Nuovo Hampshire — _Giosuè Bartlett, Guglielmo Whipple, Matteo Thornton_.
Baja di Massachusetts — _Samuele Adams, Giovanni Adams, Roberto Treat
Paine, Elbridge Gerry_.
Rhode Island — _Stefano Hopkins, Guglielmo Ellery_.
Connecticut — _Ruggero Sherman, Samuele Huntington, Guglielmo Williams,
Oliviero Wolcott_.
Nuova York — _Guglielmo Floyd, Filippo Livingston, Francesco Lewis,
Luigi Morris_.
Nuova Jersey — _Riccardo Stockton, Giovanni Witherspoon, Francesco
Hopkinson, Giovanni Hart, Abramo Clark_.
Pensilvania — _Roberto Morris, Benjamino Rush, Benjamino Franklin,
Giovanni Morton, Giorgio Clymer, Giacomo Smith, Giorgio Taylor, Giacomo
Wilson, Giorgio Ross_.
Delaware — _Cesare Rodney, Giorgio Read, Tommaso M'Kean_.
Maryland — _Samuele Chase, Guglielmo Paca, Tommaso Stone, Carlo
Carroll, di Carrollton_.
Virginia — _Giorgio Wythe, Riccardo Enrico Lee, Tommaso Jefferson,
Benjamino Harrison, Tommaso Nelson, Jr. Francesco Lightfoot Lee, Carter
Braxton_.
Carolina Meridionale — _Eduardo Rutledge, Tommaso Hayward, Jr. Tommaso
Lynch, Jr. Arturo Middleton_.
Carolina Settentrionale — _Guglielmo Hooper, Giuseppe Hewes, Giovanni
Penn_.
Georgia — _Button Gwinnett, Lyman Hall, Giorgio Walton_.
Costituzione degli Stati Uniti.
Noi, popolo degli Stati Uniti, col proposito di formare una più
perfetta unione, di stabilire la giustizia, di assicurare la
tranquillità interna, di provvedere alla comune difesa, di promuovere
il benessere generale e di garantire i benefizi della libertà a noi
stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e determiniamo questa
Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
_Articolo I._
Sez. 1. Di tutti i poteri legislativi qui entro concessi sarà investito
un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera
di Rappresentanti.
Sez. 2. La Camera dei Rappresentanti si comporrà di deputati scelti
ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ogni Stato
dovranno avere le qualità che si richiedono per essere elettori del
ramo più numeroso della legislatura dello Stato.
Nessuno potrà essere rappresentante se non avrà raggiunta l'età di
venticinque anni e non sarà da sette anni cittadino degli Stati Uniti;
come pure se nel momento in cui viene eletto non ha stabile dimora
nello Stato che lo ha scelto. I rappresentanti e le tasse dirette
saranno ripartiti nei diversi Stati che potranno esser compresi
in questa Unione, a seconda della rispettiva popolazione: questa
sarà determinata aggiungendo al numero totale delle persone libere,
comprese quelle impegnate in servizio per un periodo d'anni ed esclusi
gl'indiani non tassati, tre quinti di tutte le altre persone. Il
calcolo dovrà esser fatto entro tre anni dopo la prima riunione del
Congresso degli Stati Uniti ed entro ogni successivo termine di dieci
anni nella maniera che indicherà la legge. Il numero dei rappresentanti
non eccederà l'uno sopra trentamila, ma ogni Stato dovrà averne almeno
uno; e finchè non sia fatta questa enumerazione lo Stato di Nuova
Hampshire avrà diritto di scegliere tre deputati, il Massachusetts
otto, il Rhode Island e le Piantagioni Providence uno, il Connecticut
cinque, Nuova York sei, il Nuovo Jersey quattro, la Pensilvania otto,
il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina
Settentrionale cinque, la Carolina Meridionale cinque e la Georgia tre.
