Quia in die dominica prima est futura Collectio, omnes vos devotioni
_voluntarie_ praeparate, ut unusquisque secundum sufficientiam habeat
in sacratissima oblatione consortium.
Id. _Sermo V_.
Ad horum operum, Dilectissimi, piam curam dies nos apostolicae invitat,
in quo sanctarum Collectionum prima _Collectio_ est prudenter a
Patribus et utiliter ordinata; ut quia in hoc tempore gentilis quondam
populus superstitiosius daemonibus serviebat, contra prophanas hostias
impiorum, sacratissima a nobis nostrarum elemosinarium? celebraretur
oblatio: quod, quia incrementis ecclesiae fructuosissimum fuit, placuit
esse perpetuum. Unde hortamur sanctitatem vestram, ut per ecclesias
regionum vestrarum quarta feria de facultatibus vestris quantum
suadet possibilitas ac voluntas, expensas misericordiae conferatis, ut
possitis illam beatitudinem promereri, in qua sine fine gaudebit, qui
intelligit super egenum et pauperem.
[581] Il capitolare di Mantova del 787 prescrive che la decima sia
pagata alla presenza di almeno due testimoni ne ideo ibi juramentum
aliquod faciendi necessitas contingat. (Cfr. M. G. H. Capitularia, I §
8, pag. 197).
E questo sistema di giuramento concorda pienamente con l'uso
estesissimo del giuramento quale ci è unanimente dimostrato dalle
fonti romane (Cfr. _Dig. XII_, 2, 3-I, 3, § 4 e 2, 4 e 5) e con
quello attestatoci dai documenti posteriori. Il Tiraboschi, p. es., ha
pubblicato un doc. del secolo X (_Mem. Modenesi_ cit., I, cod. dipl.
n. 117, pag. 142) che suona così: «Incipit nomina virorum hac mulierum
qui pro dei timore et christi amore dederunt singuli denarios pro
redemptione animarum suarum in luminaria ad illuminandum ecclesiam dei
ut eorum animas illuminet deus in sanctum paradisum et _ipsi omni anno
Deo auxiliante hoc facere similiter promittunt_».
E si possono citare anche altri esempi posteriori nei quali si vede
sempre intervenire il giuramento. Cfr. anche lo statuto della Chiesa di
Parma citato a pag. 1, n. 1 e a pag. 103-104.
[582] Cfr. _Cod. dipl. long_. — Troya, — n. 216.
[583] Cfr. pag. 200 nota e nota 3 di questa pagina.
[584] Di _decimas_ parla il capitolare fissato dal re Liutprando
con i mercanti di Comacchio nel 730 (Cfr. HARTMANN. _Zur
Wirtschaftsgeschichte Italiens in frühen Mittelalter. Analekten._
Gotha. 1904, pag. 123-24); decime pagavano talvolta cittadini e vicini
per il godimento degli antichissimi diritti d'uso (Cfr. SOLMI A.
_Manuale cit._, pag. 188) e la decima parte dei frutti della terra da
loro lavorata corrispondevano numerosi lavoratori (Cfr. _Cod. dipl.
long._ — TROYA — n. 433, a. 721; n. 476, a. 729; n. 526, a. 740) così
in occidente come in oriente (cfr. ZACHARIAE V. LINGENTHAL. _Geschichte
des grieschisch-roemischen Rechts_, Berlin, 1892, II, pag. 255-56 e n.
843).
[585] S. AGOSTINO. _Comm. in Psalm_. 146 (_Opera omnia_ cit. VIII, pag.
698). Precidite ergo aliquid et deputate aliquid fixum, vel ex annuis
fructibus vel ex quotidianis quaestibus vestris... Exime aliquam partem
redituum tuorum. _Decimas_ vis? decimas exime quamquam parum sit.
ID. _Homil_. 48, X, pag. 48. Maiores nostri copiis omnibus abundabant
quia Deo _decimas dabant_ et Caesari censum reddebant.
[586] Capit, di Lestimes a. 743 (in «Mon. Germ. Hist.» Boretius.
I, n. 11, pag. 28). — Statuimus quoque cum consilio servorum Dei et
populi christiani propter imminentia bella et persecutiones ceterarum
gentium quae in circuitu nostro sunt, ut _sub precario et censu
aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exercitus nostri
cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut
annis singulis de unaquaque casata solidus, idest duodecim denarii, ad
ecclesiam vel monasterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui
pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit. Et
iterum si necessitas cogat ut princeps iubeat, precarium renovetur et
rescribatur novum_.
Col capitolare del 768 (ID. _ibid._ 1, _Capit. aquit._ c. 1, pag.
42) Pipino aggiunse l'obbligo della restaurazione della chiesa a cui
appartenevano le terre beneficiate.
E nel 779, col capit. aristallense (ID., _ibid_. I, c. 13, pag. 50),
Carlo Magno aggiunse l'obbligo del pagamento della decima e della
nona. De rebus vero ecclesiarum und nunc census exeunt decima et nona
cum ipso censu sit soluta et unde antea non exierunt similiter nona et
decima detur; atque de casatis quinquaginta solidum unum et de casatis
triginta solidum dimidium et de viginti trimisse unum.
La bibliografia sul beneficio ed i suoi rapporti col feudo è troppo
nota perchè occorra accennare anche solo i principali lavori.
[587] Cfr. _ibid_. I, pag. 46.
[588] Cfr. _Pippini capitulare italicum_ a. 801 (806)-810 (_ibid_. I,
1, n. 102, pag. 210, c. 6). E questa disposizione deriva in linea retta
da Carlo M. nella sua «Epistola in Italiam emissa», a. 790-800 (_ibid_.
n. 97, pag. 203), e con il c. 60 del suo capitolare italico.
[589] _Capit. Ital_. c. 31.
[590] _Capitulare cum episcopis langobardicis deliberatum_, a. 780-90.
(_Ibid_. n. 89, c. 9, n. 89). E questo costume e questa consuetudine
di cui parlano e come di cosa antica vescovi langobardi, non poteva
essersi formata che in Italia e prima dell'invasione franca. Non potè
essere lo stato langobardo ad istituire un contributo che ripugnava
all'indole del suo popolo, a vantaggio di un culto che non era il suo e
per il quale, nei primi tempi specialmente, non furono usate soverchie
tenerezze; mentre nessuno dei re divenuti cattolici l'ha — che si
sappia — istituito. E si sarebbe saputo; chè un capitolo dell'Editto,
una parola di Paolo Diacono, un passo delle lettere e degli scritti cui
dette luogo la lunga controversia terminata con la calata dei Franchi,
non avrebbe mancato di farcelo sapere.
Abbiamo dunque una riprova dell'ininterrotto perdurare della antica
_collecta_.
[591] _Loth_. 43. Che la decima di cui qui si parla sia quella italiana
è dimostrato da vari fatti. E cioè: 1.) che in esso si parla sempre
e soltanto di decima e mai si ricorda o menziona la nona; 2.) che
si istituisce una speciale procedura la quale consiste nella nomina
di una commissione di quattro o otto o più «homines optimi» per ogni
pieve i quali sieno testimoni inter sacerdotes et plebem. La pieve è
il complesso dei parrocchiani e tale commissione sarebbe un assurdo
per testimoniare il soddisfacimento di uno degli obblighi nascenti dal
rapporto giuridico intercorrente fra una chiesa, che poteva benissimo
non essere una pieve ed uno speciale individuo; 3.) infine, che si
commina ai renitenti la prigione e la confisca dei beni, senza mai far
parola di omissione di beneficio.
[592] Eccone un esempio tipico.
Et hoc ea consideratione introductum est, ut detracta portione
dominorum, coloni de sua parte dumtaxat decimam solvant, quia domini in
civitate vel in aliis locis plerumque habitant, et spiritualia ibi non
recipiunt ubi decimae solvuntur, et ideo de sua parte fructuum decimas
dare non tenentur. _Liber Consuetudinum Mediolani_ c. 25 Ed. BERLAN
cit. pag. 256.
[593] Cfr. _Capit. ital. Pipin._ 4, 17; _Lud_. P. 30; _Loth_. 20.
