Dopo di avere disimpegnato con quello zelo, e quella

maturità di consiglio, che ogni piú sacro dovere esigeva da

noi, la grave commissione della quale fummo dalla speciale

Benignità della Santità di Nostro Signore, PAPA LEONE XII,

felicemente regnante onorati; dopo di aver rassegnato al Suo

Trono i risultati del nostro giudizio sui Processi da molto

tempo istituiti, contro molti prevenuti di delitti politici

portati a compimento, a nulla di piú lusinghiero potevamo

aspirare se non che il nostro lavoro potesse incontrare il

Sovrano gradimento, ed approvazione; ma di molte maggiori

grazie ha voluto colmarci la generosa grandezza di Nostro

Signore, essendosi degnato d'autorizzarci coll'oracolo della

Sua viva Voce, a temperare il giusto rigore di una Sentenza

con qualche luminoso tratto di Clemenza, che può solo dalla

Sovrana Podestà derivare; che però fatti noi Ministri delle

dolci disposizioni del Paterno Cuore di Sua Santità

accordiamo, alle pene decretate nella nostra Sentenza, sotto

questo stesso giorno pubblicata, le seguenti grazie, e

modificazioni:

I. È fatta grazia della vita ai Rei condannati a morte, e

permutata la loro condanna in venticinque 25. anni di

reclusione in un Forte dello Stato.

Non restano compresi in questa permutazione e diminuzione di

pena _Francesco Garaffoni_ riconosciuto, e giudicato

assassino del Cavaliere Don Angelo Bandi, e _Pietro

Barbieri_ assassino di Francesco Gamberini.

II. A quelli che sono condannati alla Detenzione sia in

vita, sia per qualche numero d'anni, non assegnamo una

diminuzione determinata di tempo, restando raccomandati alla

luminosa Clemenza di Nostro Signore per la loro piú o meno

sollecita liberazione, che dovranno invocare con Supplica

dalla stessa Santità Sua, e meritarla con una condotta

savia, e morale, che dia fondata lusinga di loro

ravvedimento.

III. Quelli, che sono rubricati in Sentenza sotto le

clausole--abilitati a rientrare nello Stato con obbligo di

costituirsi entro le 24 ore dal momento del loro arrivo, per

essere assoggettati a' regolari costituti, e giudicati a

seconda delle risultanze--quelli, che sono assoggettati al

Precetto politico-morale di primo, o second'ordine--restano

senza alcuna variazione soggetti al disposto nella Sentenza.

IV. A quelli, che hanno contro di loro il--_Procuretur

captura_--sono accordati due mesi di tempo per presentarsi

alla Commissione speciale residente in Ravenna per dar conto

di loro, e per dileguare in qualche modo le risultanze che

li gravano; in seguito di che se risulteranno pienamente

innocenti saranno rimandati con un'onorevole dichiarazione;

se daranno delle spiegazioni scusanti, ma non bastevoli ad

escludere la reità, resteranno assoggettati al Precetto

politico di primo, o second'ordine in proporzione delle

maggiori o minori risultanze medesime; finalmente se

persisteranno in una negativa complessiva, o generale, come

ordinariamente hanno in costume, saranno diffidati per otto

giorni, e quindi si procederà contro di loro a forma della

Sentenza.

V. Restano eccettuati da questa benigna disposizione il

_Conte Giuseppe Rondenini_ detto il _Gobbo_, _Francesco

Zambelli_, e _Luigi Ghinnassi di Faenza_, che

volontariamente emigrarono dallo Stato; e _Raffaelle

Frampolesi_, e _Pietro Barberini_ di Forlí, fuggitivi;

militando contro il primo indizi ben gravi per considerarlo

per uno de' principali cospiratori, e per essere gli altri

complicati anche in delitti comuni, e però o si

costituiscan'essi nel tempo prestabilito, o arrestati che

siano, dovranno soggiacere al disposto dell'Art. III.

VI. I Precetti politico-morali di prim'ordine dureranno due

anni, e da questi si passerà a quello di second'ordine per

un altro anno, prorogabile se la condotta del precettato non

sarà stata esente da mancanza o da ragionevole sospetto.

VII. I precettati di second'ordine lo resteranno per due

anni, egualmente prorogabili come sopra.

VIII. È riservato ai soli E.mi Sigg. Cardinali Legati ed a

Monsignor Delegato di Urbino e Pesaro, l'accordare qualche

modificazione ai Precetti medesimi secondo i casi e

circostanze od impensate eventualità del precettato; nella

parte politica però, e non mai nella parte morale, che dovrà

esser sempre religiosamente osservata.

