CAPITOLO VIII

L'organizzazione politica della nuova società.

§ 1. Impotenza della Confederazione — § 2. La convenzione di

Filadelfia ed i suoi dibattiti politici, economici e sociali — §

3. La costituzione federale e l'amministrazione locale.

§ 1. IMPOTENZA DELLA CONFEDERAZIONE. — «Le leggi erano lettera morta;

gli Stati, tutti insieme e singolarmente considerati, erano falliti.

Ogni Stato andava contro gli altri, talchè il frutto della nostra lotta

settennale per l'indipendenza allora non sembrava meritevole della

fatica, che era costato il raccozzar le colonie. Eravamo disuniti dal

Maine alla Georgia; parevano perduti gli elementi del governo autonomo

e precipitavamo velocemente in una anarchia e confusione generale»:

tale lo stato della società politica anglo-americana all'indomani

della nascita secondo la pittura non esagerata d'un contemporaneo, il

Breck, nei suoi «Ricordi». La guerra era costata circa 150 milioni di

dollari e per essa il debito era salito nel 1783 a ben 42 milioni, di

cui 8 contratti in Francia ed Olanda, il resto in seno al paese: gli

Stati contribuivano in così piccola misura che non si potevano pagare

nemmeno gli interessi. Un sordo malcontento diffuso nell'esercito,

cui erano dovuti in paghe arretrate ben 5 milioni di dollari,

scoppiava in aperta rivolta: nella primavera del 1783 un minaccioso

_ultimatum_ al Congresso sotto il nome di «_Indirizzo e memoriale

degli officiali_» veniva redatto nel quartier generale di Newburgh

e nel giugno un pugno di truppe della Pennsylvania si presentava a

baionette in canna al Congresso, intimando all'assemblea di appagare le

loro richieste nel termine di venti minuti. Se l'esercito si sciolse

alla fine quietamente con la paga di soli tre mesi e fatta per di

più in certificati deprezzati per nove decimi, ciò si dovette quasi

unicamente all'influenza del Washington. L'Inghilterra si lagnava

dell'insufficiente esecuzione dei patti della pace e minacciava

rappresaglie, danneggiando intanto in tutti i modi il traffico

americano, cui venivano chiuse quelle Indie Occidentali inglesi, il

commercio con le quali era stato sempre la fonte principale della

ricchezza delle colonie, aizzando gl'indiani contro i coloni, e

differendo lo sgombro delle piazze occidentali a tempo indeterminato

senza che il Congresso potesse far altro che protestare. L'entusiasmo

dei primi giorni era andato scemando cogli anni ed il particolarismo

radicato negli animi aveva ripreso il sopravvento sull'effimero

patriottismo nazionale. I governi dei singoli Stati nella loro meschina

gelosia, lungi dall'aiutar il Congresso ad attivare i provvedimenti

più necessari, lo inceppavano in tutti i modi possibili. Dove poi si

facevano sentire più rovinosi gli effetti gli questa impotenza del

Congresso, era nel campo commerciale. La mancanza in esso d'uniformità

danneggiava non solo il paese nel suo complesso, giacchè il Congresso

non poteva negoziare trattati validi di commercio coll'estero, finchè

ogni Stato poteva a suo beneplacito imporre dazi e stabilire tariffe,

ma anche gli Stati presi paratamente, potendo uno di essi far pagare

ad un altro i diritti doganali, ch'esso esigeva: se la Pennsylvania

ed il New York ad esempio avessero imposto dei dazi su manufatti

stranieri, questi sarebbero stati pagati in realtà dalle popolazioni

del New Jersey e del Connecticut una volta che fossero stati quivi

importati; così per la stessa ragione la N. Carolina diventava una

tributaria coatta della S. Carolina e della Virginia, come alcune parti

del Connecticut e del Massachusetts tributarie del Rhode Island. Era un

nuovo fomite di discordia che veniva ad aggiungersi a quello strascico

di odii e di vendette rimasto nei paesi, del mezzogiorno in ispecie,

dove pel grande numero di sudditi schieratisi coi regi la lotta per

l'indipendenza aveva assunto il carattere d'una vera lotta civile.

Più misere ancora delle condizioni politiche e morali erano poi quelle

economiche, spaventosamente depresse. Il paese era inondato di carta

nazionale e di Stato pressochè senza valore, la moneta metallica era

rarissima, gli affari stagnanti, il numero dei debitori insolventi

ogni giorno maggiore, piene di essi le prigioni. Qua e là s'alzavano

voci minacciose a chiedere leggi, che annullassero i debiti pubblici

e privati ed attuassero una nuova distribuzione della proprietà:

nel Massachusetts si metteva alla testa dei malcontenti, quivi più

che altrove numerosi per l'esaurimento generale dello Stato, un

ex-capitano dell'esercito continentale, Daniel Shays, sotto il quale

turbe di facinorosi impedivano colla violenza il funzionamento delle

corti di giustizia e tentavano perfino di impadronirsi del potere

finchè non venivano vinte e disperse con le armi dal governo. Di tante

calamità pubbliche e private approfittava nei singoli stati un branco

di avventurieri senza coscienza, che una volta riusciti a dominare

nelle legislature ne diventavano i tiranni, obbligandole nel proprio

interesse a deliberazioni rovinose per la generalità del popolo.

Di questa deplorevole situazione però la colpa più che negli individui

stava nelle cose stesse: la società anglo-americana passata bruscamente

dal vecchio regime, che nel campo economico regolava con norme ben

fisse commercio e produzione ed in quello politico contrapponeva

alle singole colonie una autorità distinta e ad esse superiore, al

nuovo, che lasciava i singoli Stati arbitri della loro vita economica

e politica, esaurita dalla lunga lotta sostenuta ed afflitta dal

suo immancabile strascico di rovine materiali e morali, di disastri

finanziari e di impulsi criminosi e violenti, non trovava in una

coscienza nazionale, ancora di là da venire, la forza di coesione

necessaria alla sua vita interna ed esterna. La sua compagine s'era

sfasciata, come colpita da paralisi: caduti gli argini, che ne avevano

regolato il corso nel periodo coloniale, quel limpido fiume s'era

disperso in mille rigagnoli limacciosi, incapaci nella loro povertà di

muovere la grande ruota della vita. «L'estero vede e tocca con mano,

scriveva a tale proposito il Washington in quei giorni, che l'Unione

o i singoli Stati sono sovrani, come appunto meglio conviene ai fini

loro; in una parola che oggi siamo una e domani tredici nazioni. Chi

vorrà, in tale stato di cose, trattare con noi?»

La vecchia Confederazione, succeduta al dominio inglese, aveva fatto

bancarotta: era necessario sostituirla con qualche cosa di più saldo,

se non si voleva che la nuova società smunta, discorde, impotente

ritornasse sotto il giogo straniero o trovasse nel dispotismo cesareo

la tomba della sua neonata libertà. Che rappresentava infatti la

vecchia Confederazione, fondata sugli articoli formulati dal Dickinson

di Pennsylvania e adottati dal Congresso continentale nel novembre

1777, se non la dissoluzione ufficiale della compagine politica del

paese? La Confederazione legava insieme gli Stati in una «salda lega

d'amicizia» per la difesa ed il benessere comune, e questa «unione»

doveva esser perpetua: ogni Stato riteneva la sua «sovranità» e

«indipendenza» come pure ogni potere non «espressamente delegato»

al governo centrale; gli abitanti d'ogni Stato avevano diritto a

tutti i privilegi di cittadini nei diversi Stati; i prigionieri

fuggitivi da uno Stato ad un altro dovevano esser restituiti; il

Congresso era composto di delegati scelti annualmente, venendo ogni

Stato rappresentato da non meno di due e non più di sette delegati

ma avendo un sol voto: tassazione e regolamentazione del commercio

erano riservati ai governi di Stato; mentre il Congresso solo poteva

dichiarare guerra o pace, far trattati, batter moneta, stabilire uffici

postali, trattare cogl'indiani fuori dei limiti degli Stati, dirigere

le forze di terra e di mare e nominarne i capi-supremi, erigere corti

pei processi di fellonia o di pirateria in alto mare e nominare giudici

per dirimere le contese fra gli Stati, fare infine il preventivo

delle spese nazionali ed esigere da ogni Stato la sua quota parte: per

emendare tali articoli era richiesto il voto di tutti i 13 Stati; per

misure meno importanti, come quelle attinenti alla pace od alla guerra,

alla moneta, ai prestiti, ecc., era necessario il voto di 9 Stati;

per altre ancora bastava la maggioranza: un comitato, composto di un

delegato per ogni Stato, sedeva durante la chiusura delle legislature

per esercitare il suo controllo sugli affari nazionali. A prescindere

da altri minori, tre in ispecie erano i difetti essenziali di tale

Confederazione: il Congresso non poteva dar forza alla sua volontà, non

poteva raccogliere un'entrata, non poteva regolare il commercio; esso

non poteva toccare gli individui ma doveva agire col mezzo dei governi

di Stato, senza avere alcun potere di coercizione su di essi.

