CAPITOLO I.

_D. PIETRO DI TOLEDO riforma i Tribunali di Napoli, onde ne siegue il

rialzamento della giustizia._

Conoscendo questo savio Ministro, che il principal fonte, onde

deriva il riposo de' Popoli, sia quando fra quelli la giustizia venga

ugualmente a tutti distribuita, e non potendosi quella a dirittura

amministrar da' Re, sian questi forzati d'esercitarla per mezzo

de' loro Ministri: il primo passo che diede fu di chiamarsi a se

li Consiglieri del Re, e tutti gli altri Magistrati ed Ufficiali di

giustizia, incaricando loro, che avessero la giustizia sempre innanzi

agli occhi: alla retta amministrazione di quella fossero rivolti tutti

i loro pensieri: la distribuissero a tutti senza umani rispetti, non

per favore, non per odio, ma unicamente per Dio, e per maggior servizio

del loro Re.

A questo fine per maggiormente accertarsi del frutto delle sue

ammonizioni, non fidandosi di niuno, dava udienza ogni giorno a tutti

con grandissima attenzione, volendo egli sentire e conoscere cosa per

cosa: per la qual via ebbe tosto notizia de' difetti degli ufficiali,

li quali sicuri, che non vi sarebbe cosa, che al Vicerè non fosse nota,

alcuni emendandosi per se medesimi, si riducevano a buona vita, altri,

ciò trascurando, ne erano ammoniti, ed altri aspramente ripresi, ed

alcuni anche deposti dalle loro cariche.

Ritrovò, che intorno al punire i delinquenti, era di molto impedimento

il favor de' grandi Baroni e Nobili della Città, li quali, o importuni

tosto correvano a dimandargli grazia, ovvero, usando della lor

potenza, minacciavano i Giudici perchè li liberassero: fece per ciò

lor sentire, che cessassero di tentar simili cose, perchè con lui non

varrebbe ad essi nè il favore, nè le minacce. E perchè maggiormente

se n'accertassero, volle con un grande ed illustre esempio porre in

esecuzione questa sua deliberazione, nella giustizia che fece fare

del Commendator Gio. Francesco Pignatelli il quale, ancorchè reo di

molti delitti, nulladimanco per essere di gran parentado, e da molti

Signori favorito, avea tenuto gran tempo impedita l'esecuzion della

giustizia, i poveri offesi, ed i querelanti con minacce oppressi; il

che inteso dal Vicerè, diede sicurtà a' querelanti, ed a' Giudici, che

procedessero con libertà; tanto che sentenziato a morte, gli fu fatto

mozzar il capo nel largo del Castel Nuovo, luogo solito a giustiziarsi

i Nobili ne' casi importanti. Lo stesso accadde al secondo Conte di

Policastro e ad un cittadino molto ricco, e ben imparentado, nomato

Mazzeo Pellegrino, il quale per forza di denari teneva occultate le

querele, perseverando ne' delitti; ma con tutto che avesse offerte

somme esorbitantissime per comporsi, non fu l'offerta ricevuta, e

condannato a morte, lo fece con molto rigore giustiziare.

Per togliere ancora la cagion dei delitti, fece pubblicar bando, che

niuno, di qualsivoglia condizione, potesse, come erasi introdotto,

tener nelle porte e sale delle lor case arme in aste, nè archibugi,

nè schioppi, e che niuno ardisse portar per la città nè scoppettuoli,

nè daghe, o altre arme, ma la sola spada. Ordinò che niuno, sonate le

due ore di notte per sino alla mattina, potesse portar qualunque sorta

d'armi; ed acciò che si togliesse ogni contrasto, che avesse potuto

insorgere intorno alla determinazione dell'ore, o di non essersi inteso

il tocco, ordinò che la campana di S. Lorenzo, che si sentiva per

tutta la Città, dovesse, passate le due ore, sonare a martello. Ordinò

parimente, che i furti notturni commessi nella Città, fossero puniti

con pena di morte. E poichè allora in Napoli erano molti portici, come

grotte oscure, ove la notte i ribaldi assalivano i poveri incauti, gli

fece buttar tutti a terra, fra' quali furono i portici di S. Martino

a Capuana, e l'altro di S. Agata, antichi edificj, che davan spavento

a passarvi anche di giorno. Per quest'istessa cagione fece tor via le

pennate di tavole, e li balconi degli artigiani, che tenevano sporti in

fuori alle strade, ove di notte s'appiattavano i ribaldi per assalire

coloro, che vi passavano. Parimente, essendo uno scoglio in mare vicino

al Castello dell'Uovo, chiamato il Fiatamone, ov'erano molte grotte,

nelle quali i giovani dissoluti commettevano orribili disonestà, lo

fece tutto rovinare, sino da' fondamenti. E le donne disoneste, che

abitavano disperse per la città, mischiate con l'oneste, le fece

scacciar tutte da que' luoghi, e le ridusse ne' pubblici lupanari. Nè

cessò mai di perseguitare una sorta d'uomini chiamati _Compagnoni_,

vietando con pubblici bandi, che niuno andasse in quadriglia, infino

che gli stirpò affatto dalla città.