[594] Cfr. _l'epist._ di GELASIO _ad episc. Lucaniae_ c. 5 (ed. cit.
to. IV pag. 1189) «Baptizandis consignandisque fidelibus pretia nulla
praefigant, nec illationibus quibuslibet impositis exagitare cupiant
renascentes.... Et ideo nihil a predictis prorsus exigere moliantur...»
E il _conc. illiberit._ c. 48 (ed. cit. I. pag. 97) proibisce già —
emendari placuit — che «qui baptizantur nummos in concham non mittant».
Per le oblazioni in caso di matrimonio si può citare come tipo il c. 3
dei _Responsa Bulgarorum_ di Niccolò I. che è dell'866 (Cfr. l'edizione
corretta fattane dal DUCHESNE. _Origines cit._ pag. 433-34) ma che
riproduce in modo perfetto nella forma e nella sostanza il sistema di
celebrazione degli sponsali e del matrimonio romano.
«Et primum quidem in ecclesia domini cum oblationibus quas offerre
debent Deo per sacerdotis manum statuuntur».
Cfr. anche _Statut. eccl. parm. cit._ pag. 101 nella ricca nota
illustrativa fattane dal BARBIERI.
Per le oblazioni per i defunti, oltre questo stesso statuto sotto tale
titolo, pag. 48 e pag. 194, nota 2, sono da vedersi la dissertazione
18 del MURATORI _Anecdota_ cit. I. pag. 190-95 ed il Natale XII di S.
PAOLINO da Nola, nel punto ove narra il miracolo di S. Felice.
[595] Cfr. i passi e i documenti riportati ed illustrati da N.
COMNENO PAPADOPOLI nelle sue _Praenotationes mistagogicae_, Padova,
1697 r. 1, s. 5 e 6, pag. 28-37 e r. 3, s. 2, 3, 4, pag. 137-138.
Mi limito a queste pochissime citazioni perchè sarebbe del tutto
superfluo fare sfoggio della numerosissima bibliografia sull'argomento
che per l'esperienza che ne ho fatta è, almeno per il nostro tema,
perfettamente inutile.
[596] Cfr. pag. 181 nota 1.
[597] Cfr. pag. 186 nota 2.
[598] Oltre tutti i lavori che fanno più o meno capo al DE ROSSI e
al DUCHESNE, i quali hanno formulato a questo proposito due diverse
opinioni degne del pari di considerazione; è uscito recentemente
l'articolo di R. SALEILLES. _L'organisations juridique des premierès
communautés chrétiennes_ nelle «Mélanges P. F. Girard». Paris, 1912,
II, pag. 469-509, di una notevole chiarezza.
[599] Questa mi sembra la interpetrazione più logica del passo di
ULPIANO _Liber. singul. reg._ XXII. 6 (ed. BAVIERA _Fontes iuris romani
antejustinianei_, Firenze, 1908, pag. 235-36) che è, a parer mio,
l'unico veramente fondamentale sull'argomento.
Deos heredes instituere non possumus praeter eos quos senatusconsulto
constitutionibusque principum instituere concessum est, sicuti Jovem
Tarpeium, Apollinem Didymacum Mileti, Martem in Gallia, Minervam
iliensem, Herculem gaditanum, Dianam Ephesiam, Matrem Deorum Sipylenem,
Nemesim quae Smirmae colitur et Caelestem Salinensem Carthagini.
E questo paragrafo è intimamente connesso con quello precedente in
cui si afferma che la _testamentifactio_ passiva non è accordata,
fatta eccezione che nel caso di testamento di un liberto, nemmeno ai
municipî.
[600] Cfr. il cap. 36 del 2. libro della Vita di Costantino di Eusebio
e la Nov. 131. cap. 9 di Giustiniano.
[601] Cfr. _Capitul. mantuanum primum_ c. II. (ed. BORETIUS I,
1, n. 92, pag. 195) De decimis vero que a populo in plebibus vel
baptismalibus æcclesiis offeruntur nulla exinde pars maiori æcclesiæ
vel episcopo inferatur.
[602] Cfr. _Mem. Lucchesi_ cit. V, p. II, pag. 22, n. 34, a. 746 e
MURATORI. _Antiq. cit._ III, 811-819, a. 796
Cfr. i docc. riguardanti la gestione patrimoniale delle pievi indicati
dal PERTILE. loc. cit. I, pag. 342, a. 89; e MAZZI A. _Studi cit._ pag.
9 e 27-28; TIRABOSCHI, _Mem. mod. cit._ I, pag. 155, a. 996; pagina
158, a. 998; II, pag. 137, a. 1003: UGHELLI^2. loc. cit. V, col. 508,
a. 997 e IV, col. 1007, a. 1004 (cfr. PROVANA. _Studi critici cit._
pag. 347).
Alla prova di questa asserzione che involge intimamente la vita civile
e quella religiosa son dedicati i §§ 9 e 10.
Cfr. TAMASSIA N. _Postille storiche e giuridiche alle opere di
Zenone vescovo di Verona_ in «Studi storici e giuridici offerti a F.
Ciccaglione» Catania 1909, I, pag. 8-10.
Cfr. GALANTE A. _Il diritto di patronato nei documenti langobardi_
negli «Studi in onore di V. Scialoja» Milano, 1905, vol. I.
[603] Cfr. pag. 181 nota 1.
[604] Cfr. i documenti riportati ed illustrati nella Diss. quarta delle
_Antichità long. milan._ cit., la quale però è inspirata per non dire
addirittura dominata dall'idea di mostrare la ragionevolezza delle
pretese dei monaci contro i sacerdoti, riunitisi a vita canonica nel
secolo XI.
[605] Cfr. nota a pag. 183, nota 2.
[606] Vedi le belle e giustissime parole di N. TAMASSIA in _Fidem
facere e manum facere cit._, pag. 536-37 sul tipo dei documenti
lucchesi; alle quali è da aggiungere anche quanto egli dice a tale
proposito a pag. 367-71.
[607] Sulla personalità giuridica del beneficio e lo sviluppo della
sua formazione cfr. RUFFINI F. _La rappresentanza giuridica delle
parrocchie,_ Torino, 1896, § 8-10, pag. 48-74; uno studio che dev'esser
segnalato fra la moltitudine dei lavori che si sono occupati di questo
argomento e dei quali fornisce un'abbondante indicazione bibliografica
il GALANTE, _loc. cit._ pag. 273 nota e nelle note ai §§ segg.
[608] Cfr. _Capitulare italicum. Capitula Karoli M._ 136. _Capitul.
Hludovici Pii_ (a. 825?) c. 9. _Leges_ I. 244, ed. BORETIUS; e le altre
disposizioni riportate dal DU-CANGE nel suo _Glossarium_ e dal nostro
MURATORI nella XXX Dissertazione.
[609] La ragione della tenacia di tale consuetudine, che finiva con
l'annullare l'antico precetto ecclesiastico del riposo festivo, era di
natura prevalentemente, se non sostanzialmente, economica. Usufruendo
di un giorno festivo per lo smercio dei prodotti si guadagnava una di
quelle giornate di lavoro, che le numerose prestazioni, alle quali
sopratutto i lavoratori della terra erano obbligati, riducevano
fortemente.
[610] Vedine la dimostrazione particolareggiata per Bergamo in MAZZI A.
_Corografia bergomense nei secoli_ VIII, IX, X, Bergamo, 1888. pag. 225
e segg.
Vedi anche _Capitul. Aquisgranense_ a. 809, c. 9, in «Monum. Germ.
Hist.» _Leges_, ed. BORETIUS I, pag. 156.
[611] Di ciò si è tentato di dare la dimostrazione nel paragrafo
precedente. Mi limito qui ad aggiungere le parole della concessione
dell'imperatore Lodovico II alla pieve rurale di Juvenalta nel
cremonese.
«Pro plenissima quietitudine confirmamus eidem sancto loco aqueductus
tam ad divisa molendina quam ad navigia deducenda, sive in Olio atque
etiam _mercata ibidem devenientia tam in montanis quamque in planicie
ut abhinc in futurum_ SICUTI ANTIQUITUS CONSUETUM FUIT _deducat_.
[612] LANDULPHI SEN. _loc. cit._, III, 20.
