_Art. 51._ Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno al

BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

pubblicata da T. Casini e V. Fiorini. — _Serie_ II, N. 10

IL

PARLAMENTO NAZIONALE

NAPOLETANO

per gli anni 1820 e 1821

MEMORIE E DOCUMENTI

A CURA DI

VINCENZO FONTANAROSA

ROMA

SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

1900

PROPRIETÀ LETTERARIA

DELLA SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

_Gli esemplari di questo volume non firmati dal gerente della

Società si ritengono contraffatti._

(017) Roma, Tipografia Enrico Voghera.

PARTE PRIMA

IL PARLAMENTO.

PARTE I.

_Viva Dio, il Re e la Costituzione!_

Agli albori del 2 luglio 1820, due sottotenenti, Morelli e

Salvati[1], e centoventisette fra sergenti e soldati del reggimento

Reale Borbone cavalleria, disertarono dai quartieri di Nola,

secondati dal prete Menichini e da venti settari carbonari,

volgendo tutti ad Avellino per unirsi ad altri settari giorni

innanzi sbanditi da Salerno e riparati colà, dove la sètta era

numerosa e potente. Da Nola ad Avellino si cammina dieci miglia

fra città e sobborghi popolosi, essendo fertile il terreno, l'aere

salubre, gli abitatori disposti alla fatica, d'animo industrioso

ed avaro. In mezzo a tante genti quel drappello, fuggitivo, non

frettoloso, andava gridando: — _Viva Dio, Re, Costituzione!_ —

e poichè il senso della politica voce non era ben compreso dagli

ascoltanti, e direi dai promulgatori, ma per universali speranze

i tributari vi scorgevano la minorazione dei tributi, i liberali

la libertà, i buoni il bene, gli ambiziosi il potere, ognuno il

suo meglio, a quel grido dissennato dei disertori rispondevano gli

evviva di affascinato popolo. Vogliono le rivoluzioni una parola,

sebben falsa, lusingatrice degli universali interessi; perocché le

furie civili, mostrate nude, non troverebbero amatori o seguaci.

Giunto il Morelli a Mercogliano, pose il campo, e scrisse lettere

al tenente colonnello De Concilj, che stava in Avellino con

autorità militare e potenza civile, essendogli patria quella città

ed egli ricco, nobile, audace. Le lettere dicevano ch'eglino,

primi, non soli, promulgavano il comune voto di governo piú libero;

aiutasse l'impresa, desse gloria eterna al suo nome. Prima delle

lettere, la fama aveva divulgato quelle mosse e costernate le

autorità, concitate le milizie, sollevato e rallegrato il popolo.

De Concilj restava incerto tra il secondar Morelli e combatterlo;

aveva il pensiero, intanto, volto al governo[2].

Cosí cominciò quel moto che costrinse Re Ferdinando a dare la

Costituzione e giurarla[3]. La sedizione aumentava. Un reggimento

alloggiato a Foggia s'era aggiunto ai rivoltosi. La Puglia ed il

Molise eransi levate in armi, cosí pure Terra di Lavoro. A Napoli

furono aumentate le guardie a custodia della Reggia e pattuglie armate

percorrevano la città. Il generale Nunziante[4], dopo breve racconto

dell'animo avverso dei soldati, in un rapporto al Re scriveva:

— _Sire, la Costituzione è desiderio universale del vostro popolo; il

nostro opporre sarà vano. Io prego V. M. di concederla._

Al generale Pepe — tenuto come sospetto — si fece credere che il

governo del Re volesse incarcerarlo ed egli andò verso Monteforte,

seguito da due reggimenti di cavalleria che trovavansi pronti al ponte

della Maddalena. Piú tardi lo stesso Pepe si giustificò di questa sua

fuga. Nelle sue Memorie, a proposito d'una visita da lui fatta al Re,

dice:

— Il duca di Calabria m'interruppe, per farmi cosa grata, dicendo:

— Maestà, il generale Pepe se ne andò colla brigata in Monteforte

perché gli dissero che qui sarebbe stato arrestato.

A ciò risposi:

— Altezza reale, io mal giustificherei la fidanza di cui mi onora

in questo momento Sua Maestà, se confermassi ciò che a torto

v'hanno riferito... La mossa dello squadrone di Nola fu un mero

accidente senza del quale pochi giorni dopo, con ordini migliori,

sarebbe successo quel che è successo: dacché ogni cosa era da

me preparata: anzi ove alcuni miei ordinamenti non fossero stati

ritardati, la sollevazione avrebbe avuto luogo negli ultimi giorni

di giugno.

La voce del supposto arresto di Pepe fe' sí che cinque Carbonari, di

notte, penetrassero nella reggia fino agli appartamenti privati del Re

e dicessero al duca d'Ascoli, don Trojano Marulli:

— Siamo delegati di dire al Re che la quiete della città non può durare

se Sua Maestà non concede la bramata Costituzione. E settarî, cittadini

e popolo sono in armi: i Carbonari sono pronti, tutti attendono la

risposta del Re.

Il duca rispose: — Andrò a prenderla; — ed indi a poco tornato,

aggiunse che il Re aveva in animo di dare la Costituzione e ne studiava

in quel momento i termini coi suoi Ministri.

Gli fu chiesto:

— Quando sarà pubblicata?

— Subito.

— Ossia?

