PROVA--Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un

delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere

il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i

privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli

eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della

patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze

velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di

ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è

dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a

sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito.

Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai

fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa

contro gli _ordinandi_ si mostri e--con Dio e per Dio parli con tutta

fiducia.» (_Pont. Rom._)

E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere

l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della

messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse

qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a

più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete

qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi,

devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da _S.

Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3_, ove dice: «Se poi questo

peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso

metta in guardia il suo gregge.»

_Pontas_, al vocabolo _denunciare, caso 5_, insegna la stessa cosa,

benchè al vocabolo _confessore caso 7_, non risolva con eguale

precisione un caso simile.

Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non

possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2.

Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i

complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna

questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non

accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può

essere prescritta che con molta prudenza.

R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così

denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro,

per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non

è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo

sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo

esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di

allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli

conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli

perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e

finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una

peste.

Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente

riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote

corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto

che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare

le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il

denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio

del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende

certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa

dalla denuncia contro pravi sacerdoti.

Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta

tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente

si fa così:--Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del

denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al

confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale

con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo

parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non

manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non

deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto

Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,--munita

d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,--si rechi

presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se

così desidera.

Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare,

può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli

licenza di denunciarlo.

Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che

non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona

che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale

sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e

sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.

Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al

complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran

male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?

Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni,

colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la

salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le

turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse,

bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali

denuncie.

Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi

casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o

sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non

si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare,

noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo

prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il

penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la

denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur

sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso

vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.

Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le

mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che

ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato

quello della confessione.

Similmente, per le stesse ragioni, devesi denunciare quel sacerdote, o

quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia

recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute

delle anime.

CAPO III.

_Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura._

La lussuria consumata, contro natura, è l'emissione del l'umore

seminale, in modo non consentaneo alla generazione, avvenga poi esso

all'infuori dell'accoppiamento carnale, ovvero nell'accoppiamento

stesso. Tre sono le specie di codesta lussuria, cioè: la polluzione, la

sodomia e la bestialità.

ARTICOLO I.--_Della polluzione_.--La polluzione che chiamasi anche

incontinenza secreta, o mollezza[5], è l'emissione del seme umano,

all'infuori d'ogni accoppiamento carnale.

[5] Il testo latino ha _mollities_ vocabolo che, in italiano, sarebbe

forse meglio tradurre colle parole _sensualità semi-libidine_, ma che od

ogni modo non renderebbero mai esattamente il significato della

_polluzione_ come non lo rendono affatto nè _mollezza_ nè _incontinenza

secreta_.

Il seme umano è un umore vischioso, destinato dal Creatore alle

generazioni e alla conservazione della specie: differisce essenzialmente

dall'orina' la quale è una secrezione degli alimenti, che si emette, a

sollievo della natura, come gli escrementi.

La polluzione si divide in:

1. Semplice e qualificata;

2. Volontaria e involontaria;

3. Volontaria in sè stessa, e volontaria nella sua origine.

La polluzione _semplice_ è quella a cui non si aggiunge una estranea

malizia: vale a dire, è quella di chi, obbligato a nessun vincolo

personale con altri, si abbandona al piacere venereo unicamente con sè

stesso.

La polluzione dicesi _qualificata_ quando, oltre la sua propria

malizia, un'altra ve se ne aggiunge, o da parte d'un oggetto a cui si

pensa, o da parte di chi è passivo nella polluzione, o da parte di chi è

agente.

1. La polluzione acquista la peccaminosità dell'adulterio, dello

incesto, dello stupro, del sacrilegio, della bestialità o della sodomia

sè, nel compierla si pensa ad una donna maritata, ad una parente ecc.,

ecc. Così quegli che desiderando la Beata Vergine, si abbandonasse alla

polluzione davanti alla sua statua od immagine, commetterebbe un

orribile sacrilegio.

2. La stessa peccaminosità acquista se chi è l'oggetto passivo della

polluzione è una persona coniugata, ovvero consacrata a Dio col voto o

coll'Ordine sacro.

3. Egualmente, se chi opera la polluzione, è per esempio, un religioso o

altro sacerdote.

Tutte queste circostanze è necessario rivelare in confessione, perchè

fanno cambiare la specie del peccato.

La polluzione _volontaria_ è quella che si compie in modo diretto o di

cui si cerca volontariamente la causa. È _involontaria_, se avvenga

senza la cooperazione della volontà, sia vegliando, sia dormendo.

Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato noi

qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato.

Perciò noi tratteremo:

1. Della polluzione volontaria, in sè stessa;

2. Della polluzione volontaria, nella sua origine;

3. Della polluzione notturna;

4. Dei movimenti sregolati;

5. Norme del confessore verso coloro che hanno l'abitudine di darsi alla

polluzione.

