[757] Certo fra Giovanni fu accusato non solo quale capo del partito

intransigente, bensì come gioachimita e l'Affò ha ben torto di

sostenere che principalmente sul primo motivo gli fu aperto il

processo. Se non ci fosse stata la condanna dell'_Evangelo Eterno_,

e la necessità di salvare la riputazione dell'ordine, non si avrebbe

avuto il coraggio di sottoporre ad accusa un uomo come fra Giovanni.

Anche la _Cronaca delle Tribolazioni_ adduce varii capi di accusa, ma

confessa che il più grave fu quello delle opinioni gioachimite. Non

credo inutile riferire da questa cronaca inedita le accuse, riportate

pure dal Wadding e dall'Affò. Carte 148 _tergo_: «Una delle ragioni

dell'odio che molti ebbero contro Giovanni è il linguaggio severo che

teneva contro tutti, perchè i frati insegnano loro, (ai novizii) di

riservarsi le loro cose per libri, o veramente di darsi alli frati per

edificare Chiese o luoghi o per altri loro bisogni, e non annunziano

loro fedelmente come dice la regola, cioè che le distribuischino alli

poveri del secolo». Carte 170 _t_: «e li frati non sono contenti di

avere due tuniche di panno vile e di rappezzarle di sacco e d'altri

pezzi con la benedizione di Dio, ma procurano d'avere vestimenti

preziosi e delicati e duplicati e tutti quelli li quali amano li

vestimenti vili, e che predicano l'observantia regolare, li giudicano

come uomini indiscreti, e che si vogliono mostrare santi e li chiamano

hypocriti». Carte 171_r_: appena dicono l'ore loro. Carte 174_r_:

«diventano (li frati) mercanti, vendendo le cose spirituali per le

temporali, e le cose che acquistano le convertono nelli proprii usi».

Carte 175_r_: «non possono ascoltare pazientemente la verità delle

loro transgressioni; ma reputano che sia loro lecito d'inpugnare e

perseguitare tutti quelli parlano o sentono il contrario delle loro

opere». Carte 175 _t_: «tornando una volta da Roma un lettore della

nostra provincia riferiva alli frati in comune e ad alcun altro

lectore, come frate Giovanni predicando in Roma alli frati avea dicto

nel suo sermone ai frati contro ad ogni stato, e specialmente contro

alli frati tanto duramente che giammai li frati della Marca non

l'averrebbono perdonata a nessun altro frate». Carte 176 _t_: «diceva

qualmente il testamento e la Regola sono substantialmente una medesima

cosa». Carte 779 _t_: «Frate Giovanni biasimava molto quelli, li quali

addimandavano sopra la regola altre declarationi oltre al testamento,

e admonitioni di San Francesco, come coloro che revocavano in dubbio la

certezza della vera intelligenzia della Regola, e contro la obedientia

e comandamento del padre loro la storcevano al beneplacito della loro

tepida volontà; epperò portavano molestamente le sue parole e il

suo parere e sentimento; e apostata e presa la cagione di un'altra

questione perseguitarono e punirono acerbamente lui e li principali

compagni come infecti di eretica pravità .... Perocchè frate Giovanni

da Parma lui con li conpagni tenevano che l'abate Gioacchino aveano

tenuto e sentito sanctamente e cattolicamente della sancta trinità,

e dell'unità e divina essenza .... e la decretale d'Innocenzio Papa

non damnava lui, nè la sua dottrina per rispetto della sua posizione

e affermazione che lui fa di quella questione, ma riprova quello

libello che Joacchino compose contro mastro Pietro Lombardo .... però

quello libello fu dannato in quanto che era diffamatorio di maestro

Pietro Lombardo .... perocchè maestro Pietro non sentì nè tenne il

contrario di quello che tennono li sancti. Per questa seconda ragione

e cagione mossi li frati apparentemente provocorono frate Bonaventura

ad esaminare frate Giovanni e li compagni della fede e promossone

il figliuolo contro il padre, e il promosso contro il promotore e il

dilecto già discepolo contro all'amante maestro e pastore. La tertia

ragione della persecuzione fu lo scrivere di due sermoni fatti dai due

compagni di frate Giovanni. Dei quali il primo per empio e per modo

dire senza sale lodava la doctrina dell'abate Gioacchino insieme con la

persona, il secondo induceva nel suo sermone tutti li principali passi

della scriptura di Joachino, e che fanno e che sono a commendatione di

S. Francesco e della Regola e a declarazione della vita evangelica e

della sua istituzione e depravazione .... e principalmente toccava li

prelati e li più principali principalmente. Il quale libro leggiendo

frate Bonaventura si dice che sospirò e lagrimò perchè queste cose si

potevano intendere particolarmente per lui».

[758] Salimbene non fa nessun cenno nè del processo nè della condanna,

sebbene nel passo riportato più sopra dica chiaramente che Giovanni

cadde in disgrazia dei Papi Alessandro IV e Niccolò III. Ma la _Cronaca

delle Tribolazioni_, seguita dal Mariano e dal Wadding, racconta quello

che riferiamo nel testo, nè l'Affò ne dubita.

[759] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 186: «E chiamati prima li due

principali compagni di frate Giovanni, ciascuno delli quali era molto

suffitiente e molto docto nella divina scriptura, cioè frate Leonardo

e frate Giraldo li costrinsero a giurare di rispondere puramente

la verità. Carte 196 _t_: frate Giraldo era di tenace memoria e di

deserta e di pulita lingua e di acuto intelletto e dalla bocca sua

usciva un fiume d'auctorità: Carte 198_r_: come eretico condannarono

alla perpetua carcere lui e il suo compagno, il quale frate Giraldo

entrando nella carcere disse: in loco pascue ibi me collocavit, ove

stetti diciocto anni con tanto gaudio e letizia come se continuamente

avessi avute tutte le delicatezze del mondo .... vivendo come eretico e

scomunicato, e alla fine fu privato dell'ecclesiastica sepoltura sotto

la medesima penitenza vivette e morì frate Leonardo. Dopo molto tempo

Pietro dei Nubili perchè non volessi dare alii frati un trattato, il

quale avea compilato frate Giovanni, morì in carcere». Questa ultima

notizia è molto importante, perchè mostra che anche fra Giovanni avea

composto un trattato (l'Introduttorio?) sullo stile degli scritti

di Leonardo e fra Gherardo e al pari di quelli severamente proibito.

D'accordo colla _Cronaca_ il SALIMBENE, pag. 102: frater Ghirardinus

Parisius missus fuit, ut studeret pro provincia Siciliae, pro qua

receptus fuerat. Et studuit ibi IIII annos et excogitavit fatuitatem,

componendo libellum, et divulgavit stultitiam suam. De quo libello

iterum dicam, cum ad Papam Alexandrum quartum pervenero, qui ipsum

reprobavit. Et qui occasione istius libelli improperatum fuit ordini et

Parisius et alibi, ideo praedictus Ghirardinus, qui libellum fecerat,

privatus fuit lectoris officio et praedicationibus et confessionibus

audiendis et omni actu legitimo ordinis. Et quia noluit resipicere

et culpam suam humiliter recognoscere, sed perseveravit obstinatus

procaciter in pertinacia et contumacia sua, posuerunt eum fratres

minores in compedibus et in carcere, et sustentaverunt eum pane

tribulationis et aqua angustiae. Iste miser nec sic voluit resilire a

proposito obstinationis suae, permisit itaque se mori in carcere, et

privatus fuit ecclesiastica sepoltura. Sepultus in angulo horti.

[760] SALIMBENE, pag. 131 .... Et tu similiter Joachita fuisti, cui

dixi: verum dicitis sed postquam mortuus est Fridericus, qui Imperator

jam fuit et annus millesimus ducentesimus sexagesimus est elapsus,

dimisi totaliter istam doctrinam, et dispono non credere nisi quae

videro.

[761] WADDING, _Annales minorum_, V, 52, che segna la _Cronaca delle

Tribolazioni_, da lui citata nel nome di Chronica antiqua. Nelle note

seguenti mi varrò direttamente di questa fonte, pubblicandone per

quanto lo spazio mi consente, i brani più importanti.

[762] _Cronaca_, carte 204 _tergo_: «Della quinta tribolazione

dell'ordine delli frati minori della quale nelle parti ultramontane

frate Pier Giovanni fu il principale che ne partecipò, come si dirà

nel subsequente capitolo — Essendo assunto al cardinalato frate

Bonaventura contro alla sua volontà per la fama della sua scienza

ed eloquentia e sanctità, li succedette nell'offizio del generalato

frate Girolamo d'Ascoli, il quale poi fu Papa Niccolao quarto, che

fu uomo assai mansueto e modesto e tardo ad ira e a fare ingiuria,

posto che fossi tepido e rimesso a promuovere li buoni. Pag. 205: A

costui .... accusato il sancto uomo di Dio frate Pier Giovanni d'Ulivo

della provincia di Provenza e della custodia di Herbona, e nativo

d'un castello chiamato Serignano, che esso frate Pier Giovanni per

audacia e temeraria presunzione haveva composto alcune quistioni piene

di temerarie novitati. La qual cosa udendo frate Girolamo generale

lo fece chiamare a sè, e li disse che li portasse quelle quistioni

che lui haveva fatte della nostra donna, il quale frate Pier Giovanni

subitamente ebbe porto, e come il generale l'hebbe letto, li comandò

che li mettessi in sul fuoco e l'ardesse. La qual cosa fatta frate

Pier Giovanni senza mutare volto con l'animo tranquillo, come se avessi

ricevuto un grande honore, rallegrandosi si lavò le mani e celebrò la

messa. La qual cosa notando alcuni di quelli, che di già per lo merito

delle sue virtù l'amarono, appostata l'ora opportuna l'addimandorono

dicendo: frate Pier Giovanni come potesti tu dire la messa così

subitamente dopo tanta ingiuria e riprensione, che ti fu facta dal

generale non ti confessando tu avanti. Ai quali quello rispose e disse:

Io ho ricevuta quella riprensione e ingiuria per grande benefizio et

honore, e però non me ne sono dolsuto nè rammaricato. Anzi me ne sono

rallegrato, che se voi pensate che per quello ardere e distruggere di

quelle quistioni l'uomo se ne debba dolere, questo è niente, perchè a

me è agevole cosa di ritrovare e riparare quelle medesime».

[763] _Cronaca_, carte 214 «(fra Pier Giovanni) tolse un compagno,

e non chiamato nè licenziato se ne andò a frate Bonagratia generale

ministro .... E volendosi el generale spacciare di lui, e punirlo

aspramente con penitentia confusibile per la inobbedentia, la quale

avea commessa, fece radunare il capitolo spacciatamente, e frate

Giovanni propose per tema del suo parlare: spiritu oris interficient

ineptum. E poi seguitò il suo sermone con tanta efficacia e tanto

fervore di spirito, che tutti si stupirono nella virtù delle sue

parole. E tutti confusi nel cuore e nella mente, e non avendo ardire

di rispondere alle sue parole, tacettono. Ma agghiadato nel cuore

il generale non lo riprese della sua venuta, e non li dette alcuna

penitentia, e dissimulò il dispiacere il quale lui avea conceputo

contro a quello. Ma dipoi a pochi giorni, il generale infracidandosi

e consumandosi d'amaritudine si cadde in infermità e morì, e insieme

con lui morirono due principali adversari di fra Pier Giovanni». La

Cronaca non conosce nè l'accusa del capitolo nè la sentenza della

Commissione, nè la ritrattazione. Ma la condanna c'è nota dalla

risposta dello stesso Olivi ai suoi giudici pubblicata dal Duplessis

(D'ARGENTRÉ, _Collectio judiciorum_ I, 226). Il principio di questo

documento è il seguente: Reverendis in Christo fratribus fratri Arloto

de Prato, fratri Richardo de Mediavilla, fratri Drocho, fratri Joanni

Valensii, fratri Symoni sacrae theologiae doctoribus; fratri Aegidio

de Baysi, fratri Joanni de Murro, Bachalariis domus Parisiensis,

homuncius peccator vilissimus dictus frater Petrus Joannes Olivi, eam

reverentiae plenitudinem, quam decet Magistros et Patres tantos ac

tales etc. Quello di cui si duole principalmente l'Olivi è che sieno

state condannate le sue opinioni quaedam vero haeretica, quaedam in

fide dubia, quaedam nostro ordini periculosa, quaedam nescia, quaedam

praesumptuosa; nel mentre l'autore non fu ammesso a discolparsi, e

neanco venne interrogato. Miror satis quomodo tum rigidus processus

contra me actus, et quomodo tam solemnis tamque inusitata sententia,

tamque diffamatoria per viros tam solemne est data, me super his omnino

irrequisito. La formola di ritrattazione è riportata dal Wadding,

V, 122. Ego frater Petrus Joannes consentio in verba magistrorum

nostrorum, quae continentur in litteris sigillorum septem, qui Patres

ad praeceptum venerabilis Patris fratris Bonagratiae, tunc generalis

ministri, requisiti per obedientiam responderunt. Quel _tunc_ mostra

che la sottomissione ebbe luogo dopo la morte del generale, avvenuta

nel 1283.

[764] _Cronaca_, carte 222-23: «Esso fu chiamato dal generale a Parigi,

che dovessi rispondere alle cose proposte contro a lui davanti alli

maestri e alli altri frati quivi congregati. Alle quali cose lui

rispose tanto saviamente e pienamente e abbondantemente, che tutti li

circostanti se ne meravigliarono e stupirono e confessorono che vera e

cattolica era la sua posizione, e assertione delli predicti articoli,

e nessuno di quelli, che l'accusarono, fu ardito di dire una parola

contro a quello».

[765] _Cronaca_, carte 213: «Per la qual cosa si voltarono a

perseguitare li germogli e figlioli delli suoi razzi, e tutti li

giovani, che si sforzavano di conformarsi alli suoi costumi e alla

sua dottrina, con maligne inquisitione e perplesse e intrincate

examinationi, come se fossero morti nell'eretica pravità, li

incidevano col coltello dell'iniqua lingua diffamandoli, gittandoli e

nascondendoli nelle fosse e sepolture, nelle fosse delle loro carceri e

prigioni, e temendo li razzi delle loro chiarissime ragioni, infiammate

del calore di charità del sole padre loro, cioè frate Pier Giovanni, e

non potendo sostenere la sua presenzia, non avevono ardire di fare di

lui inquisitione».

[766] Anche quest'altra dichiarazione fu pubblicata dal WADDING, V,

p. 299: Ego frater Petrus Joannes dico et profiteor, fratres minores

non teneri ad aliquem usum pauperem neque ad aliam vivendi modum ultra

contentum in declaratione Regulae facta a domino Nicholao III etc.

[767] Il WADDING, V, 378, ci conserva le ultime parole dell'Ulivi.