Di questo storico è stato dato — e meritatamente — un severo giudizio
(vedi, per es. quel che ne dicono i Bollandisti to. VI, julii 28, S.
Nazario); ma ciò non può toccare in nulla la veridicità della sua
notizia riguardo all'ubicazione ed alla composizione del mercato,
perchè egli ne fa menzione incidentalmente e come di cosa normale
anche al suo tempo. E, per di più, la sua notizia è confermata anche da
ARNOLFO. Cfr. infatti, _loc. cit._, III, 10.
[613] _Capitul. Ital._ c. 11. _Cap. Forma communi_ c. 14-18 in «Monum
Germ. Hist.» _Leges_, I, ed. BORETIUS, pag. 37-38.
[614] _Ibid_. c. 14.
L'_Expositio_ a questo capitolo richiama i due capitoli di Rotari 18 e
358. In realtà il richiamo è molto impreciso. Nel primo caso il Rotari,
proteggendo con la pena fortissima di 900 solidi _quemcumque ad regem
venientem_, dimostra chiaramente che si tratta di persone care al re e
che si recano da lui per suo e non per proprio vantaggio e lo conferma
stabilendo che la pena sia divisa fra il re stesso e l'offeso. Si
tratta dunque di _gasindi_ e non di _iterantes_ di viaggiatori comuni,
come nel cap. 14 di Carlo M., nel quale è ripresa anche la disposizione
del cap. 368 di Rotari.
[615] Cfr. _Decretio Chlotarii regis_ (a. 511-558) § 9, 3 (Et si
persequens latronem suum comprehenderit integram sibi composicionem
accipiat; et si per _trustem_ invenitur, mediam composicionem _trustis_
adquirat...) e § 16 in «Monum. Germ. Hist.» _Capitul. Meroving._ pag.
5-7.
Sull'interpretazione di questi passi vedi TAMASSIA N. _La Delatura_
in «Archivio Giuridico F. Serafini» 1897, vol. LVIII, p. 346-367 e
specialmente pag. 362-64.
[616] Era tanto un privilegio, che degenerò ben presto in un abuso e
Pipino dovette provvedervi. Cfr. _Capit. Ital._, c. 1 e 15.
[617] Vedi GIERKE H. _Erbrecht und Vicinenrecht in Edikt Chilperichs_
in «Zeitschrift für Rechtsgeschichte» II, 1887, pag. 480 e segg.
[618] Cfr. la legge salica nel famoso tit. _De migrantibus_, al quale
va aggiunto quell'importantissimo (per quanto mutilo) frammento edito
per la prima volta dal MERKEL (_Lex salica Extrav_. XI, pag. 101) che
dice: «Non potest homo migrare nisi convicinia et erba et aquam et v |
am |... | concedente? |».
Geniale, ma da accogliersi con molte riserve, è il lavoro del FUSTEL DE
COULANGES _Étude sur le titre «De migrantibus»_ Paris 1886.
[619] Vedine indicati un bel numero dallo SCHUPFER _Dir. Priv. cit._,
II, pag 42 e segg.
[620] Nelle formule di Marcolfo I, 7 ed. ZEUMER cit. in «Monum. Germ.
Hist.» III, pag. 47.
[621] Cfr. TIRABOSCHI. _Mem. Nonantola cit_., II, n. 19, pag. 36. È una
concessione livellare fatta dall'abate nonantolano Rodolfo a un certo
Gualprando _in persona et vice totius_ COMMUNIS _de Battona_.
[622] Per il mercato nelle pievi rurali vedine gli esempi riportati
dal MAYER (_Ital. Verfassungsg. cit._ § 20, n. 49, vol. I, pag. 339)
e del quale è pure da vedere ciò che dice dei rapporti della pieve con
il castello rispetto al mercato (_Ibid_., IV, § 51, vol. II, pag. 437 e
segg.).
[623] _Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum generale_
c. 13 (ed. BORETIUS in «Monum Germ. Hist.» Capit. Reg. Franc. I, n.
44).
De teloneis placet ut antiqua et iusta telonea a negotiatoribus
exigantur tam de pontibus quam et de navigiis seu mercatis; nova vero
seu iniusta ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus
transitur seu et his similia, in quibus nullum adiutorium iterantibus
praestatur, ut non exigantur; similiter etiam nec de his qui sine
negotiandi causa substantiam suam de una domo ad aliam ducunt aut ad
palatium aut in exercitum.
Cfr. anche _Ansegisi capitulare_ III, 12 (ed. Id., pag. 427);
sulla cui introduzione e l'applicazione in Italia vedi PATETTA F.
_Sull'introduzione in Italia della collezione di Ansegiso_. Torino,
1890. Estr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze.
Sulla mancanza nei Capitolari e nelle leggi di accenni ai commestibili
e alle cibarie cfr. anche LEICHT P. S. _Statuta vetera Civitatis
Austriae_. Cividale, 1902, pag. VII e bibliografia ivi citata. Egli
ha dimostrato che anche i documenti e gli statuti friulani confermano
l'opinione del Sohm, del Maurer e del Ritschel che, anche i pesi e le
misure, insieme e oltre alle cibarie (delle quali, come si è detto,
nessuna legge imperiale o Capitolare si occupa) erano rilasciate alle
consuetudini locali ed ha messo in evidenza anche un altro lato di
grande importanza per noi, dimostrando che il traffico delle cose
commestibili era permesso anche nei luoghi dove era esplicitamente
vietato il mercato: ciò che significa — dato che il diritto di mercato
si risolve in sostanza nel diritto di percepire una tassa da parte del
titolare — che il commercio dei commestibili non era gravato da alcuna
contribuzione.
[624] SCHUPFER F. _La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo
il diritto romano del basso Impero_ etc. in «Rivista italiana per
le scienze giurid.» vol. XXIX, fasc. 1-2, a. 1905, pag. 43 e segg.
Vedi però anche le vecchie ma buone pagine di J. C. BULENGERUS _De
vectigalibus populi romani_ in «Thesaur. roman. antiquit.» vol. VIII,
Venezia, 1735, cap. 5, col. 843 e segg.
Esempi dell'epoca medioevale sono riportati dal MAYER _Ital.
Verfassungsg_. cit. I, pag. 331, n. 8.
[625] a. 812 (?) Carlo M. dona a Rataldo vescovo di Verona il _forum_
ed il _mercatum_ soliti a farsi nella festività di S. Zeno a Verona.
Cfr. CIPOLLA C. _Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven
Veronas_ I in «Muhlbacher's Mittheilungen» II, 88. Innsbruck 1881.
[626] Interessante è a questo proposito il can. 48 degli _Statuta
eccles. antiqua_ (ed. BRUNS H. T. _Canones apostolorum et conciliorum
saeculorum_ IV, V, VI, VII. Berlin 1839 I, pag. 146) compilati, molto
probabilmente, nella seconda metà del secolo quarto (cfr. MAASSEN E.
_Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts in
Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters_. I, Gratz, 1870, p. 393),
il quale stabilisce che il chierico che «non pro emendo aliquid _in
mundinis vel in foro_ deambulat» debba esser degradato. Questo canone,
infatti, ebbe larga applicazione in Italia, tanto che se ne riscontra
l'influenza diretta in varie raccolte, a cominciare da un canone
del famoso Attone vescovo di Vercelli. Cfr. _Attonis vercellensis
opera-Canones_ n. 43 (ed. Del Signore, Vercelli, 1768, parte II, p.
278).
[627] I primi germi delle fiere medioevali si trovano nelle ultime
fiere dell'impero romano. Cfr. HUVELIN _loc. cit._, pag. 135.
[628] Cfr. HUVELIN _loc. cit._, passim, GOLDSCHMIDT E.
_Universalgeschichte des Handelsrechts_ Stuttgart, 1891, pag. 221 e
segg. e bibliografia ivi citata. Fondamentale, però, rimane sempre il
lavoro del BOURQUELOT _Étude sur les foires de Champagne._ Paris, 1865.
