[37] Sant'Agostino definisce lo scisma _scissio charitatis_; l'eresia
_scissura fidei; hæreticus est qui non sequitur catholicam veritatem;
schismaticus est qui non amplectitur catholicam pacem; apostasia est
totius fidei omnimoda abnegatio_.
[38] Lo dice san Gerolamo, _De script. eccl._
[39] _Est nobis liber contra hæreses et sectas omnes compositus quem si
legere volueritis, damus_.
[40] _De præscriptione_, c. 42.
[41] _Mescolanze_, p. 221, 269.
[42] _De unitate, epist. ad plebem._
[43] _Cod. Theod._, libro XVI, titolo I, legge 2.
[44] Queste scuse non so quanto possano applicarsi ad Agrippino vescovo
di Como, del quale parlando nella mia _Storia della città e diocesi di
Como_, mostrai il traviamento, e con ciò parvi ad alcuno mancar di
riverenza a chi era onorato del titolo di santo. Ma la verità anzi
tutto: poi non è detto che Agrippino non si ravvedesse. La mia
asserzione, oltre una lettera di san Colombano a Bonifacio IV,
appoggiasi a un bellissimo titolo, che or serve di mensa all'altar
maggiore della chiesa di Isola nella Comacina, ed è siffatta:
_Degere quisquis amat ullo sine crimine vitam_
_Ante diem semper lumina mortis habet_.
_Illius adventu suspectus rite dicatus_
_Agripinus præsul hoc fabricavit opus_.
_Hic patriam linquens propriam, karosque parentes_
_Pro sancta studuit pereger esse fide_.
_Hic pro dogma patrum tantos tollerare labores_
_Noscitur, ut nullus ore referre queat_.
_Hic humilis militare Deo devote cupivit_
_Cum potuit mundi celsos habere grados_.
_Hic terrenas opes maluit contemnere cunctas_
_Ut sumat melius præmia digna...._ (polo? sibi?).
_Hic semel exosum sæclum decrevit habere_
_Et solum diliget mentis amore Deo_.
_Hic quoque jussa sequens Domini legemque Tonantis_
_Proximum ut sesse gaudet amare suum_.
_Hunc etenim quem tanta virum documenta decorant_
_Ornat et primæ nobilitatis honor_.
_His Aquileja ducem illum destinavit in oris_
_Ut gerat invictus prœlia magna Dei_.
_His caput est factus summus patriarcha Johannes_
_Qui prædicta tenet primus in orbe sedem_.
_Quis laudare valet clerum populumque comensem_
_Rectorem tantum qui petiere sibi?_
_Hi sinodus cuncti venerantur quatuor almas,_
_Concilium quintum postposuere malum_.
_Hi bellum ob ipsas multos gessere per annos_
_Sed semper mansit insuperata fides_.
[45] Alludendosi più volte in questi discorsi a opinioni de' primi
eretici, sarà bene accennarne il significato.
Paolinisti e Fotiniani credeano Gesù Cristo semplice uomo, non
preesistente alla sua concezione.
Simoniaci, derivanti da Simon Mago che a san Pietro offriva denari per
ottenerne la facoltà di comunicar lo Spirito Santo, chiamansi quelli che
fan mercimonio delle cose sacre, e più solitamente de' benefizj.
Gli Ariani negano la divinità di Cristo, e i Macedoniani la divinità
dello Spirito Santo.
I Nestoriani dividevano la persona di Gesù Cristo, negando che in lui
Dio e l'uomo fossero una persona sola; in conseguenza Maria non era
madre di Dio.
Gli Eutichiani confondevano le due nature di Cristo, dicendo che una
sola erasene fatta dalla natura sua divina e dall'umana.
Manichei e Marcioniti credeano a due principj indipendenti, l'uno del
bene, l'altro del male; l'uno creatore dell'anima, l'altro del corpo;
l'uno del nuovo, l'altro del vecchio Testamento.
Novaziano negava alla Chiesa l'autorità di rimettere i peccati. I
Donatisti invalidavano il battesimo conferito dagli eretici. Aerio
rigettava l'episcopato, il pregare pei morti, i digiuni stabiliti, e
altre osservanze ecclesiastiche; Vigilanzio il culto delle reliquie e
l'invocazione dei santi; gli Iconoclasti tutte le immagini.
I Pelagiani negavano il peccato originale e la necessità della grazia
interiore.
I Semipelagiani ammettevano il peccato originale, e non negavano la
necessità della grazia interna per compire la nostra salute, ma diceano
ch'essa davasi per meriti precedenti, e che l'uomo comincia la salute
sua da se medesimo, senza la grazia.
Più tardi Berengario negò la presenza reale e la transustanziazione: gli
Albigesi rinnovarono le credenze de' Manichei, e i Valdesi quelle di
Aerio e Vigilanzio.
Questi sono i principali eretici, ma l'enumerazione de' singoli è
lunghissima, e può vedersi nel _Dizionario delle eresie_ di Pluquet, e
nella traduzione francese del Commonitorio di san Vincenzo di Lerins,
fatta dall'abate Pavy, il quale ne annovera settantuna nel IV secolo.
[46] _Ep._ XI, 13.