[768] Il Daunou nell'articolo sull'Olivi (_Hist. litt._, XXI, 44)

parla d'un codice di Santa Croce, che conterrebbe l'_Esposizione

dell'Apocalisse_. Ma il Bandini non cita se non due soli codici

riferentisi all'Olivi, il primo (pluteo X dextr. cod. IV) contiene

l'esposizione di Matteo fino a carte 197, e da carte 110 l'esposizione

dell'evangelo di Luca. È notevole che in fondo al codice si legge una

nota di mano di fra Tedaldo, la quale ricorda le postille di fra Pietro

su Isaja, Ezechiele, le Sentenze, Geremia; ma non fa cenno alcuno del

_Commento all'Apocalisse_. Il secondo codice (plut. XXXI, sin. cod.

III) contiene parecchi opuscoli sulla povertà, e tra gli altri alcuni

di Pier Giovanni. Eccone l'indice:

Utrum sit melius aliquid facere ex voto, quam illud idem sine voto

(carte 131). Utrum vovere alteri homini obedientiam; Utrum appellare

ab inferiori (imperfecta et incompleta) (c. 132). Quod trium votorum,

castitatis, paupertatis et obedientiae sit perfectius (132). Utrum

Papa possit in omni voto dispensare (134). Utrum romano pontifici sit

in fide et moribus ab omnibus obedire (139). Item sine argumento, an

promittere alteri obedientiam in omnibus universaliter sit evangelicae

perfectionis (140). Expositio regulae sancti Francisci (141). Quaeritur

an status altissimae paupertatis sit simpliciter melior omni statu

divitiarum (142). Ad oppositum quaestionis arguitur. Quaestio est

pulchra. (162). Videtur quod status habens aliquid in commune sit

melior (164). Quaestio an usus pauper includatur in consilio seu votu

paupertatis (170). Utrum professoribus paupertatis evangelicae usus

pecuniae sit totaliter interdictus (172). Quaeritur utrum praedicti

pauperes teneantur vilissimis vestibus indui (174). Utrum Episcopi

et Praelati, qui ad perfectionem evangelicam sunt ex voto adstricti

teneantur ad pauperem usum (176). Utrum liceat professoribus evangelici

aliquid repetere per se vel per alium (177). Utrum liceat professoribus

evangelicis debita contrahere quacunque ex causa (178). Utrum ei liceat

annualia convivia, seu pietantias recipere, seu procurare (178). Utrum

virginitas, vel castitas, abstrahens ab omni concubitu, sit simpliciter

melior matrimonio (178). Utrum votum vitandi suspectum consortium,

vel colloquium includatur in voto evangelico (181). Utrum Religiosus

vovens ea, quae non obsunt observantiae regulare, teneatur votum illud

adimplere (182). Utrum sit conveniens ad professionem religionis, vel

solemnis voti castitatis multos recipi (182). Utrum vovens ingredi

Religionem si ducat uxorem, peccat semper mortaliter petendo debitum

(182). De antiqui hostis versutia contra statum evangelicae paupertatis

seraphici viri Francisci multiformi (183). Utrum perfectio evangelicae

paupertatis possit ad talem modum vivendi reduci, quod sufficienter

vivat de possessionibus et contradicitur a Papa vel Patribus (189).

Responsio Petri Joannis in Capitulo generali quando fuit requisitus

quid de usu paupere sentiret (204). De obitu dicti fratris Petri

Joannis et quid receptis sacramentis dixit quando et ubi recepit

scientiam suam, et quid senserit de usu paupere (206). Articuli

abstracti descriptis tuis ab aemulis et impugnatoribus (206). Item

tractatus ejus de usu paupere in fine quinti capitulo (206). Quaestio

pulchra seu tractatus ejusdem de vita activa et contemplativa (206).

[769] Nella professione di fede al letto di morte diceva l'Olivi

(WADDING, V, 378): dico abdicationem omnis juris, seu jurisdictionis

temporalis et pauperem rerum usum de substantia vitae nostrae

evangelicae; pauperem vero usum hunc ita explico: ut omnibus

consideratis censeatur potius pauper quam dives, seu declinet potius ad

paupertatem quam opulentiam. Si vede in questa formola, che pare tanto

logica, l'imbarazzo di definire il limite, al di là del quale l'uso

cessa di essere povero.

[770] I giudici del 1282 condannano la sentenza dell'Olivi (D'ARG., I,

pag. 231): quod usus pauper rerum, prout in se includit necessitatem,

quae dicit indigentiam manifeste existentem, vel de proximo imminentem

et talem quod debitus status corporis, vel personae Deo servientis,

nisi sibi succurratur, stare non potest, includitur in voto evangelicae

paupertatis. Cfr. _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 224 _tergo_:

«provava e affermava che la renunziazione d'ogni giurisdizione e l'uso

povero era della sostanza della vita apostolica, e della professione

della regola di S. Francesco, e chiamava l'uso povero tale uso, il

quale, pensate tutte le circostanzie, vistamente si può chiamare

più povero che ricco, non quello il quale induce estrema necessità

delle cose da vivere, per il quale lo stato della nostra religione

diventa pericoloso, nè quello il quale esclude le cose necessarie alla

vita, e l'uso delle cose, cioè massaritie, ad usare per esecutione

delli uffizii dello stato loro; perocchè li frati non debbono avere

l'uso di tutte le cose, nè a nessuna superfluità ricchezze o pompe o

abbundantia, che diminuisce la povertà, o veramente a tesaurizare,

o per animo di vendere o dare ad altri o alienare, nè sotto spetie

di provvedersi per il tempo futuro nè per altra cagione. Anzi debba

apparire ed essere in loro quanto al dominio la espropriazione per ogni

modo e nell'uso la necessità».

[771] _Cronaca_, carte 226 «epperò diceva esso frate Giovanni che li

notabili eccessi delli luoghi e delli hedifitii quanto alla preziosità

della materia e alla curiosità della forma, pulitezza e bellezza e

quanto alla qualità e sumptuosità e spese e quanto alle molte maniere

delli acolti e procuratori che inducono e che richiedono per li

edifizii, diceva che era impurità pericolosa». Vedi in WADDING, V, pag.

379. Dico quarto, notabiles excessus in aedificiis quoad materiam et

curiositatem, pro quibus construendis multiplices et importuni fiunt

quaestus, periculosos esse .... Idemque censendum est de iis, qui

procurant suis monasteriis annuos redditus et determinatas vel statutas

sub singulis annis provisiones, praevenientes nimia sollicitudine omnes

necessitates.

[772] _Cronaca_, carte 227 «e similmente litigare e piatire per

jurisdictione delle sepolture o delli funerali o per qualunque cosa

temporale diceva esser notabile impurità .... et che fare questo per

persone seculari instigandole e conducendole a questo, pagando le

spese, e consigliandosi per questo modo, il quale noi vediamo che si

fa da molti, non solamente è impurità, ma è una frauda nascosta della

Regola». WADDING, loc. cit.: litigare vel causas movere coram judicibus

circa funeralia aut legata pia nobis relicta impuritas est maxima

contra Regulam; neque obstat quod per seculares seu fratrum amicos

fiant.

[773] _Cronaca_, carte 228 _tergo_ «Predicava ancora e diceva che li

apostoli e li episcopi, li quali hanno professato la vita apostolica,

come li apostoli quanto che per vigore del voto evangelico e della

professione evangelica sono tenuti di osservare l'uso povero». Cfr.

Wadding, loc. cit. Dico octavo quod viri apostolici, seu nostri

fratres, qui evangelicam vitam se gloriantur profiteri, debent etiam

in superioribus gradibus dignitatum, seu Episcopatuum constituti,

quantum eorum status permittit, quod Domino voverunt, observare. Cfr.

D'ARG., I, 232, ove l'Olivi rispondendo ai suoi giudici concede quod

non tenentur ad usum pauperem in illis, in quibus usus pauper impediret

eorum officium debitum.

[774] _Sexti Decret. De verb. signif._, cap. 3. Insuper nec utensilia

nec alia praeter eorum usum ad necessitatem et officiorum sui status

executionem, non enim omnium rerum usura habere debent, ut dictum est,

ad ullam superfluitatem divitias, seu copiam quae deroget paupertati

etc.

[775] L'ampia professione di fede cattolica riportata dal Wadding loc.

cit., non impediva all'Olivi di sostenere che ei si sentiva obbligato

di non credere nisi solo Romano Pontifici aut Concilio generali, nisi

quantum ratio vel auctoritas Sacrae Scripturae vel fidei Catholicae per

seipsam me cogit ut credam. Cfr. la _Cronaca_ carte 230 .... «credere

al Romano Pontefice o veramente al Concilio generale se non quanto la

ragione e l'autorità della sacra scriptura o della cattolica fede per

sè medesima diffinisce».

[776] Che l'Olivi appartenesse al partito creatore della letteratura

pseudo profetica lo mostra la _Cronaca delle Tribolazioni_, a c. 208:

«perocchè l'abate Gioacchino profetò di lui e mostrò che quello era

stato profetato dalli antichi e dalli altri, e tutta la prima parte

della profezia di Cirillo heremita, la quale esso abate Gioacchino

magnifica grandemente, principalmente tocca Pier Giovanni, il loco

della sua natività, l'ordine nel quale doveva entrare, e tutte le

persecuzioni le quali lui doveva avere lui e i suoi seguaci». A c.

209: «la Sibilla Eritrea li prophetò mille anni avanti al advenimento

di Christo intanto che la simplicità e la innocentia di S. Piero del

Murrone, e la renunziazione del Papato, ed il loco della seductione

(1294) e le persone seducenti, e profeti, e scrisse chiaramente, e così

ancora piacque acio che fussino profetati li singolari fatti di Pier

Giovanni.»

[777] Dagli estratti dell'_Apocalisse_ in BALUZE, ediz. Mansi, II,

267 a: Quidam ex pluribus, quae Joachim de Friderico secundo et ejus

semine scribit, et ex quibusdam, quae beatus Franciscus secrete fratri

Leoni et quibusdam aliis sociis suis revelasse fertur, opinantur quod

Fredericus praefatus cum suo semine sit respectu hujus temporis quasi

caput occisum, et quod tempore mistici Antichristi ita reviviscat in

aliquo de semine ejus, ut non solum Romanum imperium, sed etiam Francis

ab ipso devictis obtineat regnum Francorum, quinque caeteris Regibus

Christianorum sibi cohaerentibus.

[778] BALUZE, pag. 261 (cfr. _Direct. inquis._, pag. 268). Igitur

commemorato est adhuc notandum a quo tempore debeat sumi initium

hujus sextae apertionis. Videtur enim quibusdam quod ab initio

ordinis et regula sancti patris praefati; alii vero quod a solemni

revelatione tertii status generalis, continentis sextum et septimum

statum Ecclesiae, facta abbati Joachim et forte quibusdam aliis sibi

contemporaneis; alii vero quod ab exterminio Babylonis et Ecclesiae

carnalis per decem cornua bestiae, id est per decem Reges fiendo;

alii vero quod a suscitatione spiritus seu quorundam ad spiritum

Christi et Francisci, tempore quo ejus regula est a pluribus nequiter

et sophistice impugnanda et condemnanda ab Ecclesia carnalium et

superborum, sicut Christus condemnatus fuit a Synagoga reprobe

iudaeorum. Hoc enim oportet praeire temporale exterminium Ecclesiae,

sicut illud praeivit exterminium Synagogae.

[779] BALUZE, pag. 263 a (_Direct._, V). Hic ergo angelus est

Franciscus, evangelicae vitae et regulae sexto et septimo tempore

propagandae et magnificandae renovator, et summus post Christum et ejus

matrem observator .... Audivi etiam a viro spirituali valde fide digno,

et fratri Leoni confessori et socio beati Francisci valde familiari

quoddam huic scripturae consonum, quod nec assero, neque scio, nec

censeo esse asserendum, scilicet quod tam per verba fratris Leonis quam

per propriam revelationem sibi factam perceperat quod beatus Franciscus

in illa pressura tentationis Babylonicae, in qua ejus status et regula

quasi instar Christi crucifigetur, resurget gloriosus; ut sicut in vita

et in crucis stigmatibus est Christo singulariter assimilatus, sic et

in resurrectione Christo assimiletur necessaria tunc suis discipulis

confirmandis et informandis.

[780] BALUZE, pag. 258 (_Direct._, I). Primus status proprie coepit

a Spiritus Sancti missione, licet alio modo coeperit a Christi

praedicatione. Secundus vero proprie caepit a persecutione Ecclesiae

facta sub Nerone Imperatore, quamvis alio modo coeperit a Stephani

lapidatione vel Christi passione. Tertius vero coepit a tempore

Constantini Imperatoris ad fidem Christi conversi, seu a tempore

Silvestri Papae, seu Concilii Nicaeni contra Arrianorum haeresim

celebrati. Quartus vero proprie coepit a tempore magni Antonii

anachoretae, seu a tempore Pauli primi eremitae, vel secundum Joachim

a tempore Justiniani Augusti, de quo infra in decimo notabili amplius

tangetur. Quintus vero proprie coepit a tempore Karoli Magni. Sextus

vero aliqualiter coepit a tempore beati viri patri nostri Francisci.

Plenius tamen debet incipere a damnatione Babylonis meretricis magnae,

quando praefatus angelus Christi signo signabit per suos futuram

militiam Christi. Septimus autem uno modo inchoat ab interfectione

illius Antichristi, qui dicet se Deum et Messiam Judaeorum, alio modo

inchoat ab initio extremi judicii omnium reproborum et electorum.

[781] BALUZE, pag. 260 b. Sicut enim in primo statu saeculi ante

Christum studium fuit patribus enarrare magna opera Domini inchoata ab

origine mundi, in secundo vero statu a Christo usque ad tertium statum

cura fuit filiis quaerere sapientiam mysticarum rerum et mysteria

occulta a generationibus saeculorum, sic in tertio nil restat nisi

ut psallamus et jubilemus Deo, laudantes ejus opera magna, et ejus

multiformem sapientiam et bonitatem in suis operibus et scripturarum

sermonibus clare manifestatam. Sicut enim in primo tempore exhibuit se

Deus pater ut terribilem et metuendum, nude tunc claruit ejus timor,

sic in secundo exhibuit se Deus filius ut magistrum et revelatorem; et

ut verbum expressissimum sapientiae sui patris. Ergo in tertio tempore

spiritus sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris etc.

[782] BALUZE, pag. 258 b. Septimum est quare sextus status describitur

ut notabiliter praeeminens quinque primis, et sicut finis priorum,

et tanquam initium novi saeculi, evacuans quoddam vetus saeculum,

sicut status Christi evacuavit vetus testamentum et vetustatem humani

generis. Cfr. pag. 260 a: Sicut etiam in sexta aetate rejecto carnali

judaismo et vetustate prioris saeculi venit novus homo Christus cum

nova lege vita et cruce, sic in sexto statu, rejecta carnali Ecclesia

et vetustate prioris saeculi, renovabitur Christi lex et vita et crux.