[629] Cfr. MURATORI _Antiq. Ital._ Diss. XXX. e gli esempi da lui
indicati. Anche il commercio dei barbari che si concentrava nei
mercati che si tenevano nei giorni di feste religiose e di assemblee
politico-giudiziarie, sia di diversi popoli — _concilia_ — che di varie
centenae di uno stesso popolo. Cfr. HUVELIN _loc. cit._ pag. 141.
Ciò rese più facile la continuazione delle antiche consuetudini
italiche sulle quali quelle germaniche poterono adagiarsi facilmente.
[630] Cfr. _Capitul. Ital._ di Carlo M. c. 52.
[631] Cfr. MORIONDO J. B. _Monumenta aquensia._ I, Torino, 1789, col.
106-7, n. 92, a. 1197.
Credo non inutile riportare integralmente la parte più interessante di
questo bel documento.
Omnis bestia quadrupes vendita in foro Aquensi et Arcivolio debet
curadiae in duobus denariis ab autore, totidem a venditore. De agnis
et haedis nihil sicut et de fructibus et de ovis et de his omnibus
quae brachio portantur. Idem de pullis et de piscibus recentibus.
De caballo tamen den. XII. De onere pullorum ovorum den. 1. De fasce
hominis circulorum mealia (uvae alia) datur. De fasce boum den. II.
Tellaria habentes pisces, negotiatores drappi et ferri et merces
vendentes in foro, ut sedeant, unusquisque den. II. curadiae debet. De
torta lini den. II dantur. De soma lebetum idem. De fasce scutellarum
et scutorum idem. Artifices sitularum et situlorum omni anno situlam
debent et situlum. Ferrarii cultellum et mensuram. Facientes conchas
et lanceas et juga idem. De fasce bailorum I den. De carro lignorum
II den. De barroccio I den. De carro et barroccio vini II den. De
fasce ollarum et testarum idem. De asino veniente onerato nihil; si
egreditur oneratus I den. De mezena I den. Sextarium vero capiendum est
ad pugnum venditoris. Ex his omnibus predicti memorati antiqui aeque
concordaverunt.
[632] L'esenzione accordata ad Asti ai commestibili può nel complesso
esser considerata come un fatto comune di un fenomeno generale.
Le città che più a lungo furono soggette ai pedaggi e alla curatura
verso l'impero offrono a questo proposito un buon mezzo di riprova. A
Siena, per esempio, che durò a lungo in tale soggezione, gli elenchi
che ancor si conservano nel R. Archivio di Stato, delle imposizioni
e dei tributi dai quali erano colpite le merci che si negoziavano
nel mercato cittadino, per gran parte del secolo decimoterzo sono
limitati ad un numero di voci relativamente assai scarso. E non si
può supporre che la causa si debba ricercare in un tardo svilupparsi
del commercio senese, perchè fino dai non ultimi decenni del secolo
decimosecondo si hanno tracce numerose ed importanti dell'attività
straordinaria dei senesi. Il LISINI (_Indice di due antichi libri di
imbreviature notarili_ in «Bullettino senese di Storia Patria» vol.
XIX 1912) illustrando degnamente quasi un migliaio di atti dei primi
anni del secolo XIII., completa quanto fino ad ora era stato appena
intraveduto (cfr. SCHULTE _Geschichte des mittelalterlichen Handels
und Verkehrs zwischens West-deutschland und Italien mit Ausschluss
von Venedig._ Leipzig, 1900, I. pag. 247) e accennato (cfr. PAOLI C.
_Siena alle fiere di Sciampagna_ Siena 1898 pag. 19 e segg. e SCHAUBE
_Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum
Ende der Kreuzzüge._ München 1906, passim) e dimostra che il commercio
dei senesi era in questo tempo di primissimo ordine.
Sugli istituti di diritto commerciale, sopratutto in un'epoca più tarda
cfr. ARCANGELI A. _Gli istituti del diritto commerciale_ nello statuto
senese del 1309-10 in «Rivista di diritto commerciale» di Sraffa e
Vivante a IV., 1906, fasc. 3-4.
[633] Cfr. nota 1 a pag. 222.
[634] Cfr. HUVELIN _loc. cit._, pag. 176.
[635] Ne offre chiara prova la città di Vercelli. Nel 913 il re
Berengario concedeva ai canonici delle due cattedrali vercellesi di
S. Maria Maggiore e di S. Eusebio (ed. SCHIAPARELLI _cit_.) _mercatum
publicum qui singulis kalendis augusti_ in beati Eusebii festivitate
continuatim subsequentibus _Et mercatum ebdomadalen_ qui omni die
sabati perficitur. L'uno e l'altro passarono più tardi nelle mani del
Comune (Cfr. ADRIANI G. B. _Statuti e monumenti storici del Comune di
Vercelli_. Torino, 1877, pag. 189, § 260), il quale non vi portò alcun
mutamento e conservò anche l'antica distinzione del mercato settimanale
dal mercato dei commestibili di prima necessità, strettamente vicinale.
Infatti il § CCXCIII (_ibidem_ pag. 209) si esprime così: «Item non
prohibebo alicui de districtu civitatis tam laicis quam clericis et
poderio ea quae necessaria fuerint ad usum suum et familie sue et usum
vicinorum suorum sue ville quibus possint solummodo ad comedendum et
bibendum vendere et etiam transeuntibus possint vendere ad bibendum et
comedendum. Item non prohibebo mercatum nec ea que necessaria fuerint
tam clericis quam lajcis ad usum suum vel locis sive castris qui et que
tenentur sive custodiuntur a communi sive pro communi civitatis etc.
Al tempo dello statuto, per quanto relativamente assai antico come
lo dimostra la formula in prima persona, caratteristica del breve
potestarile, il mercato ebdomadale ha assorbito completamente quello
vicinale entro la città, mentre nel resto del territorio, ne rimane
ancora distinto.
Anche a Bergamo si verifica lo stesso fatto: l'antico _forum_ viene col
tempo a prendere il nome di _mercatum_. Cfr. MAZZI A. _Nota cit._ pag.
323.
[636] Cfr. HUVELIN _loc. cit._ pag. 151-53 e le citazioni ivi riportate.
[637] _Cod. Dipl. Long._ — TROYA — n. 308.
[638] Cfr. SOLMI. _Diete di Roncaglia cit_.
[639] Vedi nota 2 a pag. 217 e _Antichità longobardiche milanesi cit_.,
I, pag. 165-68.
[640] Nei centri rurali, invece, la riconnessione del mercato alla
parrocchia si manifesta anche nell'ubicazione. Normalmente in ognuno
di essi vi era una sola piazza più o meno grande sulla quale i
parrocchiani si radunavano fino da antichissimi tempi per i loro
bisogni spirituali e materiali; tanto che anche Rotari parla del
_conventus ante ecclesiam_ come di una riunione normale diffusa in
tutta l'Italia langobarda.
In alcuni luoghi questo spianato ha conservato a lungo dei nomi tipici
che ne illuminano la natura. Cfr., per esempio, per Barga di Garfagnana
il bel _Dizionario geografico fisico storico della Toscana_ di E.
REPETTI (Firenze 1833) sotto q. v. e le _Relazioni di alcuni viaggi
fatti nelle diverse parti della Toscana_ di G. TARGIONI TOZZETTI vol.
V, Firenze 1773, pag. 332.
A Toscanella nel 775 fu rogato un atto in _Foro ante ecclesiam S.
Andree_ (cfr. pergamena originale nel R. Archivio di Stato in Siena,
prov. S. Salvatore di Monteamiata); nel febbraio del 787 _in vico
Tofinana ante ecclesiam S. Paternano_ (_ibid_.); nel maggio del 794 nel
_vico Foro ante ecclesiam S. Andrea_ (_ibid_.); nell'aprile dell'819
nel _vico Margharita ante ecclesiam S. Petri_ (_ibid_.); nel novembre
dell'823 _in vico Marianu ante ecclesiam S. Johannis_ (_ibid_.).
[641] Cfr. pag. 90 nota 1.