— Tra due ore.

Uno dei Carbonari si mosse e, distesa la mano senza parlare al

pendaglio dell'orologio del duca, glielo tirò di tasca inurbanamente

e vôlto il quadrante in modo ch'egli e il duca ne vedessero le ore,

aggiunse:

— È un'ora dopo mezzanotte: alle tre la Costituzione verrà pubblicata.

L'audace Carbonaro fu il duca Piccolelli, genero dell'Ascoli.

Realmente i Ministri, in quell'ora, circondavano il Re intimorendolo,

ed il marchese Circello in ispecie fu quello che lo convinse e lo fece

arrendere.

L'editto fu il seguente:

ALLA NAZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Essendosi manifestato il voto generale della nazione del regno

delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena

volontà consentiamo e promettiamo nel corso di otto giorni di

pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della Costituzione le

leggi veglianti saranno in vigore.

Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le

truppe ritornino ai loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie

occupazioni.

Napoli, 6 luglio 1820.

FERDINANDO

Questo editto fu anche firmato dal Segretario di Stato ministro

cancelliere, marchese Tommasi, e fu pubblicato nel _Giornale delle

Due Sicilie_, che dal giorno 8 luglio prese il nome di _Giornale

costituzionale delle Due Sicilie_.

Nelle prime ore del giorno il Re s'affacciò al balcone centrale

della reggia e fu accolto dai gridi del popolo: — Viva il Re! Viva la

Costituzione[5].

Però i torbidi ricominciarono piú furiosi nella stessa giornata per

la lettera scritta dal Re al figliuolo, duca di Calabria, colla quale

deponeva nelle sue mani l'autorità regia, dichiarandosi infermo, e per

l'editto al popolo in cui s'annunziava la medesima cosa[6].

Col cadere del giorno le grida aumentarono sí che nella reggia ne

furono spaventati, ed il duca, vicario generale, invitò (l'invito

diceva: _comunque vestiti_, tanta era la paura) pochi fidi generali ed

alcuni antichi consiglieri, e disse loro di tentare di porre argine in

un modo qualsiasi al movimento. Dopo molto discutere prò e contro si

venne a conchiudere nel decreto che riporto integralmente:

La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata

per il regno della Spagna nel 1812 e sanzionata da S. M. Cattolica

nel marzo di quest'anno corrente, salvo le modificazioni che la

rappresentanza nazionale, costituzionalmente convocata, crederà

di proporci per adattarla alle circostanze particolari dei reali

dominii.

FRANCESCO, _Vicario_

Questo però non bastò, perché il popolo diceva che il decreto doveva

essere firmato dal Re; e di qui nuovi tumulti sino a che lo stesso

decreto ricomparve firmato da Ferdinando di Borbone.

Le cose allora cambiarono d'aspetto: tornò la calma e l'allegrezza; la

sera tutti gli edifizi di Toledo furono illuminati. Piú ricca d'ogni

altra riuscí l'illuminazione nel palazzo del Nunzio Apostolico al largo

della Carità.

Il giorno 9 l'esercito costituzionale comandato dal tenente generale

Guglielmo Pepe[7] fece il suo solenne ingresso nella capitale e la sera

nel reale teatro _San Carlo_ si rappresentò _Solimano secondo_ e _Gli

amanti_ alla presenza del Vicario generale, della principessa e del

principe di Salerno. Erano presenti allo spettacolo anche il principe

di Danimarca ed il principe di Benthneim. Quel giorno fu vista la nuova

bandiera tricolore: rosso, nero ed azzurro[8].

I nuovi ministri furono: il conte Zurlo, il conte Ricciardi, il duca

di Campochiaro, il generale Carascosa, il cav. Macedonio e Ruggero

Settimo, parte designati dal Re, in parte imposti dal campo di

Monteforte.

Con decreto del giorno nove fu creata una giunta provvisoria di

quindici persone che dovevano essere consultati dal Vicario e dal

governo fino all'installazione del Parlamento, e l'incarico di formare

detta giunta fu dato al tenente generale Giuseppe Parisi, al cavaliere

Melchiorre Delfico, al tenente generale Florestano Pepe, al barone

Davide Whinspeare ed al cavaliere Giacinto Martucci.

La lista fu presentata e sulle venti persone proposte il Vicario

scelse le seguenti: monsignor Cardosa vescovo di Cassano, il duca di

Gallo, il procuratore generale della Suprema corte di giustizia Troysi,

l'avvocato generale della stessa Felice Parrilli, il giudice della Gran

corte civile di Napoli Angelo Abbatemarco, il colonnello Ferdinando

Visconti, il colonnello di cavalleria Giovanni Russo[9], tutti

Napoletani; il tenente generale Fardella, il principe di Camporeale ed

il capitano di vascello Staiti, di Sicilia.

Fu fissato il giorno tredici[10] di luglio per la cerimonia del

giuramento che ebbe luogo nella cappella privata di Palazzo Reale alle

undici di mattina.

