L'organizzazione politica della nuova società.
§ 1. Impotenza della Confederazione — § 2. La convenzione di
Filadelfia ed i suoi dibattiti politici, economici e sociali — §
3. La costituzione federale e l'amministrazione locale.
§ 1. IMPOTENZA DELLA CONFEDERAZIONE. — «Le leggi erano lettera morta;
gli Stati, tutti insieme e singolarmente considerati, erano falliti.
Ogni Stato andava contro gli altri, talchè il frutto della nostra lotta
settennale per l'indipendenza allora non sembrava meritevole della
fatica, che era costato il raccozzar le colonie. Eravamo disuniti dal
Maine alla Georgia; parevano perduti gli elementi del governo autonomo
e precipitavamo velocemente in una anarchia e confusione generale»:
tale lo stato della società politica anglo-americana all'indomani
della nascita secondo la pittura non esagerata d'un contemporaneo, il
Breck, nei suoi «Ricordi». La guerra era costata circa 150 milioni di
dollari e per essa il debito era salito nel 1783 a ben 42 milioni, di
cui 8 contratti in Francia ed Olanda, il resto in seno al paese: gli
Stati contribuivano in così piccola misura che non si potevano pagare
nemmeno gli interessi. Un sordo malcontento diffuso nell'esercito,
cui erano dovuti in paghe arretrate ben 5 milioni di dollari,
scoppiava in aperta rivolta: nella primavera del 1783 un minaccioso
_ultimatum_ al Congresso sotto il nome di «_Indirizzo e memoriale
degli officiali_» veniva redatto nel quartier generale di Newburgh
e nel giugno un pugno di truppe della Pennsylvania si presentava a
baionette in canna al Congresso, intimando all'assemblea di appagare le
loro richieste nel termine di venti minuti. Se l'esercito si sciolse
alla fine quietamente con la paga di soli tre mesi e fatta per di
più in certificati deprezzati per nove decimi, ciò si dovette quasi
unicamente all'influenza del Washington. L'Inghilterra si lagnava
dell'insufficiente esecuzione dei patti della pace e minacciava
rappresaglie, danneggiando intanto in tutti i modi il traffico
americano, cui venivano chiuse quelle Indie Occidentali inglesi, il
commercio con le quali era stato sempre la fonte principale della
ricchezza delle colonie, aizzando gl'indiani contro i coloni, e
differendo lo sgombro delle piazze occidentali a tempo indeterminato
senza che il Congresso potesse far altro che protestare. L'entusiasmo
dei primi giorni era andato scemando cogli anni ed il particolarismo
radicato negli animi aveva ripreso il sopravvento sull'effimero
patriottismo nazionale. I governi dei singoli Stati nella loro meschina
gelosia, lungi dall'aiutar il Congresso ad attivare i provvedimenti
più necessari, lo inceppavano in tutti i modi possibili. Dove poi si
facevano sentire più rovinosi gli effetti gli questa impotenza del
Congresso, era nel campo commerciale. La mancanza in esso d'uniformità
danneggiava non solo il paese nel suo complesso, giacchè il Congresso
non poteva negoziare trattati validi di commercio coll'estero, finchè
ogni Stato poteva a suo beneplacito imporre dazi e stabilire tariffe,
ma anche gli Stati presi paratamente, potendo uno di essi far pagare
ad un altro i diritti doganali, ch'esso esigeva: se la Pennsylvania
ed il New York ad esempio avessero imposto dei dazi su manufatti
stranieri, questi sarebbero stati pagati in realtà dalle popolazioni
del New Jersey e del Connecticut una volta che fossero stati quivi
importati; così per la stessa ragione la N. Carolina diventava una
tributaria coatta della S. Carolina e della Virginia, come alcune parti
del Connecticut e del Massachusetts tributarie del Rhode Island. Era un
nuovo fomite di discordia che veniva ad aggiungersi a quello strascico
di odii e di vendette rimasto nei paesi, del mezzogiorno in ispecie,
dove pel grande numero di sudditi schieratisi coi regi la lotta per
l'indipendenza aveva assunto il carattere d'una vera lotta civile.
Più misere ancora delle condizioni politiche e morali erano poi quelle
economiche, spaventosamente depresse. Il paese era inondato di carta
nazionale e di Stato pressochè senza valore, la moneta metallica era
rarissima, gli affari stagnanti, il numero dei debitori insolventi
ogni giorno maggiore, piene di essi le prigioni. Qua e là s'alzavano
voci minacciose a chiedere leggi, che annullassero i debiti pubblici
e privati ed attuassero una nuova distribuzione della proprietà:
nel Massachusetts si metteva alla testa dei malcontenti, quivi più
che altrove numerosi per l'esaurimento generale dello Stato, un
ex-capitano dell'esercito continentale, Daniel Shays, sotto il quale
turbe di facinorosi impedivano colla violenza il funzionamento delle
corti di giustizia e tentavano perfino di impadronirsi del potere
finchè non venivano vinte e disperse con le armi dal governo. Di tante
calamità pubbliche e private approfittava nei singoli stati un branco
di avventurieri senza coscienza, che una volta riusciti a dominare
nelle legislature ne diventavano i tiranni, obbligandole nel proprio
interesse a deliberazioni rovinose per la generalità del popolo.
Di questa deplorevole situazione però la colpa più che negli individui
stava nelle cose stesse: la società anglo-americana passata bruscamente
dal vecchio regime, che nel campo economico regolava con norme ben
fisse commercio e produzione ed in quello politico contrapponeva
alle singole colonie una autorità distinta e ad esse superiore, al
nuovo, che lasciava i singoli Stati arbitri della loro vita economica
e politica, esaurita dalla lunga lotta sostenuta ed afflitta dal
suo immancabile strascico di rovine materiali e morali, di disastri
finanziari e di impulsi criminosi e violenti, non trovava in una
coscienza nazionale, ancora di là da venire, la forza di coesione
necessaria alla sua vita interna ed esterna. La sua compagine s'era
sfasciata, come colpita da paralisi: caduti gli argini, che ne avevano
regolato il corso nel periodo coloniale, quel limpido fiume s'era
disperso in mille rigagnoli limacciosi, incapaci nella loro povertà di
muovere la grande ruota della vita. «L'estero vede e tocca con mano,
scriveva a tale proposito il Washington in quei giorni, che l'Unione
o i singoli Stati sono sovrani, come appunto meglio conviene ai fini
loro; in una parola che oggi siamo una e domani tredici nazioni. Chi
vorrà, in tale stato di cose, trattare con noi?»
La vecchia Confederazione, succeduta al dominio inglese, aveva fatto
bancarotta: era necessario sostituirla con qualche cosa di più saldo,
se non si voleva che la nuova società smunta, discorde, impotente
ritornasse sotto il giogo straniero o trovasse nel dispotismo cesareo
la tomba della sua neonata libertà. Che rappresentava infatti la
vecchia Confederazione, fondata sugli articoli formulati dal Dickinson
di Pennsylvania e adottati dal Congresso continentale nel novembre
1777, se non la dissoluzione ufficiale della compagine politica del
paese? La Confederazione legava insieme gli Stati in una «salda lega
d'amicizia» per la difesa ed il benessere comune, e questa «unione»
doveva esser perpetua: ogni Stato riteneva la sua «sovranità» e
«indipendenza» come pure ogni potere non «espressamente delegato»
al governo centrale; gli abitanti d'ogni Stato avevano diritto a
tutti i privilegi di cittadini nei diversi Stati; i prigionieri
fuggitivi da uno Stato ad un altro dovevano esser restituiti; il
Congresso era composto di delegati scelti annualmente, venendo ogni
Stato rappresentato da non meno di due e non più di sette delegati
ma avendo un sol voto: tassazione e regolamentazione del commercio
erano riservati ai governi di Stato; mentre il Congresso solo poteva
dichiarare guerra o pace, far trattati, batter moneta, stabilire uffici
postali, trattare cogl'indiani fuori dei limiti degli Stati, dirigere
le forze di terra e di mare e nominarne i capi-supremi, erigere corti
pei processi di fellonia o di pirateria in alto mare e nominare giudici
per dirimere le contese fra gli Stati, fare infine il preventivo
delle spese nazionali ed esigere da ogni Stato la sua quota parte: per
emendare tali articoli era richiesto il voto di tutti i 13 Stati; per
misure meno importanti, come quelle attinenti alla pace od alla guerra,
alla moneta, ai prestiti, ecc., era necessario il voto di 9 Stati;
per altre ancora bastava la maggioranza: un comitato, composto di un
delegato per ogni Stato, sedeva durante la chiusura delle legislature
per esercitare il suo controllo sugli affari nazionali. A prescindere
da altri minori, tre in ispecie erano i difetti essenziali di tale
Confederazione: il Congresso non poteva dar forza alla sua volontà, non
poteva raccogliere un'entrata, non poteva regolare il commercio; esso
non poteva toccare gli individui ma doveva agire col mezzo dei governi
di Stato, senza avere alcun potere di coercizione su di essi.