§. 1. _Della polluzione volontaria in sè stessa_.

Molti _probabilisti_ negarono seguendo _Caramuel_, che la polluzione

fosse per diritto naturale proibita, imperocchè la emissione del seme

umano puossi paragonare ad una emissione di sangue, di latte, di orina e

di sudore, e per conseguenza, se non la proibisce la legge positiva

divina, lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la

natura lo richiedesse. Nessun teologo però è di questo parere.

PROPOSIZIONE.--_La polluzione, considerata in sè stessa è un peccato

contro natura_.

Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura, dalla autorità di

Innocenzo XI, dal consenso dei teologi e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: _I. ai Corint. 6. 9_. «Sappiate che nè i

fornicatori, nè gli adoratori d'idoli, nè gli adulteri, nè _i

segretamente incontinenti_, nè i sodomisti possederanno il regno di

Dio.» _Ai Gal, 6. 19_; «È certo che coloro i quali, come dissi e ripeto,

si abbandonano a cose carnali, cioè alla fornicazione, all'impurità,

alla impudicizia, alla lussuria e cose simili, non entreranno nel regno

di Dio.

Colle parole _segretamente incontinenti_ intendesi alludere a coloro che

volontariamente si fanno, o si fanno fare da altri delle polluzioni

manuali: questa vergogna va certamente collocata a livello delle

impurità e delle impudicizie, l'Apostolo dichiarando, che questi peccati

escludono dal regno dei Cieli, non li presenta solo come trasgressioni

al diritto positivo, ma evidentemente come cose che deturpano la natura.

2. Innocenzo XI condannava, il 2 marzo 1679, la seguente proposizione di

_Caramuel_: «La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale, e

se Dio non la proibisse, spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta

obbligatoria.»

3. La ragione: E' certo che fu nella mente del Creatore che la

destinazione dell'umore spermatico e d'ognì atto venereo fosse quella di

provocare e perpetuare la specie umana. Se si permettesse la polluzione

per una volta, non si saprebbe capire la ragione, per cui non si potesse

permettere ulteriormente: è appunto per questo che non si può

permetterla mai. Di più il piacere annesso alla polluzione volontaria

espone al pericolo di contrarne l'abitudine; e noi dimostreremo che è

un'abitudine questa gravemente colpevole imperocchè conduce a mali

enormi: la polluzione dunque, che avviene all'infuori del naturale

accoppiamento, è manifestamente contro natura; lo riconobbero gli

stessi Pagani, come appare dalle seguenti parole di Marziale, _Epig.

42_: «_Credimi, la stessa natura t'insegna il vero, o Ponticio; ciò che

tu perdi colla polluzione manuale, è un uomo_.»

Devesi quindi concludere, non essere mai lecito eccitare direttamente la

polluzione, nemmeno collo scopo di conservare la salute e la vita;

imperocchè non è egualmente lecito il fornicare, collo stesso scopo. Il

paragone col sangue, col latte, coll'orina e col sudore, addotto da

_Caramuel_ non regge, imperocchè la destinazione di questi umori è ben

diversa da quella dell'umore spermatico. Nè giova dire che è talora

permesso cavar sangue dalle vene, o tagliar un membro del corpo ed anche

i vasi dello sperma, imperciocchè il sangue e i membri sono parti del

corpo, subordinate alla salute dell'individuo, e perciò, per salvarlo,

possono benissimo essere lese; ma il seme umano non fu creato per la

sanità del corpo, ma per la propagazione della specie. Non si va

incontro ad alcun pericolo con una cavata di sangue o coll'amputazione

d'un membro: ma non è così colla polluzione.

§. _II Della polluzione volontaria nella sua origine_.

Si suole distinguere due cause di polluzione, una prossima, e l'altra

remota.

La causa prossima è quella che porta per se stessa alla polluzione, come

il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali il contemplarle, il

parlare d'oscenità o amori, il volgere in mente turpi immagini, ecc.,

ecc.

E' causa remota quella che meno direttamente spinge alla polluzione,

come sarebbe il bere e il mangiare smoderato, lo studio delle questioni

veneree, l'ascoltare i peccati al confessionale[6] ecc., ecc.

[6] Preziosa concessione in bocca d'un vescovo: il Sacro Tribunale della

Penitenza si schiera imperturbabilmente fra le cause delle polluzioni

veneree. Che onore!

Queste cause possono essere lecite, venialmente cattive o mortalmente

cattive: così, possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in

modo remoto.

Egli è certo: 1° che quegli il quale volontariamente, anche per un

istante, si abbandona al piacere della polluzione, sia pure senza un

dato intendimento e per sola causa accidentale, pecca mortalmente:

nessuno negherà ciò; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo

prossimo, diretto, alla polluzione, come sarebbe, per esempio, toccando

o rimirando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in

modo che sembri si voglia la polluzione, ancorchè ad eccitar questa

veramente non si miri. Anche questo è evidente.

