intransigente, bensì come gioachimita e l'Affò ha ben torto di
sostenere che principalmente sul primo motivo gli fu aperto il
processo. Se non ci fosse stata la condanna dell'_Evangelo Eterno_,
e la necessità di salvare la riputazione dell'ordine, non si avrebbe
avuto il coraggio di sottoporre ad accusa un uomo come fra Giovanni.
Anche la _Cronaca delle Tribolazioni_ adduce varii capi di accusa, ma
confessa che il più grave fu quello delle opinioni gioachimite. Non
credo inutile riferire da questa cronaca inedita le accuse, riportate
pure dal Wadding e dall'Affò. Carte 148 _tergo_: «Una delle ragioni
dell'odio che molti ebbero contro Giovanni è il linguaggio severo che
teneva contro tutti, perchè i frati insegnano loro, (ai novizii) di
riservarsi le loro cose per libri, o veramente di darsi alli frati per
edificare Chiese o luoghi o per altri loro bisogni, e non annunziano
loro fedelmente come dice la regola, cioè che le distribuischino alli
poveri del secolo». Carte 170 _t_: «e li frati non sono contenti di
avere due tuniche di panno vile e di rappezzarle di sacco e d'altri
pezzi con la benedizione di Dio, ma procurano d'avere vestimenti
preziosi e delicati e duplicati e tutti quelli li quali amano li
vestimenti vili, e che predicano l'observantia regolare, li giudicano
come uomini indiscreti, e che si vogliono mostrare santi e li chiamano
hypocriti». Carte 171_r_: appena dicono l'ore loro. Carte 174_r_:
«diventano (li frati) mercanti, vendendo le cose spirituali per le
temporali, e le cose che acquistano le convertono nelli proprii usi».
Carte 175_r_: «non possono ascoltare pazientemente la verità delle
loro transgressioni; ma reputano che sia loro lecito d'inpugnare e
perseguitare tutti quelli parlano o sentono il contrario delle loro
opere». Carte 175 _t_: «tornando una volta da Roma un lettore della
nostra provincia riferiva alli frati in comune e ad alcun altro
lectore, come frate Giovanni predicando in Roma alli frati avea dicto
nel suo sermone ai frati contro ad ogni stato, e specialmente contro
alli frati tanto duramente che giammai li frati della Marca non
l'averrebbono perdonata a nessun altro frate». Carte 176 _t_: «diceva
qualmente il testamento e la Regola sono substantialmente una medesima
cosa». Carte 779 _t_: «Frate Giovanni biasimava molto quelli, li quali
addimandavano sopra la regola altre declarationi oltre al testamento,
e admonitioni di San Francesco, come coloro che revocavano in dubbio la
certezza della vera intelligenzia della Regola, e contro la obedientia
e comandamento del padre loro la storcevano al beneplacito della loro
tepida volontà; epperò portavano molestamente le sue parole e il
suo parere e sentimento; e apostata e presa la cagione di un'altra
questione perseguitarono e punirono acerbamente lui e li principali
compagni come infecti di eretica pravità .... Perocchè frate Giovanni
da Parma lui con li conpagni tenevano che l'abate Gioacchino aveano
tenuto e sentito sanctamente e cattolicamente della sancta trinità,
e dell'unità e divina essenza .... e la decretale d'Innocenzio Papa
non damnava lui, nè la sua dottrina per rispetto della sua posizione
e affermazione che lui fa di quella questione, ma riprova quello
libello che Joacchino compose contro mastro Pietro Lombardo .... però
quello libello fu dannato in quanto che era diffamatorio di maestro
Pietro Lombardo .... perocchè maestro Pietro non sentì nè tenne il
contrario di quello che tennono li sancti. Per questa seconda ragione
e cagione mossi li frati apparentemente provocorono frate Bonaventura
ad esaminare frate Giovanni e li compagni della fede e promossone
il figliuolo contro il padre, e il promosso contro il promotore e il
dilecto già discepolo contro all'amante maestro e pastore. La tertia
ragione della persecuzione fu lo scrivere di due sermoni fatti dai due
compagni di frate Giovanni. Dei quali il primo per empio e per modo
dire senza sale lodava la doctrina dell'abate Gioacchino insieme con la
persona, il secondo induceva nel suo sermone tutti li principali passi
della scriptura di Joachino, e che fanno e che sono a commendatione di
S. Francesco e della Regola e a declarazione della vita evangelica e
della sua istituzione e depravazione .... e principalmente toccava li
prelati e li più principali principalmente. Il quale libro leggiendo
frate Bonaventura si dice che sospirò e lagrimò perchè queste cose si
potevano intendere particolarmente per lui».
[758] Salimbene non fa nessun cenno nè del processo nè della condanna,
sebbene nel passo riportato più sopra dica chiaramente che Giovanni
cadde in disgrazia dei Papi Alessandro IV e Niccolò III. Ma la _Cronaca
delle Tribolazioni_, seguita dal Mariano e dal Wadding, racconta quello
che riferiamo nel testo, nè l'Affò ne dubita.
[759] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 186: «E chiamati prima li due
principali compagni di frate Giovanni, ciascuno delli quali era molto
suffitiente e molto docto nella divina scriptura, cioè frate Leonardo
e frate Giraldo li costrinsero a giurare di rispondere puramente
la verità. Carte 196 _t_: frate Giraldo era di tenace memoria e di
deserta e di pulita lingua e di acuto intelletto e dalla bocca sua
usciva un fiume d'auctorità: Carte 198_r_: come eretico condannarono
alla perpetua carcere lui e il suo compagno, il quale frate Giraldo
entrando nella carcere disse: in loco pascue ibi me collocavit, ove
stetti diciocto anni con tanto gaudio e letizia come se continuamente
avessi avute tutte le delicatezze del mondo .... vivendo come eretico e
scomunicato, e alla fine fu privato dell'ecclesiastica sepoltura sotto
la medesima penitenza vivette e morì frate Leonardo. Dopo molto tempo
Pietro dei Nubili perchè non volessi dare alii frati un trattato, il
quale avea compilato frate Giovanni, morì in carcere». Questa ultima
notizia è molto importante, perchè mostra che anche fra Giovanni avea
composto un trattato (l'Introduttorio?) sullo stile degli scritti
di Leonardo e fra Gherardo e al pari di quelli severamente proibito.
D'accordo colla _Cronaca_ il SALIMBENE, pag. 102: frater Ghirardinus
Parisius missus fuit, ut studeret pro provincia Siciliae, pro qua
receptus fuerat. Et studuit ibi IIII annos et excogitavit fatuitatem,
componendo libellum, et divulgavit stultitiam suam. De quo libello
iterum dicam, cum ad Papam Alexandrum quartum pervenero, qui ipsum
reprobavit. Et qui occasione istius libelli improperatum fuit ordini et
Parisius et alibi, ideo praedictus Ghirardinus, qui libellum fecerat,
privatus fuit lectoris officio et praedicationibus et confessionibus
audiendis et omni actu legitimo ordinis. Et quia noluit resipicere
et culpam suam humiliter recognoscere, sed perseveravit obstinatus
procaciter in pertinacia et contumacia sua, posuerunt eum fratres
minores in compedibus et in carcere, et sustentaverunt eum pane
tribulationis et aqua angustiae. Iste miser nec sic voluit resilire a
proposito obstinationis suae, permisit itaque se mori in carcere, et
privatus fuit ecclesiastica sepoltura. Sepultus in angulo horti.
[760] SALIMBENE, pag. 131 .... Et tu similiter Joachita fuisti, cui
dixi: verum dicitis sed postquam mortuus est Fridericus, qui Imperator
jam fuit et annus millesimus ducentesimus sexagesimus est elapsus,
dimisi totaliter istam doctrinam, et dispono non credere nisi quae
videro.
[761] WADDING, _Annales minorum_, V, 52, che segna la _Cronaca delle
Tribolazioni_, da lui citata nel nome di Chronica antiqua. Nelle note
seguenti mi varrò direttamente di questa fonte, pubblicandone per
quanto lo spazio mi consente, i brani più importanti.
[762] _Cronaca_, carte 204 _tergo_: «Della quinta tribolazione
dell'ordine delli frati minori della quale nelle parti ultramontane
frate Pier Giovanni fu il principale che ne partecipò, come si dirà
nel subsequente capitolo — Essendo assunto al cardinalato frate
Bonaventura contro alla sua volontà per la fama della sua scienza
ed eloquentia e sanctità, li succedette nell'offizio del generalato
frate Girolamo d'Ascoli, il quale poi fu Papa Niccolao quarto, che
fu uomo assai mansueto e modesto e tardo ad ira e a fare ingiuria,
posto che fossi tepido e rimesso a promuovere li buoni. Pag. 205: A
costui .... accusato il sancto uomo di Dio frate Pier Giovanni d'Ulivo
della provincia di Provenza e della custodia di Herbona, e nativo
d'un castello chiamato Serignano, che esso frate Pier Giovanni per
audacia e temeraria presunzione haveva composto alcune quistioni piene
di temerarie novitati. La qual cosa udendo frate Girolamo generale
lo fece chiamare a sè, e li disse che li portasse quelle quistioni
che lui haveva fatte della nostra donna, il quale frate Pier Giovanni
subitamente ebbe porto, e come il generale l'hebbe letto, li comandò
che li mettessi in sul fuoco e l'ardesse. La qual cosa fatta frate
Pier Giovanni senza mutare volto con l'animo tranquillo, come se avessi
ricevuto un grande honore, rallegrandosi si lavò le mani e celebrò la
messa. La qual cosa notando alcuni di quelli, che di già per lo merito
delle sue virtù l'amarono, appostata l'ora opportuna l'addimandorono
dicendo: frate Pier Giovanni come potesti tu dire la messa così
subitamente dopo tanta ingiuria e riprensione, che ti fu facta dal
generale non ti confessando tu avanti. Ai quali quello rispose e disse:
Io ho ricevuta quella riprensione e ingiuria per grande benefizio et
honore, e però non me ne sono dolsuto nè rammaricato. Anzi me ne sono
rallegrato, che se voi pensate che per quello ardere e distruggere di
quelle quistioni l'uomo se ne debba dolere, questo è niente, perchè a
me è agevole cosa di ritrovare e riparare quelle medesime».
[763] _Cronaca_, carte 214 «(fra Pier Giovanni) tolse un compagno,
e non chiamato nè licenziato se ne andò a frate Bonagratia generale
ministro .... E volendosi el generale spacciare di lui, e punirlo
aspramente con penitentia confusibile per la inobbedentia, la quale
avea commessa, fece radunare il capitolo spacciatamente, e frate
Giovanni propose per tema del suo parlare: spiritu oris interficient
ineptum. E poi seguitò il suo sermone con tanta efficacia e tanto
fervore di spirito, che tutti si stupirono nella virtù delle sue
parole. E tutti confusi nel cuore e nella mente, e non avendo ardire
di rispondere alle sue parole, tacettono. Ma agghiadato nel cuore
il generale non lo riprese della sua venuta, e non li dette alcuna
penitentia, e dissimulò il dispiacere il quale lui avea conceputo
contro a quello. Ma dipoi a pochi giorni, il generale infracidandosi
e consumandosi d'amaritudine si cadde in infermità e morì, e insieme
con lui morirono due principali adversari di fra Pier Giovanni». La
Cronaca non conosce nè l'accusa del capitolo nè la sentenza della
Commissione, nè la ritrattazione. Ma la condanna c'è nota dalla
risposta dello stesso Olivi ai suoi giudici pubblicata dal Duplessis
(D'ARGENTRÉ, _Collectio judiciorum_ I, 226). Il principio di questo
documento è il seguente: Reverendis in Christo fratribus fratri Arloto
de Prato, fratri Richardo de Mediavilla, fratri Drocho, fratri Joanni
Valensii, fratri Symoni sacrae theologiae doctoribus; fratri Aegidio
de Baysi, fratri Joanni de Murro, Bachalariis domus Parisiensis,
homuncius peccator vilissimus dictus frater Petrus Joannes Olivi, eam
reverentiae plenitudinem, quam decet Magistros et Patres tantos ac
tales etc. Quello di cui si duole principalmente l'Olivi è che sieno
state condannate le sue opinioni quaedam vero haeretica, quaedam in
fide dubia, quaedam nostro ordini periculosa, quaedam nescia, quaedam
praesumptuosa; nel mentre l'autore non fu ammesso a discolparsi, e
neanco venne interrogato. Miror satis quomodo tum rigidus processus
contra me actus, et quomodo tam solemnis tamque inusitata sententia,
tamque diffamatoria per viros tam solemne est data, me super his omnino
irrequisito. La formola di ritrattazione è riportata dal Wadding,
V, 122. Ego frater Petrus Joannes consentio in verba magistrorum
nostrorum, quae continentur in litteris sigillorum septem, qui Patres
ad praeceptum venerabilis Patris fratris Bonagratiae, tunc generalis
ministri, requisiti per obedientiam responderunt. Quel _tunc_ mostra
che la sottomissione ebbe luogo dopo la morte del generale, avvenuta
nel 1283.
