_Del governo di D. PARAFAN DI RIVERA DUCA D'ALCALÀ, e de' segnalati
avvenimenti, e delle contese ch'ebbe con gli Ecclesiastici ne' dodici
anni del suo Viceregnato; ed in prima intorno all'accettazione del
Concilio di Trento._
Il Re Filippo fermato in Ispagna con risoluzione di non più vagare,
avendo quivi con maravigliose feste fatte celebrare le nozze della
nuova Regina _Isabella_, poco da poi fece anche solennemente giurare
da' Popoli di Castiglia per Principe di Spagna, e suo successore nella
Corona _D. Carlo_ suo figliuolo; e così poi di mano in mano fece dargli
giuramento da' popoli del Reame di Napoli, e degli altri Regni della
sua Monarchia. Intanto il Cardinal della Cueva Luogotenente in Napoli,
partito per Roma, a' 12 giugno di quest'anno 1559, per invigilare più
a presso agli andamenti del Pontefice Paolo IV, essendo accaduta ai
18 agosto la morte del medesimo, bisognò trattenervisi per l'elezione
del successore, e fu non molto lontano, che la sorte cadesse in sua
persona; ma ostandogli l'essere spagnuolo, e parzialissimo di quella
Corona, fu rifatto in luogo di Paolo il Cardinal Giovan-Angelo de'
Medici, che _Pio IV_ nomossi. Il Cardinal della Cueva pochi anni dapoi
morì in Roma nel 1562, dove nella Chiesa di S. Giacomo della Nazion
spagnuola si vede il suo tumulo.
Ma il Re Filippo, che nella scelta de' Ministri mostrò sempre un
finissimo accorgimento, avea già molto prima destinato per lo governo
di Napoli _D. Parofan di Rivera Duca d'Alcalà_, il quale allora
si trovava Vicerè in Catalogna, uomo d'incorrotti costumi, savio,
accorto, coraggioso e molto pio[165]. Giunge egli in Napoli in quel dì
appunto, che partì per Roma il Cardinale, dove fu ricevuto con molto
apparecchio, e con desiderio uguale all'espettazione, che s'avea della
sua rinomata prudenza e giustizia. Ebbe egli ne' primi anni del suo
governo a schermirsi da molti colpi di fortuna, nè vi bisognava meno
che il suo coraggio per superarli. Si vide il Regno in una estrema
penuria di grani, ed i Cittadini camminar pallidi e famelici per
le strade dimandando del pane: gli spessi tremuoti, che si facevan
sentire, non meno in Napoli, che nelle Province, particolarmente in
Principato e Basilicata, riempivano gli animi non meno d'orrore, che le
città e Terre di danni e ruine: le contagioni, le gravi malattie, ed in
fine tutti i Divini flagelli pioverono sopra il Regno in tempo del suo
governo, a' quali però egli colla sua prudenza e pietà diede opportuno
e saggio riparo.
Ebbe ancora a combattere non meno col fato, che colla perversità degli
uomini; oltre de' Turchi, che nel suo governo più spesso che mai,
invasero per ciascun lato il Regno, arrischiandosi sino a depredare nel
Borgo di Chiaja e rendere schiavi i Napoletani istessi; oltre alquanti
miscredenti, che imbevuti della nuova dottrina di Calvino, turbarono lo
Stato, del che, come si disse nel precedente libro, ne prese egli aspra
vendetta: gli fecero ancora guerra nel 1563 molti fuorusciti, li quali
unitisi a truppe, avendo fatto lor Capo un Cosentino, chiamato Marco
Berardi, infestavano la Calabria. Questo successo fece tanto rumore in
Europa, che il Presidente Tuano lo stimò degno di riportarlo nelle sue
dette Istorie[166]. Ei narra, che l'audacia di costui crebbe tanto, che
fattosi chiamare _Re Marcone_, si usurpò tra' suoi le Regie insegne, e
la regal potestà, ed avea già raccolto un competente esercito, con cui
depredando i Paesi contorni, di ladrocinj, di prede alimentava le sue
genti. Tentò anche di sorprendere Cotrone; ma ebbe infelice successo.
Il Duca d'Alcalà vedendo, che i soliti rimedj contra tanta moltitudine
niente valevano, diede il pensiero a Fabrizio Pignatelli Marchese di
Cerchiara Preside di quella Provincia, che con seicento cavalli loro
andasse sopra per estirparli; e bisognò valersi di milizie regolate
per combatterli; nè ciò bastando ad intieramente disfarli, fu duopo
con stratagemmi e pian piano andarli estinguendo, siccome felicemente
gli avvenne: nel che vi conferì anche l'opera del Pontefice Pio IV,
il quale ordinò, che inseguiti, se mai ponessero piede nello Stato
Ecclesiastico fossero presi e dati in potere de' Ministri regj.
