Emendamenti alla Costituzione[22].
Art. 1.
Il Congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di
una religione, o per proibirne alcuna; non potrà similmente restringere
la libertà della parola o della stampa, nè menomare il diritto che ha
il popolo di adunarsi pacificamente e di mandar petizioni al Governo
onde ottenere riparazione dei torti subiti.
Art. 2.
Una milizia ben ordinata, essendo necessaria alla sicurezza di uno
Stato libero, non si potrà restringere il diritto che ha il popolo di
tenere e portar armi.
Art. 3.
Niun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa
senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, salvo
nel modo che verrà prescritto per legge.
Art. 4.
Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della
loro persona, del loro domicilio, dello loro carte e robe, al riparo
da indagini e sequestri ingiusti, non potrà esser violato; non si
rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate
dal giuramento o dall'asseverazione; e simili mandati dovranno
contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni
avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno
colpire.
Art. 5.
Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od
infamante, salvo il caso in cui emani da un gran giurì, ad eccezione
dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o
di mare, o dalla milizia quand'essa è in servizio attivo, in tempo di
guerra o di pubblico pericolo; il medesimo non potrà soggiacere due
volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la
sua vita od uno dei suoi membri. In nessuna causa criminale, l'accusato
potrà essere forzato a deporre contro sè medesimo, nè potrà esser
privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a
procedimento legale. Niuna proprietà privata potrà essere volta ad uso
pubblico senza un giusto compenso.
Art. 6.
In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere
giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello
Stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti
del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli
verrà informato della natura e del motivo dell'accusa; sarà posto
a confronto coi testimonî che contr'esso depongono; avrà la facoltà
di far comparire testimonî in suo favore e di farsi assistere da un
difensore.
Art. 7.
Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune,
il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente
dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari; niun fatto giudicato
da un giuri potrà essere sottoposto alla disamina d'un'altra Corte
negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.
Art. 8.
Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende
eccessive, nè irrogare pene crudeli e dissuete.
Art. 9.
L'enumerazione fatta nella presente Costituzione di alcuni diritti non
potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati
altri diritti conservati dal popolo.
Art. 10.
I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o quelli che
essa non vieta agli Stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi
Stati, ovvero al popolo.
Art. 11.
Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organizzato in modo
che possa venir esteso per interpretazione ad una procedura qualunque,
iniziata contro ad uno degli Stati dai cittadini di un altro Stato, o
dai cittadini o sudditi di un Governo straniero.
Art. 12.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro Stati o procederanno con
voto segreto alla nomina del presidente e del vicepresidente, uno dei
quali almeno non sarà abitante del medesimo Stato a cui gli elettori
appartengono: nella scheda, questi ultimi designeranno la persona
per cui votano come presidente, e in scheda distinta, quella ch'essi
portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di
tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero
designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna
di esse; tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate
e trasmesse, sigillate, alla sede del Governo degli Stati Uniti,
all'indirizzo del presidente del Senato. Il presidente del Senato,
presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno
numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la
presidenza, sarà presidente se tal numero forma la maggioranza di tutti
gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la
Camera dei rappresentanti sceglierà immediatamente fra i tre candidati
che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente,
per via di scrutinio segreto. Ma, in questa scelta del presidente,
i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno
Stato un voto: a questa operazione dovranno essere presenti un membro
o membri di due terzi degli Stati, e la maggioranza di tutti gli Stati
sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei rappresentanti non
sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta,
prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente
sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o d'altra
inabilità costituzionale del presidente.
Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza,
sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero
totale degli elettori riuniti; e se niuno ottenne questa maggioranza,
il Senato sceglierà, in tal caso, il vicepresidente fra i due candidati
che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei
senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa
scelta.
Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di
presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati
Uniti.
Art. 13.
_Sezione 1ª._ — Nessuna schiavitù o servitù volontaria, tranne che
per pena di un delitto, per cui l'imputato sia stato condannato,
esisteranno in tutta l'estensione degli Stati Uniti, nè in alcun luogo
soggetto alla loro giurisdizione.
_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo
articolo per mezzo di leggi acconcie.
Art. 14.
_Sezione 1ª._ — Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti
e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e
dello Stato in cui risiedono.
Nessuno Stato farà o metterà in vigore alcuna legge che restringa i
privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure
nessuno Stato priverà alcuna persona della sua vita, della sua libertà,
della sua proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma,
nè rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale
protezione delle leggi.
_Sezione 2ª._ — I rappresentanti saranno ripartiti tra i diversi
Stati in proporzione alla cifra della loro popolazione rispettiva,
comprendendo la totalità delle persone di ciascuno Stato, ad esclusione
degli Indiani non tassati. Ma, allorquando il diritto di voto ad una
elezione qualunque per la scelta degli elettori del presidente e del
vicepresidente degli Stati Uniti, per la scelta dei rappresentanti
al Congresso, dei funzionari esecutivi e giudiziari di uno Stato o
dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad abitanti maschi di
questo Stato dell'età di anni ventuno e cittadini degli Stati Uniti o
quando questo diritto è ristretto in un modo qualsiasi, tranne che per
causa di partecipazione ad una ribellione o per altro delitto, la base
della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta proporzionalmente
alla differenza fra i cittadini maschi esclusi e il numero totale dei
cittadini maschi dell'età di anni ventuno nello Stato suddetto.
_Sezione 3ª._ — Non potrà essere senatore o rappresentante al
Congresso, nè elettore del presidente o del vicepresidente, nè coprire
alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da
qualche Stato, chi, avendo antecedentemente prestato giuramento come
membro del Congresso, o funzionario degli Stati Uniti, o membro della
Legislatura di uno Stato, o funzionario esecutivo o giudiziario di
uno Stato — di mantenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà preso
parte a un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione, o prestato
aiuto o concorso a' suoi nemici; ma il Congresso potrà, con un voto dei
due terzi dei membri di ciascuna Camera, togliere questa incapacità.
_Sezione 4ª._ — La validità del debito pubblico degli Stati Uniti
autorizzato mediante legge, compresi i debiti contratti pel pagamento
di pensioni e ricompense in ragione dei servigi resi per la repressione
dell'insurrezione o della ribellione, non sarà messa in questione. Ma
nè gli Stati Uniti, nè alcuno Stato potranno prendere a loro carico
o pagare alcun debito o alcuna obbligazione contratta per venire in
aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, nè alcuna
indennità sarà reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi;
ma le obbligazioni e i reclami per questi debiti saranno tenuti per
nulli.
_Sezione 5ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore le
disposizioni di questo articolo con leggi acconcie.
Art. 15.
_Sezione 1ª._ — Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non
potrà essere ricusato nè ristretto dagli Stati Uniti nè da alcuno Stato
per causa di razza, di colore o di condizione anteriore di servitù.
_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo
articolo con leggi acconcie.