_Contese insorte per li Testamenti pretesi farsi da' Vescovi a coloro,
che muojono senza ordinargli; ed intorno all'osservanza del Rito 235
della Gran Corte della Vicaria._
Quest'abuso ancora ebbe a combattere il nostro Duca d'Alcalà, che
ne' suoi tempi erasi reso purtroppo insolente ed insoffribile.
Ebbe principio, come fu da noi accennato ne' precedenti libri di
quest'Istoria, ne' tempi dell'ignoranza, o per dir meglio della
trascuraggine de' Principi e de' loro Ufficiali: nacque quando gli
Ecclesiastici senza trovar chi lor resistesse, sostenevano, che
ogni cosa, dove si trattasse di salvezza dell'anima, fosse di loro
giurisdizione: per somigliante ragione mantenevano, che la conoscenza
de' testamenti, essendo una materia di coscienza, loro s'appartenesse,
dicendo medesimamente, ch'essi erano li naturali esecutori di quelli.
Non s'arrossivano ancora di dire, che il corpo del defunto testatore,
essendo lasciato alla Chiesa per la sepoltura, la Chiesa ancora s'era
impadronita de' suoi mobili per quietare la sua coscienza, ed eseguire
il suo testamento.
Ed in fatti in Inghilterra, il Vescovo o altro proposto da sua
parte, s'impadroniva de' mobili di quello ch'era morto intestato,
e gli conservava per 7 anni, nel qual termine potevano gli eredi,
componendosi con lui, ripigliarseli. E Carlo di Loysò[302] rapporta,
che anticamente in Francia gli Ecclesiastici non volevano seppellire
i morti, se non si metteva tra le lor mani il testamento, o in
mancanza del testamento non s'otteneva comando speziale del Vescovo;
tanto che gli eredi per salvare l'onore del defunto morto senza
testare, dimandavano permissione di testare per lui _ad pias causas_;
e di vantaggio vi erano Ecclesiastici, li quali costringevano gli
eredi dell'intestato di convenire a prender uomini per arbitri,
come il defunto, e che quantità avesse dovuto legare alla Chiesa;
ma regolarmente quest'arbitrio se lo presero i Vescovi, i quali
s'arrogavano questa autorità di disporre _ad pias causas_ per
coloro, che morivano senza testamento. Per questa intrapresa degli
Ecclesiastici, fin a' nostri tempi è rimasto il costume, che i Curati
ed i Vicari siano capaci di ricevere li testamenti come i Notari.
Era per ciò rimaso in alcune Diocesi del nostro Regno che i Vescovi
per antica consuetudine potessero disporre per l'anima del defunto
intestato; e la pretensione erasi avanzata cotanto, che lusingavansi
poter disporre delle robe di quello con applicarle eziandio a loro
medesimi; ed in alcune parti del Regno i Prelati anche indistintamente
pretesero d'applicarsi in beneficio loro la quarta parte de' mobili del
defunto. Il Cardinal di Luca[303] condanna gli eccessi e gli reputa
abusivi, e vorrebbe riforma e moderazione secondo l'arbitrio di un
uomo prudente. Parimente in Roma, le Congregazioni de Cardinali del
Concilio e de' Vescovi, per render plausibile il costume, lo moderano
e restringono a certe leggi; ma non assolutamente lo condannano. Così
ancora Mario Caraffa Arcivescovo di Napoli, avendo nell'anno 1567
tenuto quivi un Concilio Provinciale, dichiarò in quello esser ciò un
condannabile abuso, ma moderò la condanna con dire, che dove era tal
consuetudine, il Vescovo con la pietà, che conviene, avendo riguardo al
tempo, a luoghi, alle persone e con espresso consenso e volontà degli
eredi, poteva dispensare alcuna moderata quantità di denari, per messe
ed altre opere pie, per suffragio dell'anime di que' defunti. Ciò che
fu approvato (siccome tutto il Sinodo) da Pio V, precedente esame e
relazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio.
Ma i nostri Re e loro Luogotenenti, come un abuso pernizioso, lo
proibirono sempre ed affatto lo rifiutarono. Tengono nel Regno questa
pretensione alquanti Vescovi, fondati nella consuetudine, come il
Vescovo di Nocera de' Pagani, il Vescovo d'Alife, quello d'Oppido,
l'altro di S. Marco ed alcuni altri, che possono osservarsi nell'Italia
Sacra dell'Ughello.
Il Duca d'Alcalà non potendo soffrire nel suo governo questi abusi,
siccome furono tolti in Francia ed altrove, proccurò anch'egli
sterminarli nel nostro Regno, e vedendo che alcuni Vescovi, e fra
gli altri quello d'Alife, s'erano in ciò ostinati, i quali negavan la
sepoltura, quando loro non volesse in ciò consentirsi; oltre avere a
quelli scritte gravi ortatorie, perchè se n'astenessero, scrisse nel
1570 una forte lettera a D. Giovanni di Zunica Ambasciadore del Re in
Roma, incaricandogli, che parlasse al Pontefice con premura di questi
aggravj, che si facevan da tali Vescovi, affinchè quelli con effetto
se n'astenessero. L'Ambasciadore ne parlò al Papa, dal quale non ne
ottenne altra risposta, che quando il defunto tiene erede, il Vescovo
non può _de jure_ testare per quello, ma se nol tiene, può farlo,
per quel che tocca ad opere pie. Al Vescovo d'Oppido, che pretendeva
ancora far testamenti a quelli, che morivano intestati, parimente si
fece ortatoria, che se n'astenesse, e non avendo voluto ubbidire,
assembratosi il Collateral Consiglio, fu determinato, che se gli
potevano sequestrare i frutti, ma che prima di venirsi a ciò, se gli
spedisse altra ortatoria.