Tolse a' delinquenti gli _Asili_, che per la protezione de' potenti

aveansi fatti ne' palagi de' principali Baroni; ed avuta notizia,

che in Napoli vi erano molte case, dove si ricettavano i fuorusciti,

dandosi loro non sol ricetto, ma vitto e danari, per servirsene i

Protettori per loro pravi disegni, le fece diroccare, tante che niuno

ebbe poi più ardire di ricettargli. Gli artigiani eran prontamente

pagati; non loro s'usavano più insolenze: ed i Ministri della giustizia

erano come si conveniva rispettati. Anzi perchè la Città fosse meglio

guardata, creò altri Capitani di guardia, ed ordinò, che sparsi

alloggiassero per la Città per maggior custodia. Creò parimente nuovi

Bargelli di campagna, acciocchè i delinquenti si tenessero men sicuri

nella Campagna, che dentro la Città.

Parimente trovando introdotti molti altri abusi, gli estirpò tutti.

Erasi introdotto costume in Napoli, che quando le donne vedove si

rimaritavano, s'univan le brigate, e la notte con suoni villani e

canti ingiuriosi, andavano sotto le finestre degli sposi a cantar

mille spropositi ed oscenità, e questi suoni e canti chiamavano

_Ciambellarie_; donde ne sortivano molte risse, e talora omicidj; e

sovente gli sposi per non sentirsi queste baje, si componevano con

denaro, o altra cosa colle brigate, perchè se n'andassero. Durava

ancora il costume tramandato dalla antica gentilità, ne' tempi delle

vendemmie, di vivere con molta dissolutezza e libertà: i Vendemmiatori

non s'arrossivano incontrando donne, ancorchè onestissime e nobili,

Frati ed altri uomini serii, di caricarli di scherno e di parole

oscene, con tanta licenza, quanta si vede nel _Vendemmiatore_ di Luigi

_Tansillo_. Duravano ancora le superstiziose e lugubri dimostrazioni

di duolo, che si facevano ne' funerali, ove le donne, non pure nelle

loro case, ma nelle pubbliche piazze accompagnando il feretro, e nelle

Chiese, con smoderato strascino di abiti luttuosi, con urli, pianti e

graffiature di viso, empievano la Città di doglia e di pianti. Estirpò

il Toledo questi abusi, riducendo il lutto de' funerali a comportabile

e buono uso; e siccome per conservazione delle loro doti fece pubblicar

Prammatica, così ripresse il soverchio lor lusso nel vestire.

Fece pubblicar bandi severissimi sopra i duelli, dai quali derivavano

nella Città molti e spessi disordini e rumori: stabilì, che i

provocanti a duello, fossero rei di pena capitale, e coloro, che non

l'accettavano, non fossero notati d'infamia.

Sterminò da poi con rigore esattissimo un pernizioso e reo costume

introdotto nella Città, per cui non stavan sicuri i più casti e

guardati luoghi, acciocchè l'onestà delle donzelle non fosse insidiata.

Il governo del Principe d'Oranges v'avea data forza, poichè nei suoi

tempi, i nobili giovani usando mille insolenze, non erano puniti de'

ratti, che facevano di molte onorate e nobili donne; perchè il Principe

nella preda v'avea anche la sua parte: e per procedere con sicurezza, e

penetrare i più guardati e riposti luoghi, si servivano per salirvi di

scale di funi, non perdonando nè anche a' Monasteri. Il Cardinal Pompeo

Colonna, come in sì fatte cose indulgente, non vi provvide abbastanza;

ma il Toledo detestando le corruttelle ed i pubblici scandali, fece

pubblicar un severissimo bando, col quale s'imponeva pena di morte

naturale senza remissione alcuna, a chiunque persona si fosse trovata

di notte con scale di legno o di fune o di qualunque altra materia.