Esaminiamo ora se la polluzione prodotta da causa lecita, o solo

venialmente cattiva, sia peccato e quale peccato.

1. Fare un'azione lecita in se stessa, ma senza necessità o utilità, e

che si prevede ch'essa ecciterà una polluzione, è peccato mortale,

perchè si coopera efficacemente ad un risultato mortale, senza alcuna

ragione scusante.

2. Quegli che per vantaggio proprio o d'altrui fa una azione in sè

lecita ma che, per ragione di sue particolari disposizioni, ha una

prossima influenza sulla polluzione, pecca mortalmente, semprechè esso

sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di essa,

imperocchè nessuno nega che l'esporsi a tale pericolo sia peccato

mortale, a meno che ci sia la scusa di una grave necessità.

3. Se poi urge una grave necessità, e il fine a cui si tende è buono,

non v'è peccato, imperocchè è permesso, per grave causa, fare la

polluzione in guisa che ne conseguano due effetti, uno buono e l'altro

no, e che si dia tutto il proprio assenso al primo, negandolo all'altro.

Così un chirurgo, il quale guarda o tocca le parti genitali d'una donna,

sia per curarne una infermità o per agevolare un parto, si espone certo

all'occasione d'una polluzione, ma esso perciò non pecca, purchè non vi

presti consenso alcuno, contuttochè si esponga ad un prossimo pericolo

di acconsentirvi.

4. Non pecca colui il quale, per sua o per altrui utilità, fa una

azione, dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione, alla

quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire,

perchè si suppone ch'egli non provi nè secondi il male che ne può

venire. Così _S. Tommaso_ e in generale i teologi.

E' permesso di studiare le cose veneree, per un fine onesto; di

ascoltare le confessioni delle donne: di conversare con esse utilmente e

onestamente; di far loro visite; di abbracciarle decentemente come se

fossero parenti; di cavalcare; di usare moderatamente delle bibite

riscaldanti, prescritte dalla salute; servire gli infermi; metterli nei

bagni; esercitare la chirurgia, ecc., benchè si preveda che ne possa

seguire polluzione; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito

di non acconsentirvi e colla fondata speranza di perseverare in questo

proposito.

Se però, per nessuna utilità o ben lieve, ci fossero da compiere azioni

influenti sulla polluzione, bisogna astenersene; se no, si commetterebbe

peccato veniale o mortale, a seconda della gravita o leggerezza della

polluzione che si provocherebbe. Per esempio: se l'uso del caffè,

dell'acquavite, del vino puro, ecc. non suggerito dalla salute come

ordinariamente lo è, eccita in te polluzione, devi astenerti da esso,

sotto pena di peccato veniale se l'eccitamento è soltanto probabile, e

di peccato mortale se, per qualche causa a te particolare, l'eccitamento

è diretto e l'effetto quasi moralmente certo.

5. È peccato mortale fare un'azione venialmente cattiva, la quale

influisca in modo prossimo sulla polluzione: ciò risulta da quanto or si

dirà. Se alcuno, per ragioni di sua particolare debolezza, è solito

provare polluzione guardando voluttuosamente una donna in qualche parte

sensuale del corpo; o toccandole una mano; premendole le dita;

conversando con lei; abbracciandola onestamente, ma senza una ragione;

assistendo a balli, ecc., deve astenersi da tutti codesti atti sotto

pena di peccato mortale.

6. Se dei peccati veniali in materia di lussuria, e a più forte ragione

in altra materia, influiscono sulla polluzione soltanto remotamente,

come, per esempio, se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di

rado, la castità non si trova che venialmente lesa. Quanto al sapere se

essa sarebbe mortalmente violata, o nella polluzione in sè stessa, o

nella causa della polluzione medesima, si può rispondere con una

duplice negazione: non nel primo caso, quando si suppone mancare

qualsiasi assenso _attuale_; non nel secondo caso dell'ipotesi, se la

causa è lieve, e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione.

Così pensano, con _S. Tommaso_, molti teologi contro pochi.

7. Un peccato mortale, diverso dalla lussuria, come, per esempio, l'ira,

l'ubriachezza, che solo remotamente influisce sulla polluzione, non si

considera che come un peccato veniale di lussuria, perchè l'influenza

non dovendosi qui riferire che alla ragione, non può che supporsi essere

una influenza lieve. Così _S. Lig., l. 3, n. 484_, e molti altri dopo di

esso.

Evidentemente si dovrebbe dire il contrario, se questo peccato, per

speciali circostanze annesse, per esempio la sua frequenza, lo si

giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo.

§ III.--_Della polluzione notturna_.

Per polluzione notturna s'intende quella soltanto che avviene nel sonno.

