CAPITOLO III.

_Del governo di D. PARAFAN DI RIVERA DUCA D'ALCALÀ, e de' segnalati

avvenimenti, e delle contese ch'ebbe con gli Ecclesiastici ne' dodici

anni del suo Viceregnato; ed in prima intorno all'accettazione del

Concilio di Trento._

Il Re Filippo fermato in Ispagna con risoluzione di non più vagare,

avendo quivi con maravigliose feste fatte celebrare le nozze della

nuova Regina _Isabella_, poco da poi fece anche solennemente giurare

da' Popoli di Castiglia per Principe di Spagna, e suo successore nella

Corona _D. Carlo_ suo figliuolo; e così poi di mano in mano fece dargli

giuramento da' popoli del Reame di Napoli, e degli altri Regni della

sua Monarchia. Intanto il Cardinal della Cueva Luogotenente in Napoli,

partito per Roma, a' 12 giugno di quest'anno 1559, per invigilare più

a presso agli andamenti del Pontefice Paolo IV, essendo accaduta ai

18 agosto la morte del medesimo, bisognò trattenervisi per l'elezione

del successore, e fu non molto lontano, che la sorte cadesse in sua

persona; ma ostandogli l'essere spagnuolo, e parzialissimo di quella

Corona, fu rifatto in luogo di Paolo il Cardinal Giovan-Angelo de'

Medici, che _Pio IV_ nomossi. Il Cardinal della Cueva pochi anni dapoi

morì in Roma nel 1562, dove nella Chiesa di S. Giacomo della Nazion

spagnuola si vede il suo tumulo.

Ma il Re Filippo, che nella scelta de' Ministri mostrò sempre un

finissimo accorgimento, avea già molto prima destinato per lo governo

di Napoli _D. Parofan di Rivera Duca d'Alcalà_, il quale allora

si trovava Vicerè in Catalogna, uomo d'incorrotti costumi, savio,

accorto, coraggioso e molto pio[165]. Giunge egli in Napoli in quel dì

appunto, che partì per Roma il Cardinale, dove fu ricevuto con molto

apparecchio, e con desiderio uguale all'espettazione, che s'avea della

sua rinomata prudenza e giustizia. Ebbe egli ne' primi anni del suo

governo a schermirsi da molti colpi di fortuna, nè vi bisognava meno

che il suo coraggio per superarli. Si vide il Regno in una estrema

penuria di grani, ed i Cittadini camminar pallidi e famelici per

le strade dimandando del pane: gli spessi tremuoti, che si facevan

sentire, non meno in Napoli, che nelle Province, particolarmente in

Principato e Basilicata, riempivano gli animi non meno d'orrore, che le

città e Terre di danni e ruine: le contagioni, le gravi malattie, ed in

fine tutti i Divini flagelli pioverono sopra il Regno in tempo del suo

governo, a' quali però egli colla sua prudenza e pietà diede opportuno

e saggio riparo.

Ebbe ancora a combattere non meno col fato, che colla perversità degli

uomini; oltre de' Turchi, che nel suo governo più spesso che mai,

invasero per ciascun lato il Regno, arrischiandosi sino a depredare nel

Borgo di Chiaja e rendere schiavi i Napoletani istessi; oltre alquanti

miscredenti, che imbevuti della nuova dottrina di Calvino, turbarono lo

Stato, del che, come si disse nel precedente libro, ne prese egli aspra

vendetta: gli fecero ancora guerra nel 1563 molti fuorusciti, li quali

unitisi a truppe, avendo fatto lor Capo un Cosentino, chiamato Marco

Berardi, infestavano la Calabria. Questo successo fece tanto rumore in

Europa, che il Presidente Tuano lo stimò degno di riportarlo nelle sue

dette Istorie[166]. Ei narra, che l'audacia di costui crebbe tanto, che

fattosi chiamare _Re Marcone_, si usurpò tra' suoi le Regie insegne, e

la regal potestà, ed avea già raccolto un competente esercito, con cui

depredando i Paesi contorni, di ladrocinj, di prede alimentava le sue

genti. Tentò anche di sorprendere Cotrone; ma ebbe infelice successo.

Il Duca d'Alcalà vedendo, che i soliti rimedj contra tanta moltitudine

niente valevano, diede il pensiero a Fabrizio Pignatelli Marchese di

Cerchiara Preside di quella Provincia, che con seicento cavalli loro

andasse sopra per estirparli; e bisognò valersi di milizie regolate

per combatterli; nè ciò bastando ad intieramente disfarli, fu duopo

con stratagemmi e pian piano andarli estinguendo, siccome felicemente

gli avvenne: nel che vi conferì anche l'opera del Pontefice Pio IV,

il quale ordinò, che inseguiti, se mai ponessero piede nello Stato

Ecclesiastico fossero presi e dati in potere de' Ministri regj.