Ora se tale Confederazione, agitando davanti alla mente dei coloni
un'immagine sbiadita di governo nazionale ed abbattendo le barriere
fra Stato e Stato mediante i suoi provvedimenti per l'estradizione
dei criminali e la sua cittadinanza interstatuale, aveva in realtà
spianato la via ad un'unione più perfetta, di questa appariva ed era in
sè la negazione completa. Nè di ciò si sarebbe lagnata quella società,
nonostante l'anarchia e la debolezza generale che ne derivavano, tanto
era forte il sentimento d'indipendenza assoluta dei singoli Stati e
debole per non dire inesistente quello nazionale; se il danno economico
più tangibile d'ogni altro non avesse disposto gli animi a mutamenti
radicali. L'idea di riforma che incontrava maggior favore, la sola
anzi che avesse sin dalle prime qualche probabilità di realizzarsi,
era quella di dare al Congresso il potere addizionale di regolare
il commercio. Eppure anche questa proposta così moderata aveva tanti
nemici, in ispecie nel Sud il quale si temeva sacrificato dal Nord,
qualora trionfasse, che solo dopo esser stata posta sul tappeto da
uno Stato meridionale, la Virginia, nell'ottobre del 1785, cominciò a
dissipare le diffidenze ed infrangere le ostilità accumulantisi da ogni
parte su essa: ne era stato paladino in seno alla legislatura di quello
stato James Madison, il quale incominciava così quell'opera indefessa a
favore d'un più forte governo centrale, che doveva meritargli il titolo
di «_padre della costituzione_». La proposta però veniva così mutilata
dalla legislatura, che lo stesso Madison ed i suoi amici votavano
contro.
In quell'anno stesso nondimeno una commissione di rappresentanti
della Virginia e del Maryland, tra i quali il Madison, radunatasi per
una delimitazione di confini sul Potomac e sulla baia di Chesapeake,
trascendendo le istruzioni ricevute, aveva raccomandato ai due
Stati un'unione monetaria e commerciale, ed il suo rapporto era
stato approvato dalla legislatura del Maryland, la quale vi aveva
aggiunto la proposta che il Delaware e la Pennsylvania fossero pur
essi invitati a partecipare a tale sistema ed a mandare commissari.
Venuto il rapporto della commissione insieme coll'operato del Maryland
davanti alla legislatura della Virginia, il Madison prendeva la sua
gloriosa rivincita, presentando una mozione che invitava tutti gli
Stati a mandare loro commissari a quel fine e la mozione passava a
grande maggioranza. Frutto di essa era la convenzione di Annapolis
del 1786, alla quale aderivano nove Stati per quanto cinque soli,
New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware e Virginia, mandassero
loro rappresentanti: essa dopo matura deliberazione, avvisando cosa
inconsulta procedere all'opera in numero così limitato, si scioglieva,
facendo voti per un'ulteriore convocazione dei commissari di tutti gli
Stati in una convenzione generale che «doveva radunarsi in Filadelfia
il secondo lunedì del futuro mese di maggio per esaminare la situazione
degli Stati Uniti ed escogitare quei provvedimenti che sembrassero ad
essi (commissari) indispensabili per far corrispondere la costituzione
del governo federale ai bisogni dell'Unione». Ne nasceva così quella
convenzione federale di Filadelfia del 1787, dalla quale doveva
dipendere il consolidamento o la rovina dell'Unione.
La coscienza di ciò era così viva, che lo stesso Washington, l'eroe
intemerato della guerra d'indipendenza, il quale deponendo la spada
aveva abdicato alla vita pubblica dopo essersi fatto rimborsare dal
Congresso le sole spese sostenute, rimaneva esitante se doveva o
no accettare per tale convenzione quel mandato, di cui gli uni lo
scongiuravano gli altri lo dissuadevano.
§ 2. LA CONVENZIONE DI FILADELFIA ED I SUOI DIBATTITI POLITICI,
ECONOMICI E SOCIALI. Dal maggio al settembre del 1787 Philadelphia, il
cuore del paese, vide riunito il fior fiore di quella società. Erano
stati eletti alla convenzione 65 delegati ma non vi parteciparono in
realtà che 55: v'erano rappresentati tutti gli Stati, meno il Rhode
Island, e vi si trovavano, se ne eccettui John Adams e Jefferson
ambedue all'estero in quell'epoca, Samuele Adams non favorevole
alla convenzione, John Jay e Patrick Henry, tutte le personalità
più eminenti della politica della guerra della cultura, primi fra
tutti Giorgio Washington di Virginia, presidente dell'assemblea, e
Beniamino Franklin di Pennsylvania allora di 81 anni, il membro più
vecchio di essa, Roberto Morris pure di Pennsylvania, il finanziere
della rivoluzione, Alessandro Hamilton di New York, Giacomo Madison
di Virginia, Giovanni Dickinson del Delaware, Carlo Pinckney della
Carolina Meridionale, Rufus King del Massachusetts: dei suoi membri
8 avevano firmato la grande Dichiarazione, 6 gli articoli della
Confederazione, 7 l'appello di Annapolis del 1786; una mezza dozzina
erano stati generali della Rivoluzione, 5 erano stati od erano
ancora governatori dei loro rispettivi Stati, 40 su 55 avevano
appartenuto al Congresso. La saggezza politica di quest'assemblea
fu la salute dell'Unione: senza di essa sarebbe stato vano sperare
che rappresentanti di collettività gelose ciascuna della propria
indipendenza, diverse ed antagonistiche per forme economiche e sociali,
avessero trovato una formula politica, nella quale conciliare pel bene
comune gli opposti e cozzanti interessi. L'idea soltanto di introdurre
un nuovo ordinamento statale su basi nazionali riusciva così ostica,
che la discussione in proposito, fatta prima d'ogni altra nel seno
di questa costituente, finiva dopo una lotta brevissima coll'uscita
di due su tre delegati del New York, il Lasing ed il Jates, i quali,
interpreti in ciò non della loro regione soltanto, dichiaravano che «il
loro Stato non avrebbe mai inviato delegati, se gli elettori avessero
presentito che si sarebbero orditi disegni simili».
Il compromesso, fondato su concessioni reciproche, diventava in
tale stato di cose l'unica soluzione possibile e ad esso si ricorse
con maggiore o minore abnegazione in tutte le questioni più vitali,
dopo burrasche che minacciarono di far naufragare l'intero progetto:
compromesso fra coloro che volevano un forte potere centrale, i così
detti _federalisti_, e coloro che volevano mantenuta integralmente la
sovranità dei singoli Stati, gli _antifederalisti_; compromesso fra
partigiani del libero scambio, interpreti degli interessi di alcuni
Stati, e partigiani del protezionismo, interpreti degli interessi di
altri; compromesso infine e sopratutto fra difensori ed oppositori
della schiavitù. Fu questo appunto il soggetto delle maggiori
discussioni, giacchè per la molteplicità degli interessi politici
materiali e morali, in essa coinvolti, la questione della schiavitù dei
negri si presentava fin dall'alba dell'Unione come la più urgente delle
questioni nazionali.
