_Copia di capitolo contenuto nella parte dell'eccellentissimo senato
7 dicembre 1548._
L'anderà parte: che salve e riservate tutte le parti prese a questa
non repugnanti, sia per l'autorità di questo consiglio preso et etiam
confirmato nel nostro M. C. che l'elezione del nuovo console et
successori, se faccia per anni _3_ in loco de anni _2_ che stanno ora, e
il titolo suo sia _Console della Sorìa_, il qual console star debba in quel
luoco della _Sorìa_ che per questo Consiglio sarà deliberato più comodo
alli mercadanti et mercanzia, e che sia di minor spesa al
cottimo; il quale console aver debba de salario ducati _600_ all'anno
a v. l. 6,4 per ducato, netti da ogni angaria per sue spese, et etiam
habbi tutti li consulagi di Tripoli e della Sorìa, il che sarà di buona
utilità al predetto console per esser compita la concessione facta per
il Consiglio nostro dei X alli figliuoli del n. h. Angelo Michel come
avevano loro giusta la parte presa in questo Consiglio sotto li 2 zugno
1544, e debba cessar alli detti consoli la utilità che aveano dal
cottimo delli 5 p. %, per iscoder li 3 p. % ed ora li 2 da marine
permessi a detti consoli fino a che compiva detta concession dei
Micheli, giusta el tenor della predetta parte. Intendendo che la
elezion del console di Tripoli sia fatta per il Consiglio dei XII per
anno uno, e così di anno in anno s'abbia a continuar; et esso vice-console
sia nobile nostro nè altrimenti possino far, ed il vice-console
che sarà eletto ut supra debba dal cottimo aver il salario
solito a darsi di asraffi 270 all'anno da grossi 5 per asraffo. Quanto
veramente al scoder li 3 p. % ed ora due di cottimo et altre angherie
alle marine, il console nostro sia obbligato lui far el scoditor,
el qual console si intendi piezzo e servador di buona administrazion
del danaro che si scoderà a dette marine, il qual scoditor sia pagato
delli danari di esso console, e perciò il cottimo non abbia spesa
alcuna come porta il dover.
Preterea, detto console sia eletto con li modi della regolazion fatta
per li Savi nostri sopra la mercanzia e provvigioni di tutti li cottimi
nelle revision delle spese, che hanno fatte juxta la imposition fatta
alli predetti, per la parte presa in questo consiglio sotto dei 11 febbraio
1545. In reliquis vero, sia con tutti li modi, autorità, giurisdizioni
et utilità che sono tra li altri consoli e che è al presente.
Et acciocchè si ottenga il detto console stii dove stanno li mercadanti,
e dove si trattano le faccende che è in Aleppo, però sia preso
che sia data commission alli Baili nostri overo Oratori nostri, over
altro che paresse comodo et atto a far tal officio, che debba tentar
con ogni mezzo la permission che detti consoli abbino la sua ferma
sede in Aleppo, con que' modi, forme e virtù per li Savi nostri sopra
la mercanzia e provvigioni di cottimi sarà accordato, per beneficio del
cottimo e mercanti nostri.
_1548 die 19. Dic. In majori Consilio posita fuit suprascripta pars,
et capta fuit._
GIACOMO AUGUSTO PRETTI
_Nodaro ducal._
_Archivio Manin, Codice Svaier, n. LVIII._