maturità di consiglio, che ogni piú sacro dovere esigeva da
noi, la grave commissione della quale fummo dalla speciale
Benignità della Santità di Nostro Signore, PAPA LEONE XII,
felicemente regnante onorati; dopo di aver rassegnato al Suo
Trono i risultati del nostro giudizio sui Processi da molto
tempo istituiti, contro molti prevenuti di delitti politici
portati a compimento, a nulla di piú lusinghiero potevamo
aspirare se non che il nostro lavoro potesse incontrare il
Sovrano gradimento, ed approvazione; ma di molte maggiori
grazie ha voluto colmarci la generosa grandezza di Nostro
Signore, essendosi degnato d'autorizzarci coll'oracolo della
Sua viva Voce, a temperare il giusto rigore di una Sentenza
con qualche luminoso tratto di Clemenza, che può solo dalla
Sovrana Podestà derivare; che però fatti noi Ministri delle
dolci disposizioni del Paterno Cuore di Sua Santità
accordiamo, alle pene decretate nella nostra Sentenza, sotto
questo stesso giorno pubblicata, le seguenti grazie, e
modificazioni:
I. È fatta grazia della vita ai Rei condannati a morte, e
permutata la loro condanna in venticinque 25. anni di
reclusione in un Forte dello Stato.
Non restano compresi in questa permutazione e diminuzione di
pena _Francesco Garaffoni_ riconosciuto, e giudicato
assassino del Cavaliere Don Angelo Bandi, e _Pietro
Barbieri_ assassino di Francesco Gamberini.
II. A quelli che sono condannati alla Detenzione sia in
vita, sia per qualche numero d'anni, non assegnamo una
diminuzione determinata di tempo, restando raccomandati alla
luminosa Clemenza di Nostro Signore per la loro piú o meno
sollecita liberazione, che dovranno invocare con Supplica
dalla stessa Santità Sua, e meritarla con una condotta
savia, e morale, che dia fondata lusinga di loro
ravvedimento.
III. Quelli, che sono rubricati in Sentenza sotto le
clausole--abilitati a rientrare nello Stato con obbligo di
costituirsi entro le 24 ore dal momento del loro arrivo, per
essere assoggettati a' regolari costituti, e giudicati a
seconda delle risultanze--quelli, che sono assoggettati al
Precetto politico-morale di primo, o second'ordine--restano
senza alcuna variazione soggetti al disposto nella Sentenza.
IV. A quelli, che hanno contro di loro il--_Procuretur
captura_--sono accordati due mesi di tempo per presentarsi
alla Commissione speciale residente in Ravenna per dar conto
di loro, e per dileguare in qualche modo le risultanze che
li gravano; in seguito di che se risulteranno pienamente
innocenti saranno rimandati con un'onorevole dichiarazione;
se daranno delle spiegazioni scusanti, ma non bastevoli ad
escludere la reità, resteranno assoggettati al Precetto
politico di primo, o second'ordine in proporzione delle
maggiori o minori risultanze medesime; finalmente se
persisteranno in una negativa complessiva, o generale, come
ordinariamente hanno in costume, saranno diffidati per otto
giorni, e quindi si procederà contro di loro a forma della
Sentenza.
V. Restano eccettuati da questa benigna disposizione il
_Conte Giuseppe Rondenini_ detto il _Gobbo_, _Francesco
Zambelli_, e _Luigi Ghinnassi di Faenza_, che
volontariamente emigrarono dallo Stato; e _Raffaelle
Frampolesi_, e _Pietro Barberini_ di Forlí, fuggitivi;
militando contro il primo indizi ben gravi per considerarlo
per uno de' principali cospiratori, e per essere gli altri
complicati anche in delitti comuni, e però o si
costituiscan'essi nel tempo prestabilito, o arrestati che
siano, dovranno soggiacere al disposto dell'Art. III.
VI. I Precetti politico-morali di prim'ordine dureranno due
anni, e da questi si passerà a quello di second'ordine per
un altro anno, prorogabile se la condotta del precettato non
sarà stata esente da mancanza o da ragionevole sospetto.
VII. I precettati di second'ordine lo resteranno per due
anni, egualmente prorogabili come sopra.
VIII. È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a
Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche
modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e
circostanze od impensate eventualità del precettato; nella
parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà
esser sempre religiosamente osservata.
2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero,
dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di
Governo il Passaporto.