Ora se tale Confederazione, agitando davanti alla mente dei coloni

un'immagine sbiadita di governo nazionale ed abbattendo le barriere

fra Stato e Stato mediante i suoi provvedimenti per l'estradizione

dei criminali e la sua cittadinanza interstatuale, aveva in realtà

spianato la via ad un'unione più perfetta, di questa appariva ed era in

sè la negazione completa. Nè di ciò si sarebbe lagnata quella società,

nonostante l'anarchia e la debolezza generale che ne derivavano, tanto

era forte il sentimento d'indipendenza assoluta dei singoli Stati e

debole per non dire inesistente quello nazionale; se il danno economico

più tangibile d'ogni altro non avesse disposto gli animi a mutamenti

radicali. L'idea di riforma che incontrava maggior favore, la sola

anzi che avesse sin dalle prime qualche probabilità di realizzarsi,

era quella di dare al Congresso il potere addizionale di regolare

il commercio. Eppure anche questa proposta così moderata aveva tanti

nemici, in ispecie nel Sud il quale si temeva sacrificato dal Nord,

qualora trionfasse, che solo dopo esser stata posta sul tappeto da

uno Stato meridionale, la Virginia, nell'ottobre del 1785, cominciò a

dissipare le diffidenze ed infrangere le ostilità accumulantisi da ogni

parte su essa: ne era stato paladino in seno alla legislatura di quello

stato James Madison, il quale incominciava così quell'opera indefessa a

favore d'un più forte governo centrale, che doveva meritargli il titolo

di «_padre della costituzione_». La proposta però veniva così mutilata

dalla legislatura, che lo stesso Madison ed i suoi amici votavano

contro.

In quell'anno stesso nondimeno una commissione di rappresentanti

della Virginia e del Maryland, tra i quali il Madison, radunatasi per

una delimitazione di confini sul Potomac e sulla baia di Chesapeake,

trascendendo le istruzioni ricevute, aveva raccomandato ai due

Stati un'unione monetaria e commerciale, ed il suo rapporto era

stato approvato dalla legislatura del Maryland, la quale vi aveva

aggiunto la proposta che il Delaware e la Pennsylvania fossero pur

essi invitati a partecipare a tale sistema ed a mandare commissari.

Venuto il rapporto della commissione insieme coll'operato del Maryland

davanti alla legislatura della Virginia, il Madison prendeva la sua

gloriosa rivincita, presentando una mozione che invitava tutti gli

Stati a mandare loro commissari a quel fine e la mozione passava a

grande maggioranza. Frutto di essa era la convenzione di Annapolis

del 1786, alla quale aderivano nove Stati per quanto cinque soli,

New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware e Virginia, mandassero

loro rappresentanti: essa dopo matura deliberazione, avvisando cosa

inconsulta procedere all'opera in numero così limitato, si scioglieva,

facendo voti per un'ulteriore convocazione dei commissari di tutti gli

Stati in una convenzione generale che «doveva radunarsi in Filadelfia

il secondo lunedì del futuro mese di maggio per esaminare la situazione

degli Stati Uniti ed escogitare quei provvedimenti che sembrassero ad

essi (commissari) indispensabili per far corrispondere la costituzione

del governo federale ai bisogni dell'Unione». Ne nasceva così quella

convenzione federale di Filadelfia del 1787, dalla quale doveva

dipendere il consolidamento o la rovina dell'Unione.

La coscienza di ciò era così viva, che lo stesso Washington, l'eroe

intemerato della guerra d'indipendenza, il quale deponendo la spada

aveva abdicato alla vita pubblica dopo essersi fatto rimborsare dal

Congresso le sole spese sostenute, rimaneva esitante se doveva o

no accettare per tale convenzione quel mandato, di cui gli uni lo

scongiuravano gli altri lo dissuadevano.

§ 2. LA CONVENZIONE DI FILADELFIA ED I SUOI DIBATTITI POLITICI,

ECONOMICI E SOCIALI. Dal maggio al settembre del 1787 Philadelphia, il

cuore del paese, vide riunito il fior fiore di quella società. Erano

stati eletti alla convenzione 65 delegati ma non vi parteciparono in

realtà che 55: v'erano rappresentati tutti gli Stati, meno il Rhode

Island, e vi si trovavano, se ne eccettui John Adams e Jefferson

ambedue all'estero in quell'epoca, Samuele Adams non favorevole

alla convenzione, John Jay e Patrick Henry, tutte le personalità

più eminenti della politica della guerra della cultura, primi fra

tutti Giorgio Washington di Virginia, presidente dell'assemblea, e

Beniamino Franklin di Pennsylvania allora di 81 anni, il membro più

vecchio di essa, Roberto Morris pure di Pennsylvania, il finanziere

della rivoluzione, Alessandro Hamilton di New York, Giacomo Madison

di Virginia, Giovanni Dickinson del Delaware, Carlo Pinckney della

Carolina Meridionale, Rufus King del Massachusetts: dei suoi membri

8 avevano firmato la grande Dichiarazione, 6 gli articoli della

Confederazione, 7 l'appello di Annapolis del 1786; una mezza dozzina

erano stati generali della Rivoluzione, 5 erano stati od erano

ancora governatori dei loro rispettivi Stati, 40 su 55 avevano

appartenuto al Congresso. La saggezza politica di quest'assemblea

fu la salute dell'Unione: senza di essa sarebbe stato vano sperare

che rappresentanti di collettività gelose ciascuna della propria

indipendenza, diverse ed antagonistiche per forme economiche e sociali,

avessero trovato una formula politica, nella quale conciliare pel bene

comune gli opposti e cozzanti interessi. L'idea soltanto di introdurre

un nuovo ordinamento statale su basi nazionali riusciva così ostica,

che la discussione in proposito, fatta prima d'ogni altra nel seno

di questa costituente, finiva dopo una lotta brevissima coll'uscita

di due su tre delegati del New York, il Lasing ed il Jates, i quali,

interpreti in ciò non della loro regione soltanto, dichiaravano che «il

loro Stato non avrebbe mai inviato delegati, se gli elettori avessero

presentito che si sarebbero orditi disegni simili».

Il compromesso, fondato su concessioni reciproche, diventava in

tale stato di cose l'unica soluzione possibile e ad esso si ricorse

con maggiore o minore abnegazione in tutte le questioni più vitali,

dopo burrasche che minacciarono di far naufragare l'intero progetto:

compromesso fra coloro che volevano un forte potere centrale, i così

detti _federalisti_, e coloro che volevano mantenuta integralmente la

sovranità dei singoli Stati, gli _antifederalisti_; compromesso fra

partigiani del libero scambio, interpreti degli interessi di alcuni

Stati, e partigiani del protezionismo, interpreti degli interessi di

altri; compromesso infine e sopratutto fra difensori ed oppositori

della schiavitù. Fu questo appunto il soggetto delle maggiori

discussioni, giacchè per la molteplicità degli interessi politici

materiali e morali, in essa coinvolti, la questione della schiavitù dei

negri si presentava fin dall'alba dell'Unione come la più urgente delle

questioni nazionali.