Propter quod in ejus primo initio Franciscus apparuit Christi plagis

characterizatus et Christo totus concrucifixus et configuratus.

[783] Pag. 261 a: Secunda ratio est, quia uterque illorum substitutus

est alteri. Nam sicut gloria, quae fuerat Synagogae parata et

Pontificibus suis, si in Christum credidissent, translata fuit ad

primitivam Ecclesiam et ad pastores ejus, sic etiam gloria parata

finali Ecclesiae quinti status transferetur, propter ejus adulteria,

ad electos sexti status. Unde et in hoc libro vocatur Babylon meretrix

circa initium sexti status damnanda. Pag. 263 a: Tunc enim totus status

Ecclesiae in praelatis et plebibus et religiosis funditus subvertetur,

praeter id quod in paucis electis remanebit occulte.

[784] BALUZE, pag. 263 b: Ex praedictis autem patent aliquae rationes

quare ante exterminium novae Babilonis sit evangelica vita veritas a

reprobis solemniter impugnanda et condemnanda, e contra a spiritalibus

suscitandis ferventius defendenda et observanda. Pag. 264. Nunc fere

omnes clerici et regulares possidentes aliquid in communi videntur

minus bene sentire de evangelica abrenuntiatione.

[785] BALUZE, pag. 262 a: Si quaeras quare Franciscus cum primis

sui ordinis sociis non fuit personaliter in initio tertio et quarto

.... dicendum quod ad hoc potest octuplex ratio dari. Prima est

generalis, non enim oportet nec congruit quod posteriora prioribus suis

correspondentibus in omnibus conformentur etc.

[786] BALUZE, pag. 263 a. Est enim tunc nova Babylon sic judicanda

sicut fuit carnalis Hierusalem, quia Christum Dominum crucifixit. Che

cosa s'intenda per la nova Babilonia nessun può ignorare. L'Olivi dice

ben chiaro: Potestas enim Papae et multitudo plebium sibi obediens et

favor ipsius est quasi magnus fluvius Eufrates impediens transitum.

[787] _Liber sententiarum inquis. tholos._, pag. 326: Dixit tamen quod

audivit ab aliquibus fratribus minoribus de illis vocatis spiritualibus

de Narbona et ita fore credidit quod ordo fratrum minorum debebat

dividi in tres partes, scilicet in communitate ordinis, quae vult

habere granaria et cellaria, et in fratissellis et fratribus, qui

sunt in Sicilia sub fratre Henrico de Ceva, et fratribus vocatis

spiritualibus vel pauperibus et etiam beguinis. Et dicebant quod prime

due partes, quia non observant regulam beati Francisci debebant cadere

et cassari, set tercia pars quia observabat regulam evangelicam debebat

remanere usque ad finem mundi, licet pateretur multas persecutiones,

sicut dicunt fuisse revelatum beato Francisco, et probabant quod dicta

tertia pars usque ad finem mundi debebat durare vel in multis vel in

paucis, quia Evangelium Christi durabit usque ad finem mundi, et regula

beati Francisci est regula evangelica. La separazione dei fraticelli

sotto Enrico di Ceva accadde nel 1318 (WADDING, VI, 312), ma è ben

certo che la formazione di questi partiti risale per lo meno al tempo

in cui gl'intransigenti per la prima volta tentarono di separarsi

dall'ordine per costituirne un altro, che prese il nome dal papa

Celestino V. Infatti a codesto movimento di separazione Pier Giovanni

e i suoi aderenti non presero parte, perchè essi volevano che tutto

l'ordine, anzi tutta la cristianità si convertisse alla loro fede;

talchè anche allora dai Celestini, come più tardi dai Fraticelli, si

distinsero gli Spirituali. Non occorre spiegare perchè prendessero

codesto nome i seguaci dell'Olivi, che credevano fermamente nel regno

avvenire dello Spirito Santo.

[788] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 249: «In questo mezzo essendo

frate Pietro detto Murrone fatto Papa, piacque al generale e a tutti li

principali frati .... principalmente a frate Currado d'Offida, a frate

Pietro da Montecchio, a frate Jacopo da Todi, a frate Tommaso da Trevi,

a frate Currado da Spoleto, e a tutti quegli altri, li quali amarono

la regola, che frate Pietro da Macerata ed il compagno (fra Liberato)

fossino mandati al sommo Pontefice. Perocchè quelli erano stati suoi

familiari avanti al papato». Carte 251: «absolvette frate Liberato e il

compagnio da ciascheduna obbedentia delli frati, e lo comandò .... che

non si chiamassino frati minori, ma frati di Papa Celestino o poveri

heremiti». Carte 252_r_: «rinunziando Papa Celestino l'offizio del

papato parve a quelli frati di dare luogo all'ira ed al furore; detti

frati per maggior pace e salute se ne andarono a luoghi (lontani?)».

[789] _Cronaca_, carte 262: «Ingannato il Papa (Bonifazio) colle loro

bugie consentì alla loro perversa petizione e fecie fare littere

nelle quali fece esecutori della loro punizione tre prelati cioè

messer Pietro patriarca di Costantinopoli e l'archiepiscopo di Atene,

e l'archiepiscopo di Patrasso. Il patriarca stava allora a Vinegia».

Carte 267_r_: «Subitamente che frate Consalvo sentì che frate Liberato

con li suoi compagni erano tornati, e che stavano in certi eremitori

nelle parti della Puglia, esso generale li armò delle littere della

sedia apostolica e se ne andò al Re di Sicilia .... e fu chiamato fra

Tommaso d'Aversa inquisitore». Carte 267_v_: «(fuggì fra Liberato) e

molti mesi giacque non cognosciuto da alcuna persona nel loco delli

Armeni di Viterbo, e doppo due anni si morì nel loco di S. Angelo della

Vena».

[790] _Cronaca_, c. 237: «Questa quinta tribolazione ebbe un altro

principio nella provincia della Marca Anconitana pigliandola al tempo

del Concilio generale facto a Lione da Papa Gregorio X». Carte 237_v_:

«alcuni frati dicevano che rivorrebbero le possessioni e le rendite

per observare la obedientia e il comandamento del sommo Pontefice,

e li decreti del Concilio, costoro rispondevano che farebbono il

contrario». Carte 238_v_: «Tre frati cioè frate Iramondo, frate Tommaso

da Tolentino e frate Pietro da Macerata confermavano la loro opinione

con ragioni e auctorità e ardentemente la difendevano dicendo, che

nè la Chiesa nè il Papa non farebbono mai questa cosa, come cosa la

quale non solamente era inconveniente e che conduceva all'apostasia

e che non cadeva sotto potestà del sommo Pontefice e però non li era

possibile» Carte 239: «Uno frate savio, che avea nome frate Beniamino,

par che componesse la quistione, la quale cessò dopo tre anni della

loro penitentia. Ma rimasono l'una parte e l'altra nella coscienza

discordante di studii diversi e di desiderî contrari, perocchè quelli

della maggior parte reputavano lo stato e il vigore ed il mantenimento

in edificare luoghi nel mezzo delle città e delli castelli per

attrarre a loro li populi, e in procurare le sepolture, in ricevere

testamenti e legati, e in multiplicare libri scuole e scuolari e in

inpetrare privilegi e simili cose. Ma quelli altri sentivano tutto

il contrario delle predecte cose». Carte 242: «furono messi di nuovo

in carcere come eretici e privati della confessione e delli altri

sacramenti e alla fine della sepoltura ecclesiastica». Carte 244 _v_:

«Morendosi il generale ministro Matteo Acquispartano, successe a lui

frate Raimondo di Gauffredo della provincia di Provenza (WADDING, V,

210), uomo mansueto, pietoso .... che radunato il Capitolo della Marca

chiese conto della sentenza pronunziata contro alcuni frati, e saputo

li scarcerò e li mandò al re Ayecon d'Herminia (Armenia)». Carte 246

_r_: «I frati erano frate Agniolo, frate Tommaso da Tolentino (morto

martire), frate Marco da Monte Lupone, frate Pietro di Macerata e un

altro frate Pietro». Questi fatti successero nel 1289-90. Vedi WADDING,

V, pag. 211, 236.

[791] DANTE, _Parad._, XII, 124.

Ma non fia da Casal, né d'Acquasparta,

Là onde vengon tali alla scrittura,

Ch'uno la fugge e l'altro la coarta.

Di Ubertino da Casale, lo scolare di Pier Giovanni Olivi, diremo più

giù. Dante condanna i due opposti partiti i conventuali, rappresentati

dal generale Matteo d'Acquasparta, e gli spirituali rappresentati da

Ubertino. A Matteo successe Gaufrido nominato il 1289 (WADDING, V, 210)

e rimosso da Bonifacio VIII nel 1295 (op. cit., 338).

[792] _Cronaca_, carte 218: «Nientedimeno ebbe victoria la protervia e

la voluntà delli persequitori, e condannorono la sua dottrina insieme

con la persona, disotterrorono e scavorono li suoi ossi, e furiosamente

e con gran contumelia destrussono il suo sepolcro e li segni della sua

santità e li segni delle divotioni a lui offerti, e con tutte le forze

spensono le operazioni dello spirito nelli fedeli».

[793] _Cronaca_, carte 233: «Di poi quel sancto uomo di singolare

perfectione, cioè frate Pontio di Buontungato, potente in opere e

in parole .... perchè non volse dare ad ardere alcuni tractati, li

quali aveva fatti il sancto uomo frate Pier Giovanni, lo tractorono

tanto crudelmente e spietatamente, che la impietà della crudeltà,

la quale li fu facta, turba et empie d'amaritudine li animi delli

auditori. Lo rinchiusono in una carcere strettissima oscurissima e

putridissima, ligato colli ferri alli piedi, ficcando un ceppo nel

muro ed appiccandoci una catena ligata alli ferri, che haveva in piè,

e tanto lo ristringono et opprimono che non poteva andare un poco pure

alla necessità della natura se non dove sedeva, e non poteva se non

sedere, e aggravato dal peso del ferro e della strettezza della carcere

sopra la terra nuda, la quale era lotosa e fetente per l'orina e per

lo sterco, il quale li stava socto, e così sedeva nel brutto fango, e

li gettavano stretto pane e breve acqua voltando la faccia quelli, li

quali erano più crudeli che le bestie e più velenosi che li serpenti,

non mostrando mai a quello huomo, il quale cognoscevano bene che era

veramente sancto, alcuno obsequio nè alcuna humanitade, nè per opere

nè per parole insino alla morte sua, e alla fine essendo infermato

giaceva inchinato sotto il peso del ferro, e nel puzzo dello sterco e

dell'orina, lieto nell'animo e acceso del fuoco di carità e referendo

a Dio infinite grazie, rendette lo spirito a Jesu Christo, lassando

a tutti esempi e forma di fortitudine insuperabile e di patientia

imperturbabile». Il Wadding, che riproduce (V, 380) molto laconicamente

questo racconto, mette la morte di fra Ponzio nel 1297, poco dopo la

morte dell'Olivi. Oltre a frate Ponzio furono incarcerati altri frati

(come dice la _Cronaca_, a c. 233, e ripete il Wadding): frate Giovanni

da Valle, frate Giovanni da Quiliano, frate Francesco di Lionetto,

frate Raimondo di Auriolo, frate Giovanni del Primo e molti altri.

[794] Queste notizie il Wadding raccolse dall'opera stessa di Ubertino,

_Annales_, V, 417-18.

[795] _Cronaca_, c. 297: «Questo frate Ubertino habitando sul Monte

della Vernia della provincia di Toscana tutto devoto a S. Francesco,

fedele testimonio della prima ed ultima perfezione regolare, sincero

e fervente predicatore dell'evangelica verità infiammò e destò per

esempio della vita e per virtù della sua parola molti nella religione

e specialmente nella provincia della Marca e della Valle e di Toscana

alla pura e fedele observantia della promessa perfectione, e per la

vera charità, lassando lui stare la sua quiete, la quale lui haveva

in Gesù Christo, attendendo solamente a Dio e alle cose celestiali, e

assentendo al consiglio delle sancte persone per potere favorire li

frati e le persone spirituali, li quali pativono dalli frati molte

tribolazioni nella provincia di Toscana e della Valle di Spoleto, e

si mise scientemente a molti pericoli, e si dette a molte fatiche.

Imperocchè fu infamato a Papa Benedetto undecimo ed acusato di molte

cose dalli suoi adversari, e fu citato dal Papa e chiamato a Roma

a loro instantia, ma per lo ajuto di Gesù Cristo fu liberato per

mirabile modo da tutte le calunnie. Ma pochi giorni doppo mandando

li Peruggini solenni ambasciatori al predetto Papa, imposono a questi

ambasciatori che addimandissino al S. P. due cose principali, la prima

di restituirli il lume della loro direzione cioè frate Ubertino, il

quale aveva inluminata e singularmente tirata a Dio tutta la loro

città, la seconda cosa fu che offerendo al Papa come a padre e signore

liberamente tutta loro città e tutte le loro persone, e che li dovesse

piacere di venire a stare senza dimora insieme con li suoi fratelli

cardinali, allora il sommo pontefice sorridendo rispose: voi avete

messo frate Ubertino avanti a noi».

[796] Delle apologie, che Ubertino fece di Pier Giovanni, oltre

al sunto che ne riporta il Wadding, V, 380, 390 abbiamo alcuni

frammenti negli _Articuli Probationum contra fratrem Ubertinum de

Casali inductarum a frate Bonagratia_ pubblicati dal Baluze, ediz.

Mansi, II, 276. Riproduco questi passi. Pag. 276: Malignissime et

impiissime dicunt quod frater P. Johannis in scriptis et in postilla,

quam scripsit super _Apocalipsim_, vocat romanam ecclesiam meretricem

magnam, et alia multa in ecclesie vituperium dogmatizet. Hoc enim est

mendacissimum. Pag. 277: abdicatio proprietatis et dominii et omnis

juris et jurisdictionis temporalis, tam in speciali quam in communi, et

usus pauper omnium rerum nobilium est lampas nostrae fidei.

[797] Il Wadding, VI, pag. 168, pubblica la lettera di Clemente V

dilecto filio generali ministro, caeterisque fratribus tum praelatis

quam subditis ordinis minorum, nella quale dice di aver chiamato ad

inquirendum de propositis veritatem oltre al ministro generale, altri

ben noti, videlicet dilectos filios fratres Raymundum Gaufridi ....

olim generalem ministrum, Raymundum de Giniaco, dudum provinciae

Aragoniae provincialem ministrum, Guillelmum de Cornelione custodem

Arelatensem, Guidonem de Levis, Ubertinum de Casali, Bartholomeum

Siccardi, Guillelmum de Agantico, Petrum Rajmondi, Petrum Malodii.

