BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
pubblicata da T. Casini e V. Fiorini. — _Serie_ II, N. 10
IL
PARLAMENTO NAZIONALE
NAPOLETANO
per gli anni 1820 e 1821
MEMORIE E DOCUMENTI
A CURA DI
VINCENZO FONTANAROSA
ROMA
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
1900
PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
_Gli esemplari di questo volume non firmati dal gerente della
Società si ritengono contraffatti._
(017) Roma, Tipografia Enrico Voghera.
PARTE PRIMA
IL PARLAMENTO.
PARTE I.
_Viva Dio, il Re e la Costituzione!_
Agli albori del 2 luglio 1820, due sottotenenti, Morelli e
Salvati[1], e centoventisette fra sergenti e soldati del reggimento
Reale Borbone cavalleria, disertarono dai quartieri di Nola,
secondati dal prete Menichini e da venti settari carbonari,
volgendo tutti ad Avellino per unirsi ad altri settari giorni
innanzi sbanditi da Salerno e riparati colà, dove la sètta era
numerosa e potente. Da Nola ad Avellino si cammina dieci miglia
fra città e sobborghi popolosi, essendo fertile il terreno, l'aere
salubre, gli abitatori disposti alla fatica, d'animo industrioso
ed avaro. In mezzo a tante genti quel drappello, fuggitivo, non
frettoloso, andava gridando: — _Viva Dio, Re, Costituzione!_ —
e poichè il senso della politica voce non era ben compreso dagli
ascoltanti, e direi dai promulgatori, ma per universali speranze
i tributari vi scorgevano la minorazione dei tributi, i liberali
la libertà, i buoni il bene, gli ambiziosi il potere, ognuno il
suo meglio, a quel grido dissennato dei disertori rispondevano gli
evviva di affascinato popolo. Vogliono le rivoluzioni una parola,
sebben falsa, lusingatrice degli universali interessi; perocché le
furie civili, mostrate nude, non troverebbero amatori o seguaci.
Giunto il Morelli a Mercogliano, pose il campo, e scrisse lettere
al tenente colonnello De Concilj, che stava in Avellino con
autorità militare e potenza civile, essendogli patria quella città
ed egli ricco, nobile, audace. Le lettere dicevano ch'eglino,
primi, non soli, promulgavano il comune voto di governo piú libero;
aiutasse l'impresa, desse gloria eterna al suo nome. Prima delle
lettere, la fama aveva divulgato quelle mosse e costernate le
autorità, concitate le milizie, sollevato e rallegrato il popolo.
De Concilj restava incerto tra il secondar Morelli e combatterlo;
aveva il pensiero, intanto, volto al governo[2].
Cosí cominciò quel moto che costrinse Re Ferdinando a dare la
Costituzione e giurarla[3]. La sedizione aumentava. Un reggimento
alloggiato a Foggia s'era aggiunto ai rivoltosi. La Puglia ed il
Molise eransi levate in armi, cosí pure Terra di Lavoro. A Napoli
furono aumentate le guardie a custodia della Reggia e pattuglie armate
percorrevano la città. Il generale Nunziante[4], dopo breve racconto
dell'animo avverso dei soldati, in un rapporto al Re scriveva:
— _Sire, la Costituzione è desiderio universale del vostro popolo; il
nostro opporre sarà vano. Io prego V. M. di concederla._
Al generale Pepe — tenuto come sospetto — si fece credere che il
governo del Re volesse incarcerarlo ed egli andò verso Monteforte,
seguito da due reggimenti di cavalleria che trovavansi pronti al ponte
della Maddalena. Piú tardi lo stesso Pepe si giustificò di questa sua
fuga. Nelle sue Memorie, a proposito d'una visita da lui fatta al Re,
dice:
— Il duca di Calabria m'interruppe, per farmi cosa grata, dicendo:
— Maestà, il generale Pepe se ne andò colla brigata in Monteforte
perché gli dissero che qui sarebbe stato arrestato.
A ciò risposi:
— Altezza reale, io mal giustificherei la fidanza di cui mi onora
in questo momento Sua Maestà, se confermassi ciò che a torto
v'hanno riferito... La mossa dello squadrone di Nola fu un mero
accidente senza del quale pochi giorni dopo, con ordini migliori,
sarebbe successo quel che è successo: dacché ogni cosa era da
me preparata: anzi ove alcuni miei ordinamenti non fossero stati
ritardati, la sollevazione avrebbe avuto luogo negli ultimi giorni
di giugno.
La voce del supposto arresto di Pepe fe' sí che cinque Carbonari, di
notte, penetrassero nella reggia fino agli appartamenti privati del Re
e dicessero al duca d'Ascoli, don Trojano Marulli:
— Siamo delegati di dire al Re che la quiete della città non può durare
se Sua Maestà non concede la bramata Costituzione. E settarî, cittadini
e popolo sono in armi: i Carbonari sono pronti, tutti attendono la
risposta del Re.
Il duca rispose: — Andrò a prenderla; — ed indi a poco tornato,
aggiunse che il Re aveva in animo di dare la Costituzione e ne studiava
in quel momento i termini coi suoi Ministri.
Gli fu chiesto:
— Quando sarà pubblicata?
— Subito.
— Ossia?
— Tra due ore.
Uno dei Carbonari si mosse e, distesa la mano senza parlare al
pendaglio dell'orologio del duca, glielo tirò di tasca inurbanamente
e vôlto il quadrante in modo ch'egli e il duca ne vedessero le ore,
aggiunse:
— È un'ora dopo mezzanotte: alle tre la Costituzione verrà pubblicata.
L'audace Carbonaro fu il duca Piccolelli, genero dell'Ascoli.
Realmente i Ministri, in quell'ora, circondavano il Re intimorendolo,
ed il marchese Circello in ispecie fu quello che lo convinse e lo fece
arrendere.
L'editto fu il seguente:
ALLA NAZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.
Essendosi manifestato il voto generale della nazione del regno
delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena
volontà consentiamo e promettiamo nel corso di otto giorni di
pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della Costituzione le
leggi veglianti saranno in vigore.
Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le
truppe ritornino ai loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie
occupazioni.
Napoli, 6 luglio 1820.