Durante il periodo coloniale la schiavitù dei negri era stata

introdotta legalmente in tutte le colonie; ma le diversità di

condizioni climatiche e territoriali, di prodotti e colture agricole,

di indirizzo economico, di origine infine e di carattere fra esse

avevano fatto sì che lo sviluppo di tale istituto insieme con quello

della popolazione negra fosse stato affatto diverso nelle varie parti

del paese: così all'epoca della Rivoluzione, mentre la schiavitù

negra per ragioni più materiali che morali era pressochè agonizzante

nel Nord, dove il New Hampshire ad esempio aveva 330 liberi per ogni

schiavo, essa si manteneva ancora fiorente nel centro, e formava poi

addirittura la base sociale del Sud, dove nella Virginia ad esempio

il rapporto fra liberi e schiavi arrivava quasi al 100 per 100. Fino

allora però la questione della schiavitù era stata una questione

semplicemente locale: se ne eccettui quell'opposizione generale alla

tratta, che mirando a danneggiare il commercio inglese era una forma di

opposizione politica tutt'altro che indifferente contro la madrepatria,

ogni colonia s'era diportata verso la schiavitù nel modo più conforme

ai suoi interessi materiali ed alle sue aspirazioni ideali. Ma quando

l'ostilità contro l'Inghilterra divenne aperta ribellione, la schiavitù

negra e la tratta, dalla prima ancora indissolubile, si presentavano

agli Americani sotto un nuovo aspetto ancor meno desiderabile. La

schiavitù viveva legalmente in tutte le colonie: quale doveva essere

dunque il loro atteggiamento di fronte alla popolazione negra, mentre

imperversava la lotta contro l'Inglese oppressore? Giacchè bisogna

pensare che su una popolazione bianca poco superiore ai 2 milioni

v'erano in quell'epoca più di 500.000 schiavi, i quali in certi

luoghi, come s'è detto, costituivano quasi la metà degli abitanti; se

l'Inghilterra dunque fosse riuscita ad eccitare una rivolta generale

dei negri, schiavi o no, contro i bianchi, la causa della libertà

avrebbe per le colonie inevitabilmente naufragato; mentre gli insorti

Americani avrebbero trovato nei negri un vantaggio non indifferente, se

avessero potuto averli dalla loro od almeno neutrali.

La preoccupazione dei coloni a questo riguardo si rispecchia fedelmente

nella corrente antischiavista, che attraversa le colonie poco prima

della Rivoluzione, come ne fa fede una lettera del Franklin in data

10 aprile 1773, dove è detto che molti in Pennsylvania emancipavano

i propri schiavi. Ma è specialmente nel Sud, dove gli schiavi sono

in numero così considerevole e sono stati trattati così aspramente

fino allora che le apprensioni si traducono per semplice opportunismo

in politica filantropia. Le istruzioni, che la Virginia dava ai suoi

delegati al Congresso continentale nell'agosto 1774, sono informate

al concetto, molto opportuno in quei giorni, dell'uguaglianza naturale

di tutti gli uomini, ed acerbo rimprovero è mosso in esse alla corona

inglese d'aver sempre impedito alle colonie di protegger i «diritti

dell'umana natura», imponendo loro la schiavitù dei negri. Frutto

pratico di questo agitarsi a favore, apparentemente, dei negri fu la

deliberazione, conosciuta col nome di «_Non importation Covenant_»,

emessa dal Congresso continentale di Philadelphia il 26 ottobre 1774,

per la quale si proibiva l'importazione e la compera degli schiavi

venuti dal di fuori dopo il 1º dicembre di quell'anno: tutti i delegati

delle 12 colonie intervenute firmarono e tutte poi le colonie, la

Georgia non rappresentata al Congresso compresa, ratificavano nelle

loro assemblee quest'accorta misura politica, intesa nel tempo stesso

a danneggiare il commercio inglese e ad accaparrare ai coloni le

simpatie della popolazione negra, libera e schiava. E i negri infatti,

che avevano dato nel mulatto Crispus Attucks, massacrato dai soldati

inglesi nell'eccidio di Boston (5 marzo 1770), uno dei primi martiri

dell'indipendenza americana, risposero anch'essi nel Nord al grido

di guerra, che scuoteva il paese, e molti negri liberi corsero ad

arruolarsi sotto le insegne della libertà. E dal principio alla fine

della guerra, dalla battaglia di Bunker Hill, in cui un negro, Peter

Salem, aprì il fuoco contro il maggiore inglese Pitcairn, da lui

ucciso, sino alla resa di lord Cornwallis, i negri si mostrarono non

solo utili sussidiari negli accampamenti e nelle fortificazioni, ma

anche ottimi soldati sul campo di battaglia: nella giornata di Rhode

Island (1778) il reggimento negro del colonnello Greene si copriva di

gloria, respingendo un attacco decisivo degli Assiani, e tre anni dopo

a Point's Bridge si faceva decimare, quantunque invano, per difendere

il suo comandante sorpreso dal nemico. Il soldato negro occupò così

per vari anni la posizione affatto anormale di schiavo e di cittadino

nel suo attributo più alto, senza che l'arrolamento nell'esercito

americano avesse nella pratica, come alcuni ritennero, l'effetto

dell'emancipazione: soldato nell'ora del pericolo divenne di nuovo

proprietà al chiudersi della guerra: molti negri furono ritornati ai

rispettivi proprietari, a pochi soltanto fu concessa la libertà in

premio del loro valore.

Se però il Congresso continentale non aboliva la schiavitù,

nè la rivoluzione dei bianchi contro la tirannide si sposava

all'emancipazione dei negri, certo è che la lotta per la libertà del

paese influì moralmente a detrimento della schiavitù; come la guerra

cooperò materialmente, nelle colonie del Nord e del centro in ispecie,

a indebolirla in modo considerevole, giacchè durante quel periodo

quasi impossibile divenne l'importazione dei negri da parte del mare

ed attenuato di molto si trovò l'impiego economico degli schiavi,

senza contare poi tutti gli schiavi catturati dalle truppe inglesi.

Non fa quindi meraviglia che già nel 1780 la Pennsylvania, la terra

dei Quackeri, avendo solo il 3 o 4% della sua popolazione costituito

dall'elemento negro, passi nonostante l'opposizione d'una minoranza

schiavista una legge intesa ad abolire gradualmente la schiavitù.

Mentre però qui l'emancipazione impiegherà ad effettuarsi ben mezzo

secolo, rapida è la scomparsa della schiavitù nel Nord, quantunque

manchi spesso alcuna legge speciale di abolizione. Così ad esempio

nel Massachusetts il primo articolo della nuova Costituzione del 1780,

il quale proclamava la libertà e l'uguaglianza per tutti gli uomini,

abbracciò teoricamente anche i negri, senza che ne risultasse per

questo nella pratica una immediata abolizione della schiavitù. Solo

nel 1783 un tribunale superiore in un suo verdetto invocava l'articolo

1º della costituzione di Stato a favore della libertà dei negri nel

Massachusetts: nel 1790 infatti non si troverà più uno schiavo in tutto

lo stato, senza che i proprietari abbiano ricevuto alcun indennizzo

per l'avvenuta emancipazione. Analogo fu il processo di emancipazione

nel New Hampshire, dove un principio generale proclamato nella nuova

costituzione di Stato del 1783 segnò la fine della schiavitù, perchè in

base ad esso fu stabilita la massima che ad incominciare da quell'anno

nessuno più nascesse schiavo nel New Hampshire e fosse vietata una

ulteriore importazione di schiavi. Il 1784 segnava pure l'abolizione

della schiavitù mediante leggi speciali negli stati di Rhode Island e

Connecticut. Così negli anni 1780-84 gli stati della Nuova Inghilterra

e la Pennsylvania, nei quali debolissimo è il rapporto numerico

della popolazione schiava alla libera, procedono in modo spontaneo

all'abolizione della schiavitù negra: gli stati invece di New York e

New Jersey, in cui molto più elevato è questo rapporto, raggiungendo

l'1 per 12 o 14, tarderanno altri 20 anni prima di conceder

l'emancipazione, aspetteranno che l'affluenza degli immigranti bianchi

faccia più densa la popolazione, che le industrie sorgenti rendano

sempre meno rimuneratrice la schiavitù. New York nel 1799, quando in

essa vi saranno 29 liberi per ogni schiavo, e New Jersey nel 1804,

quando ve ne saranno 18 per 1, copieranno nelle sue linee principali la

legge sulla emancipazione adottata in Pennsylvania.

Mentre in 7 dei 13 Stati originari la schiavitù correva rapidamente

alla fine, altri e ben più vasti territori stavano per aggregarsi

all'Unione, territori in alcuni dei quali la schiavitù s'era già

introdotta coll'apparirvi dei primi coloni, in altri non aveva potuto

piantarsi per lo condizioni fisiche del paese e quelle morali dei

colonizzatori. Dopo l'adozione degli articoli della Confederazione, il

Congresso continentale dovette decidere dei reclami fatti sul vasto

territorio, situato all'ovest dell'Ohio. La guerra ed il conseguente

pagamento del debito pubblico avevano prostrato pel momento le energie

economiche dei 13 Stati: a rifarsi dei danni patiti Massachusetts,

Connecticut, New York, Virginia, Nord Carolina, e Georgia reclamavano

tratti illimitati di terre oltre i loro confini; mentre New Hampshire,

Rhode Island, New Jersey, Maryland, Delaware, e Sud Carolina,

rinunziando per sè all'aggiunta di nuove terre, proponevano che anche

gli altri Stati lasciassero i territori in questione al governo degli

Stati Uniti, il quale se ne sarebbe servito per liquidare l'intero

debito. La proposta fu in massima accettata, ed una commissione

parlamentare, presieduta dal Jefferson, presentò nel 1784 una Ordinanza

pel governo del territorio ad occidente dei 13 Stati originari fino al

31º di latitudine. Una clausola di tale Ordinanza, la quale nel suo

complesso veniva dal Congresso adottata il 13 aprile 1784, stabiliva

l'abolizione della schiavitù nei nuovi territori a datare dal 1800,

clausola che passava nonostante la viva opposizione dei rappresentanti

delle Caroline.