Il re aveva alla dritta[11] il duca di Calabria principe ereditario ed

a sinistra il principe don Leopoldo di Salerno. Dietro si collocarono i

ministri, il generale in capo dell'armata costituzionale Guglielmo Pepe

ed i capi di Corte. Il cappellano maggiore, don Gabriele Maria Gravina

arcivescovo di Melitene, era vicino all'altare. Il re, dopo di aver

ricevuto dal presidente e da tutti i membri della giunta gli omaggi

secondo l'etichetta di Corte, dichiarò che intendeva mandare ad effetto

la sua ferma risoluzione di giurare l'osservanza della Costituzione;

quindi avverti la giunta di avvicinarsi all'altare, disse al cappellano

maggiore di presentargli i libri santi e pronunziò il seguente

giuramento:

Io, Ferdinando di Borbone per la grazia di Dio e per la

costituzione della Monarchia Napoletana, re, col nome di Ferdinando

I, del regno delle due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i

Santi Evangeli che difenderò e conserverò....... (_seguivano le

basi ordinarie della costituzione_). Se operassi contra il mio

giuramento e centro qualunque articolo di esso non dovrò essere

ubbidito, ed ogni operazione con cui vi contravvenissi sarà nulla

e di nessun valore. Cosí facendo, Iddio mi aiuti e mi protegga;

altrimenti me ne domandi conto.

Il giuramento profferito era scritto; finito di leggerlo il re alzò gli

occhi al cielo, li fissò alla croce e spontaneamente aggiunse:

Onnipotente Iddio che collo sguardo infinito leggi nell'anima e

nell'avvenire, se io mentisco o se dovrò mancare al giuramento,

tu in questo istante dirigi sopra il mio capo i fulmini delle tue

vendette.

Giurarono i figliuoli, dopo, ed immediatamente tutti gli altri; e il

Pepe racconta:

Si avvicinò a me, che per debita modestia tenevami lungi fra

gli ultimi, e mi disse col volto bagnato di lagrime: «Credimi,

generale, questa volta ho giurato dal fondo del cuore»[12].

La sera vi fu spettacolo e grande illuminazione. A San Carlo fu

rappresentato _Khoa-Kang, la donna del lago_; al Teatro Nuovo: _La

giardiniera abruzzese_; al San Carlino: _Le cantanti_ ed alla Fenice

_L'impostore_[13].

Data la Costituzione, giuratala cosí solennemente, bisognava dar

principio alle nuove riforme ed ai novelli ordinamenti, e cosí

infatti si fece, col decretare le elezioni dei deputati al Parlamento

Nazionale[14].

*

* *

Ecco il decreto col quale si davano le norme per le elezioni:

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, RE DI GERUSALEMME, ECC.: INFANTE

DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC.: GRAN PRINCIPE

EREDITARIO DI TOSCANA, ECC. ECC.

_Noi, Francesco duca di Calabria principe ereditario e vicario

generale._

Intesa la Giunta provvisoria consultiva di governo abbiamo risoluto

di decretare e decretiamo quanto segue:

_Art. 1._ Il Parlamento nazionale per gli anni 1820 e 1821 si

convoca secondo il prescritto degli articoli 104 e 108 al Capitolo

VI Titolo III della Costituzione Spagnuola, adottata per lo regno

delle due Sicilie.

Sarà convocato in Napoli.

_Art. 2._ A tale effetto si procederà alle elezioni conformemente

a quanto ordina la Costituzione nei Capitoli I-V del Titolo III e

secondo la forma che qui si prescrive.

_Art. 3._ Per questa prima volta l'apertura delle sessioni del

Parlamento avrà luogo nel dí primo d'ottobre del corrente anno.

_Art. 4._ Attesa l'urgenza delle convocazioni del Parlamento

non saranno per questa volta osservati gli intervalli stabiliti

dalla Costituzione tra le Giunte parrocchiali, distrettuali

e provinciali. Le parrocchiali si uniranno nella domenica 20

d'agosto, le distrettuali nella domenica 27 del suddetto mese

d'agosto, e le provinciali nella domenica 3 di settembre;

procedendosi in tutte conformemente alle istruzioni che

accompagnano il seguente decreto.

_Art. 5._ Verificate le elezioni dei deputati, dovranno questi

trovarsi nella città di Napoli dieci giorni innanzi l'apertura del

Parlamento.

_Art. 6._ I deputati, nell'arrivare, assisteranno il Segretario di

Stato ministro degli affari interni, onde far registrare i loro

nomi e quello della provincia che gli ha eletti, come dovrebbesi

praticare, se esistesse la deputazione permanente del Parlamento,

in virtú dell'articolo III della Costituzione. Il Segretario

di Stato farà comunicazione di tutto alla Giunta provvisoria

consultiva di governo.

_Art. 7._ I deputati dovranno portare le ampie facoltà degli

elettori, secondo la formola inserita nelle istruzioni che

accompagnano il presente decreto.

_Art. 8._ Non esistendo la deputazione permanente che deve

presiedere le Giunte preparatorie del Parlamento, e raccorre i nomi

dei deputati, i deputati per supplire a tale mancanza si uniranno

il dí 22 settembre in prima giunta preparatoria e nomineranno

tra di loro a pluralità di voti e per questo solo oggetto il

presidente, il segretario e gli esaminatori dei quali parla l'art.

112 della Costituzione in luogo delle commissioni di cinque e tre

individui che prescrive l'art. 113 per l'esame delle facoltà. La

seconda Giunta preparatoria si unirà il dí 25 di settembre, e le

altre se fossero necessarie infino al dí 28 di questo mese, in

cui si terrà l'ultima giunta provvisoria. A questo modo resterà

costituito e formato il Parlamento che darà principio alle sue

sessioni il dí 1º d'ottobre conformemente agli articoli 114-123

della Costituzione.