Ma nemici, quanto più perniziosi alla potestà del suo Re, altrettanto
cauti ed accorti, ebbe egli a debellare in tempi molto difficili
e scabrosi. Ebbe egli a combattere con gli Ecclesiastici e con li
Ministri della Corte Romana, i quali con istravagantissime pretensioni
tentavano far delle perniziose intraprese sopra la potestà temporale
del Re, ed offendere in mille modi le sue più alte e supreme regalie,
per l'opportunità, che in più capitoli saremo ora a narrare.
§. I. _Contese insorte intorno all'accettazione del Concilio di Trento
nel Regno di Napoli._
Dappoichè sotto il Pontificato di _Pio IV_ ebbe compimento il cotanto
famoso Concilio di Trento, che per tanti anni, ora differito, ora
sollecitato, secondo i varj fini della Corte di Roma e de' Principi,
finalmente con gran sollecitudine e prestezza di quella Corte fu
terminato a decembre dell'anno 1563, i Principi, contra ogni loro
aspettazione, s'avvidero, che avea quello sortito forma e compimento
tutto contrario a que' disegni, onde furono mossi a proccurarlo; poichè
quando credevano, che intorno alla _Disciplina_ si dovesse dar riforma
all'Ordine Ecclesiastico, e moderare la tanta potenza della Corte di
Roma, e restringere l'autorità degli Ecclesiastici, allargata fuori
de' confini della potestà spirituale, in diminuzione della temporale,
videro, che la deformazione (secondo i disegni di Roma, ed il modo
concertato intorno all'esecuzione de' decreti della riforma) dovea
essere molto maggiore, siccome l'evento il dimostrò; e si cominciò
a vedere sotto il Pontificato istesso di Pio IV, il quale, siccome
narra il Presidente Tuano[167], appena terminato il Concilio, nel
seguente anno 1564, contra i decreti di quello, per gratificare ad
Annibale Altemps ed a Marco Sittico Cardinale dispensando a quelli,
avea rivolti tutti i suoi pensieri a raccorre denari; e più chiaramente
si conobbe poi sotto gli altri Pontefici suoi successori; videro che
la loro potenza si era in pregiudizio de' Principi troppo più ben
radicata e stabilita. Per la qual cosa tutti invigilando acciocchè
non ne ricevessero danno; quando si trattò di ricevere ne' loro
dominj i decreti del Concilio attinenti, non già alla _Dottrina_, ma
alla _Disciplina_, insorsero tra' Regni Cattolici nuove difficoltà e
contese.
In Germania i decreti della _Riforma_ appresso i Cattolici non vennero
in considerazione alcuna; anzi l'Imperadore, il Duca di Baviera e gli
altri Principi Cattolici dimandarono l'uso del calice per li Laici, e
che fosse permesso l'ammogliarsi a Sacerdoti[168].
In Francia s'impedì la pubblicazione del Concilio, ed il Re si scusava
col Papa, che secondo lo stato, nel quale allora si trovava la Francia,
era la pubblicazione molto pericolosa[169]. In fine la _Dottrina_
del Concilio vi fu ricevuta per essere l'antica dottrina della Chiesa
Gallicana, ma i decreti sopra la _Disciplina_, quelli che non erano
di diritto comune, furono rigettati dall'autorità del Re e dal Clero,
ancorchè fossero state grandi l'istanze di Roma per farli ricevere e
pubblicare[170]; ed appena i decreti del Concilio furono dati alle
stampe, che tosto il Parlamento di Parigi si vide tutto inteso ad
esaminar quelli riguardanti la _Disciplina_, notandone moltissimi,
particolarmente quelli stabiliti nelle due ultime Sessioni tenute con
tanta fretta, pregiudizialissimi, non meno alla pubblica utilità, che
alla potestà del Re, ed alle supreme sue regalie[171]. Notarono avere
il Concilio stabilita l'immunità Ecclesiastica, secondo le Decretali
di Bonifacio VIII, per interessare i Prelati di Francia ad usare tutti
i loro sforzi, come gli usarono, per essere il Concilio ricevuto; ma
essendosi il Parlamento sempre vigorosamente opposto, riusciron loro
vani, ed inutili[172]. Notarono essere stata allargata fuori de' suoi
termini l'autorità Ecclesiastica, con diminuzione della temporale, in
dando a Vescovi potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a presure
di corpo contra i Laici: essersi posta mano sopra i Re ed Imperadori,
ed altri Principi sovrani, sottoponendoli a pena di scomunica, se
permettessero ne' loro Dominj il duello. Lo scomunicar ancora i Re e i
Principi sovrani, lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima
costante in Francia, che il Re non possa essere scomunicato, nè gli
Ufficiali Regj, per quel che tocca all'esecuzione del lor carico. Che
il privar i Principi de' loro Stati e gli altri Signori de' Feudi, ed
a Privati confiscare i beni, erano tutte usurpazioni dell'autorità
temporale, non estendendosi l'autorità data da Cristo alla Chiesa a
cose di questa natura. Essersi fatto gran torto non meno a' Principi,
che a' privati intorno alla disciplina de _jus patronati_ de' secolari:
non approvavano in modo alcuno, che fosse concesso ai Mendicanti il
posseder beni stabili: di obbligare i Parrocchiani, con imposizioni
di collette, primizie o decime a sovvenire i Vescovi e Curati, de'
proprj beni nell'erezione di nuove Parrocchie. In breve tutto ciò, che
concerne la nuova disciplina, toltone ciò che era di diritto comune,
non fu ricevuto, ed apertamente rifiutato. Con gran contenzione per
ciò fu dibattuta in Francia la pubblicazione di questo Concilio, per la
quale da Roma si facevano premurose istanze; e se bene, essendo stata
sempre tenuta lontana, finalmente nell'anno 1614 nel Regno di Luigi
XIII non pur l'Ordine Ecclesiastico, ma la Nobiltà la richiedesse;
nulladimeno essendosi vigorosamente a ciò opposto il terzo Stato, e
l'ordine della plebe, non ebbero l'istanze fattene verun effetto[173].