IX. Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla
Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto
non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o
sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno
aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli
omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito,
con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi
e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed
in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci
degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che
dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano,
che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però
dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della
meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche
sentimento di compassione, la condanna in vita resta
stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad
anni determinati.
X. Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali
sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia
l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi
perpetuamente--_per modum regulae_--da ogni pubblico
servigio.
XI. Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri
fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro
Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono
rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a
Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole
proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi
anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo
usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere
per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e
di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come
difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono,
ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per
tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le
inquisizioni fiscali, né con particolari animosità,
esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito
dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli
riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col
consiglio di ricomporre in armonia la Civile Società, che è
stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente
lacerata.
XII. Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani
da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo
genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti
i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno
rigorosamente giudicati.
XIII. Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che
fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in
appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di
ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi
dovranno essere processati e giudicati col titolo di
ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.
XIV. Ed egualmente non compresi in questo perdono si
dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si
scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che
han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma
ed in Pesaro.
XV. Per provvedere poi alla costante sistemazione del
buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di
questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del
tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché
piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie
di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato,
sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di
penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in
tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e
Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria
legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando
delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi
accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda
inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente
sulla semplice verificazione del fatto anche _per
inquisitionem_ colle seguenti Leggi e discipline.
XVI. Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque
denominazione ed in qualunque parte dello Stato;
2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute
ed esistenti;
3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne'
rispettivi gradi delle Sètte;
Per qualunque di questi titoli cumulativamente o
disgiuntivamente presi saranno rei di morte.
4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenute tali
adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di
Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a
meno che il Padrone o Proprietario non provi
concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di
quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi
accordato il locale ad un uso cosí reo.
XVII. La semplice presenza a qualche adunanza di un socio
non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita
irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione
secondo la condizione delle persone.
XVIII. I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i
Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle
Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non
conosciuta.
XIX. Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla
clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche
incauto ad associarsi.
Anche per un solo di questi titoli criminosi, saranno
condannati alla Galera o alla Detenzione per venti anni.
XX. Un Omicida o Feritore o Complice in una ferita qualunque
in odio di partito, risulti pericolosa o no, sarà condannato
all'ultimo supplizio.
XXI. Ingiungiamo a chiunque avesse notizia o anche fondato
sospetto di qualche adunanza di Società segrete o di Maneggi
di Soci, di doverne fare segreto rapporto al Governo, sotto
pena di sette anni di Opera pubblica o di Carcere se resterà
provato o ch'egli avesse notizia di tali attentati, e non li
avesse denunziati.
XXII. Tutte queste Cause di Titolo Politico saranno di
privativa giurisdizione degli E.mi Signori Cardinali Legati
e del Prelato Delegato di Urbino e Pesaro.
XXIII. Ne' loro Giudizi dovranno espressamente applicare la
Legge al fatto, col solo arbitrio della minorazione di un
grado, secondo la concorrenza dei casi e delle circostanze.
XXIV. Se talvolta pensassero che fosse equa una minorazione
maggiore, dovranno mandare in Segreteria di Stato l'intero
Processo col quesito motivato, ed attendere la conveniente
risoluzione.
XXV. Finalmente se la Sentenza sarà di Morte, si dovrà
sospendere l'esecuzione, e darne parte in Segreteria di
Stato colla trasmissione del Processo per aspettarne
l'approvazione, o moderazione;
2. Ma se la Sentenza sarà di Galera, o di Detenzione sarà
sul momento in istato eseguibile.
XXVI. E finalmente siccome i scellerati omicidi o feritori
in odio di parte prima di commettere il meditato delitto
pensavano a prepararsi una sicura impunità, col preordinare,
d'accordo con Testimoni falsi del loro partito stesso, una
coartata, che era attaccata o a venti passi di distanza, o
alla differenza di cinque minuti di tempo; ordiniamo che i
Giudici Processanti non ammettano in Processo mai
altra--_coartata_,--che quella che per distanza di luogo o
differenza di tempo prova un--_alibi_--assoluto, ed escluda
intrinsecamente nel prevenuto la possibilità di aver
commesso quel tale omicidio o ferimento di cui è imputato.
Stabilita cosí una forma di Procedura e di Giudizio precisa
e severa per questi attentati di Lesa-Maestà, che fossero
per rinnuovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare che
non debba piú alcuno mettersi in caso di provarne il rigore,
e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei
pochi esempi di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta
piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per
meritarsi il suo amore e per mostrarsi a lui costantemente
fedeli, riconoscenti e devoti.
Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza
questo dí 31 Agosto 1825.
A. CARD. RIVAROLA.
Riguardo all'attentato contro il cardinale Rivarola, vi è nella
narrazione dell'UCCELLINI una allusione a LUIGI PIETRO LOUVEL di
Versailles (n. 1783, m. 1820), che pieno d'entusiasmi e ricordi
napoleonici si era proposto dopo la Restaurazione di esterminare i
Borboni e assassinò con un colpo di coltello il duca di Berry (Carlo
Ferdinando di Borbone, secondo figlio di Carlo X) alla porta del teatro
dell'Opéra la sera del 13 febbraio 1820: la costanza di lui nel serbare
il silenzio sui presunti complici, la fermezza onde rifiutò il
confessore nel salire al patibolo ne avevano fatto un eroe agli occhi
dei rivoluzionari francesi e dei carbonari italiani; ma la sua memoria
cadde presto in oblio. Si vedano le biografie del duca di Berry
dell'HOCQUART, del CHATEAUBRIAND e del DELANDINE.
Il sacerdote IGNAZIO MUTI, che rimase ferito in luogo del Rivarola, era
nato a Ravenna nel 1773 e durante il periodo napoleonico si era mostrato
tenace fautore del vecchio regime; notevoli sue lettere avanzano,
scritte al marchese Camillo Spreti durante quel periodo, nelle quali,
oltre pregevoli informazioni sui fatti correnti, sono dati giudizi molto
severi sugli uomini dalla parte liberale: fu nel 1814 fatto canonico
della Metropolitana e fu anche prelato domestico di Pio VII; morí nel
1830.
La forza militare in Ravenna negli anni 1825-26 era costituita dai
carabinieri, dai dragoni e da un battaglione di linea, con questi
ufficiali addetti al comando: D. POMPEO principe GABRIELLI, colonnello
dei dragoni, comandante in capo le forze militari della Legazione; cav.
NICCOLÒ LORINI, comandante il 6º Battaglione di linea e la guarnigione
di Ravenna; GIUSEPPE TESINI, comandante la Compagnia dei carabinieri
pontifici; RINALDO GAMBELLI, tenente aiutante di piazza; DOMENICO
ARMARI, tenente aiutante maggiore e conte AMBROGIO FANELLI, tenente
quartier mastro del 6º Battaglione di linea; GAETANO MARSILI, tenente,
ufficiale di abbigliamento.
XIII. La _Commissione speciale straordinaria_ era composta cosí: mons.
FILIPPO INVERNIZZI, presidente; avv. GIOVANNI RUFFINI, giudice; avv.
GIACOMO IMPACCIANTI, giudice; LUIGI MATTIOLI BENVENUTI, giudice; cav.
GIACINTO RUVINETTI, colonnello comandante il 1º Reggimento carabinieri,
giudice; LORENZO SINDACI, cancelliere segreto; VINCENZO MAZZONI, giudice
processante. Creata con rescritto pontificio del 22 agosto 1826, giunse
a Ravenna l'11 settembre, e poi si trasferí a Faenza sul principio del
1827.
A. BORGOGNONI raccolse da vecchi testimoni questi particolari, che
raccontò nella _Domenica letteraria_ del 27 aprile 1884 (a. III, n. 17):
«Era oramai scorso un anno e la Commissione non aveva saputo nulla, e, a
quanto credevasi, era sulle mosse per ritornarsene a Roma, quando un
fatto per sé stesso non grave cambiò d'improvviso e terribilmente la
condizione delle cose. Il fatto, narrato con qualche varietà da'
testimoni del tempo da me consultati, è sostanzialmente questo. Due
guardie forestali (due _guardiani_, come a Ravenna li chiamano) del
pineto vennero a rissa tra loro, e, dalle parole accennando di venire ai
fatti, misero mano ai coltelli. Tratti in carcere, i giudici
dell'Invernizzi, che da per tutto fiutavano carboneria, cominciarono a
interrogarli, e seguitarono, circuendoli e insistendo a tutto potere,
sui fatti passati. I due, che appartenevano alla parte piú numerosa
dell'associazione, quella che si chiamava la _Turba_, posti alle
strette, misero in tavola il nome del presidente della seconda tra le
categorie carboniche, ossia la _Società dei figli della Speranza_,
dicendo che se i signori giudici volevano sapere di quelle cose quegli,
e non essi, era in grado di dirgliele. Chiamato costui, e messagli
addosso una gran paura coll'affermargli efficacemente di sapere di già
il tutto, esso rivelò a largo, come la Commissione non avrebbe mai
imaginato e sperato. Anche un carrozzaio, indicato da que' due, fu
sottoposto agli interrogatori, e anch'egli aggiunse delazione e materia
di processi».