E codesti frati ab omni obedientia et jurisdictione vestra, filii

minister, et praelati ac successorum vestrorum prorsus eximimus durante

negotio supradicto.

[798] Nella bolla _Exivi de paradiso_ (CLEMENTINARUM, lib. V, tit.

XI) Clemente espone così la questione insorta tra i frati, e che egli

risolve in favore del partito degli spirituali: Quibusdam ex ipsis

credentibus et dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum habent ex

voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima

et exilitas est indicta; aliis in contrarium asserentibus, quod ex

professione sua ad nullum usum pauperem, qui non exprimatur in regula

obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et

magis ex condecenti quam caeteri Christiani.

[799] CLEM., lib. I, tit. I .... ipsum Dei verbi non solum affigi

cruci et in ea mori voluit, sed etiam emisso jam spirito perforari

lancea sustinuit latus suum .... Porro doctrinam omnem seu positionem

asserentem aut vertentem in dubium, quod substantia animae rationalis

seu intellectivae vere ac per se humani non sit forma, velut erroneam

ac veritati catholicae inimicam fidei praedicto sacro approbante

concilio reprobamus .... opinionem secundam, quae dicit tam parvulis

quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes

tamquam probabiliorem .... sacro approbante Concilio duximus eligenda.

Che queste tre proposizioni si riferiscano a Pier Giovanni non è

dubbio. Per il colpo di lancia lo confessa il Wadding stesso (VI, 386);

per gli altri due basterà citare lo scritto stesso dell'Olivi riportato

dal Duplessis (_Collectio_, I, pag. 232): Quod anima intellectualis

non informat corpus sed tantum per sensitivam, pag. 231. Quod virtutes

non dentur parvulis in baptismo: De hoc, sicut jam dixi, nihil est in

scriptis meis, nihil etiam unquam asserui. Sed quod ex necessitate ad

eorum salvationem hoc fieri non oporteat, aut communiter hoc non fiat,

dixi ante tempora Fr. Hieronymi esse opinionem profundo et solemni

scrutinio discutiendam, et non temerarie tanquam haereticam a quolibet

reprobandam.

[800] Così si esprime Clemente nella bolla _Exivi_: declarando dicimus

quod fratres minores ex professione suae regulae specialiter obligantur

ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum regula continentur

.... Dicere autem quod hereticum sit tenere usum pauperem includi

vel non includi sub voto evangelicae paupertatis praesumptuosum et

temerarium judicamus. Di questa dichiarazione scrive la _Cronaca delle

Tribolazioni_, carte 307-8 «fu facta la quarta declaratione papale,

la quale è in fra le altre come un'aquila volante tanto s'appressa

all'intenzione di S. Francesco, la substantia della quale la trassono

li Episcopi e li maestri di quelle cose, che frate Ubertino proponeva

per se e per li compagni». Quanta parte abbia avuta in codesta

decisione frate Ubertino, lo dice con viva compiacenza la _Cronaca_,

carte 298: «Ma perchè frate Ubertino dovea sostenere le insidie li

empiti e li assalti della sesta battaglia, però Dio li dette l'uscio

aperto delle sacre scripture, ed il chiaro e sottile ingegno della

intelligentia, e lo riempiè dell'acqua della sapientia del salvatore

Christo Jesu, intanto sparivano e mancavano dalla faccia sua le ragioni

delli adversarii, come le tenebre dalla faccia dello inradiante sole.

E questo fu manifesto a tutti avanti e dopo il Concilio, perchè uno

solo delli electi delli trentamila vinse fortemente la schiera delli

adversari e roppe le reti delli loro sophismi, come se fussino teli di

ragnia».

[801] WADDING, VI, pag. 313.

[802] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 300: «Per la quale cosa il

Papa non volse che havessi alcuno vigore cosa, che si proponesse in

juditio per parte del generale o veramente dell'ordine contro frate

Ubertino e li suoi compagni. E per questo arrabbiandosi molto più

li frati adversarii delli umili poveri di Gesu Christo, predicavano

e dicevano che era sacrifizio mattutino e vespertino offenderli e

perseguitarli come destructori e diffamatori dell'ordine, e questo

perchè essi humili figlioli della obbedientia e zelatori della

verità li aveano detta la verità, la quale conveniva loro dire per

l'ordine. E intanto si erono questi persequitori inanimiti contro alli

persequitati, che uno di loro non si vergognò di confessare arditamente

e pubblicamente avere avvelenato frate Raymondo di Gaufredo, frate

Guido dei Mirapesci, e frate Bartolomeo Sicardo, e un altro frate;

onde questa fama riempie quasi tutta la corte. Il Papa ancora più

volte massime nel Concilio di Vienna si lamentò della irreverentia e

l'inobedientia delli frati».

[803] _Cronaca delle Tribolazioni_, carte 305: «Conciosia cosa che

Papa Clemente quinto avessi assignato nel Concilio di Vienna episcopi

doctori in jure canonico e molti maestri in teologia per udire ed

esaminare quelle cose, le quali erano proposte per la riformatione

di tutta la religione da frate Ubertino e da tutti li altri fratelli

secondo che havevano havuto comandamento da esso Papa Clemente, tanta

crudeltà e tanto odio mostravano loro e alli loro aderenti li frati

in Provenza e in Toscana e nella provincia della Valle di Spoleto, che

ciascheduna persona si poteva accorgere che in poco o nulla reverentia

havevono l'obbedientia del Papa, e mostravano un odio tanto implacabile

contro a questi zelatori della Regola, che per le diverse persecutioni

furono costretti li frati zelatori della Regola di dividersi dalla

comunità delli frati e di separarsi da loro. Ridussonsi adunque

doppo quella segregatione e separazione dalli persecutori al convento

di Narbona e di Bises. Perocchè quelli uomini di quelle cittadi li

havevono in grande reverentia e devotione sì per la santità, la quale

cognoscevono in loro, sì per li miracoli che tutto il giorno vedevono

al sepolcro del santo uomo Pier Giovanni». Carte 310: «Per la qual cosa

conoscendo questi poverelli, che lo stare con quelli che li avevono

in odio ne seguitava loro pericolo corporale, trovorono una chiesa

derelicta e solitaria appresso a Malusana, dove era dell'acqua e alcuna

spelonca, ed ivi si raccolsono quelli frati zelatori di licentia del

Patron di quello loco, vivendo in vera e pura observantia della regola.

E la vernata seguente si stettono nel loco di S. Lazzaro di Vignone per

insino che fu data la diffinitiva sententia del Papa».

[804] Le lettere di Clemente V sono riportate dal Wadding, VI, 214.

Quia tamen relatione intelleximus fide digna quod nonnulli fratres

occasione dissensionis predictae, ad illicita laxatis habenis, quaedam

loca dicti ordines in eadem provincia constituta contra ipsius statuta

ordinis temeritate propria occuparunt .... non mandamus quatenus vos

vel unus aut duo vestrum per vos seu alium vel alios eisdem fratribus

ex parte nostra in virtute sanctae obedientiae districte praecipere

studeatis. La _Cronaca delle Tribolazioni_ ben rileva le conseguenze

funeste del dissidio toscano e narbonese .... carte 308-309: «Elessonsi

questi frati il generale e li altri prelati secondo la regola. La

qual cosa e tornò in scandolo a loro e a tutti li lor compagni, Papa

Clemente e li cardinali e tutti quelli ancora che per la reformatione

li davano favore ne furono turbati ed agevolmente potessono credere di

loro tutti li mali che di loro erano proposti in juditio dalli loro

avversarii. E avvenga che essi frati partiti mandassero appresso la

morte di Papa Clemente littere, che di tutto erano apparecchiati ad

obbedire a tutte le cose che comandassi sua Santità, e di stare sotto

alla sua correptione, nientedimeno quelle lettere non pervenneno alla

presentia del sancto padre».

[805] Il Wadding riporta (VI, 271) la lettera indirizzata da Giovanni

XXII dilecto filio fratri Ubertino de Ilia de Casali, vercellensis

dioecesis monacho monasterii sancti Petri de Gemblaco ordinis sancti

Benedicti dioecesis leodiensis .... Sane nobis exponere curavisti, quod

propter debilitates varias et infirmitates proprii corporis, quibus

frequenter molestaris et propter alias causas nobis explicitas, de

ordine fratrum minorum, quem ab olim fuisti professus .... ad ordinem

sancti Benedicti desideras transferre. Nos .... tuis in hac parte

desideriis annuentes, te ex nunc ab omni subjectione, jurisdictione,

obligatione, jugo et obedientia Regulae dicti ordinis fratrum minorum

et omnium Praelatorum ipsius, auctoritate Apostolica prorsus absolvimus

ecc. Datum Avenion. Kal. octobris anno II (1317).

[806] Contro i dissidenti toscani, che s'erano rifugiati in Sicilia

sotto la protezione di Federico II d'Aragona, scrisse la lettera del

marzo 1317 carissimo in Cristo filio regi Trinacriae, riportata dal

Wadding (VI, 266). Riferisco questo passo: Non modicum excellentiae

tuae derogatur honori, si hujusmodi viros devios, professionis propriae

ac sacrorum canonum transgressores, ac etiam seminatores errorum in

dicta insula permittas ulterius commorari. Simili lettere del maggio

1317 furono indirizzate dilecto filio officiali narbonesi, dilecto

filio officiali Biterrensi (WADDING, p. 268).

[807] _Extravag._, tit. XIV _De verborum significatione_. Nelle due

disposizioni accennate Giovanni non avea fatto se non riprodurre, come

lui stesso dichiara, le prescrizioni di Clemente V. Ma nella Clementina

_Exivi_ § 11 era chiaramente detto: non est verisimile voluisse

ipsum (Franciscum) eos habere granaria vel cellaria, ubi quotidianis

mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam; e

solo per via di eccezione si permettevano le provviste: tunc tantum

cuna esset multum credibile ex jam expertis, quod non possent vitae

necessaria aliter invenire. L'_Estravagante_ riproduce la concessione,

ma tace la massima.

[808] _Extravag._, loc. cit. Magna quidem paupertas, sed major

integritas, horumque obedientia maximum, si custodiatur illaesa. Nam

prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur et animo.

[809] L'inquisitore che li condannò fu frate Michele dell'ordine

dei Minori, al quale Giovanni XXII nella bolla riportata dal Baluze

(ediz. Mansi, II, pag. 247) e dal Wadding (VI, 259) avea ingiunto

di procedere contro coloro che ricalcitravano alla costituzione

_Quorundam_. La sentenza di condanna pubblicata dallo stesso Baluze

(ediz. Mansi, II, 248), fu pronunziata in cimiterio beatae Mariae

de Aquis Curiatis Massiliae anno Domini MCCCXVIII, indictione prima,

VII maji, pontificatus sanctissimi Patris Johannis XXI anno secundo.

Tra i considerandi riporto questi: Asseruerunt quoc sanctissimus

Pater Johannes XXII non habuit nec habet potestatem faciendi

quosdam declarationes, commissiones et praecepta contenta in quadam

constitutione sive decretali .... quae incipi _Quorundam_, et quod ipsi

Domino Papae non tenebantur obedire. Et insuper coram nobis constituti

protestati sunt verbo et in scripti quod stabant et stare intendunt

usque in diem judicii in protestationibus .... videlicet quod illud

quod est contra regulae fratrum minorum observantiam et intelligentiam

est per consequens contra evangelium et fidem, alias non esset penitus

quod regula evangelica, et quod nullus mortalis potest eos cogere ad

deponendun ipsos habitos curtos et strictos.

[810] Vedi le aggiunte al rapporto sulla Postilla dell'Olivi

(BALUZE-MANSI, II, 271): nonnulli alii ejusdem ordinis, qui praedictos

errore abjuraverunt, fuerunt ad poenam carceris condemnati, ex quibus

aliqui postmodum infra annum .... transierunt ad gentes infedeles,

reliquentes in scriptis ea quae sequuntur, videlicet quod ipsi non

dimittebant ordinem, sed parietes; non habitum sed pannum; non fidem,

sed corticem; non Ecclesiam, sed Synagogam coecam; non pastorem, sed

divoratorem.

[811] _Inquisitoris sententia_ (BALUZE, II, 249). Et quia constat

nobis quod praefati errores imo haereses manifeste processerunt seu

originem habuerunt a venenato fonte doctrinae immo verius seductrinae,

quam frater Petrus Johannis Olivi .... temere scriptitavit, et

doctrinam ejus et libros .... fuisse per praefatum ordinem de consilio

etiam plurium magistrorum in sacra pagina condemnatos ac etiam igni

adjudicatos, et attendentes nihilominus quod praefatus sanctissimus

Pater Johannes Papa certis ex dominis cardinalibus et quibusdam in

sacra pagina magistris examinationem praedictorum librorum commisit

.... praecipimus .... quod pendente dicto negotio coram praefato Domino

Papa et ejus facto collegio nullus praesumat praenominato Petro Johanni

tanquam sancto aut catholico viro et approbato reverentiam exhibere.

La Commissione, a cui accenna qui la sentenza, è la stessa che scrisse

il rapporto a Giovanni XXII, pubblicato dal Baluze (II, 258 e segg.), e

dal quale ci siam serviti nell'esposizione delle dottrine dell'Olivi.

[812] L'inquisitore oppone naturalmente (pag. 247): quod nulla

regula religiosorum aequanda est evangelio, cum evangelium Christi

Sancta Universalis atque Romana Ecclesia propter eminentissimam ejus

auctoritatem nec mutet nec corrigat nec confirmet .... regulae vero

praedictae et quorumcumque religiosorum omnis tenor et vigor sic a

Romanae sedis potestate manat, ut nulla sit ejus auctoritas, quae ab

indulgentia seu confirmatione sedis apostolicae non decurrat.

[813] _Inquisitoris sententia_, pag. 248: ea quae in constitutione sive

decretali de habitu et quaestu et similia mandabuntur (nella decretale

_Quorundam_) erant contra consilium Christi evangelium et eorum votum

de altissima et evangelica paupertate, quam Christus servavit, et

Apostolis ac professoribus evangelicis imposuit ac servandum: Anche

l'Olivi (BALUZE, II, 261) aveva scritto: consta regulam minorum per

beatum Franciscum editam esse vere e proprie illam evangelicam, quam

Christus in se ipso servavit e apostolis imposuit, et in evangeliis

suis conscribi fecit.

[814] Il Baluze attribuisce a Giovanni di Belna l'opuscolo intorno

ai beghini e spirituali che comincia: Quaestiones aut dubia quae

circa illa, quae sunt fidei, oriuntur, ad sedem apostolicam pertinet

interpretari, declarare (II, 274).