Uscirono in Francia in detto anno 1614 più scritture sopra ciò, fra
l'altre una, che portava questo titolo; _Sylloge complurium articulorum
Concilii Tridentini, qui juri Regum Galliae libertati Ecclesiae
Gallicanae, privilegiis, et immunitatibus Capitulorum, Monasteriorum,
et Collegiorum repugnant_.
In Ispagna il Re Filippo II intese con dispiacere essersi con tanto
precipitamento terminato il Concilio, ed in quelle due ultime Sessioni
essersi stabilite molte cose in diminuzione della potestà temporale
de' Principi[174], ma colla solita desterità spagnuola, adattandosi
a' tempi, ei mostrava in apparenza tutta la soddisfazione d'essersi
il Concilio compito, e di volerlo far tosto pubblicare ed accettare
in Ispagna ed in tutti i Regni della sua Monarchia; ed essendo stato
informato da' suoi Ministri, che ne' decreti di _Riforma_ vi erano
molte cose pregiudizialissime alla sua potestà, al costume de' suoi
Regni, ed alla pubblica utilità dei suoi popoli, deliberò, con molta
riserba e cautela di congregare innanzi a se li Vescovi, ed Agenti
del Clero di Spagna, per trovar modo, come quelli doveano eseguirsi,
e con qual temperamento; onde non solamente tutto quel, che si fece
in Ispagna nel ricevere ed eseguire li decreti del Concilio, in
questo nuovo anno 1564, fu per ordine e deliberazione presa nel Regio
Consiglio; ma alli Sinodi che tennero i Vescovi di Spagna in Toledo,
in Saragozza, ed in Valenza (poichè terminato il Concilio in Trento,
quasi tutti i Metropolitani d'Europa cominciarono, ed ebbero a gloria
il tener anch'essi de' Concilj, adattando per lo più i loro regolamenti
e decreti a quelli del Tridentino) il Re per dubbio non si fossero
in quelle Ragunanze con tal occasione pregiudicate le sue preminenze
e regalie, mandava anche suoi Presidenti ad intervenirvi; facendo
proporre ciò, che compliva per le sue cose, ed impedire i pregiudizj.
In Fiandra il Re Filippo, usando di queste medesime arti, scrisse in
quest'anno 1564 a Margherita di Parma allora Governatrice, alla quale
solamente spiegò, che i suoi desiderj erano, che il Concilio di Trento
fosse pubblicato e ricevuto in tutti i suoi Stati; ma Margherita,
prevedendo, che per li tumulti, che allora eran cominciati ad eccitarsi
in Fiandra, la pubblicazione e recezione di quello avrebbe potuto
portare disordini e difficoltà, fece consultare questo punto, non
meno a' Vescovi dello Stato, che a' Consiglj, ed a' Magistrati Regj,
i quali notando ne' Decreti della _Riforma_ molte cose pregiudiziali
alle prerogative e diritti non meno del Re, che de' suoi Vassalli,
e contrarie agli antichi costumi, privilegi e consuetudini di
quelle province, onde avrebbero potuto, pubblicandosi, cagionare in
quelle notabile perturbazione e gran pericolo di popolari tumulti:
consultarono alla Governatrice, che la loro pubblicazione non dovea
permettersi, se non con espressa modificazione e protesta a ciascuno
degli Articoli già notati, che non si dovesse apportare per detta
pubblicazione alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi
e consuetudini, ma che quelle rimanessero sempre salve, illese ed
intatte. Il Re Filippo informato di tutto ciò da Margherita, ordinò
alla medesima, che nelle province di Fiandra si pubblicasse e ricevesse
il Concilio, ma l'avvertì nel medesimo tempo, che la pubblicazione
si permettesse con quelle clausole e modificazioni, che il Consiglio
Regio avea notate, e così dalla Governatrice fu eseguito; la quale,
a' 12 luglio del 1565, permise a' Vescovi la pubblicazione, con
inserirvi espressamente la clausola, che la mente del Re era, che
per detta promulgazione niente si mutasse, nè cos'alcuna s'innovasse
circa le sue regalie e privilegi, così suoi, come de' suoi vassalli,
e spezialmente intorno alla sua giurisdizione, ai padronati laicali,
ragioni di nominazioni, d'amministrazione d'Ospedali, cognizion di
cause, beneficj, decime, e di tutto ciò che negli Articoli notati si
conteneva. Furono parimente date, a' 24 luglio del medesimo anno,
lettere della Governatrice dirette a' Senati, e Magistrati Regj,
contenenti l'istessa clausola[175]; onde gli Scrittori[176] di que'
Paesi, avendo fatto un Catalogo (con osservare l'ordine istesso
delle Sessioni e dei Capitoli del Concilio) di tutti quegli Articoli
notati pregiudiziali, come fece Antonio Anselmo nel suo _Triboniano
Belgico_,[177], ammonirono, che il Concilio di Trento, in quanto a'
suddetti punti, non era stato in quelle Province ricevuto.