Durante il periodo coloniale la schiavitù dei negri era stata
introdotta legalmente in tutte le colonie; ma le diversità di
condizioni climatiche e territoriali, di prodotti e colture agricole,
di indirizzo economico, di origine infine e di carattere fra esse
avevano fatto sì che lo sviluppo di tale istituto insieme con quello
della popolazione negra fosse stato affatto diverso nelle varie parti
del paese: così all'epoca della Rivoluzione, mentre la schiavitù
negra per ragioni più materiali che morali era pressochè agonizzante
nel Nord, dove il New Hampshire ad esempio aveva 330 liberi per ogni
schiavo, essa si manteneva ancora fiorente nel centro, e formava poi
addirittura la base sociale del Sud, dove nella Virginia ad esempio
il rapporto fra liberi e schiavi arrivava quasi al 100 per 100. Fino
allora però la questione della schiavitù era stata una questione
semplicemente locale: se ne eccettui quell'opposizione generale alla
tratta, che mirando a danneggiare il commercio inglese era una forma di
opposizione politica tutt'altro che indifferente contro la madrepatria,
ogni colonia s'era diportata verso la schiavitù nel modo più conforme
ai suoi interessi materiali ed alle sue aspirazioni ideali. Ma quando
l'ostilità contro l'Inghilterra divenne aperta ribellione, la schiavitù
negra e la tratta, dalla prima ancora indissolubile, si presentavano
agli Americani sotto un nuovo aspetto ancor meno desiderabile. La
schiavitù viveva legalmente in tutte le colonie: quale doveva essere
dunque il loro atteggiamento di fronte alla popolazione negra, mentre
imperversava la lotta contro l'Inglese oppressore? Giacchè bisogna
pensare che su una popolazione bianca poco superiore ai 2 milioni
v'erano in quell'epoca più di 500.000 schiavi, i quali in certi
luoghi, come s'è detto, costituivano quasi la metà degli abitanti; se
l'Inghilterra dunque fosse riuscita ad eccitare una rivolta generale
dei negri, schiavi o no, contro i bianchi, la causa della libertà
avrebbe per le colonie inevitabilmente naufragato; mentre gli insorti
Americani avrebbero trovato nei negri un vantaggio non indifferente, se
avessero potuto averli dalla loro od almeno neutrali.
La preoccupazione dei coloni a questo riguardo si rispecchia fedelmente
nella corrente antischiavista, che attraversa le colonie poco prima
della Rivoluzione, come ne fa fede una lettera del Franklin in data
10 aprile 1773, dove è detto che molti in Pennsylvania emancipavano
i propri schiavi. Ma è specialmente nel Sud, dove gli schiavi sono
in numero così considerevole e sono stati trattati così aspramente
fino allora che le apprensioni si traducono per semplice opportunismo
in politica filantropia. Le istruzioni, che la Virginia dava ai suoi
delegati al Congresso continentale nell'agosto 1774, sono informate
al concetto, molto opportuno in quei giorni, dell'uguaglianza naturale
di tutti gli uomini, ed acerbo rimprovero è mosso in esse alla corona
inglese d'aver sempre impedito alle colonie di protegger i «diritti
dell'umana natura», imponendo loro la schiavitù dei negri. Frutto
pratico di questo agitarsi a favore, apparentemente, dei negri fu la
deliberazione, conosciuta col nome di «_Non importation Covenant_»,
emessa dal Congresso continentale di Philadelphia il 26 ottobre 1774,
per la quale si proibiva l'importazione e la compera degli schiavi
venuti dal di fuori dopo il 1º dicembre di quell'anno: tutti i delegati
delle 12 colonie intervenute firmarono e tutte poi le colonie, la
Georgia non rappresentata al Congresso compresa, ratificavano nelle
loro assemblee quest'accorta misura politica, intesa nel tempo stesso
a danneggiare il commercio inglese e ad accaparrare ai coloni le
simpatie della popolazione negra, libera e schiava. E i negri infatti,
che avevano dato nel mulatto Crispus Attucks, massacrato dai soldati
inglesi nell'eccidio di Boston (5 marzo 1770), uno dei primi martiri
dell'indipendenza americana, risposero anch'essi nel Nord al grido
di guerra, che scuoteva il paese, e molti negri liberi corsero ad
arruolarsi sotto le insegne della libertà. E dal principio alla fine
della guerra, dalla battaglia di Bunker Hill, in cui un negro, Peter
Salem, aprì il fuoco contro il maggiore inglese Pitcairn, da lui
ucciso, sino alla resa di lord Cornwallis, i negri si mostrarono non
solo utili sussidiari negli accampamenti e nelle fortificazioni, ma
anche ottimi soldati sul campo di battaglia: nella giornata di Rhode
Island (1778) il reggimento negro del colonnello Greene si copriva di
gloria, respingendo un attacco decisivo degli Assiani, e tre anni dopo
a Point's Bridge si faceva decimare, quantunque invano, per difendere
il suo comandante sorpreso dal nemico. Il soldato negro occupò così
per vari anni la posizione affatto anormale di schiavo e di cittadino
nel suo attributo più alto, senza che l'arrolamento nell'esercito
americano avesse nella pratica, come alcuni ritennero, l'effetto
dell'emancipazione: soldato nell'ora del pericolo divenne di nuovo
proprietà al chiudersi della guerra: molti negri furono ritornati ai
rispettivi proprietari, a pochi soltanto fu concessa la libertà in
premio del loro valore.
Se però il Congresso continentale non aboliva la schiavitù,
nè la rivoluzione dei bianchi contro la tirannide si sposava
all'emancipazione dei negri, certo è che la lotta per la libertà del
paese influì moralmente a detrimento della schiavitù; come la guerra
cooperò materialmente, nelle colonie del Nord e del centro in ispecie,
a indebolirla in modo considerevole, giacchè durante quel periodo
quasi impossibile divenne l'importazione dei negri da parte del mare
ed attenuato di molto si trovò l'impiego economico degli schiavi,
senza contare poi tutti gli schiavi catturati dalle truppe inglesi.
Non fa quindi meraviglia che già nel 1780 la Pennsylvania, la terra
dei Quackeri, avendo solo il 3 o 4% della sua popolazione costituito
dall'elemento negro, passi nonostante l'opposizione d'una minoranza
schiavista una legge intesa ad abolire gradualmente la schiavitù.
Mentre però qui l'emancipazione impiegherà ad effettuarsi ben mezzo
secolo, rapida è la scomparsa della schiavitù nel Nord, quantunque
manchi spesso alcuna legge speciale di abolizione. Così ad esempio
nel Massachusetts il primo articolo della nuova Costituzione del 1780,
il quale proclamava la libertà e l'uguaglianza per tutti gli uomini,
abbracciò teoricamente anche i negri, senza che ne risultasse per
questo nella pratica una immediata abolizione della schiavitù. Solo
nel 1783 un tribunale superiore in un suo verdetto invocava l'articolo
1º della costituzione di Stato a favore della libertà dei negri nel
Massachusetts: nel 1790 infatti non si troverà più uno schiavo in tutto
lo stato, senza che i proprietari abbiano ricevuto alcun indennizzo
per l'avvenuta emancipazione. Analogo fu il processo di emancipazione
nel New Hampshire, dove un principio generale proclamato nella nuova
costituzione di Stato del 1783 segnò la fine della schiavitù, perchè in
base ad esso fu stabilita la massima che ad incominciare da quell'anno
nessuno più nascesse schiavo nel New Hampshire e fosse vietata una
ulteriore importazione di schiavi. Il 1784 segnava pure l'abolizione
della schiavitù mediante leggi speciali negli stati di Rhode Island e
Connecticut. Così negli anni 1780-84 gli stati della Nuova Inghilterra
e la Pennsylvania, nei quali debolissimo è il rapporto numerico
della popolazione schiava alla libera, procedono in modo spontaneo
all'abolizione della schiavitù negra: gli stati invece di New York e
New Jersey, in cui molto più elevato è questo rapporto, raggiungendo
l'1 per 12 o 14, tarderanno altri 20 anni prima di conceder
l'emancipazione, aspetteranno che l'affluenza degli immigranti bianchi
faccia più densa la popolazione, che le industrie sorgenti rendano
sempre meno rimuneratrice la schiavitù. New York nel 1799, quando in
essa vi saranno 29 liberi per ogni schiavo, e New Jersey nel 1804,
quando ve ne saranno 18 per 1, copieranno nelle sue linee principali la
legge sulla emancipazione adottata in Pennsylvania.
Mentre in 7 dei 13 Stati originari la schiavitù correva rapidamente
alla fine, altri e ben più vasti territori stavano per aggregarsi
all'Unione, territori in alcuni dei quali la schiavitù s'era già
introdotta coll'apparirvi dei primi coloni, in altri non aveva potuto
piantarsi per lo condizioni fisiche del paese e quelle morali dei
colonizzatori. Dopo l'adozione degli articoli della Confederazione, il
Congresso continentale dovette decidere dei reclami fatti sul vasto
territorio, situato all'ovest dell'Ohio. La guerra ed il conseguente
pagamento del debito pubblico avevano prostrato pel momento le energie
economiche dei 13 Stati: a rifarsi dei danni patiti Massachusetts,
Connecticut, New York, Virginia, Nord Carolina, e Georgia reclamavano
tratti illimitati di terre oltre i loro confini; mentre New Hampshire,
Rhode Island, New Jersey, Maryland, Delaware, e Sud Carolina,
rinunziando per sè all'aggiunta di nuove terre, proponevano che anche
gli altri Stati lasciassero i territori in questione al governo degli
Stati Uniti, il quale se ne sarebbe servito per liquidare l'intero
debito. La proposta fu in massima accettata, ed una commissione
parlamentare, presieduta dal Jefferson, presentò nel 1784 una Ordinanza
pel governo del territorio ad occidente dei 13 Stati originari fino al
31º di latitudine. Una clausola di tale Ordinanza, la quale nel suo
complesso veniva dal Congresso adottata il 13 aprile 1784, stabiliva
l'abolizione della schiavitù nei nuovi territori a datare dal 1800,
clausola che passava nonostante la viva opposizione dei rappresentanti
delle Caroline.
