CAPITOLO IX.

_Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro,

che muojono senza ordinargli; ed intorno all'osservanza del Rito 235

della Gran Corte della Vicaria._

Quest'abuso ancora ebbe a combattere il nostro Duca d'Alcalà, che

ne' suoi tempi erasi reso purtroppo insolente ed insoffribile.

Ebbe principio, come fu da noi accennato ne' precedenti libri di

quest'Istoria, ne' tempi dell'ignoranza, o per dir meglio della

trascuraggine de' Principi e de' loro Ufficiali: nacque quando gli

Ecclesiastici senza trovar chi lor resistesse, sostenevano, che

ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro

giurisdizione: per somigliante ragione mantenevano, che la conoscenza

de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse,

dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli.

Non s'arrossivano ancora di dire, che il corpo del defunto testatore,

essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era

impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire

il suo testamento.

Ed in fatti in Inghilterra, il Vescovo o altro proposto da sua

parte, s'impadroniva de' mobili di quello ch'era morto intestato,

e gli conservava per 7 anni, nel qual termine potevano gli eredi,

componendosi con lui, ripigliarseli. E Carlo di Loysò[302] rapporta,

che anticamente in Francia gli Ecclesiastici non volevano seppellire

i morti, se non si metteva tra le lor mani il testamento, o in

mancanza del testamento non s'otteneva comando speziale del Vescovo;

tanto che gli eredi per salvare l'onore del defunto morto senza

testare, dimandavano permissione di testare per lui _ad pias causas_;

e di vantaggio vi erano Ecclesiastici, li quali costringevano gli

eredi dell'intestato di convenire a prender uomini per arbitri,

come il defunto, e che quantità avesse dovuto legare alla Chiesa;

ma regolarmente quest'arbitrio se lo presero i Vescovi, i quali

s'arrogavano questa autorità di disporre _ad pias causas_ per

coloro, che morivano senza testamento. Per questa intrapresa degli

Ecclesiastici, fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati

ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari.

Era per ciò rimaso in alcune Diocesi del nostro Regno che i Vescovi

per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto

intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusingavansi

poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro

medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente

pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del

defunto. Il Cardinal di Luca[303] condanna gli eccessi e gli reputa

abusivi, e vorrebbe riforma e moderazione secondo l'arbitrio di un

uomo prudente. Parimente in Roma, le Congregazioni de Cardinali del

Concilio e de' Vescovi, per render plausibile il costume, lo moderano

e restringono a certe leggi; ma non assolutamente lo condannano. Così

ancora Mario Caraffa Arcivescovo di Napoli, avendo nell'anno 1567

tenuto quivi un Concilio Provinciale, dichiarò in quello esser ciò un

condannabile abuso, ma moderò la condanna con dire, che dove era tal

consuetudine, il Vescovo con la pietà, che conviene, avendo riguardo al

tempo, a luoghi, alle persone e con espresso consenso e volontà degli

eredi, poteva dispensare alcuna moderata quantità di denari, per messe

ed altre opere pie, per suffragio dell'anime di que' defunti. Ciò che

fu approvato (siccome tutto il Sinodo) da Pio V, precedente esame e

relazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio.

Ma i nostri Re e loro Luogotenenti, come un abuso pernizioso, lo

proibirono sempre ed affatto lo rifiutarono. Tengono nel Regno questa

pretensione alquanti Vescovi, fondati nella consuetudine, come il

Vescovo di Nocera de' Pagani, il Vescovo d'Alife, quello d'Oppido,

l'altro di S. Marco ed alcuni altri, che possono osservarsi nell'Italia

Sacra dell'Ughello.

Il Duca d'Alcalà non potendo soffrire nel suo governo questi abusi,

siccome furono tolti in Francia ed altrove, proccurò anch'egli

sterminarli nel nostro Regno, e vedendo che alcuni Vescovi, e fra

gli altri quello d'Alife, s'erano in ciò ostinati, i quali negavan la

sepoltura, quando loro non volesse in ciò consentirsi; oltre avere a

quelli scritte gravi ortatorie, perchè se n'astenessero, scrisse nel

1570 una forte lettera a D. Giovanni di Zunica Ambasciadore del Re in

Roma, incaricandogli, che parlasse al Pontefice con premura di questi

aggravj, che si facevan da tali Vescovi, affinchè quelli con effetto

se n'astenessero. L'Ambasciadore ne parlò al Papa, dal quale non ne

ottenne altra risposta, che quando il defunto tiene erede, il Vescovo

non può _de jure_ testare per quello, ma se nol tiene, può farlo,

per quel che tocca ad opere pie. Al Vescovo d'Oppido, che pretendeva

ancora far testamenti a quelli, che morivano intestati, parimente si

fece ortatoria, che se n'astenesse, e non avendo voluto ubbidire,

assembratosi il Collateral Consiglio, fu determinato, che se gli

potevano sequestrare i frutti, ma che prima di venirsi a ciò, se gli

spedisse altra ortatoria.