[764] _Cronaca_, carte 222-23: «Esso fu chiamato dal generale a Parigi,
che dovessi rispondere alle cose proposte contro a lui davanti alli
maestri e alli altri frati quivi congregati. Alle quali cose lui
rispose tanto saviamente e pienamente e abbondantemente, che tutti li
circostanti se ne meravigliarono e stupirono e confessorono che vera e
cattolica era la sua posizione, e assertione delli predicti articoli,
e nessuno di quelli, che l'accusarono, fu ardito di dire una parola
contro a quello».
[765] _Cronaca_, carte 213: «Per la qual cosa si voltarono a
perseguitare li germogli e figlioli delli suoi razzi, e tutti li
giovani, che si sforzavano di conformarsi alli suoi costumi e alla
sua dottrina, con maligne inquisitione e perplesse e intrincate
examinationi, come se fossero morti nell'eretica pravità, li
incidevano col coltello dell'iniqua lingua diffamandoli, gittandoli e
nascondendoli nelle fosse e sepolture, nelle fosse delle loro carceri e
prigioni, e temendo li razzi delle loro chiarissime ragioni, infiammate
del calore di charità del sole padre loro, cioè frate Pier Giovanni, e
non potendo sostenere la sua presenzia, non avevono ardire di fare di
lui inquisitione».
[766] Anche quest'altra dichiarazione fu pubblicata dal WADDING, V,
p. 299: Ego frater Petrus Joannes dico et profiteor, fratres minores
non teneri ad aliquem usum pauperem neque ad aliam vivendi modum ultra
contentum in declaratione Regulae facta a domino Nicholao III etc.
[767] Il WADDING, V, 378, ci conserva le ultime parole dell'Ulivi.
[768] Il Daunou nell'articolo sull'Olivi (_Hist. litt._, XXI, 44)
parla d'un codice di Santa Croce, che conterrebbe l'_Esposizione
dell'Apocalisse_. Ma il Bandini non cita se non due soli codici
riferentisi all'Olivi, il primo (pluteo X dextr. cod. IV) contiene
l'esposizione di Matteo fino a carte 197, e da carte 110 l'esposizione
dell'evangelo di Luca. È notevole che in fondo al codice si legge una
nota di mano di fra Tedaldo, la quale ricorda le postille di fra Pietro
su Isaja, Ezechiele, le Sentenze, Geremia; ma non fa cenno alcuno del
_Commento all'Apocalisse_. Il secondo codice (plut. XXXI, sin. cod.
III) contiene parecchi opuscoli sulla povertà, e tra gli altri alcuni
di Pier Giovanni. Eccone l'indice:
Utrum sit melius aliquid facere ex voto, quam illud idem sine voto
(carte 131). Utrum vovere alteri homini obedientiam; Utrum appellare
ab inferiori (imperfecta et incompleta) (c. 132). Quod trium votorum,
castitatis, paupertatis et obedientiae sit perfectius (132). Utrum
Papa possit in omni voto dispensare (134). Utrum romano pontifici sit
in fide et moribus ab omnibus obedire (139). Item sine argumento, an
promittere alteri obedientiam in omnibus universaliter sit evangelicae
perfectionis (140). Expositio regulae sancti Francisci (141). Quaeritur
an status altissimae paupertatis sit simpliciter melior omni statu
divitiarum (142). Ad oppositum quaestionis arguitur. Quaestio est
pulchra. (162). Videtur quod status habens aliquid in commune sit
melior (164). Quaestio an usus pauper includatur in consilio seu votu
paupertatis (170). Utrum professoribus paupertatis evangelicae usus
pecuniae sit totaliter interdictus (172). Quaeritur utrum praedicti
pauperes teneantur vilissimis vestibus indui (174). Utrum Episcopi
et Praelati, qui ad perfectionem evangelicam sunt ex voto adstricti
teneantur ad pauperem usum (176). Utrum liceat professoribus evangelici
aliquid repetere per se vel per alium (177). Utrum liceat professoribus
evangelicis debita contrahere quacunque ex causa (178). Utrum ei liceat
annualia convivia, seu pietantias recipere, seu procurare (178). Utrum
virginitas, vel castitas, abstrahens ab omni concubitu, sit simpliciter
melior matrimonio (178). Utrum votum vitandi suspectum consortium,
vel colloquium includatur in voto evangelico (181). Utrum Religiosus
vovens ea, quae non obsunt observantiae regulare, teneatur votum illud
adimplere (182). Utrum sit conveniens ad professionem religionis, vel
solemnis voti castitatis multos recipi (182). Utrum vovens ingredi
Religionem si ducat uxorem, peccat semper mortaliter petendo debitum
(182). De antiqui hostis versutia contra statum evangelicae paupertatis
seraphici viri Francisci multiformi (183). Utrum perfectio evangelicae
paupertatis possit ad talem modum vivendi reduci, quod sufficienter
vivat de possessionibus et contradicitur a Papa vel Patribus (189).
Responsio Petri Joannis in Capitulo generali quando fuit requisitus
quid de usu paupere sentiret (204). De obitu dicti fratris Petri
Joannis et quid receptis sacramentis dixit quando et ubi recepit
scientiam suam, et quid senserit de usu paupere (206). Articuli
abstracti descriptis tuis ab aemulis et impugnatoribus (206). Item
tractatus ejus de usu paupere in fine quinti capitulo (206). Quaestio
pulchra seu tractatus ejusdem de vita activa et contemplativa (206).
[769] Nella professione di fede al letto di morte diceva l'Olivi
(WADDING, V, 378): dico abdicationem omnis juris, seu jurisdictionis
temporalis et pauperem rerum usum de substantia vitae nostrae
evangelicae; pauperem vero usum hunc ita explico: ut omnibus
consideratis censeatur potius pauper quam dives, seu declinet potius ad
paupertatem quam opulentiam. Si vede in questa formola, che pare tanto
logica, l'imbarazzo di definire il limite, al di là del quale l'uso
cessa di essere povero.
[770] I giudici del 1282 condannano la sentenza dell'Olivi (D'ARG., I,
pag. 231): quod usus pauper rerum, prout in se includit necessitatem,
quae dicit indigentiam manifeste existentem, vel de proximo imminentem
et talem quod debitus status corporis, vel personae Deo servientis,
nisi sibi succurratur, stare non potest, includitur in voto evangelicae
paupertatis. Cfr. _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 224 _tergo_:
«provava e affermava che la renunziazione d'ogni giurisdizione e l'uso
povero era della sostanza della vita apostolica, e della professione
della regola di S. Francesco, e chiamava l'uso povero tale uso, il
quale, pensate tutte le circostanzie, vistamente si può chiamare
più povero che ricco, non quello il quale induce estrema necessità
delle cose da vivere, per il quale lo stato della nostra religione
diventa pericoloso, nè quello il quale esclude le cose necessarie alla
vita, e l'uso delle cose, cioè massaritie, ad usare per esecutione
delli uffizii dello stato loro; perocchè li frati non debbono avere
l'uso di tutte le cose, nè a nessuna superfluità ricchezze o pompe o
abbundantia, che diminuisce la povertà, o veramente a tesaurizare,
o per animo di vendere o dare ad altri o alienare, nè sotto spetie
di provvedersi per il tempo futuro nè per altra cagione. Anzi debba
apparire ed essere in loro quanto al dominio la espropriazione per ogni
modo e nell'uso la necessità».
[771] _Cronaca_, carte 226 «epperò diceva esso frate Giovanni che li
notabili eccessi delli luoghi e delli hedifitii quanto alla preziosità
della materia e alla curiosità della forma, pulitezza e bellezza e
quanto alla qualità e sumptuosità e spese e quanto alle molte maniere
delli acolti e procuratori che inducono e che richiedono per li
edifizii, diceva che era impurità pericolosa». Vedi in WADDING, V, pag.
379. Dico quarto, notabiles excessus in aedificiis quoad materiam et
curiositatem, pro quibus construendis multiplices et importuni fiunt
quaestus, periculosos esse .... Idemque censendum est de iis, qui
procurant suis monasteriis annuos redditus et determinatas vel statutas
sub singulis annis provisiones, praevenientes nimia sollicitudine omnes
necessitates.
[772] _Cronaca_, carte 227 «e similmente litigare e piatire per
jurisdictione delle sepolture o delli funerali o per qualunque cosa
temporale diceva esser notabile impurità .... et che fare questo per
persone seculari instigandole e conducendole a questo, pagando le
spese, e consigliandosi per questo modo, il quale noi vediamo che si
fa da molti, non solamente è impurità, ma è una frauda nascosta della
Regola». WADDING, loc. cit.: litigare vel causas movere coram judicibus
circa funeralia aut legata pia nobis relicta impuritas est maxima
contra Regulam; neque obstat quod per seculares seu fratrum amicos
fiant.
[773] _Cronaca_, carte 228 _tergo_ «Predicava ancora e diceva che li
apostoli e li episcopi, li quali hanno professato la vita apostolica,
come li apostoli quanto che per vigore del voto evangelico e della
professione evangelica sono tenuti di osservare l'uso povero». Cfr.
Wadding, loc. cit. Dico octavo quod viri apostolici, seu nostri
fratres, qui evangelicam vitam se gloriantur profiteri, debent etiam
in superioribus gradibus dignitatum, seu Episcopatuum constituti,
quantum eorum status permittit, quod Domino voverunt, observare. Cfr.
D'ARG., I, 232, ove l'Olivi rispondendo ai suoi giudici concede quod
non tenentur ad usum pauperem in illis, in quibus usus pauper impediret
eorum officium debitum.
[774] _Sexti Decret. De verb. signif._, cap. 3. Insuper nec utensilia
nec alia praeter eorum usum ad necessitatem et officiorum sui status
executionem, non enim omnium rerum usura habere debent, ut dictum est,
ad ullam superfluitatem divitias, seu copiam quae deroget paupertati
etc.
[775] L'ampia professione di fede cattolica riportata dal Wadding loc.
cit., non impediva all'Olivi di sostenere che ei si sentiva obbligato
di non credere nisi solo Romano Pontifici aut Concilio generali, nisi
quantum ratio vel auctoritas Sacrae Scripturae vel fidei Catholicae per
seipsam me cogit ut credam. Cfr. la _Cronaca_ carte 230 .... «credere
al Romano Pontefice o veramente al Concilio generale se non quanto la
ragione e l'autorità della sacra scriptura o della cattolica fede per
sè medesima diffinisce».
[776] Che l'Olivi appartenesse al partito creatore della letteratura
pseudo profetica lo mostra la _Cronaca delle Tribolazioni_, a c. 208:
«perocchè l'abate Gioacchino profetò di lui e mostrò che quello era
stato profetato dalli antichi e dalli altri, e tutta la prima parte
della profezia di Cirillo heremita, la quale esso abate Gioacchino
magnifica grandemente, principalmente tocca Pier Giovanni, il loco
della sua natività, l'ordine nel quale doveva entrare, e tutte le
persecuzioni le quali lui doveva avere lui e i suoi seguaci». A c.
209: «la Sibilla Eritrea li prophetò mille anni avanti al advenimento
di Christo intanto che la simplicità e la innocentia di S. Piero del
Murrone, e la renunziazione del Papato, ed il loco della seductione
(1294) e le persone seducenti, e profeti, e scrisse chiaramente, e così
ancora piacque acio che fussino profetati li singolari fatti di Pier
Giovanni.»
[777] Dagli estratti dell'_Apocalisse_ in BALUZE, ediz. Mansi, II,
267 a: Quidam ex pluribus, quae Joachim de Friderico secundo et ejus
semine scribit, et ex quibusdam, quae beatus Franciscus secrete fratri
Leoni et quibusdam aliis sociis suis revelasse fertur, opinantur quod
Fredericus praefatus cum suo semine sit respectu hujus temporis quasi
caput occisum, et quod tempore mistici Antichristi ita reviviscat in
aliquo de semine ejus, ut non solum Romanum imperium, sed etiam Francis
ab ipso devictis obtineat regnum Francorum, quinque caeteris Regibus
Christianorum sibi cohaerentibus.
