_Nota delli Conti Veneri Presidente e Guicciardi Cancelliere del
Senato Consulente del Regno d'Italia_
_A S. E. il Sig. tenente Maresciallo Generale Sommariva Commissario
Imperiale._
Alcune false voci, che il Senato, nella seduta straordinaria dal
giorno 17 aprile, avesse proclamato al trono d'Italia il principe
Eugenio, in allora Vicerè, ed a tal oggetto spedita una deputazione
alle auguste potenze alleate, avevano sparso qualche allarme in
Milano; quanto fosse ciò falso lo dimostrano gli atti di quel giorno
che si rassegnano.
Nella successiva seduta ordinaria del giorno venti, una folla di
persone, eccitata da chi credeva o affettava di credere siffatte voci,
recossi al palazzo del Senato, impedí la regolare unione de' senatori,
ed estorse dal presidente la qui unita dichiarazione. Persuasa poscia
la stessa folla che ivi vi fosse il Ministro delle finanze Prina, lo
ricercò invano per le stanze ove credevalo nascosto, e come sempre
avviene in simili agitazioni popolari, disperse in gran parte gli
effetti e le carte del Senato; di là si trasferí alla casa del detto
Ministro, ed ebbero luogo que' tragici avvenimenti, che l'onore
nazionale vorrebbe coperti di perpetua obblivione.
In tali luttuose circostanze, a freno di mali maggiori si credette di
nominare un governo provvisorio della città e di unire i Collegi
elettorali. Tutto derivava dalla lodevole intenzione di ristabilire la
quiete. Le savie misure del governo provvisorio, l'imponente
attitudine della guardia civica, l'ottima direzione del generale
comandante in capo, ottennero l'intento piú presto di quello che si
fosse potuto sperare.
Intanto fu proclamata la convocazione de' Collegi elettorali, esclusi
però tutti i membri di que' dipartimenti che erano occupati dalle
armate alleate (quantunque un rispettabile numero di essi si trovasse
in Milano), o dimenticati i dotti e i commercianti degli altri
dipartimenti. La prima operazione dei Collegi fu quella di confermare
il governo provvisorio, e di estenderne l'autorità agli otto
dipartimenti non ancora occupati, colla riserva di aggiungervi altri
individui tolti dai medesimi. Ma ben tosto sorpassando ogni confine
costituzionale, abolirono e modificarono imposte, annullarono o
restrinsero leggi amministrative e giudiziarie, e dichiararono aboliti
i primari corpi dello Stato, e fra questi quello del Senato, alla
conservazione delli di cui diritti è diretta la presente nota.
A dimostrare la mancanza d'ogni autorità ne' Collegi per tale
operazione, basta l'esame delle loro attribuzioni costituzionali e di
quelle del Senato. L'unito allegato ne presenta l'analisi.
Le attribuzioni de' Collegi elettorali, come importa lo stesso loro
nome, tutte si riducono a nomine, a presentazione di candidati. I
Collegi, o sono generali o sono dipartimentali. I primi devono unirsi
in tre camere separate di possidenti, di dotti e de' commercianti, e
ciascuna camera nella città destinata dalla costituzione. I secondi si
uniscono nel capoluogo del dipartimento in una sola camera.
Appare chiaramente dall'esame delle loro attribuzioni, che ambedue i
Collegi elettorali di tutto il Regno, uniti nelle forme e nei luoghi
costituzionali, non hanno alcun diritto di abolire altri corpi dello
Stato voluti dalla stessa costituzione, per la quale essi esistono, e
tanto meno poi il Senato, il quale per l'art. XV del sesto statuto
costituzionale giudica sull'incostituzionalità degli atti de' Collegi
elettorali.
Come mai dunque ciò che non avrebbero potuto fare tutti gli elettori
del Regno, uniti legalmente nel numero di 1153, avrà potuto fare una
frazione de' medesimi, che non oltrepassò mai il numero di 170? Nel
qual proposito è da rimarcarsi che per la validità degli atti de'
Collegi si richiede l'intervento almeno del terzo del loro numero
totale. Cresce poi l'argomento per la circostanza che la maggior parte
de' senatori furono nominati sulle proposizioni de' Collegi generali
di tutto il Regno, e quindi al Regno intiero, e non ad una sola
frazione appartiene il Senato. Né deve tacersi che la carica di
senatore non si perde, se non per quelle cause per le quali si perde
il diritto di cittadino, circostanza che rende ancora piú manifesta
l'ingiustizia della pretesa abolizione.
Riducendo quindi ai semplicissimi termini la questione, ne emerge il
seguente dilemma. O esiste costituzione, e deve esistere il Senato,
che è il primo corpo permanente dalla medesima voluto, ed è solo
autorizzato dall'articolo XVIII del sesto statuto costituzionale a far
conoscere al Re i voti e i bisogni della nazione: o non esiste
costituzione, e in tal caso neppure esistono Collegi elettorali, onde
nulla e viziosa sarebbe la loro unione.
Le auguste potenze alleate hanno fatto la guerra alla Francia, e non
ai popoli, ed hanno altamente proclamato colla pace del mondo
l'indipendenza delle nazioni; in tutti i paesi occupati dalle loro
armi vittoriose, hanno provvisoriamente conservate tutte le leggi
fondamentali e le autorità nazionali sin tanto che nella maturità de'
loro consigli determineranno la sorte dei medesimi. Tale è pure
l'intenzione di S. E. il signore Maresciallo Conte Bellegarde, che nel
Regno d'Italia le rappresenta, come appare dagli articoli IV e V della
convenzione 23 aprile, e dal relativo proclama di S. E. il tenente
Maresciallo generale Sommariva. Quindi all'acclamata loro imparziale
giustizia ed illuminato loro giudizio appoggia il Senato e sottopone
le tante e sí chiare ragioni che lo assistono, e conchiude la presente
nota con le seguenti riflessioni:
Primo. Il Senato del Regno d'Italia nella sua deliberazione de' 17
aprile altro non vi propose che di venerare gli alti principi delle
AA. PP. AA., inviando alle medesime rispettosi omaggi e suppliche per
la finale cessazione delle ostilità e per l'indipendenza del Regno.
Secondo. Non può esistere costituzione nel Regno d'Italia, se con i
Collegi elettorali non esiste anche il Senato.
Terzo. Ogni fiducia del Senato è intieramente riposta nella
magnanimità delle AA. PP. AA., nelle convenzioni stipulate e ne'
proclami emanati da' loro legittimi rappresentanti, anteriori in data
e in promulgazione all'incostituzionale abolizione pronunziata da una
sola frazione de' Collegi elettorali, la quale nemmeno fu fino al
giorno d'oggi legalmente pubblicata, nè si conosce da' senatori, se
non per essere stata inserita ne' pubblici fogli del giorno 27 aprile
1814.
Milano, li 29 aprile 1814.
_Firmato_ VENERI, _Presidente._
GUICCIARDI, _Cancelliere_.
La presente nota è stata sottoscritta ed approvata dagl'infrascritti
conti Senatori,
Conte Moscati
Conte Paradisi
Conte Leonardo Giustiniani
Conte Luigi Massari
Conte Leopoldo Armaroli
Conte Tommaso Condulmer
Conte Sebastiano Bologna
Conte Barnaba Oriani
Conte Agostino Bruti
Conte Federico Cavriani
Conte Daniele Felici
Conte Sigismondo de Moll
Conte Simone Stratico
Conte Leonardo Thiene
Conte Giacomo Lamberti
Conte Testi
Conte Carlotti
Conte Francesco Mengotti
Conte Alessandro Volta
Conte Marco Serbelloni.