NOTE

[37] Sant'Agostino definisce lo scisma _scissio charitatis_; l'eresia

_scissura fidei; hæreticus est qui non sequitur catholicam veritatem;

schismaticus est qui non amplectitur catholicam pacem; apostasia est

totius fidei omnimoda abnegatio_.

[38] Lo dice san Gerolamo, _De script. eccl._

[39] _Est nobis liber contra hæreses et sectas omnes compositus quem si

legere volueritis, damus_.

[40] _De præscriptione_, c. 42.

[41] _Mescolanze_, p. 221, 269.

[42] _De unitate, epist. ad plebem._

[43] _Cod. Theod._, libro XVI, titolo I, legge 2.

[44] Queste scuse non so quanto possano applicarsi ad Agrippino vescovo

di Como, del quale parlando nella mia _Storia della città e diocesi di

Como_, mostrai il traviamento, e con ciò parvi ad alcuno mancar di

riverenza a chi era onorato del titolo di santo. Ma la verità anzi

tutto: poi non è detto che Agrippino non si ravvedesse. La mia

asserzione, oltre una lettera di san Colombano a Bonifacio IV,

appoggiasi a un bellissimo titolo, che or serve di mensa all'altar

maggiore della chiesa di Isola nella Comacina, ed è siffatta:

_Degere quisquis amat ullo sine crimine vitam_

_Ante diem semper lumina mortis habet_.

_Illius adventu suspectus rite dicatus_

_Agripinus præsul hoc fabricavit opus_.

_Hic patriam linquens propriam, karosque parentes_

_Pro sancta studuit pereger esse fide_.

_Hic pro dogma patrum tantos tollerare labores_

_Noscitur, ut nullus ore referre queat_.

_Hic humilis militare Deo devote cupivit_

_Cum potuit mundi celsos habere grados_.

_Hic terrenas opes maluit contemnere cunctas_

_Ut sumat melius præmia digna...._ (polo? sibi?).

_Hic semel exosum sæclum decrevit habere_

_Et solum diliget mentis amore Deo_.

_Hic quoque jussa sequens Domini legemque Tonantis_

_Proximum ut sesse gaudet amare suum_.

_Hunc etenim quem tanta virum documenta decorant_

_Ornat et primæ nobilitatis honor_.

_His Aquileja ducem illum destinavit in oris_

_Ut gerat invictus prœlia magna Dei_.

_His caput est factus summus patriarcha Johannes_

_Qui prædicta tenet primus in orbe sedem_.

_Quis laudare valet clerum populumque comensem_

_Rectorem tantum qui petiere sibi?_

_Hi sinodus cuncti venerantur quatuor almas,_

_Concilium quintum postposuere malum_.

_Hi bellum ob ipsas multos gessere per annos_

_Sed semper mansit insuperata fides_.

[45] Alludendosi più volte in questi discorsi a opinioni de' primi

eretici, sarà bene accennarne il significato.

Paolinisti e Fotiniani credeano Gesù Cristo semplice uomo, non

preesistente alla sua concezione.

Simoniaci, derivanti da Simon Mago che a san Pietro offriva denari per

ottenerne la facoltà di comunicar lo Spirito Santo, chiamansi quelli che

fan mercimonio delle cose sacre, e più solitamente de' benefizj.

Gli Ariani negano la divinità di Cristo, e i Macedoniani la divinità

dello Spirito Santo.

I Nestoriani dividevano la persona di Gesù Cristo, negando che in lui

Dio e l'uomo fossero una persona sola; in conseguenza Maria non era

madre di Dio.

Gli Eutichiani confondevano le due nature di Cristo, dicendo che una

sola erasene fatta dalla natura sua divina e dall'umana.

Manichei e Marcioniti credeano a due principj indipendenti, l'uno del

bene, l'altro del male; l'uno creatore dell'anima, l'altro del corpo;

l'uno del nuovo, l'altro del vecchio Testamento.

Novaziano negava alla Chiesa l'autorità di rimettere i peccati. I

Donatisti invalidavano il battesimo conferito dagli eretici. Aerio

rigettava l'episcopato, il pregare pei morti, i digiuni stabiliti, e

altre osservanze ecclesiastiche; Vigilanzio il culto delle reliquie e

l'invocazione dei santi; gli Iconoclasti tutte le immagini.

I Pelagiani negavano il peccato originale e la necessità della grazia

interiore.

I Semipelagiani ammettevano il peccato originale, e non negavano la

necessità della grazia interna per compire la nostra salute, ma diceano

ch'essa davasi per meriti precedenti, e che l'uomo comincia la salute

sua da se medesimo, senza la grazia.

Più tardi Berengario negò la presenza reale e la transustanziazione: gli

Albigesi rinnovarono le credenze de' Manichei, e i Valdesi quelle di

Aerio e Vigilanzio.

Questi sono i principali eretici, ma l'enumerazione de' singoli è

lunghissima, e può vedersi nel _Dizionario delle eresie_ di Pluquet, e

nella traduzione francese del Commonitorio di san Vincenzo di Lerins,

fatta dall'abate Pavy, il quale ne annovera settantuna nel IV secolo.

[46] _Ep._ XI, 13.

