Rogato: GUGLIELMO JACKSON, _Segretario._

Emendamenti alla Costituzione[22].

Art. 1.

Il Congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di

una religione, o per proibirne alcuna; non potrà similmente restringere

la libertà della parola o della stampa, nè menomare il diritto che ha

il popolo di adunarsi pacificamente e di mandar petizioni al Governo

onde ottenere riparazione dei torti subiti.

Art. 2.

Una milizia ben ordinata, essendo necessaria alla sicurezza di uno

Stato libero, non si potrà restringere il diritto che ha il popolo di

tenere e portar armi.

Art. 3.

Niun soldato, in tempo di pace, potrà essere alloggiato in una casa

senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, salvo

nel modo che verrà prescritto per legge.

Art. 4.

Il diritto che ai cittadini spetta di godere della sicurezza della

loro persona, del loro domicilio, dello loro carte e robe, al riparo

da indagini e sequestri ingiusti, non potrà esser violato; non si

rilascierà alcun mandato fuorchè su presunzioni fondate, corroborate

dal giuramento o dall'asseverazione; e simili mandati dovranno

contenere la designazione speciale del luogo in cui le perquisizioni

avranno a farsi, non che delle persone od oggetti che si dovranno

colpire.

Art. 5.

Niuno sarà in obbligo di rispondere ad una accusa capitale od

infamante, salvo il caso in cui emani da un gran giurì, ad eccezione

dei delitti commessi da individui appartenenti alle truppe di terra o

di mare, o dalla milizia quand'essa è in servizio attivo, in tempo di

guerra o di pubblico pericolo; il medesimo non potrà soggiacere due

volte per uno stesso delitto ad un procedimento che compromettesse la

sua vita od uno dei suoi membri. In nessuna causa criminale, l'accusato

potrà essere forzato a deporre contro sè medesimo, nè potrà esser

privato della vita, della libertà o dei beni se non in seguito a

procedimento legale. Niuna proprietà privata potrà essere volta ad uso

pubblico senza un giusto compenso.

Art. 6.

In ogni procedimento criminale, l'accusato avrà il diritto di essere

giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello

Stato e del distretto in cui il delitto sarà stato commesso, i limiti

del qual distretto saranno stati previamente per legge segnati: egli

verrà informato della natura e del motivo dell'accusa; sarà posto

a confronto coi testimonî che contr'esso depongono; avrà la facoltà

di far comparire testimonî in suo favore e di farsi assistere da un

difensore.

Art. 7.

Nelle cause che dovranno essere giudicate a norma della legge comune,

il giudizio per giurati sarà mantenuto ogniqualvolta il valsente

dell'oggetto litigioso eccederà i venti dollari; niun fatto giudicato

da un giuri potrà essere sottoposto alla disamina d'un'altra Corte

negli Stati Uniti, fuorchè conformemente alla legge comune.

Art. 8.

Non si potranno esigere cauzioni esorbitanti, nè imporre ammende

eccessive, nè irrogare pene crudeli e dissuete.

Art. 9.

L'enumerazione fatta nella presente Costituzione di alcuni diritti non

potrà essere interpretata in modo che ne rimangano esclusi o debilitati

altri diritti conservati dal popolo.

Art. 10.

I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o quelli che

essa non vieta agli Stati di esercitare, sono riservati ai rispettivi

Stati, ovvero al popolo.

Art. 11.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti non sarà organizzato in modo

che possa venir esteso per interpretazione ad una procedura qualunque,

iniziata contro ad uno degli Stati dai cittadini di un altro Stato, o

dai cittadini o sudditi di un Governo straniero.

Art. 12.

Gli elettori si riuniranno nei rispettivi loro Stati o procederanno con

voto segreto alla nomina del presidente e del vicepresidente, uno dei

quali almeno non sarà abitante del medesimo Stato a cui gli elettori

appartengono: nella scheda, questi ultimi designeranno la persona

per cui votano come presidente, e in scheda distinta, quella ch'essi

portano alla vicepresidenza. I medesimi formeranno liste distinte di

tutte le persone portate alla presidenza, e di tutte quelle che vennero

designate per la vicepresidenza, e del numero dei voti per ciascuna

di esse; tali liste saranno dagli elettori firmate e certificate

e trasmesse, sigillate, alla sede del Governo degli Stati Uniti,

all'indirizzo del presidente del Senato. Il presidente del Senato,

presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali, ed i voti saranno

numerati. Colui che riunirà il maggior numero di suffragi, per la

presidenza, sarà presidente se tal numero forma la maggioranza di tutti

gli elettori riuniti; e dove niuno avesse una simile maggioranza, la

Camera dei rappresentanti sceglierà immediatamente fra i tre candidati

che ottennero per la presidenza maggior numero di voti, il presidente,

per via di scrutinio segreto. Ma, in questa scelta del presidente,

i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno

Stato un voto: a questa operazione dovranno essere presenti un membro

o membri di due terzi degli Stati, e la maggioranza di tutti gli Stati

sarà necessaria per la scelta. E se la Camera dei rappresentanti non

sceglie il presidente, allorchè questa scelta sarà a lei devoluta,

prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il vicepresidente

sarà presidente, non altrimenti che nel caso di decesso o d'altra

inabilità costituzionale del presidente.

Colui che riunisce un maggior numero di suffragi per la vicepresidenza,

sarà vicepresidente, se detto numero forma la maggioranza del numero

totale degli elettori riuniti; e se niuno ottenne questa maggioranza,

il Senato sceglierà, in tal caso, il vicepresidente fra i due candidati

che ebbero maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei

senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa

scelta.

Niuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di

presidente, sarà eleggibile a quello di vicepresidente degli Stati

Uniti.

Art. 13.

_Sezione 1ª._ — Nessuna schiavitù o servitù volontaria, tranne che

per pena di un delitto, per cui l'imputato sia stato condannato,

esisteranno in tutta l'estensione degli Stati Uniti, nè in alcun luogo

soggetto alla loro giurisdizione.

_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo

articolo per mezzo di leggi acconcie.

Art. 14.

_Sezione 1ª._ — Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti

e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e

dello Stato in cui risiedono.

Nessuno Stato farà o metterà in vigore alcuna legge che restringa i

privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure

nessuno Stato priverà alcuna persona della sua vita, della sua libertà,

della sua proprietà, senza una procedura legale nella dovuta forma,

nè rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale

protezione delle leggi.

_Sezione 2ª._ — I rappresentanti saranno ripartiti tra i diversi

Stati in proporzione alla cifra della loro popolazione rispettiva,

comprendendo la totalità delle persone di ciascuno Stato, ad esclusione

degli Indiani non tassati. Ma, allorquando il diritto di voto ad una

elezione qualunque per la scelta degli elettori del presidente e del

vicepresidente degli Stati Uniti, per la scelta dei rappresentanti

al Congresso, dei funzionari esecutivi e giudiziari di uno Stato o

dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad abitanti maschi di

questo Stato dell'età di anni ventuno e cittadini degli Stati Uniti o

quando questo diritto è ristretto in un modo qualsiasi, tranne che per

causa di partecipazione ad una ribellione o per altro delitto, la base

della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta proporzionalmente

alla differenza fra i cittadini maschi esclusi e il numero totale dei

cittadini maschi dell'età di anni ventuno nello Stato suddetto.

_Sezione 3ª._ — Non potrà essere senatore o rappresentante al

Congresso, nè elettore del presidente o del vicepresidente, nè coprire

alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da

qualche Stato, chi, avendo antecedentemente prestato giuramento come

membro del Congresso, o funzionario degli Stati Uniti, o membro della

Legislatura di uno Stato, o funzionario esecutivo o giudiziario di

uno Stato — di mantenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà preso

parte a un'insurrezione o ribellione contro la Costituzione, o prestato

aiuto o concorso a' suoi nemici; ma il Congresso potrà, con un voto dei

due terzi dei membri di ciascuna Camera, togliere questa incapacità.

_Sezione 4ª._ — La validità del debito pubblico degli Stati Uniti

autorizzato mediante legge, compresi i debiti contratti pel pagamento

di pensioni e ricompense in ragione dei servigi resi per la repressione

dell'insurrezione o della ribellione, non sarà messa in questione. Ma

nè gli Stati Uniti, nè alcuno Stato potranno prendere a loro carico

o pagare alcun debito o alcuna obbligazione contratta per venire in

aiuto all'insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, nè alcuna

indennità sarà reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi;

ma le obbligazioni e i reclami per questi debiti saranno tenuti per

nulli.

_Sezione 5ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore le

disposizioni di questo articolo con leggi acconcie.

Art. 15.

_Sezione 1ª._ — Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non

potrà essere ricusato nè ristretto dagli Stati Uniti nè da alcuno Stato

per causa di razza, di colore o di condizione anteriore di servitù.

_Sezione 2ª._ — Il Congresso avrà il potere di mettere in vigore questo

articolo con leggi acconcie.

Le origini degli Stati Uniti d'America · 第 33 / 38 题