L'ultimo Congresso continentale, tenuto a New York nel 1787,

riaprì però la questione sul governo del territorio d'occidente.

La commissione all'uopo nominata, presieduta da Nathan Dane del

Massachusetts, presentò una Ordinanza pel territorio a Nord Ovest

dell'Ohio, abbracciante gli odierni stati dell'Ohio, Indiana, Illinois,

Michigan e Wisconsin, la quale incorporava in sè molte disposizioni

del bill Jefferson, provvedendo per esso ad un governatore, un

consiglio e dei giudici da nominarsi dal Congresso e ad una camera di

rappresentanti da eleggersi dal popolo. La sua eccellenza consisteva

in una serie di patti fra gli Stati ed il territorio, che garantivano

libertà religiosa, facevano concessioni di terre ed altri provvedimenti

liberali per scuole e collegi, e, cosa principalissima fra tutte,

proibivano per sempre la schiavitù in tale territorio e negli Stati,

che da esso sarebbero risultati.

Il passaggio dell'Ordinanza in tale forma fu probabilmente dovuta in

larga misura all'influenza della Compagnia dell'Ohio, nuova società

colonizzatrice di questo nome fondatasi in Boston l'anno innanzi,

composta del fior fiore dell'esercito rivoluzionario e provvista di

mezzi, di energia, di intelligenza. Quando il suo agente apparve al

Congresso per trattare la compera di 5 milioni di acri di terra nella

vallata dell'Ohio, era alla vigilia di passare un bill pel governo di

quel territorio, non contenente nè la clausola antischiavista nè gli

immortali principi di quei patti. La compagnia composta in gran parte

di gente del Massachusetts, desiderava ardentemente che la sua futura

dimora fosse su libero suolo e la sua influenza prevalse nel Congresso

bramoso di vendere a buone condizioni quelle terre. A controbilanciare

quasi l'effetto della clausola antischiavista, ne veniva aggiunta una

per la consegna degli schiavi fuggitivi; ed in questa forma l'intera

Ordinanza passava il 13 luglio 1787 e, confermata dal Congresso

due anni dopo, acquistava forza di legge. Benchè più fortunata di

quella del 1784, essa però riusciva solo ad escludere la schiavitù

dal territorio di Nord-Ovest, paese di sua natura poco favorevole

all'attecchire di essa. Il territorio al sud dell'Ohio rimase invece,

nonostante gli sforzi in contrario del settentrione, retaggio di futuri

Stati a schiavi.

Per quanto generali anzichè locali queste però non erano che prime

schermaglie pro e contro la schiavitù: la grande battaglia doveva

impegnarsi in seno alla convenzione di Filadelfia. Quale sarebbe

stata la sua attitudine di fronte ad essa? Che avrebbe deciso in

proposito il nuovo patto statutario della sorgente nazione? Basato sul

concetto dell'assoluta eguaglianza di diritti per ognuno alla vita,

alla libertà, alla proprietà, esso avrebbe dovuto portare di logica

conseguenza la abolizione della schiavitù; ma la logica in questo caso

avrebbe impedito l'Unione, e quindi la schiavitù fu lasciata tra gli

affari di competenza dei singoli Stati, accettandosi per essa quel

concetto della sovranità di Stato, che il Sud in tale occasione aveva

tutto l'interesse di sostenere a spada tratta. La nuova Costituzione,

che non nomina mai la parola «schiavo», ammise di fatto la schiavitù

negli Stati Uniti, pur senza darle una esplicita sanzione, come risulta

troppo chiaramente dal contenuto degli articoli 1º (sezione 2ª e 9ª) e

4º (sezione 2ª), dove la parola «_persons_» del testo si riferisce agli

schiavi negri.

Sul tema della schiavitù avvennero poi dei compromessi fra le colonie,

dove essa era in sull'estremo declinare, e quelle, dove era in completo

fiorire. Il primo di questi compromessi riguardò la rappresentanza dei

singoli Stati al Congresso, punto controverso dal quale balzava fuori

per la prima volta nella storia americana tutta l'importanza politica

della questione della schiavitù. Quanto al Senato si convenne che tutti

gli Stati, grandi e piccoli, vi avrebbero avuto lo stesso numero di

rappresentanti, fatto questo della più alta importanza, giacchè in esso

la vittoria o meno della schiavitù sarebbe dipesa non già dal numero e

dalla potenza economica ed intellettuale della popolazione favorevole

o contraria a tale istituto, ma semplicemente dal numero degli stati

schiavisti od antischiavisti. Quanto alla Camera dei Rappresentanti

si convenne che la rappresentanza vi sarebbe stata proporzionale alla

popolazione: ma quale popolazione, la libera soltanto o la complessiva?

I delegati nel Nord stavano per quella libera esclusivamente; i

delegati del Sud, com'era naturale, per quella complessiva, gli schiavi

quindi compresi. Il problema fu posto dal Wilson di Pennsylvania

sotto una forma assai logica: «se gli schiavi sono ammessi come

cittadini, perchè non godono della uguaglianza cogli altri cittadini?

se sono ammessi come proprietà, perchè non è ammessa nel computo dei

voti anche la proprietà d'altro genere?» Ma anche questa volta pur

troppo la logica dovette cedere di fronte alla tenacia del Sud, le

cui pretese furono in gran parte, se non del tutto, esaudite: venne

stabilito infatti di calcolare i 3/5 degli schiavi nella tassazione,

e di fare della tassazione la base della rappresentanza; fu questa la

famosa «regola dei tre quinti» tanto utile al Sud, per la quale ogni

5 schiavi contavano nel governo generale come 3 liberi, accrescendo

così immensamente la potenza della classe schiavista nel governo

dell'Unione.

Il secondo compromesso fu quello relativo all'importazione degli

schiavi da una parte, alla tassazione ed agli atti di navigazione

dall'altra. I delegati delle Caroline e della Georgia chiedevano,

con minaccia di negare in caso diverso il proprio assenso alla

costituzione, che al Congresso non fosse lasciato il potere di proibire

l'importazione degli schiavi prima del 1808, mentre a ciò erano

contrari non solo alcuni delegati del Nord ma quelli anche dello stesso

Maryland e Virginia, paesi ormai ben provvisti di schiavi e divenuti

anzi fornitori dell'estremo Sud in questo ramo di commercio. Più

compatto invece si mostrò il Sud, paese essenzialmente agricolo, nel

chiedere dei limiti ristretti alle tasse d'esportazione e nel negare al

Congresso il potere d'emanare atti di navigazione, intesi a favorire

la marina mercantile americana a danno della forestiera, sopprimendo

così quella concorrenza internazionale che garantiva ai piantatori

del Sud una esportazione a più buon mercato dei loro prodotti: i

delegati degli Stati dell'Est, dove la navigazione era tanta parte

della vita economica del paese, volevano pel contrario lasciata piena

libertà al Congresso di legiferare su essa. Per metter tutti d'accordo

il Morris, governatore della Pennsylvania, propose che si votassero

insieme la clausola sull'importazione degli schiavi e quelle relative

alla tassazione, dicendo che questo complesso di misure avrebbe

potuto costituire un «patto» fra gli Stati del Nord e quelli del Sud:

nonostante l'opposizione del Maryland e della Virginia, il patto venne

sancito; ai mercanti del Nord fu concesso il potere nel Congresso di

emanar leggi di navigazione, col solo limite dei due terzi dei voti,

ai piantatori di riso delle Caroline e della Georgia fu assicurata

la continuazione legale della tratta africana per un altro ventennio.

Questo secondo compromesso, benchè involgesse pel Nord a differenza del

primo un sacrificio non solo politico ma anche morale, aveva però il

vantaggio sull'altro d'essere temporaneo anzichè permanente.