2. Se ad alcuno di questi occorresse di recarsi all'Estero,

dovrà proporne il motivo, e domandare ai suddetti Capi di

Governo il Passaporto.

IX. Giunti finalmente a quelli, che sono condannati alla

Galera in vita, o ad anni determinati, non abbiamo potuto

non essere compresi da orrore nel conoscere, che questi o

sono discesi al fatto di sediziosi tumulti, od hanno

aggiunto al politico loro mal talento la ferocia degli

omicidi, dei tradimenti, delle ferite in odio di partito,

con qualità di preordinazione dei quali risultano per gravi

e veementissimi indizi complici, esecutori, o mandatari, ed

in mezzo al raccapriccio sentiamo ben alte le voci

degl'innocenti sagrificati al manifesto attaccamento, che

dimostravano alla Religione ed al legittimo loro Sovrano,

che domandano alla Giustizia di essere vendicati, e però

dovrebbero rimanere abbandonati a tutto il rigore della

meritata condanna; pure sentendo anche per essi un qualche

sentimento di compassione, la condanna in vita resta

stabilita a venti anni, e minorate di un quarto quelle ad

anni determinati.

X. Gl'Impiegati pubblici, sí civili che militari, i quali

sono risultati piú o meno colpevoli, qualunque fosse o sia

l'officio che esercitano od esercitavano, sono esclusi

perpetuamente--_per modum regulae_--da ogni pubblico

servigio.

XI. Non ignora Nostro Signore che un qualche numero di altri

fra i suoi Sudditi nati o domiciliati nelle quattro

Legazioni e nella Delegazione di Urbino e Pesaro, sono

rimasti sin qui inosservati, che hanno dato il nome a

Società criminose, ed hanno fatto parte di conventicole

proscritte da tutte le Leggi, che però dovrebbe aprirsi

anche a carico loro una rigorosa inquisizione; ma volendo

usare un nuovo tratto di Sovrana Magnanimità ed estinguere

per una volta un germe infausto di divisione, di orgasmo e

di trepidazione, ci ha autorizzati ed accordare, come

difatti accordiamo, a tutti questi un generoso perdono,

ordinando che, per questo titolo di politico traviamento per

tutto il passato, non possano esser piú molestati, né con le

inquisizioni fiscali, né con particolari animosità,

esortando quelli, che sono veramente buoni nello spirito

dell'evangelica carità, a rallegrarsi di vederli

riconciliati con il Governo, ed a procurare coll'opera e col

consiglio di ricomporre in armonia la Civile Società, che è

stata per molti anni dallo spirito di parte miseramente

lacerata.

XII. Restano però gravemente ammoniti a tenersi ben lontani

da qualunque nuovo benché piccolo traviamento di questo

genere, giacché in caso diverso si dichiarano risorti tutti

i loro trascorsi, e su i passati e su' nuovi saranno

rigorosamente giudicati.

XIII. Sono eccettuati da questo perdono tutti quelli che

fossero in qualche modo indiziati o che si scuoprissero in

appresso Mandanti o Mandatari, o autori spontanei di

ferimenti ed omicidi accaduti in odio di partito; questi

dovranno essere processati e giudicati col titolo di

ferimento o di omicidio colle sue rispettive qualità.

XIV. Ed egualmente non compresi in questo perdono si

dichiarano tutti quelli che già si conoscono o si

scuoprissero in appresso implicati ne' fatti criminosi, che

han dato causa alle Procedure nuovamente istituite in Roma

ed in Pesaro.

XV. Per provvedere poi alla costante sistemazione del

buon'ordine sociale, e per garantirlo da nuovi attentati di

questo genere, abbiamo riputato cosa troppo utile, anzi del

tutto necessaria, che per modo di provisione, e finché

piaccia a Nostro Signore di pubblicare sopra questa specie

di delitto una legge speciale e comune a tutto il suo Stato,

sia stabilita una norma di Procedura, e respettivamente di

penalità a carico de' riconosciuti colpevoli, uniforme in

tutte le quattro Legazioni e nella Delegazione di Urbino e

Pesaro, che però anche in questa parte di provvisoria

legislazione circoscritta alle nominate Provincie, usando

delle facoltà dalla Santità Sua graziosamente a noi

accordate vogliamo che d'ora innanzi si proceda

inesorabilmente in questa specie di Delitti sommariamente

sulla semplice verificazione del fatto anche _per

inquisitionem_ colle seguenti Leggi e discipline.