STEFANO PIAVI è ancora ricordato a Ravenna come traditore della
Carboneria: fu per molto tempo impiegato nell'ufficio del genio civile;
poi divenuto cieco visse in disparte, piú dimenticato che disprezzato;
morí prima del 1860.
XIV. Di GAETANO RAMBELLI e dei quattro suoi compagni di supplizio (cfr.
cap. XX) l'UCCELLINI, a richiesta del conte Gioacchino Rasponi, stese
nel 1873 accurate notizie biografiche, le quali mandò a MARIANO D'AYALA
per le sue _Vite degl'Italiani benemeriti della libertà e della patria_;
ma il volume consacrato agli _Uccisi dal carnefice_ fu pubblicato
postumo (Roma, Bocca, 1883), e non contiene le notizie dei martiri
ravennati. Un frammento rimastone tra le carte dell'UCCELLINI, oltre il
racconto della fine del Rambelli (cfr. cap. XIX), ci dà la seguente
biografia di uno dei suoi compagni: «ANGELO ORTOLANI nacque nel 1802
presso Ravenna, in luogo detto il Bastione nel sobborgo di S. Mamante,
da parenti che traevano il sostentamento di lor famiglia, composta di
quattro figli, due maschi e due femmine, dal commercio de' cereali, e
specialmente dalla vendita delle farine. Suo padre, di nome Paolo, lo
ammise di buon'ora nelle scuole comunali, ove apprese a leggere, a
scrivere e a far conti: ed era quanto gli occorreva per avviarlo nella
industria che egli stesso esercitava. Dapprima lo collocò in uno spaccio
di sali e tabacchi, affinché s'iniziasse negli usi commerciali. Il
giovane Angelo seppe comportarsi sempre con modi urbani, e captivarsi la
grazia del suo principale, sostenendo con zelo il di lui interesse.
Cresciuto in età si rese caro, con retti procedimenti e con sensi
liberali, agli studenti piú accreditati del paese, i quali non tardarono
ad ammetterlo nella Società della Speranza, ramo della Carboneria,
composto in gran parte dei giovani che frequentavano le scuole
pubbliche. L'Ortolani lasciò in seguito il ricordato negozio, e fu
impiegato come agente nel forno che conduceva suo zio Andrea insieme con
altri intraprendenti: ed ivi diede maggiori prove di probità tanto che
crebbe a dismisura nell'amore dei congiunti e degli amici. Dopo i moti
politici del 1820, le Romagne, come ognun sa, sebbene non cooperassero
che coi desideri ai tentativi di emancipazione operati negli altri Stati
d'Italia, furono tribolate con vessazioni di ogni genere. Nel 1824
ebbero a soffrire sevizie indicibili da un Domenico Matteucci. Direttore
provinciale di polizia, contro cui fu esploso di nottetempo un'arma a
fuoco, che gli tolse la vita. In seguito la Corte di Roma inviò Legato a
Latere a Ravenna con pieni poteri il cardinale Agostino Rivarola
coll'incarico di dar termine ai processi politici del 1821 e di
estirpare dalle Romagne le sètte liberali. Le iniquità commesse da
costui inasprirono siffattamente gli animi di tutti gli abitanti, che
nella notte del 23 luglio 1826 videsi aggredito nel mentre che montava
in carrozza per restituirsi dalla casa Rasponi Bonanzi alla propria
dimora: ma il colpo di pistola direttogli ferí leggermente il suo
Segretario; ed egli rimase affatto illeso. Richiamato il Rivarola a
Roma, le Romagne furono date all'arbitrio di una Commissione speciale,
presieduta da un certo monsignor Invernizzi, che fece man bassa sin dal
maggio 1827 su tutti quelli che gli erano designati come sospetti
liberali; e l'Ortolani fu uno dei primi ad essere arrestato, e rinchiuso
nelle carceri straordinarie che si erano erette in S. Vitale, ampio
ex-convento dei Monaci Cassinesi. Affidato alla custodia dei carabinieri
pontifici, scelti fra i piú feroci Sanfedisti, non è a dirsi a quali e a
quanti tormenti soggiacesse il giovane Angelo; e dopo un anno di
durissima prigionia, in cui provò tutti i mali che il Santo Uffizio
soleva altre volte infliggere, fu nel 13 maggio 1828 appeso alla forca
nella piazza della città, allora denominata degli Svizzeri, ora
d'Alighieri, sotto le finestre della residenza del Governatore, per dare
al medesimo l'agio di ammirare il terribile spettacolo. È qui da notarsi
che fu inibito all'Ortolani di produrre testimoni a discarico contro
l'accusa di cui era aggravato, di complicità nell'omicidio del Matteucci
e del tentativo contro la vita di Rivarola, né di scegliersi un
difensore. Rimangono della famiglia di Angelo un fratello di nome
Raffaele, magazziniere, ed una sorella.»