Ma nemici, quanto più perniziosi alla potestà del suo Re, altrettanto

cauti ed accorti, ebbe egli a debellare in tempi molto difficili

e scabrosi. Ebbe egli a combattere con gli Ecclesiastici e con li

Ministri della Corte Romana, i quali con istravagantissime pretensioni

tentavano far delle perniziose intraprese sopra la potestà temporale

del Re, ed offendere in mille modi le sue più alte e supreme regalie,

per l'opportunità, che in più capitoli saremo ora a narrare.

§. I. _Contese insorte intorno all'accettazione del Concilio di Trento

nel Regno di Napoli._

Dappoichè sotto il Pontificato di _Pio IV_ ebbe compimento il cotanto

famoso Concilio di Trento, che per tanti anni, ora differito, ora

sollecitato, secondo i varj fini della Corte di Roma e de' Principi,

finalmente con gran sollecitudine e prestezza di quella Corte fu

terminato a decembre dell'anno 1563, i Principi, contra ogni loro

aspettazione, s'avvidero, che avea quello sortito forma e compimento

tutto contrario a que' disegni, onde furono mossi a proccurarlo; poichè

quando credevano, che intorno alla _Disciplina_ si dovesse dar riforma

all'Ordine Ecclesiastico, e moderare la tanta potenza della Corte di

Roma, e restringere l'autorità degli Ecclesiastici, allargata fuori

de' confini della potestà spirituale, in diminuzione della temporale,

videro, che la deformazione (secondo i disegni di Roma, ed il modo

concertato intorno all'esecuzione de' decreti della riforma) dovea

essere molto maggiore, siccome l'evento il dimostrò; e si cominciò

a vedere sotto il Pontificato istesso di Pio IV, il quale, siccome

narra il Presidente Tuano[167], appena terminato il Concilio, nel

seguente anno 1564, contra i decreti di quello, per gratificare ad

Annibale Altemps ed a Marco Sittico Cardinale dispensando a quelli,

avea rivolti tutti i suoi pensieri a raccorre denari; e più chiaramente

si conobbe poi sotto gli altri Pontefici suoi successori; videro che

la loro potenza si era in pregiudizio de' Principi troppo più ben

radicata e stabilita. Per la qual cosa tutti invigilando acciocchè

non ne ricevessero danno; quando si trattò di ricevere ne' loro

dominj i decreti del Concilio attinenti, non già alla _Dottrina_, ma

alla _Disciplina_, insorsero tra' Regni Cattolici nuove difficoltà e

contese.

In Germania i decreti della _Riforma_ appresso i Cattolici non vennero

in considerazione alcuna; anzi l'Imperadore, il Duca di Baviera e gli

altri Principi Cattolici dimandarono l'uso del calice per li Laici, e

che fosse permesso l'ammogliarsi a Sacerdoti[168].

In Francia s'impedì la pubblicazione del Concilio, ed il Re si scusava

col Papa, che secondo lo stato, nel quale allora si trovava la Francia,

era la pubblicazione molto pericolosa[169]. In fine la _Dottrina_

del Concilio vi fu ricevuta per essere l'antica dottrina della Chiesa

Gallicana, ma i decreti sopra la _Disciplina_, quelli che non erano

di diritto comune, furono rigettati dall'autorità del Re e dal Clero,

ancorchè fossero state grandi l'istanze di Roma per farli ricevere e

pubblicare[170]; ed appena i decreti del Concilio furono dati alle

stampe, che tosto il Parlamento di Parigi si vide tutto inteso ad

esaminar quelli riguardanti la _Disciplina_, notandone moltissimi,

particolarmente quelli stabiliti nelle due ultime Sessioni tenute con

tanta fretta, pregiudizialissimi, non meno alla pubblica utilità, che

alla potestà del Re, ed alle supreme sue regalie[171]. Notarono avere

il Concilio stabilita l'immunità Ecclesiastica, secondo le Decretali

di Bonifacio VIII, per interessare i Prelati di Francia ad usare tutti

i loro sforzi, come gli usarono, per essere il Concilio ricevuto; ma

essendosi il Parlamento sempre vigorosamente opposto, riusciron loro

vani, ed inutili[172]. Notarono essere stata allargata fuori de' suoi

termini l'autorità Ecclesiastica, con diminuzione della temporale, in

dando a Vescovi potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a presure

di corpo contra i Laici: essersi posta mano sopra i Re ed Imperadori,

ed altri Principi sovrani, sottoponendoli a pena di scomunica, se

permettessero ne' loro Dominj il duello. Lo scomunicar ancora i Re e i

Principi sovrani, lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima

costante in Francia, che il Re non possa essere scomunicato, nè gli

Ufficiali Regj, per quel che tocca all'esecuzione del lor carico. Che

il privar i Principi de' loro Stati e gli altri Signori de' Feudi, ed

a Privati confiscare i beni, erano tutte usurpazioni dell'autorità

temporale, non estendendosi l'autorità data da Cristo alla Chiesa a

cose di questa natura. Essersi fatto gran torto non meno a' Principi,

che a' privati intorno alla disciplina de _jus patronati_ de' secolari:

non approvavano in modo alcuno, che fosse concesso ai Mendicanti il

posseder beni stabili: di obbligare i Parrocchiani, con imposizioni

di collette, primizie o decime a sovvenire i Vescovi e Curati, de'

proprj beni nell'erezione di nuove Parrocchie. In breve tutto ciò, che

concerne la nuova disciplina, toltone ciò che era di diritto comune,

non fu ricevuto, ed apertamente rifiutato. Con gran contenzione per

ciò fu dibattuta in Francia la pubblicazione di questo Concilio, per la

quale da Roma si facevano premurose istanze; e se bene, essendo stata

sempre tenuta lontana, finalmente nell'anno 1614 nel Regno di Luigi

XIII non pur l'Ordine Ecclesiastico, ma la Nobiltà la richiedesse;

nulladimeno essendosi vigorosamente a ciò opposto il terzo Stato, e

l'ordine della plebe, non ebbero l'istanze fattene verun effetto[173].

Uscirono in Francia in detto anno 1614 più scritture sopra ciò, fra

l'altre una, che portava questo titolo; _Sylloge complurium articulorum

Concilii Tridentini, qui juri Regum Galliae libertati Ecclesiae

Gallicanae, privilegiis, et immunitatibus Capitulorum, Monasteriorum,

et Collegiorum repugnant_.

In Ispagna il Re Filippo II intese con dispiacere essersi con tanto

precipitamento terminato il Concilio, ed in quelle due ultime Sessioni

essersi stabilite molte cose in diminuzione della potestà temporale

de' Principi[174], ma colla solita desterità spagnuola, adattandosi

a' tempi, ei mostrava in apparenza tutta la soddisfazione d'essersi

il Concilio compito, e di volerlo far tosto pubblicare ed accettare

in Ispagna ed in tutti i Regni della sua Monarchia; ed essendo stato

informato da' suoi Ministri, che ne' decreti di _Riforma_ vi erano

molte cose pregiudizialissime alla sua potestà, al costume de' suoi

Regni, ed alla pubblica utilità dei suoi popoli, deliberò, con molta

riserba e cautela di congregare innanzi a se li Vescovi, ed Agenti

del Clero di Spagna, per trovar modo, come quelli doveano eseguirsi,

e con qual temperamento; onde non solamente tutto quel, che si fece

in Ispagna nel ricevere ed eseguire li decreti del Concilio, in

questo nuovo anno 1564, fu per ordine e deliberazione presa nel Regio

Consiglio; ma alli Sinodi che tennero i Vescovi di Spagna in Toledo,

in Saragozza, ed in Valenza (poichè terminato il Concilio in Trento,

quasi tutti i Metropolitani d'Europa cominciarono, ed ebbero a gloria

il tener anch'essi de' Concilj, adattando per lo più i loro regolamenti

e decreti a quelli del Tridentino) il Re per dubbio non si fossero

in quelle Ragunanze con tal occasione pregiudicate le sue preminenze

e regalie, mandava anche suoi Presidenti ad intervenirvi; facendo

proporre ciò, che compliva per le sue cose, ed impedire i pregiudizj.

In Fiandra il Re Filippo, usando di queste medesime arti, scrisse in

quest'anno 1564 a Margherita di Parma allora Governatrice, alla quale

solamente spiegò, che i suoi desiderj erano, che il Concilio di Trento

fosse pubblicato e ricevuto in tutti i suoi Stati; ma Margherita,

prevedendo, che per li tumulti, che allora eran cominciati ad eccitarsi

in Fiandra, la pubblicazione e recezione di quello avrebbe potuto

portare disordini e difficoltà, fece consultare questo punto, non

meno a' Vescovi dello Stato, che a' Consiglj, ed a' Magistrati Regj,

i quali notando ne' Decreti della _Riforma_ molte cose pregiudiziali

alle prerogative e diritti non meno del Re, che de' suoi Vassalli,

e contrarie agli antichi costumi, privilegi e consuetudini di

quelle province, onde avrebbero potuto, pubblicandosi, cagionare in

quelle notabile perturbazione e gran pericolo di popolari tumulti:

consultarono alla Governatrice, che la loro pubblicazione non dovea

permettersi, se non con espressa modificazione e protesta a ciascuno

degli Articoli già notati, che non si dovesse apportare per detta

pubblicazione alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi

e consuetudini, ma che quelle rimanessero sempre salve, illese ed

intatte. Il Re Filippo informato di tutto ciò da Margherita, ordinò

alla medesima, che nelle province di Fiandra si pubblicasse e ricevesse

il Concilio, ma l'avvertì nel medesimo tempo, che la pubblicazione

si permettesse con quelle clausole e modificazioni, che il Consiglio

Regio avea notate, e così dalla Governatrice fu eseguito; la quale,

a' 12 luglio del 1565, permise a' Vescovi la pubblicazione, con

inserirvi espressamente la clausola, che la mente del Re era, che

per detta promulgazione niente si mutasse, nè cos'alcuna s'innovasse

circa le sue regalie e privilegi, così suoi, come de' suoi vassalli,

e spezialmente intorno alla sua giurisdizione, ai padronati laicali,

ragioni di nominazioni, d'amministrazione d'Ospedali, cognizion di

cause, beneficj, decime, e di tutto ciò che negli Articoli notati si

conteneva. Furono parimente date, a' 24 luglio del medesimo anno,

lettere della Governatrice dirette a' Senati, e Magistrati Regj,

contenenti l'istessa clausola[175]; onde gli Scrittori[176] di que'