[642] Traccie abbondanti di tale sistema si sono mantenute a lungo a
Parma. L'AFFÒ (_loc. cit._, vol. I) ha ricostruito molto bene la pianta
dell'antica città, al tempo romano chiamata col significativo nome di
Crisopoli; e da essa si rileva che il punto centrale era costituito dal
_forum_ e se ne trova la posizione esatta. Un documento del 3 gennaio
del 1092 (_ibid_., pag. 340) ricorda la chiesa di S. Pietro «que _prope
forum_ posita est». E anche oggi la chiesa dell'apostolo si trova sulla
piazza quadrata, che da secoli e secoli è rimasta inalterata nella sua
tipica forma.
[643] Cfr. FACCIO C. _La corte regia di Vercelli nel basso medioevo_ in
«Archivio della Società vercellese di storia e d'arte» a. I, 1909, n.
3-4, pag. 83-84.
[644] _Cod. Dipl. Long._ — TROYA — n. 295, a. 724. In civitate
cremonensi in curte regia et in laubia eiusdem curtis sita _platea
magna_ eiusdem civitatis.
[645] _Historiola_ di Rodolfo not. ed. Odorici loc. cit, p. XVII-XVIII
..._in platea Brixie_.
Questo documento, come quello citato nella nota precedente, sono di
un'autenticità tutt'altro che indiscutibile (cfr. WUNSTENFELD T. _Delle
falsificazioni di alcuni documenti concernenti la storia d'Italia
nel medioevo_ in «Archivio Storico Italiano» 1859, to. X, disp. 3,
pag. 81 e segg.); ma possono servire egualmente quando s'interpetrino
con discrezione e se ne voglia dedurre solo una prova generica
dell'esistenza di una piazza centrale in queste due città fino da epoca
remota.
[646] _Memorie e documenti lucchesi cit._, V, 2, n. 374, a. 811.
Austrifonso diacono dona ad una monaca la chiesa di S. Michele _in
Foro_, da lui costruita.
La cattedrale era ancora fuori delle mura. Cfr. DAVIDSON _loc. cit._,
I, pag. 238.
[647] CAMPI _Hist. cit._, I, pag. 324. Il vescovo Podone fonda
nell'antico foro una chiesa dedicata a S. Pietro, nella quale fu
seppellito nell'839. Il foro è ricordato pure in un altro documento
dell'anno 857 (ID. _Ibid_. pag. 212) col quale il canonico Leone fa
donazione di 28 tavole di terra situate presso di esso.
[648] _Cod. Dipl. Long._ — PORRO — n. 292, a. 679. Actum _foro_ civ.
Bergomi.
[649] Cfr. nota 2 della pag. preced.
[650] Cfr. BOSISIO G. _Intorno al luogo del supplizio di Severino
Boezio_, Pavia, 1855
[651] MURATORI. _Antiq. Ital. Excerpta e chartis pisani archivii
archiep._ a. 1112. In _foro_ pisane civitatis que curia marchionis
appellatur.
Per l'ubicazione dell'antica cattedrale cfr. DAVIDSOHN _loc. cit._, I,
pag. 197.
[652] MURATORI. _Antiq. Ital._, Diss. LXII. Società fra i Ferraresi e i
Modenesi a. 1198. È ricordato frequentemente il _forum._
Prima del mille la cattedrale era sicuramente fuori delle mura. Cfr.
TIRABOSCHI _Mem. moden. cit._, II, Cod. Dipl., n. 166, pag. 3.
[653] UGHELLI. _Italia sacra cit._, V, col. 713. Concio Verone in die
dominico in domo _fori_ fieri solet.
[654] Un documento del 1018 ricorda il _forum vetus_ (cfr. DAVIDSOHN,
_loc. cit._, pag. 204) il quale — e si conferma anche qui la
distinzione del _forum_ e del suo contenuto dal _mercatum_ — si
differenzia anche per l'ubicazione dal «_mercatum regis_ in civitate
Florentie» (cfr. LAMI. _Mon. cit._, pag. 885).
[655] Cfr. il diploma di Carlo il Calvo del 1 marzo 876 in PASQUI.
_Doc. cit._, n. 43, pag. 61-63.
[656] Anche a Rimini fino da antichissimi tempi si ha notizia di un
_forum publicum_. Cfr. TONINI L. _Rimini dal principio dell'era volgare
al MCC._ Rimini, 1856, pag. 338.
A Bari pure da epoca immemorabile accanto al pretorio ed alla sede
catapanile, ove poi sorse la chiesa di S. Nicola, c'era il _forum_.
Cfr. BESTA E. _Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi
cit._, pag. 45.
[657] Nella città franco-germanica la costituzione e, conseguentemente,
il diritto si possono distinguere in due grandi periodi ben differenti
l'uno dall'altro. Nel primo la città è governata e retta da poteri
privati o pubblici che non sono di natura urbana, che non si
differenziano, cioè, da quelli che reggono il territorio circostante;
anzi, sono proprio quelli stessi che dominano al di fuori di essa.
E, come ciascun grande proprietario accentra in sè un certo numero di
facoltà e di poteri, che nel loro complesso costituiscono il diritto
della _curtis_, il diritto curtense; ne consegue che la città non si
differenzia giuridicamente dal territorio aperto e dai gruppi minori
che vi sono sparsi e lo compongono. Nella città possono trovarsi a
contatto varî di questi sistemi; ma essa, in quanto e perchè città, può
costituire e costituisce un'unità di fatto ma non un'unità giuridica.
In seguito, dove la situazione topografica si manifestò più favorevole
al commercio, in immediato contatto con la parte esterna delle mura
della città si vennero da ogni parte raccogliendo individui delle
più svariate provenienze e gradazioni sociali, dal libero ricco
ed indipendente al servo fuggito dal dominio signorile, attrattivi
dall'unico scopo del commerciare. L'identità del fine e la comunanza
del luogo portò rapidamente ad un'unione, se non ad una fusione, di
tutti questi elementi, pur così eterogenei, e fece sì che insieme con
il mercato e con le sue _mansiones_, sorgessero tutt'intorno le case
dei mercanti, dominate, non di rado, dalla chiesa comune; e che lungo
la parte del borgo che non si appoggiava alle mura, corressero fossi e
steccati, fatti scavare e costruire dai mercanti stessi stretti, per
bisogno di reciproca difesa, in quelle gilde che appaiono ai primi
albori dei comuni franco-germanici. E il numero dei borghi originati
da _mercatores_ fu tale che furono chiamati quasi indifferentemente
_mercatores_ e _burgenses_. E questi borghi, per la speciale origine e
conformazione costituirono come un terreno neutro, nel quale vigevano
usi, consuetudini e sistemi di scambio differenti da quelli che avevano
vigore all'intorno.
Però tale stato di cose non si prolungò molto a lungo. La vicinanza
immediata con la città, le relazioni inevitabilmente venutesi a
stringere fra quelli dentro e quelli fuori le mura, l'aumento sempre
più forte di ricchezza da parte dei mercanti ed il bisogno derivatone
di una difesa e di una protezione più valida che solo le mura potevano
offrire, fecero sì, che questi _mercatores_, tendessero ad entrare a
far parte della città. Dal canto suo la città, sempre meno soggetta
al potere centrale con lo svolgersi del sistema feudale, non aveva
potuto mantenere inalterata la sua rigida economia agraria primitiva
e non era in grado di opporre ostacoli troppo forti ai gruppi ormai
omogenei che le si erano stabiliti sotto le mura; e così questi
_mercatores_ riuscirono a divenire cittadini. Ma questo nuovo elemento
divenuto in breve predominante, impresse rapidamente alla città un
organizzazione rispondente ai proprî bisogni ed alle proprie attitudini
e con l'organizzazione anche il diritto, che creato sopratutto per
gli scambi, ebbe come caratteristica, una natura essenzialmente
internazionale; l'opposto, cioè, del diritto curtense che aveva fino ad
allora predominato.
E questa è la seconda fase delle città tedesche, quella che si apre al
tempo dei Comuni.
Come si vede la città franco-belgo-germanica non gode mai in maniera
apprezzabile di un diritto suo proprio ad essa esclusivo: nella
prima fase è retta da norme giuridiche che si applicano e vigono
indifferentemente così dentro come fuori di essa; nella seconda riceve
da elementi che non le sono originari un nuovo diritto che, se non
costituisce tutto il complesso delle norme giuridiche, ne forma però la
parte di gran lunga maggiore e più importante e questo diritto nuovo
destinato a regolare rapporti d'indole commerciale, è, per necessità
intrinseca della sua natura e del suo scopo, alieno da ogni tendenza
particolaristica.
