II.

Nei secoli più fecondi di _s. c. u.ª_, la lotta tra patrizi e plebei

era già esaurita.

Alla metà del sec. IVº, tutte le magistrature patrizie erano state

aperte ai plebei: al 494 l’edilità, al 447 la questura, al 367 il

consolato, al 366 la dittatura, al 351 la censura, al 337 la pretura.

I _concilia plebis_ eleggevano gli altri magistrati minori ordinari e

straordinari[351].

E, se così i plebei avevano conquistato ogni diritto alle venture

conquiste politiche, essi ne avevano altresì raggiunto la pratica

possibilità con le nuove disposizioni sui comizi elettorali e

legislativi.

Non è ben certo se, anche durante la repubblica, il dritto di voto nei

comizi curiati sia rimasto prerogativa patrizia[352]. Ma, se così fosse

stato, la cosa avrebbe per noi poco o punto valore, tenuto conto della

sempre più ristretta importanza, che ad essi toccò nell’età più vicina

ai tempi, di cui ci occupiamo.

Non così accadde pei comizi centuriati, nei quali, dopo il 312, tutti

i cittadini ebbero diritto al voto, purchè in possesso d’una fortuna

determinata[353].

Nel senato, il quale, sin da ora, comincia ad assurgere ad onnipotente

consiglio direttivo, i patrizi avevano accolto plebei sin dagli inizi

dell’età republicana[354].

Al 367, si era aperto loro il collegio sacerdotale dei _X viri sacris

faciundis_, e, con una legge Ogulnia del 300, i collegi dei pontefici e

degli auguri[355].

Dal tempo delle leggi _de provocatione_ (509, 449, 300 etc.), della

Alternia Tarpeia (454) e della legislazione decemvirale, la competenza

nei _iudicia publica_, relativi ai cittadini, già passata ai comizi

centuriati, era toccata anche ai plebei. Nè l’istituzione delle

_quaestiones perpetuae_ menomò tale diritto, come quella che richiedeva

giurati scelti fra i senatori[356]. Pei _iudicia privata_, i tribunali

dei _centumviri_ e dei _recuperatores_ erano costituiti da cittadini,

scelti dal pretore; l’altro dei _X viri litibus iudicandis_ veniva

eletto nei comizi tributi[357].

E, se queste erano state le conquiste dei plebei nel campo civile e

politico, poco prima, nell’economico, essi, con le leggi Cassia (466)

e Metilia (416), si erano assicurato il diritto alle _occupationes_ e

alle _assignationes_ dell’_ager publicus_, e, con le Licinie del 377,

la pratica possibilità dell’attuazione del medesimo[358].

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 70 / 80 题