[815] _Cronica della Quistione insorta nella corte di Papa Giovanni

XXII circa la povertà di Cristo_ pubblicata dallo ZAMBRINI in

appendice alla _Storia di fra Michele Minorita_ (_Scelta di curiosità

letterarie_, dispensa 50). Codesta cronaca è una traduzione del

_Chronicon de Gestis contra fraticellos auctore Joanne Minorita_

pubblicata dal Mansi in appendice al terzo volume del Baluze, pag. 206

e segg. Il Müller nella sua opera _Der Kampf Ludwigs des Baiern mit

der römischen Curie_ (Tübingen 1879-80, I, 354 e segg.), ed in una

memoria speciale inserita nella _Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von Brieger_ (VI. I pag. 63 e segg.) ha dimostrato non

solo l'identità della cronaca italiana colla latina, ma confrontando

un manoscritto parigino (Bibl. Naz., cod. lat. 5154) ha messo fuori

discussione che l'opera, attribuita a Giovanni dal Mansi, è identica

a quella di Niccolò Minorita, dalla quale il Raynald, il Wadding ed il

Böhmer cavarono alcuni estratti. Il vero nome è certo Niccolò, perchè

si trova non solo nella traduzione italiana, ma nel codice parigino e

nel vaticano. Ed io aggiungo che essendo scritto il nome dell'autore

colla sola iniziale, come nella traduzione italiana, era ben facile lo

scambio tra un J ed un N.

[816] Niccolò III teneva per evangelica la regola della povertà

(_Sext. Decr._, tit. XII, cap. III): Hi sunt illius sanctae regulae

professores, quae evangelico fundatur eloquio, vitae Christi roboratur

exemplo, fundatoris militantis ecclesiae, apostolorum ejus sermonibus

actibusque firmatur.

[817] La risposta di frate Ubertino è pubblicata dal Baluze (ediz.

Mansi, II, 279). Vedi anche _Cronica della Quistione_, pag. 77-80.

[818] MARCOUR, _Antheil der Minoriten im Kampfe zwischen Ludwig IV von

Baiern und Papst Johann XXII_, Emmerich, 1874, pag. 7.

[819] La traduzione italiana, pag. 64-76, tra le parole _tradi fecit_

e _volens igitur_ (BALUZE, MANSI, 207 _b_) inserisce un lungo racconto

del concistoro tenuto da Giovanni XXII nel 6 marzo 1322. Il racconto,

conforme in sostanza a quello che più brevemente si legge nella stampa

del Baluze pag. 270 _b_, par dettato, secondo il Müller (_Zeitschrift_,

pag. 66), da un testimone oculare.

[820] Vedi la Bolla _Quia nonnumquam_ (_Extravag._, tit. XIV, cap.

II). Nos autem attendentes quod argumentis frequenter et collationibus

latens veritas aperitur .... praesertim cum de novo suborta sint dubia

.... prohibitiones et poenas praedictas .... auctoritate apostolica

duximus .... suspendas. È data VII Kal. april, anno VII (1322).

[821] NICCOLÒ MINORITA ediz. Zambrini, pag. 84. Nell'originale

latino sono riportate per disteso le due circolari di fra Michele

(BALUZE-MANSI, III, pag. 208-211). Il Preger nella memoria _Ueber die

Anfange des kirchenpolitischen Kampfes unter Ludwig dem Baier_ (München

1882) ha con ragione notato che Michele da Cesena, Occam e gli altri

non si debbono considerare come rappresentanti degli spirituali, bensì

dei conventuali. Tanto vero che Bonagrazia da Bergamo nella protesta,

che fece quale procuratore dell'ordine contro Giovanni XXII, tenne a

distinguere la causa loro da quella degli spirituali, che ei chiama

_pseudo prophetas_ (BALUZE-MANSI, 220, col. a). Io aggiungo che Michele

da Cesena sottoscrisse la dichiarazione, che ritiene eretici questi

tre punti... 1º quod illud, quod est contra observantiam praefatae

regulae beati Francisci et ejus intelligentiam, est per consequens

contra evangelium et fidem et e converso, alias ipsa non esset penitus

pro regula evangelica 2º.... quod dominus Papa non habuit nec habet

potestatem nec auctoritatem faciendi constitutionem _Quorundam_.... 3º

Quod nec Papae nec praelatis dicti ordinis obediendum est in his, quae

in praefata constitutione continentur. (BALUZE-MANSI, II, 270-71).

[822] _Extrav._, tit. XIV, cap. III. Ad conditorem .... ipsum (cioè il

compromesso) non profuisse sed potius tam ipsis fratribus quam aliis

obfuisse subsequens magistra rerum experientia noscitur declarasse.

Quis enim simplicem usuarium dicere poterit, cui rem usuariam licet

permutare, vendere ac donare? .... nequaquam potest in rebus usu

consumptibilibus reperiri, in quibus nec jus utendi nec usus facti

separati a rei proprietate seu dominio possunt constitui vel haberi

.... De fratrum nostrorum Consilio hoc edicto in perpetuo volitare

sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur .... fratribus

seu ordini supradictis (exceptis ecclesiis, oratoriis, officius,

et habitationibus, ac vasis, libris et vestimentis divinis officiis

dedicatis ....) nullum jus seu dominium aliquod .... Romanae Ecclesiae

acquiratur.

[823] La protesta francescana è riportata da Niccolò (BALUZE-MANSI,

III, 213-221). Il frate Bonagrazia che la distese è quello stesso,

come nota il Riezler (op. cit., pag. 69), che scrisse contro Ubertino

da Casale un opuscolo riportato dal Baluze (ediz. MANSI, II, 270). Il

MARCOUR (op. cit., pag. 39) dubita di questa identificazione, forse

indotto dalla data che il Raynald assegna a questo scritto, vale a dire

il 1325. Sarebbe stato infatti molto strano che dell'inchiesta contro

Ubertino fosse incaricato dalla Curia chi un anno prima era stato

messo in carcere per avere protestato contro il Papa. Ma io dubiterei

piuttosto della data, non dell'identificazione, che va d'accordo colle

notizie del Wadding, secondo le quali il Bonagrazia era così nemico

degli spirituali, che al dire della _Cronaca delle Tribolazioni_ e

del Wadding (VI, 317) dopo la dichiarazione di Clemente V in favore

dell'uso povero fu bandito dalla Curia. E morto Clemente tornò a

perseguitarli, e per opera sua morì in prigione un fra Bernardo delli

Consi, compagno dei quattro bruciati in Marsiglia (WADDING, VI, 321).

Questo altro fatto avrebbe potuto addurre il Preger per mostrare come

i più fieri nemici degli spirituali ora facessero causa comune con loro

contro il papa Giovanni XXII.

[824] Le due bolle sono riportate da Niccolò Minorita, la prima da pag.

211 _b_ a 213 _a_, la seconda da pag. 221 a 224 _a_. Nelle decretali è

riportata naturalmente la seconda, che fu la definitiva.

[825] _Extrav._, tit. XIV, cap. IV: _Cum inter nonnullos_ ....

assertionem hujusmodi pertinacem, cum scripturae sacrae, quae in

plurisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit .... erroneam fore

censendam et hereticam de fratrum nostrorum consilio hoc perpetuo

declaramus edicto.

[826] La protesta di Ludovico si trova nel Baluze (_Vitae pap. Aven._,

II, 478-512) e nella Cronaca di Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI, 224

_b_-232 _b_). Il Müller (_Der Kampf_, I, 357-58) le assegna la data

del 22 maggio 1324. Nella protesta di Norimberga del 18 dicembre 1323

Ludovico accusava il Papa di aver menomata l'autorità dei vescovi per

favorire i minoriti, contro i quali da tutte parti si levavano giuste

lagnanze (MÜLLER, op. cit., I, 70); nella protesta di Sachsenhäusen

invece l'accusava di perseguitare i minoriti col distruggere la

legge della povertà, fondamento del loro ordine. Tra le due proteste

però non corre, secondo il Preger (_Ueber die Anfange_, pag. 43), la

contradizione che vi scopre il Marcour (op. cit., pag. 32); perchè

nella prima protesta si difende la causa dei vescovi contro i minoriti

conventuali, e nella seconda la causa dei frati spirituali, che in

Spira s'erano messi dalla parte del vescovo, e non meno di lui si

opponevano alle pretensioni ed agli abusi dei conventuali. Il più

attivo fra codesti spirituali era frate Francesco di Lutra, a cui

secondo il Preger si deve la parte della protesta di Sachsenhäusen, che

riguarda le quistioni minoritiche. Non si potrebbe pensare ad Ubertino

di Casale, come sospetta il Riezler (_Die litt. Widersacher_, pag. 73),

perchè, come ha notato il Müller, Ubertino non lasciò Avignone prima

del 1325. Nè tampoco al provinciale tedesco Enrico di Thalheim, come

credono il Marcour (_Der Antheil_, pag. 35) e lo stesso Müller (_Der

Kampf_, I, 24), perchè nella bolla del 10 gennaio 1831 il Papa non lo

rimprovera di veruna partecipazione alla protesta di Sachsenhäusen.

[827] _Extrav._, tit. XIV, cap. V. Il Müller, op. cit., pag. 96,

giustamente riproduce il giudizio del Wadding, al quale il Papa

apparisce in questa bolla scholasticorum potius more disputans quam

pontificia auctoritate decernens.

[828] Nella lettera papale, riportata da Niccolò Minorita (BALUZE, pag.

237; ZAMBRINI, pag. 95) non pure Michele da Cesena è chiamato diletto

figlio, ma in una forma mitissima si accenna alle quistioni del giorno:

Cum propter aliqua negotia tuum Ordinem contingentia, tua fit nobis

praesentia opportuna ecc.

[829] Lo stesso fra Michele nella sua protesta del 13 aprile 1328

(BALUZE, 328) racconta che il Papa l'ebbe per iscusato, et quod

non fuerat suae intentionis nec volebat quod supra posse laborem in

veniendo ad eum.

[830] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 237; ZAMBRINI, pag. 99: «Disse

il detto Papa Giovanni a esso general ministro, riprendendolo intra

molte altre cose, che egli era stolto, temerario, capitoso, tiranno e

favoreggiatore d'eretici, e che egli era serpente nutricato nel seno

da essa Chiesa. E spezialmente lo riprese d'alcuna lettera del capitolo

generale fatta a Perugia, che pendendo la quistione nella Corte di Roma

egli avea presunto di determinarla nel capitolo generale».

[831] NICCOLÒ MINORITA, in BALUZE, pag. 243; ZAMBRINI, pag. 105. «Da

poi che il predetto frate Michele, general ministro, udì che Papa

Giovanni pronunziava per eretica la lettera del capitolo generale

.... resistendogli nella faccia affermò lo detto papa Giovanni

essere eretico .... et a modo dei santi padri, i quali si partirono

dall'ubbidienza dei sommi pontefici, et eziandio perchè egli correva

pericolo di morte .... a dì XXIV di Maggio del detto anno MCCCXXVIII si

partì dalla ubbidienza e dalla corte del predetto papa Giovanni».

[832] NICCOLÒ MINORITA (in BALUZE, pag. 243 _a_-_b_) dopo aver

raccontato dell'elezione del frate di Corbara, cerca di giustificare

con citazioni canoniche la misura audace di Ludovico, intorno alla

quale a nonnullis fuit haesitatum hactenus, et adhuc haesitatum. Tutto

il passo da _deinde praefatus_ sino _ad brachium seculare_ è saltato

nella traduzione italiana.

[833] La sentenza fu pubblicata due volte, la prima a Roma il 18

aprile, e la seconda il 12 dicembre 1328 a Pisa. La prima edizione si

trova nel BALUZE _Vitae_ II, 512, ed in Niccolò Minorita (BALUZE-MANSI,

III, 240). Il Müller nella citata opera _Der Kampf_, I, 187, a ragione

rileva che nella prima edizione solo di sfuggita si accenna al domma

della povertà, che formava uno dei punti capitali della protesta di

Sachsenhäusen, e ne inferisce che in Roma ai minoriti era sottentrato

un altro consigliere, molto più radicale e che delle quistioni

fratesche non facea gran conto, Marsilio da Padova. Nella seconda

edizione invece (BALUZE-MANSI, 310_a_-314_a_), che sebbene riporti

l'antica data del 18 aprile, è del tutto una redazione nuova, tornano

ad occupare il primo posto le quistioni minoritiche. Il che mostra

che l'ispiratore in luogo di Marsilio fu ora Michele da Cesena, come

ha dimostrato il Müller, op. cit., p. 214 e 372. Il passo di Niccolò

(BALUZE, pag. 243 _a_), che si riferisce alla doppia redazione, non è

riconoscibile nella traduzione italiana (ZAMBRINI, pag. 104-105).

[834] La sentenza del papa inserita in Niccolò Minorita (BALUZE,

pag. 243; ZAMBRINI, pag. 106) porta la data: Avinionis VIII Idus

Junii Pontificatus nostri anno XII (6 Giugno 1328). Riproduco questo

passo: Ipse Michael .... associatis sibi quibusdam suae iniquitatis

complicibus, inter quos erant duo nequam viri, videlicet Bonagratia

de ordine praedicto .... et quidam Anglicus vocatus Guillelmus Ockam

ordinis praedicti, contra quem ratione multarum opinionum erronearum,

et haereticalium, quas ipse scripserat et dogmatizaverat, pendebat

in eadem Curia inquisitio auctoritate nostra diu jam incepta .... ad

portum supradictum deveniens .... galeam supradictam conscendit.

[835] La lettera indirizzata universis ministris, Custodibus,

Guardianis et eorum vicariis porta la data: nona die Julii a. d.

MCCCXXVIII. (NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 244-46; ZAMBRINI, pag. 107).

[836] Delle due proteste, la prima più diffusa (in majori forma)

si suppone già fatta in Avignone nel mese di aprile in presenza di

frate Guidone, notajo pubblico di detto ordine, e rinnovata poi in

Pisa in domo fratrum minorum anno praedicto a nativitate Domini 1328,

Indictione XI, 14 Kalendas octobris, praesentibus testibus vocatis ....

et infrascriptis notariis pubblicis. La riporta Niccolò in BALUZE, pag.