FERDINANDO
Questo editto fu anche firmato dal Segretario di Stato ministro
cancelliere, marchese Tommasi, e fu pubblicato nel _Giornale delle
Due Sicilie_, che dal giorno 8 luglio prese il nome di _Giornale
costituzionale delle Due Sicilie_.
Nelle prime ore del giorno il Re s'affacciò al balcone centrale
della reggia e fu accolto dai gridi del popolo: — Viva il Re! Viva la
Costituzione[5].
Però i torbidi ricominciarono piú furiosi nella stessa giornata per
la lettera scritta dal Re al figliuolo, duca di Calabria, colla quale
deponeva nelle sue mani l'autorità regia, dichiarandosi infermo, e per
l'editto al popolo in cui s'annunziava la medesima cosa[6].
Col cadere del giorno le grida aumentarono sí che nella reggia ne
furono spaventati, ed il duca, vicario generale, invitò (l'invito
diceva: _comunque vestiti_, tanta era la paura) pochi fidi generali ed
alcuni antichi consiglieri, e disse loro di tentare di porre argine in
un modo qualsiasi al movimento. Dopo molto discutere prò e contro si
venne a conchiudere nel decreto che riporto integralmente:
La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata
per il regno della Spagna nel 1812 e sanzionata da S. M. Cattolica
nel marzo di quest'anno corrente, salvo le modificazioni che la
rappresentanza nazionale, costituzionalmente convocata, crederà
di proporci per adattarla alle circostanze particolari dei reali
dominii.
FRANCESCO, _Vicario_
Questo però non bastò, perché il popolo diceva che il decreto doveva
essere firmato dal Re; e di qui nuovi tumulti sino a che lo stesso
decreto ricomparve firmato da Ferdinando di Borbone.
Le cose allora cambiarono d'aspetto: tornò la calma e l'allegrezza; la
sera tutti gli edifizi di Toledo furono illuminati. Piú ricca d'ogni
altra riuscí l'illuminazione nel palazzo del Nunzio Apostolico al largo
della Carità.
Il giorno 9 l'esercito costituzionale comandato dal tenente generale
Guglielmo Pepe[7] fece il suo solenne ingresso nella capitale e la sera
nel reale teatro _San Carlo_ si rappresentò _Solimano secondo_ e _Gli
amanti_ alla presenza del Vicario generale, della principessa e del
principe di Salerno. Erano presenti allo spettacolo anche il principe
di Danimarca ed il principe di Benthneim. Quel giorno fu vista la nuova
bandiera tricolore: rosso, nero ed azzurro[8].
I nuovi ministri furono: il conte Zurlo, il conte Ricciardi, il duca
di Campochiaro, il generale Carascosa, il cav. Macedonio e Ruggero
Settimo, parte designati dal Re, in parte imposti dal campo di
Monteforte.
Con decreto del giorno nove fu creata una giunta provvisoria di
quindici persone che dovevano essere consultati dal Vicario e dal
governo fino all'installazione del Parlamento, e l'incarico di formare
detta giunta fu dato al tenente generale Giuseppe Parisi, al cavaliere
Melchiorre Delfico, al tenente generale Florestano Pepe, al barone
Davide Whinspeare ed al cavaliere Giacinto Martucci.
La lista fu presentata e sulle venti persone proposte il Vicario
scelse le seguenti: monsignor Cardosa vescovo di Cassano, il duca di
Gallo, il procuratore generale della Suprema corte di giustizia Troysi,
l'avvocato generale della stessa Felice Parrilli, il giudice della Gran
corte civile di Napoli Angelo Abbatemarco, il colonnello Ferdinando
Visconti, il colonnello di cavalleria Giovanni Russo[9], tutti
Napoletani; il tenente generale Fardella, il principe di Camporeale ed
il capitano di vascello Staiti, di Sicilia.
Fu fissato il giorno tredici[10] di luglio per la cerimonia del
giuramento che ebbe luogo nella cappella privata di Palazzo Reale alle
undici di mattina.
Il re aveva alla dritta[11] il duca di Calabria principe ereditario ed
a sinistra il principe don Leopoldo di Salerno. Dietro si collocarono i
ministri, il generale in capo dell'armata costituzionale Guglielmo Pepe
ed i capi di Corte. Il cappellano maggiore, don Gabriele Maria Gravina
arcivescovo di Melitene, era vicino all'altare. Il re, dopo di aver
ricevuto dal presidente e da tutti i membri della giunta gli omaggi
secondo l'etichetta di Corte, dichiarò che intendeva mandare ad effetto
la sua ferma risoluzione di giurare l'osservanza della Costituzione;
quindi avverti la giunta di avvicinarsi all'altare, disse al cappellano
maggiore di presentargli i libri santi e pronunziò il seguente
giuramento:
Io, Ferdinando di Borbone per la grazia di Dio e per la
costituzione della Monarchia Napoletana, re, col nome di Ferdinando
I, del regno delle due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i
Santi Evangeli che difenderò e conserverò....... (_seguivano le
basi ordinarie della costituzione_). Se operassi contra il mio
giuramento e centro qualunque articolo di esso non dovrò essere
ubbidito, ed ogni operazione con cui vi contravvenissi sarà nulla
e di nessun valore. Cosí facendo, Iddio mi aiuti e mi protegga;
altrimenti me ne domandi conto.
Il giuramento profferito era scritto; finito di leggerlo il re alzò gli
occhi al cielo, li fissò alla croce e spontaneamente aggiunse:
Onnipotente Iddio che collo sguardo infinito leggi nell'anima e
nell'avvenire, se io mentisco o se dovrò mancare al giuramento,
tu in questo istante dirigi sopra il mio capo i fulmini delle tue
vendette.
Giurarono i figliuoli, dopo, ed immediatamente tutti gli altri; e il
Pepe racconta:
Si avvicinò a me, che per debita modestia tenevami lungi fra
gli ultimi, e mi disse col volto bagnato di lagrime: «Credimi,
generale, questa volta ho giurato dal fondo del cuore»[12].
La sera vi fu spettacolo e grande illuminazione. A San Carlo fu
rappresentato _Khoa-Kang, la donna del lago_; al Teatro Nuovo: _La
giardiniera abruzzese_; al San Carlino: _Le cantanti_ ed alla Fenice
_L'impostore_[13].