Le discussioni ardentissime, che condussero la Convenzione a questo

compromesso, ci rivelano già al 1787 alcuni dei risultati economici e

morali della schiavitù, ci mostrano il dualismo ormai vivo fra Nord

e Sud, ci fanno toccare con mano la varietà d'interessi economici e

conseguenti vedute politico-morali, che vengono al cozzo fra loro.

È una grande lotta economica, la quale sta per ingaggiarsi fra le

varie parti della sorgente nazione: agricoltori-proprietari del

Nord, armatori dell'Est, commercianti banchieri e industriali della

Nuova Inghilterra New York e Pennsylvania, allevatori di schiavi del

Maryland e della Virginia, piantatori del Sud, tutti hanno interessi

fra loro del tutto od in parte antagonistici, donde una lotta che è

ancora allo stato embrionale ma andrà ingigantendo nel volger di pochi

decenni: nell'equilibrio di tutti questi interessi starà la forza

della schiavitù, nella preponderanza d'alcuni sugli altri la sua rovina

irreparabile.

Il fatto capitale, che balzava fuori evidentissimo da questa grave

lotta, era la vittoria del Sud: s'era veduto chiaro che la costituzione

degli Stati Uniti od avrebbe accontentato i delegati del Sud, delle

Caroline e della Georgia in ispecie sostenitrici accanite della

schiavitù, o non avrebbe raccolto sotto di sè tutte le antiche

colonie. Il mezzodì del resto più compatto del Nord e del Centro per

la sua stessa costituzione sociale, inteso tutto al trionfo d'un solo

interesse economico, quello dell'agricoltura esercitata da schiavi,

anzichè diviso da mire diverse e bene spesso discordi come le altre

parti del paese, era rimasto trionfante in quasi tutti i compromessi

segnati dalla costituente. La costituzione stessa anzi fu in ultima

analisi formulata da uomini del mezzogiorno, derivando essa per la

massima parte da quell'abbozzo, opera del Madison, presentato dalla

Virginia alla Convenzione, con aggiunte d'un altro progetto presentato

da Carlo Pinkney in nome della South Carolina. Dopo circa tre mesi e

mezzo di fieri dibattiti; dopo che l'opera intera era stata parecchie

volte sul punto di naufragare, dopo titubanze ed esami di coscienza

senza numero, dopo rinvii a commissioni, il progetto finale di

costituzione veniva accolto e firmato dai delegati il 17 settembre

1787.

Con questo però la costituzione era ben lungi dall'essere diventata

legge fondamentale del paese: le occorreva la ratifica di nove Stati

almeno per entrare in vigore negli Stati, che l'avevano approvata, e

tale ratifica non doveva esser data dalle legislature dei singoli Stati

ma da apposite convenzioni. Il dibattito, che in seno alla Convenzione

nazionale aveva potuto risolversi solo a forza di compromessi,

si riaccendeva perciò in condizioni ben meno favorevoli in seno a

singole convenzioni, su cui più diretta si faceva sentire l'influenza

perturbatrice delle discussioni accanite, delle dispute violente, delle

polemiche a sangue da cui era agitato l'intero paese. Il federalismo

abbracciato per ragioni utilitarie più che sgorgante da una qualsiasi

coscienza nazionale, ed il regionalismo, radicato nei cuori e fatto

nell'estrema difesa più ispido ed intrattabile che mai, si contendevano

il campo furiosamente. Mentre i «_Federalisti_» rappresentavano

coi più vivaci colori lo stato lacrimevole delle cose, l'impotenza

all'estero, la miseria e l'anarchia all'interno, deducendone la

necessità della nuova forma di governo non certo ideale ma pur sempre

superiore agli articoli della Confederazione; i particolaristi detti

«_Repubblicani_», sostenitori ora in buona fede ora per fini egoistici

dei diritti particolari, dell'assoluta sovranità degli Stati, aizzavano

le popolazioni contro il nuovo progetto federale in nome della pretesa

«libertà», agitando davanti ai loro occhi lo spettro d'un potere

centrale tirannico, soffocatore d'ogni libertà individuale e d'ogni

autonomia locale, nuova e peggiorata edizione del dispotismo inglese.

Rhode Island si rifiutò addirittura in sul principio di convocare una

convenzione ed ultimo aspettò di ratificarla il 20 maggio 1790, quando

ormai il nono Stato necessario a darle vigore era entrato da quasi

due anni nell'Unione. Nel Massachusetts e nella Virginia, prototipi e

campioni del Nord l'uno del Sud l'altra, la costituzione fu accolta

piuttosto tardi e con una meschina maggioranza soltanto: 187 voti

contro 168 nel primo, 89 contro 79 nella seconda. Nella Carolina del

Nord l'assemblea si separò senz'aver nulla concluso e solo al cadere

del 1789 quello Stato entrava, dodicesimo, nell'Unione. Il New York,

a differenza degli altri Stati centrali, Delaware Pennsylvania e

New Jersey, che davano primi la loro ratifica ancora sullo scorcio

del 1787, consci della loro importanza derivante dalla posizione

geografica, di questa appunto faceva tesoro per lesinare e subordinare

a determinate condizioni il proprio voto, tanto più necessario di

quello di altri Stati centrali inquantochè la mancanza di esso avrebbe

diviso l'Unione in due metà sconnesse. Si dovette solo alla ferrea

energia, all'entusiasmo ardente ed all'acutissimo ingegno politico

d'un giovane poco più che trentenne, già distintosi nella guerra

d'indipendenza, Alessandro Hamilton, oriundo scozzese nato a Nevis

nelle Indie Occidentali da una famiglia di mercanti e naturalizzato

newyorkese, se il debole partito federalista riusciva a spuntarla

contro quello particolarista in uno Stato tutto imbevuto di idee

antifederaliste, dove, per dirla con le parole dello stesso Hamilton,

«due terzi dell'assemblea e quattro settimi del popolo erano contro

di esso». «_The Federalist_», la raccolta di saggi politici in difesa

della Costituzione, opera in sostanza dell'Hamilton coadiuvato dal

Madison e dal Jay, fu allora uno dei più grandi coefficienti della

disputata vittoria come rimase in seguito fra i capolavori della

letteratura politica americana.

Il 26 luglio 1788, un mese dopo della Virginia, Nuova York con 30 voti

contro 27 entrava, undecimo Stato, in quell'unione, che la ratifica di

Nuova Hampshire del 21 giugno 1788 aveva sostituito come fatto compiuto

all'antica Confederazione del 1777: il periodo critico della storia

americana, come lo chiama a ragione il Fiske, era stato felicemente

superato.[17]

§ 3. LA COSTITUZIONE FEDERALE E L'AMMINISTRAZIONE LOCALE. — L'infuriare

vivissimo della lotta pro e contro la costituzione in seno al paese

dopo i dibattiti ben noti nella convenzione di Philadelphia, la stessa

incertezza della vittoria, rivelata dalla quantità di emendamenti

spesso capitali presentati invano nelle convenzioni locali, e più

ancora la tenuità di essa, rispecchiata nelle esigue maggioranze

ottenute nei principali Stati, erano prova documentata del fatto

che la costituzione americana, com'ebbe a dire giustamente Giovanni

Quinzio Adams, fu «strappata ad un popolo ripugnante dall'opprimente

necessità». Eppure se v'è paese al mondo, della cui costituzione il

popolo vada superbo, considerandola non solo come la più adatta al

caso suo ma addirittura come una costituzione ideale, come l'opera

politica più perfetta che mente di statista potesse mai ideare, questo

paese è proprio l'America; fatto che, pur tenendo il debito conto dello

_chauvinismo_ americano, non capirebbe, data l'accoglienza primitiva

di essa, chi non conoscesse il significato speciale assunto da quella

costituzione nella vita politica degli Stati Uniti. Cessata col trionfo

dei federalisti la lotta pro e contro la costituzione, cominciò

quella pro e contro la sua interpretazione: la indeterminatezza di

certe norme, l'ambiguità di dati articoli, la malleabilità sopratutto

di essa, che per fortuna della società americana le impediva di

cristallizzarsi, divenivano armi formidabili in mano a ciascuno dei

partiti in lotta per ammantare la loro merce del drappo costituzionale,

non essendo difficile per via di deduzioni logiche ricondurre a

qualche articolo della costituzione i principii da esso sostenuti.