Di questo bando (ancorchè non si legga nelle nostre Prammatiche) ne

fece memoria il Presidente de Franchis; ma da poi nel 1560 D. Parafan

di Rivera Vicerè nel Regno di Filippo II ne fece pubblicar Prammatica,

che si legge sotto il titolo _De Scalarum prohibitione noctis tempore_:

dove quel Ministro nascondendo per onestà il principal fine della

legge, fece intendere, che per molti ladri ed altri, che andavano

la notte con iscale scalando le case e rubando, donde nasceva alcuna

sospezione della pudicizia delle donne onorate, fossero puniti con pena

di morte naturale, o altra pena riservata a suo arbitrio, tutti coloro,

che si trovassero di notte portar le suddette scale.

Ma il bando di D. Pietro fu più severo, e fu fatto eseguire con molto

rigore, siccome infelicemente avvenne nel 1549 ad un nobile, che colto

di notte, mentre scendeva per una di queste scale dalla finestra di una

gentildonna, lo fece decapitare, con tutto che per salvarlo si fossero

interposte la Principessa di Salerno e quella di Sulmona, e quasi tutta

la Nobiltà. Lo stesso sarebbe accaduto a Paolo Poderico Cavaliere molto

stimato nella Città, il qual preso, mentre di notte avea appoggiata la

scala sotto la finestra della sua amorosa, fu condennato a morte; ed il

Vicerè, ancorchè fosse suo grande amico, non volle impedir la condanna,

ma diede luogo a' parenti, che trovandosi colui Cherico, dimandassero

la remissione del reo alla Corte Ecclesiastica, siccome si fece; ed

il Poderico essendosi rimesso a quella Corte, in tal maniera scampò il

tumulo.

§. I. _Riforma del Tribunal della Vicaria._

Riordinò, oltre a ciò, il Toledo molte altre costituzioni riguardanti

l'esatta amministrazione della giustizia, e riformò a questo fine il

Tribunale della Vicaria. Ordinò, che il reggente con tutti i Giudici

e gli altri Ufficiali si trovassero insieme ad ore determinate nel

lor Tribunale a ministrar giustizia. Perchè i Giudici di Vicaria

a suo tempo non eran più che quattro, onde a cagion di questi suoi

ordinamenti non potevano soddisfare alla moltitudine delle accuse, ve

ne aggiunse egli due altri, e volle che fossero per stabilimento sei,

cioè quattro criminali, e due civili. Stabilì, che si punissero con

pena di falsarj coloro, i quali per calunnia, e falsamente proponessero

le querele. Che nell'accuse delle contumacie dei delinquenti, ed in

tutte le altre materie di giustizia, il Fisco non fosse costituito in

mora. Che i voti non si pubblicassero prima d'esser uditi dal Fisco.

Che a' carcerati poveri si desse il pane ogni giorno per loro vitto; e

fece per li poveri infermi carcerati costruire un sufficiente Ospitale

vicino alle carceri, ove s'avessero a curare gl'infermi a spese del

Re, impetrandone a tal fine assenso dall'Imperador Carlo V, ed affinchè

quei miserabili fosser con maggior diligenza ed attenzione difesi, fece

augumentare il salario all'Avvocato e Proccuratore de' Poveri.

Ordinò, che le composizioni si facessero moderate. Che coloro,

ch'escono di carcere, non pagassero cos'alcuna. Che nelle ferie

estive si cavassero dalle prigioni i carcerati per debiti civili,

dando sicurtà di concordarsi co' loro creditori, o di ritornare nelle

carceri.

Determinò le paghe de' Mastrodatti, Scrivani ed altri Ufficiali minori

di questo Tribunale, comandando perciò, che si formasse Pandetta de'

loro diritti, siccome fu fatto, ed estirpò le scuole de' testimoni

falsi; e fece bando a pena della vita a chi giurasse il falso, ovvero

quelli producesse in giudicio; e vi diede altri savi provvedimenti, che

insieme co' riferiti, vengono additati nella _Cronologia_ prefissa al

primo tomo delle nostre prammatiche.

§. II. _Riforma del Tribunal della Regia Camera._

Riordinata la Vicaria, con non minor felicità passò alla Riforma

della Regia Camera. Vedeva il bisogno, che alla giornata cagionavano

le guerre intraprese dal suo Signore co' Turchi, la poca economia,

che v'era nello spendere, le spesse contribuzioni e donativi,

che indebolivano il Regno, ed il cercar sempre denari, acciocchè

gli eserciti non s'ammutinassero: per riparare in parte a tanti

bisogni rivoltò l'animo a riordinare, come potesse il meglio, questo

Tribunale, di cui era il pensiero, e dovea esser la cura del Patrimonio

Regale, d'ingrandirlo, far evitare i disordini e le ruberie, che si

commettevano nell'amministrazione di quello da Ministri subalterni; e

che non capitassero male le rendite e l'esazioni Regali.

