N. VIII.

_Nota delli Conti Veneri Presidente e Guicciardi Cancelliere del

Senato Consulente del Regno d'Italia_

_A S. E. il Sig. tenente Maresciallo Generale Sommariva Commissario

Imperiale._

Alcune false voci, che il Senato, nella seduta straordinaria dal

giorno 17 aprile, avesse proclamato al trono d'Italia il principe

Eugenio, in allora Vicerè, ed a tal oggetto spedita una deputazione

alle auguste potenze alleate, avevano sparso qualche allarme in

Milano; quanto fosse ciò falso lo dimostrano gli atti di quel giorno

che si rassegnano.

Nella successiva seduta ordinaria del giorno venti, una folla di

persone, eccitata da chi credeva o affettava di credere siffatte voci,

recossi al palazzo del Senato, impedí la regolare unione de' senatori,

ed estorse dal presidente la qui unita dichiarazione. Persuasa poscia

la stessa folla che ivi vi fosse il Ministro delle finanze Prina, lo

ricercò invano per le stanze ove credevalo nascosto, e come sempre

avviene in simili agitazioni popolari, disperse in gran parte gli

effetti e le carte del Senato; di là si trasferí alla casa del detto

Ministro, ed ebbero luogo que' tragici avvenimenti, che l'onore

nazionale vorrebbe coperti di perpetua obblivione.

In tali luttuose circostanze, a freno di mali maggiori si credette di

nominare un governo provvisorio della città e di unire i Collegi

elettorali. Tutto derivava dalla lodevole intenzione di ristabilire la

quiete. Le savie misure del governo provvisorio, l'imponente

attitudine della guardia civica, l'ottima direzione del generale

comandante in capo, ottennero l'intento piú presto di quello che si

fosse potuto sperare.

Intanto fu proclamata la convocazione de' Collegi elettorali, esclusi

però tutti i membri di que' dipartimenti che erano occupati dalle

armate alleate (quantunque un rispettabile numero di essi si trovasse

in Milano), o dimenticati i dotti e i commercianti degli altri

dipartimenti. La prima operazione dei Collegi fu quella di confermare

il governo provvisorio, e di estenderne l'autorità agli otto

dipartimenti non ancora occupati, colla riserva di aggiungervi altri

individui tolti dai medesimi. Ma ben tosto sorpassando ogni confine

costituzionale, abolirono e modificarono imposte, annullarono o

restrinsero leggi amministrative e giudiziarie, e dichiararono aboliti

i primari corpi dello Stato, e fra questi quello del Senato, alla

conservazione delli di cui diritti è diretta la presente nota.

A dimostrare la mancanza d'ogni autorità ne' Collegi per tale

operazione, basta l'esame delle loro attribuzioni costituzionali e di

quelle del Senato. L'unito allegato ne presenta l'analisi.

Le attribuzioni de' Collegi elettorali, come importa lo stesso loro

nome, tutte si riducono a nomine, a presentazione di candidati. I

Collegi, o sono generali o sono dipartimentali. I primi devono unirsi

in tre camere separate di possidenti, di dotti e de' commercianti, e

ciascuna camera nella città destinata dalla costituzione. I secondi si

uniscono nel capoluogo del dipartimento in una sola camera.

Appare chiaramente dall'esame delle loro attribuzioni, che ambedue i

Collegi elettorali di tutto il Regno, uniti nelle forme e nei luoghi

costituzionali, non hanno alcun diritto di abolire altri corpi dello

Stato voluti dalla stessa costituzione, per la quale essi esistono, e

tanto meno poi il Senato, il quale per l'art. XV del sesto statuto

costituzionale giudica sull'incostituzionalità degli atti de' Collegi

elettorali.

