CAPITOLO LXII.

Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.

Il longobardo è un dominio militare, che intende a conservarsi, ma

non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte,

dai Franchi dall'altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a

guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda, par di vedere

il contrasto fra un partito che s'avvicina agli ecclesiastici ed

agli Italiani; e un altro che ne rifugge, e beffa i Romani e gli

uccide; quello intento a fondere, questo a tenere disgregati. E a

disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il

re s'ingegnava ridurre ad unità di dominio, facendo prevalere sopra

la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso

la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il

diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare

l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti

de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma

civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle

successive legislazioni della patria nostra.

L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una

confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditarj o

a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano

parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari

interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la

sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di

Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le

armi a chi era riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior

interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la

nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva

poi dar compimento.

I capi, disponendo poi del veto e del braccio di molti clienti,

acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta

la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente

germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra

quelli d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari;

dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de'

possedimenti proprj, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli

stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti.

Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella

facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari dello Stato

nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e attribuiva

loro un consiglio del Comune.

Il portare le armi consideravasi distintivo della nazione e vanto

del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per

obbligo all'eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà

spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi

ad un capo siccome compagni. Egli proponeva una impresa; essi il

seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati

per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per

un'impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta la vita ad un

capo, legati però soltanto dall'obbrobrio che colpiva chi misfacesse.

Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso

gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si

sostenevano e vendicavano.

Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre

vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che

(al modo usato già dai Sabini) erano mandati via qualora la popolazione

soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare

l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.

La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non

la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno senza

erede, la successione divideasi fra gli altri.

Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua

comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato,

dinanzi alla corte dei liberi possidenti, preseduti da magistrati

eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I

reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in questo

solo caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o

dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico

arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava

de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo

quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti

di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della

condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni;

i savj decidevano secondo la equità e le consuetudini.

I delitti contro la vita o l'avere dei particolari potevano redimersi

a un prezzo[61], che variava secondo la condizione del danneggiato.

La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la

comunità dell'offeso; fino i servi pagavano per le multe pei padroni;

per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era

scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva

dall'offeso essere perseguito con guerra privata (_faida_). I giudizj

erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in comune perchè tutti

v'aveano interesse.

Qui vedete mescolate le forme di governo: monarchia, ereditaria e

sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti sui

comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del

padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, questi erano

embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva le forze ad

unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si assoggettava solo

in quanto il volesse, o vi fosse costretto.

Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati

con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà

germanica dissomigliasse dalla romana: questa affatto collettiva,

sicchè lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava

l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizj; la germanica,

tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la

domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza

proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma

da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era

un principio esteriore sociale, positivo, eguale dappertutto, che i

sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene

una particolare disposizione del cuore: la penalità una attinenza da

uomo a uomo, donde scaturiva il diritto di venir a composizione col

danneggiato; fatta la quale, la società più non poteva perseguitare

l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla

conquista, ma rimasero al fondo della società che si costituì per tutta

Europa e nella patria nostra.

Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti

inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania.

Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e

da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degli invasori

d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo ed atterrito, parvero innumerevoli

i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti

gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono

salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che

compiaceansi d'esser pochi e Procopio[62], ch'erano la più scarsa

gente del vicinato: inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila

Sassoni; e benchè molte genti vinte[63] s'aggregassero ad essi nel

passaggio, poterono al loro primo impeto resistere non solo Pavia,

Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte,

quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti

anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il dominio imperiale[64].

I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà,

che nulla può disporre senz'essi consenzienti, vengono, conquistano,

diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola;

e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo,

fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa

sugli estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi

padroni spossessati, e corteggiato dai _fedeli_ di sua nazione, che e

per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservavano

vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca

egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll'obbligo

che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.

Capo di quei capi era il re; non già supremo motore di una macchina

regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però

col presedere ai giudizj in pace, e col perpetuarsi lo stato di

guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Servivano di regola le

patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse

la podestà legislativa. Ben alcuno volle imitare il sistema romano,

come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro

ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione,

non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari;

un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono

della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha,

giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè

di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati

servigi.