Data la Costituzione, giuratala cosí solennemente, bisognava dar
principio alle nuove riforme ed ai novelli ordinamenti, e cosí
infatti si fece, col decretare le elezioni dei deputati al Parlamento
Nazionale[14].
*
* *
Ecco il decreto col quale si davano le norme per le elezioni:
FERDINANDO I.
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLA MONARCHIA RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, RE DI GERUSALEMME, ECC.: INFANTE
DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC.: GRAN PRINCIPE
EREDITARIO DI TOSCANA, ECC. ECC.
_Noi, Francesco duca di Calabria principe ereditario e vicario
generale._
Intesa la Giunta provvisoria consultiva di governo abbiamo risoluto
di decretare e decretiamo quanto segue:
_Art. 1._ Il Parlamento nazionale per gli anni 1820 e 1821 si
convoca secondo il prescritto degli articoli 104 e 108 al Capitolo
VI Titolo III della Costituzione Spagnuola, adottata per lo regno
delle due Sicilie.
Sarà convocato in Napoli.
_Art. 2._ A tale effetto si procederà alle elezioni conformemente
a quanto ordina la Costituzione nei Capitoli I-V del Titolo III e
secondo la forma che qui si prescrive.
_Art. 3._ Per questa prima volta l'apertura delle sessioni del
Parlamento avrà luogo nel dí primo d'ottobre del corrente anno.
_Art. 4._ Attesa l'urgenza delle convocazioni del Parlamento
non saranno per questa volta osservati gli intervalli stabiliti
dalla Costituzione tra le Giunte parrocchiali, distrettuali
e provinciali. Le parrocchiali si uniranno nella domenica 20
d'agosto, le distrettuali nella domenica 27 del suddetto mese
d'agosto, e le provinciali nella domenica 3 di settembre;
procedendosi in tutte conformemente alle istruzioni che
accompagnano il seguente decreto.
_Art. 5._ Verificate le elezioni dei deputati, dovranno questi
trovarsi nella città di Napoli dieci giorni innanzi l'apertura del
Parlamento.
_Art. 6._ I deputati, nell'arrivare, assisteranno il Segretario di
Stato ministro degli affari interni, onde far registrare i loro
nomi e quello della provincia che gli ha eletti, come dovrebbesi
praticare, se esistesse la deputazione permanente del Parlamento,
in virtú dell'articolo III della Costituzione. Il Segretario
di Stato farà comunicazione di tutto alla Giunta provvisoria
consultiva di governo.
_Art. 7._ I deputati dovranno portare le ampie facoltà degli
elettori, secondo la formola inserita nelle istruzioni che
accompagnano il presente decreto.
_Art. 8._ Non esistendo la deputazione permanente che deve
presiedere le Giunte preparatorie del Parlamento, e raccorre i nomi
dei deputati, i deputati per supplire a tale mancanza si uniranno
il dí 22 settembre in prima giunta preparatoria e nomineranno
tra di loro a pluralità di voti e per questo solo oggetto il
presidente, il segretario e gli esaminatori dei quali parla l'art.
112 della Costituzione in luogo delle commissioni di cinque e tre
individui che prescrive l'art. 113 per l'esame delle facoltà. La
seconda Giunta preparatoria si unirà il dí 25 di settembre, e le
altre se fossero necessarie infino al dí 28 di questo mese, in
cui si terrà l'ultima giunta provvisoria. A questo modo resterà
costituito e formato il Parlamento che darà principio alle sue
sessioni il dí 1º d'ottobre conformemente agli articoli 114-123
della Costituzione.
_Art. 9._ Sarà destinato con altro decreto un locale per le
sessioni del Parlamento[15] in questo anno, salvo a determinare per
le future sessioni di accordo col Parlamento un locale stabile.
_Art. 10._ In quanto alle variazioni contenute nel presente
decreto per rispetto alla convocazione del Parlamento, alle giunte
elettorali ed all'epoca dell'apertura del Parlamento medesimo,
dichiariamo esser questo l'effetto indispensabile delle circostanze
e della imminenza che è di stabilire il nuovo regime; dovendosi,
col tempo successivo, eseguire letteralmente tutto quello che
è stabilito nella Costituzione politica adottata, salvo le
modificazioni che verranno proposte nel Parlamento medesimo.
_Art. 11._ Il nostro Segretario di Stato, ministro per gli affari
interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Napoli il dí 22 di luglio 1820.
FRANCESCO, VICARIO GENERALE.
_Il Segretario di Stato per gli affari interni_
GIUSEPPE ZURLO.
Cosí gli animi si volsero alle cure delle prossime elezioni.
In questo spazio di tempo Palermo insorse, e fu mandato a domare la
sedizione, dopo molte preghiere, Florestano Pepe fratello di Guglielmo,
ed una squadriglia al comando di Bausan che salpò da Napoli sul finire
d'agosto. Palermo si arrendeva agli 11 d'ottobre ed eccone l'avviso
ufficiale[16]:
_Ultime notizie di Palermo:_
Palermo s'è resa. Le nostre truppe l'ànno tutta occupata. Una
perfetta tranquillità è succeduta al disordine che ivi è dominato
finora. Trentasette morti e 200 feriti è tutta la perdita che
contiamo: tra i primi con rammarico si annovera il prode capitano
Cosa[17].
Abbiamo questa lieta novella per mezzo d'una bombardiera comandata
dal signor Michele Astarita, proveniente da quella città in 34 ore,
ed ha recato sul suo bordo l'aiutante di campo di S. E. il generale
don Florestano Pepe.
Tra le condizioni fissate fra questo bravo generale ed i
Palermitani, per ora si sa che questi ultimi pagheranno le spese
della guerra. Villafranca perseguitato s'è rifuggito in Trapani.
Napoli 11 ottobre 1820.
Per quella prima ed unica volta fu nominato un _delegato speciale_
per presiedere la giunta preparatoria d'ogni provincia, nominato
dal governo su triplice lista presentata dalla giunta provvisoria
consultiva di governo.