Paesi, avendo fatto un Catalogo (con osservare l'ordine istesso

delle Sessioni e dei Capitoli del Concilio) di tutti quegli Articoli

notati pregiudiziali, come fece Antonio Anselmo nel suo _Triboniano

Belgico_,[177], ammonirono, che il Concilio di Trento, in quanto a'

suddetti punti, non era stato in quelle Province ricevuto.

Queste erano le arti e le cautele praticate dal Re Filippo e da'

suoi cauti Consiglieri spagnuoli; si proccurava in apparenza tener

soddisfatto il Pontefice, con inorpellare e destreggiare, come si

poteva meglio lusingarlo, mostrando tutta la riverenza e rispetto

alla sua Sede, ed alla sua persona, ma nell'interno non si volevano

pregiudicar le loro regalie. All'incontro i Franzesi alla scoverta

rifiutarono que' Canoni, non vollero accettarli, ed a' mali nascenti

accorrevano tosto col ferro e col fuoco per estirparli. Quindi è, che

saviamente disse quell'insigne Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca,

che queste piaghe gli Spagnuoli proccuravano sanarle con unguenti e

con impiastri, ma i Franzesi con ferro e con fuoco: medicamenti assai

più efficaci, e propri per la total estirpazione del male, essendosi

veduto con isperienza tanto in Ispagna quanto nel nostro Regno di

Napoli, ch'essendosi secondo queste massime degli Spagnuoli voluto

accorrere a medicare le continue piaghe e ferite, che riceve la regal

giurisdizione, con tali impiastri ed unguenti, le controversie, se per

qualche tempo rimanevan sopite, non eran però estinte; anzi essendo

gli Ecclesiastici sempre accorti e vigilanti, le facevano risorgere

in tempi per essi più opportuni, ne' quali sovente ci mancava, non

pur il ferro ed il fuoco, ma anche l'impiastro; onde quasi sempre

facevano delle scappate sopra la potestà temporale de' nostri Principi.

Quindi è, che Giovanni Bodino[178] chiamava i Re di Spagna, _Servi

obsequentissimi de' Romani Pontefici_.

Così appunto avvenne a noi intorno a questo soggetto del Concilio:

poichè per avere voluto usar questi modi, venneci posto in controversia

ciò, che in Francia ed in altri paesi era fuor di dubbio.

Il Re Filippo dunque per mostrar in apparenza, come si è detto,

la subordinazione al Papa, di voler far valere i decreti di quel

Concilio in tutti i suoi Regni, pubblicati che quelli furono in un

volume stampato, mandò in Napoli un ordine generale, colla data

de' 27 luglio di quest'anno 1564, diretto al nostro Vicerè Duca

d'Alcalà, nel quale gli diceva, che avendo egli accettati li Decreti

del Concilio, che il Papa gli avea mandati, voleva, che nel Regno di

Napoli si pubblicassero, osservassero ed eseguissero. Ma nell'istesso

tempo mandò sua lettera a parte al suddetto Vicerè scritta sotto lo

stessa data, significandogli, che avea per sua carta ordinato, che

s'osservassero, ed eseguissero i Decreti del Concilio Tridentino nel

Regno di Napoli, come in tutti gli altri suoi Regni e Stati; con tutto

ciò non voleva per questo, che punto si derogasse a quel che toccava

alla sua preminenza ed autorità regale, nè alle cose che gli possano

apportar pregiudizio ne' _Juspatronati Regii_, nell'_Exequatur Regium_

delle Bolle, che vengono da Roma, ed in tutte le altre sue ragioni,

e regalie; che per ciò gli comandava, che stesse ben avvertito di non

far fare novità alcuna, imponendogli di mandar nota di tutte le cose,

che noteranno in detti Decreti pregiudiziali alle sue preminenze ed

autorità regale. Avvertendolo ancora, di non far saper niente a Roma,

che tenga questo suo ordine; ma che simuli il contrario, dicendo aver

ricevuto ordine di far osservare detti Decreti[179].

Il Duca d'Alcalà in esecuzione di questi ordini regali, dando a

sentire in pubblico avergli il Re ordinato l'osservanza del Concilio,

diede all'incontro incombenza segreta al _Reggente Francesco Antonio

Villino_, che gli facesse nota di tutti i capi, ch'erano nel Concilio

pregiudiziali alla giurisdizione, per doverla mandare al Re. Il

Reggente Villano ubbidì prontamente e fecene relazione; ma avendone

da poi scoverti altri, fece la seconda, nelle quali notò molti capi

pregiudiziali alla potestà temporale di Sua Maestà, e moltissimi altri,

che toccando i laici, offendevano la sua regal giurisdizione[180].