Queste erano le arti e le cautele praticate dal Re Filippo e da'
suoi cauti Consiglieri spagnuoli; si proccurava in apparenza tener
soddisfatto il Pontefice, con inorpellare e destreggiare, come si
poteva meglio lusingarlo, mostrando tutta la riverenza e rispetto
alla sua Sede, ed alla sua persona, ma nell'interno non si volevano
pregiudicar le loro regalie. All'incontro i Franzesi alla scoverta
rifiutarono que' Canoni, non vollero accettarli, ed a' mali nascenti
accorrevano tosto col ferro e col fuoco per estirparli. Quindi è, che
saviamente disse quell'insigne Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca,
che queste piaghe gli Spagnuoli proccuravano sanarle con unguenti e
con impiastri, ma i Franzesi con ferro e con fuoco: medicamenti assai
più efficaci, e propri per la total estirpazione del male, essendosi
veduto con isperienza tanto in Ispagna quanto nel nostro Regno di
Napoli, ch'essendosi secondo queste massime degli Spagnuoli voluto
accorrere a medicare le continue piaghe e ferite, che riceve la regal
giurisdizione, con tali impiastri ed unguenti, le controversie, se per
qualche tempo rimanevan sopite, non eran però estinte; anzi essendo
gli Ecclesiastici sempre accorti e vigilanti, le facevano risorgere
in tempi per essi più opportuni, ne' quali sovente ci mancava, non
pur il ferro ed il fuoco, ma anche l'impiastro; onde quasi sempre
facevano delle scappate sopra la potestà temporale de' nostri Principi.
Quindi è, che Giovanni Bodino[178] chiamava i Re di Spagna, _Servi
obsequentissimi de' Romani Pontefici_.
Così appunto avvenne a noi intorno a questo soggetto del Concilio:
poichè per avere voluto usar questi modi, venneci posto in controversia
ciò, che in Francia ed in altri paesi era fuor di dubbio.
Il Re Filippo dunque per mostrar in apparenza, come si è detto,
la subordinazione al Papa, di voler far valere i decreti di quel
Concilio in tutti i suoi Regni, pubblicati che quelli furono in un
volume stampato, mandò in Napoli un ordine generale, colla data
de' 27 luglio di quest'anno 1564, diretto al nostro Vicerè Duca
d'Alcalà, nel quale gli diceva, che avendo egli accettati li Decreti
del Concilio, che il Papa gli avea mandati, voleva, che nel Regno di
Napoli si pubblicassero, osservassero ed eseguissero. Ma nell'istesso
tempo mandò sua lettera a parte al suddetto Vicerè scritta sotto lo
stessa data, significandogli, che avea per sua carta ordinato, che
s'osservassero, ed eseguissero i Decreti del Concilio Tridentino nel
Regno di Napoli, come in tutti gli altri suoi Regni e Stati; con tutto
ciò non voleva per questo, che punto si derogasse a quel che toccava
alla sua preminenza ed autorità regale, nè alle cose che gli possano
apportar pregiudizio ne' _Juspatronati Regii_, nell'_Exequatur Regium_
delle Bolle, che vengono da Roma, ed in tutte le altre sue ragioni,
e regalie; che per ciò gli comandava, che stesse ben avvertito di non
far fare novità alcuna, imponendogli di mandar nota di tutte le cose,
che noteranno in detti Decreti pregiudiziali alle sue preminenze ed
autorità regale. Avvertendolo ancora, di non far saper niente a Roma,
che tenga questo suo ordine; ma che simuli il contrario, dicendo aver
ricevuto ordine di far osservare detti Decreti[179].
Il Duca d'Alcalà in esecuzione di questi ordini regali, dando a
sentire in pubblico avergli il Re ordinato l'osservanza del Concilio,
diede all'incontro incombenza segreta al _Reggente Francesco Antonio
Villino_, che gli facesse nota di tutti i capi, ch'erano nel Concilio
pregiudiziali alla giurisdizione, per doverla mandare al Re. Il
Reggente Villano ubbidì prontamente e fecene relazione; ma avendone
da poi scoverti altri, fece la seconda, nelle quali notò molti capi
pregiudiziali alla potestà temporale di Sua Maestà, e moltissimi altri,
che toccando i laici, offendevano la sua regal giurisdizione[180].