Le medesime pedate furono da poi calcate da' Vicerè suoi successori:
il Conte di Miranda, avendo il Vescovo di S. Marco scomunicata la
Baronessa di S. Donato, perchè non voleva dargli la quarta parte de'
beni mobili rimasi nell'eredità di D. Ippolito San Severino Barone di
S. Donato suo marito, morto _ab intestato_, a' 31 marzo del 1586, gli
scrisse una grave ortatoria, che l'assolvesse e non la molestasse; e
non avendo voluto ubbidire, ordinò la carcerazione di tutti i parenti
più stretti del suo Vicario, e 'l sequestro dei beni, e fecene da poi,
a' 10 giugno del seguente anno, una Consulta al Re rappresentandogli il
caso.
Parimente il Vescovo di Nocera de' Pagani pretese da Laudania
Guerritore madre e tutrice de' figli ed eredi di Marcello Pepe di detta
città di Nocera, di dovergli pagare quel ch'egli avea disposto nel
testamento, che avea fatto _ad pias causas_ per detto Marcello, morto
_ab intestato_; ma il Vicerè scrissegli un ortatoria insinuandogli,
che se n'astenesse, nè più per questa causa le dasse molestia[304]. Nè,
quando si voglia usare la debita vigilanza, si permettono ora più nel
Regno simili abusi.
Non finirono qui i contrasti di giurisdizione col Duca d'Alcalà: per
tralasciarne alcuni di non tanto momento, merita qui essere annoverato
quello, che s'ebbe a sostenere per l'osservanza del _Rito_ 235 della
Gran Corte della Vicaria, che si pretese dagli Ecclesiastici renderlo
vano ed inutile.
Fu antico costume nel nostro Regno, conforme per altro alle leggi
ed alla ragione, che la cognizione del Chericato, quando s'opponeva
ne' Tribunali Regj, perchè s'impedisse il procedere nelle cause de'
Cherici, s'appartenesse a' Giudici medesimi, da' quali la rimessione
si pretendeva. Così essi doveano conoscere delle Bolle, che si
producevano, de' requisiti che bisognava colui avere per esser rimesso,
di vestir abiti chericali, aver tonsura, vivere chericalmente, non
mescolarsi in mercanzie ed ogni altro a ciò attenente; siccome per
tutto il tempo, che regnarono fra noi i Re della illustre Casa d'Angiò,
fu senz'alcuna controversia praticato; tanto che la Regina Giovanna
II, nella compilazione de' Riti, che fece fare della Gran Corte della
Vicaria, infra gli altri, vi fece anche inserir questo.
Nel Pontificato di Pio V, fra l'altre imprese degli Ecclesiastici
si vide ancor questa che i Vescovi pretendevano, che alla sola
loro asserzione si dovessero rimettere i Cherici, e che ad essi
s'appartenesse la cognizione del Chericato, e se vi concorrevano
i soliti requisiti. Il Vescovo d'Andria avendo ciò preteso, ed
essendosegli negato, scomunicò il Governatore e Giudice di quella
città, perchè non aveano rimessi alcuni carcerati; ma il Duca d'Alcalà
approvò la condotta del Governatore, e a' 19 luglio del 1570 ne fece
Consulta al Re[305], e scrisse all'Ambasciadore in Roma, che avesse
rappresentato al Papa i pregiudizi e novità, che tentavano i Vescovi
del Regno, e fra gl'altri di voler essi conoscere del Chericato,
con togliere la cognizione a' Giudici Regj, che avean sempre avuta,
conforme al Rito della Vicaria; con avvertirlo, che questa era una
materia delle più importanti, che potevano occorrere nel Regno, non
solo a riguardo dell'offesa della regal giurisdizione ed autorità,
ma anche per la quiete de' popoli e de' sudditi di Sua Maestà.
L'Ambasciadore trattò con efficacia l'affare col Pontefice, il quale
avendo conosciuto la domanda essere ragionevole, risposegli, che non
avrebbe alterato questo costume.
Ma non perciò gli Ecclesiastici restarono ne' seguenti tempi di
proseguire l'impresa, sebbene trovaron sempre resistenza; anzi nel
Viceregnato del Conte di Miranda venne lettera del Re, sotto li 12
decembre del 1587, che nel conoscersi delle cause di remissione de'
Cherici procedessero i Tribunali ordinarj del Re, senza che in quelle
si permettesse novità alcuna. E ne' tempi meno a noi lontani, il
Consigliere ed Avvocato Fiscale allora del regal patrimonio, _Fabio
Capece Galeota_ diede in istampa un discorso drizzato al Vicerè Duca
d'Alba, sostenendo questa pratica conforme al Rito, dimostrandola
ancora non men legittima, che successivamente approvata in diversi
tempi da Sommi Pontefici, e _D. Pietro Urries_ ne compilò un trattato a
parte, e se bene la Corte di Roma avesse vietato il libro, non si tenne
però conto alcuno della proibizione, siccome si disse nel XXVII libro
di quest'Istoria.