XVI. Gl'Istitutori delle Società secrete sotto qualunque

denominazione ed in qualunque parte dello Stato;

2. Quelli che si occuperanno di adunare le già riconosciute

ed esistenti;

3. Quelli che le presiederanno come capi o come distinti ne'

rispettivi gradi delle Sètte;

Per qualunque di questi titoli cumulativamente o

disgiuntivamente presi saranno rei di morte.

4. Saranno confiscati i locali dove si saranno tenute tali

adunanze, o siano fatte nuove recezioni, siano palazzi di

Città, siano Casini di Campagna, Case, Botteghe o Ridotti, a

meno che il Padrone o Proprietario non provi

concludentemente che non aveva alcuna parte o notizia di

quest'adunanze e che non è per fatto suo, che siasi

accordato il locale ad un uso cosí reo.

XVII. La semplice presenza a qualche adunanza di un socio

non graduato o la sola ascrizione di un nuovo sarà punita

irremissibilmente con dieci anni di Galera o di Detenzione

secondo la condizione delle persone.

XVIII. I Retentori o Accaparratori di armi insidiose, i

Depositari di danaro, emblemi appartenenti a qualunque delle

Sètte, sotto qualsivoglia denominazione anche non

conosciuta.

XIX. Quelli che presteranno opera, consiglio o danaro alla

clandestina adunanza, o ad assoldare o sedurre qualche

incauto ad associarsi.

Anche per un solo di questi titoli criminosi, saranno

condannati alla Galera o alla Detenzione per venti anni.

XX. Un Omicida o Feritore o Complice in una ferita qualunque

in odio di partito, risulti pericolosa o no, sarà condannato

all'ultimo supplizio.

XXI. Ingiungiamo a chiunque avesse notizia o anche fondato

sospetto di qualche adunanza di Società segrete o di Maneggi

di Soci, di doverne fare segreto rapporto al Governo, sotto

pena di sette anni di Opera pubblica o di Carcere se resterà

provato o ch'egli avesse notizia di tali attentati, e non li

avesse denunziati.

XXII. Tutte queste Cause di Titolo Politico saranno di

privativa giurisdizione degli E.mi Signori Cardinali Legati

e del Prelato Delegato di Urbino e Pesaro.

XXIII. Ne' loro Giudizi dovranno espressamente applicare la

Legge al fatto, col solo arbitrio della minorazione di un

grado, secondo la concorrenza dei casi e delle circostanze.

XXIV. Se talvolta pensassero che fosse equa una minorazione

maggiore, dovranno mandare in Segreteria di Stato l'intero

Processo col quesito motivato, ed attendere la conveniente

risoluzione.

XXV. Finalmente se la Sentenza sarà di Morte, si dovrà

sospendere l'esecuzione, e darne parte in Segreteria di

Stato colla trasmissione del Processo per aspettarne

l'approvazione, o moderazione;

2. Ma se la Sentenza sarà di Galera, o di Detenzione sarà

sul momento in istato eseguibile.

XXVI. E finalmente siccome i scellerati omicidi o feritori

in odio di parte prima di commettere il meditato delitto

pensavano a prepararsi una sicura impunità, col preordinare,

d'accordo con Testimoni falsi del loro partito stesso, una

coartata, che era attaccata o a venti passi di distanza, o

alla differenza di cinque minuti di tempo; ordiniamo che i

Giudici Processanti non ammettano in Processo mai

altra--_coartata_,--che quella che per distanza di luogo o

differenza di tempo prova un--_alibi_--assoluto, ed escluda

intrinsecamente nel prevenuto la possibilità di aver

commesso quel tale omicidio o ferimento di cui è imputato.

Stabilita cosí una forma di Procedura e di Giudizio precisa

e severa per questi attentati di Lesa-Maestà, che fossero

per rinnuovarsi, una dolce lusinga c'inclina a sperare che

non debba piú alcuno mettersi in caso di provarne il rigore,

e che tutti i buoni Sudditi di Sua Santità riconoscendo nei

pochi esempi di pena la Giustizia del Sovrano, e nella molta

piacevolezza la Clemenza del Padre, faranno a gara per

meritarsi il suo amore e per mostrarsi a lui costantemente

fedeli, riconoscenti e devoti.

Dato in Ravenna dal Palazzo Apostolico di Nostra Residenza

questo dí 31 Agosto 1825.

