[102] ARCHIVIO COLONNA, _Armata navale_, I, 201; III, 43. — Istruzioni
di M. A. C. ai capitani: _«Procurerà che li soldati abbiano calzoni di
velluto, per quanto sia possibile, o di panno.... et con giubboni che
siano buoni.»_
[103] DOCUMENTI COLONNESI cit., I, p. 186, 231: _«Celate, Rotelle,
Corazzine, Morioni.»_
[104] VEGETIUS, _De re milit._, II, 7: _«Duplares qui binas annonas
consequuntur.»_
XVI. — Nel secondo capitolo si conferma il diritto del due per cento
sulle merci: il qual diritto (al pari di ogni altra imposizione
temporanea) impiantato una volta per ragioni eccezionali sotto Innocenzo
VIII, si vede non cader più: anzi crescere col commercio e colla
sicurezza del navigare, tanto che, riconosciuta la sufficienza dello
stesso provento, si toglie al Capitano ogni speranza di toccare altronde
stipendio maggiore. L'incremento della rendita medesima risulta dal
fatto: che in principio bastava solo per mantenere una galèa, poi per
due brigantini e una fusta, ed ora per due galere e due brigantini.
Possiamo raccogliere dal testo del secondo, e di più altri capitoli, la
squadra di Giovanni rispondere all'ordine di triplice servigio, contro
nemici, frodatori e malviventi; ciò è dire alle fazioni di guerra, di
dogana e di polizia; conforme all'uso di ogni paese per quel tempo. Uso
che dura tuttavia, dovunque sia minuta la forza della guardia, e
ristretto il territorio da guardare.
La giunta al capitolo sesto intorno alle rappresaglie manifesta
l'avanzamento della civiltà: imperciocché non si permette più al
Capitano di correre sbrigliato a suo talento, ma gli si aggiugne il
freno. Resta accesa la minaccia generica delle rappresaglie, come si
usava nel medio èvo, e ciò per ritegno maggiore ai fautori dei ladroni;
ma si toglie al Capitano l'arbitrio di procedere all'atto esecutivo,
senza prima ottenere la permissione della Camera pel caso particolare. E
non anderebbe lontano dal vero chi pensasse a qualche disordine
precedente in materia tanto delicata, ed a qualche molestia sofferta
dalla Camera, quante volte le rappresaglie siano cadute sopra innocenti,
o vero sopra cotali, cui non mettesse conto di offendere.
I capitoli settimo, nono e diciannovesimo, messi insieme, ci disvelano
artifizio sottile. Le galèe e i brigantini hanno a essere o proprietà
del Capitano, o prestanza della Camera. In quest'ultimo caso (a punto il
concreto di papa Giulio) si obbliga il Capitano di restituire ogni cosa
non solamente alla fine della condotta, ma tutte le volte che ne sia
richiesto. Ora al tempo stesso, non essendo congedato, deve esso
subitamente del suo rifarne altrettanto; cioè aver in punto altre due
galèe ed altri due brigantini. Dunque per questo semplicissimo ripiego
può Giulio al bisogno duplicare le forze navali in tempo di guerra,
senza portarne il peso in tempo di pace. Basta chiedere la restituzione
di quattro legni per averne otto.
Appresso dal decimo capitolo si fa manifesto che i naviganti,
danneggiati dai pirati e dagl'infestatori del mare, dovevano essersi
rivolti al tribunale della Camera, pel risarcimento dei danni; allegando
(come si può pensare) le obbligazioni del Capitano a loro favore; e
forse anche il diritto acquisito col pagamento del due per cento sulle
merci, titolo equivalente all'assicurazione marittima. Quindi la Camera,
riconoscendo (almeno implicitamente) la giustizia della domanda, e
volendo alleviarsi di questo peso, lo carica tutto sulla capitanìa della
guardia. Il deposito, la sicurtà, i millecinquecento, tutto a carico del
Capitano pel risarcimento altrui.
Il rimedio contenuto nel capitolo decimoterzo disvela una taccherella
precedente, vale a dire che i signori Capitani della guardia per maggior
lucro attendevano talvolta ai trasporti ed al traffico. La tentazione
doveva esser forte, perchè in quei tempi i mercadanti difficilmente
confidavano ad altri il carico delle merci preziose, massime delle
seterie, se non a bastimenti militari; e ciò pel pericolo gravissimo dei
pirati. L'uso era già comune tra regnicoli, siciliani e genovesi. Ma in
Roma papa Giulio non ne volle udir verbo, e proibì ogni maniera di
noleggio sotto la pena di duemila ducati: e ciò con molta ragione.