Però l'opera del Reggente Villano non fu così esatta, che alcuni non
fuggissero la presa della sua mano, e non restasse ad altri anche parte
per rispigolare. Noi in questa Istoria per quanto concerne il nostro
instituto, noteremo i capi più importanti, e da non tollerarsi senza
un gravissimo torto e grande offesa delle supreme regalie de' nostri
Principi.
Intollerabile è quello, che si legge in molti Decreti, per vedersi
allargate fuori de' termini d'una potestà spirituale la facoltà data a'
Vescovi di procedere contra a' Laici a pene pecuniarie ed a prese di
corpo. Nella _sessione quarta_[181], agl'Impressori delle Scritture,
o d'altri sì fatti sagri libri, che senza licenza dell'Ordinario, o
senza nome degli autori gl'imprimono, oltre la scomunica, s'impone
pena pecuniaria, a tenor del Canone dell'ultimo Concilio Lateranense,
celebrato sotto Lione X. Si dà parimente nella sess. 25[182] a' Vescovi
(affinchè non diano subito di piglio alle scomuniche) potestà di
valersi della medesima pena e di multe pecuniarie, col costringimento
ancora delle persone de' rei, indifferentemente a' Cherici ed a' Laici
o per propri, o per alieni esecutori; come se volendo imprigionare i
Laici, non manchi loro la potestà di farlo, ma sovente quando non possa
riuscir ad essi co' propri esecutori, manchi loro il bargello e perciò
debbano ricorrere a' Magistrati per la esecuzione e ministero della
cattura. Parimente nella Sess. 24[183] alla concubina, che passato
l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole,
che i Vescovi possano sfrattarla dalla Terra o Diocesi e solamente, se
sarà di bisogno, possano invocar il braccio secolare, poichè se loro
verrà in acconcio di farlo coll'opera de' propri esecutori, bene starà;
in caso contrario si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del
ministero secolare, ciò ch'è di maggior offesa e disprezzo.
Quando fra' PP. del Concilio si cominciarono a sentire queste pene,
alcuni non poterono non ascoltarle senza scandalo e fra gli altri il
Vescovo d'Astorga e l'Arcivescovo di Palermo spagnuoli fortemente si
opposero, dicendo, che il Signor Nostro a' suoi Ministri non avea
data altra autorità, se non la pura e mera spirituale, che perciò
non potevan essi imporre a' Laici multe di denaro, onde la pena dovea
essere meramente spirituale, come di scomunica; ma narra il Cardinal
Pallavicino[184], che questi Prelati furon fortemente ripigliati dal
Vescovo di Bitonto italiano, dicendo loro che la maggior parte de'
Deputati era di opposto parere: _riconoscendo_ (come sono le parole
del Cardinale) _nella Chiesa tutta quella potestà, che ricercasse il
buon reggimento del Cristianesimo e dicendo, che l'esperienza insegna,
essere le pene temporali più efficaci delle spirituali ad impedire
i delitti esteriori, perciocchè la pena è introdotta per freno de'
malvagi, là dove a ritrarre i buoni, basterebbe, che l'opera fosse
illecita, quantunque impunita, ed i malvagi sono malvagi, perchè
antipongono li beni del corpo a que' dello spirito._ In questa maniera,
_riconoscendo gli Ecclesiastici nella Chiesa tutta quella potestà,
che ricercasse il buon reggimento del Cristianesimo_, potrà ella,
per conseguire questo _buon reggimento_, valersi di tutti i mezzi che
possono a quello conducere; e perchè vede che a conseguir tal fine sono
più efficaci le pene temporali che le spirituali, può, tralasciando
queste, dar di piglio a quelle; onde, se stimerà forse più efficaci
mezzi gli esilj e la confiscazion de' beni, che non sono gli _sfratti_
e le _multe_ pecuniarie, avrà tutta la potestà di farlo, sempre che
venga indirizzato al fine _del buon reggimento del Cristianesimo_. E se
pure queste non bastassero, potrebbesi venire ancora alle relegazioni,
alle condannagioni di galea, alle mutilazioni di membra, agli ultimi
supplicj, a' talami, ed alle forche, perchè sempre che condurranno a
quel _buon reggimento_, tutto si può, e tutto lece. Chi mai udì cose
sì portentose e stupende! Questo istesso Scrittore, siccome ad altro
proposito fu da noi ponderato, aggiunge altrove[185] un'altra ragione,
perchè possono gli Ecclesiastici imporre queste pene pecuniarie; poichè
altrimente sarebbe _l'istesso, che allentar la disciplina; poichè e'
dice, la pecunia è ogni cosa virtualmente. Così la pena pecuniaria
è dall'umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro
puramente Ecclesiastico; il quale non potendo, come il secolare,
porre alla dissoluzione il freno di ferro, convien che gliel ponga
di argento._ Accortisi per tanto i savj Principi di così perniciose
massime, non permisero, che allignassero negli loro Stati: onde presso
di noi vi fu dato riparo, nè mai il Duca d'Alcalà fece valere nel
Regno questi Decreti, siccome fecero, come diremo più innanzi, i suoi
successori.