Per un troppo logico processo di psicologia politica collettiva la

costituzione, riconosciuta superiore a tutto ed a tutti, fatta perciò

piattaforma arma e scudo dei partiti, degli Stati, delle classi, degli

individui nella difesa dei loro interessi, divenne l'arca santa della

nazione, il palladio più sicuro della libertà che le generazioni

potessero trasmettere alle generazioni; si ebbe, come fu detto con

parola felicissima, la canonizzazione della costituzione, ragione

per cui la costituzionalità o meno d'un provvedimento qualsiasi ebbe

ed ha davanti alla mente del popolo americano maggior peso della

stessa opportunità o meno di esso. Così mentre i «padri» stessi della

costituzione avevano dubbi sull'opera loro, ritenendola solo quanto

in quel momento poteva farsi di meno peggio, i figli ed i nipoti

s'abituarono a considerarli come semidei messaggeri della verità

politica infallibile; e la costituzione degli Stati Uniti rimase così

nell'opinione pubblica dell'America e per riflesso di tutto il mondo

civile l'opera più perfetta che l'intelletto umano, innamorato degli

ideali filosofici del secolo XVIII, avesse un giorno compiuto per

la felicità d'una gente, anzichè il risultato affatto impersonale di

precedenti storici secolari e di necessità impellenti del momento. Come

infatti la ribellione delle colonie contro la madrepatria era stata

in sulle prime difesa di libertà secolari anzichè lotta cosciente per

un'indipendenza non sognata; come la dichiarazione del 1776 era stata

rivendicazione di diritti positivi anzichè enunciazione di astratti

diritti teorici; così la costituzione degli Stati Uniti si riattacca

da una parte, come ben dimostra il Bryce, agli statuti ed agli usi

coloniali preesistenti, si spiega dall'altra, come dimostra la storia

imparziale, con la necessità di conciliare gli antagonismi stridenti

fra i più vitali interessi, politici ed economici, di quella società in

formazione.

Lo stato federale non fu anzitutto se non il prodotto naturale delle

forze, che avevano generato gli stati particolari. Identica ne era

la genesi, identico il processo: degli uomini uguali e liberi si

erano raggruppati, come vedemmo, in _townships_ od in contee; dei

_townships_, delle contee, eguali e libere avevano volontariamente

organizzato lo stato coloniale, _Commonwealth_, per loro sicurezza

e comodità; degli stati eguali e liberi organizzano volontariamente

per un interesse non meno positivo lo Stato federale, dotandolo con

mano avarissima dei poteri indispensabili soltanto. Come la società

coloniale era cominciata coll'individuo, con un individuo autonomo

completo cosciente, realizzante quasi l'ipotesi d'un contratto sociale;

così la società federale cominciava con un patto esplicito tra le

singole persone morali strettesi in una unità politica. L'intero

sistema politico non fu infatti che un'espansione del _selfgovernment_

locale: come prima della costituzione, così dopo lo Stato non fu che

un aggregato di corpi locali. Questi invero più ancora delle stesse

colonie avevano fatto la costituzione, giacchè questi avevano raccolto

il potere sovrano al cadere insieme con la sovranità britannica delle

carte da essa concesse alle colonie: in quel momento d'incertezza, in

cui mal si sapeva in chi sarebbe ricaduto e chi avrebbe esercitato il

potere politico, depositari della sovranità erano stati, come vedemmo,

i corpi locali dapprima, il popolo intero delle singole colonie in

appresso.

Lo Stato, che usciva dalla rivoluzione americana, era così un prodotto

della nazione, invece di esser questa il prodotto dello Stato, come era

avvenuto in Europa. Qui però lo Stato storico, mistico, fatale, in cui

si è concentrata ed incarnata una potente coscienza nazionale, sopra

le teste curvate degli individui; in America invece quasi punto patria,

appena una nazione, uno Stato senza passato e senza prestigio, un puro

espediente del momento, l'opera volontaria e riflessiva d'uomini eguali

e liberi. Invece d'uno Stato soldato, giustiziere, creatore laborioso

dell'ordine, tardo artefice e dispensatore circospetto del diritto

comune, lo Stato americano sarà per così dire uno Stato scioperato,

dispensato per la forza od il favore di circostanze da ogni incombenza,

avanzato e supplito nelle sue leggi dai costumi, preceduto nel mondo

dei fatti dalla libertà e dall'eguaglianza. Non esso quindi, ma

l'individuo sarà la sola personalità morale e giuridica completa; non

esso farà le concessioni necessarie all'individuo, ma questo investirà

mano mano lo Stato dei poteri necessari, dandogli funzioni espresse e

ben delimitate. Lungi pertanto dall'esser lo Stato arbitro delle parti,

da cui risulta, le singole parti saranno per comune consenso le arbitre

dello Stato federale. A questo si darà infatti sino dai primi momenti

solo quel minimum, che è necessario perchè possa sussistere; tanto

più che alla diffidenza assoluta contro ogni potere centrale unico e

forte si univa qui la mancanza di quell'interesse vitale della difesa

esterna, che era stato in Europa la causa principale dell'accentramento

politico incarnato per tanti secoli nella monarchia conquistatrice ed

unificatrice del paese.[18]

Un rapido esame della costituzione ci convince largamente di ciò.

Nella costituzione americana il potere legislativo spetta ad un

Congresso, composto del Senato e della Camera dei Rappresentanti. La

Camera è biennale e si compone di cittadini oltre i 25 anni di età

scelti dagli elettori dei singoli Stati in proporzione al numero degli

abitanti, in modo da non eccedere l'uno su 30,000 abitanti, ma sì che

ogni Stato ne abbia uno almeno; essa sceglie il suo presidente e sola

ha il diritto di mettere in istato di accusa i propri membri. Il Senato

è sessennale, ma rinnovabile per un terzo ogni due anni, e si compone

di cittadini oltre i 30 anni d'età, scelti in numero di due per ogni

Stato dalla legislatura dello Stato stesso; il vice presidente degli

Stati Uniti ne è presidente, però senza voto, salvo il caso che i

voti siano pari: esso solo può giudicare dei suoi membri e, presieduto

dal giudice della Corte suprema, giudicare del presidente degli Stati

Uniti. Il tempo, il luogo, la maniera di procedere alle elezioni dei

senatori e dei deputati sono prescritti per ogni Stato dalle singole

legislature. Il potere spetta alla maggioranza, ma la minoranza può

rinviare le adunanze; ogni proposta di legge votata dal Congresso

deve, prima d'entrare in vigore, esser sottoposta al Presidente degli

Stati Uniti: se egli non l'approva, la rimanda alla Camera, donde

è partita; se dopo averla riveduta i due terzi di questa Camera le

sono favorevoli, essa viene inviata con le obbiezioni del Presidente

all'altra Camera, e, nel caso che anche i due terzi di questa

l'approvino, ha vigore di legge. Il potere esecutivo è attribuito ad

un presidente d'oltre 35 anni, quadriennale, e ad un vicepresidente,

eletti nel modo seguente: ogni Stato deve scegliere un numero di

elettori uguale al numero dei rappresentanti che ha nelle due camere

federali, ed essi si riuniscono per l'elezione definitiva; chi riporta

il maggior numero di voti è proclamato Presidente, chi vien subito

dopo Vice-presidente. Il potere giudiziario è conferito ad una Suprema

Corte Federale ed a quei tribunali inferiori, che al Congresso piaccia

di stabilire a seconda del bisogno: il potere giudiziario soltanto

può decidere nei casi relativi alla Costituzione. È la Corte suprema,

che dà al potere giudiziario una forza immensa, superiore a quella

che non abbia negli altri governi rappresentativi; per essa il potere

giudiziario è agli Stati Uniti il conservatore della Costituzione, il

solo che abbia il potere di abrogare una legge, dichiarandola contraria

alla Costituzione. La sua importanza ci appare subito immensa, se

pensiamo ch'essa è arbitra inappellabile nei conflitti, che, con una

Costituzione siffatta, possono nascere tra la Confederazione e gli

Stati, tra i vari Stati, tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini

e la Confederazione e così via. Nessuna meraviglia perciò se, avuto

riguardo agli ottimi risultati pratici, questa è ritenuta la più utile

istituzione americana, se il Bryce non dubita ch'essa abbia salvato la

costituzione. «Gli Stati Uniti garantiscono ad ogni Stato dell'Unione

una forma di governo repubblicana, e la difesa da qualunque invasione;

ed a richiesta della Legislatura anche la tutela dai disordini

interni»: queste sono le parole testuali con cui la costituzione

stabilisce i rapporti che devono correre fra gli Stati ed il governo

federale. Così, mentre nelle questioni di carattere generale gli Stati

Uniti figurano come un solo Stato, spettando al governo federale quanto

riguarda la guerra e la pace, la diplomazia, i trattati, la moneta,

gli accordi commerciali ecc., nelle questioni regionali invece essi

figurano come un insieme di Stati, in cui i rapporti fra cittadino

e cittadino, lo sviluppo della vita economica intellettuale e morale

sono governati da leggi particolari emanate dalle singole legislature

di Stato. Quanto poi alle modificazioni, che potessero occorrere nella

Costituzione, il testo di essa dice: «Il Congresso, ogni qualvolta

i due terzi di ambedue le Camere lo credano necessario proporrà

emendamenti a questa Costituzione, od a richiesta delle Legislature

di due terzi dei vari Stati radunerà una Convenzione per proporre

emendamenti, che in ambedue i casi saranno validi, ad ogni fine ed

effetto, come parte di questa Costituzione, quando sieno ratificati

dalle Legislature di tre quarti dei vari Stati, ovvero da convenzioni

parimenti composte di tre quarti di essi».