[47] Nelle opere inedite che il cardinale Mai trasse dalla biblioteca
Vaticana, si trova un'importante confessione della supremazia del
vescovo di Roma, fatta da un patriarca greco, anteriore di mezzo secolo
allo scisma. Difendendo esso le immagini sacre, allora combattute da
Costantino Copronimo, dice che l'errore degli Iconoclasti poteva essere
scusato per ignoranza solo avanti il secondo sinodo niceno. «Fu questo
radunato convenientissimamente e con tutta legittimità; poichè, secondo
le antiche stabilite regole divine, vi teneva il posto più degno, e
presedeva una notabile parte del supremo clero occidentale, cioè
dell'antica Roma; senza del quale, niun dogma che nella Chiesa si
esamini, quantunque già ammesso per decreti canonici e per consuetudini
ecclesiastiche, non si riguarderà mai come approvato e dedotto ad
assoluta definizione e pratica. Imperocchè quella Chiesa gode il primato
del sacerdozio, e ritiene tal dignità come trasmessale dai due corifei
degli apostoli». Συγκεκροήτο γὰρ τοῦτο μάλιστα ενδικῶς, και εννομώτατα
επειπερ ἤδη, κατὰ τοὺς ὰρχήθεν τετυπωμένους θειους θεσμοὺς προῆγη
κατ’αυτὴν, καὶ προήδρευεν, όσον τε τῆς έσπεριας λήξεως, ἤτοι τῆς
πρεσβυτερος Ρώμης, μέρος οὺκ ἄσημον ῷν ἄνευ, ουδὲν δόγμα κατὰ τὴν
ηκκλησιαν κινουμενον, θεσμοῖς κανονικοῖς καὶ ιερατικοῖς έθεσι
νενομισμενον άνωθεν, τὴν δοκιμασιαν οὺ σκοιὲ, ὴ δεξαιτ’ άν ποτε τὴν
περαιωσιν, ώς δὲ λαχόντον κατὰ τὴν ιερωσυνεν εξάρκειν, καὶ τῶν κσρυφαιων
ὲξ αποστόλοις ὲγκεχειριδμένον τὸ ὰξιομα.
[48] Stefano II alla dieta di Quiersy 14 aprile 754 statuisce con Pepino
un'alleanza.
_Statuimus cum consensu et clamore omnium, ut tertio kalendas majarum
(_29 aprile_) in Christi nomine hostiliter Longobardiam adissemus; sub
hoc, quod pro pactionis fœdere per quod pollicimus et spondemus tibi,
beatissimo Petro clavigero regni cœlestis et principi apostolorum, et
pro te huic almo vicario tuo Stephano egregio papæ summoque pontifici,
ejusque successoribus usque in finem sæculi, per consensum et voluntatem
omnium infrascriptorum abatum, ducum, comitum Francorum, quod si Dominus
Deus noster pro suis meritis sacrisque precibus, victores nos in gente
et regno Longobardorum esse constituerit, omnes civitates atque ducata
seu castra, sicque insimul cum exarcatu Ravennatum, nec non et omnia quæ
pridem tuæ per imperatorum largitionem subsistebant ditioni, quod
specialiter inferius per adnotatos fines fuerit declaratum, omnia quæ
infra ipsos fines fuerint ullo modo constituta vel reperta, quæ
iniquissima Longobardorum generatione devastata, invasa, subtracta,
ullatenus alienata sunt, tibi, tuisque vicariis sub omne integritate
æternaliter concedimus, nullam nobis nostrisque successoribus infra
ipsas terminationes potestatem reservatam, nisi solummodo ut orationibus
et animæ requiem profiteamur, et a vobis populoque vestro patritii
Romanorum vocemur_. Seguono i confini.
Sull'autenticità di questo documento vedi il Troya, e BRUNENGO, _Le
origini della sovranità temporale dei papi_. Roma 1862.
[49] Nell'elezione dell'imperatore, l'arcivescovo di Colonia gli
domandava:
Vuoi mantenere con tutte le forze la santa fede cattolica?
Vuoi esser difensore e protettore alle sante chiese e ai ministri di
esse?
Vuoi al santo padre il pontefice romano riverentemente prestare
soggezione e la fede dovuta; non violare la libertà ecclesiastica;
mostrarti a tutti benigno, mansueto, affabile secondo la regia dignità;
e condurti in modo da regnar a utilità non tua, ma del popolo tutto; ed
aspettar il premio de' tuoi benefizj non in terra ma in cielo?
Dopo coronato, l'imperatore giurava: «Professo e prometto in faccia a
Dio e agli angeli suoi, di osservare le leggi, far giustizia, confermar
i diritti del regno, prestare il dovuto onore al pontefice romano e agli
altri vescovi e vassalli; conservare le cose donate alla Chiesa».
Queste idee sulla distribuzione del potere non le deduco da teologi o
romanisti; ma nello _Specchio di Svevia_, costituzione della Germania
antichissima, è detto che Cristo, principe della pace, lasciò in terra
due spade per difesa della cristianità; ed affidolle a san Pietro, una
pel giudizio secolare, l'altra per l'ecclesiastico: la prima è dal papa
_imprestata_ all'imperatore (_des weltichen Gerichtes Schwert darlihet
der Papst dem Kaiser_); l'altra rimane al papa affinchè giudichi stando
s'un palafreno bianco, e l'imperatore dee tenergli la staffa acciocchè
la sella non si scomponga; significando così che, se alcuno resiste
ostinatamente al papa, l'imperatore e gli altri principi devono
costringervelo colla proscrizione. Nessuno può scomunicar l'imperatore
fuorchè il papa, e questo per tre sole cause: se dubita della fede vera;
se ripudia la moglie; se turba le chiese e le case di Dio. Quando si
scoprono eretici bisogna procedere contro di essi ai tribunali
ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non
punisce gli eretici è scomunicato. E se fra un anno non venga a
resipiscenza, il papa lo priverà dell'uffizio principesco e di tutte le
sue dignità. SCHILTER, _Antiq. Teuton._, T. III.
[50] Vedi CELESTINO MASETTI, _Dei vantaggi arrecati alle nazioni
cristiane dai Romani Pontefici per mezzo delle nunziature apostoliche_.
Roma 1842.