Quando in uno Stato si verifichi una vacanza, il potere esecutivo del
medesimo darà gli ordini occorrenti per una nuova elezione.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il proprio presidente e gli
altri suoi ufficiali; essa sola avrà il diritto di mettere in stato
d'accusa i deputati.
Sez. 3. Il Senato degli Stati Uniti si comporrà di due senatori per
ogni Stato, scelti dalla legislatura dello Stato stesso, per il termine
di sei anni; ogni senatore disporrà di un voto.
Appena radunati, dopo la prima elezione, i senatori verranno divisi,
colla maggior possibile uguaglianza in tre classi. I seggi dei senatori
di prima classe rimarranno vacanti al termine del secondo anno, quelli
della seconda classe al termine del quarto, e quelli della terza al
termine del sesto, in modo che ogni due anni un terzo dei senatori sia
rinnovato; e se, nel periodo di chiusura della legislatura di qualche
Stato si verifica, o per dimissione del senatore o altrimenti, una
vacanza, il potere esecutivo di detto Stato, potrà fare una nomina
temporanea fino alla nuova sessione della legislatura, e questa,
riaprendosi, provvederà a riempire il posto.
Non potrà essere nominato senatore chi non avrà raggiunta l'età di
trent'anni, chi non sarà da nove anni cittadino degli Stati Uniti,
come pure chi, nel momento dell'elezione, non avrà stabile dimora nello
Stato che lo ha scelto.
Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non
avrà voto, salvo il caso che i voti siano pari. Il Senato sceglierà
da sè gli altri suoi ufficiali ed anche un presidente _pro tempore_,
quando il Vice Presidente sia assente o quando eserciti l'ufficio suo
di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato solo avrà facoltà di giudicare i membri delle due Camere
posti in stato d'accusa; quando i senatori sederanno a tal fine,
presteranno giuramento o affermazione. Allorchè si tratti di procedere
contro il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice della
Corte Suprema, e nessun individuo potrà esser condannato o assolto se
non sieno presenti due terzi dei senatori.
I giudizi non potranno estendersi oltre la remozione dall'ufficio e
l'incapacità di esercitare uffici di onore di fiducia e di lucro; ma
la parte condannata dovrà ciò nonostante andare soggetta ad accusa, a
giudizio, a condanna ed a pena, secondo le leggi comuni.
Sez. 4. I tempi, i luoghi e la maniera di procedere alle elezioni dei
senatori e dei rappresentanti saranno prescritte per ogni Stato dalla
rispettiva legislatura; ma il Congresso potrà in qualunque tempo,
mediante legge, fare od alterare quei regolamenti, eccettuato quello
relativo ai luoghi scelti per l'elezione dei senatori.
Il Congresso si adunerà almeno una volta all'anno, che sarà il primo
lunedì di Dicembre, salvo che un decreto del Congresso medesimo fissi
un giorno diverso.
Sez. 5. Ogni Camera sarà giudice delle elezioni, poteri e qualifiche
dei propri membri ed in ognuna la maggioranza costituirà un _quorum_
per il disbrigo degli affari; ma la minoranza potrà rinviare le
adunanze e potrà essere autorizzata a costringere i deputati assenti
a venire alle adunanze stesse in quella maniera e sotto quella
comminatoria che ogni Camera sancirà.
Ogni Camera potrà determinare le regole dei suoi procedimenti, punire
i suoi deputati per la cattiva condotta, e, con due terzi dei voti,
espellerli dal suo seno.
Ogni Camera terrà un giornale dei suoi procedimenti, pubblicandolo
periodicamente, ad eccezione di quelle parti che a suo giudizio
richiedano il segreto; ed i _si_ ed i _no_ dei membri della Camera,
su qualunque questione, saranno, ad istanza di un quinto dei presenti,
registrati nel giornale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà
senza il consenso dell'altra differire le sue tornate al di là di tre
giorni, nè cambiare il luogo di riunione.