L'ultimo Congresso continentale, tenuto a New York nel 1787,
riaprì però la questione sul governo del territorio d'occidente.
La commissione all'uopo nominata, presieduta da Nathan Dane del
Massachusetts, presentò una Ordinanza pel territorio a Nord Ovest
dell'Ohio, abbracciante gli odierni stati dell'Ohio, Indiana, Illinois,
Michigan e Wisconsin, la quale incorporava in sè molte disposizioni
del bill Jefferson, provvedendo per esso ad un governatore, un
consiglio e dei giudici da nominarsi dal Congresso e ad una camera di
rappresentanti da eleggersi dal popolo. La sua eccellenza consisteva
in una serie di patti fra gli Stati ed il territorio, che garantivano
libertà religiosa, facevano concessioni di terre ed altri provvedimenti
liberali per scuole e collegi, e, cosa principalissima fra tutte,
proibivano per sempre la schiavitù in tale territorio e negli Stati,
che da esso sarebbero risultati.
Il passaggio dell'Ordinanza in tale forma fu probabilmente dovuta in
larga misura all'influenza della Compagnia dell'Ohio, nuova società
colonizzatrice di questo nome fondatasi in Boston l'anno innanzi,
composta del fior fiore dell'esercito rivoluzionario e provvista di
mezzi, di energia, di intelligenza. Quando il suo agente apparve al
Congresso per trattare la compera di 5 milioni di acri di terra nella
vallata dell'Ohio, era alla vigilia di passare un bill pel governo di
quel territorio, non contenente nè la clausola antischiavista nè gli
immortali principi di quei patti. La compagnia composta in gran parte
di gente del Massachusetts, desiderava ardentemente che la sua futura
dimora fosse su libero suolo e la sua influenza prevalse nel Congresso
bramoso di vendere a buone condizioni quelle terre. A controbilanciare
quasi l'effetto della clausola antischiavista, ne veniva aggiunta una
per la consegna degli schiavi fuggitivi; ed in questa forma l'intera
Ordinanza passava il 13 luglio 1787 e, confermata dal Congresso
due anni dopo, acquistava forza di legge. Benchè più fortunata di
quella del 1784, essa però riusciva solo ad escludere la schiavitù
dal territorio di Nord-Ovest, paese di sua natura poco favorevole
all'attecchire di essa. Il territorio al sud dell'Ohio rimase invece,
nonostante gli sforzi in contrario del settentrione, retaggio di futuri
Stati a schiavi.
Per quanto generali anzichè locali queste però non erano che prime
schermaglie pro e contro la schiavitù: la grande battaglia doveva
impegnarsi in seno alla convenzione di Filadelfia. Quale sarebbe
stata la sua attitudine di fronte ad essa? Che avrebbe deciso in
proposito il nuovo patto statutario della sorgente nazione? Basato sul
concetto dell'assoluta eguaglianza di diritti per ognuno alla vita,
alla libertà, alla proprietà, esso avrebbe dovuto portare di logica
conseguenza la abolizione della schiavitù; ma la logica in questo caso
avrebbe impedito l'Unione, e quindi la schiavitù fu lasciata tra gli
affari di competenza dei singoli Stati, accettandosi per essa quel
concetto della sovranità di Stato, che il Sud in tale occasione aveva
tutto l'interesse di sostenere a spada tratta. La nuova Costituzione,
che non nomina mai la parola «schiavo», ammise di fatto la schiavitù
negli Stati Uniti, pur senza darle una esplicita sanzione, come risulta
troppo chiaramente dal contenuto degli articoli 1º (sezione 2ª e 9ª) e
4º (sezione 2ª), dove la parola «_persons_» del testo si riferisce agli
schiavi negri.
Sul tema della schiavitù avvennero poi dei compromessi fra le colonie,
dove essa era in sull'estremo declinare, e quelle, dove era in completo
fiorire. Il primo di questi compromessi riguardò la rappresentanza dei
singoli Stati al Congresso, punto controverso dal quale balzava fuori
per la prima volta nella storia americana tutta l'importanza politica
della questione della schiavitù. Quanto al Senato si convenne che tutti
gli Stati, grandi e piccoli, vi avrebbero avuto lo stesso numero di
rappresentanti, fatto questo della più alta importanza, giacchè in esso
la vittoria o meno della schiavitù sarebbe dipesa non già dal numero e
dalla potenza economica ed intellettuale della popolazione favorevole
o contraria a tale istituto, ma semplicemente dal numero degli stati
schiavisti od antischiavisti. Quanto alla Camera dei Rappresentanti
si convenne che la rappresentanza vi sarebbe stata proporzionale alla
popolazione: ma quale popolazione, la libera soltanto o la complessiva?
I delegati nel Nord stavano per quella libera esclusivamente; i
delegati del Sud, com'era naturale, per quella complessiva, gli schiavi
quindi compresi. Il problema fu posto dal Wilson di Pennsylvania
sotto una forma assai logica: «se gli schiavi sono ammessi come
cittadini, perchè non godono della uguaglianza cogli altri cittadini?
se sono ammessi come proprietà, perchè non è ammessa nel computo dei
voti anche la proprietà d'altro genere?» Ma anche questa volta pur
troppo la logica dovette cedere di fronte alla tenacia del Sud, le
cui pretese furono in gran parte, se non del tutto, esaudite: venne
stabilito infatti di calcolare i 3/5 degli schiavi nella tassazione,
e di fare della tassazione la base della rappresentanza; fu questa la
famosa «regola dei tre quinti» tanto utile al Sud, per la quale ogni
5 schiavi contavano nel governo generale come 3 liberi, accrescendo
così immensamente la potenza della classe schiavista nel governo
dell'Unione.
Il secondo compromesso fu quello relativo all'importazione degli
schiavi da una parte, alla tassazione ed agli atti di navigazione
dall'altra. I delegati delle Caroline e della Georgia chiedevano,
con minaccia di negare in caso diverso il proprio assenso alla
costituzione, che al Congresso non fosse lasciato il potere di proibire
l'importazione degli schiavi prima del 1808, mentre a ciò erano
contrari non solo alcuni delegati del Nord ma quelli anche dello stesso
Maryland e Virginia, paesi ormai ben provvisti di schiavi e divenuti
anzi fornitori dell'estremo Sud in questo ramo di commercio. Più
compatto invece si mostrò il Sud, paese essenzialmente agricolo, nel
chiedere dei limiti ristretti alle tasse d'esportazione e nel negare al
Congresso il potere d'emanare atti di navigazione, intesi a favorire
la marina mercantile americana a danno della forestiera, sopprimendo
così quella concorrenza internazionale che garantiva ai piantatori
del Sud una esportazione a più buon mercato dei loro prodotti: i
delegati degli Stati dell'Est, dove la navigazione era tanta parte
della vita economica del paese, volevano pel contrario lasciata piena
libertà al Congresso di legiferare su essa. Per metter tutti d'accordo
il Morris, governatore della Pennsylvania, propose che si votassero
insieme la clausola sull'importazione degli schiavi e quelle relative
alla tassazione, dicendo che questo complesso di misure avrebbe
potuto costituire un «patto» fra gli Stati del Nord e quelli del Sud:
nonostante l'opposizione del Maryland e della Virginia, il patto venne
sancito; ai mercanti del Nord fu concesso il potere nel Congresso di
emanar leggi di navigazione, col solo limite dei due terzi dei voti,
ai piantatori di riso delle Caroline e della Georgia fu assicurata
la continuazione legale della tratta africana per un altro ventennio.
Questo secondo compromesso, benchè involgesse pel Nord a differenza del
primo un sacrificio non solo politico ma anche morale, aveva però il
vantaggio sull'altro d'essere temporaneo anzichè permanente.