A. CARD. RIVAROLA.

Riguardo all'attentato contro il cardinale Rivarola, vi è nella

narrazione dell'UCCELLINI una allusione a LUIGI PIETRO LOUVEL di

Versailles (n. 1783, m. 1820), che pieno d'entusiasmi e ricordi

napoleonici si era proposto dopo la Restaurazione di esterminare i

Borboni e assassinò con un colpo di coltello il duca di Berry (Carlo

Ferdinando di Borbone, secondo figlio di Carlo X) alla porta del teatro

dell'Opéra la sera del 13 febbraio 1820: la costanza di lui nel serbare

il silenzio sui presunti complici, la fermezza onde rifiutò il

confessore nel salire al patibolo ne avevano fatto un eroe agli occhi

dei rivoluzionari francesi e dei carbonari italiani; ma la sua memoria

cadde presto in oblio. Si vedano le biografie del duca di Berry

dell'HOCQUART, del CHATEAUBRIAND e del DELANDINE.

Il sacerdote IGNAZIO MUTI, che rimase ferito in luogo del Rivarola, era

nato a Ravenna nel 1773 e durante il periodo napoleonico si era mostrato

tenace fautore del vecchio regime; notevoli sue lettere avanzano,

scritte al marchese Camillo Spreti durante quel periodo, nelle quali,

oltre pregevoli informazioni sui fatti correnti, sono dati giudizi molto

severi sugli uomini dalla parte liberale: fu nel 1814 fatto canonico

della Metropolitana e fu anche prelato domestico di Pio VII; morí nel

1830.

La forza militare in Ravenna negli anni 1825-26 era costituita dai

carabinieri, dai dragoni e da un battaglione di linea, con questi

ufficiali addetti al comando: D. POMPEO principe GABRIELLI, colonnello

dei dragoni, comandante in capo le forze militari della Legazione; cav.

NICCOLÒ LORINI, comandante il 6º Battaglione di linea e la guarnigione

di Ravenna; GIUSEPPE TESINI, comandante la Compagnia dei carabinieri

pontifici; RINALDO GAMBELLI, tenente aiutante di piazza; DOMENICO

ARMARI, tenente aiutante maggiore e conte AMBROGIO FANELLI, tenente

quartier mastro del 6º Battaglione di linea; GAETANO MARSILI, tenente,

ufficiale di abbigliamento.

XIII. La _Commissione speciale straordinaria_ era composta cosí: mons.

FILIPPO INVERNIZZI, presidente; avv. GIOVANNI RUFFINI, giudice; avv.

GIACOMO IMPACCIANTI, giudice; LUIGI MATTIOLI BENVENUTI, giudice; cav.

GIACINTO RUVINETTI, colonnello comandante il 1º Reggimento carabinieri,

giudice; LORENZO SINDACI, cancelliere segreto; VINCENZO MAZZONI, giudice

processante. Creata con rescritto pontificio del 22 agosto 1826, giunse

a Ravenna l'11 settembre, e poi si trasferí a Faenza sul principio del

1827.

A. BORGOGNONI raccolse da vecchi testimoni questi particolari, che

raccontò nella _Domenica letteraria_ del 27 aprile 1884 (a. III, n. 17):

«Era oramai scorso un anno e la Commissione non aveva saputo nulla, e, a

quanto credevasi, era sulle mosse per ritornarsene a Roma, quando un

fatto per sé stesso non grave cambiò d'improvviso e terribilmente la

condizione delle cose. Il fatto, narrato con qualche varietà da'

testimoni del tempo da me consultati, è sostanzialmente questo. Due

guardie forestali (due _guardiani_, come a Ravenna li chiamano) del

pineto vennero a rissa tra loro, e, dalle parole accennando di venire ai

fatti, misero mano ai coltelli. Tratti in carcere, i giudici

dell'Invernizzi, che da per tutto fiutavano carboneria, cominciarono a

interrogarli, e seguitarono, circuendoli e insistendo a tutto potere,

sui fatti passati. I due, che appartenevano alla parte piú numerosa

dell'associazione, quella che si chiamava la _Turba_, posti alle

strette, misero in tavola il nome del presidente della seconda tra le

categorie carboniche, ossia la _Società dei figli della Speranza_,

dicendo che se i signori giudici volevano sapere di quelle cose quegli,

e non essi, era in grado di dirgliele. Chiamato costui, e messagli

addosso una gran paura coll'affermargli efficacemente di sapere di già

il tutto, esso rivelò a largo, come la Commissione non avrebbe mai

imaginato e sperato. Anche un carrozzaio, indicato da que' due, fu

sottoposto agli interrogatori, e anch'egli aggiunse delazione e materia

di processi».

