od in parte, a

giudizio del casaro o di chi per esso.

I soci colpiti dalle dette penalità possono interporre ricorso al

Comitato degli arbitri, i quali giudicano inappellabilmente.

Art. 10. — I soci hanno facoltà di prelevare dalla Latteria senza

pagamento immediato latticini e cascami del latte, per loro uso, a

quel prezzo che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, e

sino all'ammontare di metà del valore approssimativo del latte stesso,

quale verrà deliberato, in via preventiva, dal Consiglio d'accordo coi

sindaci.

Per la distribuzione delle merci verrà stabilito un orario, che sarà

affisso nella Latteria.

È vietato ai soci il far commercio dei generi prelevati.

Art. 11. — L'acconto in denaro che possono prelevare i soci, quando

il Consiglio lo concede, non supererà la metà del valore del latte

accreditato agli stessi, computando anche i generi eventualmente

prelevati.

Art. 12. — Ogni socio riceve un libretto annuale, recante il suo nome

ed il numero di matricola, sul quale libretto viene registrato da chi

riceve il latte alla Latteria, la quantità di latte portata ogni giorno

ed ogni volta, nonchè la quantità, la qualità ed il prezzo dei generi

ritirati e gli acconti in denaro eventualmente prelevati.

Tutto questo movimento viene altresì consegnato nei registri tenuti

dal Consiglio di amministrazione, i quali sono ostensibili ai soci che

desiderano esaminarli.

Art. 13. — Sono mansioni del casaro:

a) il ricevere il latte portato dai soci, pesarlo e scriverne tosto la

quantità sia sul libretto del socio, sia sul registro della Latteria;

b) vigilare che il latte sia genuino e rispondente alle disposizioni

degli articoli 4 e 5. All'uopo eseguirà opportuni assaggi mediante

gli strumenti messi a sua disposizione. Riferirà al Consiglio nel più

breve tempo possibile ogni infrazione che egli verificasse alle dette

disposizioni;

c) fabbricare i diversi prodotti del latte, che saranno stabiliti dal

Consiglio, e curarne la stagionatura e la conservazione.

d) tenere in corrente il registro della lavorazione giornaliera del

latte;

e) vendere i prodotti della Latteria ai prezzi e colle norme che

verranno determinate dal Consiglio;

f) curare l'allevamento dei maiali e dei vitelli che la Società

credesse di tenere per proprio conto;

g) custodire e tenere in buono stato tutto il materiale contenuto od

annesso alla Latteria;

h) visitare le stalle, le vaccine dei soci, assistere alla mungitura,

quando egli lo crede opportuno, per riconoscere qualche inconveniente

o quando sia invitato dal Consiglio, al quale egli dovrà riferire il

risultato delle sue indagini;

i) proporre al Consiglio quei provvedimenti e quelle disposizioni

che egli reputa utili al miglior funzionamento della Latteria ed agli

interessi della associazione.

Art. 14. — Il sottocasaro coadiuva il casaro in tutte le sue mansioni e

sta agli ordini di questo.

Art. 15. — Il contabile assiste al ricevimento del latte, registra

le quantità consegnate dai singoli soci, tiene in corrente tutti i

registri inerenti all'amministrazione, compila i rendiconti richiesti

dal Consiglio e coadiuva questo nella compilazione dei bilanci.

Art. 16. — Il cassiere custodisce il numerario ed i titoli di

credito dell'associazione, fa gli incassi ed i pagamenti ordinati dal

Consiglio, tiene in corrente il registro di cassa ed è responsabile di

tutto il movimento di cassa sociale.

Art. 17. — Ogni salariato è responsabile verso l'associazione degli

errori, negligenze e perdite provenienti dal suo operato. Dovendo

assentarsi dal Comune od essendo impedito dal prestare regolarmente

l'opera sua per qualsiasi ragione, esso informerà in tempo utile il

Consiglio d'amministrazione affinchè questo possa provvedere alla

supplenza od alla sostituzione definitiva.

Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative · 第 20 / 38 题