Imperciocché, messo che siasi ai noli, il Capitano non può liberamente
tenersi in crociera, ma deve andare diritto or qua or là per togliere e
portare le merci verso i luoghi assegnati: di che facilmente potendo
venir saputo ai nemici, si lascia loro il campo libero di gettarsi nella
parte indifesa per rubare, frodare, o manomettere a man salva. Ed anche
supposto lo scontro, il Capitano di traffico non può combattere
speditamente, come si richiede; sia per la distrazione dei pensieri, sia
per l'ingombro del carico. Questo capitolo, nuovo di pianta, spiega
meglio a parer mio la perdita e la fuga delle due galere, e la disgrazia
del capitano Baldassarre nell'estate del nove, come ho detto. Or qui tra
Baldassarre e Giovanni vuolsi notare che al figlio si dà soltanto il
titolo di Prefetto, per non menomare l'autorità del padre: e quando pur
negli ultimi capitoli il notajo lascia correre la voce di Capitano,
subito la spiega e restringe, appiccandole allato l'interpretazione
limitativa alla sola prefettura della guardia permanente. Giovanni
istesso nella firma prima segna assolutamente nobile genovese, poi
circoscrive il capitanato alla prefettura, e il generalato alla guardia
della spiaggia.
Sotto pena anche maggiore, e meglio diremmo massima, di ducati
diecimila, si obbliga Giovanni pel capitolo decimoquinto a tenersi
sempre bene armato, e col pieno della gente, e pronto a dar la mostra in
ogni luogo e tempo che verrà richiesto, perchè non abbia mai a prendere
fidanza di poter nascondere la sua diffalta.
Pel caso di guerra viva, papa Giulio tempera nel suo capitolo
decimosettimo il tenore assoluto del decimoquinto di papa Alessandro. Si
ripete nell'uno e nell'altro l'obbligo del Capitano di tenere per amici
e per nemici gli amici ed inimici di sua Santità; ma Giulio ci aggiugne
il nome della santa romana Chiesa. Con ciò fa manifesto di volere
amicizie ed ostilità giustificate da ragioni di ordine superiore alla
personalità privata.
L'uso antichissimo del condannare i malfattori alla pena del remo viene
espresso nel capitolo decimottavo, con una giunta straordinaria. Si
tratta di mettere a remigare per un anno anche i condannati a morte; ai
quali senza ingiuria pensavano di poter concedere un anno di vita,
perchè alla società oltraggiata dai loro misfatti venisse compenso con
qualche servigio di pubblica utilità. Trapela eziandio dal capitolo
medesimo alcun disegno non totalmente maturo del legislatore intorno a
questa materia: e si potrebbe forse pensare alla commutazione della
pena; sì veramente che gli sciagurati nell'annata dessero qualche segno
di resipiscenza, e qualche speranza di miglior costrutto. Il numero
totale della ciurma in ciascuna galèa risulta dal capitolo
vigesimosecondo pei numeri settanta più ottanta, che fanno cencinquanta
rèmigi: dunque a tre per remo, ciò è dire tre persone per ogni remo
lungo, armato a terzeruolo. Misera la condizione dei rematori nella
galèa: notte e giorno in catena, e costretti col nerbo a gravissime
fatiche. Loro alloggiamento tra i banchi, unico riparo dalle intemperie
la tenda, quando pur poteasi fare: niun soldo, vestito simile ai
bonavoglia, come dirò altrove; e per vitto giornaliero tre libbre di
biscotto e una minestra di fava all'olio. Dicevano bene que' signori
dell'istrumento che altrettanto valeva la pena di morte.
Finalmente gli ultimi capitoli mostrano chiaro come ogni stato presso
alla riva del mare, grande o piccolo che sia, ha bisogno continuo di
forze navali; non solo per la difesa delle persone e per la tutela delle
leggi, ma anche per quei molteplici servigi, che nello strumento si
comprendono sotto la generica denominazione di missioni straordinarie.