Lettera patente dell'Imperatore Federico III

Noi Federigo, per grazia di Dio, Imperatore Romano, ecc.

_Omissis_

. . . . . Abbiamo saputo che l'illustrissimo Margravio Carlo di Baden,

conte di Sparheim, Nostro caro cognato e principe, pigliando motivo da

contestazioni insorte fra taluni Ebrei e Cristiani, ha commesso, verso

questi primi, atroci azioni, martorizzandoli in guisa che ne morirono,

ed impadronendosi poi dei loro beni. Ora come abbiamo invitato il

predetto Margravio a non più commettere simili atti da Noi non permessi,

così invitiamo voi tutti a voler obbedire a questa Nostra Patente. Il

predetto Margravio Carlo avendo agito in siffatta guisa senza motivo,

ma, a quanto ci consta, per odio e per sospetto che essi Ebrei abbiano

fatto uso di sangue cristiano di cui hanno assoluto bisogno e che perciò

abbiano commesso dei delitti, richiamiamo la vostra attenzione su quanto

siamo per dire. I nostri santi padri, i papi, hanno fatto studiare la

cosa da dotti e da giurisperiti ed hanno dichiarato che tali misfatti

sono infondati e proibiti, ed hanno vietato vi si aggiusti fede. Ci

affrettiamo quindi a dichiarare che essi Ebrei sono, coi loro averi,

sudditi del Nostro Imperial Dominio e che perciò ci saremmo affrettati

di studiare le accuse lanciate contro di loro se veramente vi fosse

stata giustizia nel procedere del Margravio e se non vi fossero stati

altri motivi che lo indussero ad agire frettolosamente e senza farcene

rapporto. Ripetiamo pertanto in tutta la sua forza la Nostra imperiale

Volontà, che tutti si astengano da simili azioni non avendo il Margravio

avuto il diritto di agire come ha fatto, e mandino a Noi, cui tocca di

giudicarne, ogni lagnanza. E questo ordiniamo seriamente, perchè tali

ingiustizie non abbiano mai più a verificarsi, sicchè non dobbiamo più

scrivere su tale argomento. Ordiniamo, poi, sotto pena di grave ammenda,

si mettano subito in libertà gli Ebrei imprigionati e si restituiscano

loro, conformemente a questa mia lettera imperiale, i loro averi. Tanto

ordiniamo in forza dell'Imperial Nostro Diritto, e di più ordiniamo, al

predetto Margravio, di pagare subito, alla Nostra Camera Imperiale, una

multa di 100 marchi in oro fino, essendo nostra assoluta volontà, che se

egli, o qualchedun altro, si dimostrasse disobbediente ed azzardasse,

per nessuna ragione, di toccare, come già ha fatto, gli Ebrei od i loro

beni, cadrebbe tosto in disgrazia.

Il Margravio, e tutti con lui, sono invitati a proteggere in ogni guisa

gli Ebrei del Nostro Impero, e nessuno in nessun paese, città,

villaggio, borgo o distretto, possa permettersi di toccare loro od i

loro beni se non vogliono cadere nella disgrazia nostra e dell'Impero e

se vogliono evitare un'altra volta la succitata multa. Questa è assoluta

volontà Nostra, ed eseguendola non vi mancherà la Nostra benigna grazia.

Dato a Volkmark, suggellato col Nostro Imperiale Suggello, il venerdì

avanti il giorno di San Giovanni, dopo la nascita di Cristo 1470. Nel

31º anno del Nostro romano Regno, il 19º dell'Impero ed il 13º del Regno

Ungarico.

(Giovanni Cristoforo Wagenseil, “_Benachrichtigungen_” ecc., pagine

168–172).

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 31 / 85 题