Le discussioni ardentissime, che condussero la Convenzione a questo
compromesso, ci rivelano già al 1787 alcuni dei risultati economici e
morali della schiavitù, ci mostrano il dualismo ormai vivo fra Nord
e Sud, ci fanno toccare con mano la varietà d'interessi economici e
conseguenti vedute politico-morali, che vengono al cozzo fra loro.
È una grande lotta economica, la quale sta per ingaggiarsi fra le
varie parti della sorgente nazione: agricoltori-proprietari del
Nord, armatori dell'Est, commercianti banchieri e industriali della
Nuova Inghilterra New York e Pennsylvania, allevatori di schiavi del
Maryland e della Virginia, piantatori del Sud, tutti hanno interessi
fra loro del tutto od in parte antagonistici, donde una lotta che è
ancora allo stato embrionale ma andrà ingigantendo nel volger di pochi
decenni: nell'equilibrio di tutti questi interessi starà la forza
della schiavitù, nella preponderanza d'alcuni sugli altri la sua rovina
irreparabile.
Il fatto capitale, che balzava fuori evidentissimo da questa grave
lotta, era la vittoria del Sud: s'era veduto chiaro che la costituzione
degli Stati Uniti od avrebbe accontentato i delegati del Sud, delle
Caroline e della Georgia in ispecie sostenitrici accanite della
schiavitù, o non avrebbe raccolto sotto di sè tutte le antiche
colonie. Il mezzodì del resto più compatto del Nord e del Centro per
la sua stessa costituzione sociale, inteso tutto al trionfo d'un solo
interesse economico, quello dell'agricoltura esercitata da schiavi,
anzichè diviso da mire diverse e bene spesso discordi come le altre
parti del paese, era rimasto trionfante in quasi tutti i compromessi
segnati dalla costituente. La costituzione stessa anzi fu in ultima
analisi formulata da uomini del mezzogiorno, derivando essa per la
massima parte da quell'abbozzo, opera del Madison, presentato dalla
Virginia alla Convenzione, con aggiunte d'un altro progetto presentato
da Carlo Pinkney in nome della South Carolina. Dopo circa tre mesi e
mezzo di fieri dibattiti; dopo che l'opera intera era stata parecchie
volte sul punto di naufragare, dopo titubanze ed esami di coscienza
senza numero, dopo rinvii a commissioni, il progetto finale di
costituzione veniva accolto e firmato dai delegati il 17 settembre
1787.
Con questo però la costituzione era ben lungi dall'essere diventata
legge fondamentale del paese: le occorreva la ratifica di nove Stati
almeno per entrare in vigore negli Stati, che l'avevano approvata, e
tale ratifica non doveva esser data dalle legislature dei singoli Stati
ma da apposite convenzioni. Il dibattito, che in seno alla Convenzione
nazionale aveva potuto risolversi solo a forza di compromessi,
si riaccendeva perciò in condizioni ben meno favorevoli in seno a
singole convenzioni, su cui più diretta si faceva sentire l'influenza
perturbatrice delle discussioni accanite, delle dispute violente, delle
polemiche a sangue da cui era agitato l'intero paese. Il federalismo
abbracciato per ragioni utilitarie più che sgorgante da una qualsiasi
coscienza nazionale, ed il regionalismo, radicato nei cuori e fatto
nell'estrema difesa più ispido ed intrattabile che mai, si contendevano
il campo furiosamente. Mentre i «_Federalisti_» rappresentavano
coi più vivaci colori lo stato lacrimevole delle cose, l'impotenza
all'estero, la miseria e l'anarchia all'interno, deducendone la
necessità della nuova forma di governo non certo ideale ma pur sempre
superiore agli articoli della Confederazione; i particolaristi detti
«_Repubblicani_», sostenitori ora in buona fede ora per fini egoistici
dei diritti particolari, dell'assoluta sovranità degli Stati, aizzavano
le popolazioni contro il nuovo progetto federale in nome della pretesa
«libertà», agitando davanti ai loro occhi lo spettro d'un potere
centrale tirannico, soffocatore d'ogni libertà individuale e d'ogni
autonomia locale, nuova e peggiorata edizione del dispotismo inglese.
Rhode Island si rifiutò addirittura in sul principio di convocare una
convenzione ed ultimo aspettò di ratificarla il 20 maggio 1790, quando
ormai il nono Stato necessario a darle vigore era entrato da quasi
due anni nell'Unione. Nel Massachusetts e nella Virginia, prototipi e
campioni del Nord l'uno del Sud l'altra, la costituzione fu accolta
piuttosto tardi e con una meschina maggioranza soltanto: 187 voti
contro 168 nel primo, 89 contro 79 nella seconda. Nella Carolina del
Nord l'assemblea si separò senz'aver nulla concluso e solo al cadere
del 1789 quello Stato entrava, dodicesimo, nell'Unione. Il New York,
a differenza degli altri Stati centrali, Delaware Pennsylvania e
New Jersey, che davano primi la loro ratifica ancora sullo scorcio
del 1787, consci della loro importanza derivante dalla posizione
geografica, di questa appunto faceva tesoro per lesinare e subordinare
a determinate condizioni il proprio voto, tanto più necessario di
quello di altri Stati centrali inquantochè la mancanza di esso avrebbe
diviso l'Unione in due metà sconnesse. Si dovette solo alla ferrea
energia, all'entusiasmo ardente ed all'acutissimo ingegno politico
d'un giovane poco più che trentenne, già distintosi nella guerra
d'indipendenza, Alessandro Hamilton, oriundo scozzese nato a Nevis
nelle Indie Occidentali da una famiglia di mercanti e naturalizzato
newyorkese, se il debole partito federalista riusciva a spuntarla
contro quello particolarista in uno Stato tutto imbevuto di idee
antifederaliste, dove, per dirla con le parole dello stesso Hamilton,
«due terzi dell'assemblea e quattro settimi del popolo erano contro
di esso». «_The Federalist_», la raccolta di saggi politici in difesa
della Costituzione, opera in sostanza dell'Hamilton coadiuvato dal
Madison e dal Jay, fu allora uno dei più grandi coefficienti della
disputata vittoria come rimase in seguito fra i capolavori della
letteratura politica americana.
Il 26 luglio 1788, un mese dopo della Virginia, Nuova York con 30 voti
contro 27 entrava, undecimo Stato, in quell'unione, che la ratifica di
Nuova Hampshire del 21 giugno 1788 aveva sostituito come fatto compiuto
all'antica Confederazione del 1777: il periodo critico della storia
americana, come lo chiama a ragione il Fiske, era stato felicemente
superato.[17]
§ 3. LA COSTITUZIONE FEDERALE E L'AMMINISTRAZIONE LOCALE. — L'infuriare
vivissimo della lotta pro e contro la costituzione in seno al paese
dopo i dibattiti ben noti nella convenzione di Philadelphia, la stessa
incertezza della vittoria, rivelata dalla quantità di emendamenti
spesso capitali presentati invano nelle convenzioni locali, e più
ancora la tenuità di essa, rispecchiata nelle esigue maggioranze
ottenute nei principali Stati, erano prova documentata del fatto
che la costituzione americana, com'ebbe a dire giustamente Giovanni
Quinzio Adams, fu «strappata ad un popolo ripugnante dall'opprimente
necessità». Eppure se v'è paese al mondo, della cui costituzione il
popolo vada superbo, considerandola non solo come la più adatta al
caso suo ma addirittura come una costituzione ideale, come l'opera
politica più perfetta che mente di statista potesse mai ideare, questo
paese è proprio l'America; fatto che, pur tenendo il debito conto dello
_chauvinismo_ americano, non capirebbe, data l'accoglienza primitiva
di essa, chi non conoscesse il significato speciale assunto da quella
costituzione nella vita politica degli Stati Uniti. Cessata col trionfo
dei federalisti la lotta pro e contro la costituzione, cominciò
quella pro e contro la sua interpretazione: la indeterminatezza di
certe norme, l'ambiguità di dati articoli, la malleabilità sopratutto
di essa, che per fortuna della società americana le impediva di
cristallizzarsi, divenivano armi formidabili in mano a ciascuno dei
partiti in lotta per ammantare la loro merce del drappo costituzionale,
non essendo difficile per via di deduzioni logiche ricondurre a
qualche articolo della costituzione i principii da esso sostenuti.