Si notarono ancora negli altri Decreti di quel Concilio altri capi di
non minor pregiudicio. Nella sess. 5,[186] sotto un grand'inviluppo
di parole si parla di doversi esaminare ed approvare da' Vescovi i
Maestri di Grammatica ed i Lettori di Teologia, comprendendovi anche
le pubbliche Scuole e le Università degli Studj, i cui Lettori, o
l'Università istessa, o il Principe gli fornisce di potestà bastante,
per potere ivi insegnare qualunque facoltà sagra o profana, che si
fosse, senza esame ed approvazione alcuna de' Vescovi. Da ciò nacque
presso noi la baldanza d'alcuni Vescovi, i quali ne' loro Sinodi
per lo più raccolti col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi
sempre più, stabilirono, che i Maestri di Grammatica e tutti gli altri
Professori di scienze, non potessero sotto pena di scomunica, nè in
pubblico, nè in privato, insegnare senza lor licenza ed approvazione,
onde al Tribunal della giurisdizione ha bisognato reprimere tal abuso
non senza contrasti e litigj.
Nella _sessione_ 21 e nella _sess_. 24[187] si prescrive, che riputando
il Vescovo di far nuove Parrocchie, non bastando l'entrate, e' frutti
della Matrice Chiesa, possa costringere il Popolo con imposizioni di
decime, di collette, o in altra guisa che stimerà, a somministrare ciò
che bisogna, per sostentamento de' Sacerdoti e Cherici, che stimerà.
Parimente, se i frutti delle Chiese Parrocchiali non bastassero alla
sustentazione de' Parrochi, e de' Preti, possa il Vescovo, quando per
l'unione de' beneficj non si possa arrivare, costringere i Parrocchiani
con collette, primizie, o decime a supplire il bisogno. Questi decreti
in Francia, siccome nel nostro Regno, nè meno furono ricevuti, come
pregiudizialissimi alla potestà de' Principi, presumendosi di poter
metter pesi a' Popoli, e collette; in tempo, che il Clero ha acquistato
tanto, che molto poco resta a' secolari, e bene i nuovi Parrochi e
poveri, potranno esser sovvenuti da' ricchi; e la Chiesa abbonda ora
cotanto di rendite, che bastano a sostenere non pur il bisogno, ma il
fasto e 'l lusso.
Nella sess. 22[188] si notarono più cose da non doversi accettare. Nel
_cap_. 8 si sottopongono alla visita de' Vescovi tutti gli Ospedali
e Confraterie de' Laici; tutti i Monti e Luoghi pii da' Secolari
eretti, per essere di pietà, e da essi amministrati, eccettuandone
solamente quelli, che sono sotto l'immediata protezione Regia, in
maniera che non ostante, che questi siano meri Corpi Secolari, abbiano
della loro amministrazione a dar conto a' Vescovi, non ostante ancora
qualunque consuetudine, anche immemorabile, qualunque privilegio e
qualunque statuto in contrario, e nel _cap_. 9 et 10 _de Reformat.
sess_. 24, parimente tutte le Chiese de' Secolari si sottopongono alle
visite dei Vescovi. Nel _cap_. 9 s'impone anche agli Amministratori
Laici destinati per le fabbriche di qualsivoglia Chiesa, Ospedale e
Confrateria, di dover dar conto ogni anno all'Ordinario. Nel _cap_. 10
si sottopongono i Notari Regj all'esame de' Vescovi, e di poter essere
da quelli sospesi dall'esercizio del loro ufficio, o perpetuamente,
o a certo tempo, _etiam si Imperiali, aut Regia authoritate creati
fuerint_. Nel _cap. 11_ si mette mano sopra i Laici, e sopra coloro che
hanno _jus patronati_, con impor loro pena di privazione di quelli, se
s'abuseranno delle rendite, frutti, ragioni e giurisdizioni delle loro
Chiese, ancor che fossero Laici.
Nella sess. 23 al _cap_. 6[189] si dà il privilegio del Foro a'
Chierici di prima tonsura, ed a' conjugati a lor talento, essendo
le circostanze a lor arbitrio prescritte, come se niente a' Principi
appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione
i loro sudditi, e quali requisiti debbano avere: siccome anche
fassi nel _cap_. 17. E nel _cap_. 18 si toccano anche i beni de'
Corpi Secolari per supplire a' bisogni de' Seminarj, che si vogliano
istituire, e nuovamente fondare. Parimente nella _sess_. 24 al _cap_.
11[190] si toccano i Cappellani Regj intorno a' loro privilegi,
ed esenzioni dagli Ordinari: e nella ultima sessione con molta
precipitanza, e con troppa fretta tenuta, si notano pregiudizi assai
più spessi e gravi. Ne trasceglieremo alcuni.