[658] Quanto si è detto nella nota 4 a pag. 220 a proposito delle
misure è pienamente confermato dai documenti fiorentini, dai quali
ci è fatto conoscere che non di rado il tipo delle varie misure
era espresso in una pietra murata presso le porte della città. «Ut
sit mensurata _cum pede qui designatus est in petra iuxta portam S.
Pancratii posita_» dice un documento del 1088, edito, insieme con
molti altri posteriori che fanno menzione di questa misura da TUBALCO
PANICHIO. _Del piede Aliprando e del piede della porta_ nella «Raccolta
d'opuscoli scientifici e filologici» del CALOGERÀ, to. X, Venezia,
1734, pag. 170.
[659] SERAFINI F. _Sulla nullità degli atti giuridici compiuti senza
l'osservanza delle forme prescritte dalla legge._ Roma, 1874, pag. 6.
[660] Cfr. PAOLI C. _Mercato Scritta e Denaro di Dio_ in «Archivio
Storico Ital.» s. V, to. XV, disp. 2 del 1895, pag. 307-315.
[661] ZDEKAUER L. _Mercato Scritta e Denaro di Dio_ nota a proposito
della ricerca del Paoli con lo stesso titolo in «Rivista ital. per le
scienze giurid.» 1895, fasc. 1.
[662] Ecco un brano di innegabile evidenza tolto dalla prima novella
intitolata «Vannino da Perugia e la Montanina» di GENTILE SERMINI DA
SIENA (ed Livorno, 1874, pag. 10): «Disse la Nuta: Dammi tu la fede di
farlo (di ricevere Vannino) se Andreoccio (il marito) va fuora della
città? Sì, disse la Montanina, e _la fede impalmò alla Nuta_».
Non meno evidente è un esempio offertoci dai _Fioretti di S. Francesco_
(c. 21) «Frate lupo, dice s. Francesco, io voglio che tu mi _facci fede
di questa promessa_, acciocchè io meno possa fidare e _distendendo
santo Francesco la mano per riceverne fede, il lupo_ levò su _il piè
diritto dinanzi_ e dimesticamente lo _puose sopra la mano di santo
Francesco_, dandogli quello segnale di fede ch'egli potea.
Questa stretta di mano simbolica si chiamava la _palmata_. Non per
nulla anche oggi il linguaggio comune conserva la parola _impalmare_
per indicare una forma speciale del contratto di matrimonio.
[663] Cfr. GREGORIO DI TOURS. _Hist. Franc._ V, 3; III, 4, 8; _In
gloria confess_. c. 67 ISIDORO _Origin_. VIII, 2, 4 e 11, I, 67.
Questi passi sono stati indicati, illustrati e pubblicati da N.
TAMASSIA in _Fidem facere e manu fidem facere_ e _Manum facere citt._
[664] Si trova nelle tavolette cerate daciche (BRUNS _Fontes cit._
pag. 205-209); in un documento del _Codex antiquissimus pataviensis_ il
formulario del quale è del quinto secolo (_Monum. Boic._ XXVIII, 2, n.
2. p. 5); nella _Vita Macriani_ c. 12 (_Scriptores hist. augustae_ ed.
Teubner II, 111) e perfino nelle commedie di Plauto. (Cfr. COSTA E. _Il
diritto privato romano nelle commedie di Plauto_ pag. 277 e segg.)
È merito del TAMASSIA averlo dimostrato e di aver indicate queste fonti.
[665] Cfr. MITTEIS _Römischen Privatrecht cit_. I, pag 294 e segg.
[666] _Roth_. 244.
[667] Cfr. la notizia veronese di cui già ci siamo occupati a pagina
134-36.
[668] Cfr. _Cronica q. dicuntur Fredegarii_ IV, 71 nei «Mon. Germ.
Hist.» S. S. I, pag. 15.
[669] La misura della protezione speciale accordata dall'Editto
alla città si rileva dal confronto con le altre disposizioni che
stabiliscono la scala delle aggravanti dello _scandalum_ rispetto al
luogo in cui è commesso e cioè: il palazzo del re, «ubi rex presens
est» (_Roth_. c. 36), la chiesa (_Roth_. c. 35), la città dove si trova
il re (_Roth_. c. 37, 38) la città (_Roth_. 39, 40).
[670] Cfr. KUHN. _Entstehung der Städte cit_. pag. 440.
[671] _Dig_. XLIX, 16, 3 § 17 ... si vallum quis transcendat aut per
murum castra ingrediatur... E il cap. 244 di Rotari: Si quis per murum
de castro aut civitate sine noticia iudecis sui exierit foras aut
intraverit.
[672] La cosa è tanto più verosimile in quanto che nella maggior parte
dei casi la _civitas_ era il capoluogo delle singole circoscrizioni:
e queste, come si è veduto, in linea di massima furono lasciate
inalterate dai Langobardi. Anche Paolo Diacono mostra un'esattezza
degna di osservazione nel distinguere la _civitas_ dal _castrum_. Oltre
passi di minore importanza (cfr. per es. _Hist. Langub_., II, 13 .....
haut longe a _cenitense castro_ vel _tarvisiana_ distet _civitate_);
uno mi par degno di nota: (_ibid._, II, 9). Indeque Alboin Venetias
fines quae prima est Italiae provincia sine aliquo obstaculo, id
est _civitatis vel potius castri foroiuliani_ terminos introisset.
Al tempo romano _Forumjulium_ era un _castrum_ e P. Diacono non osa
chiamarla completamente una _civitas_ nemmeno dopo anni ed anni da
che i Langobardi l'avevano eletta sede di ducato e ricorda che era un
semplice _castrum_.
[673] L'importanza del centro urbano è comprovata dalla severità delle
leggi nel punire coloro che in qualche modo, anche solo attraversandole
di soppiatto, violassero la santità — è il termine usato dalle fonti —
delle mura. Chi _violaverit muros_, dice POMPONIO (_Dig_. I, 8, 11), è
punibile di morte. Questa legge si riannoda all'antichissimo mito del
salto del vallo da parte di Remo, di cui già si è parlato, consacra
l'obbligo dei cittadini di non passar che per le porte, e concerne solo
Roma. Ma a provar che questo culto delle mura non era esclusivo di Roma
e che in conseguenza non era esclusivo di Roma il contenuto giuridico
di cui esso era l'esponente e, cioè, la preminenza assoluta degli
intramurani, MARCIANO, SABINO e CASSIO dichiarano concordi (_Dig_. I,
8, 1 e 2) che le mura e le porte di tutte le città erano, al pari di
quelle di Roma, _sanctae et quemadmodum divini juris_.
[674] Cfr. pag. 48-52 e specialmente la legge riportata nella nota 2 a
pag. 48-49, e pag. 67-69.
[675] Cfr. _Cod. dipl. long._ — TROYA — n. 602.
[676] Cfr. pag. 135, dove si parla proprio di _cives_, e pag. 143.
[677] RATHERII EPISC. VERON. _Opera_. Veronae, 1765, col. 564-66. Il
passo è stato per la prima volta indicato agli studiosi da N. TAMASSIA
_Raterio e l'età sua_ in «Studii giuridici dedicati ed offerti a F.
Schupfer» II, Torino, 1908, pag. 85-94.
[678] GRADONICUS F. _Pontificum brixianorum series_. Brescia, 1755,
pag. 159 e segg.
[679] Vedi a pag. 119-120. Questi diplomi sono stati ritenuti sospetti
così dal Niese, come dal BESTA (_Nuove vedute sul diritto pubblico
italiano nel medio evo_ in «Riv. ital. p. le scienze giurid.» li 1-2,
pag. 38-39); ma se si ammette l'interpetrazione datane in questo volume
così nei rispetti dell'arimannia come della cittadinanza, ogni ragione
di sospetto viene completamente a mancare.
[680] LUPI. _Cod. dipl. berg. cit._ II. col. 729. Cfr. anche MAZZI A.
_Studi bergomensi cit_. pag. 9.