Questi delegati speciali furono: per la provincia di Napoli, Tommaso
de Liso; Terra di Lavoro, Carlo Cianciulli; Principato Ulteriore, il
colonnello dei militi De Filippis; Principato Citeriore, Giustiniano
Vecchio; Capitanata, Giulio Cassitti; Terra di Bari, Domenico Acclario;
Terra d'Otranto, Benedetto Mangarelli; Molise, Eugenio Palassolo;
Basilicata, Saverio Carelli; Calabria citeriore, il barone Ferrari;
Calabria Ulteriore (seconda), Gregorio Rossi; 1ª Calabria Ulteriore,
Giacinto Sacco; 2ª Abruzzo Ulteriore, marchese Quinzio; 1ª Abruzzo
ulteriore, il presidente Arcovito; Abruzzo Citeriore, Francesco
Mezzanotte; Valle di Palermo, Salvatore Finocchino; Messina, monsignor
Grano; Catania, Carlo Pagliari; Siragusa, Gerolamo Bartolini;
Caltanisetta, Mauro Cominelli; Girgenti, Giuseppe Sileggio; Trapani,
Giuseppe Lombardo[18].
Ciascuno di questi delegati con un ecclesiastico ed un capo di
famiglia nominarono altri quattro cittadini per precisare le diverse
giunte preparatorie. Ognuna di esse poi, avvenuta l'elezione, doveva
presentare al Segretariato di Stato degli affari interni le _mappe_
relative, col nome di tutti gli elettori. Alla Nazionale di Napoli è
conservato[19] il rapporto del delegato speciale de Liso per la giunta
preparatoria della provincia di Napoli.
Ecco gli articoli della Costituzione Spagnuola dell'anno 1812
concernenti il sistema delle elezioni[20].
CAPITOLO II.
DELLA NOMINA DEI DEPUTATI PER LE CORTI.
_Art. 34._ Per la nomina di questi deputati si convocheranno le
_Giunte_ elettorali di _parrocchia, partito_ e _provincia_.
CAPITOLO III.
DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PARROCCHIA.
_Art. 35._ Le giunte elettorali di parrocchia si comporranno
di tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio
rispettivo: fra i quali sono compresi gli ecclesiastici secolari.
_Art. 36._ Nella penisola, nelle isole e nelle possessioni
adiacenti si convocheranno sempre queste _Giunte_ la prima
domenica del mese di ottobre dell'anno precedente a quello della
convocazione delle _Corti_.
_Art. 37._ Nelle provincie di oltremare si convocheranno tali
_Giunte_ la prima domenica del mese di dicembre, e quindici mesi
prima della convocazione delle _Corti_, in seguito dell'avviso
che per le une e per le altre dovranno dare anticipatamente le
pubbliche autorità.
_Art. 38._ Nelle _Giunte_ di parrocchia si nominerà un elettore
parrocchiale per ogni 200 capi di famiglia.
_Art. 39._ Quando il numero de' capi di famiglia della parrocchia
ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a 400 si nomineranno
due elettori, quando ecceda il numero di 500, ne saranno nominati
tre e cosí progressivamente.
_Art. 40._ Nelle parrocchie, il di cui numero di capi di famiglia
non ascende a dugento né a cencinquanta almeno, si nominerà un
elettore: nelle parrocchie in cui non si abbia almeno questo
numero, i capi di famiglia si riuniranno a quei dell'altra
immediata, che riuniti nomineranno l'elettore, o gli elettori, in
proporzione del numero che risulti dalla loro riunione.
_Art. 41._ La _Giunta_ parrocchiale eleggerà a pluralità di voti
undici _compromessarî_:[21] ed essi nomineranno in seguito un
elettore parrocchiale.
_Art. 42._ Quando nella _Giunta_ parrocchiale dovessero eleggersi
due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno
_compromessarî_. Quando il numero degli elettori fosse di tre,
quello dei _compromessarî_ sarà di trentuno. Lo stesso numero di
trentuno compromessarî dovrà impiegarsi in tutti gli altri casi
successivi che progressivamente potranno occorrere, onde schivare
la confusione.
_Art. 43_. Ad oggetto di proporzionare dei mezzi facili e pronti
anche alle piú piccole popolazioni, rimane stabilito che la
parrocchia, i di cui capi di famiglia ascendano a venti nominerà un
_compromessario_: la parrocchia che abbia trenta o quaranta capi di
famiglia, nominerà due _compromessarî_ e cosí via. La parrocchia
che avesse meno di venti di detti capi, si riunirà alla piú
immediata per la elezione dei _compromessarî_.
_Art. 44._ I _compromessarî_ delle parrocchie delle piccole
popolazioni eletti nel modo additato, si riuniranno nel sito
piú atto all'uopo: o quando il numero monti a undici o a nove
almeno nomineranno un elettore parrocchiale; se il numero dei
_compromessarî_ monti a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno
due elettori parrocchiali; quando il numero dei _compromessarî_
monti a trentuno, nomineranno tre elettori o quelli che
corrispondano al loro numero.
_Art. 45._ Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede
la qualità di cittadino, l'età di 25 anni compiti ed essere
domiciliato nella parrocchia.
_Art. 46._ Le Giunte delle parrocchie saranno presiedute dal
corpo politico o dell'_alcaide_[22] della città, paese o villaggio
dove si congregassero: e dovrà assistervi il parroco per maggiore
solennità dell'atto. Se in uno stesso luogo, per ragione di numero,
dovessero congregarsi due o piú _Giunte_ una di queste verrà
presieduta dal capo politico o dall'_alcaide_ del luogo, l'altra
dall'altro _alcaide_ e le rimanenti da _reggitori_ eletti a sorte.
_Art. 47._ Giunta l'ora della riunione che seguirà nelle case
comunali, o ne' luoghi ove sia solito riunirsi, dopo che i
cittadini vi sieno giunti, passeranno insieme riuniti col di loro
presidente alla parrocchia. In questa sarà quindi celebrata la
messa solenne dello Spirito Santo dal parroco che pronunzierà
altresí un discorso analogo alla circostanza.
_Art. 48._ Terminata la messa ritorneranno al luogo donde
partirono, ed in esso si darà principio alla _Giunta_, nominando a
questo riguardo, due scrutinatori ed un segretario tra i cittadini
presenti: tutto a porta aperta.