Nella _sess_. 25 al cap. 3[191] si proibisce a qualunque Magistrato
Secolare di poter impedire, o far ritrattare al Giudice Ecclesiastico
le scomuniche, che avesse fulminate, o fosse per fulminare; contra
l'inveterato costume, non men del nostro Regno, che degli altri Reami,
dove, quando le censure sono nulle, o ingiuste o emanate contra
il prescritto de' Canoni, s'usano contra i Giudici Ecclesiastici
rimedj economici, o con farli desistere dall'emanarle, ovvero
far loro rivocare l'emanate. Nel _cap_. 8 si toccano gli Ospedali
amministrati da' Laici, dandosi a' Vescovi potestà di commutar la
volontà degl'institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi,
punire i Governadori con privarli dell'amministrazione e del governo,
e sustituire altri. Nel _cap_. 9 si dispone con libertà de' padronali
de' Laici, dandosi norma intorno agli acquisti, prescrizioni, e loro
suppressioni. Nel _cap_. 19 agli Imperadori, Re, Principi, Marchesi,
Conti, ed a qualunque altro Signore temporale, che permettessero ne'
loro Dominj il duello, oltre la scomunica, si vuole, che s'intendano
anche privati de' loro Stati, e se gli tenessero in feudo, che subito
ricadano a' loro diretti Padroni: a' privati, che vengono alla tenzone,
ed a' loro padrini, oltre alla scomunica, parimente s'impone pena di
confiscazione di tutte le loro robe, di perpetua infamia, e d'esser
puniti come micidiali. Usurpazioni tutte dell'autorità temporale; non
estendendosi, come s'è detto, l'autorità data da Cristo alla Chiesa a
cose di questa natura.
Riconosciuti pertanto ne' Decreti di riforma questi ed altri consimili
capi pregiudiziali alla potestà del Principe e sue supreme regalie,
'e fattene due relazioni dal Reggente Villano, e quelle consegnate al
Vicerè, costui le trasmise in Ispagna al Re Filippo, il quale fattele
attentamente esaminare, ed accertatosi de' pregiudicj che contenevano,
scrisse altra lettera al Duca Vicerè, sotto li 3 luglio del 1566, colla
quale dicendogli, che non fu intenzione del Concilio di pregiudicare
in maniera alcuna a Sua Maestà, ed alle sue Regali preminenze, secondo
se n'era accertato in Ispagna da alcuni Prelati, che intervennero in
quel Concilio, gl'incaricava, che non facesse far novità alcuna in
pregiudizio della sua autorità Regale, in tutti que' capi accennatigli.
Il Duca d'Alcalà pertanto, ancorchè facesse correre il volume de'
Decreti del Concilio dato alle stampe per tutto il Regno, nè si
fosse apertamente opposto alla divolgazione del medesimo; nulladimeno
essendogli stato richiesto sopra il medesimo l'_Exequatur Regium_,
così egli come il Collaterale non vollero concederlo; ed affinchè i
Vescovi del Regno, avendo accettato il Concilio, eseguendo insieme
con gli altri que' decreti notati, non portassero pregiudizio alla
giurisdizione del Re, il Vicerè diede ordine a' Presidi, ed agli altri
Ufficiali del Regno, che non facessero far novità alcuna, ma di quanto
i Vescovi attentavano, ne facessero a lui relazione.
In effetto, avendo voluto il Vescovo di Tricarico, col pretesto del
Concilio, per quel che dispone nel _cap. 4 de Reform. sess_. 21 e
nel _cap_. 13 _de Reform. sess_. 24 di sopra notati, imporre alcuni
pagamenti nella sua Diocesi, da esigersi dalle persone laiche contra il
consueto, e contra il debito della ragione e del solito, con imporre
altre decime, ed i Cittadini della Terra della Salandra repugnando di
pagare, gli scomunicò, e pose Interdetti in detta Terra; per la qual
cosa il Vicerè scrisse a' 30 novembre del 1564, una risentita lettera
oratoria al detto Vescovo, imponendogli, che non esigesse in conto
veruno da' laici, per qualsivoglia causa, più pagamenti di quelli, che
quei Cittadini erano stati soliti, e che per lo passato si era esatto;
e pretendendo alcuna cosa in contrario, debba ricorrere da esso Vicerè,
che se gli sarebbe ministrato compimento di giustizia, non essendo
giusto, che faccia a suo modo; che intanto rivochi li mandati fatti,
e levi l'Interdetto, ed abolisca le Scomuniche, altrimente provederà,
come conviene.
Così ancora, avendo preteso l'Arcivescovo di Capaccio esigere da'
Cittadini laici della Polla alcune decime più del solito, scrisse il
Vicerè una ben grave lettera al medesimo sotto li 10 agosto del 1565,
colla quale l'esortava a non esigere, nè farl'esigere in modo alcuno,
non essendo giusto, che si faccia la giustizia a suo modo, e colle sue
mani; e pretendendo cos'alcuna in contrario, abbia ricorso dal Vicerè,
che gli sarà ministrato compimento di giustizia. Quest'istesso poi
imitarono il Conte di Miranda e gli altri Vicerè suoi successori[192].