XV. Sul trattamento fatto ai prigionieri politici nelle carceri
ravennati di San Vitale è da vedere ciò che scrisse ANGELO FRIGNANI nel
suo raro e curioso libro _La mia pazzia nelle carceri_ (Parigi, Trouchy,
1839), specialmente ai paragrafi VII-X, XVI-XX, XXIII-XXVI, XXX, XXXVII,
dove sono parecchie dissonanze da ciò che narra l'UCCELLINI, meno
fantastico e piú credibile testimonio.
Sulla fine del capitolo si accenna al dottor GIROLAMO MAZZONI, che
appare tra i chirurghi condotti di Ravenna dal 1823 al '28. Di lui
scrive il BORGOGNONI, l. cit.: «Viveva in Ravenna un tal Girolamo
Mazzoni di Cesenatico, medico di professione e in concetto di chirurgo
valente, ma uomo d'animo oltre ogni dire malvagio. Questi, come poi si
riseppe, abusando dell'arte sua, molti, contro i quali, o per ragione di
sètta o d'altro, nutriva astio, aveva fatto morire di veleno. La
Commissione [dell'Invernizzi], oramai avviata, mise le mani addosso
anche a lui, che pare fosse molto innanzi nei gradi delle società
segrete. Il Mazzoni stette dapprima molto perplesso; pure alla fine si
fe' anch'esso delatore: e una volta entrato per quella via, tanto
s'incalorí nel narrare e specificare il molto che ei sapeva, che,
volendo in certo suo interrogatorio aggiungere non so se altri
particolari o altri nomi, il colonnello Ruvinetti, stomacato, gli
gridò:--Taci, briccone, che a quest'ora hai detto anche troppo!--La
conseguenza di queste rivelazioni, succedutesi con molta rapidità, fu un
improvviso, contemporaneo, sterminato numero d'arresti di cittadini
d'ogni età e condizione». Anche il FRIGNANI, op. cit., XXX: «...altre
favole obbrobriose, inventate, non so se per suggestione di qualche
giudice, o per ispontanea malvagità di un Mazzoni, reggente della
Carboneria e traditore compero, il quale al molto vero che svelò per
premio, altrettanto di bugiardo aggiunse, eziandio contra sé, quasi
ambisse l'infamia».
XVI. A illustrazione del processo fatto all'UCCELLINI parmi utile
riferire qui la relazione che egli stesso incominciò a scriverne nel
1829 sotto forma di lettera al padre; la quale, sebbene incompiuta, dà
particolari e ragguagli notabili:
Imola, li . . . . . . . del 1829.
_Forsan et haec olim meminisse iuvabit._
VIRG.
_Carissimo Padre,_
Ad evasione di quanto le promisi nell'ultima mia delli 12 corr., di
renderla cioè instruita delle vertenze, che nella mia causa presentano
punti di rimarco, le dirigo questo foglio, che ne contiene in succinto
le principali, avendone lasciate a parte molte altre secondarie
superflue all'oggetto.
Nel giorno susseguente il mio arresto (3 ottobre 1827) fui condotto
innanzi al giudice Mazzoni, il quale alla presenza dei due testimoni,
che avevano assistito alla mia perquisizione personale, successa due ore
dopo il mio arresto, verificò formalmente gli effetti rinvenutimi,
consistenti in _un temperino senza punta_, in _una canna cosí detta di
zucchero_, in _due minute di petizioni_, in _tre prospetti di
contabilità dell'ufficio del Registro_ a cui, come ognun sa, io era
addetto, in _due impronti o stampiglie inservienti ad ornare i suddetti
prospetti_ ed in _sessantasette baiocchi_. Di tale ricognizione si
compose un processo verbale, che venne firmato da me e dai testimoni dei
quali non ricordo il nome; dopo di che essi vennero congedati.