Però l'opera del Reggente Villano non fu così esatta, che alcuni non

fuggissero la presa della sua mano, e non restasse ad altri anche parte

per rispigolare. Noi in questa Istoria per quanto concerne il nostro

instituto, noteremo i capi più importanti, e da non tollerarsi senza

un gravissimo torto e grande offesa delle supreme regalie de' nostri

Principi.

Intollerabile è quello, che si legge in molti Decreti, per vedersi

allargate fuori de' termini d'una potestà spirituale la facoltà data a'

Vescovi di procedere contra a' Laici a pene pecuniarie ed a prese di

corpo. Nella _sessione quarta_[181], agl'Impressori delle Scritture,

o d'altri sì fatti sagri libri, che senza licenza dell'Ordinario, o

senza nome degli autori gl'imprimono, oltre la scomunica, s'impone

pena pecuniaria, a tenor del Canone dell'ultimo Concilio Lateranense,

celebrato sotto Lione X. Si dà parimente nella sess. 25[182] a' Vescovi

(affinchè non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di

valersi della medesima pena e di multe pecuniarie, col costringimento

ancora delle persone de' rei, indifferentemente a' Cherici ed a' Laici

o per propri, o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i

Laici, non manchi loro la potestà di farlo, ma sovente quando non possa

riuscir ad essi co' propri esecutori, manchi loro il bargello e perciò

debbano ricorrere a' Magistrati per la esecuzione e ministero della

cattura. Parimente nella Sess. 24[183] alla concubina, che passato

l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole,

che i Vescovi possano sfrattarla dalla Terra o Diocesi e solamente, se

sarà di bisogno, possano invocar il braccio secolare, poichè se loro

verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà;

in caso contrario si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del

ministero secolare, ciò ch'è di maggior offesa e disprezzo.

Quando fra' PP. del Concilio si cominciarono a sentire queste pene,

alcuni non poterono non ascoltarle senza scandalo e fra gli altri il

Vescovo d'Astorga e l'Arcivescovo di Palermo spagnuoli fortemente si

opposero, dicendo, che il Signor Nostro a' suoi Ministri non avea

data altra autorità, se non la pura e mera spirituale, che perciò

non potevan essi imporre a' Laici multe di denaro, onde la pena dovea

essere meramente spirituale, come di scomunica; ma narra il Cardinal

Pallavicino[184], che questi Prelati furon fortemente ripigliati dal

Vescovo di Bitonto italiano, dicendo loro che la maggior parte de'

Deputati era di opposto parere: _riconoscendo_ (come sono le parole

del Cardinale) _nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il

buon reggimento del Cristianesimo e dicendo, che l'esperienza insegna,

essere le pene temporali più efficaci delle spirituali ad impedire

i delitti esteriori, perciocchè la pena è introdotta per freno de'

malvagi, là dove a ritrarre i buoni, basterebbe, che l'opera fosse

illecita, quantunque impunita, ed i malvagi sono malvagi, perchè

antipongono li beni del corpo a que' dello spirito._ In questa maniera,

_riconoscendo gli Ecclesiastici nella Chiesa tutta quella potestà,

che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo_, potrà ella,

per conseguire questo _buon reggimento_, valersi di tutti i mezzi che

possono a quello conducere; e perchè vede che a conseguir tal fine sono

più efficaci le pene temporali che le spirituali, può, tralasciando

queste, dar di piglio a quelle; onde, se stimerà forse più efficaci

mezzi gli esilj e la confiscazion de' beni, che non sono gli _sfratti_

e le _multe_ pecuniarie, avrà tutta la potestà di farlo, sempre che

venga indirizzato al fine _del buon reggimento del Cristianesimo_. E se

pure queste non bastassero, potrebbesi venire ancora alle relegazioni,

alle condannagioni di galea, alle mutilazioni di membra, agli ultimi

supplicj, a' talami, ed alle forche, perchè sempre che condurranno a

quel _buon reggimento_, tutto si può, e tutto lece. Chi mai udì cose

sì portentose e stupende! Questo istesso Scrittore, siccome ad altro

proposito fu da noi ponderato, aggiunge altrove[185] un'altra ragione,

perchè possono gli Ecclesiastici imporre queste pene pecuniarie; poichè

altrimente sarebbe _l'istesso, che allentar la disciplina; poichè e'

dice, la pecunia è ogni cosa virtualmente. Così la pena pecuniaria

è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro

puramente Ecclesiastico; il quale non potendo, come il secolare,

porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga

di argento._ Accortisi per tanto i savj Principi di così perniciose

massime, non permisero, che allignassero negli loro Stati: onde presso

di noi vi fu dato riparo, nè mai il Duca d'Alcalà fece valere nel

Regno questi Decreti, siccome fecero, come diremo più innanzi, i suoi

successori.