Per un troppo logico processo di psicologia politica collettiva la
costituzione, riconosciuta superiore a tutto ed a tutti, fatta perciò
piattaforma arma e scudo dei partiti, degli Stati, delle classi, degli
individui nella difesa dei loro interessi, divenne l'arca santa della
nazione, il palladio più sicuro della libertà che le generazioni
potessero trasmettere alle generazioni; si ebbe, come fu detto con
parola felicissima, la canonizzazione della costituzione, ragione
per cui la costituzionalità o meno d'un provvedimento qualsiasi ebbe
ed ha davanti alla mente del popolo americano maggior peso della
stessa opportunità o meno di esso. Così mentre i «padri» stessi della
costituzione avevano dubbi sull'opera loro, ritenendola solo quanto
in quel momento poteva farsi di meno peggio, i figli ed i nipoti
s'abituarono a considerarli come semidei messaggeri della verità
politica infallibile; e la costituzione degli Stati Uniti rimase così
nell'opinione pubblica dell'America e per riflesso di tutto il mondo
civile l'opera più perfetta che l'intelletto umano, innamorato degli
ideali filosofici del secolo XVIII, avesse un giorno compiuto per
la felicità d'una gente, anzichè il risultato affatto impersonale di
precedenti storici secolari e di necessità impellenti del momento. Come
infatti la ribellione delle colonie contro la madrepatria era stata
in sulle prime difesa di libertà secolari anzichè lotta cosciente per
un'indipendenza non sognata; come la dichiarazione del 1776 era stata
rivendicazione di diritti positivi anzichè enunciazione di astratti
diritti teorici; così la costituzione degli Stati Uniti si riattacca
da una parte, come ben dimostra il Bryce, agli statuti ed agli usi
coloniali preesistenti, si spiega dall'altra, come dimostra la storia
imparziale, con la necessità di conciliare gli antagonismi stridenti
fra i più vitali interessi, politici ed economici, di quella società in
formazione.
Lo stato federale non fu anzitutto se non il prodotto naturale delle
forze, che avevano generato gli stati particolari. Identica ne era
la genesi, identico il processo: degli uomini uguali e liberi si
erano raggruppati, come vedemmo, in _townships_ od in contee; dei
_townships_, delle contee, eguali e libere avevano volontariamente
organizzato lo stato coloniale, _Commonwealth_, per loro sicurezza
e comodità; degli stati eguali e liberi organizzano volontariamente
per un interesse non meno positivo lo Stato federale, dotandolo con
mano avarissima dei poteri indispensabili soltanto. Come la società
coloniale era cominciata coll'individuo, con un individuo autonomo
completo cosciente, realizzante quasi l'ipotesi d'un contratto sociale;
così la società federale cominciava con un patto esplicito tra le
singole persone morali strettesi in una unità politica. L'intero
sistema politico non fu infatti che un'espansione del _selfgovernment_
locale: come prima della costituzione, così dopo lo Stato non fu che
un aggregato di corpi locali. Questi invero più ancora delle stesse
colonie avevano fatto la costituzione, giacchè questi avevano raccolto
il potere sovrano al cadere insieme con la sovranità britannica delle
carte da essa concesse alle colonie: in quel momento d'incertezza, in
cui mal si sapeva in chi sarebbe ricaduto e chi avrebbe esercitato il
potere politico, depositari della sovranità erano stati, come vedemmo,
i corpi locali dapprima, il popolo intero delle singole colonie in
appresso.
Lo Stato, che usciva dalla rivoluzione americana, era così un prodotto
della nazione, invece di esser questa il prodotto dello Stato, come era
avvenuto in Europa. Qui però lo Stato storico, mistico, fatale, in cui
si è concentrata ed incarnata una potente coscienza nazionale, sopra
le teste curvate degli individui; in America invece quasi punto patria,
appena una nazione, uno Stato senza passato e senza prestigio, un puro
espediente del momento, l'opera volontaria e riflessiva d'uomini eguali
e liberi. Invece d'uno Stato soldato, giustiziere, creatore laborioso
dell'ordine, tardo artefice e dispensatore circospetto del diritto
comune, lo Stato americano sarà per così dire uno Stato scioperato,
dispensato per la forza od il favore di circostanze da ogni incombenza,
avanzato e supplito nelle sue leggi dai costumi, preceduto nel mondo
dei fatti dalla libertà e dall'eguaglianza. Non esso quindi, ma
l'individuo sarà la sola personalità morale e giuridica completa; non
esso farà le concessioni necessarie all'individuo, ma questo investirà
mano mano lo Stato dei poteri necessari, dandogli funzioni espresse e
ben delimitate. Lungi pertanto dall'esser lo Stato arbitro delle parti,
da cui risulta, le singole parti saranno per comune consenso le arbitre
dello Stato federale. A questo si darà infatti sino dai primi momenti
solo quel minimum, che è necessario perchè possa sussistere; tanto
più che alla diffidenza assoluta contro ogni potere centrale unico e
forte si univa qui la mancanza di quell'interesse vitale della difesa
esterna, che era stato in Europa la causa principale dell'accentramento
politico incarnato per tanti secoli nella monarchia conquistatrice ed
unificatrice del paese.[18]
Un rapido esame della costituzione ci convince largamente di ciò.
Nella costituzione americana il potere legislativo spetta ad un
Congresso, composto del Senato e della Camera dei Rappresentanti. La
Camera è biennale e si compone di cittadini oltre i 25 anni di età
scelti dagli elettori dei singoli Stati in proporzione al numero degli
abitanti, in modo da non eccedere l'uno su 30,000 abitanti, ma sì che
ogni Stato ne abbia uno almeno; essa sceglie il suo presidente e sola
ha il diritto di mettere in istato di accusa i propri membri. Il Senato
è sessennale, ma rinnovabile per un terzo ogni due anni, e si compone
di cittadini oltre i 30 anni d'età, scelti in numero di due per ogni
Stato dalla legislatura dello Stato stesso; il vice presidente degli
Stati Uniti ne è presidente, però senza voto, salvo il caso che i
voti siano pari: esso solo può giudicare dei suoi membri e, presieduto
dal giudice della Corte suprema, giudicare del presidente degli Stati
Uniti. Il tempo, il luogo, la maniera di procedere alle elezioni dei
senatori e dei deputati sono prescritti per ogni Stato dalle singole
legislature. Il potere spetta alla maggioranza, ma la minoranza può
rinviare le adunanze; ogni proposta di legge votata dal Congresso
deve, prima d'entrare in vigore, esser sottoposta al Presidente degli
Stati Uniti: se egli non l'approva, la rimanda alla Camera, donde
è partita; se dopo averla riveduta i due terzi di questa Camera le
sono favorevoli, essa viene inviata con le obbiezioni del Presidente
all'altra Camera, e, nel caso che anche i due terzi di questa
l'approvino, ha vigore di legge. Il potere esecutivo è attribuito ad
un presidente d'oltre 35 anni, quadriennale, e ad un vicepresidente,
eletti nel modo seguente: ogni Stato deve scegliere un numero di
elettori uguale al numero dei rappresentanti che ha nelle due camere
federali, ed essi si riuniscono per l'elezione definitiva; chi riporta
il maggior numero di voti è proclamato Presidente, chi vien subito
dopo Vice-presidente. Il potere giudiziario è conferito ad una Suprema
Corte Federale ed a quei tribunali inferiori, che al Congresso piaccia
di stabilire a seconda del bisogno: il potere giudiziario soltanto
può decidere nei casi relativi alla Costituzione. È la Corte suprema,
che dà al potere giudiziario una forza immensa, superiore a quella
che non abbia negli altri governi rappresentativi; per essa il potere
giudiziario è agli Stati Uniti il conservatore della Costituzione, il
solo che abbia il potere di abrogare una legge, dichiarandola contraria
alla Costituzione. La sua importanza ci appare subito immensa, se
pensiamo ch'essa è arbitra inappellabile nei conflitti, che, con una
Costituzione siffatta, possono nascere tra la Confederazione e gli
Stati, tra i vari Stati, tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini
e la Confederazione e così via. Nessuna meraviglia perciò se, avuto
riguardo agli ottimi risultati pratici, questa è ritenuta la più utile
istituzione americana, se il Bryce non dubita ch'essa abbia salvato la
costituzione. «Gli Stati Uniti garantiscono ad ogni Stato dell'Unione
una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione;
ed a richiesta della Legislatura anche la tutela dai disordini
interni»: queste sono le parole testuali con cui la costituzione
stabilisce i rapporti che devono correre fra gli Stati ed il governo
federale. Così, mentre nelle questioni di carattere generale gli Stati
Uniti figurano come un solo Stato, spettando al governo federale quanto
riguarda la guerra e la pace, la diplomazia, i trattati, la moneta,
gli accordi commerciali ecc., nelle questioni regionali invece essi
figurano come un insieme di Stati, in cui i rapporti fra cittadino
e cittadino, lo sviluppo della vita economica intellettuale e morale
sono governati da leggi particolari emanate dalle singole legislature
di Stato. Quanto poi alle modificazioni, che potessero occorrere nella
Costituzione, il testo di essa dice: «Il Congresso, ogni qualvolta
i due terzi di ambedue le Camere lo credano necessario proporrà
emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle Legislature
di due terzi dei vari Stati radunerà una Convenzione per proporre
emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed
effetto, come parte di questa Costituzione, quando sieno ratificati
dalle Legislature di tre quarti dei vari Stati, ovvero da convenzioni
parimenti composte di tre quarti di essi».