[778] BALUZE, pag. 261 (cfr. _Direct. inquis._, pag. 268). Igitur
commemorato est adhuc notandum a quo tempore debeat sumi initium
hujus sextae apertionis. Videtur enim quibusdam quod ab initio
ordinis et regula sancti patris praefati; alii vero quod a solemni
revelatione tertii status generalis, continentis sextum et septimum
statum Ecclesiae, facta abbati Joachim et forte quibusdam aliis sibi
contemporaneis; alii vero quod ab exterminio Babylonis et Ecclesiae
carnalis per decem cornua bestiae, id est per decem Reges fiendo;
alii vero quod a suscitatione spiritus seu quorundam ad spiritum
Christi et Francisci, tempore quo ejus regula est a pluribus nequiter
et sophistice impugnanda et condemnanda ab Ecclesia carnalium et
superborum, sicut Christus condemnatus fuit a Synagoga reprobe
iudaeorum. Hoc enim oportet praeire temporale exterminium Ecclesiae,
sicut illud praeivit exterminium Synagogae.
[779] BALUZE, pag. 263 a (_Direct._, V). Hic ergo angelus est
Franciscus, evangelicae vitae et regulae sexto et septimo tempore
propagandae et magnificandae renovator, et summus post Christum et ejus
matrem observator .... Audivi etiam a viro spirituali valde fide digno,
et fratri Leoni confessori et socio beati Francisci valde familiari
quoddam huic scripturae consonum, quod nec assero, neque scio, nec
censeo esse asserendum, scilicet quod tam per verba fratris Leonis quam
per propriam revelationem sibi factam perceperat quod beatus Franciscus
in illa pressura tentationis Babylonicae, in qua ejus status et regula
quasi instar Christi crucifigetur, resurget gloriosus; ut sicut in vita
et in crucis stigmatibus est Christo singulariter assimilatus, sic et
in resurrectione Christo assimiletur necessaria tunc suis discipulis
confirmandis et informandis.
[780] BALUZE, pag. 258 (_Direct._, I). Primus status proprie coepit
a Spiritus Sancti missione, licet alio modo coeperit a Christi
praedicatione. Secundus vero proprie caepit a persecutione Ecclesiae
facta sub Nerone Imperatore, quamvis alio modo coeperit a Stephani
lapidatione vel Christi passione. Tertius vero coepit a tempore
Constantini Imperatoris ad fidem Christi conversi, seu a tempore
Silvestri Papae, seu Concilii Nicaeni contra Arrianorum haeresim
celebrati. Quartus vero proprie coepit a tempore magni Antonii
anachoretae, seu a tempore Pauli primi eremitae, vel secundum Joachim
a tempore Justiniani Augusti, de quo infra in decimo notabili amplius
tangetur. Quintus vero proprie coepit a tempore Karoli Magni. Sextus
vero aliqualiter coepit a tempore beati viri patri nostri Francisci.
Plenius tamen debet incipere a damnatione Babylonis meretricis magnae,
quando praefatus angelus Christi signo signabit per suos futuram
militiam Christi. Septimus autem uno modo inchoat ab interfectione
illius Antichristi, qui dicet se Deum et Messiam Judaeorum, alio modo
inchoat ab initio extremi judicii omnium reproborum et electorum.
[781] BALUZE, pag. 260 b. Sicut enim in primo statu saeculi ante
Christum studium fuit patribus enarrare magna opera Domini inchoata ab
origine mundi, in secundo vero statu a Christo usque ad tertium statum
cura fuit filiis quaerere sapientiam mysticarum rerum et mysteria
occulta a generationibus saeculorum, sic in tertio nil restat nisi
ut psallamus et jubilemus Deo, laudantes ejus opera magna, et ejus
multiformem sapientiam et bonitatem in suis operibus et scripturarum
sermonibus clare manifestatam. Sicut enim in primo tempore exhibuit se
Deus pater ut terribilem et metuendum, nude tunc claruit ejus timor,
sic in secundo exhibuit se Deus filius ut magistrum et revelatorem; et
ut verbum expressissimum sapientiae sui patris. Ergo in tertio tempore
spiritus sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris etc.
[782] BALUZE, pag. 258 b. Septimum est quare sextus status describitur
ut notabiliter praeeminens quinque primis, et sicut finis priorum,
et tanquam initium novi saeculi, evacuans quoddam vetus saeculum,
sicut status Christi evacuavit vetus testamentum et vetustatem humani
generis. Cfr. pag. 260 a: Sicut etiam in sexta aetate rejecto carnali
judaismo et vetustate prioris saeculi venit novus homo Christus cum
nova lege vita et cruce, sic in sexto statu, rejecta carnali Ecclesia
et vetustate prioris saeculi, renovabitur Christi lex et vita et crux.
Propter quod in ejus primo initio Franciscus apparuit Christi plagis
characterizatus et Christo totus concrucifixus et configuratus.
[783] Pag. 261 a: Secunda ratio est, quia uterque illorum substitutus
est alteri. Nam sicut gloria, quae fuerat Synagogae parata et
Pontificibus suis, si in Christum credidissent, translata fuit ad
primitivam Ecclesiam et ad pastores ejus, sic etiam gloria parata
finali Ecclesiae quinti status transferetur, propter ejus adulteria,
ad electos sexti status. Unde et in hoc libro vocatur Babylon meretrix
circa initium sexti status damnanda. Pag. 263 a: Tunc enim totus status
Ecclesiae in praelatis et plebibus et religiosis funditus subvertetur,
praeter id quod in paucis electis remanebit occulte.
[784] BALUZE, pag. 263 b: Ex praedictis autem patent aliquae rationes
quare ante exterminium novae Babilonis sit evangelica vita veritas a
reprobis solemniter impugnanda et condemnanda, e contra a spiritalibus
suscitandis ferventius defendenda et observanda. Pag. 264. Nunc fere
omnes clerici et regulares possidentes aliquid in communi videntur
minus bene sentire de evangelica abrenuntiatione.
[785] BALUZE, pag. 262 a: Si quaeras quare Franciscus cum primis
sui ordinis sociis non fuit personaliter in initio tertio et quarto
.... dicendum quod ad hoc potest octuplex ratio dari. Prima est
generalis, non enim oportet nec congruit quod posteriora prioribus suis
correspondentibus in omnibus conformentur etc.
[786] BALUZE, pag. 263 a. Est enim tunc nova Babylon sic judicanda
sicut fuit carnalis Hierusalem, quia Christum Dominum crucifixit. Che
cosa s'intenda per la nova Babilonia nessun può ignorare. L'Olivi dice
ben chiaro: Potestas enim Papae et multitudo plebium sibi obediens et
favor ipsius est quasi magnus fluvius Eufrates impediens transitum.
[787] _Liber sententiarum inquis. tholos._, pag. 326: Dixit tamen quod
audivit ab aliquibus fratribus minoribus de illis vocatis spiritualibus
de Narbona et ita fore credidit quod ordo fratrum minorum debebat
dividi in tres partes, scilicet in communitate ordinis, quae vult
habere granaria et cellaria, et in fratissellis et fratribus, qui
sunt in Sicilia sub fratre Henrico de Ceva, et fratribus vocatis
spiritualibus vel pauperibus et etiam beguinis. Et dicebant quod prime
due partes, quia non observant regulam beati Francisci debebant cadere
et cassari, set tercia pars quia observabat regulam evangelicam debebat
remanere usque ad finem mundi, licet pateretur multas persecutiones,
sicut dicunt fuisse revelatum beato Francisco, et probabant quod dicta
tertia pars usque ad finem mundi debebat durare vel in multis vel in
paucis, quia Evangelium Christi durabit usque ad finem mundi, et regula
beati Francisci est regula evangelica. La separazione dei fraticelli
sotto Enrico di Ceva accadde nel 1318 (WADDING, VI, 312), ma è ben
certo che la formazione di questi partiti risale per lo meno al tempo
in cui gl'intransigenti per la prima volta tentarono di separarsi
dall'ordine per costituirne un altro, che prese il nome dal papa
Celestino V. Infatti a codesto movimento di separazione Pier Giovanni
e i suoi aderenti non presero parte, perchè essi volevano che tutto
l'ordine, anzi tutta la cristianità si convertisse alla loro fede;
talchè anche allora dai Celestini, come più tardi dai Fraticelli, si
distinsero gli Spirituali. Non occorre spiegare perchè prendessero
codesto nome i seguaci dell'Olivi, che credevano fermamente nel regno
avvenire dello Spirito Santo.
[788] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 249: «In questo mezzo essendo
frate Pietro detto Murrone fatto Papa, piacque al generale e a tutti li
principali frati .... principalmente a frate Currado d'Offida, a frate
Pietro da Montecchio, a frate Jacopo da Todi, a frate Tommaso da Trevi,
a frate Currado da Spoleto, e a tutti quegli altri, li quali amarono
la regola, che frate Pietro da Macerata ed il compagno (fra Liberato)
fossino mandati al sommo Pontefice. Perocchè quelli erano stati suoi
familiari avanti al papato». Carte 251: «absolvette frate Liberato e il
compagnio da ciascheduna obbedentia delli frati, e lo comandò .... che
non si chiamassino frati minori, ma frati di Papa Celestino o poveri
heremiti». Carte 252_r_: «rinunziando Papa Celestino l'offizio del
papato parve a quelli frati di dare luogo all'ira ed al furore; detti
frati per maggior pace e salute se ne andarono a luoghi (lontani?)».
[789] _Cronaca_, carte 262: «Ingannato il Papa (Bonifazio) colle loro
bugie consentì alla loro perversa petizione e fecie fare littere
nelle quali fece esecutori della loro punizione tre prelati cioè
messer Pietro patriarca di Costantinopoli e l'archiepiscopo di Atene,
e l'archiepiscopo di Patrasso. Il patriarca stava allora a Vinegia».
Carte 267_r_: «Subitamente che frate Consalvo sentì che frate Liberato
con li suoi compagni erano tornati, e che stavano in certi eremitori
nelle parti della Puglia, esso generale li armò delle littere della
sedia apostolica e se ne andò al Re di Sicilia .... e fu chiamato fra
Tommaso d'Aversa inquisitore». Carte 267_v_: «(fuggì fra Liberato) e
molti mesi giacque non cognosciuto da alcuna persona nel loco delli
Armeni di Viterbo, e doppo due anni si morì nel loco di S. Angelo della
Vena».
[790] _Cronaca_, c. 237: «Questa quinta tribolazione ebbe un altro
principio nella provincia della Marca Anconitana pigliandola al tempo
del Concilio generale facto a Lione da Papa Gregorio X». Carte 237_v_:
«alcuni frati dicevano che rivorrebbero le possessioni e le rendite
per observare la obedientia e il comandamento del sommo Pontefice,
e li decreti del Concilio, costoro rispondevano che farebbono il
contrario». Carte 238_v_: «Tre frati cioè frate Iramondo, frate Tommaso
da Tolentino e frate Pietro da Macerata confermavano la loro opinione
con ragioni e auctorità e ardentemente la difendevano dicendo, che
nè la Chiesa nè il Papa non farebbono mai questa cosa, come cosa la
quale non solamente era inconveniente e che conduceva all'apostasia
e che non cadeva sotto potestà del sommo Pontefice e però non li era
possibile» Carte 239: «Uno frate savio, che avea nome frate Beniamino,
par che componesse la quistione, la quale cessò dopo tre anni della
loro penitentia. Ma rimasono l'una parte e l'altra nella coscienza
discordante di studii diversi e di desiderî contrari, perocchè quelli
della maggior parte reputavano lo stato e il vigore ed il mantenimento
in edificare luoghi nel mezzo delle città e delli castelli per
attrarre a loro li populi, e in procurare le sepolture, in ricevere
testamenti e legati, e in multiplicare libri scuole e scuolari e in
inpetrare privilegi e simili cose. Ma quelli altri sentivano tutto
il contrario delle predecte cose». Carte 242: «furono messi di nuovo
in carcere come eretici e privati della confessione e delli altri
sacramenti e alla fine della sepoltura ecclesiastica». Carte 244 _v_:
«Morendosi il generale ministro Matteo Acquispartano, successe a lui
frate Raimondo di Gauffredo della provincia di Provenza (WADDING, V,
210), uomo mansueto, pietoso .... che radunato il Capitolo della Marca
chiese conto della sentenza pronunziata contro alcuni frati, e saputo
li scarcerò e li mandò al re Ayecon d'Herminia (Armenia)». Carte 246
_r_: «I frati erano frate Agniolo, frate Tommaso da Tolentino (morto
martire), frate Marco da Monte Lupone, frate Pietro di Macerata e un
altro frate Pietro». Questi fatti successero nel 1289-90. Vedi WADDING,
V, pag. 211, 236.
[791] DANTE, _Parad._, XII, 124.
Ma non fia da Casal, né d'Acquasparta,
Là onde vengon tali alla scrittura,
Ch'uno la fugge e l'altro la coarta.