Le medesime pedate furono da poi calcate da' Vicerè suoi successori:

il Conte di Miranda, avendo il Vescovo di S. Marco scomunicata la

Baronessa di S. Donato, perchè non voleva dargli la quarta parte de'

beni mobili rimasi nell'eredità di D. Ippolito San Severino Barone di

S. Donato suo marito, morto _ab intestato_, a' 31 marzo del 1586, gli

scrisse una grave ortatoria, che l'assolvesse e non la molestasse; e

non avendo voluto ubbidire, ordinò la carcerazione di tutti i parenti

più stretti del suo Vicario, e 'l sequestro dei beni, e fecene da poi,

a' 10 giugno del seguente anno, una Consulta al Re rappresentandogli il

caso.

Parimente il Vescovo di Nocera de' Pagani pretese da Laudania

Guerritore madre e tutrice de' figli ed eredi di Marcello Pepe di detta

città di Nocera, di dovergli pagare quel ch'egli avea disposto nel

testamento, che avea fatto _ad pias causas_ per detto Marcello, morto

_ab intestato_; ma il Vicerè scrissegli un ortatoria insinuandogli,

che se n'astenesse, nè più per questa causa le dasse molestia[304]. Nè,

quando si voglia usare la debita vigilanza, si permettono ora più nel

Regno simili abusi.

Non finirono qui i contrasti di giurisdizione col Duca d'Alcalà: per

tralasciarne alcuni di non tanto momento, merita qui essere annoverato

quello, che s'ebbe a sostenere per l'osservanza del _Rito_ 235 della

Gran Corte della Vicaria, che si pretese dagli Ecclesiastici renderlo

vano ed inutile.

Fu antico costume nel nostro Regno, conforme per altro alle leggi

ed alla ragione, che la cognizione del Chericato, quando s'opponeva

ne' Tribunali Regj, perchè s'impedisse il procedere nelle cause de'

Cherici, s'appartenesse a' Giudici medesimi, da' quali la rimessione

si pretendeva. Così essi doveano conoscere delle Bolle, che si

producevano, de' requisiti che bisognava colui avere per esser rimesso,

di vestir abiti chericali, aver tonsura, vivere chericalmente, non

mescolarsi in mercanzie ed ogni altro a ciò attenente; siccome per

tutto il tempo, che regnarono fra noi i Re della illustre Casa d'Angiò,

fu senz'alcuna controversia praticato; tanto che la Regina Giovanna

II, nella compilazione de' Riti, che fece fare della Gran Corte della

Vicaria, infra gli altri, vi fece anche inserir questo.

Nel Pontificato di Pio V, fra l'altre imprese degli Ecclesiastici

si vide ancor questa che i Vescovi pretendevano, che alla sola

loro asserzione si dovessero rimettere i Cherici, e che ad essi

s'appartenesse la cognizione del Chericato, e se vi concorrevano

i soliti requisiti. Il Vescovo d'Andria avendo ciò preteso, ed

essendosegli negato, scomunicò il Governatore e Giudice di quella

città, perchè non aveano rimessi alcuni carcerati; ma il Duca d'Alcalà

approvò la condotta del Governatore, e a' 19 luglio del 1570 ne fece

Consulta al Re[305], e scrisse all'Ambasciadore in Roma, che avesse

rappresentato al Papa i pregiudizi e novità, che tentavano i Vescovi

del Regno, e fra gl'altri di voler essi conoscere del Chericato,

con togliere la cognizione a' Giudici Regj, che avean sempre avuta,

conforme al Rito della Vicaria; con avvertirlo, che questa era una

materia delle più importanti, che potevano occorrere nel Regno, non

solo a riguardo dell'offesa della regal giurisdizione ed autorità,

ma anche per la quiete de' popoli e de' sudditi di Sua Maestà.

L'Ambasciadore trattò con efficacia l'affare col Pontefice, il quale

avendo conosciuto la domanda essere ragionevole, risposegli, che non

avrebbe alterato questo costume.

Ma non perciò gli Ecclesiastici restarono ne' seguenti tempi di

proseguire l'impresa, sebbene trovaron sempre resistenza; anzi nel

Viceregnato del Conte di Miranda venne lettera del Re, sotto li 12

decembre del 1587, che nel conoscersi delle cause di remissione de'

Cherici procedessero i Tribunali ordinarj del Re, senza che in quelle

si permettesse novità alcuna. E ne' tempi meno a noi lontani, il

Consigliere ed Avvocato Fiscale allora del regal patrimonio, _Fabio

Capece Galeota_ diede in istampa un discorso drizzato al Vicerè Duca

d'Alba, sostenendo questa pratica conforme al Rito, dimostrandola

ancora non men legittima, che successivamente approvata in diversi

tempi da Sommi Pontefici, e _D. Pietro Urries_ ne compilò un trattato a

parte, e se bene la Corte di Roma avesse vietato il libro, non si tenne

però conto alcuno della proibizione, siccome si disse nel XXVII libro

di quest'Istoria.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 32 / 54 题