Se il sonno è imperfetto, la polluzione può essere semi-volontaria, e

non ne conseguirebbe che un peccato veniale. Se poi il sonno è perfetto,

la polluzione non è in modo alcuno volontaria, e non ne deriva peccato:

non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine.

E' certo che quegli il quale predispone una cosa colla intenzione che da

essa derivi una polluzione durante il sonno, per esempio, giacendo in

letto in un dato modo, coprendosi ben bene, palpeggiandosi, ecc., pecca

mortalmente.

Eccettuati questi casi, si deve esaminare quale sia la causa della

polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa.

Triplice è la causa secondo _S. Tommaso, 22, q. 154, art. 5_, ed altri

teologi: corporale, spirituale intrinseca e spirituale estrinseca.

I. Cause corporali sono:

1. La sovrabbondanza di materia seminale, della quale la natura, troppo

gravata, si scarica colla emissione spontanea;

2. Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di

materia seminale, o da altra disposizione di corpo;

3. L'intemperanza nel bere e nel mangiare, o le qualità eccitanti dei

cibi e delle bevande;

4. I motivi che sciolgono il seme, come, per esempio, l'equitazione, la

vista di cose lascive, o il pensare ad esse nella veglia;

5. Un certo prudore di umori, un sangue molto caldo, i nervi irritabili,

i palpeggiamenti nei sogni, la morbidezza del letto, ecc.;

6. La debolezza degli organi, che può nascere da un difetto di

costruzione, o dalla contratta abitudine alla polluzione; debolezza che

frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave

nocumento alla salute.

II. La causa spirituale intrinseca, che _S. Tommaso_ chiama _animale_,

perchè risiede nell'anima, è il pensiero, prima del sonno, di cose

lascive; e vi si comprendono i desideri, le protratte fantasie

voluttuose, i cattivi discorsi, il frequentar donne, l'assistere a

spettacoli e a balli, la lettura di libri osceni, ecc.

III. La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio, il

quale--secondo _S. Tommaso_ e tutti gli altri dottori--illudendo la

immaginazione e commovendo gli spiriti genitali, eccita la polluzione.

Questo genere di polluzioni, quando provengono da causa estranea alla

volontà, e se vi manca il consenso _attuale_, non si possono imputare a

peccato.

Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per

naturale sovrabbondanza di umore simile, per debolezza di organi, per

disposizione nervosa, o per il non soddisfacimento d'un'abitudine,

semprechè non nascano con deliberato proposito e non sieno perciò in

alcun modo acconsentite.

Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita, se

venialmente o mortalmente cattiva, se prossimamente o remotamente

influente su di esso: per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia

peccato e quale peccato sia. Se una cosa, benchè lecita, influisca

prossimamente sulla polluzione, non basta la sua utilità, ma richiedesi

la necessità, affinchè possa la cosa essere scusata: ove poi l'influenza

sia remota, basta una semplice scusa ragionevole.

_Si domanda_: 1. Cosa deve fare chi, svegliandosi, si avvede di aver

compiuta una polluzione.

R. Deve elevare la mente a Dio, invocarlo, fare il segno della santa

croce, non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l'emissione del

seme, rinunciare ad ogni voluttuoso diletto: così operando, può stare

colla coscienza tranquilla: ma egli però non è obbligato a far

resistenza all'impeto della natura, qualora ei senta che nei vasi

spermatici la secrezione dell'umore è già avvenuta; in questo caso è una

necessità che l'emissione, subito o no, abbia luogo, altrimenti il seme,

già uscito dai reni, si corromperebbe internamente a detrimento della

salute.

_Si domanda_: 2. Se sia permesso compiacersi della polluzione non

colpevole, in quanto essa è di sollievo alla natura, o desiderarla sotto

questo rispetto.

R. Generalmente i dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni

effetti della polluzione involontaria, sia avvenuta nel sonno, sia nella

veglia, perchè sotto questo riguardo, essa non dà un risultato cattivo.

E un maggior numero di dottori e con maggiori probabilità insegnano

essere lecito per le stesse ragioni, compiacersi di un tale effetto, che

la polluzione deve produrre.

Ma è lecito compiacersi della polluzione, volontariamente compiuta o da

compiersi, considerandola come un sollievo della natura? Molti

affermano, e dicono che da nessuna legge essa è proibita: così _S.

Tommaso, in 4, Sent. tit. 9, q. I, art. I_, dice: «Se la polluzione si

gradisce come una scarica o un sollievo della natura, non credesi che

sia peccato.» Si avverta che non dice _se si gradisce l'effetto della

polluzione_ ma _se si gradisce solo la polluzione_. Questa opinione

sembra a noi molto probabile in teoria, ma molto pericolosa in pratica,

e non è quindi a tollerarsi.

_Si domanda_: 3. Che si deve dire del gocciolìo!

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 3 / 13 段