Di Ubertino da Casale, lo scolare di Pier Giovanni Olivi, diremo più
giù. Dante condanna i due opposti partiti i conventuali, rappresentati
dal generale Matteo d'Acquasparta, e gli spirituali rappresentati da
Ubertino. A Matteo successe Gaufrido nominato il 1289 (WADDING, V, 210)
e rimosso da Bonifacio VIII nel 1295 (op. cit., 338).
[792] _Cronaca_, carte 218: «Nientedimeno ebbe victoria la protervia e
la voluntà delli persequitori, e condannorono la sua dottrina insieme
con la persona, disotterrorono e scavorono li suoi ossi, e furiosamente
e con gran contumelia destrussono il suo sepolcro e li segni della sua
santità e li segni delle divotioni a lui offerti, e con tutte le forze
spensono le operazioni dello spirito nelli fedeli».
[793] _Cronaca_, carte 233: «Di poi quel sancto uomo di singolare
perfectione, cioè frate Pontio di Buontungato, potente in opere e
in parole .... perchè non volse dare ad ardere alcuni tractati, li
quali aveva fatti il sancto uomo frate Pier Giovanni, lo tractorono
tanto crudelmente e spietatamente, che la impietà della crudeltà,
la quale li fu facta, turba et empie d'amaritudine li animi delli
auditori. Lo rinchiusono in una carcere strettissima oscurissima e
putridissima, ligato colli ferri alli piedi, ficcando un ceppo nel
muro ed appiccandoci una catena ligata alli ferri, che haveva in piè,
e tanto lo ristringono et opprimono che non poteva andare un poco pure
alla necessità della natura se non dove sedeva, e non poteva se non
sedere, e aggravato dal peso del ferro e della strettezza della carcere
sopra la terra nuda, la quale era lotosa e fetente per l'orina e per
lo sterco, il quale li stava socto, e così sedeva nel brutto fango, e
li gettavano stretto pane e breve acqua voltando la faccia quelli, li
quali erano più crudeli che le bestie e più velenosi che li serpenti,
non mostrando mai a quello huomo, il quale cognoscevano bene che era
veramente sancto, alcuno obsequio nè alcuna humanitade, nè per opere
nè per parole insino alla morte sua, e alla fine essendo infermato
giaceva inchinato sotto il peso del ferro, e nel puzzo dello sterco e
dell'orina, lieto nell'animo e acceso del fuoco di carità e referendo
a Dio infinite grazie, rendette lo spirito a Jesu Christo, lassando
a tutti esempi e forma di fortitudine insuperabile e di patientia
imperturbabile». Il Wadding, che riproduce (V, 380) molto laconicamente
questo racconto, mette la morte di fra Ponzio nel 1297, poco dopo la
morte dell'Olivi. Oltre a frate Ponzio furono incarcerati altri frati
(come dice la _Cronaca_, a c. 233, e ripete il Wadding): frate Giovanni
da Valle, frate Giovanni da Quiliano, frate Francesco di Lionetto,
frate Raimondo di Auriolo, frate Giovanni del Primo e molti altri.
[794] Queste notizie il Wadding raccolse dall'opera stessa di Ubertino,
_Annales_, V, 417-18.
[795] _Cronaca_, c. 297: «Questo frate Ubertino habitando sul Monte
della Vernia della provincia di Toscana tutto devoto a S. Francesco,
fedele testimonio della prima ed ultima perfezione regolare, sincero
e fervente predicatore dell'evangelica verità infiammò e destò per
esempio della vita e per virtù della sua parola molti nella religione
e specialmente nella provincia della Marca e della Valle e di Toscana
alla pura e fedele observantia della promessa perfectione, e per la
vera charità, lassando lui stare la sua quiete, la quale lui haveva
in Gesù Christo, attendendo solamente a Dio e alle cose celestiali, e
assentendo al consiglio delle sancte persone per potere favorire li
frati e le persone spirituali, li quali pativono dalli frati molte
tribolazioni nella provincia di Toscana e della Valle di Spoleto, e
si mise scientemente a molti pericoli, e si dette a molte fatiche.
Imperocchè fu infamato a Papa Benedetto undecimo ed acusato di molte
cose dalli suoi adversari, e fu citato dal Papa e chiamato a Roma
a loro instantia, ma per lo ajuto di Gesù Cristo fu liberato per
mirabile modo da tutte le calunnie. Ma pochi giorni doppo mandando
li Peruggini solenni ambasciatori al predetto Papa, imposono a questi
ambasciatori che addimandissino al S. P. due cose principali, la prima
di restituirli il lume della loro direzione cioè frate Ubertino, il
quale aveva inluminata e singularmente tirata a Dio tutta la loro
città, la seconda cosa fu che offerendo al Papa come a padre e signore
liberamente tutta loro città e tutte le loro persone, e che li dovesse
piacere di venire a stare senza dimora insieme con li suoi fratelli
cardinali, allora il sommo pontefice sorridendo rispose: voi avete
messo frate Ubertino avanti a noi».
[796] Delle apologie, che Ubertino fece di Pier Giovanni, oltre
al sunto che ne riporta il Wadding, V, 380, 390 abbiamo alcuni
frammenti negli _Articuli Probationum contra fratrem Ubertinum de
Casali inductarum a frate Bonagratia_ pubblicati dal Baluze, ediz.
Mansi, II, 276. Riproduco questi passi. Pag. 276: Malignissime et
impiissime dicunt quod frater P. Johannis in scriptis et in postilla,
quam scripsit super _Apocalipsim_, vocat romanam ecclesiam meretricem
magnam, et alia multa in ecclesie vituperium dogmatizet. Hoc enim est
mendacissimum. Pag. 277: abdicatio proprietatis et dominii et omnis
juris et jurisdictionis temporalis, tam in speciali quam in communi, et
usus pauper omnium rerum nobilium est lampas nostrae fidei.
[797] Il Wadding, VI, pag. 168, pubblica la lettera di Clemente V
dilecto filio generali ministro, caeterisque fratribus tum praelatis
quam subditis ordinis minorum, nella quale dice di aver chiamato ad
inquirendum de propositis veritatem oltre al ministro generale, altri
ben noti, videlicet dilectos filios fratres Raymundum Gaufridi ....
olim generalem ministrum, Raymundum de Giniaco, dudum provinciae
Aragoniae provincialem ministrum, Guillelmum de Cornelione custodem
Arelatensem, Guidonem de Levis, Ubertinum de Casali, Bartholomeum
Siccardi, Guillelmum de Agantico, Petrum Rajmondi, Petrum Malodii.
E codesti frati ab omni obedientia et jurisdictione vestra, filii
minister, et praelati ac successorum vestrorum prorsus eximimus durante
negotio supradicto.
[798] Nella bolla _Exivi de paradiso_ (CLEMENTINARUM, lib. V, tit.
XI) Clemente espone così la questione insorta tra i frati, e che egli
risolve in favore del partito degli spirituali: Quibusdam ex ipsis
credentibus et dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum habent ex
voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima
et exilitas est indicta; aliis in contrarium asserentibus, quod ex
professione sua ad nullum usum pauperem, qui non exprimatur in regula
obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et
magis ex condecenti quam caeteri Christiani.
[799] CLEM., lib. I, tit. I .... ipsum Dei verbi non solum affigi
cruci et in ea mori voluit, sed etiam emisso jam spirito perforari
lancea sustinuit latus suum .... Porro doctrinam omnem seu positionem
asserentem aut vertentem in dubium, quod substantia animae rationalis
seu intellectivae vere ac per se humani non sit forma, velut erroneam
ac veritati catholicae inimicam fidei praedicto sacro approbante
concilio reprobamus .... opinionem secundam, quae dicit tam parvulis
quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes
tamquam probabiliorem .... sacro approbante Concilio duximus eligenda.
Che queste tre proposizioni si riferiscano a Pier Giovanni non è
dubbio. Per il colpo di lancia lo confessa il Wadding stesso (VI, 386);
per gli altri due basterà citare lo scritto stesso dell'Olivi riportato
dal Duplessis (_Collectio_, I, pag. 232): Quod anima intellectualis
non informat corpus sed tantum per sensitivam, pag. 231. Quod virtutes
non dentur parvulis in baptismo: De hoc, sicut jam dixi, nihil est in
scriptis meis, nihil etiam unquam asserui. Sed quod ex necessitate ad
eorum salvationem hoc fieri non oporteat, aut communiter hoc non fiat,
dixi ante tempora Fr. Hieronymi esse opinionem profundo et solemni
scrutinio discutiendam, et non temerarie tanquam haereticam a quolibet
reprobandam.
[800] Così si esprime Clemente nella bolla _Exivi_: declarando dicimus
quod fratres minores ex professione suae regulae specialiter obligantur
ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum regula continentur
.... Dicere autem quod hereticum sit tenere usum pauperem includi
vel non includi sub voto evangelicae paupertatis praesumptuosum et
temerarium judicamus. Di questa dichiarazione scrive la _Cronaca delle
Tribolazioni_, carte 307-8 «fu facta la quarta declaratione papale,
la quale è in fra le altre come un'aquila volante tanto s'appressa
all'intenzione di S. Francesco, la substantia della quale la trassono
li Episcopi e li maestri di quelle cose, che frate Ubertino proponeva
per se e per li compagni». Quanta parte abbia avuta in codesta
decisione frate Ubertino, lo dice con viva compiacenza la _Cronaca_,
carte 298: «Ma perchè frate Ubertino dovea sostenere le insidie li
empiti e li assalti della sesta battaglia, però Dio li dette l'uscio
aperto delle sacre scripture, ed il chiaro e sottile ingegno della
intelligentia, e lo riempiè dell'acqua della sapientia del salvatore
Christo Jesu, intanto sparivano e mancavano dalla faccia sua le ragioni
delli adversarii, come le tenebre dalla faccia dello inradiante sole.
E questo fu manifesto a tutti avanti e dopo il Concilio, perchè uno
solo delli electi delli trentamila vinse fortemente la schiera delli
adversari e roppe le reti delli loro sophismi, come se fussino teli di
ragnia».
[801] WADDING, VI, pag. 313.
[802] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 300: «Per la quale cosa il
Papa non volse che havessi alcuno vigore cosa, che si proponesse in
juditio per parte del generale o veramente dell'ordine contro frate
Ubertino e li suoi compagni. E per questo arrabbiandosi molto più
li frati adversarii delli umili poveri di Gesu Christo, predicavano
e dicevano che era sacrifizio mattutino e vespertino offenderli e
perseguitarli come destructori e diffamatori dell'ordine, e questo
perchè essi humili figlioli della obbedientia e zelatori della
verità li aveano detta la verità, la quale conveniva loro dire per
l'ordine. E intanto si erono questi persequitori inanimiti contro alli
persequitati, che uno di loro non si vergognò di confessare arditamente
e pubblicamente avere avvelenato frate Raymondo di Gaufredo, frate
Guido dei Mirapesci, e frate Bartolomeo Sicardo, e un altro frate;
onde questa fama riempie quasi tutta la corte. Il Papa ancora più
volte massime nel Concilio di Vienna si lamentò della irreverentia e
l'inobedientia delli frati».
[803] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 305: «Conciosia cosa che
Papa Clemente quinto avessi assignato nel Concilio di Vienna episcopi
doctori in jure canonico e molti maestri in teologia per udire ed
esaminare quelle cose, le quali erano proposte per la riformatione
di tutta la religione da frate Ubertino e da tutti li altri fratelli
secondo che havevano havuto comandamento da esso Papa Clemente, tanta
crudeltà e tanto odio mostravano loro e alli loro aderenti li frati
in Provenza e in Toscana e nella provincia della Valle di Spoleto, che
ciascheduna persona si poteva accorgere che in poco o nulla reverentia
havevono l'obbedientia del Papa, e mostravano un odio tanto implacabile
contro a questi zelatori della Regola, che per le diverse persecutioni
furono costretti li frati zelatori della Regola di dividersi dalla
comunità delli frati e di separarsi da loro. Ridussonsi adunque
doppo quella segregatione e separazione dalli persecutori al convento
di Narbona e di Bises. Perocchè quelli uomini di quelle cittadi li
havevono in grande reverentia e devotione sì per la santità, la quale
cognoscevono in loro, sì per li miracoli che tutto il giorno vedevono
al sepolcro del santo uomo Pier Giovanni». Carte 310: «Per la qual cosa
conoscendo questi poverelli, che lo stare con quelli che li avevono
in odio ne seguitava loro pericolo corporale, trovorono una chiesa
derelicta e solitaria appresso a Malusana, dove era dell'acqua e alcuna
spelonca, ed ivi si raccolsono quelli frati zelatori di licentia del
Patron di quello loco, vivendo in vera e pura observantia della regola.
E la vernata seguente si stettono nel loco di S. Lazzaro di Vignone per
insino che fu data la diffinitiva sententia del Papa».