Si notarono ancora negli altri Decreti di quel Concilio altri capi di

non minor pregiudicio. Nella sess. 5,[186] sotto un grand'inviluppo

di parole si parla di doversi esaminare ed approvare da' Vescovi i

Maestri di Grammatica ed i Lettori di Teologia, comprendendovi anche

le pubbliche Scuole e le Università degli Studj, i cui Lettori, o

l'Università istessa, o il Principe gli fornisce di potestà bastante,

per potere ivi insegnare qualunque facoltà sagra o profana, che si

fosse, senza esame ed approvazione alcuna de' Vescovi. Da ciò nacque

presso noi la baldanza d'alcuni Vescovi, i quali ne' loro Sinodi

per lo più raccolti col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi

sempre più, stabilirono, che i Maestri di Grammatica e tutti gli altri

Professori di scienze, non potessero sotto pena di scomunica, nè in

pubblico, nè in privato, insegnare senza lor licenza ed approvazione,

onde al Tribunal della giurisdizione ha bisognato reprimere tal abuso

non senza contrasti e litigj.

Nella _sessione_ 21 e nella _sess_. 24[187] si prescrive, che riputando

il Vescovo di far nuove Parrocchie, non bastando l'entrate, e' frutti

della Matrice Chiesa, possa costringere il Popolo con imposizioni di

decime, di collette, o in altra guisa che stimerà, a somministrare ciò

che bisogna, per sostentamento de' Sacerdoti e Cherici, che stimerà.

Parimente, se i frutti delle Chiese Parrocchiali non bastassero alla

sustentazione de' Parrochi, e de' Preti, possa il Vescovo, quando per

l'unione de' beneficj non si possa arrivare, costringere i Parrocchiani

con collette, primizie, o decime a supplire il bisogno. Questi decreti

in Francia, siccome nel nostro Regno, nè meno furono ricevuti, come

pregiudizialissimi alla potestà de' Principi, presumendosi di poter

metter pesi a' Popoli, e collette; in tempo, che il Clero ha acquistato

tanto, che molto poco resta a' secolari, e bene i nuovi Parrochi e

poveri, potranno esser sovvenuti da' ricchi; e la Chiesa abbonda ora

cotanto di rendite, che bastano a sostenere non pur il bisogno, ma il

fasto e 'l lusso.

Nella sess. 22[188] si notarono più cose da non doversi accettare. Nel

_cap_. 8 si sottopongono alla visita de' Vescovi tutti gli Ospedali

e Confraterie de' Laici; tutti i Monti e Luoghi pii da' Secolari

eretti, per essere di pietà, e da essi amministrati, eccettuandone

solamente quelli, che sono sotto l'immediata protezione Regia, in

maniera che non ostante, che questi siano meri Corpi Secolari, abbiano

della loro amministrazione a dar conto a' Vescovi, non ostante ancora

qualunque consuetudine, anche immemorabile, qualunque privilegio e

qualunque statuto in contrario, e nel _cap_. 9 et 10 _de Reformat.

sess_. 24, parimente tutte le Chiese de' Secolari si sottopongono alle

visite dei Vescovi. Nel _cap_. 9 s'impone anche agli Amministratori

Laici destinati per le fabbriche di qualsivoglia Chiesa, Ospedale e

Confrateria, di dover dar conto ogni anno all'Ordinario. Nel _cap_. 10

si sottopongono i Notari Regj all'esame de' Vescovi, e di poter essere

da quelli sospesi dall'esercizio del loro ufficio, o perpetuamente,

o a certo tempo, _etiam si Imperiali, aut Regia authoritate creati

fuerint_. Nel _cap. 11_ si mette mano sopra i Laici, e sopra coloro che

hanno _jus patronati_, con impor loro pena di privazione di quelli, se

s'abuseranno delle rendite, frutti, ragioni e giurisdizioni delle loro

Chiese, ancor che fossero Laici.

Nella sess. 23 al _cap_. 6[189] si dà il privilegio del Foro a'

Chierici di prima tonsura, ed a' conjugati a lor talento, essendo

le circostanze a lor arbitrio prescritte, come se niente a' Principi

appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione

i loro sudditi, e quali requisiti debbano avere: siccome anche

fassi nel _cap_. 17. E nel _cap_. 18 si toccano anche i beni de'

Corpi Secolari per supplire a' bisogni de' Seminarj, che si vogliano

istituire, e nuovamente fondare. Parimente nella _sess_. 24 al _cap_.

11[190] si toccano i Cappellani Regj intorno a' loro privilegi,

ed esenzioni dagli Ordinari: e nella ultima sessione con molta

precipitanza, e con troppa fretta tenuta, si notano pregiudizi assai

più spessi e gravi. Ne trasceglieremo alcuni.