_Art. 49._ Ciò seguito, domanderà il presidente se alcuno dei
cittadini avesse doglienza alcuna da esporre, subornazione o
corruzione, onde l'elezione ricada su qualche persona determinata
che quando ciò fosse, dovrà immantinenti farsene pubblico processo
verbale. Risultando certa l'accusa, saranno i delinquenti privati
di voce attiva e passiva; risultando calunniosa, soffriranno i
calunniatori la stessa pena: e di tal giudizio non si ammetterà
gravame alcuno.
_Art. 50._ Se sorgessero dubbi su d'alcuno dei presenti, quanto
alla concorrenza in questi delle qualità richieste per votare,
la stessa _Giunta_ deciderà sull'istante ciò che ne pensa; e le
sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per questa sola
volta, e per questo solo effetto.
_Art. 51._ Si procederà in seguito e senza ritardo alcuno alla
nomina dei _compromessarî_. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà
alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori
ed il segretario, e nominerà un numero di persone uguale a quello
dei _compromessarî_ da eleggersi. Il segretario formerà un elenco
dei nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore.
Tanto in questo, quanto negli altri atti d'elezione, niuno potrà
dare il voto a se stesso sotto pena di perdere il dritto di votare.
_Art. 52._ Terminato questo primo atto d'iscrizione, il presidente,
gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate,
indi verranno pubblicati ad alta voce dal segretario i nomi dei
cittadini eletti compromessarî per aver riunito un numero maggiore
di voti.
_Art. 53._ I _compromessarî_ nominati si ritireranno in luogo
separato da scegliersi dalla _Giunta_ e conferendo fra essi
procederanno alla nomina dell'elettore o degli elettori di quella
parrocchia, eleggendo la persona o le persone che riuniscono piú
della metà dei voti. Ciò fatto si nominerà tal nome dalla _Giunta_.
_Art. 54._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso dal
presidente e dai _compromessarî_ e ne darà copia firmata dalle
stesse persone all'eletto o agli eletti onde possano far constare
la di loro nomina.
_Art. 55._ Niun cittadino potrà scusarsi a queste funzioni per
qualsivoglia motivo o pretesto.
_Art. 56._ Nella _Giunta_ parrocchiale niun cittadino potrà
presentarsi armato.
_Art. 57._ Seguita che sarà la nomina degli elettori, la _Giunta_
verrà immantinenti sciolta; e sarà nullo qualunque altro atto in
cui volesse ingerirsi.
_Art. 58._ I cittadini che han composta la _Giunta_ si
trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un _Te
Deum_ solenne, conducendo l'elettore ossia elettori fra essi, il
presidente gli scrutinatori ed il segretario.
CAPITOLO IV.
DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PARTITO[23].
_Art. 59._ Le Giunte elettorali di Partito si comporranno di
elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capoluogo di
ogni _partito_ ad oggetto di nominare l'elettore o gli elettori, i
quali debbono in seguito trasferirsi nel capoluogo della provincia,
onde eleggere i deputati per le _Corti_.
_Art. 60_. Queste _Giunte_ si convocheranno sempre nella penisola,
nelle isole e nelle possessioni adiacenti, la prima domenica del
mese di novembre dell'anno antecedente a quello in cui debbono
formarsi le _Corti_.
_Art. 61._ Nelle provincie d'oltre mare si convocheranno tali
_Giunte_ la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente
a quello di dicembre in cui siensi convocate le _Giunte_ di
parrocchia.
_Art. 62._ Per conoscere il numero degli elettori che ogni partito
deve nominare si attenderà ai seguenti precetti:
_Art. 63._ Il numero degli elettori di partito sarà il triplo di
quello dei deputati che debbonsi eleggere.
_Art. 64._ Se il numero dei _partiti_ della provincia fosse
maggiore di quello degli elettori che si richiedono in conformità
dell'articolo precedente, per la nomina dei deputati che gli
corrispondono, si nominerà, ciò non ostante, un elettore per ogni
partito.
_Art. 65._ Se il numero dei partiti fosse minore di quello degli
elettori che debbonsi nominare, ciascun partito ne eleggerà uno,
due, tre o piú, fino al completo del numero che si richiede. Se
mancasse un elettore, verrà questi nominato dal _partito_ che abbia
maggiore popolazione; se ne mancasse un secondo sarà nominato
dal partito immediato che piú abbondi in popolazione e cosí
successivamente.
_Art. 66._ Dopo ciò che si è stabilito negli art. 31, 32, 33 e
nei tre ultimi precedenti, il censimento determina quanti deputati
corrispondono ad ogni provincia e quanti elettori ad ogni partito.
_Art. 67._ Le Giunte elettorali di _partito_ verranno presiedute
dal capo politico o dal primo _alcaide_ del capoluogo del partito:
ed a questi funzionari si presenteranno gli elettori parrocchiali
muniti dei documenti che assicurino la di loro elezione, onde i di
loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbono distendersi
gli atti della Giunta.
_Art. 68._ Nel giorno stabilito si riuniranno gli elettori di
parrocchia col presidente nelle sale decurionali, a porte aperte,
e daranno principio alle di loro funzioni colla nomina d'un
segretario e di due scrutinatori scelti tra' medesimi elettori.
_Art. 69._ Gli elettori presenteranno in seguito il certificato
della di loro nomina, onde essere esaminati da essi segretario
e scrutinatori, ove dovranno nel giorno seguente informare se i
certificati presentati siano o no in regola. I certificati del
segretario e degli scrutinatori saranno quindi esaminati da una
commissione composta di tre individui della Giunta nominati a
questo oggetto: ed essi dovranno del pari nel giorno seguente
informare della validità di tali documenti.
_Art. 70._ In questo giorno, dopo che saranno nominati gli elettori
parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno da'
certificati presentati: e se vi sia cosa da opporre agli accennati
documenti, o agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze
richieste, la _Giunta_ deciderà definitivamente, senza interrompere
le sue funzioni, ciò che ne giudichi: e tali giudizi verranno
eseguiti senza gravame.
_Art. 71._ Terminato questo atto gli elettori parrocchiali col
di loro presidente si trasferiranno alla Chiesa maggiore, ove si
canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di
maggiore dignità che pronunzierà altresí un discorso analogo alle
circostanze.