Proccurò a questo fine, che da Carlo V istesso fossero stabiliti più

statuti attinenti alla buona amministrazione di quello, li quali egli

pubblicò tutti in Napoli, comandando, che fossero esattamente eseguiti.

Stabilì da poi egli diversi altri provvedimenti, onde diede molte norme

a questo Tribunale intorno alla vigilanza dell'esazione.

Ordinò, che le cause appartenenti al Fisco, o dove quello avesse

interesse, si trattassero in Camera, e che gli altri Tribunali

dovessero prestargli, occorrendo, ogni ajuto. Che al Fisco non fosse

limitato il tempo di ricomprare. Che non si cavasse oro, nè argento

dal Regno. Che la moneta fosse di giusto peso, e che si rifacesse

la logora, acciò non venisse meno, e vietò, che s'estraesse dal

Regno; ed oltre molti altri regolamenti; che si leggono impressi

nelle nostre Prammatiche ed altrove, invigilò, che i ministri, che

doveano regger questo Tribunale, fossero i più dotti, i più integri,

i più probi, ed indefessi de' suoi tempi. Per ciò leggiamo nel suo

governo essere stati preposti a questo Tribunale per Luogotenente

un Bartolommeo _Camerario_, e per Fiscale un Antonio _Baratucci_,

Giureconsulti, siccome diremo al suo luogo, i più insigni di que'

tempi, ed i più dotti e diligenti. E fu cotanto il zelo ch'ebbe questo

Vicerè, e la vigilanza che teneva sopra questo Tribunale, e sopra i

Ministri di quello, che una delle cagioni, per le quali il Toledo si

mostrò poi poco amorevole del _Camerario_, fu che costui, mentre era

Luogotenente, andando spesso a villeggiare a Somma, avendogli il Vicerè

ammonito, che non conveniva ad un Ministro, a cui stava appoggiata

carica sì laboriosa, allontanarsi dal suo Tribunale, egli avendogli

replicato, che maggior inconveniente era ad un Vicerè lasciar Napoli,

e sollazzarsi a Pozzuoli, come spesso faceva il Toledo, se l'alienò

in maniera per questa indiscreta risposta che lo fece cader anche

dalla grazia di Cesare; donde, come diremo, nacque il principio della

sua ruina. Ed in fine diede l'ultima mano al maggior decoro di questo

Tribunale, quando nell'anno 1537, levatolo dalla Casa del Marchese del

Vasto, dove si reggeva, come a Gran Camerario, lo collocò con tutti gli

altri nel Castel Capuano.

§. III. _Riforma del S. C. di Santa Chiara._

Non meno alle cause criminali e del Fisco, che a quelle civili de'

privati badò questo Ministro, che si amministrasse esatta e spedita

giustizia, e con maggior decoro, non meno de' Ministri, che del

Tribunale. Reggevasi a' suoi dì questo Tribunale nel Chiostro di S.

Chiara, e ristretto in una sola stanza, non faceva che una Ruota: per

ciò sovente leggiamo nelle decisioni di Matteo degli Afflitti, che

talora essendosi votata qualche causa con uniformi voti, soleasi dire,

che quella fossesi decisa _per totum_ S. C. non già che per esser

_tutto_, si dovessero unire, come si fa ora, tutti gli Consiglieri

dell'altre Ruote, ma perchè tutti risedevano in una Ruota. Questo

Ministro per la più facile e pronta spedizione delle cause, ordinò,

che dovessero dividersi, e formare due Ruote, ciascuna delle quali nel

medesimo tempo trattasse le sue cause, e che il Presidente soprastasse

ora ad una, ora ad altra, secondo la gravità dell'affare che si

trattasse.

Rilusse in tempo del suo governo questo Tribunale per lo famoso _Cicco

Loffredo_, che vi presideva, e per tanti insigni Consiglieri, che lo

componevano, fra' quali tennero il vanto Giovanni Marziale, Antonio

Capece, Antonio Barattuccio, Giovan-Tommaso Minadoi, Scipione Capece,

Marino Freccia, ed alquanti altri, de' quali il Toppi tessè lungo

Catalogo[2]. In fine gli diede maggior splendore, quando toltolo dai

brevi chiostri di S. Chiara, l'unì con gli altri in luogo più decoroso

ed illustre, come nel Castel Capuano.