Netta come si vede è in questa Costituzione la distinzione dei tre
poteri, legislativo esecutivo e giudiziario, ciascuno dei quali è
provveduto d'un organo a parte; ma unica la sorgente da cui emanano.
Il Presidente, eletto dal popolo, senza intervento del Congresso o dei
legislatori, rappresenta la nazione. Dei due corpi che compongono il
Congresso, uno solo, la Camera dei Rappresentanti, emana direttamente
dal suffragio universale popolare; ma l'altro, il Senato, non ripete
un'origine meno nazionale per quanto diversa. Esso, che riceve il suo
mandato da legislature elette le quali rappresentano gli interessi
generali di ciascun Stato, rappresenta delle alte parti contraenti,
le antiche sovranità distinte associate per la difesa ed i progressi
comuni: diversa quindi nella natura l'autorità sua è non meno grande e
sentita di quella dell'altra Camera. Se avverranno quindi conflitti fra
questi tre poteri, non potendo alcuno di essi per una origine speciale
considerarsi l'arbitro della situazione, dovere morale di ciascuno
sarà di resistere sino in fondo non già semplicemente di fare una
dimostrazione di forza per intimidire, correggere, rimettere sulla via
creduta migliore gli altri, come succederà negli stati costituzionali
d'Europa, dove uno solo generalmente avrà la forza morale ed il
prestigio che deriva dal suffragio popolare. Il dissidio quindi rimarrà
quivi inconciliabile ed insanabile finchè dureranno al potere le parti
contendenti.
Ma non solo nell'origine, bensì anche nei rapporti reciproci fra i
tre poteri, questa costituzione manteneva ad arte la stessa causa di
debolezza. Mentre col governo di gabinetto adottato dall'Inghilterra
e imitato poi da altri paesi d'Europa i poteri dirigenti dello Stato,
il legislativo e l'esecutivo, sono fusi insieme per assicurare e
fortificare l'azione politica di esso, e stabilite le norme per un
pronto ritorno alla sovranità d'un'unica volontà, nel caso di conflitto
fra essi, la Costituzione americana li ha tenuti irrimediabilmente
separati, li ha creati tutti deboli, lasciando loro soltanto la forza
di tenersi a vicenda in iscacco. I ministri infatti non fanno parte
delle Camere, mentre le due Camere praticamente oltrecchè teoricamente
hanno gli stessi poteri. Ne segue che l'esecutivo non ha i mezzi di
procurarsi le leggi e le risorse finanziarie di cui ha bisogno per
la sua missione, rimanendo a lui semplicemente un veto sospensivo
per opporsi ai deliberati delle assemblee; mentre nessuna delle due
branche del potere legislativo, quando siano in lotta fra loro, ha
dovere o motivo di cedere. Come ciò poi non bastasse, esecutivo e
legislativo sono esposti a vedersi annullare virtualmente dal potere
giudiziario le leggi e gli atti di governo, che stimano più necessari.
Con maggior arte non si sarebbe potuto costituire un governo centrale
più debole, più innocuo per le libertà particolari dei singoli Stati.
La stessa prospettiva d'un conflitto prolungato fra i vari poteri,
lungi dal presentarsi come un pericolo sociale, apparirà una garanzia
di queste libertà; e la Costituzione non si cura perciò di assicurare
la pronta risoluzione della controversia. Nè le Camere infatti possono
obbligare i ministri a dimettersi, nè il ministero può dissolvere
la Camera, nè il Presidente può appellarsi alla nazione come giudice
supremo: la macchina del potere s'arresta colpita dalla paralisi voluta
dalle singole sue parti, finchè non sia spirato il termine elettorale
garantito a ciascuna di esse.[19]
La stessa noncuranza artificiale dell'unità d'azione e della forza
del governo si avvertirà del resto nelle Costituzioni degli Stati
particolari[20]: nella sfera degli Stati come nella sfera federale
l'attività legislativa non verrà meno ristretta dell'attività
amministrativa: e la tendenza nella storia successiva sarà per
un'accentuazione sempre maggiore di tale impotenza del potere politico.
Come nella Costituzione federale si è cercato di garantire al massimo
grado l'indipendenza dei singoli Stati, così in quelle particolari si
cercherà di garantire quello dell'individuo. Nella mente d'un popolo,
che tutto portava ad una concezione quanto mai individualista della
vita, il potere politico doveva avere fini negativi più che positivi;
in esso anzichè vedere uno strumento, si temeva un ostacolo del
progresso. Dalla convinzione che il progresso è opera dell'individuo,
il quale non ha bisogno che di libertà per effettuarlo, nasceva
logicamente la preoccupazione di premunirsi contro la legge piuttosto
che di farvi appello. Anche nei singoli Stati infatti non solo il
suffragio popolare sarà la fonte di tutti i poteri, legislativo
esecutivo e giudiziario; ma, cosa ancor più grave, nella generalità
di essi i ministri saranno eletti individualmente dal popolo, anzichè
collettivamente dal governatore, diventando così dei puri e semplici
capi-servizio affatto indipendenti, anzichè dei membri concordi
d'uno stesso organo politico: lungi dall'aversi per tal modo un'unità
vigorosa di governo, il governo stesso verrà a mancare, riducendosi ad
una pura e semplice amministrazione, sprovvista d'ogni coordinamento
fra i singoli suoi servizi affatto indipendenti l'uno dall'altro.
Il governatore infatti, in teoria centro di coordinamento del potere
come presidente ufficiale dello Stato, non avrà che rare ed innocenti
attribuzioni, quali il comando della milizia locale e della polizia,
la convocazione della Camera in sessione straordinaria, il diritto
di grazia e così via: possederà, è vero, un diritto di veto, ma solo
sospensivo, venendo anch'esso annullato da un secondo voto preso a
maggioranza di 2/3 o 3/5 dei membri della legislatura. Con la sua
relazione annuale davanti a questa sulla situazione dello Stato, egli
sarà un vero agente d'informazioni, più che il capo d'una compatta
amministrazione. Anche questa del resto mancherà del tutto, non avendo
lo Stato singolo a sua disposizione neppure quel mezzo fondamentale
d'azione, che è la burocrazia. Nè i suoi agenti politici e giudiziari
infatti nè perfino i suoi agenti tecnici costituiranno una vera
burocrazia; perchè, eletti individualmente dal popolo del distretto
in cui dovranno esercitare le loro funzioni, non dipenderanno nè
direttamente nè indirettamente dal potere centrale, non formeranno
alcuna classe, i cui membri siano subordinati gli uni agli altri dal
legame gerarchico. In sui primi tempi il governatore o la legislatura o
tutti due insieme nomineranno un certo numero di funzionari di Stato,
i giudici in ispecie, al centro o nei distretti, ma col procedere dei
tempi nella grande maggioranza degli Stati tutti i funzionari preposti
ad un servizio, non solamente locale ma generale, saranno elettivi,
scelti dagli abitanti del distretto stesso in cui dovranno operare. Più
che funzionari dello Stato saranno essi quindi mandatari d'una frazione
dello Stato, agenti locali incaricati d'una funzione di pertinenza
dello Stato: lo stesso sceriffo, il rappresentante del governatore e
l'unico depositario dell'autorità centrale esecutiva nella contea,
colui che deve mantenere la pace pubblica e reprimere al caso ogni
rivolta contro lo Stato, sarà eletto dal suffragio universale! Dello
Stato quindi non vi sarà se non il nome perfino là, dove esso mediante
pseudo-rappresentanti esercita le funzioni di sua competenza; i singoli
distretti non solo si amministreranno ma perfino si governeranno da sè,
formando ciascuno un piccolo Stato. Non si potrà da questo lato parlare
neppure di decentramento ma addirittura di disgregazione del potere
centrale, di decomposizione amministrativa. Dal controllo mediato o
immediato sulla ripartizione delle imposte in fuori, non vi sarà nella
maggior parte degli Stati altro esempio effettivo di tutela confidata
al potere esecutivo: e lo stesso estimo dei valori imponibili e la
stessa percezione delle imposte sarà opera dei _townships_ anzichè
dello Stato!