_Art. 72._ Dopo quest'atto religioso si restituiranno tutti alle
case comunali: gli elettori si sederanno senza preferenza alcuna;
ed il segretario leggerà alla di loro presenza questo capitolo
della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda
enunciata nell'art. 49 ed a questo riguardo si osserverà quanto si
prescrive nel medesimo articolo.
_Art. 73._ Si procederà immantinente alla nomina dell'elettore, o
degli elettori di _partito_, eleggendoli da uno in uno per mezzo
di scrutinio segreto, e con cartelli, nei quali sia notato il nome
della persona che si elegge.
_Art. 74._ Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma
prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li
ordineranno, e rimarrà eletto quegli che ne abbia avuto almeno un
voto piú della metà: ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna
elezione. Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta di voti,
pe' due che abbiano ottenuto il maggior numero si praticherà un
secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il
maggior numero di voti. Nel caso di parità deciderà la sorte.
_Art. 75._ Per essere eletti di _partito_ si richiede la qualità
di cittadino nell'esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque
anni almeno compiti e quella di capo di famiglia residente nel
_partito_ benché sia secolare, o ecclesiastico secolare. Nel
fissare la circostanza di residente nel _partito_ si è avuto
presente quella elezione che potrebbe ricadere o nei cittadini che
compongono la _Giunta_ o in quelli assenti da questa.
_Art. 76._ Il segretario distenderà un atto firmato da esso, dal
presidente e dagli scrutinatori e ne darà copia firmata dalle
stesse persone all'eletto, o agli eletti, onde possano far constare
la di loro nomina. Il presidente della _Giunta_ rimetterà altra
copia conforme firmata da esso e dal segretario al presidente della
_Giunta_ della provincia ove l'elezione avvenuta sarà iscritta nei
pubblici fogli.
_Art. 77._ Nelle Giunte elettorali di _partito_ si osserverà quanto
si previene per le _Giunte_ elettorali di parrocchia negli art. 55
e 58.
CAPITOLO V.
DELLE GIUNTE ELETTORALI DI PROVINCIA.
_Art. 78._ Le Giunte elettorali di provincia si comporranno dagli
elettori di tutti i _partiti_ della medesima, che si riuniranno
nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati
per assistere presso le _Corti_ in qualità di rappresentanti della
nazione.
_Art. 79._ Queste Giunte si convocheranno sempre nella penisola
e nelle isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre
dell'anno antecedente a quello della formazione delle _Corti_.
_Art. 80._ Nelle provincie d'oltremare si convocheranno la seconda
domenica del mese di marzo dell'anno stesso in cui si convochino le
Giunte di partito.
_Art. 81._ Le Giunte elettorali di provincia saranno presiedute dal
capo politico del capoluogo della provincia a cui si presenteranno
gli elettori di partito muniti del documento della di loro
elezione, onde i nomi di essi vengano notati nel libro in cui si
debbono distendere gli atti della Giunta.
_Art. 82._ Nel giorno designato si riuniranno gli elettori col
presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro
edifizio che si giudichi piú convenevole per adempire un atto
cosí solenne. Daranno quindi principio alle di loro funzioni colla
nomina a pluralità di voti d'un segretario e di due scrutinatori
scelti fra gli stessi elettori.
_Art. 83._ Se ad alcuna provincia corrisponda un sol depurato,
concorreranno nella di lui nomina almeno cinque elettori;
distribuendosi questo numero tra i partiti che compongono la
provincia o formandone dei nuovi per questo solo effetto.
_Art. 84._ Si leggeranno i quattro capitoli della presente
Costituzione che trattano dell'elezione ed indi gli atti
delle elezioni fatte nei capiluoghi dei _partiti_, rimesse dai
rispettivi presidenti. Dovranno del pari gli elettori manifestare
i certificati della di loro nomina, ond'essere esaminati dal
segretario o dagli scrutinatori; e questi nel giorno seguente
dovranno rappresentare se quei documenti sieno o no in regola. I
certificati del segretario e degli scrutinatori sono esaminati da
una commissione composta di tre individui della Giunta nominati a
quest'oggetto, e dovranno essi altresí dare nel giorno susseguente
il di loro parere dei medesimi documenti.
_Art. 85._ Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori
di partito si leggeranno gli informi rispettivi sui documenti
manifestati e se sorgessero dei dubbî da apporre a tali documenti,
agli elettori per deficienza di alcuna delle qualità richieste la
Giunta risolverà definitivamente, e senza interruzione delle sue
funzioni ciò che le sembri opportuno. Queste risoluzioni saranno
eseguite senza gravame.
_Art. 86._ Gli elettori di _partito_ col di loro presidente si
dirigeranno in seguito alla cattedrale, ove si canterà la messa
dello Spirito Santo; ed il vescovo pronunzierà un discorso[24].
_Art. 87._ Terminato quest'atto religioso, ritorneranno tutti al
luogo donde partirono; ed a porte aperte dopo che gli elettori
sieno seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa
domanda esposta nell'art. 49, osservandosi pienamente a questo
riguardo, quanto si prescrive nell'articolo medesimo.
_Art. 88._ In seguito si procederà dagli elettori che sono presenti
alla elezione del deputato, o dei deputati, da uno in uno; gli
elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola presso di
cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e
questi nella presenza dei nominatori scriverà nei registri il nome
della persona da essi eletta. Il segretario e gli scrutinatori
saranno i primi a dare il loro voto.
_Art. 89._ Subito che siensi presi tutti i voti; il presidente,
il segretario e gli scrutinatori gli ordineranno, e rimarrà eletto
quelli che abbia raccolto almeno un voto piú della metà. Se niuno
avesse raccolto la pluralità assoluta dei voti, pei due che ne
avessero ottenuto il maggior numero si praticherà un secondo
scrutinio, e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità.
Terminata l'elezione sarà immantinente pubblicata dal presidente.
_Art. 90._ Dopo l'elezione dei deputati si procederà a quella dei
supplenti collo stesso metodo e forma; ed il di loro numero sarà in
ogni provincia la terza parte dei suoi corrispondenti deputati. Se
ad alcuna provincia spettasse soltanto la elezione di uno, o di due
deputati, eleggerà ciò non ostante un deputato supplente. Questi
assisteranno presso le _Corti_ sempre quando si verifichi la morte
del proprietario o a parere delle stesse Corti la sua impossibilità
di rappresentare, e ciò in qualunque tempo che avvenga o l'uno o
l'altro accidente, dopo seguita la elezione.