Netta come si vede è in questa Costituzione la distinzione dei tre

poteri, legislativo esecutivo e giudiziario, ciascuno dei quali è

provveduto d'un organo a parte; ma unica la sorgente da cui emanano.

Il Presidente, eletto dal popolo, senza intervento del Congresso o dei

legislatori, rappresenta la nazione. Dei due corpi che compongono il

Congresso, uno solo, la Camera dei Rappresentanti, emana direttamente

dal suffragio universale popolare; ma l'altro, il Senato, non ripete

un'origine meno nazionale per quanto diversa. Esso, che riceve il suo

mandato da legislature elette le quali rappresentano gli interessi

generali di ciascun Stato, rappresenta delle alte parti contraenti,

le antiche sovranità distinte associate per la difesa ed i progressi

comuni: diversa quindi nella natura l'autorità sua è non meno grande e

sentita di quella dell'altra Camera. Se avverranno quindi conflitti fra

questi tre poteri, non potendo alcuno di essi per una origine speciale

considerarsi l'arbitro della situazione, dovere morale di ciascuno

sarà di resistere sino in fondo non già semplicemente di fare una

dimostrazione di forza per intimidire, correggere, rimettere sulla via

creduta migliore gli altri, come succederà negli stati costituzionali

d'Europa, dove uno solo generalmente avrà la forza morale ed il

prestigio che deriva dal suffragio popolare. Il dissidio quindi rimarrà

quivi inconciliabile ed insanabile finchè dureranno al potere le parti

contendenti.

Ma non solo nell'origine, bensì anche nei rapporti reciproci fra i

tre poteri, questa costituzione manteneva ad arte la stessa causa di

debolezza. Mentre col governo di gabinetto adottato dall'Inghilterra

e imitato poi da altri paesi d'Europa i poteri dirigenti dello Stato,

il legislativo e l'esecutivo, sono fusi insieme per assicurare e

fortificare l'azione politica di esso, e stabilite le norme per un

pronto ritorno alla sovranità d'un'unica volontà, nel caso di conflitto

fra essi, la Costituzione americana li ha tenuti irrimediabilmente

separati, li ha creati tutti deboli, lasciando loro soltanto la forza

di tenersi a vicenda in iscacco. I ministri infatti non fanno parte

delle Camere, mentre le due Camere praticamente oltrecchè teoricamente

hanno gli stessi poteri. Ne segue che l'esecutivo non ha i mezzi di

procurarsi le leggi e le risorse finanziarie di cui ha bisogno per

la sua missione, rimanendo a lui semplicemente un veto sospensivo

per opporsi ai deliberati delle assemblee; mentre nessuna delle due

branche del potere legislativo, quando siano in lotta fra loro, ha

dovere o motivo di cedere. Come ciò poi non bastasse, esecutivo e

legislativo sono esposti a vedersi annullare virtualmente dal potere

giudiziario le leggi e gli atti di governo, che stimano più necessari.

Con maggior arte non si sarebbe potuto costituire un governo centrale

più debole, più innocuo per le libertà particolari dei singoli Stati.

La stessa prospettiva d'un conflitto prolungato fra i vari poteri,

lungi dal presentarsi come un pericolo sociale, apparirà una garanzia

di queste libertà; e la Costituzione non si cura perciò di assicurare

la pronta risoluzione della controversia. Nè le Camere infatti possono

obbligare i ministri a dimettersi, nè il ministero può dissolvere

la Camera, nè il Presidente può appellarsi alla nazione come giudice

supremo: la macchina del potere s'arresta colpita dalla paralisi voluta

dalle singole sue parti, finchè non sia spirato il termine elettorale

garantito a ciascuna di esse.[19]

La stessa noncuranza artificiale dell'unità d'azione e della forza

del governo si avvertirà del resto nelle Costituzioni degli Stati

particolari[20]: nella sfera degli Stati come nella sfera federale

l'attività legislativa non verrà meno ristretta dell'attività

amministrativa: e la tendenza nella storia successiva sarà per

un'accentuazione sempre maggiore di tale impotenza del potere politico.

Come nella Costituzione federale si è cercato di garantire al massimo

grado l'indipendenza dei singoli Stati, così in quelle particolari si

cercherà di garantire quello dell'individuo. Nella mente d'un popolo,

che tutto portava ad una concezione quanto mai individualista della

vita, il potere politico doveva avere fini negativi più che positivi;

in esso anzichè vedere uno strumento, si temeva un ostacolo del

progresso. Dalla convinzione che il progresso è opera dell'individuo,

il quale non ha bisogno che di libertà per effettuarlo, nasceva

logicamente la preoccupazione di premunirsi contro la legge piuttosto

che di farvi appello. Anche nei singoli Stati infatti non solo il

suffragio popolare sarà la fonte di tutti i poteri, legislativo

esecutivo e giudiziario; ma, cosa ancor più grave, nella generalità

di essi i ministri saranno eletti individualmente dal popolo, anzichè

collettivamente dal governatore, diventando così dei puri e semplici

capi-servizio affatto indipendenti, anzichè dei membri concordi

d'uno stesso organo politico: lungi dall'aversi per tal modo un'unità

vigorosa di governo, il governo stesso verrà a mancare, riducendosi ad

una pura e semplice amministrazione, sprovvista d'ogni coordinamento

fra i singoli suoi servizi affatto indipendenti l'uno dall'altro.

Il governatore infatti, in teoria centro di coordinamento del potere

come presidente ufficiale dello Stato, non avrà che rare ed innocenti

attribuzioni, quali il comando della milizia locale e della polizia,

la convocazione della Camera in sessione straordinaria, il diritto

di grazia e così via: possederà, è vero, un diritto di veto, ma solo

sospensivo, venendo anch'esso annullato da un secondo voto preso a

maggioranza di 2/3 o 3/5 dei membri della legislatura. Con la sua

relazione annuale davanti a questa sulla situazione dello Stato, egli

sarà un vero agente d'informazioni, più che il capo d'una compatta

amministrazione. Anche questa del resto mancherà del tutto, non avendo

lo Stato singolo a sua disposizione neppure quel mezzo fondamentale

d'azione, che è la burocrazia. Nè i suoi agenti politici e giudiziari

infatti nè perfino i suoi agenti tecnici costituiranno una vera

burocrazia; perchè, eletti individualmente dal popolo del distretto

in cui dovranno esercitare le loro funzioni, non dipenderanno nè

direttamente nè indirettamente dal potere centrale, non formeranno

alcuna classe, i cui membri siano subordinati gli uni agli altri dal

legame gerarchico. In sui primi tempi il governatore o la legislatura o

tutti due insieme nomineranno un certo numero di funzionari di Stato,

i giudici in ispecie, al centro o nei distretti, ma col procedere dei

tempi nella grande maggioranza degli Stati tutti i funzionari preposti

ad un servizio, non solamente locale ma generale, saranno elettivi,

scelti dagli abitanti del distretto stesso in cui dovranno operare. Più

che funzionari dello Stato saranno essi quindi mandatari d'una frazione

dello Stato, agenti locali incaricati d'una funzione di pertinenza

dello Stato: lo stesso sceriffo, il rappresentante del governatore e

l'unico depositario dell'autorità centrale esecutiva nella contea,

colui che deve mantenere la pace pubblica e reprimere al caso ogni

rivolta contro lo Stato, sarà eletto dal suffragio universale! Dello

Stato quindi non vi sarà se non il nome perfino là, dove esso mediante

pseudo-rappresentanti esercita le funzioni di sua competenza; i singoli

distretti non solo si amministreranno ma perfino si governeranno da sè,

formando ciascuno un piccolo Stato. Non si potrà da questo lato parlare

neppure di decentramento ma addirittura di disgregazione del potere

centrale, di decomposizione amministrativa. Dal controllo mediato o

immediato sulla ripartizione delle imposte in fuori, non vi sarà nella

maggior parte degli Stati altro esempio effettivo di tutela confidata

al potere esecutivo: e lo stesso estimo dei valori imponibili e la

stessa percezione delle imposte sarà opera dei _townships_ anzichè

dello Stato!