Porzione delle ammende, i doni volontarj, i proprj possessi, il dominio

pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la

tutela su' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del

re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non avea, gli

impieghi e le armi erano obbligo dei vassalli, e qualora si indicesse

la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e

mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il

re poteva rannodare soltanto i proprj vassalli, come faceva qualunque

altro duca.

I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si

conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto,

ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese

provincie, divenne impossibile il raccogliere i vassalli per ogni

semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre

come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica

libertà.

Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali;

laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo

modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero

di probi viri (_scabini_) a congregarsi per l'indagine e la sentenza.

Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto

giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura,

ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi

il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria

marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno

estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano esser giudicati che

dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano

sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de'

terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel

brano di territorio che possedeva.

Restava il diritto della vendetta privata (_faida_), alla quale

concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto

il medioevo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto

quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità,

inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse

precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si

trattava della riconciliazione; se non altro svampava il primo furore,

talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu

riservato ai tribunali.

Ma delle pene oggetto e motivo era sempre la vendetta dell'offeso,

non dell'intera società; e se quello accettava la composizione

dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio

stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi

acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale

riscossa, le imposero per obbligo, e le commisurarono.

Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono _ospiti_ quelli

che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i

beni. Alcuno credette che il re prendesse i dominj ch'erano stati

degl'imperatori; i capitani, gli ampj tenimenti de' senatori; gli

altri guerrieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. _Sorti

barbariche_ si dissero queste parti toccate al nuovo signore; o

tedescamente _allodio, arimannia_, cioè possesso assoluto, libero,

giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità

di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai siffatti soltanto è

permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario,

guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città

o la provincia sono una specie di corpo d'esercito; il possedimento

è annestato colla politica sicurezza, ed obbliga al servizio armato e

alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.

I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita o

ereditariamente, porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome di

_benefizj_; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad

obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di

morte o in mancanza d'eredi. Terza maniera di proprietà sono i _censi_,

terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in denaro o in

natura.

A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle

persone; e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio

del re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione

che del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo

le dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela

della legge, e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano;

non partecipi delle assemblee generali nè dell'amministrazione della

giustizia, bensì obbligati all'arme.

I coloni tributarj o censuali erano gente che, non bastando a tutelare

da sè la loro libertà, cercavano protezione da un signore, cedendogli

i proprj averi, salvo d'usufruttarli pagando un censo e prestando

servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi, ma senza

diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano.

Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi,

che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile

o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per

volontà, sia per forza, sia per castigo.

Tale a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero

l'Impero. Quant'è specialmente de' Longobardi, benchè stanziati, non

poterono mai smettere lo stato di guerra, cinti com'erano da nemici;

laonde _exercitus_ designava la nazione[65], ed _exercitalis_ il libero

longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re doveano armarsi, pena

venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono

applicati a industria o a negozj, non si tennero disobbligati dal

servizio militare[66]. Conseguente era il divieto, sin capitale, di

traslocarsi fuori della propria giudicarìa, foss'anche entro i confini

del regno, se non colla propria tribù o fara[67]; giacchè la fara era

una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.

Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i primati

discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti,

senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi

longobarde[68]: arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi[69],

a differenza dei censuali o _aldii_ o _coloni pagenses_, che

coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione

di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi

il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch'e' non

fosse in grado di soddisfare.

Soli liberi entrando nell'esercito, dai capi militari non dipendevano

donne, fanciulli, servi, ma rimanevano sottomessi al più prossimo

parente, o al signore che stava per essi garante. _Mundio_ chiamavasi

dai Longobardi siffatta protezione, _amundio_ chi n'era esente,

_mundwald_ chi l'esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato

a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui

soddisfazione; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.

Insieme col re eran venuti altri signori, che a lui non tenevansi

inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei

territorj conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si

chiamassero in longobardo nol sappiamo: in latino adottarono il nome

di _duchi_, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece

d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese

secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal

re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano

trenta o trentasei, pari fra sè di grado[70] quantunque diversissimi

di possessi, tanto che uno estendevasi su tutto il principato di

Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano

in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro

possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede,

purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se

nascesse disputa fra varj possessori, la decidevano gli arimanni del

duca, i quali anche poteano cacciarli[71] senza che il re intervenisse

altrimenti che come giudice supremo della nazione.

Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro del re;

e delle terre che togliessero al nemico restavano padroni: se non

che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno

ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e

Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle

straniere.

Dal duca dipendevano gli _scultasci_, in latino chiamati _centenarj_,

che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra e proferivano

i giudizj. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i

_decani_, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per

la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio

dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti,

come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e

partecipi del compenso che doveva l'offensore[72].

Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, duchi,

arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo,

o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso,

bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato nè

tampoco perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio

fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo

feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita

durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio

dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato

fosse tenuto alla fedeltà ed al servire coll'armi al concedente,

la condizione sua non differiva da quella degli ordinarj ufficiali

dell'esercito. Insomma duchi, scultasci, decani possedeano le terre

come uffiziali della nazione, o vogliam dire del _felicissimo esercito_

longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne

di reggimenti, battaglioni, compagnie.

La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autari,

che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i

beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto

che non sariano spossessati delle loro terre se non fosse per colpa di

fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi,

non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per

darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo

di _eccellentissimi Flavj_; metteano il proprio nome sulle monete e

nei pubblici atti; giudicavano nelle cause maggiori; promulgavano le

leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle

assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse

necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi,

i giudici, gli uffiziali, i marescialli (_marphais_), gli scudieri

(_schildpor_), i convivi del re.

Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano _gastaldi_,

muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè

sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimanni che

abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte

dei possessi regj, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja,

Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca

sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio

al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le

ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono

la resa; e limite della giurisdizione era quello delle diocesi[73].

Le leggi fe scrivere Rotari nel 643, non creando un codice compiuto, ma

emendando gli editti de' re predecessori, che prima per sola memoria

ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare

alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e

incominciava: «Nel nome del Signore, principia l'Editto che rinnovai

co' miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio, personaggio

eccellentissimo, XVII re della gente longobarda[74], l'anno ottavo

del mio regnare col favor di Dio, trigesimottavo dell'età, seconda

indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi, sotto Alboino

allora regnante, assistente la divina potenza, arrivarono nella

provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che segue

mostra quanto ci stesse a cuore il bene dei sudditi nostri, e massime

i continui travagli de' poveri e l'eccessivo esigersi da quelli che

hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche violenza.

Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo necessario

correggere la presente, e comporre una legge che tutte le precedenti

rimova (o rinnovi) ed emendi, aggiunga quel che manca, tolga il

superfluo; e raccorla in un volume, affinchè ciascuno, salva la legge

e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi contro i nemici, e

difendere sè e i confini suoi».

E conchiudeva: «Queste disposizioni dell'Editto, che, volente e

propizio Dio e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi

abbiam costituite esaminando e _remorando_ le antiche leggi de' padri

nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di

tutta la nostra gente, col consiglio e il consenso de' primati, de'

giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero

scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si

cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto

vengano risolte. Al quale provvedemmo d'aggiungere ciò che potessimo

rammemorare delle antiche leggi de' Longobardi, per sottile indagine

fatta da noi stessi o dagli anziani».

Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre

concernono la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini,

dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re,

sette la milizia e la sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza

interna, due l'agricoltura e il commercio, quattordici la caccia e

la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro

l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui

diciannove guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò

poi Liutprando, di sentimento molto più civile, «coll'assistenza de'

giudici e di tutto il popolo». Altre ancora Astolfo e i re successivi.

Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che

se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive,

di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio

castrense e quasicastrense, le tre cause del diseredare, e la

divisione dell'eredità in oncie[75]; di religione non si parla, poco

di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare

gli usi de' vincitori, da cui e per cui soltanto sono dettate[76].

In quelle dei successivi re, e principalmente di Liutprando, crescono

le reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la

prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti,

l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e

coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilita successione delle

donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il

separare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.

Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. E perchè all'erede

correva obbligo di sostenere quella del defunto sin al settimo grado,

rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi,

finchè non intervenne l'equità alla romana. Il Governo assodandosi

tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione

giuridica; ma non le tolse mai.

I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come

tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro

giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai

giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re[77].

Non si accettavano avvocati.

Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania,

piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari

rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza

dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci

_buoni uomini_, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento

esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazion della

pena[78]. D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse

alla multa: negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede.

Ai magistrati era permesso ricevere donativi, cioè forse sportule,

purchè n'avesse sua parte il re.

Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte:

— Pietro, Martino ti cita, perchè tu con mal ordine tieni una terra,

posta nel tal luogo.

— Per successione di mio padre quella terra è mia propria.

— A lui non devi succedere, perchè ti generò da un'aldia.

— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie». Provi o

perda[79].

Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti

Donato suo fratello a torto». Se egli dica — Fu romano, non deve

rispondere a te, o lo provi o risponda»[80].

Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a

chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il

re deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti

scritti, i testimonj giurati e la prescrizione; se non ne risultasse

lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio

condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la

parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso.

Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e

nascendo contrasto, si dovesse sostenere con duello o giuramento[81];

Grimoaldo lo prolungò a trenta[82], e varie modificazioni vi

s'introdussero dappoi.

Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o

saltarj, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al

giudice[83]. Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato

da chicchefosse, ed anche ucciso[84]. Se alcuno legasse un libero

senz'ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo

di sua vita[85]. Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo

condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano

ai figliuoli. La negligenza de' giudici v'è punita ora con multe

da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll'obbligo

di pagare del suo al chieditore il credito per cui aveva portato

istanza[86].

Male sono determinate le competenze dei varj tribunali, e troppo

frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale

fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno,

soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale

digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi,

forse non è che un'allusione scritturale[87]; se pur non era un modo

d'obbligare alla pronta decisione; come oggi ancora i giurati inglesi

non possono prender cibo prima di avere proferito.

Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il

popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano

esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le più

caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.

L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano

lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano

intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di

vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatorj; giuravano e tanto

bastava: uno era innocente se un'accolta di liberi fosse disposta a

sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che,

nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse

con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto,

cinque da lor due d'accordo[88]: ma altre volte salivano a venti,

cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza

dell'imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava

la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo,

e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto in

tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro

leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali:

«L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito

la riceva»[89]. La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con

preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia

consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.

Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne' _giudizj

di Dio_. Era pur questa una tradizione pagana[90], avvalorata dai

miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata

la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio, ogni qualvolta fosse

invocato, ne operasse uno per francheggiare l'innocenza, non dovendo

egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato

coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a

braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava

la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Talaltra

inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che

al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate

di maliarde, erano gettate al fiume, considerandosi colpevoli se

galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro

rovente: in una caldaja bollente ponevasi una palla, e l'accusato dovea

trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventato,

o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto

attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre giorni, se non vi

apparisse lesione, egli era mandato assolto.

Volta fu che con grande solennità s'accesero due roghi tra sè

vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo

a quelli, restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in

testamento ordinò che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli,

fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di

Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se

al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione

che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede

il miglior partito agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo, e prete

Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di

Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso

sottoposte le reliquie, e furono viste balzare illese dalle fiamme:

come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito.

Tali prove durarono tutto il medioevo; la Chiesa le accompagnò con

riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente

s'accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.

E più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme

legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole

nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo

di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali

persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con

che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome

loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione

e dalle leggi; mentre, era pregiato chi assumesse quest'uffizio per

generosità. Virtù prima non era il valore? il mancarne doveva denotare

malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva

agli abitanti della Pannonia: — Che giova all'uomo aver la lingua,

s'egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto la

civiltà si combatte? Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar

fuori le battaglie, dentro la modestia»[91]. I Longobardi ammisero il

giudizio del duello; e Liutprando; sebbene lo confessasse assurdo, non

ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente[92].

Quando la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù,

dileguossi il sistema de' compurgatori, mentre crebbe il duello

giudiziario, meglio appropriato a persone tutt'armi; nè la Chiesa

riuscì mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone

il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio

Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello

giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore,

nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di

duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare

sull'investitura d'un fondo, asserire d'aver per forza sottoscritto ad

un obbligo concernente una terra, sofferto un furto di oltre sei soldi;

negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni

libero combattesse in persona; le chiese e le vedove per mezzo d'un

avvocato[93].

Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano

sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare

a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata[94].

Tali compensi (_guidrigildi_) erano regolati secondo le prische

consuetudini (_cadarfrede_); sicchè la loro estimazione commettevasi

ai giudici: ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune

tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la

differenza fra uomo e uomo: giacchè non si badava all'intenzione o

alla moralità, bensì a riparare l'oltraggiato in misura del suo grado

e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra

l'uccisione d'un uomo o d'una donna[95]: chi ammazza un aldio altrui,

paghi sessanta soldi[96]; chi un servo rustico, sedici; chi un servo

bifolco, venti; cinquanta pel porcajo che abbia sotto di sè due o tre

allievi; venticinque per gl'inferiori[97]; mentre ne vale ducento e fin

cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato

ad una cavalla o ad una serva[98]: indifferenza naturale dove la multa

compensa il danno del padrone, non l'offesa recata alla società o

all'umanità.

Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all'effetto, ma al danno

effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi

tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca

solo la cuticagna, sei; se due ferite, dodici; se tre, diciotto; le

di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due, il

doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa

dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi,

misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro sedici soldi; venti se

resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si

vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari,

soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell'offeso;

per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel

mignolo tredici[99]: e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o

no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad

animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero

commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.

Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di

intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava

a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di

spegnerlo prima d'andarsene; chi trova una bestia selvatica o presa

alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la

cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste[100].

Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie erano quelle che si

pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti

privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i

pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o ajutarlo in qualsiasi

modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in

tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara.

La pena di morte era prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete

e di carte amputavasi la mano[101]. Liutprando abbondò di più in pene

afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con

ferro rovente, il flagellare[102]: e questa deviazione dal guidrigildo

attesta che un nuovo diritto veniva introdotto da quel re.

Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo;

e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne faccia

il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in

fronte e in faccia: al terzo lo vende fuor di provincia[103]. Redimeasi

dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando

volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia

dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re;

e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia

dell'ucciso[104].

Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio,

contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa

o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il

palazzo di lui: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.

V'avea pene stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate

per la vicinanza: a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un

corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi avesse bestemmiato[105].

Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel

diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari,

come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie

faceva mestieri di essere scosse da effettive rappresentazioni. Per

l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso

che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli

all'orecchio alcune parole patrie[106]. Per effettive tradizioni

davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava

un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto

estranei, come un guanto, un libro[107], un cane, una coreggia, un par

di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o

pesci, o un'anfora d'acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o

rompevano, e venivano conservate dall'investito, quasi prova dell'atto;

ond'è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo

negli archivj; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di

paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e

coltelli, nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre

volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano,

porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un

corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra,

ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla

lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone

II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un

anello d'oro. La Chiesa non ha ancora smesso di conferire le dignità

ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto,

il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col

toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere

il messale.

Tra i Longobardi non era molto praticata questa mimica giuridica; e

non di rado facevano atto scritto delle vendite, specificandovi la

cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale

del doppio: sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa

del convenuto un _guadio_, cioè un anello od altro segno materiale.

Singolare ad essi era il _launechild_, compenso che il donato dava al

donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti

o denaro: del che ricorrono esempj fin nel xiii secolo. Da ultimo, in

luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore[108].

Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le

eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine

erano i figliuoli e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie

a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancora

maritate: in tal caso i parenti, e in loro mancanza il re, prelevavano

un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee nè

di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re[109].

I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può

privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella

vita, o tentato la matrigna[110]. Il bastardo non è erede: ma ai figli

naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se

no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fedecommessi. Chi, in difetto

di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto

(_thinx_), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivalga

all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.

Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario

dovette modificarsi, e Liutprando permise testare, non solo a pro

dell'anima, ma anche per prediligere uno de' figliuoli; la sorte del

quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due,

d'un quarto se tre, e così in proporzione[111]: ma ciò non avea luogo

coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la

figliuola.

Dagli antichi Germani deducono alcuni il rispetto onde la società

moderna, a differenza dell'antica, riguarda le donne. Per verità le

leggi longobarde ci danno poco argomento di delicatezza verso di esse,

contandole solo come fattrici di guerrieri: e l'uccidere una quand'è

atta a figliare, scontasi con seicento soldi; con ducento, se prima o

dopo l'età nubile. Nuove però sono le leggi introdotte dal pudore in

quel codice, tanto precise, che spesso il ledono per proteggerlo. Il

libero che preme il dito d'una libera, sborsi seicento denari; doppio,

se il braccio; se sopra il gomito, millequattrocento; milleottocento

se il petto. Chi per istrada tenti una libera, componga in novecento

soldi; altrettanto chi sforza una donna a sposarlo; multato chi

tarda due anni a menarla dopo gli sponsali. Gli adulteri possono

essere uccisi dall'oltraggiato qualora non siano puniti dalla legge;

nè francheggiano la peccatrice il consenso o il comando del marito.

Nefario è chi dica meretrice o strega ad una libera; giuri su venti

testimonj averlo fatto per impeto di collera, e compensi in venti

soldi, o sostenga il suo detto col duello; nel quale se soccomba, paghi

la multa impostagli dal giudice[112].

La donna non usciva mai del mundio; tutelata dal padre, dallo zio o

dal fratello, sinchè _in capelli_, cioè fanciulla; poi dal marito;

e vedova, dal più prossimo a questo[113]. Qualora la donna non

avesse consanguinei, o dopo vedova si fosse riscossa dalla tutela

col restituire metà della dote, o il tutore l'avesse accusata

d'impudicizia, o voluto costringerla a nozze sgradite o prima de'

dodici anni, o attentato alla vita e all'onore di essa, o chiamata

strega, ponevasi sotto il mundio del re, il cui gastaldo percepiva il

prezzo se si maritasse, e porzione dell'eredità se morisse. Perchè i

mondualdi non abusassero della debolezza del sesso, Liutprando statuì

che, quando una donna vendesse alcun suo possedimento coll'assenso

del marito, intervenissero al contratto due o tre parenti di essa per

cansare ogni frode o violenza[114].

Il mondualdo vendeva la donna al marito, il quale così diventava erede

di essa, e percepiva le tasse inflitte a chi la offendesse. Dote

propriamente non era costituita ma ne tenevano vece il _faderfio_,

il _mefio_ e il morghengabio. Il primo significa eredità paterna

(_vater-erde_), e davasi dal genitore e dai fratelli a piacer loro alla

sposa, per quetarla d'ogni pretensione al retaggio. Il mefio (_medio,

metà_) era un libero donativo del marito avanti le nozze, consistente

per lo più in campi o servi; diverso dal mundio, prezzo stipulato

per ottenere la tutela della donna, e che davasi al mundualdo.

Questo talora giungeva sino a venti soldi; ma Liutprando limitollo

a tre[115], mentre egli medesimo restrinse il mefio a quattrocento

denari pei giudici ed altri magnati, trecento pei nobili, gli altri

quel di meno che volessero. Il morghengabio, o dono mattutino, facevasi

dallo sposo dopo la prima notte: ma poichè i primi trasporti recavano

taluni a donare fin l'intiera facoltà, e questa rimaneva alla donna se

sopravvivesse, Liutprando sancì che lo sposo non potesse obbligare più

d'un quarto dell'aver suo[116], e vietò il far altri regali oltre i

predetti.

I Longobardi non permettevano le nozze alle donne avanti dodici anni,

quattordici ai maschi, nè in generale fra età sproporzionate: contratte

più non si scindevano. Per quanto il marito bazzicasse altre donne,

la moglie non poteva dargli querela; ma se ella peccasse, restava

abbandonata alla vendetta del consorte come il seduttore. Che in

questi fatti poco migliorassero i Longobardi in Italia, lo rivela la

lunga legge di Liutprando contro i connubj criminosi; un'altra contro

i mezzani e i mariti che vendono le proprie mogli, e le monache che

prendano marito[117].

Il punto d'onore, qualità che i moderni distingue dagli antichi, si

rivela ne' castighi apposti a ingiuriose parole. Chi dice infame a un

altro, paghi cenventi denari; chi vile, il doppio; se spia, seicento;

la donna che chiami bagascia un'altra senza poterlo provare, soldi

quarantacinque; il tutore che dica villania alla sua tutelata, ne perda

il mundualdo.

Cogli schiavi la legge di Rotari è fiera quanto la romana,

pareggiandoli a cose; ma poi anche i Longobardi tolsero al padrone

l'arbitrio sulla vita di quelli, eccetto i casi determinati dalla

legge. Il padrone che adultera con un'aldia, perde ogni ragione su

lei e sul marito; chi sforza la fidanzata d'un servo, paga la pena

allo sposo, il quale può anche sul fatto uccider lei e il corruttore.

L'offesa ai servi vale un quarto di quella ai liberi: chi prende per

la barba o pei capelli un rustico altrui, gli paghi un soldo: il servo

battuto dal padrone per essersi richiamato contro di lui, rimane

franco. Se ad uno schiavo rifuggito in chiesa il padrone promette

sicurtà, poi non attiene, è multato in soldi quaranta. Se il padrone

disposto a dare la libertà venga a morte, lo schiavo rimane libero

senza pur pagare il compenso, «massima lode a noi sembrando (dice

Astolfo) se dal servigio traggansi gli schiavi a libertà, perchè il

Redentor nostro degnò farsi servo per dare a noi libertà»[118].

Queste leggi, da chi giudicate pessime, da chi stupende, secondo il

vario punto di vista[119], sopravvissero lungamente nelle consuetudini

italiane[120], ed offrono il migliore ritratto de' costumi de'

Longobardi. Il vederle dettate in latino, benchè concernessero solo i

vincitori, mostra come questi fossero digiuni di lettere a segno di

dover valersi dei nostri per compilarle. Ma i nostri pure dovevano

aver perduto ogni tradizione elevata di ragione giuridica, poichè

non seppero appoggiarsi sovra punti complessivi, e provvidero a casi

particolari con una minuzia fin puerile.

Gente che si spicca dalla patria, perde gran parte degli affetti più

teneri e morali: or chi vorrà credere alla vantata bontà e costumatezza

di Barbari, mescolati di genti diverse, e sì tenuemente legati al

loro capo? I nostri padroni rozzamente abitavano; e gli _armadj_ ove

riponevano le armi, e le _banche_ da cui presero nome i banchetti,

erano tagliati grossolanamente. Semplici nel vivere ordinario,

sfoggiavano ne' conviti, ove l'ilarità era stimolata dal vino, bevuto

in giro dal corno dorato o talvolta dai cranj de' vinti nemici; e

l'eroismo da giuochi scenici o da bardi che cantavano le imprese di

Teodorico o d'Alboino. La scipita, eppur da tutti letta istoria di

Bertoldo, d'origine antica e tedesca[121], ci fa vedere Alboino nella

regale Pavia piacersi de' buffoni. I giojelli da Agilulfo e Teodolinda

regalati al San Giovanni di Monza chiariscono com'essi sapessero

largheggiare: ma un bastone a oro e argento da re Cuniberto regalato

al grammatico Felice[122], è l'unico favore che leggiamo concesso a

letterati da Longobardi; e forse Rachis tenne in palazzo una scuola,

dalla quale uscì Paolo Diacono[123]. Dopo le prime devastazioni, molti

di quei re fecero anche fabbricare, massimamente chiese e monasteri,

e credesi vederne a Pavia e a Brescia, certamente a Lucca. Nel San

Giovanni di Monza erano ritratte le geste dei Longobardi; i quali vi

comparivano colle prolisse vesti di lino a lembi di color vario; le

gambe ravvolte in una singolar foggia di usatti, e in piede calzari

sparati alla sommità del pollice e con legacci di cuojo, finchè vi

sostituirono gli stivali[124]; lunghe barbe, da cui forse presero

il nome; la cervice rasa fin alla nuca; davanti, la chioma prolissa

fin alla bocca con una drizzatura sulla fronte. Forse il sudiciume

manteneva fra loro una malattia cutanea, qual ella si fosse, indicata

col nome di lebbra; e chi n'era infetto veniva espulso di casa e

di città; provvedimento nulla più eccessivo dei tanti suggeriti

per pubblica sanità, se non si fosse esacerbata la condizione di

quegl'infelici col considerarli per morti, e interdirli non solo del

disporre dei proprj beni, ma fino dell'usarne al puro mantenimento.

Giungevano i Longobardi in una società corrotta dal lusso, avvilita

dalla schiavitù, pervertita dall'idolatria, senza che il cristianesimo

l'avesse ancor potuta riformare; onde ai vizj proprj aggiunsero

quelli dei vinti. Tra questa eredità gentilesca erano le pratiche

supertiziose, e assurde credenze in apparimenti di morti, patti col

diavolo, larve placabili con lustrazioni. Il legislatore rimprovera del

credere che certe donne ingojassero gli uomini[125]: ma al tempo stesso

egli proibisce ai campioni, ne' duelli giudiziarj, di portare indosso

erbe o che che altri malefizj.

Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15) · 第 8 / 39 题