_Art. 91._ Per essere deputato si richiede la qualità di cittadino
nello esercizio dei suoi diritti: l'età di venticinque anni
compiuti, e la nascita nella stessa provincia, o il domicilio in
essa con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto
secolare quanto dell'ecclesiastico secolare.
Nel fissare l'accennata residenza si è avuto presente che
l'elezione può ricadere nei cittadini che compongono la Giunta e
nei cittadini assenti di questa.
_Art. 92._ Per essere deputato di Corti si richiede altresí il
possesso d'una proporzionata rendita annuale procedente dai beni
proprî.
_Art. 93._ La disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa
sino a che le _Corti_ che dovranno riunirsi, dichiarino essere
giunto il momento e disegnino cosí la quota della rendita, come
la qualità dei beni da cui debba procedere. Ciò che le Corti
decideranno a quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se
fosse qui espresso.
_Art. 94._ Se avvenisse che la stessa persona sia eletta dalla
provincia di sua nascita, e da quella in cui sta domiciliata
sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la
provincia di sua nascita verrà presso le Corti il supplente a cui
corrisponda[25].
_Art. 95._ Le segreterie di Stato, i consiglieri di Stato, e tutti
coloro che occupano impieghi della casa reale non potranno essere
eletti deputati.
_Art. 96._ Neppure potrà essere eletto deputato qualunque
straniero; sebbene abbia ottenuto decreto di nazionalità.
_Art. 97._ Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà
essere eletto deputato per la provincia in cui esercita le sue
funzioni.
_Art. 98._ Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo
firmerà una col presidente e con tutti gli elettori.
_Art. 99._ Tutti gli elettori in seguito, senza esenzione, daranno
a tutti, ed a ciascuno dei deputati eletti ampli poteri nella
forma che in appresso si prescrive, onde presentarsi nelle _Corti_.
Ciascun deputato dovrà separatamente ricevere una copia uniforme di
tali poteri.
_Art. 100._ I poteri saranno concepiti nei termini seguenti:
Nella città, o villaggio di..... il giorno..... del mese di.....
dell'anno.... nella sala di.... essendosi congregati i signori
(_seguiranno i nomi del presidente e degli elettori_) hanno
dichiarate innanzi a me pubblico notaro ed a testimoni chiamati
a quest'oggetto, che essendosi proceduto in conformità della
Costituzione politica della Monarchia Spagnola, alla nomina
degli elettori parrocchiali e di partito, con tutte le solennità
prescritte dalla stessa Costituzione, siccome constava dai
certificati originali a questo riguardo; ed essendosi riuniti
in seguito gli elettori suddetti dei _partiti_ della provincia
di...... del corrente anno...... mese...... giorno...... hanno
nominato i deputati che in nome di questa provincia debbano
concorrere per rappresentarla alle Corti, e che furono eletti per
tali deputati dalla stessa provincia i signori N. N. N. siccome
consta dall'atto disteso e firmato. Per conseguenza i nominati
elettori concedono ampli poteri ai medesimi deputati insieme
riuniti ed a ciascuno d'essi in particolare, onde adempiere e
disimpegnare le auguste funzioni dei di loro incarichi[26].
E perché riuniti cogli altri deputati di Corti come rappresentanti
della Nazione Spagnola possano concedere e risolvere quanto
giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in
ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e conservarsi
nei limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o
variare in modo e sotto pretesto alcuno niuno dei suoi articoli,
gli stessi elettori quindi in virtú di tutte le facoltà ad essi
concedute per l'adempimento del presente atto si obbligano, tanto
in nome proprio quanto in quello di tutti i capi di famiglia di
questa provincia a tener per valido, ubbidire ed adempiere tutto
ciò che i nominati deputati di Corti facessero, e tuttociò che
da queste si risolvesse in conformità della Costituzione politica
della Monarchia Spagnola[27]. Tanto hanno dichiarato e concesso in
presenza dei testimoni N. N. che insieme con essi elettori si sono
firmati. Di tutto ciò fò fede, ecc.
_Art. 101._ Il presidente, gli scrutinatori e il segretario
rimetteranno immantinenti una copia da essi firmata dell'atto
seguito delle elezioni alla deputazione permanente delle _Corti_,
e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della
stampa, e di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni
della provincia.
_Art. 102._ I deputati godranno d'una indennità a carico delle
rispettive Provincie e la di cui quantità verrà fissata dalle
_Corti_ nel second'anno d'ogni deputazione generale. A' deputati
d'oltremare si abbonerà altresí per ispesa di gita e ritorno la
somma che giudichino necessaria le rispettive Provincie a cui
appartengono.
_Art. 103._ Nelle _Giunte_ elettorali della Provincia si osserverà
quanto si prescrive negli art. 55-58. In queste Giunte rimarrà
luogo ciò che si prescrive nell'art. 328[28].
Stabilite cosí le cose, niente altro rimaneva a fare che nominare i
deputati al solenne Congresso.
Nei tre mesi che precedettero le elezioni è fama che Ferdinando I
passeggiando pei dorati saloni della sua reggia esclamasse in presenza
dei suoi cortigiani piú devoti: — Sono nato libero e voglio morir
libero! Significando che la sua libertà non era compatibile con
quella dei suoi popoli. Certo che in quei giorni si mostrò sempre poco
inchinevole al nuovo ordine di cose e non solo cessò di frequentare i
teatri dei quali era amantissimo, ma si astenne dall'andare alla parata
di Piedigrotta, il dí 8 di settembre, cosa che destò quasi uno scandalo
in Napoli[29].
Ora bisogna notare che le provincie essendo tenute in ordine
dall'esercito, ed essendo i militari elettori di primo grado, grande fu
la loro influenza sugli elettori. I ministri ne aspettavano con ansia i
risultati temendo che fossero scelti a deputati i patriotti piú caldi e
piú avventati.