Se in tanto indebolimento del potere centrale, i fini

dell'amministrazione pubblica saranno in generale raggiunti e

soddisfatti i bisogni ed assicurato il progresso dei consociati,

ciò si dovrà in primo luogo al senso pratico di essi, allo stesso

esercizio secolare delle libertà, al vecchio istinto anglo-sassone di

rispetto profondo all'ordine legalmente dato, all'autorità legalmente

costituita; in secondo luogo all'opera in proposito della legislatura,

la quale, conformemente ad una pratica inglese immemorabile, supplirà

essa fino ad un certo punto alla tutela amministrativa, negata al

potere esecutivo, coi suoi statuti generali quanto mai minuziosi e più

ancora coi suoi atti privati speciali o locali, che si moltiplicheranno

all'infinito: il corpo legislativo diventerà così nei singoli Stati

un corpo regolamentare, il vero superiore gerarchico dei funzionari

pubblici; la tutela dell'amministrazione più ancora che la legislazione

il suo compito principale. Lo Stato non sarà così rappresentato

nell'Unione da un governo che disponga d'una burocrazia, ma da una

legislatura organo quanto mai disadatto ad amministrare un paese.

L'esser governati il meno possibile diventerà ogni giorno più l'ideale

dell'Americano; e, lungi dal mostrare qualsiasi assodamento del

potere esecutivo, federale o di Stato, la storia degli Stati Uniti

mostrerà una diminuzione nello stesso potere legislativo, in quello

di Stato specialmente, con la durata sempre più corta delle sessioni

parlamentari dei singoli Stati, con la negazione alle legislature

del diritto di redigere e modificare esse stesse il regolamento di

procedura parlamentare, con una serie insomma ogni giorno maggiore di

limitazioni, nel campo finanziario in ispecie, dove s'arriverà in certi

Stati a rendere impossibile nella pratica la contrattazione d'un debito

pubblico! Anche nello Stato come nell'Unione trionferà il proposito

di ridurre ai minimi termini l'autorità centrale non solo, ma anche di

legarla in modo da renderla una parvenza più che una sostanza.

Tra governo federale poi e governo di Stato sarà teoricamente

impossibile ogni attrito: la Costituzione fa una divisione netta recisa

capitale fra i poteri federali e quelli di Stato, e dà a ciascuno

i mezzi indipendenti per esercitarli: i rapporti fra essi hanno un

carattere pressochè internazionale. Quando sorga quindi un conflitto

tra governo nazionale e governo provinciale, quando uno Stato nei

limiti della propria competenza prenda delle misure contrarie agli

interessi generali dell'Unione, nessuna via per appianarlo è offerta

dalla legge fondamentale: si uscirà in tal caso dal campo del diritto

amministrativo, per entrare in quello del diritto delle genti,

del diritto naturale per eccellenza, ed il conflitto si risolverà

immediatamente in una questione di forza, in una guerra, che sarà

quindi guerra civile.

Questa organizzazione politica, che annichilisce addirittura lo Stato

sia federale che regionale per garantire al massimo grado la libertà

dell'individuo, era possibile agli Stati Uniti, perchè in essi nè

la sicurezza nè l'amministrazione della nazione avevano bisogno

d'un forte potere federale o d'un forte potere di Stato: la prima

era garantita dalla posizione geografica, la seconda da quei corpi

locali, che continuavano ad essere le sorgenti pure ed inesauribili

della vita nazionale. Ristretta infatti ed inceppata nel governo

nazionale, languente e screditata in quello di Stato, la vita pubblica

continuava a manifestarsi in tutta la sua vivacità nei corpi locali,

nei _townships_, nelle contee, nelle città: questi rimanevano il vero

focolare di essa. I _townships_ negli Stati più settentrionali, le

contee o parrocchie nei più meridionali eserciteranno un gran numero

di servizi, che sul continente europeo hanno carattere generale,

addirittura nazionale, come l'assistenza pubblica, la giustizia

criminale e civile inferiore, la polizia, l'istruzione elementare,

la viabilità, le carceri, le imposte, ecc.: essi saranno come delle

piccole repubbliche indipendenti, il vero seggio di quasi ogni attività

amministrativa, d'una attività estesissima, svariata e pressochè

autonoma, in vivo contrasto coll'inerzia ed il languore dell'Unione

e dello Stato. Torpida al cuore, la vita pulserà impetuosamente eppur

semplicemente alla periferia; e gli antichi corpi locali, in cui tutta

s'assommava la vita pubblica nell'età coloniale, rispettati dalla

Costituzione, sopravviveranno con la stessa forza della gioventù alle

condizioni politiche e sociali che li avevano determinati. Nel nord

i cittadini del _townships_ si riuniranno insieme una o più volte

all'anno nel palazzo di città, in una chiesa, all'aria aperta; e questa

assemblea generale nominerà i suoi _selectmen_, sorta di municipalità

collettiva, la commissione scolastica, i capi dei servizi comunali;

procederà all'esame di tutti gli affari portati all'ordine del giorno;

eserciterà i poteri legislativi della sua sfera d'azione, senza che

alcun'altra autorità ne esamini ed approvi o rigetti le deliberazioni;

fisserà il suo bilancio; udirà le relazioni dei magistrati eletti e

ne rivedrà i conti. Nel Sud, dove il latifondo e la dispersione degli

abitanti hanno reso impossibile il costituirsi del _township_, il posto

di questo sarà occupato da una circoscrizione più vasta, la _contea_:

in essa non vi sarà, è vero, data la poca densità della popolazione,

alcuna assemblea generale; ma l'autonomia, di cui godrà nel campo

dei servizi locali, sarà eguale a quella del _township_. Negli Stati

centrali infine dove coesisteranno il _township_ e la contea, la

seconda eserciterà sul primo una specie di tutela rudimentale, che non

andrà più in là della revisione dei conti, del controllo sull'estimo

dei valori imponibili e sulle scuole. Negata invece nel Nord, come

nel Centro, come nel Sud sarà l'autonomia alle grandi corporazioni

urbane, alle _città_, le quali, creazione dello Stato, dipenderanno

dalla legislatura di questo, che se ne riserverà in gran parte

l'amministrazione. La costituzione delle città sarà modellata in

generale sul governo federale: una specie di sindaco, corrispondente

al presidente, due assemblee, corrispondenti al Congresso, con le

loro commissioni, un corpo di funzionari nominati dalle assemblee od

eletti dal popolo: anche in essa lo stesso sminuzzamento del potere

notato nelle Costituzioni federale e di Stato. Le attribuzioni del

resto, spettanti a questi corpi municipali, saranno poche e di poca

importanza, cioè quelle soltanto menzionate espressamente nella carta

particolare o nelle leggi generali d'incorporazione, in virtù delle

quali prenderanno origine le municipalità stesse: nel concedere tali

carte e statuti la legislatura dello Stato avrà cura di riservare

per sè le attribuzioni più importanti, affidando ai corpi municipali

soltanto quelle indispensabili, sistema al quale si dovranno appunto

gli abusi scandalosi, l'immane corruzione amministrativa di molte città

americane nel sec. XIX.

Tale l'organizzazione politica ed amministrativa, che si dava la nuova

nazione, istituzioni non dettate ad essa da alcun principio teorico

ma tolte senz'altro da una pratica secolare, ispirate dai caratteri e

dai bisogni della sua società. Popolazione poco densa e fluttuante in

un territorio immenso, sicurezza da ogni pericolo esterno, bisogno di

libertà assoluta d'azione per produrre la ricchezza più che di ordine

sociale per difenderla e conservarla, attitudine spiccata e capacità

provetta al _selfgovernment_, coscienza nazionale appena incipiente

e coscienza regionale sviluppatissima, tutto portava alla negazione,

può dirsi, dello Stato, sia federale che particolare, alla piena

indipendenza di questo da quello, al rigoglio della vita municipale

in tutte le sue forme. La prosperità non si aspettava dallo Stato, ma

dall'energia dell'individuo; allo Stato non si chiedeva che la garanzia

della più sconfinata libertà individuale, della più completa autonomia

locale.

Con questi auspici politici la società anglo-americana iniziava il

periodo nazionale della sua storia.

Le origini degli Stati Uniti d'America · 第 29 / 38 题