_Art. 9._ Sarà destinato con altro decreto un locale per le

sessioni del Parlamento[15] in questo anno, salvo a determinare per

le future sessioni di accordo col Parlamento un locale stabile.

_Art. 10._ In quanto alle variazioni contenute nel presente

decreto per rispetto alla convocazione del Parlamento, alle giunte

elettorali ed all'epoca dell'apertura del Parlamento medesimo,

dichiariamo esser questo l'effetto indispensabile delle circostanze

e della imminenza che è di stabilire il nuovo regime; dovendosi,

col tempo successivo, eseguire letteralmente tutto quello che

è stabilito nella Costituzione politica adottata, salvo le

modificazioni che verranno proposte nel Parlamento medesimo.

_Art. 11._ Il nostro Segretario di Stato, ministro per gli affari

interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli il dí 22 di luglio 1820.

FRANCESCO, VICARIO GENERALE.

_Il Segretario di Stato per gli affari interni_

GIUSEPPE ZURLO.

Cosí gli animi si volsero alle cure delle prossime elezioni.

In questo spazio di tempo Palermo insorse, e fu mandato a domare la

sedizione, dopo molte preghiere, Florestano Pepe fratello di Guglielmo,

ed una squadriglia al comando di Bausan che salpò da Napoli sul finire

d'agosto. Palermo si arrendeva agli 11 d'ottobre ed eccone l'avviso

ufficiale[16]:

_Ultime notizie di Palermo:_

Palermo s'è resa. Le nostre truppe l'ànno tutta occupata. Una

perfetta tranquillità è succeduta al disordine che ivi è dominato

finora. Trentasette morti e 200 feriti è tutta la perdita che

contiamo: tra i primi con rammarico si annovera il prode capitano

Cosa[17].

Abbiamo questa lieta novella per mezzo d'una bombardiera comandata

dal signor Michele Astarita, proveniente da quella città in 34 ore,

ed ha recato sul suo bordo l'aiutante di campo di S. E. il generale

don Florestano Pepe.

Tra le condizioni fissate fra questo bravo generale ed i

Palermitani, per ora si sa che questi ultimi pagheranno le spese

della guerra. Villafranca perseguitato s'è rifuggito in Trapani.

Napoli 11 ottobre 1820.

Per quella prima ed unica volta fu nominato un _delegato speciale_

per presiedere la giunta preparatoria d'ogni provincia, nominato

dal governo su triplice lista presentata dalla giunta provvisoria

consultiva di governo.

Questi delegati speciali furono: per la provincia di Napoli, Tommaso

de Liso; Terra di Lavoro, Carlo Cianciulli; Principato Ulteriore, il

colonnello dei militi De Filippis; Principato Citeriore, Giustiniano

Vecchio; Capitanata, Giulio Cassitti; Terra di Bari, Domenico Acclario;

Terra d'Otranto, Benedetto Mangarelli; Molise, Eugenio Palassolo;

Basilicata, Saverio Carelli; Calabria citeriore, il barone Ferrari;

Calabria Ulteriore (seconda), Gregorio Rossi; 1ª Calabria Ulteriore,

Giacinto Sacco; 2ª Abruzzo Ulteriore, marchese Quinzio; 1ª Abruzzo

ulteriore, il presidente Arcovito; Abruzzo Citeriore, Francesco

Mezzanotte; Valle di Palermo, Salvatore Finocchino; Messina, monsignor

Grano; Catania, Carlo Pagliari; Siragusa, Gerolamo Bartolini;

Caltanisetta, Mauro Cominelli; Girgenti, Giuseppe Sileggio; Trapani,

Giuseppe Lombardo[18].

Ciascuno di questi delegati con un ecclesiastico ed un capo di

famiglia nominarono altri quattro cittadini per precisare le diverse

giunte preparatorie. Ognuna di esse poi, avvenuta l'elezione, doveva

presentare al Segretariato di Stato degli affari interni le _mappe_

relative, col nome di tutti gli elettori. Alla Nazionale di Napoli è

conservato[19] il rapporto del delegato speciale de Liso per la giunta

preparatoria della provincia di Napoli.

Ecco gli articoli della Costituzione Spagnuola dell'anno 1812

concernenti il sistema delle elezioni[20].

CAPITOLO II.

DELLA NOMINA DEI DEPUTATI PER LE CORTI.

_Art. 34._ Per la nomina di questi deputati si convocheranno le

_Giunte_ elettorali di _parrocchia, partito_ e _provincia_.

CAPITOLO III.

DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PARROCCHIA.

_Art. 35._ Le giunte elettorali di parrocchia si comporranno

di tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio

rispettivo: fra i quali sono compresi gli ecclesiastici secolari.

_Art. 36._ Nella penisola, nelle isole e nelle possessioni

adiacenti si convocheranno sempre queste _Giunte_ la prima

domenica del mese di ottobre dell'anno precedente a quello della

convocazione delle _Corti_.

_Art. 37._ Nelle provincie di oltremare si convocheranno tali

_Giunte_ la prima domenica del mese di dicembre, e quindici mesi

prima della convocazione delle _Corti_, in seguito dell'avviso

che per le une e per le altre dovranno dare anticipatamente le

pubbliche autorità.

