Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
Il longobardo è un dominio militare, che intende a conservarsi, ma
non si consolida. Fuori dee difendersi dagli Slavi da una parte,
dai Franchi dall'altra; dentro fa sforzi continui ma non concordi a
guadagnar nuove terre sopra i Greci. Dopo Teodolinda, par di vedere
il contrasto fra un partito che s'avvicina agli ecclesiastici ed
agli Italiani; e un altro che ne rifugge, e beffa i Romani e gli
uccide; quello intento a fondere, questo a tenere disgregati. E a
disgregare le parti stesse del regno faticavano i duchi, mentre il
re s'ingegnava ridurre ad unità di dominio, facendo prevalere sopra
la libertà germanica l'assolutezza militare dapprima, in appresso
la magistratura al modo romano. A tal fine Rotari fece scrivere il
diritto longobardico: sicchè a lui vogliamo fermarci per considerare
l'indole generale della conquista germanica, e gli speciali istituti
de' Longobardi; viepiù importanti a studiarsi perchè mutarono la forma
civile, durarono lungamente, e continuarono il loro effetto anche sulle
successive legislazioni della patria nostra.
L'antica Germania non formava una monarchia compatta, ma una
confederazione di liberi e nobili, sottomessi a principi ereditarj o
a capi elettivi. La parentela, il vicinato, la clientela costituivano
parziali agglomerazioni, ciascuna delle quali regolava i particolari
interessi in assemblee generali; e i capicasa esercitavano la
sovranità, decidendo della guerra e della pace, giudicando i rei di
Stato, nominando chi amministrasse la giustizia nei borghi, dando le
armi a chi era riconosciuto capace di portarle. Ne' casi di maggior
interesse, quando cioè il braccio di tutti fosse necessario, tutta la
nazione si raccoglieva, e deliberava quello, cui essa medesima doveva
poi dar compimento.
I capi, disponendo poi del veto e del braccio di molti clienti,
acquistavano gran potere, e talvolta autorità monarchica sopra tutta
la nazione. Quando invasero l'impero romano, quasi ciascuna gente
germanica era governata da re, eletti fra i più cospicui e massime fra
quelli d'origine divina. Ma questi re non erano che primi fra pari;
dovevano cercarsi credito colla liberalità e col valore; viveano de'
possedimenti proprj, e de' donativi che riceveano dal popolo e dagli
stranieri, oltre le spoglie nemiche e le ammende imposte per delitti.
Ne' casi urgenti convocavano l'assemblea, e le deliberazioni di quella
facevano eseguire; del resto nè amministravano gli affari dello Stato
nè la giustizia, poichè il popolo e sceglieva i giudici, e attribuiva
loro un consiglio del Comune.
Il portare le armi consideravasi distintivo della nazione e vanto
del libero. Nei pericoli della patria ogni Germano era convocato per
obbligo all'eribanno, che oggi diciamo leva in massa: per volontà
spontanea alcuni liberi formavano la banda guerriera, obbligandosi
ad un capo siccome compagni. Egli proponeva una impresa; essi il
seguivano; lodati se buona e leale opera prestassero; se no, disonorati
per vigliacchi. Alla prima queste associazioni si formavano per
un'impresa sola; poi alcuni si addissero per tutta la vita ad un
capo, legati però soltanto dall'obbrobrio che colpiva chi misfacesse.
Consideravano essi come propria la gloria e i trionfi di lui; esso
gli alimentava e arricchiva con sempre nuove spedizioni; a vicenda si
sostenevano e vendicavano.
Una banda restava vinta e scacciata dalla patria? irrompeva su terre
vicine a cercarne una nuova. Altre bande erano formate da quelli che
(al modo usato già dai Sabini) erano mandati via qualora la popolazione
soverchiasse. Di così fatti erano le orde che vedemmo molestare
l'impero romano da Cesare in poi, e in fine distruggerlo.
La proprietà era di tutti, non dei singoli; laonde il possessore non
la poteva vendere o trasmettere fuor della tribù: morendo alcuno senza
erede, la successione divideasi fra gli altri.
Scoprivasi un delitto e non constava del reo? i membri della sua
comunità erano convocati per attestare contro o a pro dell'imputato,
dinanzi alla corte dei liberi possidenti, preseduti da magistrati
eletti dal popolo. Nessuno condannavasi se non udito e convinto. I
reati contro l'intera società si castigavano corporalmente; e in questo
solo caso capitale la pena non poteva esser proferita dall'assemblea o
dal re, ma dal gran sacerdote come rappresentante del Dio sommo, unico
arbitro della vita, e vindice dello spergiuro. Il capocasa giudicava
de' figliuoli e dipendenti senza doverne ragione a chicchessia: solo
quand'avesse a punire la moglie, invitava al giudizio anche i congiunti
di essa. Se il litigio si recava ai giudici, questi erano scelti della
condizione dei contendenti; le parti esponevano in persona le ragioni;
i savj decidevano secondo la equità e le consuetudini.
I delitti contro la vita o l'avere dei particolari potevano redimersi
a un prezzo[61], che variava secondo la condizione del danneggiato.
La comunità del reo contribuiva all'ammenda, la quale divideasi fra la
comunità dell'offeso; fino i servi pagavano per le multe pei padroni;
per l'ospite rispondeva il padrefamiglia. Chi non la pagasse era
scomunato, escludendolo dalla protezione legale; di maniera che poteva
dall'offeso essere perseguito con guerra privata (_faida_). I giudizj
erano dunque un affare di Stato, e trattavansi in comune perchè tutti
v'aveano interesse.
Qui vedete mescolate le forme di governo: monarchia, ereditaria e
sacra, od elettiva e guerriera; assemblee di liberi, discutenti sui
comuni interessi; patronato aristocratico del capo sulla banda, del
padre sulla famiglia e sui servi. Ma anzichè sistemi, questi erano
embrioni d'ordinamento civile; nissuna autorità dirigeva le forze ad
unico scopo; e prevalendo l'individualità, l'uomo si assoggettava solo
in quanto il volesse, o vi fosse costretto.
Questo poco, che si ricava o induce da Tacito e da Cesare raffrontati
con istituzioni posteriori, basta a chiarirci quanto la libertà
germanica dissomigliasse dalla romana: questa affatto collettiva,
sicchè lo Stato era tutto, nulla il cittadino, il quale non conservava
l'individualità se non a forza d'eroismo o di vizj; la germanica,
tutta personale, ciascuno riservandosi il diritto proprio, la
domestica franchigia, la vendetta de' torti ricevuti. La dipendenza
proveniva non dal nascere in questo piuttosto che in quel luogo, ma
da fede personalmente promessa da uomo libero. La giustizia non era
un principio esteriore sociale, positivo, eguale dappertutto, che i
sentimenti degli individui sottoponesse ad una idea generale; sibbene
una particolare disposizione del cuore: la penalità una attinenza da
uomo a uomo, donde scaturiva il diritto di venir a composizione col
danneggiato; fatta la quale, la società più non poteva perseguitare
l'offeso. Tali idee furono modificate dall'uscire di patria e dalla
conquista, ma rimasero al fondo della società che si costituì per tutta
Europa e nella patria nostra.
Dicemmo quanto basta per ismentire l'opinione vulgare che torrenti
inesauribili di gente dilagassero dalla Scandinavia e dalla Germania.
Oltre la ben nota natura di que' paesi, coperti anche da tante selve e
da fiumi, abbiamo positive asserzioni sull'esiguo numero degli invasori
d'Italia. Se ad Ennodio, vescovo ed atterrito, parvero innumerevoli
i Goti di Teodorico, altri scrisse che maggior massa di combattenti
gli oppose Odoacre; e dai Borgognoni che gli assalsero, non poterono
salvarsi se non chiamando i Visigoti. De' Longobardi dice Tacito che
compiaceansi d'esser pochi e Procopio[62], ch'erano la più scarsa
gente del vicinato: inoltre dovettero chiedere in sussidio trentamila
Sassoni; e benchè molte genti vinte[63] s'aggregassero ad essi nel
passaggio, poterono al loro primo impeto resistere non solo Pavia,
Cremona, Padova, Monselice, Brescello, Oderzo, ma fin terre aperte,
quali i contorni dell'isola Comacina nel lago di Como, che per venti
anni si mantennero indipendenti, riconoscendo il dominio imperiale[64].
I vincitori, liberi compagni d'un capo eletto per propria volontà,
che nulla può disporre senz'essi consenzienti, vengono, conquistano,
diventano possessori; indi poco a poco s'adagiano nella vita agricola;
e sulla stabile proprietà fondasi un nuovo stato sociale. Ciascun capo,
fermatosi colla sua tribù dove volle il genio o la ventura, accampa
sugli estesissimi poderi, e vi è servito dai coloni e dagli antichi
padroni spossessati, e corteggiato dai _fedeli_ di sua nazione, che e
per sicurezza della guerra e pei piaceri della pace gli si conservavano
vicini. Da che il capo era un ampio possessore, dispariva la prisca
egualità. Egli distribuiva terreni a' suoi commilitoni, coll'obbligo
che lo accompagnassero in guerra con prefisso numero d'armati.
Capo di quei capi era il re; non già supremo motore di una macchina
regolarmente congegnata, ma primo fra i pari; convalidandosi però
col presedere ai giudizj in pace, e col perpetuarsi lo stato di
guerra, come avvenne qui ai Longobardi. Servivano di regola le
patrie consuetudini, talchè di rado accadeva che egli esercitasse
la podestà legislativa. Ben alcuno volle imitare il sistema romano,
come Teodorico; ma generalmente si cercherebbe indarno in costoro
ciò che connettiamo alla parola di re: non corte, non costituzione,
non gerarchia d'impieghi; un segretario spaccia tutti gli affari;
un giudice risolve tutti i litigi recati al trono; i beni non sono
della corona, ma acquisti della vittoria; nè tampoco sudditi egli ha,
giacchè non dispone se non del braccio e dell'avere dei vassalli, cioè
di quelli che per compensi determinati si obbligarono a determinati
servigi.
Porzione delle ammende, i doni volontarj, i proprj possessi, il dominio
pubblico ingrandito colle confische, le tasse sugli stranieri, la
tutela su' minori, le successioni intestate, costituivano il fisco del
re. Culto, istruzione, pubblici stabilimenti da mantenere non avea, gli
impieghi e le armi erano obbligo dei vassalli, e qualora si indicesse
la guerra nazionale, ogni libero era tenuto accorrere, armandosi e
mantenendosi del proprio. Aveva nimicizie o spedizioni particolari? il
re poteva rannodare soltanto i proprj vassalli, come faceva qualunque
altro duca.
I parlamenti sono antichi in Italia quanto l'invasione: ma non si
conosceva la rappresentanza; v'interveniva chiunque n'avea il diritto,
ma delegarlo ad altri non poteva. Sparsi che furono sovra estese
provincie, divenne impossibile il raccogliere i vassalli per ogni
semplice affare; onde le assemblee diradarono, e si dovette imporre
come obbligo ai liberi quell'assistervi che era essenza della germanica
libertà.
Le assemblee non erano soltanto legislative, ma anche giudiziali;
laonde, dopochè la conquista dilatò le giurisdizioni, fu duopo
modificarle. Pertanto in ciascun distretto si obbligò un certo numero
di probi viri (_scabini_) a congregarsi per l'indagine e la sentenza.
Dodici erano per lo più, della nazione dei contendenti; e doveano sotto
giuramento conoscere del fatto, non del diritto. Pubblica la procedura,
ogni libero avendo facoltà di concorrere al giudizio. Fra i Longobardi
il centenaro giudicava nel proprio cantone, il decano nella propria
marca: tribunali non distinti per competenza, ma solo per più o meno
estesa giurisdizione. Mentre i liberi non poteano esser giudicati che
dall'assemblea di pari loro, i vassalli, i servi, i coloni restavano
sottoposti alla giurisdizione del proprio signore; sicchè, al par de'
terreni, era suddivisa la sovranità, e ciascuno ne godeva un brano nel
brano di territorio che possedeva.
Restava il diritto della vendetta privata (_faida_), alla quale
concorreano tutti i parenti e collegati. I sacerdoti e i re per tutto
il medioevo s'adoprarono a torla via; e già molto ebbero ottenuto
quando sottomisero queste guerre particolari a certe formalità,
inducendo l'offeso a una dilazione coll'imporre che all'attacco dovesse
precedere un'intimazione, e aprendo asili nei luoghi sacri: intanto si
trattava della riconciliazione; se non altro svampava il primo furore,
talchè rimanevano impediti gli eccessi, finchè l'imporre le pene fu
riservato ai tribunali.
Ma delle pene oggetto e motivo era sempre la vendetta dell'offeso,
non dell'intera società; e se quello accettava la composizione
dall'offensore, la società più non aveva a punirlo. Da principio
stava all'offeso l'accettare o no il guidrigildo; dappoi i governi
acquistando bastevole forza per surrogare la legge alla personale
riscossa, le imposero per obbligo, e le commisurarono.
Di bel nome coprendo cattiva azione, si intitolarono _ospiti_ quelli
che, spossessati gli antichi padroni, ne occuparono le case e i
beni. Alcuno credette che il re prendesse i dominj ch'erano stati
degl'imperatori; i capitani, gli ampj tenimenti de' senatori; gli
altri guerrieri, porzioni proporzionate al grado e al merito. _Sorti
barbariche_ si dissero queste parti toccate al nuovo signore; o
tedescamente _allodio, arimannia_, cioè possesso assoluto, libero,
giacchè non portava veruna servitù, e costituiva la vera personalità
di chi appartiene alla stirpe conquistatrice. Ai siffatti soltanto è
permesso l'onore del militare; sicchè divengono sinonimi proprietario,
guerriero, cittadino. Tutto essendo costituito militarmente, la città
o la provincia sono una specie di corpo d'esercito; il possedimento
è annestato colla politica sicurezza, ed obbliga al servizio armato e
alla reciproca garanzia; talchè è disertore chi lo abbandona.
I più grandi possessori coi patti medesimi assegnano, a vita o
ereditariamente, porzioni di poderi ad amici e fedeli, col nome di
_benefizj_; proprietà che, a differenza dell'allodio, è legata ad
obblighi verso un signore non sovrano, al quale è caduca in caso di
morte o in mancanza d'eredi. Terza maniera di proprietà sono i _censi_,
terre tributarie, che al possessore dovevano un canone in denaro o in
natura.
A questa varietà di possessi corrispondeva la distinzione delle
persone; e nobile era qualunque fosse benefiziato o stesse a servizio
del re; come tale non essendo sottoposto a verun'altra giurisdizione
che del re, a questo assistendo, intervenendo alle adunanze, coprendo
le dignità. I liberi o arimanni erano possessori sotto la tutela
della legge, e la giurisdizione di quello sulle cui terre dimoravano;
non partecipi delle assemblee generali nè dell'amministrazione della
giustizia, bensì obbligati all'arme.
I coloni tributarj o censuali erano gente che, non bastando a tutelare
da sè la loro libertà, cercavano protezione da un signore, cedendogli
i proprj averi, salvo d'usufruttarli pagando un censo e prestando
servigi di corpo o atti di rispetto: liberi sì, anche ricchi, ma senza
diritto di militare, e alienabili col fondo stesso su cui viveano.
Della libertà erano privi i coloni affissi alla gleba; tanto bassi,
che Teodorico gli escluse dall'intentare ai padroni azione civile
o criminale. Ultimi vengono i servi; o nati tali, o ridotti sia per
volontà, sia per forza, sia per castigo.
Tale a un bel presso la condizione generale dei Barbari che invasero
l'Impero. Quant'è specialmente de' Longobardi, benchè stanziati, non
poterono mai smettere lo stato di guerra, cinti com'erano da nemici;
laonde _exercitus_ designava la nazione[65], ed _exercitalis_ il libero
longobardo. Tutti questi, alla chiamata del re doveano armarsi, pena
venti soldi, neppure eccettuati i vescovi: e quando alcuni si furono
applicati a industria o a negozj, non si tennero disobbligati dal
servizio militare[66]. Conseguente era il divieto, sin capitale, di
traslocarsi fuori della propria giudicarìa, foss'anche entro i confini
del regno, se non colla propria tribù o fara[67]; giacchè la fara era
una guarnigione, e l'abbandonarla equivaleva al disertare.
Tutti poteano intervenire alle adunanze nazionali, ove i primati
discuteano sui pubblici interessi. I liberi erano pari di diritti,
senza distinzione di classi; nè di nobili troviam menzione nelle leggi
longobarde[68]: arimanni diceansi gli uomini perfettamente liberi[69],
a differenza dei censuali o _aldii_ o _coloni pagenses_, che
coltivavano la terra altrui. Lo schiavo poteva elevarsi alla condizione
di aldio, nel qual caso il padrone diventava patrono: poteva scendervi
il libero longobardo per conseguenza del giuoco o per multe ch'e' non
fosse in grado di soddisfare.
Soli liberi entrando nell'esercito, dai capi militari non dipendevano
donne, fanciulli, servi, ma rimanevano sottomessi al più prossimo
parente, o al signore che stava per essi garante. _Mundio_ chiamavasi
dai Longobardi siffatta protezione, _amundio_ chi n'era esente,
_mundwald_ chi l'esercitava sopra altri. Il mundualdo era obbligato
a difendere e proteggere il suo tutelato, e chiedere per lui
soddisfazione; e percepiva le ammende che fossero a quello devolute.
Insieme col re eran venuti altri signori, che a lui non tenevansi
inferiori se non perchè l'aveano tolto a capo, e che perciò dei
territorj conquistati occupavano una porzione da sovrani. Come si
chiamassero in longobardo nol sappiamo: in latino adottarono il nome
di _duchi_, a somiglianza di quelli istituiti da Longino; ma invece
d'essere magistrati civili e militari che amministrassero il paese
secondo leggi comuni, dominavano da padroni sul paese occupato, dal
re dipendendo solo pei delitti politici e negli affari comuni. Erano
trenta o trentasei, pari fra sè di grado[70] quantunque diversissimi
di possessi, tanto che uno estendevasi su tutto il principato di
Benevento, uno appena sull'isoletta d'Orta; ma forse abbracciavano
in origine un egual numero di famiglie longobarde. Poteano dei loro
possessi fare ogni voglia: morendo, gli succedeva il prossimo erede,
purchè in età maggiore: se avesse più figli, governavano insieme: se
nascesse disputa fra varj possessori, la decidevano gli arimanni del
duca, i quali anche poteano cacciarli[71] senza che il re intervenisse
altrimenti che come giudice supremo della nazione.
Come faceano leggi, così poteano far guerra, anche contro del re;
e delle terre che togliessero al nemico restavano padroni: se non
che il re poteva ordinare la restituzione. Per tali acquisti alcuno
ingrandì fino a sottrarsi affatto al re, come fu dei duchi di Spoleto e
Benevento; tanto che fu proibito di migrare in quelle terre, come nelle
straniere.
Dal duca dipendevano gli _scultasci_, in latino chiamati _centenarj_,
che reggevano qualche vico, menavano la gente in guerra e proferivano
i giudizj. Non subordinati, ma più ristretti d'estensione erano i
_decani_, capi di dieci o dodici fare, unite per l'amministrazione, per
la guerra, e forse per la reciproca assicurazione nei delitti: voglio
dire che di un delitto commesso da un membro erano solidali tutti,
come tutti obbligati a far vendetta dell'oltraggio sofferto da uno, e
partecipi del compenso che doveva l'offensore[72].
Questa gerarchia non vuolsi però confondere colla feudalità. Re, duchi,
arimanni tenevano le terre in possesso libero ed assoluto; e l'obbligo,
o dirò meglio il diritto del militare non traevano da questo possesso,
bensì dalla loro qualità di liberi; di modo che non sarebbe cessato nè
tampoco perdendo i possessi. Se il re o il duca affidava un proprio
fondo a qualche dipendente, era compenso di servizio, non già titolo
feudale. Talvolta il proprietario ad alcuno concedeva l'onore vita
durante, vale a dire di governare una terra appartenente al proprio
dominio, lasciandogliene godere i fondi: ma sebbene questo benefiziato
fosse tenuto alla fedeltà ed al servire coll'armi al concedente,
la condizione sua non differiva da quella degli ordinarj ufficiali
dell'esercito. Insomma duchi, scultasci, decani possedeano le terre
come uffiziali della nazione, o vogliam dire del _felicissimo esercito_
longobardo; e le divisioni in centine e decine equivalgono alle odierne
di reggimenti, battaglioni, compagnie.
La confusione dei poteri si rischiara alquanto verso i tempi di Autari,
che l'autorità regia rinforzò coll'obbligare i duchi a restituire i
beni della corona, distribuitisi durante l'interregno; ponendo patto
che non sariano spossessati delle loro terre se non fosse per colpa di
fellonia, e tenendoli obbligati ad assisterlo in guerra. Veri principi,
non più semplici generali furono d'allora i re, i quali, anche per
darsi aria di successori degli antichi Cesari, presero il titolo
di _eccellentissimi Flavj_; metteano il proprio nome sulle monete e
nei pubblici atti; giudicavano nelle cause maggiori; promulgavano le
leggi, le quali sottoponeano all'approvazione dei magistrati e delle
assemblee, solo per maggior validità, non perchè il voto ne fosse
necessario a convalidarle. Una nobiltà di corte si formava coi gasindi,
i giudici, gli uffiziali, i marescialli (_marphais_), gli scudieri
(_schildpor_), i convivi del re.
Agli amplissimi poderi della regia Camera soprantendevano _gastaldi_,
muniti anche d'autorità giudiziale e militare sopra i Romani, cioè
sopra la gente vinta, e probabilmente anche sopra gli arimanni che
abitavano nel territorio a loro commesso. Alcune città formavano parte
dei possessi regj, quali Como per alcun tempo, Susa, Siena, Pistoja,
Toscanella, Arezzo, Volterra e forse Pisa. A Milano insieme col duca
sedeva il gastaldo, cred'io perchè una porzione apparteneva in dominio
al re. Nelle altre può argomentarsi che il gastaldo assicurasse le
ragioni dei liberi e i privilegi riservati a questi allorchè pattuirono
la resa; e limite della giurisdizione era quello delle diocesi[73].
Le leggi fe scrivere Rotari nel 643, non creando un codice compiuto, ma
emendando gli editti de' re predecessori, che prima per sola memoria
ed uso si conservavano; e nella dieta di Pavia li fece approvare
alla nazione longobarda. Principale compilatore ne fu Valcauso; e
incominciava: «Nel nome del Signore, principia l'Editto che rinnovai
co' miei primati e giudici, io Rotari re in nome di Dio, personaggio
eccellentissimo, XVII re della gente longobarda[74], l'anno ottavo
del mio regnare col favor di Dio, trigesimottavo dell'età, seconda
indizione, settantasei anni dopo che i Longobardi, sotto Alboino
allora regnante, assistente la divina potenza, arrivarono nella
provincia d'Italia. Dato dal palazzo di Pavia. Il tenore che segue
mostra quanto ci stesse a cuore il bene dei sudditi nostri, e massime
i continui travagli de' poveri e l'eccessivo esigersi da quelli che
hanno minor forza, i quali sappiamo che soffrono anche violenza.
Considerando perciò la misericordia di Dio, credemmo necessario
correggere la presente, e comporre una legge che tutte le precedenti
rimova (o rinnovi) ed emendi, aggiunga quel che manca, tolga il
superfluo; e raccorla in un volume, affinchè ciascuno, salva la legge
e la giustizia, possa vivere quieto, affaticarsi contro i nemici, e
difendere sè e i confini suoi».
E conchiudeva: «Queste disposizioni dell'Editto, che, volente e
propizio Dio e con somme vigilie rispondendo al celeste favore, noi
abbiam costituite esaminando e _remorando_ le antiche leggi de' padri
nostri che non erano scritte, e che giovano alla comune utilità di
tutta la nostra gente, col consiglio e il consenso de' primati, de'
giudici, di tutto il felicissimo esercito nostro, comandammo fossero
scritte in questa carta, disponendo che le liti già definite non si
cambiino; se non ancora finite o non cominciate, secondo questo Editto
vengano risolte. Al quale provvedemmo d'aggiungere ciò che potessimo
rammemorare delle antiche leggi de' Longobardi, per sottile indagine
fatta da noi stessi o dagli anziani».
Delle trecennovanta leggi di Rotari, centottantadue sono criminali, tre
concernono la religione, diciassette lo stato legale de' cittadini,
dei servi, degli stranieri, diciotto le dignità e la casa del re,
sette la milizia e la sicurezza dello Stato, quindici la sicurezza
interna, due l'agricoltura e il commercio, quattordici la caccia e
la pesca, cinquantaquattro la polizia urbana e rurale, ventiquattro
l'ordine giudiziario: restano cinquantaquattro leggi civili, di cui
diciannove guardano alle persone, le altre alle cose. Altre ne pubblicò
poi Liutprando, di sentimento molto più civile, «coll'assistenza de'
giudici e di tutto il popolo». Altre ancora Astolfo e i re successivi.
Sono dunque d'età diversissima; del che poco si ricordarono quelli che
se ne valsero a descrivere la civiltà longobarda. Nelle primitive,
di romano non si trova forse altro che la menzione del peculio
castrense e quasicastrense, le tre cause del diseredare, e la
divisione dell'eredità in oncie[75]; di religione non si parla, poco
di disciplina ecclesiastica; e v'abbondano parole longobarde a spiegare
gli usi de' vincitori, da cui e per cui soltanto sono dettate[76].
In quelle dei successivi re, e principalmente di Liutprando, crescono
le reminiscenze romane: l'emancipazione degli schiavi in chiesa, la
prescrizione trentennaria per legittimare la proprietà e i diritti,
l'impedire si vendano i beni de' minori fuorchè in estrema necessità e
coll'autorizzazione del giudice, la meglio stabilita successione delle
donne, l'adozione de' figliuoli, il diritto di testare allargato, il
separare l'usufrutto dalla proprietà nella donazione, l'appello.
Primo diritto e fondamento degli altri era la faida. E perchè all'erede
correva obbligo di sostenere quella del defunto sin al settimo grado,
rimanevano escluse dall'eredità le femmine come inette alle armi,
finchè non intervenne l'equità alla romana. Il Governo assodandosi
tentò mettere qualche regola a tali vendette, e sostituire l'azione
giuridica; ma non le tolse mai.
I tribunali, istituiti a proteggere la proprietà e la vita, erano, come
tutt'il resto, ordinati alla militare, semplici, spicciativi. Quattro
giorni per terminare la lite davanti agli scultasci; sei davanti ai
giudici maggiori; dodici per recarla al supremo giudizio del re[77].
Non si accettavano avvocati.
Qualunque litigio nascesse fra i membri della centuria o della decania,
piativasi avanti al capo, che ne riscoteva le multe. In affari
rilevanti l'assemblea della centuria giudicava sotto la presidenza
dello scultascio; o, per non raccogliere tutti, sceglievansi dieci
_buoni uomini_, cioè perfetti Longobardi, che sotto giuramento
esaminavano il fatto, rimettendo al magistrato l'applicazion della
pena[78]. D'uffizio si procedeva nei casi ove il fisco partecipasse
alla multa: negli altri voleasi l'istanza dell'offeso o del suo erede.
Ai magistrati era permesso ricevere donativi, cioè forse sportule,
purchè n'avesse sua parte il re.
Nelle liti civili, semplicissime erano le formole prescritte:
— Pietro, Martino ti cita, perchè tu con mal ordine tieni una terra,
posta nel tal luogo.
— Per successione di mio padre quella terra è mia propria.
— A lui non devi succedere, perchè ti generò da un'aldia.
— Sì, ma la manomise, come è scritto, e la prese a moglie». Provi o
perda[79].
Per un caso criminale: — Pietro, Martino ti cita perchè uccidesti
Donato suo fratello a torto». Se egli dica — Fu romano, non deve
rispondere a te, o lo provi o risponda»[80].
Ognuno dovea comparire in persona: agli orfani, alle vedove, a
chi facesse constare della propria insufficienza, permettente il
re deputavasi un avvocato. Prove positive porgevano gl'istromenti
scritti, i testimonj giurati e la prescrizione; se non ne risultasse
lume, spesso rimettevasi la decisione al duello. Il falso testimonio
condannavasi ad un compenso, di cui il principe toccava metà, metà la
parte lesa; e se fosse impotente a pagarlo, si dava schiavo all'offeso.
Il tempo della prescrizione fu da Rotari fissato a cinque anni: e
nascendo contrasto, si dovesse sostenere con duello o giuramento[81];
Grimoaldo lo prolungò a trenta[82], e varie modificazioni vi
s'introdussero dappoi.
Quanto a' criminali, l'arresto del reo si faceva dai decani o
saltarj, che lo traduceano allo scultascio, e questi lo consegnava al
giudice[83]. Il malfattore scoperto in casa, poteva essere arrestato
da chicchefosse, ed anche ucciso[84]. Se alcuno legasse un libero
senz'ordine del re o buona ragione, dovea dargli due parti del prezzo
di sua vita[85]. Il giudice interroga il reo; se non si purga, lo
condanna: non accade menzione di tortura. I beni dei condannati passano
ai figliuoli. La negligenza de' giudici v'è punita ora con multe
da dividere tra il fisco e la parte danneggiata, ora coll'obbligo
di pagare del suo al chieditore il credito per cui aveva portato
istanza[86].
Male sono determinate le competenze dei varj tribunali, e troppo
frequente il ricorso al trono; nè fissato un termine, dopo il quale
fosse imposto silenzio ai litiganti. Una legge di Carlo Magno,
soggiunta alle longobarde, comanda che i giudici si mettano a tribunale
digiuni: ma anzichè segno d'abituale intemperanza de' Longobardi,
forse non è che un'allusione scritturale[87]; se pur non era un modo
d'obbligare alla pronta decisione; come oggi ancora i giurati inglesi
non possono prender cibo prima di avere proferito.
Dove bisognava convincere non un giudice o un tribunale ma tutto il
popolo, la realtà del fatto e la colpabilità del convenuto doveano
esser discusse in ben altri modi dei nostri; e fra le prove le più
caratteristiche erano i congiuratori, l'ordalia, il duello.
L'accusato compariva con un numero d'amici e parenti, i quali giuravano
lui esser mondo della datagli imputazione, ovvero che essi prestavano
intera fede al giuramento proferito da esso. Non si trattava di
vagliar la cosa, di fare indagini e interrogatorj; giuravano e tanto
bastava: uno era innocente se un'accolta di liberi fosse disposta a
sostenerlo tale colla sua parola e col suo ferro. Rotari ingiunse che,
nelle cause eccedenti il valore di venti soldi, il petente giurasse
con dodici sacramentali; sei nominati da esso, uno dal convenuto,
cinque da lor due d'accordo[88]: ma altre volte salivano a venti,
cinquanta, settantadue e più, secondo il grado del reo e la gravezza
dell'imputazione. Il primo sacramentale, fra i Longobardi, posava
la mano sulla cosa sacra; il secondo la sua su quella del primo,
e così via gli altri; a tutte sovrapposta la sua, il convenuto in
tale atto proferiva il giuramento. Frequente è ammesso nelle loro
leggi il giuramento qual prova decisiva in cause civili e criminali:
«L'accusata d'adulterio si purghi con dodici sacramentali, e il marito
la riceva»[89]. La qual prova fu anche dalla Chiesa sanzionata con
preci, benedizioni, reliquie: talvolta davasi il giuramento sull'ostia
consacrata, dimezzandola fra l'attore e l'accusato.
Con modi più spettacolosi chiamavasi il cielo a testimonio ne' _giudizj
di Dio_. Era pur questa una tradizione pagana[90], avvalorata dai
miracoli, dai quali nel vecchio e nel nuovo Testamento fu confermata
la verità; sicchè si venne a pretendere che Dio, ogni qualvolta fosse
invocato, ne operasse uno per francheggiare l'innocenza, non dovendo
egli comportare il trionfo del ribaldo: quando egli avesse parlato
coi fatti, la società rimaneva convinta. Talora i due attori stavano a
braccia levate finchè si cantasse una messa o un officio, e deteriorava
la sua causa quello che le lasciasse per istracco cascare. Talaltra
inghiottivano entrambi un morso di pane e cacio benedetto, persuasi che
al reo si fermerebbe nella strozza. Altri, e massime donne imputate
di maliarde, erano gettate al fiume, considerandosi colpevoli se
galleggiassero. Più consuete tornavano le prove dell'acqua e del ferro
rovente: in una caldaja bollente ponevasi una palla, e l'accusato dovea
trarnela colla mano ignuda; ovvero maneggiare un ferro arroventato,
o camminare scalzo sopra sbarre infocate; suggellavasi un sacchetto
attorno ai piedi o al braccio, e aperti dopo tre giorni, se non vi
apparisse lesione, egli era mandato assolto.
Volta fu che con grande solennità s'accesero due roghi tra sè
vicinissimi, e i contrastanti od i campioni passarono di mezzo
a quelli, restando la ragione a chi uscì illeso. Carlo Magno in
testamento ordinò che, qual controversia nascesse tra' suoi figliuoli,
fosse decisa col giudizio della croce. Volendo rifarsi le mura di
Verona per ischermirla dalle correrie degli Ungari, si disputò se
al clero toccasse fabbricarne un terzo o un quarto; ed un campione
che tenne alte le braccia per tutto il passio di san Matteo, diede
il miglior partito agli ecclesiastici. Giovanni detto Igneo, e prete
Liprando convinsero di simonia l'arcivescovo di Firenze e quel di
Milano col passare intatti fra due roghi. A questa prova vennero spesso
sottoposte le reliquie, e furono viste balzare illese dalle fiamme:
come i messali ambrosiani quando Carlo Magno voleva abrogare quel rito.
Tali prove durarono tutto il medioevo; la Chiesa le accompagnò con
riti e preghiere; e sebbene sempre v'avesse chi le disapprovò, talmente
s'accordavano coi tempi, che difficilissimo fu l'abolirle.
E più difficile estirpare il duello, altro modo di sostituire forme
legali alla vendetta personale, obbligando l'offeso a certe regole
nella guerra contro l'offensore. I codici dovettero occuparsi a lungo
di questa trasformazione dell'ostilità privata, per assegnare quali
persone potessero esibir il duello, quali accettarlo, in che casi, con
che regole. Donne, fanciulli, sacerdoti ne andavano esenti, e in nome
loro lo sostenevano campioni prezzolati, tenuti a vile dall'opinione
e dalle leggi; mentre, era pregiato chi assumesse quest'uffizio per
generosità. Virtù prima non era il valore? il mancarne doveva denotare
malvagità. Eppure già Teodorico, o Cassiodoro a nome di lui, scriveva
agli abitanti della Pannonia: — Che giova all'uomo aver la lingua,
s'egli tratta sua causa a mano armata? ove sarà la pace, se sotto la
civiltà si combatte? Imitate i Goti nostri, che appresero ad esercitar
fuori le battaglie, dentro la modestia»[91]. I Longobardi ammisero il
giudizio del duello; e Liutprando; sebbene lo confessasse assurdo, non
ardiva vietarlo come troppo radicato negli usi di sua gente[92].
Quando la feudalità sfrantumò le primitive colleganze di tribù,
dileguossi il sistema de' compurgatori, mentre crebbe il duello
giudiziario, meglio appropriato a persone tutt'armi; nè la Chiesa
riuscì mai a svellere questo diritto della forza. Nel 962 Ottone
il Grande, attesa la facilità degli spergiuri, consultò il concilio
Romano se non tornasse meglio ricorrere più di frequente al duello
giudiziario. Nulla decise il pontefice: onde esso imperatore,
nel 967, propose alla dieta longobarda in Verona, fossero casi di
duello giudiziario il dichiarare falsa una scrittura, disputare
sull'investitura d'un fondo, asserire d'aver per forza sottoscritto ad
un obbligo concernente una terra, sofferto un furto di oltre sei soldi;
negare il deposito, o che uno fosse entrato servo d'un altro. Ogni
libero combattesse in persona; le chiese e le vedove per mezzo d'un
avvocato[93].
Siffatte erano le procedure sotto i Longobardi. Le pene si appoggiavano
sul diritto di venire a componimento; i liberi potendo soddisfare
a danaro fin l'omicidio premeditato e l'invasione armata[94].
Tali compensi (_guidrigildi_) erano regolati secondo le prische
consuetudini (_cadarfrede_); sicchè la loro estimazione commettevasi
ai giudici: ma Liutprando restrinse questo arbitrio ponendo alcune
tasse certe. Fondavansi esse sopra un'altra ingiustizia, qual era la
differenza fra uomo e uomo: giacchè non si badava all'intenzione o
alla moralità, bensì a riparare l'oltraggiato in misura del suo grado
e della lesione effettivamente sofferta. Pertanto è posto divario fra
l'uccisione d'un uomo o d'una donna[95]: chi ammazza un aldio altrui,
paghi sessanta soldi[96]; chi un servo rustico, sedici; chi un servo
bifolco, venti; cinquanta pel porcajo che abbia sotto di sè due o tre
allievi; venticinque per gl'inferiori[97]; mentre ne vale ducento e fin
cinquecento la vita d'un libero. Tre soldi scontano l'aborto procurato
ad una cavalla o ad una serva[98]: indifferenza naturale dove la multa
compensa il danno del padrone, non l'offesa recata alla società o
all'umanità.
Le pene sono suddivise ancora non in riguardo all'effetto, ma al danno
effettivo, perciò specificato con frivolezza. Chi dà un pugno, paghi
tre soldi; sei, chi uno schiaffo. Chi ferisce nel capo, se intacca
solo la cuticagna, sei; se due ferite, dodici; se tre, diciotto; le
di più non si contano. Se frange un osso, soldi dodici; se due, il
doppio; il triplo se tre o più: però se l'osso sia tale che possa
dar suono lanciandolo contro lo scudo alla distanza di dodici piedi,
misura d'un uomo ordinario. Chi fenda il labbro sedici soldi; venti se
resta scoperto un dente o due o più: se rompe un dente di quei che si
vedono ridendo, soldi sedici; e se più, in proporzione: pei molari,
soldi otto ciascuno. Pel pollice, un sesto del prezzo dell'offeso;
per l'indice soldi sedici; pel medio sei; per l'anulare otto; pel
mignolo tredici[99]: e tutto è variato secondo che l'offeso è libero o
no. Altre ammende erano fissate pel danno recato alle proprietà o ad
animali domestici; o pel danno da questi causato. Se molti avessero
commesso un delitto, la pena ripartivasi fra tutti.
Tante prescrizioni sfrivolite in particolarità, mostrano come di
intenti generali mancasse la legge, la quale alcuna fiata si limitava
a raccomandazioni. Chi accende il fuoco per istrada, si ricordi di
spegnerlo prima d'andarsene; chi trova una bestia selvatica o presa
alla tagliuola, o circondata da cani, e l'uccida e racconti schietto la
cosa, possa prenderne l'anca destra o sette coste[100].
Delle multe un terzo toccava ai giudici, e doppie erano quelle che si
pagavano per sentenza del re. Capitalmente si punivano, fra i delitti
privati, l'adulterio, l'uccisione del marito o del padrone; fra i
pubblici, l'introdurre il nemico nel regno o ajutarlo in qualsiasi
modo, il tener mano a un reo di morte, il rivoltarsi al capitano in
tempo di guerra, fuggire in battaglia, disertare dalla propria fara.
La pena di morte era prodigata cogli schiavi. Al falsatore di monete
e di carte amputavasi la mano[101]. Liutprando abbondò di più in pene
afflittive, come prigioni sotterranee, il tondere, il marchiare con
ferro rovente, il flagellare[102]: e questa deviazione dal guidrigildo
attesta che un nuovo diritto veniva introdotto da quel re.
Il ladro pel primo furto subisca due o tre anni di carcere sotterraneo;
e se non ha di che compensare, si consegni al derubato, che ne faccia
il suo talento: al secondo, il giudice lo tosa, batte, marchia in
fronte e in faccia: al terzo lo vende fuor di provincia[103]. Redimeasi
dunque a prezzo l'omicidio, non il furto. Vero è che Liutprando
volle che l'omicida volontario, non solo compensasse la famiglia
dell'ucciso, ma tutte le sue facoltà fossero divise fra quella e il re;
e se non bastassero al guidrigildo, fossero consegnate alla famiglia
dell'ucciso[104].
Singolarmente si volle consolidare colle minaccie il poter regio,
contrastato come succede dov'è elettivo. Morte e confisca a chi pensa
o consiglia contro la vita del re, o si avanza armatamano contro il
palazzo di lui: assolto chi uccide altri per insinuazione del re.
V'avea pene stravaganti: le donne rissose venivano decalvate e frustate
per la vicinanza: a Pavia stava eretta sul ponte una pertica con un
corbello in vetta, per tuffare nel Ticino chi avesse bestemmiato[105].
Quel rappresentare mimicamente gli atti civili, che si costumava nel
diritto patrizio romano, ricompare nelle consuetudini de' Barbari,
come consentaneo a gente che poco scriveva, e alle cui fantasie
faceva mestieri di essere scosse da effettive rappresentazioni. Per
l'emancipazione i Longobardi consegnavano al servo una freccia, atteso
che il portar armi fosse privilegio de' liberi, e susurravangli
all'orecchio alcune parole patrie[106]. Per effettive tradizioni
davasi l'investitura d'un uffizio o grado: al compratore si consegnava
un ramo, una festuca, un cespo, una zolla; e anche oggetti affatto
estranei, come un guanto, un libro[107], un cane, una coreggia, un par
di forbici, un giunco, un martello, un pallio, un lenzuolo, o marmi, o
pesci, o un'anfora d'acqua. Dopo servite alla tradizione, si foravano o
rompevano, e venivano conservate dall'investito, quasi prova dell'atto;
ond'è che spade rotte, monete forate, solfanelli e somiglianti troviamo
negli archivj; e qualche volta attaccati all'istrumento fascetti di
paglia; o capelli e barba nella cera del sigillo; o pezzi di legno e
coltelli, nel cui manico s'intagliava il nome del venditore. Altre
volte faceansi alcuni atti significativi, come stringersi la mano,
porgere il pollice destro, dare il bacio, toccare una colonna o un
corno, entrare nella porta, passeggiare sui fondi, smovere la terra,
ricever insieme la comunione. Colla spada investivasi alcun re; colla
lancia i principi longobardi; i dogi di Venezia col gonfalone; Ottone
II infeudò il contado di Bobbio all'abbate di quel monastero con un
anello d'oro. La Chiesa non ha ancora smesso di conferire le dignità
ecclesiastiche col pastorale e coll'anello; e le minori col berretto,
il calice, un candeliere, le chiavi della chiesa, il turibolo, o col
toccare la fune delle campane, od ardere un grano d'incenso, o leggere
il messale.
Tra i Longobardi non era molto praticata questa mimica giuridica; e
non di rado facevano atto scritto delle vendite, specificandovi la
cosa alienata e il prezzo, aggiungendovi la garanzia, sotto la penale
del doppio: sembra però che l'attore in cause civili lasciasse in casa
del convenuto un _guadio_, cioè un anello od altro segno materiale.
Singolare ad essi era il _launechild_, compenso che il donato dava al
donatore; una veste, un pallio, un anello, un cavallo, un par di guanti
o denaro: del che ricorrono esempj fin nel xiii secolo. Da ultimo, in
luogo della veste, non faceasi che sporgerne il lembo al donatore[108].
Non v'era diritto di testamento in origine, ma distribuivansi le
eredità secondo le generazioni, esclusi i collaterali. In primo ordine
erano i figliuoli e i nipoti per rappresentanza; in secondo le figlie
a parti eguali, e in difetto di figlie le sorelle e le zie non ancora
maritate: in tal caso i parenti, e in loro mancanza il re, prelevavano
un sesto. Seguivano i parenti prossimi, senza distinzione di linee nè
di sesso, fin al settimo grado; dopo il quale sottentrava il re[109].
I figli sono chiamati in egual porzione all'asse del padre, che può
privarneli solo nel caso che l'avessero battuto o minacciato nella
vita, o tentato la matrigna[110]. Il bastardo non è erede: ma ai figli
naturali tocca la metà della legittima se il padre lasciò figlio; se
no, un terzo dell'asse. Non si conoscono fedecommessi. Chi, in difetto
di prole, volesse disporre di sue facoltà, dovea farlo per contratto
(_thinx_), proferendone da vivo una promessa pubblica, che equivalga
all'adozione: e il donato doveva accettare dando il launechildo.
Sparendo l'obbligo della vendetta domestica, il diritto ereditario
dovette modificarsi, e Liutprando permise testare, non solo a pro
dell'anima, ma anche per prediligere uno de' figliuoli; la sorte del
quale poteva dal padre essere migliorata d'un terzo se n'avesse due,
d'un quarto se tre, e così in proporzione[111]: ma ciò non avea luogo
coi nati da secondo letto, viva la madre. Poteasi anche favorire la
figliuola.
Dagli antichi Germani deducono alcuni il rispetto onde la società
moderna, a differenza dell'antica, riguarda le donne. Per verità le
leggi longobarde ci danno poco argomento di delicatezza verso di esse,
contandole solo come fattrici di guerrieri: e l'uccidere una quand'è
atta a figliare, scontasi con seicento soldi; con ducento, se prima o
dopo l'età nubile. Nuove però sono le leggi introdotte dal pudore in
quel codice, tanto precise, che spesso il ledono per proteggerlo. Il
libero che preme il dito d'una libera, sborsi seicento denari; doppio,
se il braccio; se sopra il gomito, millequattrocento; milleottocento
se il petto. Chi per istrada tenti una libera, componga in novecento
soldi; altrettanto chi sforza una donna a sposarlo; multato chi
tarda due anni a menarla dopo gli sponsali. Gli adulteri possono
essere uccisi dall'oltraggiato qualora non siano puniti dalla legge;
nè francheggiano la peccatrice il consenso o il comando del marito.
Nefario è chi dica meretrice o strega ad una libera; giuri su venti
testimonj averlo fatto per impeto di collera, e compensi in venti
soldi, o sostenga il suo detto col duello; nel quale se soccomba, paghi
la multa impostagli dal giudice[112].
La donna non usciva mai del mundio; tutelata dal padre, dallo zio o
dal fratello, sinchè _in capelli_, cioè fanciulla; poi dal marito;
e vedova, dal più prossimo a questo[113]. Qualora la donna non
avesse consanguinei, o dopo vedova si fosse riscossa dalla tutela
col restituire metà della dote, o il tutore l'avesse accusata
d'impudicizia, o voluto costringerla a nozze sgradite o prima de'
dodici anni, o attentato alla vita e all'onore di essa, o chiamata
strega, ponevasi sotto il mundio del re, il cui gastaldo percepiva il
prezzo se si maritasse, e porzione dell'eredità se morisse. Perchè i
mondualdi non abusassero della debolezza del sesso, Liutprando statuì
che, quando una donna vendesse alcun suo possedimento coll'assenso
del marito, intervenissero al contratto due o tre parenti di essa per
cansare ogni frode o violenza[114].
Il mondualdo vendeva la donna al marito, il quale così diventava erede
di essa, e percepiva le tasse inflitte a chi la offendesse. Dote
propriamente non era costituita ma ne tenevano vece il _faderfio_,
il _mefio_ e il morghengabio. Il primo significa eredità paterna
(_vater-erde_), e davasi dal genitore e dai fratelli a piacer loro alla
sposa, per quetarla d'ogni pretensione al retaggio. Il mefio (_medio,
metà_) era un libero donativo del marito avanti le nozze, consistente
per lo più in campi o servi; diverso dal mundio, prezzo stipulato
per ottenere la tutela della donna, e che davasi al mundualdo.
Questo talora giungeva sino a venti soldi; ma Liutprando limitollo
a tre[115], mentre egli medesimo restrinse il mefio a quattrocento
denari pei giudici ed altri magnati, trecento pei nobili, gli altri
quel di meno che volessero. Il morghengabio, o dono mattutino, facevasi
dallo sposo dopo la prima notte: ma poichè i primi trasporti recavano
taluni a donare fin l'intiera facoltà, e questa rimaneva alla donna se
sopravvivesse, Liutprando sancì che lo sposo non potesse obbligare più
d'un quarto dell'aver suo[116], e vietò il far altri regali oltre i
predetti.
I Longobardi non permettevano le nozze alle donne avanti dodici anni,
quattordici ai maschi, nè in generale fra età sproporzionate: contratte
più non si scindevano. Per quanto il marito bazzicasse altre donne,
la moglie non poteva dargli querela; ma se ella peccasse, restava
abbandonata alla vendetta del consorte come il seduttore. Che in
questi fatti poco migliorassero i Longobardi in Italia, lo rivela la
lunga legge di Liutprando contro i connubj criminosi; un'altra contro
i mezzani e i mariti che vendono le proprie mogli, e le monache che
prendano marito[117].
Il punto d'onore, qualità che i moderni distingue dagli antichi, si
rivela ne' castighi apposti a ingiuriose parole. Chi dice infame a un
altro, paghi cenventi denari; chi vile, il doppio; se spia, seicento;
la donna che chiami bagascia un'altra senza poterlo provare, soldi
quarantacinque; il tutore che dica villania alla sua tutelata, ne perda
il mundualdo.
Cogli schiavi la legge di Rotari è fiera quanto la romana,
pareggiandoli a cose; ma poi anche i Longobardi tolsero al padrone
l'arbitrio sulla vita di quelli, eccetto i casi determinati dalla
legge. Il padrone che adultera con un'aldia, perde ogni ragione su
lei e sul marito; chi sforza la fidanzata d'un servo, paga la pena
allo sposo, il quale può anche sul fatto uccider lei e il corruttore.
L'offesa ai servi vale un quarto di quella ai liberi: chi prende per
la barba o pei capelli un rustico altrui, gli paghi un soldo: il servo
battuto dal padrone per essersi richiamato contro di lui, rimane
franco. Se ad uno schiavo rifuggito in chiesa il padrone promette
sicurtà, poi non attiene, è multato in soldi quaranta. Se il padrone
disposto a dare la libertà venga a morte, lo schiavo rimane libero
senza pur pagare il compenso, «massima lode a noi sembrando (dice
Astolfo) se dal servigio traggansi gli schiavi a libertà, perchè il
Redentor nostro degnò farsi servo per dare a noi libertà»[118].
Queste leggi, da chi giudicate pessime, da chi stupende, secondo il
vario punto di vista[119], sopravvissero lungamente nelle consuetudini
italiane[120], ed offrono il migliore ritratto de' costumi de'
Longobardi. Il vederle dettate in latino, benchè concernessero solo i
vincitori, mostra come questi fossero digiuni di lettere a segno di
dover valersi dei nostri per compilarle. Ma i nostri pure dovevano
aver perduto ogni tradizione elevata di ragione giuridica, poichè
non seppero appoggiarsi sovra punti complessivi, e provvidero a casi
particolari con una minuzia fin puerile.
Gente che si spicca dalla patria, perde gran parte degli affetti più
teneri e morali: or chi vorrà credere alla vantata bontà e costumatezza
di Barbari, mescolati di genti diverse, e sì tenuemente legati al
loro capo? I nostri padroni rozzamente abitavano; e gli _armadj_ ove
riponevano le armi, e le _banche_ da cui presero nome i banchetti,
erano tagliati grossolanamente. Semplici nel vivere ordinario,
sfoggiavano ne' conviti, ove l'ilarità era stimolata dal vino, bevuto
in giro dal corno dorato o talvolta dai cranj de' vinti nemici; e
l'eroismo da giuochi scenici o da bardi che cantavano le imprese di
Teodorico o d'Alboino. La scipita, eppur da tutti letta istoria di
Bertoldo, d'origine antica e tedesca[121], ci fa vedere Alboino nella
regale Pavia piacersi de' buffoni. I giojelli da Agilulfo e Teodolinda
regalati al San Giovanni di Monza chiariscono com'essi sapessero
largheggiare: ma un bastone a oro e argento da re Cuniberto regalato
al grammatico Felice[122], è l'unico favore che leggiamo concesso a
letterati da Longobardi; e forse Rachis tenne in palazzo una scuola,
dalla quale uscì Paolo Diacono[123]. Dopo le prime devastazioni, molti
di quei re fecero anche fabbricare, massimamente chiese e monasteri,
e credesi vederne a Pavia e a Brescia, certamente a Lucca. Nel San
Giovanni di Monza erano ritratte le geste dei Longobardi; i quali vi
comparivano colle prolisse vesti di lino a lembi di color vario; le
gambe ravvolte in una singolar foggia di usatti, e in piede calzari
sparati alla sommità del pollice e con legacci di cuojo, finchè vi
sostituirono gli stivali[124]; lunghe barbe, da cui forse presero
il nome; la cervice rasa fin alla nuca; davanti, la chioma prolissa
fin alla bocca con una drizzatura sulla fronte. Forse il sudiciume
manteneva fra loro una malattia cutanea, qual ella si fosse, indicata
col nome di lebbra; e chi n'era infetto veniva espulso di casa e
di città; provvedimento nulla più eccessivo dei tanti suggeriti
per pubblica sanità, se non si fosse esacerbata la condizione di
quegl'infelici col considerarli per morti, e interdirli non solo del
disporre dei proprj beni, ma fino dell'usarne al puro mantenimento.
Giungevano i Longobardi in una società corrotta dal lusso, avvilita
dalla schiavitù, pervertita dall'idolatria, senza che il cristianesimo
l'avesse ancor potuta riformare; onde ai vizj proprj aggiunsero
quelli dei vinti. Tra questa eredità gentilesca erano le pratiche
supertiziose, e assurde credenze in apparimenti di morti, patti col
diavolo, larve placabili con lustrazioni. Il legislatore rimprovera del
credere che certe donne ingojassero gli uomini[125]: ma al tempo stesso
egli proibisce ai campioni, ne' duelli giudiziarj, di portare indosso
erbe o che che altri malefizj.