STEFANO PIAVI è ancora ricordato a Ravenna come traditore della

Carboneria: fu per molto tempo impiegato nell'ufficio del genio civile;

poi divenuto cieco visse in disparte, piú dimenticato che disprezzato;

morí prima del 1860.

XIV. Di GAETANO RAMBELLI e dei quattro suoi compagni di supplizio (cfr.

cap. XX) l'UCCELLINI, a richiesta del conte Gioacchino Rasponi, stese

nel 1873 accurate notizie biografiche, le quali mandò a MARIANO D'AYALA

per le sue _Vite degl'Italiani benemeriti della libertà e della patria_;

ma il volume consacrato agli _Uccisi dal carnefice_ fu pubblicato

postumo (Roma, Bocca, 1883), e non contiene le notizie dei martiri

ravennati. Un frammento rimastone tra le carte dell'UCCELLINI, oltre il

racconto della fine del Rambelli (cfr. cap. XIX), ci dà la seguente

biografia di uno dei suoi compagni: «ANGELO ORTOLANI nacque nel 1802

presso Ravenna, in luogo detto il Bastione nel sobborgo di S. Mamante,

da parenti che traevano il sostentamento di lor famiglia, composta di

quattro figli, due maschi e due femmine, dal commercio de' cereali, e

specialmente dalla vendita delle farine. Suo padre, di nome Paolo, lo

ammise di buon'ora nelle scuole comunali, ove apprese a leggere, a

scrivere e a far conti: ed era quanto gli occorreva per avviarlo nella

industria che egli stesso esercitava. Dapprima lo collocò in uno spaccio

di sali e tabacchi, affinché s'iniziasse negli usi commerciali. Il

giovane Angelo seppe comportarsi sempre con modi urbani, e captivarsi la

grazia del suo principale, sostenendo con zelo il di lui interesse.

Cresciuto in età si rese caro, con retti procedimenti e con sensi

liberali, agli studenti piú accreditati del paese, i quali non tardarono

ad ammetterlo nella Società della Speranza, ramo della Carboneria,

composto in gran parte dei giovani che frequentavano le scuole

pubbliche. L'Ortolani lasciò in seguito il ricordato negozio, e fu

impiegato come agente nel forno che conduceva suo zio Andrea insieme con

altri intraprendenti: ed ivi diede maggiori prove di probità tanto che

crebbe a dismisura nell'amore dei congiunti e degli amici. Dopo i moti

politici del 1820, le Romagne, come ognun sa, sebbene non cooperassero

che coi desideri ai tentativi di emancipazione operati negli altri Stati

d'Italia, furono tribolate con vessazioni di ogni genere. Nel 1824

ebbero a soffrire sevizie indicibili da un Domenico Matteucci. Direttore

provinciale di polizia, contro cui fu esploso di nottetempo un'arma a

fuoco, che gli tolse la vita. In seguito la Corte di Roma inviò Legato a

Latere a Ravenna con pieni poteri il cardinale Agostino Rivarola

coll'incarico di dar termine ai processi politici del 1821 e di

estirpare dalle Romagne le sètte liberali. Le iniquità commesse da

costui inasprirono siffattamente gli animi di tutti gli abitanti, che

nella notte del 23 luglio 1826 videsi aggredito nel mentre che montava

in carrozza per restituirsi dalla casa Rasponi Bonanzi alla propria

dimora: ma il colpo di pistola direttogli ferí leggermente il suo

Segretario; ed egli rimase affatto illeso. Richiamato il Rivarola a

Roma, le Romagne furono date all'arbitrio di una Commissione speciale,

presieduta da un certo monsignor Invernizzi, che fece man bassa sin dal

maggio 1827 su tutti quelli che gli erano designati come sospetti

liberali; e l'Ortolani fu uno dei primi ad essere arrestato, e rinchiuso

nelle carceri straordinarie che si erano erette in S. Vitale, ampio

ex-convento dei Monaci Cassinesi. Affidato alla custodia dei carabinieri

pontifici, scelti fra i piú feroci Sanfedisti, non è a dirsi a quali e a

quanti tormenti soggiacesse il giovane Angelo; e dopo un anno di

durissima prigionia, in cui provò tutti i mali che il Santo Uffizio

soleva altre volte infliggere, fu nel 13 maggio 1828 appeso alla forca

nella piazza della città, allora denominata degli Svizzeri, ora

d'Alighieri, sotto le finestre della residenza del Governatore, per dare

al medesimo l'agio di ammirare il terribile spettacolo. È qui da notarsi

che fu inibito all'Ortolani di produrre testimoni a discarico contro

l'accusa di cui era aggravato, di complicità nell'omicidio del Matteucci

e del tentativo contro la vita di Rivarola, né di scegliersi un

difensore. Rimangono della famiglia di Angelo un fratello di nome

Raffaele, magazziniere, ed una sorella.»