_Art. 38._ Nelle _Giunte_ di parrocchia si nominerà un elettore

parrocchiale per ogni 200 capi di famiglia.

_Art. 39._ Quando il numero de' capi di famiglia della parrocchia

ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a 400 si nomineranno

due elettori, quando ecceda il numero di 500, ne saranno nominati

tre e cosí progressivamente.

_Art. 40._ Nelle parrocchie, il di cui numero di capi di famiglia

non ascende a dugento né a cencinquanta almeno, si nominerà un

elettore: nelle parrocchie in cui non si abbia almeno questo

numero, i capi di famiglia si riuniranno a quei dell'altra

immediata, che riuniti nomineranno l'elettore, o gli elettori, in

proporzione del numero che risulti dalla loro riunione.

_Art. 41._ La _Giunta_ parrocchiale eleggerà a pluralità di voti

undici _compromessarî_:[21] ed essi nomineranno in seguito un

elettore parrocchiale.

_Art. 42._ Quando nella _Giunta_ parrocchiale dovessero eleggersi

due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno

_compromessarî_. Quando il numero degli elettori fosse di tre,

quello dei _compromessarî_ sarà di trentuno. Lo stesso numero di

trentuno compromessarî dovrà impiegarsi in tutti gli altri casi

successivi che progressivamente potranno occorrere, onde schivare

la confusione.

_Art. 43_. Ad oggetto di proporzionare dei mezzi facili e pronti

anche alle piú piccole popolazioni, rimane stabilito che la

parrocchia, i di cui capi di famiglia ascendano a venti nominerà un

_compromessario_: la parrocchia che abbia trenta o quaranta capi di

famiglia, nominerà due _compromessarî_ e cosí via. La parrocchia

che avesse meno di venti di detti capi, si riunirà alla piú

immediata per la elezione dei _compromessarî_.

_Art. 44._ I _compromessarî_ delle parrocchie delle piccole

popolazioni eletti nel modo additato, si riuniranno nel sito

piú atto all'uopo: o quando il numero monti a undici o a nove

almeno nomineranno un elettore parrocchiale; se il numero dei

_compromessarî_ monti a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno

due elettori parrocchiali; quando il numero dei _compromessarî_

monti a trentuno, nomineranno tre elettori o quelli che

corrispondano al loro numero.

_Art. 45._ Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede

la qualità di cittadino, l'età di 25 anni compiti ed essere

domiciliato nella parrocchia.

_Art. 46._ Le Giunte delle parrocchie saranno presiedute dal

corpo politico o dell'_alcaide_[22] della città, paese o villaggio

dove si congregassero: e dovrà assistervi il parroco per maggiore

solennità dell'atto. Se in uno stesso luogo, per ragione di numero,

dovessero congregarsi due o piú _Giunte_ una di queste verrà

presieduta dal capo politico o dall'_alcaide_ del luogo, l'altra

dall'altro _alcaide_ e le rimanenti da _reggitori_ eletti a sorte.

_Art. 47._ Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case

comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i

cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro

presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la

messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà

altresí un discorso analogo alla circostanza.

_Art. 48._ Terminata la messa ritorneranno al luogo donde

partirono, ed in esso si darà principio alla _Giunta_, nominando a

questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini

presenti: tutto a porta aperta.

_Art. 49._ Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei

cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o

corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata

che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo

verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati

di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i

calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà

gravame alcuno.

_Art. 50._ Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto

alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare,

la stessa _Giunta_ deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le

sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola

volta, e per questo solo effetto.

_Art. 51._ Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla

nomina dei _compromessarî_. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà

alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori

ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello

dei _compromessarî_ da eleggersi. Il segretario formerà un elenco

dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore.

Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà

dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.

_Art. 52._ Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente,

gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate,

indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei

cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore

di voti.

_Art. 53._ I _compromessarî_ nominati si ritireranno in luogo

separato da scegliersi dalla _Giunta_ e conferendo fra essi

procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella

parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú

della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla _Giunta_.

_Art. 54._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal

presidente e dai _compromessarî_ e ne darà copia firmata dalle

stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare

la di loro nomina.

_Art. 55._ Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per

qualsivoglia motivo o pretesto.

_Art. 56._ Nella _Giunta_ parrocchiale niun cittadino potrà

presentarsi armato.

_Art. 57._ Seguita che sarà la nomina degli elettori, la _Giunta_

verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in

cui volesse ingerirsi.

_Art. 58._ I cittadini che han composta la _Giunta_ si

trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un _Te

Deum_ solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il

presidente gli scrutinatori ed il segretario.

CAPITOLO IV.

DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PARTITO[23].

_Art. 59._ Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di

elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di

ogni _partito_ ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i

quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia,

onde eleggere i deputati per le _Corti_.

_Art. 60_. Queste _Giunte_ si convocheranno sempre nella penisola,

nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del

mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono

formarsi le _Corti_.

_Art. 61._ Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali

_Giunte_ la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente

a quello di dicembre in cui siensi convocate le _Giunte_ di

parrocchia.

_Art. 62._ Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito

deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:

_Art. 63._ Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di

quello dei deputati che debbonsi eleggere.