Parimente pretendendo i Vescovi del Regno, non pur come caso misto, ma
in vigor del riferito _cap_. 8 _de Reform. Matrim. sess_ 24 procedere
contra i Concubinarj a pene temporali, di sfratti e di carcerazioni,
vigorosamente si oppose loro il Vicerè; ed avendo voluto il Vescovo di
Gravina carcerare un Concubinario, scrisse a' 21 giugno del 1567, una
lettera Regia al Dottor Troilo de Trojanis Commessario in Gravina, che
proccurasse tosto farlo rimettere al Giudice laico suo competente. Ed
all'Arcivescovo di Cosenza, che pretendeva parimente carcerare i laici
per cagion di concubinato, e che per ciò dal Magistrato secolare se
gli fosse prestato ogni ajuto ed assistenza, fu resistito con vigore;
scrivendo il Vicerè prima all'Uditore Staivano, a' 13 novembre del
1568, e poi a' 17 aprile del seguente anno 1569, al Conte di Sarno
Governador di Calabria, che non volendo l'Arcivescovo restituire un
carcerato per questa causa, facesse rompere ed aprire le carceri, e
portasse il carcerato nelle carceri della Regia Audienza, insinuandogli
che gli Ordinarj non potevano procedere ad altro contra i medesimi,
che solo a scomunicarli. Così ancora il Vicario di Bojano (avanzandosi
sempre più la audacia degli Ecclesiastici) avendo avuto ardimento di
condannare a cinque anni di galea un laico, per causa di concubinato,
scrisse il Vicerè, a' 10 luglio del 1569, una risentita lettera
al Governadore di Capitanata, incaricandogli, che subito mandasse
a pigliare detto condannato, e lo facesse condurre nelle carceri
dell'Udienza.
Ma scorgendo questo savio Ministro, che gli abusi intorno a ciò
multiplicavano in tutte le province del Regno, dove i Vescovi senza
freno carceravano e punivano con pene temporali i Concubinarj, onde
bisognava contra tanti un rimedio forte, ne diede a' 15 luglio del
detto anno avviso al Re Filippo in Ispagna, cui informando di questi
eccessi de' Prelati, chiese, che dovesse far per estirpargli. Il Re
gli rispose che dovesse procedere con vigore e fortezza, siccome si
praticava ne' Regni di Spagna, che s'ammonissero prima i Vescovi una,
due, o tre volte, ch'essi a' Concubinarj non potevan far altro, che
scomunicarli, che quando questo non giovasse, procedesse contra di
loro a cacciarli via dal Regno, ed occupar loro le temporalità, con
sequestrar anche i frutti delle loro Chiese. Il Duca d'Alcalà avuto
ch'ebbe dal Re questa norma, scrisse subito una lettera Regia a tutti i
Governatori delle Province, a tutti i Capitani delle città demaniali e
de' Baroni del Regno, a' quali facendo noto l'ordine del Re, comandava,
che sempre, che i Prelati del Regno contra i laici, per levargli dal
peccato, volessero procedere per via di censure ecclesiastiche non
gl'impedissero, anzi gli dessero ogni ajuto e favore; ma resistesser
loro, quando oltracciò volessero procedere contra a' medesimi con pene
temporali[193]. Ciò che fu poi da' suoi successori mantenuto, onde nel
Regno fu loro sopra ciò, quando volessero trapassare i confini delle
censure, fatta sempre resistenza.
Il medesimo riparo fu fatto sempre a' Vescovi, quando in vigor de'
riferiti capi del Concilio volevano visitar l'Estaurite, le Confraterie
de' laici, ed altri luoghi pii governati da' laici, con esiger da essi
i conti. Il Duca d'Alcalà, durante il suo governo, non permise mai,
che questi luoghi fossero dagli Ordinarj visitati; ond'è che fra gli
altri capi dati in nota dal Papa al Cardinal Giustiniano Legato di Sua
Santità al Re Filippo, era questo, che il Vicerè impediva a Prelati
di visitare le Chiese governate da' Laici e vedere i conti della loro
amministrazione[194].
Non meno per questi che per tutti gli altri capi riferiti di sopra, non
fece il Duca d'Alcalà valere nel Regno il Concilio. I Vescovi stupivano
come, non ostante essersi il Concilio divolgato per tutto il Regno, ed
essersi impressi più esemplari, che andavano intorno per le mani d'ogni
uno, s'impediva poi loro l'esecuzione; n'empivano per ciò di querele il
Mondo e Roma, e sollecitavano il Pontefice Pio V, ch'era tutto inteso a
far osservare esattamente i Decreti del Concilio, a darvi rimedio; onde
da ciò e dagli altri impedimenti, che si davano a' Vescovi per altre
occorrenze, che noteremo appresso, furono dal Papa spediti al Re due
Legati, il Cardinal Giustiniano, ed il Cardinale Alessandrino, della
cui Legazione parleremo più innanzi.