Come mai dunque ciò che non avrebbero potuto fare tutti gli elettori

del Regno, uniti legalmente nel numero di 1153, avrà potuto fare una

frazione de' medesimi, che non oltrepassò mai il numero di 170? Nel

qual proposito è da rimarcarsi che per la validità degli atti de'

Collegi si richiede l'intervento almeno del terzo del loro numero

totale. Cresce poi l'argomento per la circostanza che la maggior parte

de' senatori furono nominati sulle proposizioni de' Collegi generali

di tutto il Regno, e quindi al Regno intiero, e non ad una sola

frazione appartiene il Senato. Né deve tacersi che la carica di

senatore non si perde, se non per quelle cause per le quali si perde

il diritto di cittadino, circostanza che rende ancora piú manifesta

l'ingiustizia della pretesa abolizione.

Riducendo quindi ai semplicissimi termini la questione, ne emerge il

seguente dilemma. O esiste costituzione, e deve esistere il Senato,

che è il primo corpo permanente dalla medesima voluto, ed è solo

autorizzato dall'articolo XVIII del sesto statuto costituzionale a far

conoscere al Re i voti e i bisogni della nazione: o non esiste

costituzione, e in tal caso neppure esistono Collegi elettorali, onde

nulla e viziosa sarebbe la loro unione.

Le auguste potenze alleate hanno fatto la guerra alla Francia, e non

ai popoli, ed hanno altamente proclamato colla pace del mondo

l'indipendenza delle nazioni; in tutti i paesi occupati dalle loro

armi vittoriose, hanno provvisoriamente conservate tutte le leggi

fondamentali e le autorità nazionali sin tanto che nella maturità de'

loro consigli determineranno la sorte dei medesimi. Tale è pure

l'intenzione di S. E. il signore Maresciallo Conte Bellegarde, che nel

Regno d'Italia le rappresenta, come appare dagli articoli IV e V della

convenzione 23 aprile, e dal relativo proclama di S. E. il tenente

Maresciallo generale Sommariva. Quindi all'acclamata loro imparziale

giustizia ed illuminato loro giudizio appoggia il Senato e sottopone

le tante e sí chiare ragioni che lo assistono, e conchiude la presente

nota con le seguenti riflessioni:

Primo. Il Senato del Regno d'Italia nella sua deliberazione de' 17

aprile altro non vi propose che di venerare gli alti principi delle

AA. PP. AA., inviando alle medesime rispettosi omaggi e suppliche per

la finale cessazione delle ostilità e per l'indipendenza del Regno.

Secondo. Non può esistere costituzione nel Regno d'Italia, se con i

Collegi elettorali non esiste anche il Senato.

Terzo. Ogni fiducia del Senato è intieramente riposta nella

magnanimità delle AA. PP. AA., nelle convenzioni stipulate e ne'

proclami emanati da' loro legittimi rappresentanti, anteriori in data

e in promulgazione all'incostituzionale abolizione pronunziata da una

sola frazione de' Collegi elettorali, la quale nemmeno fu fino al

giorno d'oggi legalmente pubblicata, nè si conosce da' senatori, se

non per essere stata inserita ne' pubblici fogli del giorno 27 aprile

1814.

Milano, li 29 aprile 1814.

_Firmato_ VENERI, _Presidente._

GUICCIARDI, _Cancelliere_.

La presente nota è stata sottoscritta ed approvata dagl'infrascritti

conti Senatori,

Conte Moscati

Conte Paradisi

Conte Leonardo Giustiniani

Conte Luigi Massari

Conte Leopoldo Armaroli

Conte Tommaso Condulmer

Conte Sebastiano Bologna

Conte Barnaba Oriani

Conte Agostino Bruti

Conte Federico Cavriani

Conte Daniele Felici

Conte Sigismondo de Moll

Conte Simone Stratico

Conte Leonardo Thiene

Conte Giacomo Lamberti

Conte Testi

Conte Carlotti

Conte Francesco Mengotti

Conte Alessandro Volta

Conte Marco Serbelloni.

La rivoluzione di Milano dell'Aprile 1814 · 第 29 / 44 题