_Art. 64._ Se il numero dei _partiti_ della provincia fosse

maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità

dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli

corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni

partito.

_Art. 65._ Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli

elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno,

due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se

mancasse un elettore, verrà questi nominato dal _partito_ che abbia

maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato

dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí

successivamente.

_Art. 66._ Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e

nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati

corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.

_Art. 67._ Le Giunte elettorali di _partito_ verranno presiedute

dal capo politico o dal primo _alcaide_ del capoluogo del partito:

ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali

muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di

loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi

gli atti della Giunta.

_Art. 68._ Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di

parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte,

e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un

segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.

_Art. 69._ Gli elettori presenteranno in seguito il certificato

della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario

e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i

certificati presentati siano o no in regola. I certificati del

segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una

commissione composta di tre individui della Giunta nominati a

questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente

informare della validità di tali documenti.

_Art. 70._ In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori

parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da'

certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati

documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze

richieste, la _Giunta_ deciderà definitivamente, senza interrompere

le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno

eseguiti senza gravame.

_Art. 71._ Terminato questo atto gli elettori parrocchiali col

di loro presidente si trasferiranno alla Chiesa maggiore, ove si

canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di

maggiore dignità che pronunzierà altresí un discorso analogo alle

circostanze.

_Art. 72._ Dopo quest'atto religioso si restituiranno tutti alle

case comunali: gli elettori si sederanno senza preferenza alcuna;

ed il segretario leggerà alla di loro presenza questo capitolo

della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda

enunciata nell'art. 49 ed a questo riguardo si osserverà quanto si

prescrive nel medesimo articolo.

_Art. 73._ Si procederà immantinente alla nomina dell'elettore, o

degli elettori di _partito_, eleggendoli da uno in uno per mezzo

di scrutinio segreto, e con cartelli, nei quali sia notato il nome

della persona che si elegge.

_Art. 74._ Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma

prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li

ordineranno, e rimarrà eletto quegli che ne abbia avuto almeno un

voto piú della metà: ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna

elezione. Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta di voti,

pe' due che abbiano ottenuto il maggior numero si praticherà un

secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il

maggior numero di voti. Nel caso di parità deciderà la sorte.

_Art. 75._ Per essere eletti di _partito_ si richiede la qualità

di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque

anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel

_partito_ benché sia secolare, o ecclesiastico secolare. Nel

fissare la circostanza di residente nel _partito_ si è avuto

presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che

compongono la _Giunta_ o in quelli assenti da questa.

_Art. 76._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal

presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle

stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare

la di loro nomina. Il presidente della _Giunta_ rimetterà altra

copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della

_Giunta_ della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei

pubblici fogli.

_Art. 77._ Nelle Giunte elettorali di _partito_ si osserverà quanto

si previene per le _Giunte_ elettorali di parrocchia negli art. 55

e 58.

CAPITOLO V.

DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PROVINCIA.

_Art. 78._ Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli

elettori di tutti i _partiti_ della medesima, che si riuniranno

nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati

per assistere presso le _Corti_ in qualità di rappresentanti della

nazione.

_Art. 79._ Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola

e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre

dell'anno antecedente a quello della formazione delle _Corti_.

_Art. 80._ Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda

domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le

Giunte di partito.

_Art. 81._ Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal

capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno

gli elettori di partito muniti del documento della di loro

elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si

debbono distendere gli atti della Giunta.

_Art. 82._ Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col

presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro

edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto

cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla

nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori

scelti fra gli stessi elettori.

_Art. 83._ Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato,

concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori;

distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la

provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.

_Art. 84._ Si leggeranno i quattro capitoli della presente

Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti

delle elezioni fatte nei capiluoghi dei _partiti_, rimesse dai

rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare

i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal

segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente

dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I

certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da

una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a

quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente

il di loro parere dei medesimi documenti.

_Art. 85._ Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori

di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti

manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti,

agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la

Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue

funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno

eseguite senza gravame.

_Art. 86._ Gli elettori di _partito_ col di loro presidente si

dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa

dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].

_Art. 87._ Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al

luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori

sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa

domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo

riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.

_Art. 88._ In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti

alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli

elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di

cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e

questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome

della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori

saranno i primi a dare il loro voto.

_Art. 89._ Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente,

il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto

quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno

avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne

avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo

scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità.

Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.

_Art. 90._ Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei

supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in

ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se

ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due

deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi

assisteranno presso le _Corti_ sempre quando si verifichi la morte

del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità

di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o

l'altro accidente, dopo seguita la elezione.

_Art. 91._ Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino

nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni

compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in

essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto

secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.

Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che

l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e

nei cittadini assenti di questa.

_Art. 92._ Per essere deputato di Corti si richiede altresí il

possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni

proprî.

_Art. 93._ La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa

sino a che le _Corti_ che dovranno riunirsi, dichiarino essere

giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come

la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti

decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se

fosse qui espresso.

_Art. 94._ Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla

provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata

sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la

provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui

corrisponda[25].

_Art. 95._ Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti

coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere

eletti deputati.

_Art. 96._ Neppure potrà essere eletto deputato qualunque

straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.

_Art. 97._ Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà

essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue

funzioni.

_Art. 98._ Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo

firmerà una col presidente e con tutti gli elettori.

