VII.

A tutti gli argomenti dei _populares_ qualche moderno potrebbe però

contrapporre un’interrogazione.

Accusando d’illegalità l’agire, in qualsiasi caso, al di fuori della

costituzione, non si veniva a ribadire il più cupo conservatorismo, e

a volere canonizzata, come rispondente a tutti i bisogni sociali ed a

tutti i tempi, una costituzione, che in realtà, non rispondeva, se non

a quelli di un’età trapassata? Ed i sostenitori di una simile teoria,

anzichè dei radicali, non dovrebbero in tale caso considerarsi come dei

puri reazionari?

L’ipotetica interrogazione non l’avrebbero certo mossa i conservatori

di Roma, i quali mostravano di ritenere tanto sacre le loro

istituzioni, da considerare come un attentato alle medesime, non dirò

l’opera dei Catilinari, ma persino quella tanto più blanda di Tiberio

Gracco.

Ma, a chi ben guardi, non può nemmeno proporsela un moderno.

La costituzione deve bensì essere un organismo tanto liberale, da

permettere la revisione di se medesima, senza consacrare, come, stando

alla lettera degli statuti, avviene nella maggior parte dei regimi

costituzionali odierni, la tirannia della propria inviolabilità; ma

codesta revisione non può non essere compito del potere legislativo; e

questo, in Roma, si considerava capace di radicali emendamenti.

Il torto quindi dei republicani del tempo consistette nell’avere

strappato codesto dritto a chi esso realmente competeva, concedendolo,

come vedremo, negli interessi di una sola classe, ai soli

rappresentanti della medesima.

Una misura eccezionale dei Romani, Il senatus-consultum ultimum · 第 55 / 80 题