Nella _sess_. 25 al cap. 3[191] si proibisce a qualunque Magistrato

Secolare di poter impedire, o far ritrattare al Giudice Ecclesiastico

le scomuniche, che avesse fulminate, o fosse per fulminare; contra

l'inveterato costume, non men del nostro Regno, che degli altri Reami,

dove, quando le censure sono nulle, o ingiuste o emanate contra

il prescritto de' Canoni, s'usano contra i Giudici Ecclesiastici

rimedj economici, o con farli desistere dall'emanarle, ovvero

far loro rivocare l'emanate. Nel _cap_. 8 si toccano gli Ospedali

amministrati da' Laici, dandosi a' Vescovi potestà di commutar la

volontà degl'institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi,

punire i Governadori con privarli dell'amministrazione e del governo,

e sustituire altri. Nel _cap_. 9 si dispone con libertà de' padronali

de' Laici, dandosi norma intorno agli acquisti, prescrizioni, e loro

suppressioni. Nel _cap_. 19 agli Imperadori, Re, Principi, Marchesi,

Conti, ed a qualunque altro Signore temporale, che permettessero ne'

loro Dominj il duello, oltre la scomunica, si vuole, che s'intendano

anche privati de' loro Stati, e se gli tenessero in feudo, che subito

ricadano a' loro diretti Padroni: a' privati, che vengono alla tenzone,

ed a' loro padrini, oltre alla scomunica, parimente s'impone pena di

confiscazione di tutte le loro robe, di perpetua infamia, e d'esser

puniti come micidiali. Usurpazioni tutte dell'autorità temporale; non

estendendosi, come s'è detto, l'autorità data da Cristo alla Chiesa a

cose di questa natura.

Riconosciuti pertanto ne' Decreti di riforma questi ed altri consimili

capi pregiudiziali alla potestà del Principe e sue supreme regalie,

'e fattene due relazioni dal Reggente Villano, e quelle consegnate al

Vicerè, costui le trasmise in Ispagna al Re Filippo, il quale fattele

attentamente esaminare, ed accertatosi de' pregiudicj che contenevano,

scrisse altra lettera al Duca Vicerè, sotto li 3 luglio del 1566, colla

quale dicendogli, che non fu intenzione del Concilio di pregiudicare

in maniera alcuna a Sua Maestà, ed alle sue Regali preminenze, secondo

se n'era accertato in Ispagna da alcuni Prelati, che intervennero in

quel Concilio, gl'incaricava, che non facesse far novità alcuna in

pregiudizio della sua autorità Regale, in tutti que' capi accennatigli.

Il Duca d'Alcalà pertanto, ancorchè facesse correre il volume de'

Decreti del Concilio dato alle stampe per tutto il Regno, nè si

fosse apertamente opposto alla divolgazione del medesimo; nulladimeno

essendogli stato richiesto sopra il medesimo l'_Exequatur Regium_,

così egli come il Collaterale non vollero concederlo; ed affinchè i

Vescovi del Regno, avendo accettato il Concilio, eseguendo insieme

con gli altri que' decreti notati, non portassero pregiudizio alla

giurisdizione del Re, il Vicerè diede ordine a' Presidi, ed agli altri

Ufficiali del Regno, che non facessero far novità alcuna, ma di quanto

i Vescovi attentavano, ne facessero a lui relazione.

In effetto, avendo voluto il Vescovo di Tricarico, col pretesto del

Concilio, per quel che dispone nel _cap. 4 de Reform. sess_. 21 e

nel _cap_. 13 _de Reform. sess_. 24 di sopra notati, imporre alcuni

pagamenti nella sua Diocesi, da esigersi dalle persone laiche contra il

consueto, e contra il debito della ragione e del solito, con imporre

altre decime, ed i Cittadini della Terra della Salandra repugnando di

pagare, gli scomunicò, e pose Interdetti in detta Terra; per la qual

cosa il Vicerè scrisse a' 30 novembre del 1564, una risentita lettera

oratoria al detto Vescovo, imponendogli, che non esigesse in conto

veruno da' laici, per qualsivoglia causa, più pagamenti di quelli, che

quei Cittadini erano stati soliti, e che per lo passato si era esatto;

e pretendendo alcuna cosa in contrario, debba ricorrere da esso Vicerè,

che se gli sarebbe ministrato compimento di giustizia, non essendo

giusto, che faccia a suo modo; che intanto rivochi li mandati fatti,

e levi l'Interdetto, ed abolisca le Scomuniche, altrimente provederà,

come conviene.

Così ancora, avendo preteso l'Arcivescovo di Capaccio esigere da'

Cittadini laici della Polla alcune decime più del solito, scrisse il

Vicerè una ben grave lettera al medesimo sotto li 10 agosto del 1565,

colla quale l'esortava a non esigere, nè farl'esigere in modo alcuno,

non essendo giusto, che si faccia la giustizia a suo modo, e colle sue

mani; e pretendendo cos'alcuna in contrario, abbia ricorso dal Vicerè,

che gli sarà ministrato compimento di giustizia. Quest'istesso poi

imitarono il Conte di Miranda e gli altri Vicerè suoi successori[192].