_Art. 99._ Tutti gli elettori in seguito, senza esenzione, daranno

a tutti, ed a ciascuno dei deputati eletti ampli poteri nella

forma che in appresso si prescrive, onde presentarsi nelle _Corti_.

Ciascun deputato dovrà separatamente ricevere una copia uniforme di

tali poteri.

_Art. 100._ I poteri saranno concepiti nei termini seguenti:

Nella città, o villaggio di..... il giorno..... del mese di.....

dell'anno.... nella sala di.... essendosi congregati i signori

(_seguiranno i nomi del presidente e degli elettori_) hanno

dichiarate innanzi a me pubblico notaro ed a testimoni chiamati

a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della

Costituzione politica della Monarchia Spagnola, alla nomina

degli elettori parrocchiali e di partito, con tutte le solennità

prescritte dalla stessa Costituzione, siccome constava dai

certificati originali a questo riguardo; ed essendosi riuniti

in seguito gli elettori suddetti dei _partiti_ della provincia

di...... del corrente anno...... mese...... giorno...... hanno

nominato i deputati che in nome di questa provincia debbano

concorrere per rappresentarla alle Corti, e che furono eletti per

tali deputati dalla stessa provincia i signori N. N. N. siccome

consta dall'atto disteso e firmato. Per conseguenza i nominati

elettori concedono ampli poteri ai medesimi deputati insieme

riuniti ed a ciascuno d'essi in particolare, onde adempiere e

disimpegnare le auguste funzioni dei di loro incarichi[26].

E perché riuniti cogli altri deputati di Corti come rappresentanti

della Nazione Spagnola possano concedere e risolvere quanto

giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in

ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e conservarsi

nei limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o

variare in modo e sotto pretesto alcuno niuno dei suoi articoli,

gli stessi elettori quindi in virtú di tutte le facoltà ad essi

concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano, tanto

in nome proprio quanto in quello di tutti i capi di famiglia di

questa provincia a tener per valido, ubbidire ed adempiere tutto

ciò che i nominati deputati di Corti facessero, e tuttociò che

da queste si risolvesse in conformità della Costituzione politica

della Monarchia Spagnola[27]. Tanto hanno dichiarato e concesso in

presenza dei testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono

firmati. Di tutto ciò fò fede, ecc.

_Art. 101._ Il presidente, gli scrutinatori e il segretario

rimetteranno immantinenti una copia da essi firmata dell'atto

seguito delle elezioni alla deputazione permanente delle _Corti_,

e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della

stampa, e di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni

della provincia.

_Art. 102._ I deputati godranno d'una indennità a carico delle

rispettive Provincie e la di cui quantità verrà fissata dalle

_Corti_ nel second'anno d'ogni deputazione generale. A' deputati

d'oltremare si abbonerà altresí per ispesa di gita e ritorno la

somma che giudichino necessaria le rispettive Provincie a cui

appartengono.

_Art. 103._ Nelle _Giunte_ elettorali della Provincia si osserverà

quanto si prescrive negli art. 55-58. In queste Giunte rimarrà

luogo ciò che si prescrive nell'art. 328[28].

Stabilite cosí le cose, niente altro rimaneva a fare che nominare i

deputati al solenne Congresso.

Nei tre mesi che precedettero le elezioni è fama che Ferdinando I

passeggiando pei dorati saloni della sua reggia esclamasse in presenza

dei suoi cortigiani piú devoti: — Sono nato libero e voglio morir

libero! Significando che la sua libertà non era compatibile con

quella dei suoi popoli. Certo che in quei giorni si mostrò sempre poco

inchinevole al nuovo ordine di cose e non solo cessò di frequentare i

teatri dei quali era amantissimo, ma si astenne dall'andare alla parata

di Piedigrotta, il dí 8 di settembre, cosa che destò quasi uno scandalo

in Napoli[29].

Ora bisogna notare che le provincie essendo tenute in ordine

dall'esercito, ed essendo i militari elettori di primo grado, grande fu

la loro influenza sugli elettori. I ministri ne aspettavano con ansia i

risultati temendo che fossero scelti a deputati i patriotti piú caldi e

piú avventati.

Pure fra i settantadue eletti nel Napoletano pochissimi avevano voce di

sfrenati Carbonari. Dei deputati uno era cardinale[30], nove sacerdoti,

ventiquattro possidenti, otto professori di scienze, undici magistrati,

due impiegati del governo, nove dottori, cinque militari e tre

negozianti.

Le elezioni furono fatte _onestissimamente_ ed il Colletti si lagna che

vi furono eletti due nobili unicamente. Ecco le sue precise parole:

I collegi elettorali mostraronsi avversi all'antica nobiltà, cui

spesso disonestamente impedivano il diritto comune di dare il

voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge non esclude

i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome e questi

nomi, Colonna, Caracciolo, Pignatelli, Serra diedero alla scure il

primo sangue per amore di nobiltà[31].

Terminate le elezioni, venuti gli eletti a Napoli si ebbero le sessioni

preparatorie, che si tennero nell'antica biblioteca di Monteoliveto, e

si fissò il giorno della solenne apertura.

Ferdinando I avrebbe voluto che mai fosse realmente giunto questo

giorno, e, quando vide che non era piú possibile indietreggiare d'un

passo solo, fece sentire pel Conte Zurlo che avrebbe dato l'incarico

d'assistere alla cerimonia al figlio Francesco quale suo vicario.

