Art. 1. Una deputazione del Senato si recherà senza dilazione presso
S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, affine di
presentarle i rispettosi omaggi del Senato, e di supplicarla
d'ordinare, che cessino da quel momento tutte le ostilità sul
territorio italiano, e sino a tanto che il destino d'Italia sia stato
definitivamente stabilito dalle AA. PP. coalizzate.
2. S. M. l'Imperatore d'Austria sarà egualmente supplicata di volere
interporre la possente sua mediazione appresso i suoi augusti alleati,
perché l'indipendenza del regno sia finalmente consecrata e
riconosciuta, e che il regno sia ammesso a godere dei benefici tutti
che le AA. PP. disegnano di spargere sopra la grande famiglia.
3. Che S. M. sarà egualmente supplicata di concorrere con tutto il suo
interesse presso gli Augusti Alleati suoi, perché il Regno d'Italia,
ricevendo in fine in tutta la sua estensione, l'applicazione del suo
primo e quarto Statuto costituzionale, sia sottomesso una volta a un
Re libero e indipendente, e segnatamente al principe Eugenio, che
colle sue virtú, co' suoi lumi e colla sua onorevole condotta, tanto
in pace che in guerra, ha meritato del pari l'amore, la riconoscenza e
la fedeltà dei popoli del Regno d'Italia, ed anche la stima di tutta
l'Europa.
Fatto e deliberato in Senato, nel palazzo ordinario delle sue
convocazioni.