Se in tanto indebolimento del potere centrale, i fini
dell'amministrazione pubblica saranno in generale raggiunti e
soddisfatti i bisogni ed assicurato il progresso dei consociati,
ciò si dovrà in primo luogo al senso pratico di essi, allo stesso
esercizio secolare delle libertà, al vecchio istinto anglo-sassone di
rispetto profondo all'ordine legalmente dato, all'autorità legalmente
costituita; in secondo luogo all'opera in proposito della legislatura,
la quale, conformemente ad una pratica inglese immemorabile, supplirà
essa fino ad un certo punto alla tutela amministrativa, negata al
potere esecutivo, coi suoi statuti generali quanto mai minuziosi e più
ancora coi suoi atti privati speciali o locali, che si moltiplicheranno
all'infinito: il corpo legislativo diventerà così nei singoli Stati
un corpo regolamentare, il vero superiore gerarchico dei funzionari
pubblici; la tutela dell'amministrazione più ancora che la legislazione
il suo compito principale. Lo Stato non sarà così rappresentato
nell'Unione da un governo che disponga d'una burocrazia, ma da una
legislatura organo quanto mai disadatto ad amministrare un paese.
L'esser governati il meno possibile diventerà ogni giorno più l'ideale
dell'Americano; e, lungi dal mostrare qualsiasi assodamento del
potere esecutivo, federale o di Stato, la storia degli Stati Uniti
mostrerà una diminuzione nello stesso potere legislativo, in quello
di Stato specialmente, con la durata sempre più corta delle sessioni
parlamentari dei singoli Stati, con la negazione alle legislature
del diritto di redigere e modificare esse stesse il regolamento di
procedura parlamentare, con una serie insomma ogni giorno maggiore di
limitazioni, nel campo finanziario in ispecie, dove s'arriverà in certi
Stati a rendere impossibile nella pratica la contrattazione d'un debito
pubblico! Anche nello Stato come nell'Unione trionferà il proposito
di ridurre ai minimi termini l'autorità centrale non solo, ma anche di
legarla in modo da renderla una parvenza più che una sostanza.
Tra governo federale poi e governo di Stato sarà teoricamente
impossibile ogni attrito: la Costituzione fa una divisione netta recisa
capitale fra i poteri federali e quelli di Stato, e dà a ciascuno
i mezzi indipendenti per esercitarli: i rapporti fra essi hanno un
carattere pressochè internazionale. Quando sorga quindi un conflitto
tra governo nazionale e governo provinciale, quando uno Stato nei
limiti della propria competenza prenda delle misure contrarie agli
interessi generali dell'Unione, nessuna via per appianarlo è offerta
dalla legge fondamentale: si uscirà in tal caso dal campo del diritto
amministrativo, per entrare in quello del diritto delle genti,
del diritto naturale per eccellenza, ed il conflitto si risolverà
immediatamente in una questione di forza, in una guerra, che sarà
quindi guerra civile.
Questa organizzazione politica, che annichilisce addirittura lo Stato
sia federale che regionale per garantire al massimo grado la libertà
dell'individuo, era possibile agli Stati Uniti, perchè in essi nè
la sicurezza nè l'amministrazione della nazione avevano bisogno
d'un forte potere federale o d'un forte potere di Stato: la prima
era garantita dalla posizione geografica, la seconda da quei corpi
locali, che continuavano ad essere le sorgenti pure ed inesauribili
della vita nazionale. Ristretta infatti ed inceppata nel governo
nazionale, languente e screditata in quello di Stato, la vita pubblica
continuava a manifestarsi in tutta la sua vivacità nei corpi locali,
nei _townships_, nelle contee, nelle città: questi rimanevano il vero
focolare di essa. I _townships_ negli Stati più settentrionali, le
contee o parrocchie nei più meridionali eserciteranno un gran numero
di servizi, che sul continente europeo hanno carattere generale,
addirittura nazionale, come l'assistenza pubblica, la giustizia
criminale e civile inferiore, la polizia, l'istruzione elementare,
la viabilità, le carceri, le imposte, ecc.: essi saranno come delle
piccole repubbliche indipendenti, il vero seggio di quasi ogni attività
amministrativa, d'una attività estesissima, svariata e pressochè
autonoma, in vivo contrasto coll'inerzia ed il languore dell'Unione
e dello Stato. Torpida al cuore, la vita pulserà impetuosamente eppur
semplicemente alla periferia; e gli antichi corpi locali, in cui tutta
s'assommava la vita pubblica nell'età coloniale, rispettati dalla
Costituzione, sopravviveranno con la stessa forza della gioventù alle
condizioni politiche e sociali che li avevano determinati. Nel nord
i cittadini del _townships_ si riuniranno insieme una o più volte
all'anno nel palazzo di città, in una chiesa, all'aria aperta; e questa
assemblea generale nominerà i suoi _selectmen_, sorta di municipalità
collettiva, la commissione scolastica, i capi dei servizi comunali;
procederà all'esame di tutti gli affari portati all'ordine del giorno;
eserciterà i poteri legislativi della sua sfera d'azione, senza che
alcun'altra autorità ne esamini ed approvi o rigetti le deliberazioni;
fisserà il suo bilancio; udirà le relazioni dei magistrati eletti e
ne rivedrà i conti. Nel Sud, dove il latifondo e la dispersione degli
abitanti hanno reso impossibile il costituirsi del _township_, il posto
di questo sarà occupato da una circoscrizione più vasta, la _contea_:
in essa non vi sarà, è vero, data la poca densità della popolazione,
alcuna assemblea generale; ma l'autonomia, di cui godrà nel campo
dei servizi locali, sarà eguale a quella del _township_. Negli Stati
centrali infine dove coesisteranno il _township_ e la contea, la
seconda eserciterà sul primo una specie di tutela rudimentale, che non
andrà più in là della revisione dei conti, del controllo sull'estimo
dei valori imponibili e sulle scuole. Negata invece nel Nord, come
nel Centro, come nel Sud sarà l'autonomia alle grandi corporazioni
urbane, alle _città_, le quali, creazione dello Stato, dipenderanno
dalla legislatura di questo, che se ne riserverà in gran parte
l'amministrazione. La costituzione delle città sarà modellata in
generale sul governo federale: una specie di sindaco, corrispondente
al presidente, due assemblee, corrispondenti al Congresso, con le
loro commissioni, un corpo di funzionari nominati dalle assemblee od
eletti dal popolo: anche in essa lo stesso sminuzzamento del potere
notato nelle Costituzioni federale e di Stato. Le attribuzioni del
resto, spettanti a questi corpi municipali, saranno poche e di poca
importanza, cioè quelle soltanto menzionate espressamente nella carta
particolare o nelle leggi generali d'incorporazione, in virtù delle
quali prenderanno origine le municipalità stesse: nel concedere tali
carte e statuti la legislatura dello Stato avrà cura di riservare
per sè le attribuzioni più importanti, affidando ai corpi municipali
soltanto quelle indispensabili, sistema al quale si dovranno appunto
gli abusi scandalosi, l'immane corruzione amministrativa di molte città
americane nel sec. XIX.
Tale l'organizzazione politica ed amministrativa, che si dava la nuova
nazione, istituzioni non dettate ad essa da alcun principio teorico
ma tolte senz'altro da una pratica secolare, ispirate dai caratteri e
dai bisogni della sua società. Popolazione poco densa e fluttuante in
un territorio immenso, sicurezza da ogni pericolo esterno, bisogno di
libertà assoluta d'azione per produrre la ricchezza più che di ordine
sociale per difenderla e conservarla, attitudine spiccata e capacità
provetta al _selfgovernment_, coscienza nazionale appena incipiente
e coscienza regionale sviluppatissima, tutto portava alla negazione,
può dirsi, dello Stato, sia federale che particolare, alla piena
indipendenza di questo da quello, al rigoglio della vita municipale
in tutte le sue forme. La prosperità non si aspettava dallo Stato, ma
dall'energia dell'individuo; allo Stato non si chiedeva che la garanzia
della più sconfinata libertà individuale, della più completa autonomia
locale.
Con questi auspici politici la società anglo-americana iniziava il
periodo nazionale della sua storia.