XXIII. *

Professore Dott. A. Merx di Heidelberg.

Essendosi in questi ultimi mesi ripetutamente parlato in diversi luoghi

e segnatamente a Dresda ed a Berlino dell'uso che si farebbe dagli Ebrei

del sangue cristiano per festeggiare la Pasqua (Pessach) e tale voce

essendo stata diffusa per agitare le plebi ignoranti, venni invitato a

dichiarare se un tale delitto, designato col nome di _assassinio

rituale_, sia prescritto dalle leggi della religione ebraica. Dichiaro

perciò:

1. La legge ebraica proibisce l'assassinio in generale e assolutamente:

“Il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso

dall'uomo” (_Gen._, IX, 6) “Non uccidere” (_Es._, XX, 13).

2. La legge ebraica proibisce l'uso del sangue in generale ed

assolutamente: “Chiunque ne mangerà (sangue) sia sterminato” (_Lev._,

XVII, 14). Questo precetto è la principale ragione del rito con cui gli

Ebrei uccidono gli animali allo scopo di sbarazzare completamente la

carne dal sangue. Da ciò risulta assolutamente falso che gli Ebrei

adoperino sangue per preparare la loro focaccia di Pasqua, in caso

contrario il precetto generale dovrebbe essere annullato da un precetto

speciale.

3. Nella legge sulla festa di (_Pessach_) Pasqua (_Es._, XII, 13) non si

trova tale precetto speciale e non può trovarvisi, giacchè allorquando

fu data questa legge non esistevano fanciulli cristiani; ma al contrario

non era permesso uccidere, come pretende la vieta calunnia, nè

fanciulli, nè adulti di altra religione. Nell'intiera legge non vi è

neppure una parola sulla uccisione di uomini.

4. Nella legislazione della Bibbia non è prescritto per la festa di

Pasqua l'uso del sangue di fanciulli cristiani. Nessuno potè trovare un

solo passo, il quale provi che l'assassinio rituale sia prescritto.

5. In seguito a ciò l'affermazione, sorta del resto dopo il XV secolo,

che gli Ebrei adoperino sangue cristiano per la loro festa di Pasqua,

risulta non vera, e non può appoggiarsi a nessun testo della legge

ebraica. Quello che la ripete senza addurne prove, ciò che del resto gli

riescirebbe assai difficile, e quello che in riunioni pubbliche pretende

dimostrare che è basata su fatti, deve essere condannato come un

miserabile calunniatore, col quale si deve adoperare il Codice penale.

San Remo, 10 ottobre 1882.

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 72 / 85 题