Pure fra i settantadue eletti nel Napoletano pochissimi avevano voce di
sfrenati Carbonari. Dei deputati uno era cardinale[30], nove sacerdoti,
ventiquattro possidenti, otto professori di scienze, undici magistrati,
due impiegati del governo, nove dottori, cinque militari e tre
negozianti.
Le elezioni furono fatte _onestissimamente_ ed il Colletti si lagna che
vi furono eletti due nobili unicamente. Ecco le sue precise parole:
I collegi elettorali mostraronsi avversi all'antica nobiltà, cui
spesso disonestamente impedivano il diritto comune di dare il
voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge non esclude
i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome e questi
nomi, Colonna, Caracciolo, Pignatelli, Serra diedero alla scure il
primo sangue per amore di nobiltà[31].
Terminate le elezioni, venuti gli eletti a Napoli si ebbero le sessioni
preparatorie, che si tennero nell'antica biblioteca di Monteoliveto, e
si fissò il giorno della solenne apertura.
Ferdinando I avrebbe voluto che mai fosse realmente giunto questo
giorno, e, quando vide che non era piú possibile indietreggiare d'un
passo solo, fece sentire pel Conte Zurlo che avrebbe dato l'incarico
d'assistere alla cerimonia al figlio Francesco quale suo vicario.
I deputati energicamente risposero che ove il Re perseverasse in tale
idea, essi non si sarebbero radunati ed avrebbero invitato il generale
Pepe[32], a nome del bene pubblico, a non deporre il comando. Il Re
intimidito promise di recarsi all'apertura del Congresso e di giurare.
Nell'ultima seduta tenuta dalla Giunta preparatoria si diede lettura di
una lettera del ministro dell'interno, colla quale invece della chiesa
di San Sebastiano si prescriveva per la cerimonia quella dello Spirito
Santo a Toledo, molto piú vasta ed adatta all'uopo[33].
In quest'ultima adunanza furono eletti il presidente, il
vicepresidente, ed i segretari del Parlamento, che nello stesso giorno
28 di settembre si recarono al Palazzo dove furono, pomposamente,
ricevuti dal Re. Prese pel primo la parola il Cardinale Firrao
proponendo che s'ordinasse un triduo all'Altissimo. Il Re approvò
la proposta e promise formalmente d'intervenire all'apertura del
Congresso.
Ed eccoci alla cerimonia che entusiasmò fino al delirio i Napoletani,
accorsi da tutte le parti della città e dei paesi vicini nella strada
antica di Toledo fin dalle prime ore del giorno gremendone le tre vaste
piazze maggiori[34].
Il primo d'ottobre milleottocentoventi capitò anche di domenica ed
appunto perciò fu maggiore il concorso del popolo.
Dalle prime ore del mattino il corpo delle truppe della guarnigione di
Napoli e dei militi nazionali della Capitale e delle provincie erano
disposte in due ale del reale palazzo lungo la strada di Toledo fino
all'ingresso della chiesa dello Spirito Santo.
Il recinto in essa riserbato al Parlamento era separato dal resto della
chiesa da una ringhiera _che lo_ rendeva _visibile a tutti ma separato
dagli spettatori_[35].
Il Re uscí dal palazzo alle dodici, quando già i deputati ed i
ministri erano al luogo convenuto nel quale entrarono, come poco
dopo anche il Sovrano, per una porta interna che dà nel Conservatorio
omonimo. Precedevano il Re la scorta della cavalleria della guardia
e le carrozze, nella prima delle quali era la duchessa di Calabria,
Maria Isabella infante di Spagna[36], col duca di Noto Ferdinando suo
figlio, che allora aveva soli dieci anni compiuti[37]; nella seconda
gli infanti Carlo principe di Capua e Leopoldo conte di Siracusa; nella
terza il principe di Salerno Leopoldo Giovanni[38]; e nella quarta
le principesse Cristina e Antonietta, che dovevano andare incontro
al Re al suo arrivo alla sala della cerimonia. Una deputazione di
22 rappresentanti della Nazione ricevettero questi personaggi reali
accompagnandoli alla tribuna[39]. Seguiva il corteggio del Re, che
era aperto da un distaccamento di usseri e dragoni della guardia di
sicurezza _in avanti_ che serviva al buon ordine della strada, lo stato
maggiore del governo di Napoli, lo stato maggiore dei militi nazionali
di Napoli, un distaccamento delle guardie nazionali a cavallo, gli
alabardieri, i battitori della cavalleria della guardia, le carrozze
con la corte di Sua Maestà[40]. Dopo un distaccamento di cavalleria
della guardia, incedeva pianamente fra gli applausi dei popolani — dice
il Pepe nelle sue Memorie — senza entusiasmo[41] la carrozza del Re col
principe ereditario. Immediatamente cavalcava allo sportello Guglielmo
Pepe come generale in capo dell'esercito costituzionale. Chiudeva lo
splendido corteggio reale uno squadrone di cavalleria della guardia, ed
un distaccamento della guardia reale a piedi.
Una salva d'artiglieria annunziò il suo arrivo ed una commissione di
deputati venne ad incontrarlo[42].
Il Re era assistito dal suo maggiordomo maggiore, dal capitano
delle guardie, dal cavallerizzo maggiore e dal somigliere del corpo
che stavano dietro la sedia del Sovrano. I ministri ed il generale
comandante dell'esercito costituzionale e tutta l'assemblea era in
piedi al suo arrivo. Seduto sul trono aveva alla destra il principe
ereditario, ed il principe di Salerno e i Segretari di Stato lo
circondavano. Alla sua destra era un _tabouret_, sul quale erano
deposte la corona e lo scettro d'oro. Il presidente del parlamento era
a mano destra del trono, ma dopo gli scalini e sul pavimento della
sala; i segretarii dirimpetto al presidente di contro ad un piccolo
tavolo sul quale era il libro degli Evangeli.
Il Re fece un cenno, il presidente si accostò col libro santo nelle
mani ed il Sovrano stesa su di esso la destra pronunciò il giuramento
mentre il segretario Berni leggeva la formola scritta, da noi ripetuta
già poco innanzi. Le ultime parole erano appena pronunziate che furono
ricoperte dalle grida di gioia del popolo[43]. Dopo, il cavaliere Galdi
sorse quale presidente del nuovo Parlamento a parlare: