NOTE:

[102] ARCHIVIO COLONNA, _Armata navale_, I, 201; III, 43. — Istruzioni

di M. A. C. ai capitani: _«Procurerà che li soldati abbiano calzoni di

velluto, per quanto sia possibile, o di panno.... et con giubboni che

siano buoni.»_

[103] DOCUMENTI COLONNESI cit., I, p. 186, 231: _«Celate, Rotelle,

Corazzine, Morioni.»_

[104] VEGETIUS, _De re milit._, II, 7: _«Duplares qui binas annonas

consequuntur.»_

XVI. — Nel secondo capitolo si conferma il diritto del due per cento

sulle merci: il qual diritto (al pari di ogni altra imposizione

temporanea) impiantato una volta per ragioni eccezionali sotto Innocenzo

VIII, si vede non cader più: anzi crescere col commercio e colla

sicurezza del navigare, tanto che, riconosciuta la sufficienza dello

stesso provento, si toglie al Capitano ogni speranza di toccare altronde

stipendio maggiore. L'incremento della rendita medesima risulta dal

fatto: che in principio bastava solo per mantenere una galèa, poi per

due brigantini e una fusta, ed ora per due galere e due brigantini.

Possiamo raccogliere dal testo del secondo, e di più altri capitoli, la

squadra di Giovanni rispondere all'ordine di triplice servigio, contro

nemici, frodatori e malviventi; ciò è dire alle fazioni di guerra, di

dogana e di polizia; conforme all'uso di ogni paese per quel tempo. Uso

che dura tuttavia, dovunque sia minuta la forza della guardia, e

ristretto il territorio da guardare.

La giunta al capitolo sesto intorno alle rappresaglie manifesta

l'avanzamento della civiltà: imperciocché non si permette più al

Capitano di correre sbrigliato a suo talento, ma gli si aggiugne il

freno. Resta accesa la minaccia generica delle rappresaglie, come si

usava nel medio èvo, e ciò per ritegno maggiore ai fautori dei ladroni;

ma si toglie al Capitano l'arbitrio di procedere all'atto esecutivo,

senza prima ottenere la permissione della Camera pel caso particolare. E

non anderebbe lontano dal vero chi pensasse a qualche disordine

precedente in materia tanto delicata, ed a qualche molestia sofferta

dalla Camera, quante volte le rappresaglie siano cadute sopra innocenti,

o vero sopra cotali, cui non mettesse conto di offendere.

I capitoli settimo, nono e diciannovesimo, messi insieme, ci disvelano

artifizio sottile. Le galèe e i brigantini hanno a essere o proprietà

del Capitano, o prestanza della Camera. In quest'ultimo caso (a punto il

concreto di papa Giulio) si obbliga il Capitano di restituire ogni cosa

non solamente alla fine della condotta, ma tutte le volte che ne sia

richiesto. Ora al tempo stesso, non essendo congedato, deve esso

subitamente del suo rifarne altrettanto; cioè aver in punto altre due

galèe ed altri due brigantini. Dunque per questo semplicissimo ripiego

può Giulio al bisogno duplicare le forze navali in tempo di guerra,

senza portarne il peso in tempo di pace. Basta chiedere la restituzione

di quattro legni per averne otto.

Appresso dal decimo capitolo si fa manifesto che i naviganti,

danneggiati dai pirati e dagl'infestatori del mare, dovevano essersi

rivolti al tribunale della Camera, pel risarcimento dei danni; allegando

(come si può pensare) le obbligazioni del Capitano a loro favore; e

forse anche il diritto acquisito col pagamento del due per cento sulle

merci, titolo equivalente all'assicurazione marittima. Quindi la Camera,

riconoscendo (almeno implicitamente) la giustizia della domanda, e

volendo alleviarsi di questo peso, lo carica tutto sulla capitanìa della

guardia. Il deposito, la sicurtà, i millecinquecento, tutto a carico del

Capitano pel risarcimento altrui.

Il rimedio contenuto nel capitolo decimoterzo disvela una taccherella

precedente, vale a dire che i signori Capitani della guardia per maggior

lucro attendevano talvolta ai trasporti ed al traffico. La tentazione

doveva esser forte, perchè in quei tempi i mercadanti difficilmente

confidavano ad altri il carico delle merci preziose, massime delle

seterie, se non a bastimenti militari; e ciò pel pericolo gravissimo dei

pirati. L'uso era già comune tra regnicoli, siciliani e genovesi. Ma in

Roma papa Giulio non ne volle udir verbo, e proibì ogni maniera di

noleggio sotto la pena di duemila ducati: e ciò con molta ragione.

Imperciocché, messo che siasi ai noli, il Capitano non può liberamente

tenersi in crociera, ma deve andare diritto or qua or là per togliere e

portare le merci verso i luoghi assegnati: di che facilmente potendo

venir saputo ai nemici, si lascia loro il campo libero di gettarsi nella

parte indifesa per rubare, frodare, o manomettere a man salva. Ed anche

supposto lo scontro, il Capitano di traffico non può combattere

speditamente, come si richiede; sia per la distrazione dei pensieri, sia

per l'ingombro del carico. Questo capitolo, nuovo di pianta, spiega

meglio a parer mio la perdita e la fuga delle due galere, e la disgrazia

del capitano Baldassarre nell'estate del nove, come ho detto. Or qui tra

Baldassarre e Giovanni vuolsi notare che al figlio si dà soltanto il

titolo di Prefetto, per non menomare l'autorità del padre: e quando pur

negli ultimi capitoli il notajo lascia correre la voce di Capitano,

subito la spiega e restringe, appiccandole allato l'interpretazione

limitativa alla sola prefettura della guardia permanente. Giovanni

istesso nella firma prima segna assolutamente nobile genovese, poi

circoscrive il capitanato alla prefettura, e il generalato alla guardia

della spiaggia.

Sotto pena anche maggiore, e meglio diremmo massima, di ducati

diecimila, si obbliga Giovanni pel capitolo decimoquinto a tenersi

sempre bene armato, e col pieno della gente, e pronto a dar la mostra in

ogni luogo e tempo che verrà richiesto, perchè non abbia mai a prendere

fidanza di poter nascondere la sua diffalta.

Pel caso di guerra viva, papa Giulio tempera nel suo capitolo

decimosettimo il tenore assoluto del decimoquinto di papa Alessandro. Si

ripete nell'uno e nell'altro l'obbligo del Capitano di tenere per amici

e per nemici gli amici ed inimici di sua Santità; ma Giulio ci aggiugne

il nome della santa romana Chiesa. Con ciò fa manifesto di volere

amicizie ed ostilità giustificate da ragioni di ordine superiore alla

personalità privata.

L'uso antichissimo del condannare i malfattori alla pena del remo viene

espresso nel capitolo decimottavo, con una giunta straordinaria. Si

tratta di mettere a remigare per un anno anche i condannati a morte; ai

quali senza ingiuria pensavano di poter concedere un anno di vita,

perchè alla società oltraggiata dai loro misfatti venisse compenso con

qualche servigio di pubblica utilità. Trapela eziandio dal capitolo

medesimo alcun disegno non totalmente maturo del legislatore intorno a

questa materia: e si potrebbe forse pensare alla commutazione della

pena; sì veramente che gli sciagurati nell'annata dessero qualche segno

di resipiscenza, e qualche speranza di miglior costrutto. Il numero

totale della ciurma in ciascuna galèa risulta dal capitolo

vigesimosecondo pei numeri settanta più ottanta, che fanno cencinquanta

rèmigi: dunque a tre per remo, ciò è dire tre persone per ogni remo

lungo, armato a terzeruolo. Misera la condizione dei rematori nella

galèa: notte e giorno in catena, e costretti col nerbo a gravissime

fatiche. Loro alloggiamento tra i banchi, unico riparo dalle intemperie

la tenda, quando pur poteasi fare: niun soldo, vestito simile ai

bonavoglia, come dirò altrove; e per vitto giornaliero tre libbre di

biscotto e una minestra di fava all'olio. Dicevano bene que' signori

dell'istrumento che altrettanto valeva la pena di morte.

Finalmente gli ultimi capitoli mostrano chiaro come ogni stato presso

alla riva del mare, grande o piccolo che sia, ha bisogno continuo di

forze navali; non solo per la difesa delle persone e per la tutela delle

leggi, ma anche per quei molteplici servigi, che nello strumento si

comprendono sotto la generica denominazione di missioni straordinarie.

La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, vol. 1 · 第 50 / 177 题