I deputati energicamente risposero che ove il Re perseverasse in tale

idea, essi non si sarebbero radunati ed avrebbero invitato il generale

Pepe[32], a nome del bene pubblico, a non deporre il comando. Il Re

intimidito promise di recarsi all'apertura del Congresso e di giurare.

Nell'ultima seduta tenuta dalla Giunta preparatoria si diede lettura di

una lettera del ministro dell'interno, colla quale invece della chiesa

di San Sebastiano si prescriveva per la cerimonia quella dello Spirito

Santo a Toledo, molto piú vasta ed adatta all'uopo[33].

In quest'ultima adunanza furono eletti il presidente, il

vicepresidente, ed i segretari del Parlamento, che nello stesso giorno

28 di settembre si recarono al Palazzo dove furono, pomposamente,

ricevuti dal Re. Prese pel primo la parola il Cardinale Firrao

proponendo che s'ordinasse un triduo all'Altissimo. Il Re approvò

la proposta e promise formalmente d'intervenire all'apertura del

Congresso.

Ed eccoci alla cerimonia che entusiasmò fino al delirio i Napoletani,

accorsi da tutte le parti della città e dei paesi vicini nella strada

antica di Toledo fin dalle prime ore del giorno gremendone le tre vaste

piazze maggiori[34].

Il primo d'ottobre milleottocentoventi capitò anche di domenica ed

appunto perciò fu maggiore il concorso del popolo.

Dalle prime ore del mattino il corpo delle truppe della guarnigione di

Napoli e dei militi nazionali della Capitale e delle provincie erano

disposte in due ale del reale palazzo lungo la strada di Toledo fino

all'ingresso della chiesa dello Spirito Santo.

Il recinto in essa riserbato al Parlamento era separato dal resto della

chiesa da una ringhiera _che lo_ rendeva _visibile a tutti ma separato

dagli spettatori_[35].

Il Re uscí dal palazzo alle dodici, quando già i deputati ed i

ministri erano al luogo convenuto nel quale entrarono, come poco

dopo anche il Sovrano, per una porta interna che dà nel Conservatorio

omonimo. Precedevano il Re la scorta della cavalleria della guardia

e le carrozze, nella prima delle quali era la duchessa di Calabria,

Maria Isabella infante di Spagna[36], col duca di Noto Ferdinando suo

figlio, che allora aveva soli dieci anni compiuti[37]; nella seconda

gli infanti Carlo principe di Capua e Leopoldo conte di Siracusa; nella

terza il principe di Salerno Leopoldo Giovanni[38]; e nella quarta

le principesse Cristina e Antonietta, che dovevano andare incontro

al Re al suo arrivo alla sala della cerimonia. Una deputazione di

22 rappresentanti della Nazione ricevettero questi personaggi reali

accompagnandoli alla tribuna[39]. Seguiva il corteggio del Re, che

era aperto da un distaccamento di usseri e dragoni della guardia di

sicurezza _in avanti_ che serviva al buon ordine della strada, lo stato

maggiore del governo di Napoli, lo stato maggiore dei militi nazionali

di Napoli, un distaccamento delle guardie nazionali a cavallo, gli

alabardieri, i battitori della cavalleria della guardia, le carrozze

con la corte di Sua Maestà[40]. Dopo un distaccamento di cavalleria

della guardia, incedeva pianamente fra gli applausi dei popolani — dice

il Pepe nelle sue Memorie — senza entusiasmo[41] la carrozza del Re col

principe ereditario. Immediatamente cavalcava allo sportello Guglielmo

Pepe come generale in capo dell'esercito costituzionale. Chiudeva lo

splendido corteggio reale uno squadrone di cavalleria della guardia, ed

un distaccamento della guardia reale a piedi.

Una salva d'artiglieria annunziò il suo arrivo ed una commissione di

deputati venne ad incontrarlo[42].

Il Re era assistito dal suo maggiordomo maggiore, dal capitano

delle guardie, dal cavallerizzo maggiore e dal somigliere del corpo

che stavano dietro la sedia del Sovrano. I ministri ed il generale

comandante dell'esercito costituzionale e tutta l'assemblea era in

piedi al suo arrivo. Seduto sul trono aveva alla destra il principe

ereditario, ed il principe di Salerno e i Segretari di Stato lo

circondavano. Alla sua destra era un _tabouret_, sul quale erano

deposte la corona e lo scettro d'oro. Il presidente del parlamento era

a mano destra del trono, ma dopo gli scalini e sul pavimento della

sala; i segretarii dirimpetto al presidente di contro ad un piccolo

tavolo sul quale era il libro degli Evangeli.

Il Re fece un cenno, il presidente si accostò col libro santo nelle

mani ed il Sovrano stesa su di esso la destra pronunciò il giuramento

mentre il segretario Berni leggeva la formola scritta, da noi ripetuta

già poco innanzi. Le ultime parole erano appena pronunziate che furono

ricoperte dalle grida di gioia del popolo[43]. Dopo, il cavaliere Galdi

sorse quale presidente del nuovo Parlamento a parlare:

Il Parlamento Nazionale Napoletano per gli anni 1820 e 1821: memorie e documenti · 第 1 / 9 段