246-303. ZAMBRINI, pag. 110. Questa protesta è una confutazione delle

tre decretali _ad Conditorem_ (pag. 246-75), _Cum inter_ (pag. 275-86),

_Et quia quorundam_ (pag. 287 e segg.) .... tres constitutiones

haereticales .... vitae et doctrinae evangelicae et apostolicae et

S. R. Ecclesiae et SS. PP. eam sequentium, statutis multipliciter

adversantes, quae tanquam fumus teter et horridus e puteo abissali, et

ab eo, qui pater est mendacii et schismatis, prorumpentes, veritatis

et doctrinae solem evangelicae obnubilant et obscurant. La seconda

protesta (appellatio in forma minori, BALUZE, pag. 303-310) ha la

stessa data della precedente; anno supradicto decimo (leggi vigesimo)

octavo mensis septembris. (ZAMBRINI, pag. 112). Il Müller (op. cit.,

I, 211) crede che codesta protesta sia stata redatta tardi, per esser

letta nell'assemblea tenuta dall'Imperatore nel 13 dicembre (VILLANI,

10, 111). In questa seconda protesta sono notevoli i seguenti passi,

che mancano nella prima (pag. 310): licet frater Bonagratia .... et

subsequenter serenissimus Dominus Ludovicus Romanorum rex appellaverit

legitime .... tamen dictus Joannes noluit corrigi, nec permisit quod

Concilium generale congregaretur super praedictis .... Ex quibus

patet dictum dominum Joannem fuisse et esse pertinacem et notorium et

manifestum haereticum. Et quod secundum jura, ex quo Papa in haeresim

lapsus est, ipso jure et facto est omni dignitate ecclesiastica,

potestate, authoritate et jurisdictione privatus .... nec obviat illa

regula per parem non potest solvere vel ligare, quia Papa haereticus

minor est quocumque Catholico.

[837] La data di codesta costituzione è del 16 novembre 1329

(BALUZE-MANSI, pag. 323-341). La traduzione italiana della

_Cronaca_ nel capitolo, di cui lo Zambrini (pag. 116) pubblica solo

l'intestazione, dopo aver riportato il principio della costituzione

sino alle parole _in rebus usu consumtilibus_ aggiunge: «Et così

seguita di parte in parte replicando le aleghationi di frate Michele

generale isforzandosi d'impugnarle per confermare le sue agiungniendo

tanti errori sopra errori, che una confusione pestifera pazza e

bestiale (_sic_). Perchè sarebbe troppo lungo e tedioso volgarizzare

tucte sue costituzioni et heresie, e le opposite appelationi et

alleghationi facte pro e contra, si pone in questa astrazioncella

(_sic_) della chronica il principio e il fine delle cose più notabili,

volgarizzandone alcune, che si possono dimostrare con più brevità

e convenevole chiarezza ai non litterati divoti ricercatori, i

quali avuta la introductione d'essa verità con meno fatica potranno

investigare la plenitudine sua dalli licterati intendenti et

ammaestrati nella sacra scriptura». (Codice Magliabechiano XXXIV, 76,

carte 63 _recto e verso_).

[838] La cronaca del Minorita (in BALUZE, pag. 341-355) riporta

un'_appellatio fratris Michelis a Generalis a Constitutione

praescripta_. Il Müller però (_Aktenstücke_, pag. 78) ha dimostrato,

che la protesta di fra Michele non poteva esser questa, ove si parla

non solo di Giovanni, ma dei successori suoi (pag. 351) e più sotto

dei tre successori (pag. 352 _b_). Inoltre questa protesta, che in

verità non ha la forma delle solite appellationes, non è se non il

_Defensorium_, male attribuito all'Occam, e già pubblicato dal Brown

(_Fasciculus rerum expetendarum_, II, 434-65), e prima di lui nel

_Firmamentum trinum ordinum_, Parigi 1512, e nel _Singulare opus

ordinis Seraphici Francisci_, Venezia 1513. Il codice parigino, a

differenza della stampa del Baluze, ha la vera protesta (pubblicata

in parte dal Müller, pag. 83). La traduzione italiana (cod.

Magliabechiano, carte 63 _verso_) ha soltanto il principio e la fine

della protesta conformi al testo pubblicato dal Müller. Eccoli: In

nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno a nativitate

domini MCCCXXX indictione XIII in Monaco in domo fratrum minorum

venerabilis et religiosus vir frater Michael. E finisce così: Acta et

facta fuerunt predicta in Monaco, in domo fratrum minorum in refectorio

ejusdem domus anno predicto a nativitate domini MCCCXXX indictione

XIII, VII Kal. aprilis presentibus (la lacuna è nel codice). Explicit.

Amen. Oltre alla protesta Niccolò Minorita riporta una lettera del

Cesenate spedita a tutti i ministri, custodi e guardiani, che ha la

data del 4 gennaio 1331 (BALUZE, pag. 356-361). È riportata anche

dal Goldast, II, 1338 (leggi 1328). La traduzione italiana la dà per

intero volgarizzata da carte 64 a carte 86. Con questa lettera finisce

la stampa della cronaca fatta dal Mansi e la traduzione italiana. Gli

altri capitoli, la cui intestazione è riportata dallo Zambrini, non

appartengono più alla cronaca, bensì formano altri opuscoli riuniti,

come suole accadere, nello stesso codice. A differenza del testo del

Mansi e della traduzione italiana il codice parigino seguita più oltre

sino all'anno 1338.

[839] NICCOLÒ, in BALUZE, pag. 315-323. Una delle ragioni, su cui si

appoggiavano è questa (pag. 319 _b_): Sed constat quod dictus Dominus

Bertrandus se vicarium asserens ordinis antedicti pro libito voluntatis

contra formam Juris et Concilii instituit et creavit ministros

provinciales et custodes .... Et quod illi, qui fuerunt in dicta

congregatione imo verius conspiratione facta Parisiis, fuerunt pro

majori parte per dictum D. Bertrandum Provinciales et custodes creati.

[840] Vedi la lettera di fra Michele pubblicata dal Goldast, II, 1236,

che comincia: Literas plurium magistrorum in sacra pagina aliorumque

notabilium fratrum ordinis Beati Francisci tum Parisius quam de

partibus aliis me noveritis recepisse, per quas me inducere videbuntur

ut ad unitatem sanctae ecclesiae ac dicti ordinis, a qua me dicebant

aversum, accedere festinarem .... e finisce: Ex parte fratris Michaelis

generalis ministri dicti ordinis licet inviti de voluntate et assensu

fratrum Henrici de Thalheim. Francisci de Esculo, Guilhelmi de Okam in

sacra pagina magistrorum, et fratris Bonagratiae, et aliorum fratrum

eis adhaerentium .... Questa lettera è riportata anche nel codice

parigino della Cronaca di Niccolò (MÜLLER, pag. 75).

[841] In una lettera scritta la pentecoste del 1324 e pubblicata

da un codice parigino dal Müller (_Aktenstücke_, pag. 111) dice

l'Occam: Nam contra errores pseudopape prefati posui faciem meam

ut petram durissimam, ita quod nec mendacia nec false infamie nec

persecutio qualiscumque, que personam meam corporaliter non attingit,

nec multitudo quantacumque credencium sibi aut favencium vel eciam

deffendencium me ab impugnatione et reprobatione errorum ipsius,

quamdiu manum cartam calamum et atramentum habuero, numquam in

perpetuum poterunt cohibere.

[842] NICCOLÒ MINORITA, in ZAMBRINI, pag. 116: «Questa (_Quia vir

reprobus_) è la quarta decretale eretica di papa Giovanni XXII, eretico

manifesto, contra la quale appellò frate Michele, generale dell'ordine

de' frati minori, e compuose e fe' pubblicare contro a essa la sua

distesa appelazione da Monaco, e il maestro Guilglielmo Ocam fe' contro

l'opera de' novanta dì, e la quarta parte del suo dialogo e il maestro

Francesco Rosso fe' contro il libro, che comincia: _Del padre empio

si rammaricano i figliuoli_; i quali, con molti altri, solennemente

impugniorono sì essa sua decretale, come l'altre sue eresie».

[843] _Opus nonaginta dierum_, in GOLDAST, II, 993-1236. La bolla

_Quia vir reprobus_ secondo l'Occam pag. 996, in tres partes

principales dividitur. Primo siquidem respondetur ad objectiones contra

constitutionem _Ad conditorem_; secundo respondetur ad objectiones

contra constitutionem _Cum inter_; tertio ad objectiones contra

constitutionem _Quia quorundam_. Analogamente a questa divisione o

l'Occam stesso o l'editore, come vuole il Riezler, ha diviso l'_Opus_

in tre parti. La prima da pag. 966 a 1139; la seconda da pag. 1136

a 1220; la terza da pag. 1221 a 123 _b_. Benchè l'Occam adduca gli

argomenti delle due parti, naturalmente svolge con maggior copia e

forza le ragioni degli oppositori. E pare che egli sia stato il primo

ad esporle con larghezza, perchè dice nella chiusa: impugnantium

rationes scripturae mandavi, et quantum in me est omnibus pubblicavi,

quod ipsos audio toto desiderio cordis affectare. Forse lo scritto di

Occam precede quello di Michele da Cesena del 24 (o 4) Gennajo 1331

riportato da Niccolò in Baluze pag. 356-58, e pubblicato anche dal

Goldast, II, 1238 (V. MÜLLER, _Aktenstücke_, pag. 75).

[844] Questo libro, come già dicemmo altrove, forma la seconda parte

del _Dialogo_ (GOLDAST, II, 740-70). È intitolato: _De dogmatibus

Papae Johannis XXII_, e si divide in due trattati. Il primo, in

dodici capitoli, si riferisce alla predica tenuta da Giovanni XXII

nel concistoro, e ne combatte ad una ad una le ragioni (pag. 740-61).

Il secondo, in dieci capitoli (pag. 761-70), non si riferisce a

Giovanni, ma ai suoi difensori. V. pag. 761: Non tamen principalem

errorem improbare studebo, quia in aliis operibus inquisitus ejus

poterit improbatio reperiri, sed ad quasdam rationes sophisticas, quas

ad muniendum praedictum errorem adducunt, satagam respondere. I due

trattati non mostrano nessuna connessione tra di loro, ma il secondo

pare che vagamente ricordi il primo nelle parole surriferite. Il primo

pare che sia stato scritto nel 1333, perchè l'autore stesso dice che

il 3 gennaio di quell'anno gli venne fatto di leggere la narrazione di

ciò che era stato detto da Giovanni nel pubblico concistoro, tenuto,

come dice Niccolò Minorita in un passo pubblicato dal Müller (_Akten_,

pag. 89), la vigilia della Pentecoste dell'anno precedente (5 gennaio

1332). È molto improbabile che, lette le ragioni di Giovanni, tardasse

a rispondervi. Il secondo trattato è posteriore, ma non può essere

scritto al di là del 1334, perchè, come osserva il Riezler, si parla

di Giovanni XXII come ancora vivo, nè si fa cenno della bolla del 3

dicembre 1334, in cui pria di morire il Papa ritirò la sua dottrina

della visione beatifica, che egli in verità dava solo come una

opinione, secondo che confessa lo stesso Occam nel cap. VIII del primo

trattato.

[845] _Compendium errorum Johannis Papae XXII_ (GOLDAST, II, 957-76).

Qui sono combattute di nuovo le quattro costituzioni di Giovanni, che

l'Occam colla consueta arguzia medievale chiama _destitutiones_. Nella

prima _Ad conditorem_ (pag. 958-60) vengono trovati tredici errori;

sette nella seconda _Cum inter_ (pag. 261-62); diciotto nella terza

_Quia quorumdam_ (pag. 962-964); trentadue nella quarta _Quia vir

reprobus_. Oltre a queste si combattono altre sette eresie di Giovanni

XXII. Nella chiusa protesta contro una costituzione di Benedetto XII.

Quae quidem destitutio praefatam haeresim retro seculis inauditam

continens talis est: Districtius inhibemus ne postquam super negotio

fidei quaestio seu dubitatio aliqua, super qua sunt opiniones adversae

vel diversae, deducta fuerit ad Apostolicae Sedis examen, quisquam

extunc alterutram partem declinare, eligere vel approbare praesumat,

sed super ea sedis ejusdem judicium seu declaratio expectetur .... Unde

licet ille nomine non re Benedictus XII praedecessori suo, in doctrina

haeretica nunquam partecipasse .... tamen propter istam solam haeresim,

cujus est auctor .... est inter haereticos computandus. Il Riezler

(op. cit., pag. 77) crede che quest'opuscolo sia stato composto tra il

1335 ed il 1338. Nel 23 agosto 1338 Fra Michele da Cesena pubblicò la

protesta contro Benedetto XII, alla quale s'associarono Buonagrazia,

Occam ed Enrico di Thalheim, come racconta Niccolò Minorita nel

frammento pubblicato dal Müller (_Akten_, pag. 100-102).

[846] L'_Opus nonaginta dierum_, cap. 122, pag. 1224, riproduce la

protesta di Fra Michele contro quella parte della decretale _Quia

quorundam_, ove si sostiene che il Papa può revocare i decreti dei suoi

predecessori, e nel capitolo susseguente espone largamente le ragioni,

che stanno in favore della protesta, nonostante le denegazioni fatte

dal Papa nella bolla _Quia vir reprobus_. Parimenti nel _Compendium

errorum_, cap. 4, pag. 962. Primus error quod illa, quae per clavem

scientiae sunt a summis pontificibus in fide et moribus diffinita,

possunt a suis successoribus in dubium revocari .... et per consequens

fides esset in potestate hominum.

[847] _Compendium_, cap. 124, pag. 1232. Omnis error, qui contradicit

aperte scripturae divinae vel determinationi ab universali ecclesia

approbatae, est haeresis damnata explicite .... pag. 1233, sed iste

impugnatus (Johannis XXII) cogit christianam veritatem catholicam

abjurare, cum cogat multos veritatem declaratam per Niccolaum tertium

de paupertate Christi abjurare, ergo debet inter haereticos computari.

[848] Queste erano le obiezioni tra gli altri del nuovo generale

francescano Giraldo Odone, come dice l'Occam nell'_Opus_, pag. 1235.

Il cap. 8 del _Compendium_ torna su codeste opposizioni (pag. 973).

Et prima quidem objectio est, quod non potest papa haereticari, nec

contra fidem errare. Sed huic cavillationi leviter potest obviari. (E

vi risponde adducendo alcuni esempi di papi che fallirono). Secunda

objectio cavillosa est quod Papa non habet superiorem in his. (Anche

qui adduce alcuni esempi di Papi accusati e giudicati). Tertia objectio

cavillosa est, quod a Papa non potest appellari. — Sed Papa habet

superiorem, quia concilium generale. Cum etiam Papa haereticus effectus

minor sit quocumque catholico. [Vedi più sopra, p. 529, nota 1].

[849] _Opus nonaginta_, pag. 1233. Ipse autem non permittit generale

concilium congregari, et ita se subjicere correctioni et emendationi

illorum, quorum interest, recusat. Ergo haereticus est censendus.

[850] _Octo quaestiones_, I, cap. 17 (GOLDAST, pag. 332). Si autem

episcopi vel noluerint vel nequiverint papam haereticum judicare,

alii catholici, maxime Imperator, si catholicus fuerit, ipsum judicare

valebit.