[804] Le lettere di Clemente V sono riportate dal Wadding, VI, 214.
Quia tamen relatione intelleximus fide digna quod nonnulli fratres
occasione dissensionis predictae, ad illicita laxatis habenis, quaedam
loca dicti ordines in eadem provincia constituta contra ipsius statuta
ordinis temeritate propria occuparunt .... non mandamus quatenus vos
vel unus aut duo vestrum per vos seu alium vel alios eisdem fratribus
ex parte nostra in virtute sanctae obedientiae districte praecipere
studeatis. La _Cronaca delle Tribolazioni_ ben rileva le conseguenze
funeste del dissidio toscano e narbonese .... carte 308-309: «Elessonsi
questi frati il generale e li altri prelati secondo la regola. La
qual cosa e tornò in scandolo a loro e a tutti li lor compagni, Papa
Clemente e li cardinali e tutti quelli ancora che per la reformatione
li davano favore ne furono turbati ed agevolmente potessono credere di
loro tutti li mali che di loro erano proposti in juditio dalli loro
avversarii. E avvenga che essi frati partiti mandassero appresso la
morte di Papa Clemente littere, che di tutto erano apparecchiati ad
obbedire a tutte le cose che comandassi sua Santità, e di stare sotto
alla sua correptione, nientedimeno quelle lettere non pervenneno alla
presentia del sancto padre».
[805] Il Wadding riporta (VI, 271) la lettera indirizzata da Giovanni
XXII dilecto filio fratri Ubertino de Ilia de Casali, vercellensis
dioecesis monacho monasterii sancti Petri de Gemblaco ordinis sancti
Benedicti dioecesis leodiensis .... Sane nobis exponere curavisti, quod
propter debilitates varias et infirmitates proprii corporis, quibus
frequenter molestaris et propter alias causas nobis explicitas, de
ordine fratrum minorum, quem ab olim fuisti professus .... ad ordinem
sancti Benedicti desideras transferre. Nos .... tuis in hac parte
desideriis annuentes, te ex nunc ab omni subjectione, jurisdictione,
obligatione, jugo et obedientia Regulae dicti ordinis fratrum minorum
et omnium Praelatorum ipsius, auctoritate Apostolica prorsus absolvimus
ecc. Datum Avenion. Kal. octobris anno II (1317).
[806] Contro i dissidenti toscani, che s'erano rifugiati in Sicilia
sotto la protezione di Federico II d'Aragona, scrisse la lettera del
marzo 1317 carissimo in Cristo filio regi Trinacriae, riportata dal
Wadding (VI, 266). Riferisco questo passo: Non modicum excellentiae
tuae derogatur honori, si hujusmodi viros devios, professionis propriae
ac sacrorum canonum transgressores, ac etiam seminatores errorum in
dicta insula permittas ulterius commorari. Simili lettere del maggio
1317 furono indirizzate dilecto filio officiali narbonesi, dilecto
filio officiali Biterrensi (WADDING, p. 268).
[807] _Extravag._, tit. XIV _De verborum significatione_. Nelle due
disposizioni accennate Giovanni non avea fatto se non riprodurre, come
lui stesso dichiara, le prescrizioni di Clemente V. Ma nella Clementina
_Exivi_ § 11 era chiaramente detto: non est verisimile voluisse
ipsum (Franciscum) eos habere granaria vel cellaria, ubi quotidianis
mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam; e
solo per via di eccezione si permettevano le provviste: tunc tantum
cuna esset multum credibile ex jam expertis, quod non possent vitae
necessaria aliter invenire. L'_Estravagante_ riproduce la concessione,
ma tace la massima.
[808] _Extravag._, loc. cit. Magna quidem paupertas, sed major
integritas, horumque obedientia maximum, si custodiatur illaesa. Nam
prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur et animo.
[809] L'inquisitore che li condannò fu frate Michele dell'ordine
dei Minori, al quale Giovanni XXII nella bolla riportata dal Baluze
(ediz. Mansi, II, pag. 247) e dal Wadding (VI, 259) avea ingiunto
di procedere contro coloro che ricalcitravano alla costituzione
_Quorundam_. La sentenza di condanna pubblicata dallo stesso Baluze
(ediz. Mansi, II, 248), fu pronunziata in cimiterio beatae Mariae
de Aquis Curiatis Massiliae anno Domini MCCCXVIII, indictione prima,
VII maji, pontificatus sanctissimi Patris Johannis XXI anno secundo.
Tra i considerandi riporto questi: Asseruerunt quoc sanctissimus
Pater Johannes XXII non habuit nec habet potestatem faciendi
quosdam declarationes, commissiones et praecepta contenta in quadam
constitutione sive decretali .... quae incipi _Quorundam_, et quod ipsi
Domino Papae non tenebantur obedire. Et insuper coram nobis constituti
protestati sunt verbo et in scripti quod stabant et stare intendunt
usque in diem judicii in protestationibus .... videlicet quod illud
quod est contra regulae fratrum minorum observantiam et intelligentiam
est per consequens contra evangelium et fidem, alias non esset penitus
quod regula evangelica, et quod nullus mortalis potest eos cogere ad
deponendun ipsos habitos curtos et strictos.
[810] Vedi le aggiunte al rapporto sulla Postilla dell'Olivi
(BALUZE-MANSI, II, 271): nonnulli alii ejusdem ordinis, qui praedictos
errore abjuraverunt, fuerunt ad poenam carceris condemnati, ex quibus
aliqui postmodum infra annum .... transierunt ad gentes infedeles,
reliquentes in scriptis ea quae sequuntur, videlicet quod ipsi non
dimittebant ordinem, sed parietes; non habitum sed pannum; non fidem,
sed corticem; non Ecclesiam, sed Synagogam coecam; non pastorem, sed
divoratorem.
[811] _Inquisitoris sententia_ (BALUZE, II, 249). Et quia constat
nobis quod praefati errores imo haereses manifeste processerunt seu
originem habuerunt a venenato fonte doctrinae immo verius seductrinae,
quam frater Petrus Johannis Olivi .... temere scriptitavit, et
doctrinam ejus et libros .... fuisse per praefatum ordinem de consilio
etiam plurium magistrorum in sacra pagina condemnatos ac etiam igni
adjudicatos, et attendentes nihilominus quod praefatus sanctissimus
Pater Johannes Papa certis ex dominis cardinalibus et quibusdam in
sacra pagina magistris examinationem praedictorum librorum commisit
.... praecipimus .... quod pendente dicto negotio coram praefato Domino
Papa et ejus facto collegio nullus praesumat praenominato Petro Johanni
tanquam sancto aut catholico viro et approbato reverentiam exhibere.
La Commissione, a cui accenna qui la sentenza, è la stessa che scrisse
il rapporto a Giovanni XXII, pubblicato dal Baluze (II, 258 e segg.), e
dal quale ci siam serviti nell'esposizione delle dottrine dell'Olivi.
[812] L'inquisitore oppone naturalmente (pag. 247): quod nulla
regula religiosorum aequanda est evangelio, cum evangelium Christi
Sancta Universalis atque Romana Ecclesia propter eminentissimam ejus
auctoritatem nec mutet nec corrigat nec confirmet .... regulae vero
praedictae et quorumcumque religiosorum omnis tenor et vigor sic a
Romanae sedis potestate manat, ut nulla sit ejus auctoritas, quae ab
indulgentia seu confirmatione sedis apostolicae non decurrat.
[813] _Inquisitoris sententia_, pag. 248: ea quae in constitutione sive
decretali de habitu et quaestu et similia mandabuntur (nella decretale
_Quorundam_) erant contra consilium Christi evangelium et eorum votum
de altissima et evangelica paupertate, quam Christus servavit, et
Apostolis ac professoribus evangelicis imposuit ac servandum: Anche
l'Olivi (BALUZE, II, 261) aveva scritto: consta regulam minorum per
beatum Franciscum editam esse vere e proprie illam evangelicam, quam
Christus in se ipso servavit e apostolis imposuit, et in evangeliis
suis conscribi fecit.
[814] Il Baluze attribuisce a Giovanni di Belna l'opuscolo intorno
ai beghini e spirituali che comincia: Quaestiones aut dubia quae
circa illa, quae sunt fidei, oriuntur, ad sedem apostolicam pertinet
interpretari, declarare (II, 274).
[815] _Cronica della Quistione insorta nella corte di Papa Giovanni
XXII circa la povertà di Cristo_ pubblicata dallo ZAMBRINI in
appendice alla _Storia di fra Michele Minorita_ (_Scelta di curiosità
letterarie_, dispensa 50). Codesta cronaca è una traduzione del
_Chronicon de Gestis contra fraticellos auctore Joanne Minorita_
pubblicata dal Mansi in appendice al terzo volume del Baluze, pag. 206
e segg. Il Müller nella sua opera _Der Kampf Ludwigs des Baiern mit
der römischen Curie_ (Tübingen 1879-80, I, 354 e segg.), ed in una
memoria speciale inserita nella _Zeitschrift für Kirchengeschichte
herausgegeben von Brieger_ (VI. I pag. 63 e segg.) ha dimostrato non
solo l'identità della cronaca italiana colla latina, ma confrontando
un manoscritto parigino (Bibl. Naz., cod. lat. 5154) ha messo fuori
discussione che l'opera, attribuita a Giovanni dal Mansi, è identica
a quella di Niccolò Minorita, dalla quale il Raynald, il Wadding ed il
Böhmer cavarono alcuni estratti. Il vero nome è certo Niccolò, perchè
si trova non solo nella traduzione italiana, ma nel codice parigino e
nel vaticano. Ed io aggiungo che essendo scritto il nome dell'autore
colla sola iniziale, come nella traduzione italiana, era ben facile lo
scambio tra un J ed un N.
[816] Niccolò III teneva per evangelica la regola della povertà
(_Sext. Decr._, tit. XII, cap. III): Hi sunt illius sanctae regulae
professores, quae evangelico fundatur eloquio, vitae Christi roboratur
exemplo, fundatoris militantis ecclesiae, apostolorum ejus sermonibus
actibusque firmatur.
[817] La risposta di frate Ubertino è pubblicata dal Baluze (ediz.
Mansi, II, 279). Vedi anche _Cronica della Quistione_, pag. 77-80.
[818] MARCOUR, _Antheil der Minoriten im Kampfe zwischen Ludwig IV von
Baiern und Papst Johann XXII_, Emmerich, 1874, pag. 7.
[819] La traduzione italiana, pag. 64-76, tra le parole _tradi fecit_
e _volens igitur_ (BALUZE, MANSI, 207 _b_) inserisce un lungo racconto
del concistoro tenuto da Giovanni XXII nel 6 marzo 1322. Il racconto,
conforme in sostanza a quello che più brevemente si legge nella stampa
del Baluze pag. 270 _b_, par dettato, secondo il Müller (_Zeitschrift_,
pag. 66), da un testimone oculare.
[820] Vedi la Bolla _Quia nonnumquam_ (_Extravag._, tit. XIV, cap.
II). Nos autem attendentes quod argumentis frequenter et collationibus
latens veritas aperitur .... praesertim cum de novo suborta sint dubia
.... prohibitiones et poenas praedictas .... auctoritate apostolica
duximus .... suspendas. È data VII Kal. april, anno VII (1322).
[821] NICCOLÒ MINORITA ediz. Zambrini, pag. 84. Nell'originale
latino sono riportate per disteso le due circolari di fra Michele
(BALUZE-MANSI, III, pag. 208-211). Il Preger nella memoria _Ueber die
Anfange des kirchenpolitischen Kampfes unter Ludwig dem Baier_ (München
1882) ha con ragione notato che Michele da Cesena, Occam e gli altri
non si debbono considerare come rappresentanti degli spirituali, bensì
dei conventuali. Tanto vero che Bonagrazia da Bergamo nella protesta,
che fece quale procuratore dell'ordine contro Giovanni XXII, tenne a
distinguere la causa loro da quella degli spirituali, che ei chiama
_pseudo prophetas_ (BALUZE-MANSI, 220, col. a). Io aggiungo che Michele
da Cesena sottoscrisse la dichiarazione, che ritiene eretici questi
tre punti... 1º quod illud, quod est contra observantiam praefatae
regulae beati Francisci et ejus intelligentiam, est per consequens
contra evangelium et fidem et e converso, alias ipsa non esset penitus
pro regula evangelica 2º.... quod dominus Papa non habuit nec habet
potestatem nec auctoritatem faciendi constitutionem _Quorundam_.... 3º
Quod nec Papae nec praelatis dicti ordinis obediendum est in his, quae
in praefata constitutione continentur. (BALUZE-MANSI, II, 270-71).