[681] La partecipazione dei _nobiles_ e dei _sapientes_, che pure ne
vivono fuori, alla vita della città è dovuta all'azione del sistema
feudale. Cfr. PERTILE _loc. cit._ I. pag. 342.
[682] FICKER _loc. cit._ IV, n. 85, p. 129.
[683] Id. _ibid_. n. 86, pag. 131.
[684] MAZZI A. _Studî cit._ pag. 107.
[685] ID. _ibid_. pag. 33.
[686] Cfr. PATETTA F. _Studi storici e note sopra alcune iscrizioni
medioevali_. Modena 1907, pag. 122-23. Riporto le sue precise parole
perchè non si potrebbe fare della _Relatio_ riassunto più esatto ed
imparziale.
[687] LUPI. _Cod. dipl. cit._, II, n. 1267 e MAZZI A. _Studi cit_.,
pagina 119-25.
[688] _Roth_. 21.
[689] _Cod. dipl. long_. — TROYA — n. 693, 971, 985. Cfr. anche
SCHUPFER _Istituzioni politiche cit._, pag. 384.
[690] BRUNETTI, _loc. cit._, n. 25.
[691] Cfr. PLINIO. _Natur. Hist_. XXVII, 1.
[692] Cfr. ZDEKAUER L. _Il Constituto del Comune di Siena dell'anno
1262_, Milano 1897, pag. 61-62 della prefazione.
[693] Cfr. nota 2 a pag. 237.
[694] Cfr. pag. 61 e segg.
[695] _Roth_. 343.
[696] _Roth_. 279, 280.
[697] _Roth_. 312.
[698] _Roth_. 35.
[699] Sul contenuto del _populus_ vedi § 5, pag. 122 e segg.
[700] _Cap. italicum_. Cap. Loth. 13.
[701] c. 5, ed. cit. pag. 100. Esso riprende alla lettera il concetto
della leg. un. tit. 56 libro XI del Cod. Just.
[702] Capit. ital. c. 37.
[703] GIULINI _Mem. cit._ VII. p, I, pag. 890-91. Testam. dell'arciv.
Ansperto a. 879.
[704] _Delle antichità long. milan._ cit. I. p. 242.
[705] È del 25 agosto 1097 ed è edito dal DEL GIUDICE _Studî cit._,
pag. 61.
Che nell'espressione — consulatu civium — non si trovi la menzione del
consolato, del gruppo dei consoli della città di Milano non si può
ammettere (dice il DEL GIUDICE, a cui sottoscrivo pienamente, fatta
eccezione del modo d'intendere la parola _cives_) per tre ragioni e
cioè: primo, che la voce _cives_ nell'uso delle fonti milanesi del
secolo undecimo, non designa già (come avvenne più tardi) tutto il
popolo, ma solo la borghesia in senso stretto, cioè un ceto particolare
opposto alla nobiltà rappresentata dalle due classi feudali dei
capitanei, e dei valvassori o militi. Per tal modo vi sarebbero stati,
a tenore di questo documento, i consoli dei borghesi (_cives_) e non
quelli dei capitanei e dei militi; il che è contradetto dalle più
antiche sentenze a noi pervenute dai tribunali consolari le quali
portano il nome dei consoli delle varie classi. In secondo luogo è
da osservare che dei molti nomi di persone segnate come testimoni o
presenti all'atto, non uno si legge che porti il titolo di _consul_
mentre non mancano gli appellativi di giudice, di messo imperiale,
di notaio. Eppure, se la carta fosse stata scritta nel consolato
cioè nel luogo di residenza dei consoli ed alla loro presenza, non
sarebbe mancata l'indicazione del loro nome. La terza difficoltà è
questa: che negli anni successivi al 1097 non vi è parola di consoli
in atti pubblici dove la loro presenza o partecipazione sarebbe stata
necessaria. Non rimane adunque che interpetrare la data della carta
cremonese come indicante la località dove si radunavano i _cives_; dove
si teneva il _consilium civitatis_.
[706] DEL GIUDICE. _Studi cit_. pag. 50.
[707] ID. _ibid_. pag. 52.
[708] Ed. dal MURATORI. _Antiq. ital._ diss. XV, col. 853-55.
[709] Nec marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudamento
_hominum duodecim electorum in colloquio facto sonantibus campanis_,
dice il notissimo diploma di Enrico IV ai pisani dell'anno 1081.
[710] P. DIACONO, _loc. cit_. IV, 31 e II cap. ult.
[711] Cfr. _Memorie e doc. cit._ IV, 1, pag 199.
[712] Cfr. FRIEDLAENDER E. _Darstellungen aus der Sittengeschichte
Roms_. II, pag. 538 e segg.
[713] Cfr. TAMASSIA N. _Fidem facere_ cit. pag.
[714] Nelle nostre colline di Pisa, dice G. LAMI (_Lezioni di antichità
toscane_, etc. Firenze, 1766, vol. I, lezione 4ª, pag. 86-87) è un
tratto di paese, vicino al Bagno ad acqua, che si chiama _parlascio_.
È questo un monticello sulla cui cima si vedono le rovine di una
mediocre rocca o fortezza di figura quadra con torrioni e baluardi
tondi negli angoli. Sotto questa rocca verso levante è la chiesa dei
SS. Quirico e Giulitta ed a ponente di questa chiesa è un borgo, pure
detto _parlascio, e non vi è stata mai trovata traccia alcuna di antico
anfiteatro romano._
[715] L'antico _perilascium_, trasformato in postribolo — effectum
postribolum — fu donato nell'800 alla chiesa aretina per togliere lo
sconcio. Cfr. PASQUI U. _Documenti cit._ I. n. 16, pag. 29-30.
[716] Fino dal secolo decimo si ha ricordo di una porta a parlascio,
per la sua vicinanza al _parlascium_. Cfr. LAMI, _loc. cit._ I, pag 90.
[717] Cfr. LAMI, _loc. cit._ I, pag. 96; ALVISI E. _Il libro delle
origini di Fiesole e di Firenze_, Parma, 1895, pag. 38 e MANNI M. D.
_Notizie storiche intorno al parlagio ovvero anfiteatro di Firenze_,
Bologna, 1746. pag. 13-17 e 26.
a. 1171... infra civitatem Florentinam prope _Perilascio picculo._
a. 1133... in civitate Florentina in loco _Parlascio picculo_.
a. 1030... prope _Perilasium majorem._
[718] TIRABOSCHI. _Memorie di Nonantola_ cit. n. 197, a. 1089, «pecia
una de terra prope civitatem Cremone in loco _parlassi_».
[719] Cfr. MAZZI A, _Perelassi_, Bergamo, 1884.
[720] DAVIDSOHN, _loc. cit_. I, pag. 513.
[721] _Liutpr_. c. 99.
[722] _Aist_. c. 2, 8.
[723] Cfr. TAMASSIA N. _Le alienazioni degli immobili e gli eredi
secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il langobardo_.
Milano, 1885, pag. 159.
[724] _Liutpr_. c. 62.
[725] _Cap. ital. K. M._ 49, 68, 114 etc.
[726] Vedine gli ess. riportati dal MURATORI _Antiq_. Diss. LXIII.
[727] Cfr. i documenti pubblicati dal PERTILE _loc. cit._ VI, 1, pag.
25 e segg. e specialmente pag. 33.
[728] _Mem. e doc. cit_. IV, n. 475, a. 825 Anspald cler. scavinus
ecclesiae, — n. 589, a. 838 Gonfrid. scab. eccl. — n. 648, a. 847
Iohannes clericus scab. eccl.
[729] _Cod. dipl. lang_. — PORRO. — col. 1561, a. 915 Petrus _scavino
huius comitato_ (lucense).
[730] Cfr. il § 6, pag. 132 e segg.
[731] Cfr. _Mem. e doc. cit_., V, n. 698. a. 853. A. Scabinus
florentine urbis.
[732] Cfr. PERTILE, _loc. cit._ VI, pag. 34.
[733] _Cap. it. K. M._ 35 e 93.
[734] Cfr. a questo proposito ZDEKAUER L. _Il Constituto dei Consoli
del placito del Comune di Siena_ in «Studi Senesi» vol. IX, 1892, pag.