[851] MAGISTRI GUILHELMI DE OCKAM, _Super Potestate summi Pontificis

Octo quaestionum decisiones_ (GOLDAST, II, 313-391). Bisogna convenire

col Riezler (op. cit., pag. 249) che questo titolo è affatto sbagliato,

perchè nè Occam decide nulla (pag. 391: Quid autem sentiam de

praedictis non expressi); nè discute solo della potestà pontificia, ma

benanco dell'imperiale. Se non che se l'opinione personale di Occam

non è espressa apertamente, egli però ben ne aveva una, come dice

lui stesso (non ut aliqua CERTA VERITAS in dubium revocetur, l. c.),

e parmi che il dotto storico esageri affermando che mal si potrebbe

indovinare qual sia. Non i singoli passi, ma l'orditura stessa del

libro ci dice qui, come nell'_Opus nonaginta dierum_, che cosa pensi

l'autore. Basterà addurre per esempio la prima quistione, perchè

allo stesso modo sono discusse tutte le altre. La quistione è: utrum

potestas spiritualis suprema et laicalis suprema, ex natura rei, in

tantum ex opposito distinguuntur, quod non possint formaliter simul

cadere in eundem hominem. Nel primo capitolo viene svolta l'opinione

che respinge la fusione dei due poteri. Nel secondo quella che

l'ammette. Nel terzo e quarto un'opinione intermedia, la quale ammette

la separazione, non però per necessità di natura, bensì quale istituto

di fatto e voluto da Dio. Nel quinto capitolo l'autore adduce le

ragioni, che si oppongono all'opinione antipapista, ma molto brevemente

e quasi chiedendo scusa del fatto suo. (Quia autem in hoc opuscolo

censui solum modo recitando et allegando procedere, narrandum est,

ecc.) Molto più diffusamente nei successivi dodici capitoli espone le

obbiezioni contro la teoria papista, e poscia ad una ad una combatte le

ragioni, che si sogliono addurre in suo favore. In un solo capitolo,

nell'ottavo (pag. 323), cita alcune repliche contro le obbiezioni

precedenti, ma per respingerle. Può esservi dubbio, che egli sta per la

separazione dei due poteri?

[852] Leopoldo di Bamberga avea distinto tra il regno tedesco e

l'impero romano. Il re tedesco non appena eletto ha diritto di

governare le provincie, che stavano sotto lo scettro di Carlo Magno,

come immediato suo successore, nè gli occorre alcuna conferma del

Papa. Non può però nè prendere la corona imperiale, nè esercitare

alcun potere sulle provincie, che non appartenevano a Carlo Magno,

se pria il popolo romano, secondo l'antica consuetudine, non l'abbia

acclamato imperatore. In quest'ultimo punto (MÜLLER, _Der Kampf_, II,

86) Leopoldo è d'accordo con Marsilio. E l'Occam lo combatte (pag.

383): Electio regis et imperatoris, quae nunc per principes electores

succedit, subrogata est in locum successionis vel electionis, quae

quondam fiebat per populum romanum, seu per exercitum, qui populus

romanus seu exercitus tunc repraesentabat totum populum romano imperio

subjectum secundum istum Doctorem (evidentemente Leopoldo). Da questo

accenno a Leopoldo il Riezler trae la prova che le _Octo quaestiones_

sono state scritte non pria del 1339, perchè a quel tempo rimonta lo

scritto del bambergese. Io aggiungo che l'Occam (pag. 382) cita anche

la decisione, data dai principi elettori riuniti a Rense il 16 luglio

1338.

[853] V. più sopra, p. 538, nota 2. Qui aggiungo che nella seconda

quistione: utrum suprema potestas laicalis proprietatem sibi proprie

habeat immediate a Deo, l'Occam non nasconde le sue ripugnanze contro

l'opinione: imperium est a Papa, e spende ben nove capitoli dal 6 al 14

per ribattere le ragioni, che se ne solevano addurre in sostegno.

[854] Ludovico nel decreto _licet juris_ stabiliva che anche il titolo

d'imperatore vien conferito dall'elezione, mentre i principi elettori

credevano che non si potesse prendere se non dopo l'incoronazione,

come s'era sempre praticato sin qui. E l'imperatore ebbe a piegarsi al

loro avviso nel decreto _fidem catholicam_, che fu certo redatto dal

minorita Bonagrazia, uno dei compagni di fuga dell'Occam (MÜLLER, _Der

Kampf_, pag. 76-81).

[855] Pag. 369. Quinto quaeritur: utrum rex haereditarie succedens

accipiat aliquam potestatem super temporalia ex eo quod a persona

ecclesiastica inungitur consecratur et coronatur, vel solum ex hoc

aliquam consequatur gratiam doni spiritualis. Che l'Occam rifiutasse

la prima alternativa parrà chiaro a chi confronti il capitolo quinto

col successivo (pag. 370-71), e che abbracciasse la seconda si vede da

questo, che alle brevi obbiezioni fatte nel capitolo ottavo si risponde

con forza nell'ultimo capitolo, che chiude la discussione.

[856] Pag. 374. Septima quaestio: utrum si talis rex ab aliquo

altero archiepiscopo, quam ab eo, qui antiquitus coronare consuevit,

vel sibi ipsi coronam imponeret, per hoc perderet titulum vel

potestatem regalem? La risposta negativa, che l'Occam preferisce,

è svolta largamente nel capitolo secondo, laddove l'affermativa è

accennata di volo nel capitolo primo. Questo partito di ammettere che

l'incoronazione possa farsi anche da altra autorità ecclesiastica, che

non fosse il Papa, era, secondo il Müller (_Der Kampf_, pag. 78-80), un

tentativo di conciliazione tra l'avviso dell'imperatore e quello dei

principi elettori. Lo stesso Müller ha trovato riscontri importanti

tra le _Octo quaestiones_ ed una scrittura pubblicata dal Ficker,

e precedentemente nota pei memorabili di Enrico di Hervord, e prima

ancora per la cronaca di Ermanno Corner.

[857] Pag. 374. Sexto quaeritur: utrum rex hereditarie succedens sit

coronatori in aliquo subjectus. Anche qui la risposta negativa è più

validamente dimostrata della positiva. E s'adduce questo argomento ad

hominem contro le pretensioni papali: Non enim Papa, qui nullum jus

habet, nisi eligatur canonice, electoribus est subjectus .... Imperator

.... non habet jus imperiale nisi a populo, et tamen populo non erit

subjectus .... ergo multo minus coronatori suo est subjectus.

[858] _Tractatus de Jurisdictione in causis matrimonialibus_ (GOLDAST,

I, 21-24). Vedi più sopra pag. 61, nota 1, ove ho riportato alcuni

passi che accennano al concetto del matrimonio civile. Debbo però

aggiungere a quella nota che il Riezler nell'_Historische Zeitschrift_

(40, 328), arrendendosi alle osservazioni del Scheffer-Boichorst, non

crede più che lo scritto di Marsilio da Padova sullo stesso argomento

(GOLDAST, II, 1386-1391) sia apocrifo. Sulle differenze tra i due

trattati vedi il MÜLLER, _Der Kampf_, II, 160.

[859] Il Dialogo, come dicemmo più sopra (pag. 62), va diviso in tre

parti. La prima (GOLDAST, II, 398-739) suddivisa in sette libri, è

intitolata _De haereticis_ e vi torneremo di qui a poco. La seconda

(740-770) è l'opera già esaminata _De dogmatibus Papae Johannis_.

La terza (771-976) è intitolata _De gestis circa fidem altercantium

catholicam_, e si divide, come dice l'autore stesso (pag. 771), in

nove trattati. Primus quidem disputando de potestate papae et cleri.

Secundum de potestate et juribus Romani Imperii. .... Tertius de gestis

Johannis XXII .... Quartus de gestis Domini Ludovici de Bavaria.

Quintus de gestis Benedicti XII. Sextus de gestis fratris Michelis

de Cesena. Septimus de gestis et doctrine fratris Giraldi Odonis.

Octavus de gestis fratris Guillelmi de Ockam. Nonus de gestis aliorum

christianorum, ecc. Il Riezler (op. cit., pag. 263) ha già notato

che dalla lettera del Badio al Tritemio, riportata dal Goldast (pag.

392-93), si raccoglie che il primo editore Trechsel ebbe tra mani tutti

i trattati; ma gli ultimi sette, ove si contenevano difese ed accuse

amariores, quam ut vulgo legerentur, lasciò da parte. E così non sono

pervenuti a noi se non due trattati. Il primo trattato si suddivide in

quattro libri, dei quali il 1º tratta de potestate Papae (pag. 770-82);

il 2º discute la quistione: an expediat toti communitati fidelium uni

capiti, principi ac praelato fideli sub Christo subjici et subesse

(pag. 788-819); il 3º torna sull'argomento toccato anche nella prima

parte del Dialogo: qualis fides scripturis aliis, quam canonicis,

debeat adhiberi (pag. 819-845); il 4º riesamina il quesito anch'esso

svolto nella prima parte del Dialogo: an Christus de facto constituerit

beatum Petrum principem et praelatum aliorum apostolorum et universorum

fidelium (pag. 846-889). Il secondo trattato si suddivide in tre

libri, dei quali il 1º inquirit an toti generi humano expediat unum

Imperatorem universo orbi praeesse (pag. 889-902); il 2º quae jura

habeat Imperator romanus super temporalia investigat (pag. 902-925); il

3º perscrutat, an Imperator romanus super spiritualia habeat potestatem

aliquam (pag. 926-957).

[860] _Dialogus_, III, I, 5 (GOLDAST, pag. 776). Lex enim christiana

ex institutione Christi est lex libertatis respectu veteris legis ....

Et ita constat, quod lex christiana esset majoris servitutis, quoad

temporalia, quam lex vetus, si Papa in temporalibus haberet hujusmodi

plenitudinem potestatis; quia illi, qui erunt sub lege mosaica, nulli

mortali erant in temporabilibus modo subjecti. Cap. 6, pag. 177, istud

est principalius vel de principalibus fondamentis et motivis quare

quidam dicunt quod Papa non habet talem plenitudinem potestatis. Anche

il Riezler ammette che codesta è l'opinione dell'Occam. Io aggiungo

che l'argomento della libertà è addotto colle stesse parole nelle _Octo

quaestiones_, I, 6, pag. 320.

[861] Anche nella terza parte del Dialogo (trattato 2º, libro 1º) come

nelle otto quistioni è discussa largamente la teoria: verum imperium

romanum est a Papa. E dal capitolo 18 sino al 24 sono bene addotte

dieci ragioni in suo sostegno, ma per scalzarle immediatamente. Nè

pago di queste confutazioni indirette ne adduce altre ben stringenti

e dirette nel capitolo 25 (pag. 896). Quod repugnat divinae scripturae

est haereticum; sed non posse esse verum imperium nisi a Papa, repugnat

divinae scripturae (Cfr. cap. 28, pag. 901).

[862] Nello stesso libro, citato nella nota precedente, l'Occam discute

separatamente le due quistioni sull'utilità e sull'origine di una

monarchia universale. Intorno all'origine si contano tre opinioni

(pag. 885): una est opinio quod imperium fuit a Deo constitutum et

non ab hominibus. Alia est quod fuit primo institutum et tamen per

homines scilicet per Romanos. Tertia opinio est quod verum imperium

fuit a Papa. Quest'ultima opinione dicemmo già nella nota precedente

come sia combattuta più vigorosamente delle altre due. L'opinione

dell'origine divina è fiaccamente difesa nel capitolo XXVI, pag.

898, ed alla spiccia combattuta con quest'osservazione, che chiude

il capitolo: Unico verbo respondetur, quia cum dicitur quod potestas

imperialis et universaliter omnis potestas licita et legitima est a

Deo, non tamen a solo Deo, sed quaedam est a Deo per homines, et talis

est potestas imperialis (la stampa del Goldast è guasta: non solo

ci sono ripetizioni dovute evidentemente ad errori di stampa, ma in

luogo d'_institutum ab hominibus_ deve leggersi _institutum a Deo_).

Non resta se non l'opinione dell'origine mista mediatamente da Dio ed

immediatamente dagli uomini (pag. 899): A populo est imperium. Item

ab illis fuit Imperium romanum, qui caeteras nationes Romam imperio

subdiderunt. Quest'opinione, che raccosta l'Occam a Marsilio, è difesa

nel capitolo XXVII, e resta padrona del campo, essendo risolute tutte

le obbiezioni che le si muovono. In quanto poi all'utilità di una

monarchia universale ci sono pure diversi pareri: 1º Una opinio (pag.

871), quod per unum principem secularem, qui non incongrue imperatoris

nomine censetur, mundus quoad temporalia, optime regeretur. Nec

sufficienter paci et quieti totius societatis humanae potest per aliud

regimen provideri. 2º Alia opinio (pag. 874) est contraria quod non

expedit mundo, ut universalitas mortalium uni imperatori seu principi

sit subjecta. 3º (pag. 875) Alia opinio .... quod expediret unum

principem non secularem sed ecclesiasticum universitati mortalium

presidere. 4º (pag. 875) Alia opinio: Mundus optime regeretur, si

plures simul mundi dominium obtinerent. 5º (pag. 876) Alia opinio est

quod secundum diversitatem, qualitatem et necessitatem temporum expedit

regimina et dominia mortalium variari. (Vedi più sopra, pag. 63, nota

1). La prima opinione non è certo quella dell'autore, perchè alle

ragioni, che da Dante in poi si addussero in favore della monarchia

universale, risponde vigorosamente in cinque capitoli, dal sesto al

decimo. Confuta parimenti le altre tre opinioni; ma l'unica che resta

inconfutata è la quinta, che dobbiamo quindi tenere per la preferita

dall'autore.

[863] Dialogo, 3ª parte, trattato 2, lib. 2, ove, stabilita la

distinzione delle due potestà temporale e spirituale, esamina (pag.

904) la quistione: an Imperator verus Romanorum per universum mundum

super temporalia habeat hanc potestatem, ita ut cunctae regionis mundi

ei in temporalibus oboediant. E l'Occam sta per l'affermativa, perchè

alle ragioni addotte nel capitolo 5º (pag. 904-906) per sostenerla non

replica più, laddove combatte nei capitoli 6º, 7º e 8º quanti argomenti

s'adducono in favore dell'opinione contraria. In quanto al diritto di

punire, alcuni sostengono: per judicem ecclesiasticum sunt criminosi

et pro criminibus secularibus puniendi (cap. X, pag. 910-11). (Anche

qui parmi errata la stampa, che a pag. 910 in finem dovrebbe leggersi:

una est, quod _non_ pro omni crimine seculari potest Imperator punire

omnes sibi subjectos). Altri per lo contrario: ad Imperatorem et

judicem secularem solummodo spectat pro criminibus secularibus plectere

criminosos (cap. II, pag. 911). Tra queste due opinioni tramezza una

terza, preferita evidentemente dall'Occam, secondo la quale solo in

alcuni casi è lecito l'intervento del giudice ecclesiastico, quando

ad esempio non est judex secularis: vel quando judex secularis est

negligens facere justitiam (pag. 913). In quanto poi ai beni, tra

l'opinione: imperator omnium rerum hujus mundi non est dominus (cap.