[822] _Extrav._, tit. XIV, cap. III. Ad conditorem .... ipsum (cioè il
compromesso) non profuisse sed potius tam ipsis fratribus quam aliis
obfuisse subsequens magistra rerum experientia noscitur declarasse.
Quis enim simplicem usuarium dicere poterit, cui rem usuariam licet
permutare, vendere ac donare? .... nequaquam potest in rebus usu
consumptibilibus reperiri, in quibus nec jus utendi nec usus facti
separati a rei proprietate seu dominio possunt constitui vel haberi
.... De fratrum nostrorum Consilio hoc edicto in perpetuo volitare
sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur .... fratribus
seu ordini supradictis (exceptis ecclesiis, oratoriis, officius,
et habitationibus, ac vasis, libris et vestimentis divinis officiis
dedicatis ....) nullum jus seu dominium aliquod .... Romanae Ecclesiae
acquiratur.
[823] La protesta francescana è riportata da Niccolò (BALUZE-MANSI,
III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso,
come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino
da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz. MANSI, II, 270). Il
MARCOUR (op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse
indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire
il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro
Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato
messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei
piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle
notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico
degli spirituali, che al dire della _Cronaca delle Tribolazioni_ e
del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore
dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a
perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli
Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (WADDING, VI, 321).
Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come
i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro
contro il papa Giovanni XXII.
[824] Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag.
211 _b_ a 213 _a_, la seconda da pag. 221 a 224 _a_. Nelle decretali è
riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.
[825] _Extrav._, tit. XIV, cap. IV: _Cum inter nonnullos_ ....
assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in
plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore
censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo
declaramus edicto.
[826] La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (_Vitae pap. Aven._,
II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI, 224
_b_-232 _b_). Il Müller (_Der Kampf_, I, 357-58) le assegna la data
del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323
Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per
favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste
lagnanze (MÜLLER, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen
invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la
legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste
però non corre, secondo il Preger (_Ueber die Anfange_, pag. 43), la
contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè
nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti
conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in
Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si
opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più
attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui
secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che
riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino
di Casale, come sospetta il Riezler (_Die litt. Widersacher_, pag. 73),
perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima
del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come
credono il Marcour (_Der Antheil_, pag. 35) e lo stesso Müller (_Der
Kampf_, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo
rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.
[827] _Extrav._, tit. XIV, cap. V. Il Müller, op. cit., pag. 96,
giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa
apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam
pontificia auctoritate decernens.
[828] Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (BALUZE, pag.
237; ZAMBRINI, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto
figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno:
Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis
praesentia opportuna ecc.
[829] Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328
(BALUZE, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod
non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in
veniendo ad eum.
[830] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 237; ZAMBRINI, pag. 99: «Disse
il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra
molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e
favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno
da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo
generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma
egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».
[831] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 243; ZAMBRINI, pag. 105. «Da
poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa
Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale
.... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni
essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono
dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva
pericolo di morte .... a dì XXIV di Maggio del detto anno MCCCXXVIII si
partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».
[832] NICCOLÒ MINORITA (in BALUZE, pag. 243 _a_-_b_) dopo aver
raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare
con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla
quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto
il passo da _deinde praefatus_ sino _ad brachium seculare_ è saltato
nella traduzione italiana.
[833] La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18
aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si
trova nel BALUZE _Vitae_ II, 512, ed in Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI,
III, 240). Il Müller nella citata opera _Der Kampf_, I, 187, a ragione
rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma
della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di
Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato
un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni
fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda
edizione invece (BALUZE-MANSI, 310_a_-314_a_), che sebbene riporti
l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano
ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra
che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come
ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò
(BALUZE, pag. 243 _a_), che si riferisce alla doppia redazione, non è
riconoscibile nella traduzione italiana (ZAMBRINI, pag. 104-105).
[834] La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (BALUZE,
pag. 243; ZAMBRINI, pag. 106) porta la data: Avinionis VIII Idus
Junii Pontificatus nostri anno XII (6 Giugno 1328). Riproduco questo
passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis
complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia
de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam
ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum,
et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat
in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad
portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.
[835] La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus,
Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d.
MCCCXXVIII. (NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 244-46; ZAMBRINI, pag. 107).
[836] Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma)
si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di
frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in
Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328,
Indictione XI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis ....
et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò in BALUZE, pag.
246-303. ZAMBRINI, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle
tre decretali _ad Conditorem_ (pag. 246-75), _Cum inter_ (pag. 275-86),
_Et quia quorundam_ (pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones
haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et
S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter
adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et
ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis
et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda
protesta (appellatio in forma minori, BALUZE, pag. 303-310) ha la
stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo)
octavo mensis septembris. (ZAMBRINI, pag. 112). Il Müller (op. cit.,
I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser
letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (VILLANI,
10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi,
che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et
subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit
legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod
Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus
patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et
manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim
lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica,
potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa
regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus
minor est quocumque Catholico.
[837] La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329
(BALUZE-MANSI, pag. 323-341). La traduzione italiana della
_Cronaca_ nel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo
l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione
sino alle parole _in rebus usu consumtilibus_ aggiunge: «Et così
seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele
generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo
tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e
bestiale (_sic_). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare
tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et
alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella
(_sic_) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili,
volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità
e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i
quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno
investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et
ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76,
carte 63 _recto e verso_).
[838] La cronaca del Minorita (in BALUZE, pag. 341-355) riporta
un'_appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione
praescripta_. Il Müller però (_Aktenstücke_, pag. 78) ha dimostrato,
che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla
non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto
dei tre successori (pag. 352 _b_). Inoltre questa protesta, che in
verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non il
_Defensorium_, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown
(_Fasciculus rerum expetendarum_, II, 434-65), e prima di lui nel
_Firmamentum trinum ordinum_, Parigi 1512, e nel _Singulare opus
ordinis Seraphici Francisci_, Venezia 1513. Il codice parigino, a
differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata
in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod.
Magliabechiano, carte 63 _verso_) ha soltanto il principio e la fine
della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In
nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate
domini MCCCXXX indictione XIII in Monaco in domo fratrum minorum
venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et
facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio
ejusdem domus anno predicto a nativitate domini MCCCXXX indictione
XIII, VII Kal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit.
Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del
Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la
data del 4 gennaio 1331 (BALUZE, pag. 356-361). È riportata anche
dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per
intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce
la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli
altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non
appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti,
come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del
Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre
sino all'anno 1338.
[839] NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si
appoggiavano è questa (pag. 319 _b_): Sed constat quod dictus Dominus
Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis
contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros
provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta
congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro
majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.
[840] Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236,
che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque
notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de
partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur
ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant
aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis
generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu
fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in
sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum
eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice
parigino della Cronaca di Niccolò (MÜLLER, pag. 75).
[841] In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata
da un codice parigino dal Müller (_Aktenstücke_, pag. 111) dice
l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam
ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec
persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit,
nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam
deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius,
quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in
perpetuum poterunt cohibere.
[842] NICCOLÒ MINORITA, in ZAMBRINI, pag. 116: «Questa (_Quia vir
reprobus_) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico
manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine
de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua
distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro
l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro
Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia: _Del padre empio
si rammaricano i figliuoli_; i quali, con molti altri, solennemente
impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».
[843] _Opus nonaginta dierum_, in GOLDAST, II, 993-1236. La bolla
_Quia vir reprobus_ secondo l'Occam pag. 996, in tres partes
principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra
constitutionem _Ad conditorem_; secundo respondetur ad objectiones
contra constitutionem _Cum inter_; tertio ad objectiones contra
constitutionem _Quia quorundam_. Analogamente a questa divisione o
l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'_Opus_
in tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136
a 1220; la terza da pag. 1221 a 123 _b_. Benchè l'Occam adduca gli
argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e
forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo
ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium
rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi,
quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di
Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331
riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal
Goldast, II, 1238 (V. MÜLLER, _Aktenstücke_, pag. 75).
[844] Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte
del _Dialogo_ (GOLDAST, II, 740-70). È intitolato: _De dogmatibus
Papae Johannis XXII_, e si divide in due trattati. Il primo, in
dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII
nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61).
Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a
Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem
errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus
poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas
ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due
trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo
pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo
pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che
il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di
ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto,
come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (_Akten_,
pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio
1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse
a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere
scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla
di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3
dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina
della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una
opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap. VIII del primo
trattato.
[845] _Compendium errorum Johannis Papae XXII_ (GOLDAST, II, 957-76).
Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che
l'Occam colla consueta arguzia medievale chiama _destitutiones_. Nella
prima _Ad conditorem_ (pag. 958-60) vengono trovati tredici errori;
sette nella seconda _Cum inter_ (pag. 261-62); diciotto nella terza
_Quia quorumdam_ (pag. 962-964); trentadue nella quarta _Quia vir
reprobus_. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni
XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII.
Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam
continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio
fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae
vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam
extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat,
sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde
licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina
haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim,
cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler
(op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il
1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la
protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia,
Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel
frammento pubblicato dal Müller (_Akten_, pag. 100-102).
[846] L'_Opus nonaginta dierum_, cap. 122, pag. 1224, riproduce la
protesta di Fra Michele contro quella parte della decretale _Quia
quorundam_, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi
predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni,
che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte
dal Papa nella bolla _Quia vir reprobus_. Parimenti nel _Compendium
errorum_, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem
scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita,
possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens
fides esset in potestate hominum.
[847] _Compendium_, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit
aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia
approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste
impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam
abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium
de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.
[848] Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale
francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'_Opus_, pag. 1235.
Il cap. 8 del _Compendium_ torna su codeste opposizioni (pag. 973).
Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec
contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E
vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda
objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche
qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio
cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet
superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus
minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].
[849] _Opus nonaginta_, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale
concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi
illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.
[850] _Octo quaestiones_, I, cap. 17 (GOLDAST, pag. 332). Si autem
episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare,
alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare
valebit.
[851] MAGISTRI GUILHELMI DE OCKAM, _Super Potestate summi Pontificis
Octo quaestionum decisiones_ (GOLDAST, II, 313-391). Bisogna convenire
col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato,
perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de
praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma
benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam
non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice
lui stesso (non ut aliqua CERTA VERITAS in dubium revocetur, l. c.),
e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe
indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del
libro ci dice qui, come nell'_Opus nonaginta dierum_, che cosa pensi
l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè
allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum
potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in
tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul
cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione
che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che
l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette
la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto
di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le
ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente
e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo
censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est,
ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le
obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le
ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo,
nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni
precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la
separazione dei due poteri?
[852] Leopoldo di Bamberga avea distinto tra il regno tedesco e
l'impero romano. Il re tedesco non appena eletto ha diritto di
governare le provincie, che stavano sotto lo scettro di Carlo Magno,
come immediato suo successore, nè gli occorre alcuna conferma del
Papa. Non può però nè prendere la corona imperiale, nè esercitare
alcun potere sulle provincie, che non appartenevano a Carlo Magno,
se pria il popolo romano, secondo l'antica consuetudine, non l'abbia
acclamato imperatore. In quest'ultimo punto (MÜLLER, _Der Kampf_, II,
86) Leopoldo è d'accordo con Marsilio. E l'Occam lo combatte (pag.
383): Electio regis et imperatoris, quae nunc per principes electores
succedit, subrogata est in locum successionis vel electionis, quae
quondam fiebat per populum romanum, seu per exercitum, qui populus
romanus seu exercitus tunc repraesentabat totum populum romano imperio
subjectum secundum istum Doctorem (evidentemente Leopoldo). Da questo
accenno a Leopoldo il Riezler trae la prova che le _Octo quaestiones_
sono state scritte non pria del 1339, perchè a quel tempo rimonta lo
scritto del bambergese. Io aggiungo che l'Occam (pag. 382) cita anche
la decisione, data dai principi elettori riuniti a Rense il 16 luglio
1338.
[853] V. più sopra, p. 538, nota 2. Qui aggiungo che nella seconda
quistione: utrum suprema potestas laicalis proprietatem sibi proprie
habeat immediate a Deo, l'Occam non nasconde le sue ripugnanze contro
l'opinione: imperium est a Papa, e spende ben nove capitoli dal 6 al 14
per ribattere le ragioni, che se ne solevano addurre in sostegno.
[854] Ludovico nel decreto _licet juris_ stabiliva che anche il titolo
d'imperatore vien conferito dall'elezione, mentre i principi elettori
credevano che non si potesse prendere se non dopo l'incoronazione,
come s'era sempre praticato sin qui. E l'imperatore ebbe a piegarsi al
loro avviso nel decreto _fidem catholicam_, che fu certo redatto dal
minorita Bonagrazia, uno dei compagni di fuga dell'Occam (MÜLLER, _Der
Kampf_, pag. 76-81).