Parimente pretendendo i Vescovi del Regno, non pur come caso misto, ma

in vigor del riferito _cap_. 8 _de Reform. Matrim. sess_ 24 procedere

contra i Concubinarj a pene temporali, di sfratti e di carcerazioni,

vigorosamente si oppose loro il Vicerè; ed avendo voluto il Vescovo di

Gravina carcerare un Concubinario, scrisse a' 21 giugno del 1567, una

lettera Regia al Dottor Troilo de Trojanis Commessario in Gravina, che

proccurasse tosto farlo rimettere al Giudice laico suo competente. Ed

all'Arcivescovo di Cosenza, che pretendeva parimente carcerare i laici

per cagion di concubinato, e che per ciò dal Magistrato secolare se

gli fosse prestato ogni ajuto ed assistenza, fu resistito con vigore;

scrivendo il Vicerè prima all'Uditore Staivano, a' 13 novembre del

1568, e poi a' 17 aprile del seguente anno 1569, al Conte di Sarno

Governador di Calabria, che non volendo l'Arcivescovo restituire un

carcerato per questa causa, facesse rompere ed aprire le carceri, e

portasse il carcerato nelle carceri della Regia Audienza, insinuandogli

che gli Ordinarj non potevano procedere ad altro contra i medesimi,

che solo a scomunicarli. Così ancora il Vicario di Bojano (avanzandosi

sempre più la audacia degli Ecclesiastici) avendo avuto ardimento di

condannare a cinque anni di galea un laico, per causa di concubinato,

scrisse il Vicerè, a' 10 luglio del 1569, una risentita lettera

al Governadore di Capitanata, incaricandogli, che subito mandasse

a pigliare detto condannato, e lo facesse condurre nelle carceri

dell'Udienza.

Ma scorgendo questo savio Ministro, che gli abusi intorno a ciò

multiplicavano in tutte le province del Regno, dove i Vescovi senza

freno carceravano e punivano con pene temporali i Concubinarj, onde

bisognava contra tanti un rimedio forte, ne diede a' 15 luglio del

detto anno avviso al Re Filippo in Ispagna, cui informando di questi

eccessi de' Prelati, chiese, che dovesse far per estirpargli. Il Re

gli rispose che dovesse procedere con vigore e fortezza, siccome si

praticava ne' Regni di Spagna, che s'ammonissero prima i Vescovi una,

due, o tre volte, ch'essi a' Concubinarj non potevan far altro, che

scomunicarli, che quando questo non giovasse, procedesse contra di

loro a cacciarli via dal Regno, ed occupar loro le temporalità, con

sequestrar anche i frutti delle loro Chiese. Il Duca d'Alcalà avuto

ch'ebbe dal Re questa norma, scrisse subito una lettera Regia a tutti i

Governatori delle Province, a tutti i Capitani delle città demaniali e

de' Baroni del Regno, a' quali facendo noto l'ordine del Re, comandava,

che sempre, che i Prelati del Regno contra i laici, per levargli dal

peccato, volessero procedere per via di censure ecclesiastiche non

gl'impedissero, anzi gli dessero ogni ajuto e favore; ma resistesser

loro, quando oltracciò volessero procedere contra a' medesimi con pene

temporali[193]. Ciò che fu poi da' suoi successori mantenuto, onde nel

Regno fu loro sopra ciò, quando volessero trapassare i confini delle

censure, fatta sempre resistenza.

Il medesimo riparo fu fatto sempre a' Vescovi, quando in vigor de'

riferiti capi del Concilio volevano visitar l'Estaurite, le Confraterie

de' laici, ed altri luoghi pii governati da' laici, con esiger da essi

i conti. Il Duca d'Alcalà, durante il suo governo, non permise mai,

che questi luoghi fossero dagli Ordinarj visitati; ond'è che fra gli

altri capi dati in nota dal Papa al Cardinal Giustiniano Legato di Sua

Santità al Re Filippo, era questo, che il Vicerè impediva a Prelati

di visitare le Chiese governate da' Laici e vedere i conti della loro

amministrazione[194].

Non meno per questi che per tutti gli altri capi riferiti di sopra, non

fece il Duca d'Alcalà valere nel Regno il Concilio. I Vescovi stupivano

come, non ostante essersi il Concilio divolgato per tutto il Regno, ed

essersi impressi più esemplari, che andavano intorno per le mani d'ogni

uno, s'impediva poi loro l'esecuzione; n'empivano per ciò di querele il

Mondo e Roma, e sollecitavano il Pontefice Pio V, ch'era tutto inteso a

far osservare esattamente i Decreti del Concilio, a darvi rimedio; onde

da ciò e dagli altri impedimenti, che si davano a' Vescovi per altre

occorrenze, che noteremo appresso, furono dal Papa spediti al Re due

Legati, il Cardinal Giustiniano, ed il Cardinale Alessandrino, della

cui Legazione parleremo più innanzi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 23 / 54 题