XXI, pag. 919), e la contraria: est dominus (cap. XXII, pag. 919-20)

c'è posto per questa terza, preferita dall'Occam: imperator non est sic

dominus omnium rerum temporalium, ut ad libitum suum liceat sibi vel

valeat de omnibus hujusmodi rebus, quod voluerit ordinare, est tamen

Dominus quodammodo omnium pro eo quod omnibus rebus .... potest uti et

eas applicare ad utilitatem communem (Cap. 23, pag. 920).

[864] _Dialogus_, P. 3ª, tr. 2, lib. 3, cap. 3 (pag. 927) licet

imperator specialiter ratione imperatoria dignitatis non habeat jus

eligendi summum Pontificem, vel alios praelatos inferiores, in quantum

Christianus catholicus et fidelis jus eligendi Summum Pontificem

potest sibi competere. Che codesta sia l'opinione dell'autore lo dice

il discepolo (pag. 929): Allegationes pro ista opinione secunda tam

evidentes mihi videntur, ut non curem ad ipsas responsiones audire. Il

popolo romano è per diritto di natura il vero elettore del Pontefice,

perchè (pag. 932) electio semper debet concedi paucis .... quia igitur

romani respectu aliorum catholicorum sunt pauci, et summus pontifex

est quodammodo episcopus eorum .... ideo rationabiliter alii catholici

non habent jus eligendi summum pontificem, nisi quando electio non

spectaret ad Romanos. I Romani poterono cedere ad altri il loro

diritto, come a dire ai cardinali, e ben fecero (pag. 937), quia saepe

aliqua multitudo habet jus eligendi, et tamen non expedit quod omnes

eligant; ma lo riacquistano subito nel caso che il papa e gli elettori

omnes infecti fuerint haeretica pravitate.

[865] Dialogo, loc. cit., cap. 17, pag. 947. Quod imperator possit et

debeat papam pro omni crimine judicare quampluribus viis ostenditur,

quorum una (quae etiam est in prima parte facta istius dialogi) sumitur

ex unitate summi judicis, quam omnis communitas bene ordinata habere

debet. E nello stesso capitolo e nei seguenti sono combattute le cinque

opinioni, che ammettono la pluralità dei giudici supremi. Finalmente

nel cap. XXIII, col quale si chiude il trattato, dice (pag. 956): Papa

non est magis exemptus a jurisdictione coactiva imperatoris et aliorum

secularium judicum, quam fuerunt Christus et Apostoli.

[866] Vedi più sopra, p. 538, nota 1.

[867] La prima parte del Dialogo (pag. 398-739) si divide in sette

libri, come dice l'autore stesso nel Prologo. Primam ergo partem de

haereticis acceleres inchoare: materiam in septem divide libros, quorum

primus investiget ad quos (theologos videlicet vel canonistas) pertinet

principaliter diffinire, quae assertiones catholicae, quae haereticae;

qui etiam haeretici et catholici debeant reputari. Secundus inquirat,

quae assertiones haereticae, quae catholicae sunt censendae. Tertius

principaliter consideret, quis errans inter haereticos est computandus.

Quartus quomodo de pertinacitate et pravitate haeretica debeat quis

convinci. Quintus, qui possunt pravitate haeretica maculari. Sextus

agat de punitione haereticorum, et maxime Papae, si efficiatur

haereticus. Septimus tractet de credentibus, fautoribus, defensoribus

et receptoribus haereticorum.

[868] Che la opinione del maestro traspaia dal Dialogo, sebbene non

la manifesti, lo dice chiaramente il discepolo nel Prologo: _tuam

conclusionem minime praetermittas_, quae tamen tua sit nullatenus

manifestes.

[869] _Dialog._, Parte 1ª, lib. II, cap. V, pag. 415-16. Quinque sunt

genera veritatum, quibus non licet Christianis aliter dissentire.

Primum est earum, quae in scriptura sacra dicuntur .... Secundus est

quae ab Apostolis ad nos per succedentem relationem vel scripturas

fidelium pervenerunt. Tertium est earum, quas in fide dignis cronicis

et historicis relationibus fidelium invenimus. Quartum est earum, quae

ex veritatibus primi generis et secundi tantummodo, vel quae ex eis vel

alterius eorum una cum veritatibus tertii generis possunt concludi.

Quintum est earum, quas Deus praeter veritates revelatas Apostolis

aliis revelavit vel etiam inspiravit. Si vede che l'Occam è molto largo

e non accetta l'opinione esposta a pag. 410: quod illae solae veritates

sunt catholicae, quae implicite vel esplicite in canone Bibliae

asseruntur. Ma ciò non pertanto ei combatte aspramente l'opinione di

alcuni canonisti del suo tempo, i quali sostenevano (pag. 418) quod

Papa potest facere novum articulum fidei; opinione della quale nonnulli

theologi scandalizantur (pag. 421).

[870] Lib. III, cap. III, pag. 437. Hereticus est vere baptizatus,

vel pro baptizato se gerens, pertinaciter dubitans vel errans contra

catholicam fidem. Eretico non è nè l'ebreo, nè il pagano, perchè non

sono battezzati, ma è bene eretico il cataro, il quale, sebbene non

sia, pure si dice e si crede cristiano. Che la pertinacia poi sia un

carattere essenziale nella definizione dell'eretico non pure lo prova

con argomenti di autorità e di ragioni (cap. VI-VIII), ma combatte

ampiamente le obbiezioni (cap. V, IX, X, XI). Tutto il libro quarto è

vôlto a definire la pertinacia ed enumerarne le specie, che ammontano

a 17. La decimasesta è la seguente (pag. 466): Potest Papa specialiter

convinci de pertinacia et haeretica pravitate si errorem, quem contra

fidem diffinit, solemniter a Christianis asserit tanquam catholicum

esse censendum.

[871] Tutto il libro primo della prima parte del Dialogo discute

codesta quistione. E non è dubbia l'opinione dell'Occam, che viene

riassunta nell'ultimo capitolo del libro (pag. 409-10) per rationes

autem universales ad ipsos (theologos) pertinet judicare, ubi deficeret

canonistarum prudentia ecc.

[872] Nel capitolo 2º del 5º libro, pag. 469-70 adduce alcuni esempii

di papi eretici, a cominciare da S. Pietro, al quale S. Paolo resistè

in faccia quia reprehensibilis erat. E cita le parole di S. Tommaso

che nella Somma, II, 2 qu. 33, art. 4: Paulus qui erat subditus Petro,

propter imminens periculum scandali circa fidem Petrum pubblice arguit.

Nel capitolo susseguente prova con 15 ragioni quod Papa canonice

electus potest manens Papa errare a fide et haereticari. Nel capitolo

IV muove alcune obbiezioni che vengono risolute nel quinto.

[873] Lib. VI, cap. 57, pag. 561. Praedicta inquisitio primo et

principaliter spectaret ad universalem ecclesiam, si essent ita

pauci, quod omnes convenirent in unum, vel possent leviter convenire.

Secundo pertineret ad Concilium generale, quod vicem tenet universalis

ecclesiae. Ivi, cap. 84, pag. 602. La convocazione del Concilio nel

caso di un Papa eretico spectat principalius ad praelatos et in Divina

lege peritos, secundo spectat ad reges et principes et alias publicas

potestates; tertio autem spectat ad omnes catholicos.

[874] Lib. VI, cap. 86, pag. 605. Concilium generale debet Papam

haereticum expellere de sede .... ab omni ecclesiastico ordine

degradare .... et potest ipsum curiae tradere seculari. Intorno

ai laici non accetta che all'autorità secolare spetti la condanna

dell'eretico, come dicono alcuni (Cap. 91, pag. 608-10), e tiene invece

questo altro modum ponendi, qui minus veritati repugnare videtur (Cap.

93, pag. 611-12): si clerici crederent eidem, ac circa correctionem

at cohibitionem ipsius essent damnabiliter negligentes, principes

saeculares, in quorum dominio moratur, et etiam populus, qui sciret

ipsum haereticum, coercere debent.

[875] Dicemmo più sopra che il secondo libro del primo trattato

della terza parte discute la quistione: an expediat toti communitati

fidelium uni capiti principi et prelato fideli sub Christo subjici et

subesse. Resta senza risposta il capitolo 25 (pag. 812-814), nel quale

è provato che absque unitate Summi Pontificis potest unitas ecclesiae

perdurare, vacante enim apostolica sede manet unitas ecclesiae. Così

pure rimane senza risposta il capitolo 28, nel quale sono enumerati

i casi, in quibus liceret plures tales constituere Patriarchas seu

primates. E finalmente nell'ultimo capitolo del libro sono ribattute

ad una ad una le ragioni addotte nel capitolo primo in sostegno

del governo monarchico della Chiesa. Noto tra le altre questa, che

è il segreto motivo dell'avversione dell'Occam al monarcato (pag.

818): si Papa efficeretur haereticus, praesertim habens potestam

temporalem .... formidandum esset ne fere omnes Christianos inficeret

haeretica pravitate. Quale fosse l'opinione dell'Occam lo dice il

discepolo nel principio del libro seguente: Quamvis regulariter

minime expediret totam universitatem fidelium uni capiti fideli sub

Christo subesse, tamen videtur quod nullus catholicus debeat dubitare

quin pro necessitate temporis, vel propter excellentiam beati Petri

vel ex alia causa speciali nobis fortassis ignota, aut de potentia

absoluta Christus potuit constituere beatum Petrum caput, principem

et praelatum aliorum apostolorum. Questo passo prova due cose: 1º che

la discussione del libro precedente la dà vinta contro il monarcato;

2º che la quistione teoretica sull'utilità di questo o quel governo è

indipendente nella mente dell'Occam dalla questione storica intorno a

S. Pietro.

[876] La quistione sul primato di Pietro è trattata, come dicemmo,

nella 3ª parte, 2º trattato, libro 4º. Che l'Occam vi risponda in

modo affermativo lo dimostra tutta l'orditura del libro, come ha

ben rilevato il Riezler. Ma al Riezler è sfuggito che in questo

libro l'Occam risponde a Marsilio, del quale riproduce a parola

l'argomentazione. Il capitolo primo dell'Occam (pag. 846-48) non è

altro se non il capitolo sedicesimo della seconda parte del _Defensor

pacis_ dalle parole: _nam tribuens Christus Apostolis_ sino a _vos

autem omnes fratres estis_ (GOLDAST, II, 241-44). Un solo brano è

saltato dall'Occam, quello che comincia: _dic igitur mihi_ e finisce

_probavimus supra_ (pag. 243), il quale salto rende inintelligibile

la citazione di S. Agostino, che l'Occam riproduce. Alle ragioni

di Marsilio l'Occam risponde in tutto il libro, ma principalmente

nel penultimo capitolo, contro il quale non s'adducono ulteriori

obbiezioni.

[877] Cap. 22, pag. 865. Tenendum est quod eadem assertio universali

ecclesiae debet adscribi, universalis autem ecclesia nullo tempore

etiam parvo errore potest contra fidem. Il Riezler (op. cit., pag.

259-267) crede che questo libro della terza parte contraddica al libro

quarto della prima parte, ove par che l'Occam abbracci un'opinione

affatto opposta. Ma io non credo che nel capitolo della prima parte

(p. 483), ove si adducono le ragioni contro il primato di S. Pietro,

l'Occam esprima la sua opinione, perchè nel capitolo susseguente

viene sostenuta l'opinione contraria, ed il discepolo dichiara che

non occorre andare più avanti (pag. 486): cum auctoritas debeat ad

eam tenendam sufficere. Canit enim ecclesia universalis de beato

Petro: _Tu es pastor ovium princeps Apostolorum_. Codesta, come si

vede, è la stessa ragione addotta nella terza parte, e in essa si

acquetano i disputanti e si passa alle altre proposizioni sostenute

dagli antipapisti, come a dire: 1º che la Scrittura non parla mai

della venuta di S. Pietro a Roma, nè S. Luca dice mai che abbia

retta la Chiesa di Roma (_Defensor pacis_, pag. 245; _Dialogus_, pag.

486); 2º Che giusta l'ordinamento di Gesù Cristo, nessun sacerdote

ha potere sull'altro, e la distinzione tra vescovi, arcivescovi,

sacerdoti è solummodo ex ordinatione humana et non ex ordinatione

Christi (_Defensor_, pag. 238-41; _Dialogus_, pag. 486-87); 3º Che

solo da Costantino in poi la Chiesa di Roma ebbe un primato sulle

altre (_Defensor_, pag. 293; _Dialogus_, pag. 487). Contro codeste

asserzioni viene opposto nel cap. XIX quod Romana Ecclesia ante tempora

Constantini super omnes alias habuit principatum.... auctoritate

Conciliorum generalium. Nel capitolo XX si adducono i testi per

provare quod Romana Ecclesia ab ipso Christo ante ascensionem recepii

principatum. Ma nel capitolo XXI, che chiude la digressione, si espone

l'opinione intermedia: quod Romana Ecclesia non habuit immediate a

Christo super alias ecclesias principatum .... sed primo immediate

habuit principatum a B. Petro transferente sedem suam in Romanam

Ecclesiam. Codesta terza opinione, contro la quale non s'oppone più

nulla, dovrebbe essere anche secondo il Riezler quella abbracciata

dall'Occam. Per tal guisa non v'ha contraddizione tra la 1ª e la 3ª

parte del Dialogo.

[878] Che il Concilio possa errare lo dimostra con cinque ragioni nel

capitolo 25 dello stesso libro quinto (pag. 494-95), e con esempi nel

capitolo 26. Adduce nel successivo capitolo gli argomenti in favore

dell'opinione contraria, ma nel 29 vi risponde diffusamente. E nel

successivo capitolo 30 passa all'altro argomento, se cioè possa errare

tutta la Cristianità. Che possa errare tutto il Clero lo dimostra

nel capitolo XXIX e lo riafferma nel XXXI ribattendo le ragioni in

contrario. Ma il Clero, anche preso nel suo complesso, non è la Chiesa,

perchè (pag. 500) ad congregationem autem fidelium ita pertinent laici

fideles, sicut clerici. Igitur de multitudine clericorum non debet

intelligi, quod errare non possit. Anche la Chiesa tutta può fallire in

qualche congiuntura, come alla venuta dell'anticristo, ma anche a quel

tempo aliqui erunt sancti viri electi qui in errorem minime inducentur

(pag. 594). E bastano queste eccezioni perchè la vera fede non perisca.

L'eresia nel Medio Evo · 第 56 / 57 题