[855] Pag. 369. Quinto quaeritur: utrum rex haereditarie succedens
accipiat aliquam potestatem super temporalia ex eo quod a persona
ecclesiastica inungitur consecratur et coronatur, vel solum ex hoc
aliquam consequatur gratiam doni spiritualis. Che l'Occam rifiutasse
la prima alternativa parrà chiaro a chi confronti il capitolo quinto
col successivo (pag. 370-71), e che abbracciasse la seconda si vede da
questo, che alle brevi obbiezioni fatte nel capitolo ottavo si risponde
con forza nell'ultimo capitolo, che chiude la discussione.
[856] Pag. 374. Septima quaestio: utrum si talis rex ab aliquo
altero archiepiscopo, quam ab eo, qui antiquitus coronare consuevit,
vel sibi ipsi coronam imponeret, per hoc perderet titulum vel
potestatem regalem? La risposta negativa, che l'Occam preferisce,
è svolta largamente nel capitolo secondo, laddove l'affermativa è
accennata di volo nel capitolo primo. Questo partito di ammettere che
l'incoronazione possa farsi anche da altra autorità ecclesiastica, che
non fosse il Papa, era, secondo il Müller (_Der Kampf_, pag. 78-80), un
tentativo di conciliazione tra l'avviso dell'imperatore e quello dei
principi elettori. Lo stesso Müller ha trovato riscontri importanti
tra le _Octo quaestiones_ ed una scrittura pubblicata dal Ficker,
e precedentemente nota pei memorabili di Enrico di Hervord, e prima
ancora per la cronaca di Ermanno Corner.
[857] Pag. 374. Sexto quaeritur: utrum rex hereditarie succedens sit
coronatori in aliquo subjectus. Anche qui la risposta negativa è più
validamente dimostrata della positiva. E s'adduce questo argomento ad
hominem contro le pretensioni papali: Non enim Papa, qui nullum jus
habet, nisi eligatur canonice, electoribus est subjectus .... Imperator
.... non habet jus imperiale nisi a populo, et tamen populo non erit
subjectus .... ergo multo minus coronatori suo est subjectus.
[858] _Tractatus de Jurisdictione in causis matrimonialibus_ (GOLDAST,
I, 21-24). Vedi più sopra pag. 61, nota 1, ove ho riportato alcuni
passi che accennano al concetto del matrimonio civile. Debbo però
aggiungere a quella nota che il Riezler nell'_Historische Zeitschrift_
(40, 328), arrendendosi alle osservazioni del Scheffer-Boichorst, non
crede più che lo scritto di Marsilio da Padova sullo stesso argomento
(GOLDAST, II, 1386-1391) sia apocrifo. Sulle differenze tra i due
trattati vedi il MÜLLER, _Der Kampf_, II, 160.
[859] Il Dialogo, come dicemmo più sopra (pag. 62), va diviso in tre
parti. La prima (GOLDAST, II, 398-739) suddivisa in sette libri, è
intitolata _De haereticis_ e vi torneremo di qui a poco. La seconda
(740-770) è l'opera già esaminata _De dogmatibus Papae Johannis_.
La terza (771-976) è intitolata _De gestis circa fidem altercantium
catholicam_, e si divide, come dice l'autore stesso (pag. 771), in
nove trattati. Primus quidem disputando de potestate papae et cleri.
Secundum de potestate et juribus Romani Imperii. .... Tertius de gestis
Johannis XXII .... Quartus de gestis Domini Ludovici de Bavaria.
Quintus de gestis Benedicti XII. Sextus de gestis fratris Michelis
de Cesena. Septimus de gestis et doctrine fratris Giraldi Odonis.
Octavus de gestis fratris Guillelmi de Ockam. Nonus de gestis aliorum
christianorum, ecc. Il Riezler (op. cit., pag. 263) ha già notato
che dalla lettera del Badio al Tritemio, riportata dal Goldast (pag.
392-93), si raccoglie che il primo editore Trechsel ebbe tra mani tutti
i trattati; ma gli ultimi sette, ove si contenevano difese ed accuse
amariores, quam ut vulgo legerentur, lasciò da parte. E così non sono
pervenuti a noi se non due trattati. Il primo trattato si suddivide in
quattro libri, dei quali il 1º tratta de potestate Papae (pag. 770-82);
il 2º discute la quistione: an expediat toti communitati fidelium uni
capiti, principi ac praelato fideli sub Christo subjici et subesse
(pag. 788-819); il 3º torna sull'argomento toccato anche nella prima
parte del Dialogo: qualis fides scripturis aliis, quam canonicis,
debeat adhiberi (pag. 819-845); il 4º riesamina il quesito anch'esso
svolto nella prima parte del Dialogo: an Christus de facto constituerit
beatum Petrum principem et praelatum aliorum apostolorum et universorum
fidelium (pag. 846-889). Il secondo trattato si suddivide in tre
libri, dei quali il 1º inquirit an toti generi humano expediat unum
Imperatorem universo orbi praeesse (pag. 889-902); il 2º quae jura
habeat Imperator romanus super temporalia investigat (pag. 902-925); il
3º perscrutat, an Imperator romanus super spiritualia habeat potestatem
aliquam (pag. 926-957).
[860] _Dialogus_, III, I, 5 (GOLDAST, pag. 776). Lex enim christiana
ex institutione Christi est lex libertatis respectu veteris legis ....
Et ita constat, quod lex christiana esset majoris servitutis, quoad
temporalia, quam lex vetus, si Papa in temporalibus haberet hujusmodi
plenitudinem potestatis; quia illi, qui erunt sub lege mosaica, nulli
mortali erant in temporabilibus modo subjecti. Cap. 6, pag. 177, istud
est principalius vel de principalibus fondamentis et motivis quare
quidam dicunt quod Papa non habet talem plenitudinem potestatis. Anche
il Riezler ammette che codesta è l'opinione dell'Occam. Io aggiungo
che l'argomento della libertà è addotto colle stesse parole nelle _Octo
quaestiones_, I, 6, pag. 320.
[861] Anche nella terza parte del Dialogo (trattato 2º, libro 1º) come
nelle otto quistioni è discussa largamente la teoria: verum imperium
romanum est a Papa. E dal capitolo 18 sino al 24 sono bene addotte
dieci ragioni in suo sostegno, ma per scalzarle immediatamente. Nè
pago di queste confutazioni indirette ne adduce altre ben stringenti
e dirette nel capitolo 25 (pag. 896). Quod repugnat divinae scripturae
est haereticum; sed non posse esse verum imperium nisi a Papa, repugnat
divinae scripturae (Cfr. cap. 28, pag. 901).
[862] Nello stesso libro, citato nella nota precedente, l'Occam discute
separatamente le due quistioni sull'utilità e sull'origine di una
monarchia universale. Intorno all'origine si contano tre opinioni
(pag. 885): una est opinio quod imperium fuit a Deo constitutum et
non ab hominibus. Alia est quod fuit primo institutum et tamen per
homines scilicet per Romanos. Tertia opinio est quod verum imperium
fuit a Papa. Quest'ultima opinione dicemmo già nella nota precedente
come sia combattuta più vigorosamente delle altre due. L'opinione
dell'origine divina è fiaccamente difesa nel capitolo XXVI, pag.
898, ed alla spiccia combattuta con quest'osservazione, che chiude
il capitolo: Unico verbo respondetur, quia cum dicitur quod potestas
imperialis et universaliter omnis potestas licita et legitima est a
Deo, non tamen a solo Deo, sed quaedam est a Deo per homines, et talis
est potestas imperialis (la stampa del Goldast è guasta: non solo
ci sono ripetizioni dovute evidentemente ad errori di stampa, ma in
luogo d'_institutum ab hominibus_ deve leggersi _institutum a Deo_).
Non resta se non l'opinione dell'origine mista mediatamente da Dio ed
immediatamente dagli uomini (pag. 899): A populo est imperium. Item
ab illis fuit Imperium romanum, qui caeteras nationes Romam imperio
subdiderunt. Quest'opinione, che raccosta l'Occam a Marsilio, è difesa
nel capitolo XXVII, e resta padrona del campo, essendo risolute tutte
le obbiezioni che le si muovono. In quanto poi all'utilità di una
monarchia universale ci sono pure diversi pareri: 1º Una opinio (pag.
871), quod per unum principem secularem, qui non incongrue imperatoris
nomine censetur, mundus quoad temporalia, optime regeretur. Nec
sufficienter paci et quieti totius societatis humanae potest per aliud
regimen provideri. 2º Alia opinio (pag. 874) est contraria quod non
expedit mundo, ut universalitas mortalium uni imperatori seu principi
sit subjecta. 3º (pag. 875) Alia opinio .... quod expediret unum
principem non secularem sed ecclesiasticum universitati mortalium
presidere. 4º (pag. 875) Alia opinio: Mundus optime regeretur, si
plures simul mundi dominium obtinerent. 5º (pag. 876) Alia opinio est
quod secundum diversitatem, qualitatem et necessitatem temporum expedit
regimina et dominia mortalium variari. (Vedi più sopra, pag. 63, nota
1). La prima opinione non è certo quella dell'autore, perchè alle
ragioni, che da Dante in poi si addussero in favore della monarchia
universale, risponde vigorosamente in cinque capitoli, dal sesto al
decimo. Confuta parimenti le altre tre opinioni; ma l'unica che resta
inconfutata è la quinta, che dobbiamo quindi tenere per la preferita
dall'autore.
[863] Dialogo, 3ª parte, trattato 2, lib. 2, ove, stabilita la
distinzione delle due potestà temporale e spirituale, esamina (pag.
904) la quistione: an Imperator verus Romanorum per universum mundum
super temporalia habeat hanc potestatem, ita ut cunctae regionis mundi
ei in temporalibus oboediant. E l'Occam sta per l'affermativa, perchè
alle ragioni addotte nel capitolo 5º (pag. 904-906) per sostenerla non
replica più, laddove combatte nei capitoli 6º, 7º e 8º quanti argomenti
s'adducono in favore dell'opinione contraria. In quanto al diritto di
punire, alcuni sostengono: per judicem ecclesiasticum sunt criminosi
et pro criminibus secularibus puniendi (cap. X, pag. 910-11). (Anche
qui parmi errata la stampa, che a pag. 910 in finem dovrebbe leggersi:
una est, quod _non_ pro omni crimine seculari potest Imperator punire
omnes sibi subjectos). Altri per lo contrario: ad Imperatorem et
judicem secularem solummodo spectat pro criminibus secularibus plectere
criminosos (cap. II, pag. 911). Tra queste due opinioni tramezza una
terza, preferita evidentemente dall'Occam, secondo la quale solo in
alcuni casi è lecito l'intervento del giudice ecclesiastico, quando
ad esempio non est judex secularis: vel quando judex secularis est
negligens facere justitiam (pag. 913). In quanto poi ai beni, tra
l'opinione: imperator omnium rerum hujus mundi non est dominus (cap.
XXI, pag. 919), e la contraria: est dominus (cap. XXII, pag. 919-20)
c'è posto per questa terza, preferita dall'Occam: imperator non est sic
dominus omnium rerum temporalium, ut ad libitum suum liceat sibi vel
valeat de omnibus hujusmodi rebus, quod voluerit ordinare, est tamen
Dominus quodammodo omnium pro eo quod omnibus rebus .... potest uti et
eas applicare ad utilitatem communem (Cap. 23, pag. 920).
[864] _Dialogus_, P. 3ª, tr. 2, lib. 3, cap. 3 (pag. 927) licet
imperator specialiter ratione imperatoria dignitatis non habeat jus
eligendi summum Pontificem, vel alios praelatos inferiores, in quantum
Christianus catholicus et fidelis jus eligendi Summum Pontificem
potest sibi competere. Che codesta sia l'opinione dell'autore lo dice
il discepolo (pag. 929): Allegationes pro ista opinione secunda tam
evidentes mihi videntur, ut non curem ad ipsas responsiones audire. Il
popolo romano è per diritto di natura il vero elettore del Pontefice,
perchè (pag. 932) electio semper debet concedi paucis .... quia igitur
romani respectu aliorum catholicorum sunt pauci, et summus pontifex
est quodammodo episcopus eorum .... ideo rationabiliter alii catholici
non habent jus eligendi summum pontificem, nisi quando electio non
spectaret ad Romanos. I Romani poterono cedere ad altri il loro
diritto, come a dire ai cardinali, e ben fecero (pag. 937), quia saepe
aliqua multitudo habet jus eligendi, et tamen non expedit quod omnes
eligant; ma lo riacquistano subito nel caso che il papa e gli elettori
omnes infecti fuerint haeretica pravitate.
[865] Dialogo, loc. cit., cap. 17, pag. 947. Quod imperator possit et
debeat papam pro omni crimine judicare quampluribus viis ostenditur,
quorum una (quae etiam est in prima parte facta istius dialogi) sumitur
ex unitate summi judicis, quam omnis communitas bene ordinata habere
debet. E nello stesso capitolo e nei seguenti sono combattute le cinque
opinioni, che ammettono la pluralità dei giudici supremi. Finalmente
nel cap. XXIII, col quale si chiude il trattato, dice (pag. 956): Papa
non est magis exemptus a jurisdictione coactiva imperatoris et aliorum
secularium judicum, quam fuerunt Christus et Apostoli.
[866] Vedi più sopra, p. 538, nota 1.
[867] La prima parte del Dialogo (pag. 398-739) si divide in sette
libri, come dice l'autore stesso nel Prologo. Primam ergo partem de
haereticis acceleres inchoare: materiam in septem divide libros, quorum
primus investiget ad quos (theologos videlicet vel canonistas) pertinet
principaliter diffinire, quae assertiones catholicae, quae haereticae;
qui etiam haeretici et catholici debeant reputari. Secundus inquirat,
quae assertiones haereticae, quae catholicae sunt censendae. Tertius
principaliter consideret, quis errans inter haereticos est computandus.
Quartus quomodo de pertinacitate et pravitate haeretica debeat quis
convinci. Quintus, qui possunt pravitate haeretica maculari. Sextus
agat de punitione haereticorum, et maxime Papae, si efficiatur
haereticus. Septimus tractet de credentibus, fautoribus, defensoribus
et receptoribus haereticorum.
[868] Che la opinione del maestro traspaia dal Dialogo, sebbene non
la manifesti, lo dice chiaramente il discepolo nel Prologo: _tuam
conclusionem minime praetermittas_, quae tamen tua sit nullatenus
manifestes.
[869] _Dialog._, Parte 1ª, lib. II, cap. V, pag. 415-16. Quinque sunt
genera veritatum, quibus non licet Christianis aliter dissentire.
Primum est earum, quae in scriptura sacra dicuntur .... Secundus est
quae ab Apostolis ad nos per succedentem relationem vel scripturas
fidelium pervenerunt. Tertium est earum, quas in fide dignis cronicis
et historicis relationibus fidelium invenimus. Quartum est earum, quae
ex veritatibus primi generis et secundi tantummodo, vel quae ex eis vel
alterius eorum una cum veritatibus tertii generis possunt concludi.
Quintum est earum, quas Deus praeter veritates revelatas Apostolis
aliis revelavit vel etiam inspiravit. Si vede che l'Occam è molto largo
e non accetta l'opinione esposta a pag. 410: quod illae solae veritates
sunt catholicae, quae implicite vel esplicite in canone Bibliae
asseruntur. Ma ciò non pertanto ei combatte aspramente l'opinione di
alcuni canonisti del suo tempo, i quali sostenevano (pag. 418) quod
Papa potest facere novum articulum fidei; opinione della quale nonnulli
theologi scandalizantur (pag. 421).
[870] Lib. III, cap. III, pag. 437. Hereticus est vere baptizatus,
vel pro baptizato se gerens, pertinaciter dubitans vel errans contra
catholicam fidem. Eretico non è nè l'ebreo, nè il pagano, perchè non
sono battezzati, ma è bene eretico il cataro, il quale, sebbene non
sia, pure si dice e si crede cristiano. Che la pertinacia poi sia un
carattere essenziale nella definizione dell'eretico non pure lo prova
con argomenti di autorità e di ragioni (cap. VI-VIII), ma combatte
ampiamente le obbiezioni (cap. V, IX, X, XI). Tutto il libro quarto è
vôlto a definire la pertinacia ed enumerarne le specie, che ammontano
a 17. La decimasesta è la seguente (pag. 466): Potest Papa specialiter
convinci de pertinacia et haeretica pravitate si errorem, quem contra
fidem diffinit, solemniter a Christianis asserit tanquam catholicum
esse censendum.
[871] Tutto il libro primo della prima parte del Dialogo discute
codesta quistione. E non è dubbia l'opinione dell'Occam, che viene
riassunta nell'ultimo capitolo del libro (pag. 409-10) per rationes
autem universales ad ipsos (theologos) pertinet judicare, ubi deficeret
canonistarum prudentia ecc.
[872] Nel capitolo 2º del 5º libro, pag. 469-70 adduce alcuni esempii
di papi eretici, a cominciare da S. Pietro, al quale S. Paolo resistè
in faccia quia reprehensibilis erat. E cita le parole di S. Tommaso
che nella Somma, II, 2 qu. 33, art. 4: Paulus qui erat subditus Petro,
propter imminens periculum scandali circa fidem Petrum pubblice arguit.
Nel capitolo susseguente prova con 15 ragioni quod Papa canonice
electus potest manens Papa errare a fide et haereticari. Nel capitolo
IV muove alcune obbiezioni che vengono risolute nel quinto.
[873] Lib. VI, cap. 57, pag. 561. Praedicta inquisitio primo et
principaliter spectaret ad universalem ecclesiam, si essent ita
pauci, quod omnes convenirent in unum, vel possent leviter convenire.
Secundo pertineret ad Concilium generale, quod vicem tenet universalis
ecclesiae. Ivi, cap. 84, pag. 602. La convocazione del Concilio nel
caso di un Papa eretico spectat principalius ad praelatos et in Divina
lege peritos, secundo spectat ad reges et principes et alias publicas
potestates; tertio autem spectat ad omnes catholicos.
[874] Lib. VI, cap. 86, pag. 605. Concilium generale debet Papam
haereticum expellere de sede .... ab omni ecclesiastico ordine
degradare .... et potest ipsum curiae tradere seculari. Intorno
ai laici non accetta che all'autorità secolare spetti la condanna
dell'eretico, come dicono alcuni (Cap. 91, pag. 608-10), e tiene invece
questo altro modum ponendi, qui minus veritati repugnare videtur (Cap.
93, pag. 611-12): si clerici crederent eidem, ac circa correctionem
at cohibitionem ipsius essent damnabiliter negligentes, principes
saeculares, in quorum dominio moratur, et etiam populus, qui sciret
ipsum haereticum, coercere debent.
[875] Dicemmo più sopra che il secondo libro del primo trattato
della terza parte discute la quistione: an expediat toti communitati
fidelium uni capiti principi et prelato fideli sub Christo subjici et
subesse. Resta senza risposta il capitolo 25 (pag. 812-814), nel quale
è provato che absque unitate Summi Pontificis potest unitas ecclesiae
perdurare, vacante enim apostolica sede manet unitas ecclesiae. Così
pure rimane senza risposta il capitolo 28, nel quale sono enumerati
i casi, in quibus liceret plures tales constituere Patriarchas seu
primates. E finalmente nell'ultimo capitolo del libro sono ribattute
ad una ad una le ragioni addotte nel capitolo primo in sostegno
del governo monarchico della Chiesa. Noto tra le altre questa, che
è il segreto motivo dell'avversione dell'Occam al monarcato (pag.
818): si Papa efficeretur haereticus, praesertim habens potestam
temporalem .... formidandum esset ne fere omnes Christianos inficeret
haeretica pravitate. Quale fosse l'opinione dell'Occam lo dice il
discepolo nel principio del libro seguente: Quamvis regulariter
minime expediret totam universitatem fidelium uni capiti fideli sub
Christo subesse, tamen videtur quod nullus catholicus debeat dubitare
quin pro necessitate temporis, vel propter excellentiam beati Petri
vel ex alia causa speciali nobis fortassis ignota, aut de potentia
absoluta Christus potuit constituere beatum Petrum caput, principem
et praelatum aliorum apostolorum. Questo passo prova due cose: 1º che
la discussione del libro precedente la dà vinta contro il monarcato;
2º che la quistione teoretica sull'utilità di questo o quel governo è
indipendente nella mente dell'Occam dalla questione storica intorno a
S. Pietro.
[876] La quistione sul primato di Pietro è trattata, come dicemmo,
nella 3ª parte, 2º trattato, libro 4º. Che l'Occam vi risponda in
modo affermativo lo dimostra tutta l'orditura del libro, come ha
ben rilevato il Riezler. Ma al Riezler è sfuggito che in questo
libro l'Occam risponde a Marsilio, del quale riproduce a parola
l'argomentazione. Il capitolo primo dell'Occam (pag. 846-48) non è
altro se non il capitolo sedicesimo della seconda parte del _Defensor
pacis_ dalle parole: _nam tribuens Christus Apostolis_ sino a _vos
autem omnes fratres estis_ (GOLDAST, II, 241-44). Un solo brano è
saltato dall'Occam, quello che comincia: _dic igitur mihi_ e finisce
_probavimus supra_ (pag. 243), il quale salto rende inintelligibile
la citazione di S. Agostino, che l'Occam riproduce. Alle ragioni
di Marsilio l'Occam risponde in tutto il libro, ma principalmente
nel penultimo capitolo, contro il quale non s'adducono ulteriori
obbiezioni.
[877] Cap. 22, pag. 865. Tenendum est quod eadem assertio universali
ecclesiae debet adscribi, universalis autem ecclesia nullo tempore
etiam parvo errore potest contra fidem. Il Riezler (op. cit., pag.
259-267) crede che questo libro della terza parte contraddica al libro
quarto della prima parte, ove par che l'Occam abbracci un'opinione
affatto opposta. Ma io non credo che nel capitolo della prima parte
(p. 483), ove si adducono le ragioni contro il primato di S. Pietro,
l'Occam esprima la sua opinione, perchè nel capitolo susseguente
viene sostenuta l'opinione contraria, ed il discepolo dichiara che
non occorre andare più avanti (pag. 486): cum auctoritas debeat ad
eam tenendam sufficere. Canit enim ecclesia universalis de beato
Petro: _Tu es pastor ovium princeps Apostolorum_. Codesta, come si
vede, è la stessa ragione addotta nella terza parte, e in essa si
acquetano i disputanti e si passa alle altre proposizioni sostenute
dagli antipapisti, come a dire: 1º che la Scrittura non parla mai
della venuta di S. Pietro a Roma, nè S. Luca dice mai che abbia
retta la Chiesa di Roma (_Defensor pacis_, pag. 245; _Dialogus_, pag.
486); 2º Che giusta l'ordinamento di Gesù Cristo, nessun sacerdote
ha potere sull'altro, e la distinzione tra vescovi, arcivescovi,
sacerdoti è solummodo ex ordinatione humana et non ex ordinatione
Christi (_Defensor_, pag. 238-41; _Dialogus_, pag. 486-87); 3º Che
solo da Costantino in poi la Chiesa di Roma ebbe un primato sulle
altre (_Defensor_, pag. 293; _Dialogus_, pag. 487). Contro codeste
asserzioni viene opposto nel cap. XIX quod Romana Ecclesia ante tempora
Constantini super omnes alias habuit principatum.... auctoritate
Conciliorum generalium. Nel capitolo XX si adducono i testi per
provare quod Romana Ecclesia ab ipso Christo ante ascensionem recepii
principatum. Ma nel capitolo XXI, che chiude la digressione, si espone
l'opinione intermedia: quod Romana Ecclesia non habuit immediate a
Christo super alias ecclesias principatum .... sed primo immediate
habuit principatum a B. Petro transferente sedem suam in Romanam
Ecclesiam. Codesta terza opinione, contro la quale non s'oppone più
nulla, dovrebbe essere anche secondo il Riezler quella abbracciata
dall'Occam. Per tal guisa non v'ha contraddizione tra la 1ª e la 3ª
parte del Dialogo.
[878] Che il Concilio possa errare lo dimostra con cinque ragioni nel
capitolo 25 dello stesso libro quinto (pag. 494-95), e con esempi nel
capitolo 26. Adduce nel successivo capitolo gli argomenti in favore
dell'opinione contraria, ma nel 29 vi risponde diffusamente. E nel
successivo capitolo 30 passa all'altro argomento, se cioè possa errare
tutta la Cristianità. Che possa errare tutto il Clero lo dimostra
nel capitolo XXIX e lo riafferma nel XXXI ribattendo le ragioni in
contrario. Ma il Clero, anche preso nel suo complesso, non è la Chiesa,
perchè (pag. 500) ad congregationem autem fidelium ita pertinent laici
fideles, sicut clerici. Igitur de multitudine clericorum non debet
intelligi, quod errare non possit. Anche la Chiesa tutta può fallire in
qualche congiuntura, come alla venuta dell'anticristo, ma anche a quel
tempo aliqui erunt sancti viri electi qui in errorem minime inducentur
(pag. 594). E bastano queste eccezioni perchè la vera fede non perisca.