DOCUMENTO LXXVI.

_Copia di capitolo contenuto nella parte dell'eccellentissimo senato

7 dicembre 1548._

L'anderà parte: che salve e riservate tutte le parti prese a questa

non repugnanti, sia per l'autorità di questo consiglio preso et etiam

confirmato nel nostro M. C. che l'elezione del nuovo console et

successori, se faccia per anni _3_ in loco de anni _2_ che stanno ora, e

il titolo suo sia _Console della Sorìa_, il qual console star debba in quel

luoco della _Sorìa_ che per questo Consiglio sarà deliberato più comodo

alli mercadanti et mercanzia, e che sia di minor spesa al

cottimo; il quale console aver debba de salario ducati _600_ all'anno

a v. l. 6,4 per ducato, netti da ogni angaria per sue spese, et etiam

habbi tutti li consulagi di Tripoli e della Sorìa, il che sarà di buona

utilità al predetto console per esser compita la concessione facta per

il Consiglio nostro dei X alli figliuoli del n. h. Angelo Michel come

avevano loro giusta la parte presa in questo Consiglio sotto li 2 zugno

1544, e debba cessar alli detti consoli la utilità che aveano dal

cottimo delli 5 p. %, per iscoder li 3 p. % ed ora li 2 da marine

permessi a detti consoli fino a che compiva detta concession dei

Micheli, giusta el tenor della predetta parte. Intendendo che la

elezion del console di Tripoli sia fatta per il Consiglio dei XII per

anno uno, e così di anno in anno s'abbia a continuar; et esso vice-console

sia nobile nostro nè altrimenti possino far, ed il vice-console

che sarà eletto ut supra debba dal cottimo aver il salario

solito a darsi di asraffi 270 all'anno da grossi 5 per asraffo. Quanto

veramente al scoder li 3 p. % ed ora due di cottimo et altre angherie

alle marine, il console nostro sia obbligato lui far el scoditor,

el qual console si intendi piezzo e servador di buona administrazion

del danaro che si scoderà a dette marine, il qual scoditor sia pagato

delli danari di esso console, e perciò il cottimo non abbia spesa

alcuna come porta il dover.

Preterea, detto console sia eletto con li modi della regolazion fatta

per li Savi nostri sopra la mercanzia e provvigioni di tutti li cottimi

nelle revision delle spese, che hanno fatte juxta la imposition fatta

alli predetti, per la parte presa in questo consiglio sotto dei 11 febbraio

1545. In reliquis vero, sia con tutti li modi, autorità, giurisdizioni

et utilità che sono tra li altri consoli e che è al presente.

Et acciocchè si ottenga il detto console stii dove stanno li mercadanti,

e dove si trattano le faccende che è in Aleppo, però sia preso

che sia data commission alli Baili nostri overo Oratori nostri, over

altro che paresse comodo et atto a far tal officio, che debba tentar

con ogni mezzo la permission che detti consoli abbino la sua ferma

sede in Aleppo, con que' modi, forme e virtù per li Savi nostri sopra

la mercanzia e provvigioni di cottimi sarà accordato, per beneficio del

cottimo e mercanti nostri.

_1548 die 19. Dic. In majori Consilio posita fuit suprascripta pars,

et capta fuit._

GIACOMO AUGUSTO PRETTI

_Nodaro ducal._

_Archivio Manin, Codice Svaier, n. LVIII._

La Repubblica di Venezia e la Persia · 第 135 / 148 题