[47] Nelle opere inedite che il cardinale Mai trasse dalla biblioteca

Vaticana, si trova un'importante confessione della supremazia del

vescovo di Roma, fatta da un patriarca greco, anteriore di mezzo secolo

allo scisma. Difendendo esso le immagini sacre, allora combattute da

Costantino Copronimo, dice che l'errore degli Iconoclasti poteva essere

scusato per ignoranza solo avanti il secondo sinodo niceno. «Fu questo

radunato convenientissimamente e con tutta legittimità; poichè, secondo

le antiche stabilite regole divine, vi teneva il posto più degno, e

presedeva una notabile parte del supremo clero occidentale, cioè

dell'antica Roma; senza del quale, niun dogma che nella Chiesa si

esamini, quantunque già ammesso per decreti canonici e per consuetudini

ecclesiastiche, non si riguarderà mai come approvato e dedotto ad

assoluta definizione e pratica. Imperocchè quella Chiesa gode il primato

del sacerdozio, e ritiene tal dignità come trasmessale dai due corifei

degli apostoli». Συγκεκροήτο γὰρ τοῦτο μάλιστα ενδικῶς, και εννομώτατα

επειπερ ἤδη, κατὰ τοὺς ὰρχήθεν τετυπωμένους θειους θεσμοὺς προῆγη

κατ’αυτὴν, καὶ προήδρευεν, όσον τε τῆς έσπεριας λήξεως, ἤτοι τῆς

πρεσβυτερος Ρώμης, μέρος οὺκ ἄσημον ῷν ἄνευ, ουδὲν δόγμα κατὰ τὴν

ηκκλησιαν κινουμενον, θεσμοῖς κανονικοῖς καὶ ιερατικοῖς έθεσι

νενομισμενον άνωθεν, τὴν δοκιμασιαν οὺ σκοιὲ, ὴ δεξαιτ’ άν ποτε τὴν

περαιωσιν, ώς δὲ λαχόντον κατὰ τὴν ιερωσυνεν εξάρκειν, καὶ τῶν κσρυφαιων

ὲξ αποστόλοις ὲγκεχειριδμένον τὸ ὰξιομα.

[48] Stefano II alla dieta di Quiersy 14 aprile 754 statuisce con Pepino

un'alleanza.

_Statuimus cum consensu et clamore omnium, ut tertio kalendas majarum

(_29 aprile_) in Christi nomine hostiliter Longobardiam adissemus; sub

hoc, quod pro pactionis fœdere per quod pollicimus et spondemus tibi,

beatissimo Petro clavigero regni cœlestis et principi apostolorum, et

pro te huic almo vicario tuo Stephano egregio papæ summoque pontifici,

ejusque successoribus usque in finem sæculi, per consensum et voluntatem

omnium infrascriptorum abatum, ducum, comitum Francorum, quod si Dominus

Deus noster pro suis meritis sacrisque precibus, victores nos in gente

et regno Longobardorum esse constituerit, omnes civitates atque ducata

seu castra, sicque insimul cum exarcatu Ravennatum, nec non et omnia quæ

pridem tuæ per imperatorum largitionem subsistebant ditioni, quod

specialiter inferius per adnotatos fines fuerit declaratum, omnia quæ

infra ipsos fines fuerint ullo modo constituta vel reperta, quæ

iniquissima Longobardorum generatione devastata, invasa, subtracta,

ullatenus alienata sunt, tibi, tuisque vicariis sub omne integritate

æternaliter concedimus, nullam nobis nostrisque successoribus infra

ipsas terminationes potestatem reservatam, nisi solummodo ut orationibus

et animæ requiem profiteamur, et a vobis populoque vestro patritii

Romanorum vocemur_. Seguono i confini.

Sull'autenticità di questo documento vedi il Troya, e BRUNENGO, _Le

origini della sovranità temporale dei papi_. Roma 1862.

[49] Nell'elezione dell'imperatore, l'arcivescovo di Colonia gli

domandava:

Vuoi mantenere con tutte le forze la santa fede cattolica?

Vuoi esser difensore e protettore alle sante chiese e ai ministri di

esse?

Vuoi al santo padre il pontefice romano riverentemente prestare

soggezione e la fede dovuta; non violare la libertà ecclesiastica;

mostrarti a tutti benigno, mansueto, affabile secondo la regia dignità;

e condurti in modo da regnar a utilità non tua, ma del popolo tutto; ed

aspettar il premio de' tuoi benefizj non in terra ma in cielo?

Dopo coronato, l'imperatore giurava: «Professo e prometto in faccia a

Dio e agli angeli suoi, di osservare le leggi, far giustizia, confermar

i diritti del regno, prestare il dovuto onore al pontefice romano e agli

altri vescovi e vassalli; conservare le cose donate alla Chiesa».

Queste idee sulla distribuzione del potere non le deduco da teologi o

romanisti; ma nello _Specchio di Svevia_, costituzione della Germania

antichissima, è detto che Cristo, principe della pace, lasciò in terra

due spade per difesa della cristianità; ed affidolle a san Pietro, una

pel giudizio secolare, l'altra per l'ecclesiastico: la prima è dal papa

_imprestata_ all'imperatore (_des weltichen Gerichtes Schwert darlihet

der Papst dem Kaiser_); l'altra rimane al papa affinchè giudichi stando

s'un palafreno bianco, e l'imperatore dee tenergli la staffa acciocchè

la sella non si scomponga; significando così che, se alcuno resiste

ostinatamente al papa, l'imperatore e gli altri principi devono

costringervelo colla proscrizione. Nessuno può scomunicar l'imperatore

fuorchè il papa, e questo per tre sole cause: se dubita della fede vera;

se ripudia la moglie; se turba le chiese e le case di Dio. Quando si

scoprono eretici bisogna procedere contro di essi ai tribunali

ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non

punisce gli eretici è scomunicato. E se fra un anno non venga a

resipiscenza, il papa lo priverà dell'uffizio principesco e di tutte le

sue dignità. SCHILTER, _Antiq. Teuton._, T. III.

[50] Vedi CELESTINO MASETTI, _Dei vantaggi arrecati alle nazioni

cristiane dai Romani Pontefici per mezzo delle nunziature apostoliche_.

Roma 1842.

Gli eretici d'Italia, vol. I · 第 14 / 82 题