57-58.
[735] Cfr. ID. _ibid._, pag. 60-61. Lo ZDEKAUER è stato il primo e
l'unico, ch'io sappia, a sentire come l'indagine sulla competenza
doveva segnare il primo passo per determinare l'origine del Consolato
del Placito e come esso si riannodi ad antichissimi sistemi germanici.
[736] _Liutp_. c. 22, 29, 91, 117.
[737] _Rach_. c. 8.
[738] Cfr. _Chart_. I, 45, a. 887; un documento è ritenuto privo di
valore legale non perchè sia falso ma perchè non è stato scritto o
firmato da un _notarius scriba publicus_.
[739] È la nota definizione datane da ROLANDINO nel proemio del suo
_Tractatus notularum_.
[740] _Loth_. 98. Per l'intervento dei notai nel placito come scabini è
tipico l'esempio del giudice astense Graseverto.
Cfr. FICKER, _loc. cit._, III, pag. 21 e 22 e CIPOLLA. _Di Audace
cit_., pag. 194-96. A Piacenza, a. 879 uno scabino è _archinotarius_.
Cfr. MAYER _Ital. Verf. cit._, § 5, nota 83.
[741] _Lex alam._ XXXVI, 1, 2; _Lex Baiuw._ II, 15, 1. E mi piace
riportare qui anche un caso pratico contemporaneo al periodo che si sta
studiando in Italia in questo volume.
LOERSCH H. SCHRÖDER R. _Urkunden zur Geschichte des deutschen
Privatrechtes_. Bonn. 1881, n. 53, pag. 35. _Traditio capturae
ad Suuarzetmuore._ Isti tradiderunt... Isti tradiderunt et nihil
acceperunt... Anno ab incarnatione Domini 827 et regni Hludounici
imperatoris 14 factus est _Conventus publicus_ in loco qui dicitur
Suuarzetmuor et Hrabanus abbas fuit in eo et Poppo Comes et majores
natu de comitatu eius, quorum nomina sunt: Liutpraht, Uuidarold,
Uuotan, Gundacar, Herimot, Friduhelm, Nidhart, Ortheri, Otto, Alspraht,
Einrat, Helmolt, Ratger, coram quibus Herimot et Berahart dixerunt se
in illa captura aliquam habere portiunculam, sed tamen eorum adquisitio
ita difinita est et pacata, ut dominus Hrabanus abbas illis duos boves
et duo pallia lanea et linea, duos gladios daret, et illi negaverunt
et abdicaverunt coram suprascriptis nobilibus viris, quod ulterius in
illa captura nullam communionem habeant. Coram his vero testibus datum
fuit quod dominus Hrabanus abbas promisit, et negatum et traditum ab
Herimote et Beraharte et Munihelme et Attamanne et Nidgere et Lungane.
Seguono i nomi di 23 testimoni dei quali i primi due monaci.
[742] Mentre si conserva il sistema dell'allegazione _apud publica
gestis municipalibus_ (cfr. doc. edito dal SAVIGNY _Stor. cit._, I,
pag. 348); il testamento di Beltramo dell'anno 615 e quello di Adoindo
del 642 è in forum delato, turbis circumstantibus a indice reseratum
recitatunque (ID. _ibid_., pag. 116); le donazioni sono fatte in _mallo
publico_ (cfr. DACHERY. _Spicilegium sine collectio veterum aliquot
scriptorum._ Parigi, 1723, pag. 878, luglio 874) e l'assemblea generale
acquista sempre maggiore importanza.
[743] _Lex Wisig._ VIII, 5, 6 — IX. 1, 8; 2, 5 — VI, 2, 3 — XII, 2,
14 — VIII, 4, 14 — VII, 4, 7 — III, 4, 17 — VI, 2, 4 — VII, 2, 6 —
VIII, 1, 3 — IX, 2, 2 — IX, 3, 3 — XII, 2, 4. Per i suoi rapporti con
l'origine del Comune cfr. DE HINOJOSA E. _Origen del Régimen Municipal
en Léon y Castilla_ in «_Estudios sobre la historia del derecho
espanol_» Madrid, 1903, pag. 5 e segg.
[744] Cfr. pag. 1 e segg. e pag. 72 e segg.
[745] La cosa è tanto nota che è inutile citare la numerosa
bibliografia a questo riguardo. Basti ricordare per tutti PERTILE _loc.
cit._ II, 1, pag. 15-16; LEICHT P. S. _Antiche divisioni delle terre a
Cividale_. Estr. dalle Mem. Stor. Cividalesi 1907; LUZZATTO G. _Vicinie
e Comuni_ in «Riv. ital. di Sociologia» 1909, fasc. 3-4, che ne riporta
numerose prove e TAMASSIA N. _Due documenti napoletani del 1139_, che
è importante perchè oltre a indicare e a servirsi di buon materiale,
prova il perdurare ininterrotto delle antiche divisioni territoriali
cittadine in regioni ed in quartieri dipendenti dalle singole porte
anche in provincie esenti dalla dominazione langobarda.
[746] Anche questo è notissimo. È da osservare che lo stesso avveniva
anche in territori non langobardi. Belisario fece ribattezzare a Roma
la porta di S. Sebastiano ponendola sotto la protezione dei due santi
orientali Giorgio e Conone (DIEHL O. _Études cit._ pag. 262) e che
qualche volta la porta riceveva il nome di un santo venerato in una
chiesa fuori delle mura. Ciò che è una prova novella dell'intimità del
vincolo che univa il suburbio alla città. — Tale è il caso della porta
di S. Stefano a Vercelli. Cfr. ADRIANI _loc. cit._, pag. 628, nota.
[747] UGHELLI _loc. cit._ VIII, col. 32.
[748] Ed. CARMAGNOLA _cit_., cap. 209.
[749] A quanto già si è detto si può aggiungere BERLAN. _Il libro delle
consuetudini mil. cit._ pag. 145 e segg. e specialmente 147.
[750] GIULINI _loc. cit._ ad an., vol. V, pag. 503 e vol. VI, pag. 463.
[751] Nei «Mon. Germ. Hist.» _Leges_, ed. PERTZ, III, pag. 397.
[752] BORETIUS I, 1, c. 8, pag. 197.
[753] Cfr. MURATORI, Diss. XXIII, col. 824 e RR. II. SS. I, 2, pag. 81,
libro VI, legge 88.
[754] Il quartiere non figura fra le corporazioni militari provviste di
personalità giuridica ricordate dal libro V del Codice Teodosiano.
[755] Eccone un esempio che rendo noto perchè inedito e che debbo
alla cortesia del prof. A. Anzillotti. Pistoia 1109 febbraio. Breve di
investitura di una terra con casa entro la città prope Sala Loteringa
fatta da Marchesello di Oggicione a Bonico Romanelli. Ita tamen quod
si ipse Marchesellus (il locante) et frater suus sit ita impeditus quod
non audeat habitare in porta Caldatica vel in porta S. Petri quod ipsi
possint venire ad habitandum in predicta domu donec fuerint ausi redire
ad habitandum in domu illorum tunc deinde debent ipsa scomborare.
Ed è nota la grave discordia sorta nel 1188 fra due porte della città
di Lucca. Cfr. gli _Annali_ di TOLOMEO ed. MURATORI in «RR. II. SS.»
XI, col. 1274.
[756] Cfr. MAZZI A. _Note suburbane cit._ pag. 27 e segg.
[757] Tipico è il _castrum vetus_ di Asti, passato alla Chiesa astese
fra il 936 e il 937. Cfr. CIPOLLA C. _Di audace cit_., pag. 209
Lo stesso avviene a Verona (UGHELLI V, col. 711. a 818), a Reggio
(TIRABOSCHI _Mem. di Nonantola cit._, II, pag. 58), a Modena (a.
1108... casa in civitate Mut. que jacet prope Castello — a. 1133...
iuxta murum castelli episcopi — ID. _loco cit._), a Genova ed in
numerose altre città. Cfr. MAZZI A. _Note cit._, pag. 39.
[758] Cfr. i due documenti indicati dal DAVIDSOHN. _Storia cit_. pagine
522-23.