XV. Sul trattamento fatto ai prigionieri politici nelle carceri

ravennati di San Vitale è da vedere ciò che scrisse ANGELO FRIGNANI nel

suo raro e curioso libro _La mia pazzia nelle carceri_ (Parigi, Trouchy,

1839), specialmente ai paragrafi VII-X, XVI-XX, XXIII-XXVI, XXX, XXXVII,

dove sono parecchie dissonanze da ciò che narra l'UCCELLINI, meno

fantastico e piú credibile testimonio.

Sulla fine del capitolo si accenna al dottor GIROLAMO MAZZONI, che

appare tra i chirurghi condotti di Ravenna dal 1823 al '28. Di lui

scrive il BORGOGNONI, l. cit.: «Viveva in Ravenna un tal Girolamo

Mazzoni di Cesenatico, medico di professione e in concetto di chirurgo

valente, ma uomo d'animo oltre ogni dire malvagio. Questi, come poi si

riseppe, abusando dell'arte sua, molti, contro i quali, o per ragione di

sètta o d'altro, nutriva astio, aveva fatto morire di veleno. La

Commissione [dell'Invernizzi], oramai avviata, mise le mani addosso

anche a lui, che pare fosse molto innanzi nei gradi delle società

segrete. Il Mazzoni stette dapprima molto perplesso; pure alla fine si

fe' anch'esso delatore: e una volta entrato per quella via, tanto

s'incalorí nel narrare e specificare il molto che ei sapeva, che,

volendo in certo suo interrogatorio aggiungere non so se altri

particolari o altri nomi, il colonnello Ruvinetti, stomacato, gli

gridò:--Taci, briccone, che a quest'ora hai detto anche troppo!--La

conseguenza di queste rivelazioni, succedutesi con molta rapidità, fu un

improvviso, contemporaneo, sterminato numero d'arresti di cittadini

d'ogni età e condizione». Anche il FRIGNANI, op. cit., XXX: «...altre

favole obbrobriose, inventate, non so se per suggestione di qualche

giudice, o per ispontanea malvagità di un Mazzoni, reggente della

Carboneria e traditore compero, il quale al molto vero che svelò per

premio, altrettanto di bugiardo aggiunse, eziandio contra sé, quasi

ambisse l'infamia».

XVI. A illustrazione del processo fatto all'UCCELLINI parmi utile

riferire qui la relazione che egli stesso incominciò a scriverne nel

1829 sotto forma di lettera al padre; la quale, sebbene incompiuta, dà

particolari e ragguagli notabili:

Imola, li . . . . . . . del 1829.

_Forsan et haec olim meminisse iuvabit._

VIRG.

_Carissimo Padre,_

Ad evasione di quanto le promisi nell'ultima mia delli 12 corr., di

renderla cioè instruita delle vertenze, che nella mia causa presentano

punti di rimarco, le dirigo questo foglio, che ne contiene in succinto

le principali, avendone lasciate a parte molte altre secondarie

superflue all'oggetto.

Nel giorno susseguente il mio arresto (3 ottobre 1827) fui condotto

innanzi al giudice Mazzoni, il quale alla presenza dei due testimoni,

che avevano assistito alla mia perquisizione personale, successa due ore

dopo il mio arresto, verificò formalmente gli effetti rinvenutimi,

consistenti in _un temperino senza punta_, in _una canna cosí detta di

zucchero_, in _due minute di petizioni_, in _tre prospetti di

contabilità dell'ufficio del Registro_ a cui, come ognun sa, io era

addetto, in _due impronti o stampiglie inservienti ad ornare i suddetti

prospetti_ ed in _sessantasette baiocchi_. Di tale ricognizione si

compose un processo verbale, che venne firmato da me e dai testimoni dei

quali non ricordo il nome; dopo di che essi vennero congedati.

Memorie di un vecchio carbonaro ravegnano · 第 12 / 23 段