Sez. 6. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servizi un
compenso, determinato per legge e pagato dal tesoro degli Stati Uniti.
In tutti i casi, eccetto quello di tradimento, fellonia e violazione
della pace, non potranno essere arrestati mentre assistono alle sedute
delle loro rispettive Camere, nè quando vi si recano o escono; e non
potranno neppur esser chiamati a render conto in altri luoghi dei
discorsi tenuti alla Camera o delle discussioni a cui avranno preso
parte nel suo seno.
Nessun senatore o rappresentante potrà durante il termine pel quale è
stato eletto, essere nominato a qualsiasi ufficio governativo creato
in quel tempo o del quale sia stato accresciuto lo stipendio; e finchè
esercita qualsiasi ufficio governativo non potrà essere membro nè
dell'una nè dell'altra Camera.
Sez. 7. Tutte le proposte di legge per imporre tasse ed accrescere le
rendite dello Stato dovranno partirsi dalla Camera dei Rappresentanti;
ma il Senato potrà proporre gli emendamenti o concorrervi come per le
altre proposte.
Ogni proposta di legge votata dalla Camera dei Rappresentanti o dal
Senato, dovrà, prima di diventar legge, esser sottoposta al Presidente
degli Stati Uniti; se egli l'approva, la sottoscriverà e se non
l'approva la rimanderà, accompagnata dalle sue obbiezioni, alla Camera
da cui è portata; la quale registrerà per disteso le obbiezioni nel suo
giornale, e tornerà ad esaminarla. Se dopo averla riveduta, due terzi
della Camera si troveranno sempre d'accordo nel votare la proposta di
legge, questa sarà rinviata, insieme colle obbiezioni del presidente,
all'altra Camera, dalla quale sarà ugualmente riveduta, e se due terzi
dei membri l'approvano, diventerà legge. Ma in tutti questi casi, i
voti di ambedue le Camere saranno per _si_ e per _no_ ed i nomi degli
individui, o favorevoli o contrari, verranno iscritti nel giornale
delle rispettive Camere. Se entro dieci giorni (non contando la
Domenica) il presidente non avrà respinto la proposta di legge che gli
è stata presentata, questa diventerà legge come se fosse stata firmata,
salvo che il Congresso, aggiornandosi, non impedisca il rinvio: in tal
caso la proposta non diventerà legge.
Ogni ordine, risoluzione o deliberazione, per cui sia necessario il
concorso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (ad eccezione
della questione di rinvio) dovrà essere presentata al Presidente degli
Stati Uniti; e prima che possa entrare in vigore dovrà essere approvata
da lui; se la disapprova, dovrà secondo le regole e le restrizioni
prescritte nel caso della proposta di legge, esser nuovamente votata
dalle due Camere, entrando in vigore soltanto se raccoglierà i due
terzi dei voti.
Sez. 8. Il Congresso avrà la facoltà d'imporre e cogliere tasse,
diritti, imposte, dazi di consumo, e ciò per pagare i debiti, per
provvedere alla comune difesa ed al pubblico benessere degli Stati
Uniti; ma tutte le tasse, imposte e dazi dovranno essere uguali in
tutto il paese;
Di fare imprestiti sui credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio colle nazioni straniere, tra i diversi Stati e
colle tribù Indiane;
Di stabilire una regola uniforme di naturalizzazione, e leggi uniformi
in tutti gli Stati Uniti riguardo ai fallimenti;
Di coniare moneta, regolando il valore della medesima e quello della
moneta forestiera, e di fissare la norma dei pesi e misure;
Di provvedere alla punizione dei falsificatori dei titoli pubblici e
della moneta in corso agli Stati Uniti;
Di creare uffici e strade postali;
Di favorire lo svolgimento della scienza e delle arti utili, col
garantire per un periodo di tempo determinato agli autori ed agli
inventori l'esclusivo diritto alle loro opere ed alle loro invenzioni;
Di costituire tribunali inferiori alla Corte Suprema;
Di determinare e punire le piraterie e le fellonie commesse in alto
mare e le offese contro il diritto delle genti;
Di dichiarare la guerra, concedere patenti di corsa o di rappresaglia e
di fare regolamenti relativi alle prede di terra e di mare;
Di levare e mantenere eserciti: ma senza che nessuna concessione di
danaro per tale oggetto possa esser fatta per un termine più lungo di
due anni;
Di provvedere e mantenere un naviglio;
Di fare regolamenti per il governo e per l'amministrazione delle forze
di terra e di mare;
Di provvedere alla chiamata della milizia per mettere in esecuzione le
leggi dell'Unione, reprimere le sedizioni e respingere le invasioni;
Di provvedere all'organamento, l'armamento e la disciplina della
milizia, ed al buon governo di quella parte della medesima destinata al
servizio degli Stati Uniti; rilasciando ad ogni singolo Stato la nomina
dei rispettivi ufficiali e la facoltà di istruire la milizia secondo la
disciplina prescritta dal Congresso;
Di esercitare, in qualunque caso, la legislazione esclusiva su quei
distretti (purchè oltrepassino le dieci miglia quadrate) che potessero,
per cessione di qualche Stato e per accettazione del Congresso,
diventare la sede del governo degli Stati Uniti, e di esercitare
una simile autorità su tutti i luoghi comprati col consenso della
legislatura dello Stato in cui essi si trovino, per costruirvi forti,
magazzini, arsenali, cantieri ed altre opere di pubblica utilità;
E di fare tutte le leggi necessarie e convenienti all'esercizio dei
suddetti poteri e di tutti gli altri dei quali la Costituzione ha
rivestito il governo degli Stati Uniti, od i suoi dipartimenti ed i
suoi ufficiali.
Sez. 9. La immigrazione o importazione di quelle persone[21] che ad
ogni Stato possa sembrare opportuno di accogliere, non sarà proibita
dal Congresso prima dell'anno mille ottocento otto; ma esso potrà
imporre su quella importazione una tassa o dazio non eccedente dieci
dollari a testa.
Il privilegio dell'_habeas corpus_ non sarà sospeso che nei casi di
ribellione o quando possa esigerlo la sicurezza pubblica.
Non si voterà mai alcuna legge di proscrizione nè di _ex post facto_.
Non s'imporranno nè tasse dirette nè testatico se non in proporzione
del censo o delle anagrafi più sopra ordinate.
Non vi saranno tasse nè dazi d'importazione sugli articoli provenienti
da qualsiasi Stato. I regolamenti del commercio o del reddito pubblico
non accorderanno nessuna preferenza ai porti di uno Stato su quelli di
un altro; nessuna nave entrando od uscendo da uno Stato che non sia il
suo, avrà obbligo di fare dichiarazione o pagare dazi di sorta.
Dal tesoro non si potranno prendere denari se non in virtù di assegni
fissi ed ordinati per legge; e di tempo in tempo verrà pubblicata
un'esposizione ed un conto regolare degli introiti e delle spese del
pubblico erario.
Gli Stati Uniti non accorderanno alcun titolo nobiliare e nessun
individuo il quale eserciti un ufficio governativo di fiducia o di
lucro potrà senza il consenso del Congresso, accettare alcun regalo,
emolumento, ufficio o titolo di qualsiasi specie da nessun re, principe
o stato straniero.
Sez. 10. Nessun singolo Stato potrà entrare in trattati, alleanze
o confederazioni; nè accordare patenti di corsa o di rappresaglia;
nè batter moneta, nè emettere biglietti di credito; nè rendere
obbligatoria l'accettazione, in pagamento dei debiti, d'altra cosa che
la moneta d'oro e d'argento; nè votare leggi di proscrizione o di _ex
post facto_ e che alterino l'obbligo dei contratti; nè accorderà alcun
titolo nobiliare.
Nessun Stato potrà, senza il consenso del Congresso mettere nessuna
imposta o dazio sulle importazioni od esportazioni, eccettuato quelli
che sieno assolutamente necessari per supplire alle spese volute dalle
sue leggi d'ispezione e di sorveglianza; ed il prodotto netto di tutte
le imposte ed i dazi messi da uno Stato sulle esportazioni e sulle
importazioni dovrà essere versato nel tesoro degli Stati Uniti; e tutte
queste leggi dovranno esser sottoposte alla revisione ed al sindacato
del Congresso.
Nessun Stato potrà senza il consenso del Congresso imporre alcun
dazio di tonnellaggio, tener soldatesche o navi da guerra in tempo di
pace, contrarre accordi o patti con un altro Stato o con una potenza
straniera, nè entrare in guerra a meno che non sia realmente invaso o
minacciato da un pericolo così imminente da non ammettere indugi.
_Articolo II._
Sez. 1. Il potere esecutivo sarà attribuito ad un presidente degli
Stati Uniti d'America, il quale terrà l'ufficio per un periodo di
quattro anni ed insieme col Vice presidente, scelto per egual termine,
sarà eletto nel modo seguente:
Ogni Stato sceglierà nella maniera che sarà prescritta dalla propria
legislatura, un numero di elettori eguale al numero totale di senatori
e di rappresentanti che lo Stato stesso avrà diritto d'inviare al
Congresso; ma non potrà esser nominato elettore nessun senatore, o
rappresentante, o persona che eserciti agli Stati Uniti un ufficio
governativo di fiducia o di lucro.
Gli elettori radunatisi nei loro rispettivi Stati, nomineranno per
scrutinio due persone, una delle quali almeno, non dovrà dimorare
nel medesimo Stato a cui appartengono gli elettori; questi faranno un
elenco di tutte le persone che hanno avuto voti e del numero dei voti
che ciascuno ha riportato; sottoscriveranno e legalizzeranno questa
nota, e la trasmetteranno poi sigillata alla sede del governo degli
Stati Uniti, indirizzandola al Presidente del Senato. Il Presidente
del Senato in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti,
aprirà tutti i certificati; quindi si conteranno i voti. La persona che
ne avrà riportato il maggior numero sarà il Presidente, ove quel numero
costituisca la maggioranza del numero totale degli elettori designati;
e se più di una persona abbia ottenuto tale maggioranza ed i voti sieno
pari, allora la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, per
scrutinio una di esse a Presidente; se nessuno ottenga la maggioranza
allora nella stessa maniera si sceglierà il Presidente fra i cinque
primi nell'elenco.
Ma nella scelta del Presidente, i voti si dovranno computare per Stati,
cioè la rappresentanza di ogni Stato avrà un voto; a questo oggetto, il
_quorum_ sarà costituito da uno o più membri di due terzi degli Stati,
e per la scelta occorrerà una maggioranza di tutti gli Stati. In ogni
caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che avrà riportato il
maggior numero di voti degli elettori, sarà scelta a Vice-presidente.
Ma se ve ne fossero con voti eguali più d'una, il Senato sceglierà tra
esse, a scrutinio, il Vice-presidente.
Il Congresso potrà determinare il tempo per la designazione degli
elettori ed il giorno in cui dovranno dare il voto; questo giorno sarà
lo stesso in tutti gli Stati Uniti.
Non saranno eleggibili all'ufficio di Presidente se non i cittadini
nati negli Stati Uniti o quelli diventati cittadini al tempo della
promulgazione di questa Costituzione; e non sarà neppure eleggibile a
quell'ufficio chi non abbia raggiunta l'età di trentacinque anni e non
sia da quattordici anni residente negli Stati Uniti.
In caso di remozione del Presidente dall'Ufficio suo, o di morte,
di rinuncia od incapacità ad adempiere i doveri ed i poteri di detto
ufficio, questo sarà devoluto al Vice-presidente; ed il Congresso in
caso di remozione, morte, rinuncia od incapacità simultanea tanto del
Presidente quanto del Vice-presidente, potrà con una legge provvedere
quale ufficiale debba fare allora da Presidente; e quell'ufficiale
rimarrà in carica, finchè non cessi l'incapacità o non sia eletto un
nuovo Presidente.
Il Presidente riceverà pei suoi servigi ed in tempi determinati un
compenso, il quale non potrà essere nè accresciuto nè diminuito durante
il periodo pel quale è stato eletto; egli non potrà ricevere in quel
termine altri emolumenti nè dagli Stati Uniti, nè dai singoli Stati.
Prima di entrare nell'esercizio del suo ministero il Presidente dovrà
prestare il seguente giuramento o affermazione: «Giuro (o affermo)
solennemente di adempiere fedelmente l'ufficio di Presidente degli
Stati Uniti e di conservare, tutelare e difendere del mio meglio la
Costituzione degli Stati Uniti.»
Sez. 2. Il Presidente sarà comandante in capo dell'esercito e del
naviglio degli Stati Uniti, come pure della milizia dei vari Stati
quando questa venga chiamata in servizio attivo dagli Stati Uniti;
potrà richiedere l'opinione in iscritto dei principali ufficiali
dei dipartimenti esecutivi, sopra ogni argomento relativo ai loro
rispettivi uffici, ed avrà la facoltà di concedere sospensione di
giudizio o perdono per le offese contro gli Stati Uniti, fuorchè nel
caso di delitti di Stato.
Avrà la facoltà, per e con il consiglio ed il consenso del Senato, di
concludere trattati, purchè concorrano due terzi dei senatori presenti;
e nominerà per e con il consiglio ed il consenso del Senato, gli
ambasciatori, gli altri ministri pubblici, i consoli, i giudici della
Corte Suprema, e tutti gli altri ufficiali degli Stati Uniti alle cui
nomine non provvede la Costituzione e che saranno creati per legge; ma
il Congresso potrà per legge affidare la nomina di quegli ufficiali
subalterni che crederà necessari, al Presidente solo, alle Corti di
giustizia ed ai capi di dipartimento.
Il Presidente avrà la facoltà di riempire tutti i posti che potessero
rimanere vuoti durante le vacanze del Senato, e ciò concedendo
commissioni che termineranno alla fine della successiva sessione del
Senato.
Sez. 3. Il Presidente darà di tempo in tempo informazioni al
Congresso sulle condizioni degli Stati Uniti, raccomandando alla
sua considerazione quei provvedimenti che gli parranno opportuni o
necessari; potrà, in occasioni straordinarie, convocare ambedue le
Camere, od una sola, e nel caso di un disaccordo fra loro rispetto
al tempo della proroga potrà egli stesso differirle quando ciò stimi
conveniente; riceverà gli ambasciatori ed altri ministri pubblici;
curerà la fedele applicazione delle leggi; ed assegnerà le loro
commissioni a tutti gli ufficiali degli Stati Uniti.
Sez. 4. Il Presidente, il Vice presidente e tutti gli ufficiali civili
degli Stati Uniti saranno rimossi se accusati o convinti di tradimento,
corruzione, od altri delitti capitali o malversazioni.
_Articolo III._
Sez. 1. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito ad una
Corte Suprema ed a quei tribunali inferiori che al Congresso piacerà
di creare e stabilire di tempo in tempo; tanto i giudici della Corte
Suprema quanto quelli dei tribunali inferiori rimarranno in ufficio
finchè lo meritano per la loro buona condotta; ed a tempi determinati
riceveranno pei loro servigi un compenso che non potrà esser diminuito
per tutta la durata del loro ufficio.
Sez. 2. Il potere giudiziario si estenderà, in diritto ed equità a
tutti i casi relativi a questa Costituzione, alle leggi degli Stati
Uniti, ai trattati fatti o che si faranno sotto la loro autorità; a
tutti i casi concernenti gli ambasciatori, altri ministri pubblici e
consoli; a tutti i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima;
alle controversie in cui potranno aver parte gli Stati Uniti; alle
controversie fra due o più Stati, tra uno Stato ed i cittadini di
un altro Stato, tra cittadini dei diversi Stati, tra cittadini del
medesimo Stato i quali reclamassero terre concedute da diversi Stati o
tra uno Stato o suoi cittadini e Stati, cittadini e sudditi stranieri.
In tutti i casi relativi agli ambasciatori, altri ministri pubblici
o consoli ed in quelli in cui uno Stato sia parte litigante, la Corte
Suprema avrà giurisdizione primaria; in tutti gli altri casi mentovati
di sopra la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello tanto in diritto
quanto in fatto, con quelle eccezioni o regolamenti che saranno dal
Congresso ordinati.
Il giudizio per tutti i delitti, eccettuato il caso di delitto di
stato, si farà per mezzo di giuria; ed il processo sarà fatto nello
Stato ove saranno stati commessi quei delitti; ma quando i delitti non
sieno avvenuti in nessuno Stato, il giudizio si farà nel luogo o luoghi
che il Congresso avrà indicato con una legge.
Sez. 3. Il tradimento contro gli Stati Uniti consisterà soltanto nel
muovere loro guerra, o nel far lega coi loro nemici, prestando a questi
aiuti e soccorsi. Nessuna persona potrà esser convinta di tradimento se
non lo attestano due testimoni dell'atto manifesto o se l'accusato non
lo confessa pubblicamente in tribunale.
Il Congresso avrà la facoltà di determinare la punizione del
tradimento, ma nessuna sentenza di tradimento porterà seco infamia o
altro effetto penale salvochè durante la vita del condannato.
_Articolo IV._
Sez. 1. Piena ed intera fede sarà data in ogni Stato agli atti
pubblici, registrazioni, e provvedimenti giudiziari di ogni altro
Stato. Ed il Congresso potrà con leggi generali prescrivere il modo
col quale si debbano provare e possano avere effetto tali atti,
registrazioni e procedimenti.
Sez. 2. I cittadini d'ogni Stato avranno diritto a tutti i privilegi ed
immunità di cittadini nei vari Stati.
Una persona accusata in uno Stato di tradimento fellonia od altro
delitto, la quale sia sfuggita alla giustizia e trovata in un altro
Stato, dovrà a richiesta dell'autorità esecutiva dello Stato da cui è
fuggita, esser consegnata e ricondotta nello Stato a cui appartiene la
giurisdizione sul delitto commesso.
Nessuna persona obbligata a servizio od a lavoro sotto la sanzione
delle leggi d'uno Stato potrà, fuggendo in un altro, profittare delle
leggi e dei regolamenti di quest'ultimo per esentarsi dal servizio o
lavoro suddetti, ma dovrà esser consegnata dietro richiesta della parte
a cui è dovuto tal servizio o lavoro.
Sez. 3. Il Congresso potrà ammettere nell'Unione nuovi Stati; ma
nessuno Stato nuovo potrà esser formato o creato entro la giurisdizione
di nessun altro Stato; nè alcuno Stato potrà formarsi colla fusione di
due o più Stati, o parti di Stati, senza il consenso della legislatura
degli Stati interessati e senza quello del Congresso.
Il Congresso avrà facoltà di disporre del territorio o altre
proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di fissarvi tutte le regole
e regolamenti che crederà necessari; e nessuna parte di questa
Costituzione dovrà interpretarsi in modo che possa pregiudicare i
diritti degli Stati Uniti o di alcuno Stato in particolare.
Sez. 4. Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione una
forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione;
ed a richiesta della legislatura (o del potere esecutivo quando
la legislatura non possa convocarsi) anche la tutela dai disordini
interni.
_Articolo V._
Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi di ambedue le Camere lo
crederanno necessario, proporrà emendamenti a questa Costituzione, od a
richiesta delle legislature di due terzi dei vari Stati, radunerà una
Convenzione per proporre emendamenti, che in ambedue i casi saranno
validi, ad ogni fine ed effetto, come parti di questa Costituzione,
quando sieno ratificati dalle legislature di tre quarti dei vari Stati
ovvero da Convenzioni parimenti composte di tre quarti di essi; il
Congresso proporrà l'uno o l'altro modo di ratifica; purchè nessuno
emendamento fatto anteriormente all'anno mille ottocento otto alteri
in nessuna maniera la prima e la quarta clausola della nona sezione del
primo articolo; e purchè nessuno Stato sia, senza il proprio consenso,
privato del voto che gli spetta in Senato.
_Articolo VI._
Tutti i debiti ed impegni contratti prima dell'approvazione di questa
Costituzione, saranno validi sotto di essa di fronte agli Stati Uniti,
come sotto la Confederazione.
Questa Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che ne deriveranno,
e tutti i trattati già stipulati o da stipularsi in avvenire, sotto
l'autorità degli Stati Uniti, saranno la suprema legge del paese; ed
i giudici di ogni Stato saranno costretti ad uniformarvisi nonostante
tutto quello che potessero contenere in contrario la Costituzione o le
leggi di qualsiasi Stato.
I senatori e rappresentanti summentovati, i membri delle legislature
dei vari Stati e tutti gli ufficiali esercenti il potere esecutivo
o giudiziario, tanto degli Stati Uniti quanto dei vari Stati,
dovranno impegnarsi con giuramento od affermazione a mantenere questa
Costituzione, ma nessun giuramento religioso sarà mai richiesto dal
governo degli Stati Uniti come qualifica o condizione ad esercitare
uffici od incarichi pubblici.
_Articolo VII._
La ratifica della convenzione di nove Stati sarà sufficiente per
stabilire questa Costituzione tra gli Stati che l'avranno ratificata.
_Fatta in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il
decimo settimo giorno di settembre nell'anno di Nostro Signore mille,
settecento ottantasette, e duodecimo dell'Indipendenza degli Stati
Uniti d'America._
_In fede di che abbiamo tutti sottoscritto._
GIORGIO WASHINGTON, _Presidente
e Deputato della Virginia._
_Nuovo Hampshire_ — Giovanni Langton, Nicola Gilman.
_Massachusetts_ — Nataniele Gorham, Rufus King.
_Connecticut_ — Guglielmo Samuele Johnson, Ruggero Sherman.
_Nuova York_ — Alessandro Hamilton.
_Nuova Jersey_ — Guglielmo Livingston, David Brearly, Guglielmo
Paterson, Gionata Dayton.
_Pensilvania_ — Benjamino Franklin, Tommaso Miflin, Roberto Morris,
Giorgio Clymer, Tommaso Fitzsimons, Jared Ingersoll, Giacomo Wilson,
Gouverneur Morris.
_Delaware_ — Giorgio Read, Gunning Bedford, Jr. Giovanni Dickinson,
Riccardo Bassett, Giacobbe Broom.
_Maryland_ — Giacomo Mc Henry, Daniele di San Tommaso Jenifer, Daniele
Carroll.
_Virginia_ — Giovanni Blair, Giacomo Madison, Jr.
_Carolina Settentrionale_ — Guglielmo Blount, Riccardo Dobbs Spaight,
Ugo Williamson.
_Carolina Meridionale_ — Giovanni Rutledge, Carlo Cotesworth Pinckney,
Carlo Pinckney, Pierce Butler.
_Georgia_ — Guglielmo Few, Abramo Baldwin.