§. IV. _Unione di tutti i Tribunali nel Castel Capuano._

Ancorchè molte delle riferite Prammatiche e regolamenti, siccome

eziandio questa unione de' Tribunali, non si facessero dal Vicerè

Toledo ne' principj del suo governo, ma nel corso di quello, e

quest'unione non prima dell'anno 1537, dopo aver ingrandita e abbellita

la Città, e dopo tante altre sue famose gesta, che si diranno in

appresso; nulladimeno per non tornar di nuovo a parlare di quanto

questo Ministro adoperò per riforma de' Tribunali e della giustizia,

abbiam riputato in questo luogo collocarle tutte insieme, perchè in

uno sguardo si vegga, quanto in questa parte egli valesse, ed avesse

superati gli altri Vicerè suoi predecessori.

Tornato che fu egli da Puglia, ove diede vari provvedimenti per

riparare le spesse incursioni de' Turchi in quelle marine, come diremo,

cominciò ad edificare un Palazzo, dedicandolo alla Giustizia, nel luogo

ov'era il Castel Capuano, ridotto allora a Casa privata di delizie,

non come era prima per abitazione Reale. Riordinò le logge in forma di

ben grandi sale, e fecevi molte ampie e numerose camere sufficienti a'

Tribunali, che vi dovea unire.

In questo Palazzo vi chiuse tutti i Tribunali di giustizia: quel del S.

C. della Regia Camera della Summaria, della G. C. della Vicaria, della

Bagliva, e della Zecca. Vi s'affaticò molto per ridurre a fine questa

grande impresa, alla quale fu anche stimolato, come molti credettero,

dalla poco buona corrispondenza, che il Toledo avea allora col Marchese

del Vasto; poichè con tal occasione veniva a levarsi dalla sua Casa il

Tribunal della Camera Summaria, dove, come Gran Camerario, era sempre

dimorato.

Fecevi nelle lamie di sotto del palazzo costruire anche le carceri, e

fece ivi portare a cento e ducento tutti i prigioni, ch'erano nella

Vicaria vecchia, e tutti quegli, che stavano in diverse carceri

racchiusi.

Ordinò, che in questo Palazzo alloggiassero il Presidente del S. C.,

il Luogotenente della Summaria, ed il Reggente della Vicaria, con un

Giudice criminale.

Non si può esprimere quanta comodità portasse quest'unione a'

negozianti, che quando prima doveano andar a tante parti della Città,

ove stavano dispersi, ora ridutti tutti in quel Castello, con facilità

spedivano i loro affari. Apportò ancora altre comodità, poichè

quella contrada era prima poco men che disabitata, ed ora si rese

frequentatissima e popolata.

Potè ancora, ridotti tutti i Tribunali insieme, stabilire, come fece,

che due Consiglieri ordinari del S. C. presidessero come Giudici

criminali in Vicaria, affinchè come uomini di più esperienza, acciò la

giustizia non patisse dimora, attendessero alla spedizione delle cause.

Stabilì, che ogni Sabato il Tribunale della Vicaria fosse visitato da

uno de' Reggenti suoi Collaterali; ed a questo fine della più pronta

spedizione delle cause e della giustizia, limitò le feste di vacanza,

riducendole al manco che fosse possibile.

§. V. _Ristabilimento della giustizia nelle Province del Regno, e nelle

loro Udienze._

Non bastava a questo prudentissimo Ministro aver rialzata la giustizia

ne' Tribunali della Città Metropoli, bisognava, che lo stesso si

facesse nelle Province, onde si compone il Regno, e nelli loro

Tribunali.

Incominciò dagli Ufficiali, che li reggevano: ordinò per tanto che non

meno gli Auditori che i Presidi fra quaranta giorni dessero Sindicato.

Vietò sotto gravi pene agli Ufficiali Provinciali di prender cosa

alcuna di commestibile, quando per negozj a loro commessi andavano per

le Province.

Che nelle Province non si dasse esecuzione ad alcun ordine, prima

di notificarlo a' Governadori. Che le provvisioni de' Tribunali non

avessero bisogno dell'_Exequatur_ delle Regie Audienze.

Che quelli, che ottengono il privilegio di Cittadini Napoletani,

abitando nelle Terre di dette Province, portassero ancora il peso di

quelle.

Che tutte le scritture fatte fuori del Regno non s'eseguissero senza

licenza del Vicerè; e diversi altri provvedimenti vi diede, che sono

additati nella suddetta _Cronologia_ fra le Prammatiche, che da questo

Vicerè furono in vari tempi stabilite.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 8 · 第 4 / 54 题